DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2024, n. 174

Type Decreto legislativo
Publication 2024-11-05
Ultimo aggiornamento 2026-01-01
State In force
Source Normattiva
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Art. 54. Primo pagamento del canone ([articoli 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938;246~art4) e [5 del regio decreto-legge n. 246 del 1938](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938;246~art5)) 1. Per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati, l'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno e intende eseguire il versamento del canone stesso per tutto l'anno in corso, e' obbligato al pagamento del canone medesimo, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi dell'anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre. 2. Se l'utente intende eseguire il versamento in rate semestrali e' obbligato al pagamento del canone, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi del semestre in corso mancanti per arrivare al 30 giugno o al 31 dicembre. 3. Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento annuale alle radioaudizioni deve essere effettuato anticipatamente dagli abbonati in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. 4. Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento a rate semestrali deve del pari effettuarsi anticipatamente entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno.

Allegato-art. 55

Art. 55. Cessazione ([articolo 1, comma 158, della legge n. 208 del 2015](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;208~art1-com158)) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 non e' piu' esercitabile la facolta' di presentare la denunzia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto disposto dal primo periodo.

Allegato-art. 56

Art. 56. Riscossione e versamento dei canoni ([articolo 25 del regio decreto-legge n. 246 del 1938](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938;246~art25)) 1. I canoni di abbonamento per uso privato non corrisposti alle prescritte scadenze debbono essere versati, secondo le modalita' di cui all'articolo 53. 2. Per l'esazione coattiva da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate dei canoni di abbonamento non corrisposti nonche' delle sanzioni ((si applica la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo V del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33))).

Allegato-art. 57

Art. 57. Privilegio ([articolo 26 del regio decreto-legge n. 246 del 1938](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938;246~art26)) 1. Nel privilegio, di cui all'[articolo 2758 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2758), devono ritenersi compresi, per quanto riguarda gli apparecchi radioriceventi, i crediti per canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari. 2. I crediti di cui al comma 1 sono pure compresi nel privilegio sulla generalita' dei mobili di cui all'[articolo 2752 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2752).

Allegato-art. 58

Art. 58. Abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico ([articolo 27 del regio decreto-legge n. 246 del 1938](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938;246~art27)) 1. Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici o aperti al pubblico, e' stabilito in ragione di anno solare ed e' determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la societa' concessionaria. 2. Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente e' tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla societa' concessionaria, non oltre il mese di novembre di ciascun anno. 3. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui al presente articolo, e' passibile delle sanzioni previste dall'articolo 61 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ((, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173))), ancorche' abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'articolo 52. 4. Sono applicabili, inoltre, agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni degli [articoli 56](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-02-21;246~art56) e [57](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-02-21;246~art57) e dell'[articolo 24 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-02-21;246~art24), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 giugno 1938, n. 880](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-06-04;880).

Allegato-art. 59

Art. 59. Addebito del canone Rai sulla pensione ([articolo 38, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010;78~art38-com8)) 1. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati i termini e le modalita' di versamento delle somme trattenute e le modalita' di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalita' di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.

Allegato-art. 60

Art. 60. Indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'abbonamento radiotelevisivo speciale ([articolo 17 del decreto-legge n. 201 del 2011](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;201~art17)) 1. Le imprese e le societa', ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917), nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonche' gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

Allegato-art. 61

Art. 61. Disposizioni finali ([articolo 1, commi da 154](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;208~art1-com154) [a 157](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;208~art1-com157) e [159, della legge n. 208 del 2015](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;208~art1-com159)) 1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA), sono definiti termini e modalita' per il riversamento all'erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l' individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 3, nonche' per le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente articolo. 2. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 1, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 30, comma 1, e 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ((, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173))). 3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente titolo e limitatamente alle finalita' di cui al presente titolo l'Anagrafe tributaria, l'ARERA, l'Acquirente Unico S.p.A., il Ministero dell'interno, i comuni, nonche' gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilita' sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 59, nonche' ai soggetti esenti dal pagamento del canone. 4. Al fine di semplificare le modalita' di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito gia' rilasciate alla data del 1° gennaio 2016, fatta salva la facolta' di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente. 5. In applicazione di quanto disposto dal presente titolo: a) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. dall'[articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-07-08;105~art1bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 agosto 2010, n. 129](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;129), l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 2, e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati; b) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente e' tenuto a comunicare ogni successiva variazione.

Allegato-art. 62

Art. 62. Istituzione dell'imposta ([articolo 1, comma 35, della legge n. 145 del 2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com35)) 1. E' istituita l'imposta sui servizi digitali a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Allegato-art. 63

Art. 63. Ambito di applicazione ([articolo 1, comma 35-bis, della legge n. 145 del 2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com35bis)) 1. L'imposta sui servizi digitali si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di cui all'articolo 65, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 64, nel corso dell'anno solare.

Allegato-art. 64

Art. 64. (( (Soggetti passivi) )) 1. ((Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attivita' d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui all'articolo 65 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui all'articolo 63, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro)).

Allegato-art. 65

Art. 65. Fornitura di servizi rilevanti ([articolo 1, comma 37, della legge n. 145 del 2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com37)) 1. L'imposta sui servizi digitali si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi: a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicita' mirata agli utenti della medesima interfaccia; b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Allegato-art. 66

Art. 66. Operazioni escluse ([articolo 1, comma 37-bis, della legge n. 145 del 2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com37bis)) 1. Non si considerano servizi digitali di cui all'articolo 65: a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale; b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario; c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale e' quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento; d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire: 1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385), o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari; 2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58); 3) le attivita' di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo; 4) le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [decreto legislativo, n. 58 del 1998](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;58); 5) le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quinquies), del predetto testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [decreto legislativo, n. 58 del 1998](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;58); 6) i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-septies), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [decreto legislativo n. 58 del 1998](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;58); 7) gli altri sistemi di collegamento la cui attivita' e' soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorita' di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualita' e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attivita' finanziarie; e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d); f) lo svolgimento delle attivita' di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonche' la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attivita' connessa.

Allegato-art. 67

Art. 67. Ricavi non tassabili ([articolo 1, comma 38, della legge n. 145 del 2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com38)) 1. Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui all'articolo 65 resi a soggetti che, ai sensi dell'[articolo 2359 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359), si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.

Allegato-art. 68

Art. 68. Assunzione dei ricavi ([articolo 1, comma 39, della legge n. 145 del 2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com39)) 1. I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

Allegato-art. 69

Art. 69. Corrispettivi dei servizi di messa a disposizione di un'interfaccia digitale ([articolo 1, comma 39-bis, della legge n. 145 del 2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com39bis)) 1. I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, a eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile.

Allegato-art. 70

Art. 70. Servizi non considerati ([articolo 1, comma 39-ter, della legge n. 145 del 2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com39ter)) 1. Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'[articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L0262) che stabilisce il regime generale delle accise, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.

Allegato-art. 71

Art. 71. Periodo d'imposta e ricavi tassabili ([articolo 1, comma 40, della legge n. 145 del 2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com40)) 1. Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile e' localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo. Un utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se: a) nel caso di un servizio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera a), la pubblicita' figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo e' utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale; b) nel caso di un servizio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), se: 1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta; 2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), l'utente dispone di un conto per la totalita' o una parte di tale periodo d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto e' stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato; c) nel caso di un servizio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c), i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.

Allegato-art. 72

Art. 72. Localizzazione del dispositivo ([articolo 1, comma 40-bis, della legge n. 145 del 2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com40bis)) 1. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo Internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

Allegato-art. 73

Art. 73. Territorialita' ([articolo 1, comma 40-ter, della legge n. 145 del 2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com40ter)) 1. Quando un servizio imponibile di cui all'articolo 65 e' fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai sensi dell'articolo 71, il totale dei ricavi tassabili e' il prodotto della totalita' dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale e' pari: a) per i servizi di cui all'articolo 65, comma 1, lettera a), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione di dati relativi a un utente che consulta tale interfaccia mentre e' localizzato nel territorio dello Stato; b) per i servizi di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), se: 1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale e' localizzato nel territorio dello Stato; 2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l'anno solare in questione; c) per i servizi di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un'interfaccia digitale.

Allegato-art. 74

Art. 74. Aliquota ([articolo 1, comma 41, della legge n. 145 del 2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com41)) 1. L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.

Allegato-art. 75

Art. 75. Adempimenti dichiarativi e versamenti ([articolo 1, comma 42, della legge n. 145 del 2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com42)) 1. ((I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell'anno solare di cui all'articolo 63, un acconto dell'imposta dovuta pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente, determinata ai sensi dell'articolo 74. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta e' effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui all'articolo 63)). I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 30 giugno dello stesso anno. Per le societa' appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali e' nominata una singola societa' del gruppo.

Allegato-art. 76

Art. 76. Identificazione ([articolo 1, comma 43, della legge n. 145 del 2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com43)) 1. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti indicati all'articolo 64 devono fare richiesta all'Agenzia delle entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali. La richiesta e' effettuata secondo le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 78. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al primo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.

Allegato-art. 77

Art. 77. Adempimenti contabili ([articolo 1, comma 44-bis, della legge n. 145 del 2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com44bis)) 1. I soggetti passivi dell'imposta tengono un'apposita contabilita' per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, cosi' come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni di cui all'articolo 73. L'informazione sulle somme riscosse mensilmente precisa, ove necessario, l'importo riscosso in una valuta diversa dall'euro e l'importo convertito in euro. Le somme incassate in una valuta diversa dall'euro sono convertite applicando l'ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate.

Allegato-art. 78

Art. 78. Attuazione ([articolo 1, comma 46, della legge n. 145 del 2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com46)) 1. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' applicative delle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.

Allegato-art. 79

Art. 79. Decorrenza ([articolo 1, comma 47, della legge n. 145 del 2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com47)) 1. Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Allegato-art. 80

Art. 80. Clausola di invarianza oneri ([articolo 1, comma 48, della legge n. 145 del 2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com48)) 1. Dall'attuazione del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato-art. 81

Art. 81. Relazione ([articolo 1, comma 49, della legge n. 145 del 2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com49)) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali. Nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (NADEF), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione della disciplina relativa all'imposta sui servizi digitali, anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.

Allegato-art. 82

Art. 82. Disposizioni finali ([articolo 1, commi 49-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com49bis) e [50, della legge n. 145 del 2018](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;145~art1-com50)) 1. Le disposizioni che disciplinano l'imposta sui servizi digitali sono abrogate dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale. 2. Restano abrogati i [commi da 1011](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com1011) [a 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com1019), recanti la disciplina dell'imposta sulle transazioni digitali.

Allegato-art. 83

Art. 83. Oggetto delle tasse ([articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;641~art1)) 1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella tariffa di cui all'allegato 4 del presente testo unico sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.

Allegato-art. 84

Art. 84. Riscossione delle tasse ([articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;641~art2)) 1. La tassa di rilascio e' dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere. 2. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalita'. 3. Nei casi espressamente indicati nella tariffa di cui all'allegato 4, gli atti la cui validita' superi l'anno sono soggetti a una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto e' stato emesso.

Allegato-art. 85

Art. 85. Modalita' di pagamento ([articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;641~art3); [articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005;7~art7-com2)) 1. Le tasse si corrispondono in conformita' a quanto previsto nell'annessa tariffa di cui all'allegato 4: a) in modo ordinario con versamento su conto corrente postale intestato all'Agenzia delle entrate o tramite modello di pagamento approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; b) in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme; c) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa. 2. Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa e' calcolata in base alla classificazione e ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate puo' essere variato il modo di pagamento stabilito nella tariffa. 4. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa, nei casi in cui ne e' previsto il pagamento mediante marche, e' pagata con le modalita' telematiche ((di cui all'[articolo 141, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131~art141-com1-leta) e di altri tributi indiretti, di cui al [decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123), definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del citato testo unico, di cui al [decreto legislativo n. 123 del 2025](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025;123))).

Allegato-art. 86

Art. 86. Ufficio competente ([articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;641~art4)) 1. Per le tasse da pagare in modo ordinario il versamento va effettuato presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.

Allegato-art. 87

Art. 87. Marche ([articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;641~art5)) 1. Le marche di cui all'articolo 85 sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati il valore, la forma e gli altri caratteri distintivi delle speciali marche di cui al comma 1.

Allegato-art. 88

Art. 88. Prenotazione a debito ([articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;641~art6)) 1. Le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti che interessano l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge nei rapporti tributari a quelli dello Stato, il Fondo edifici di culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio, sono prenotate a debito, salvo il recupero nei casi e nei modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.

Allegato-art. 89

Art. 89. Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse ([articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;641~art8)) 1. Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.

Allegato-art. 90

Art. 90. Esenzioni ([articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;641~art13bis)) 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative. 2. Sono, altresi', esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti e ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

Allegato-art. 91

Art. 91. Disposizioni finali ([articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;641~art14)) 1. Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972, a favore delle cooperative, loro consorzi e delle societa' di mutuo soccorso.

Allegato-art. 92

Art. 92. Tributi speciali per attivita' svolte dalle Amministrazioni dello Stato ([articolo 1 del decreto-legge n. 533 del 1954](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1954;533~art1)) 1. Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, sono soppressi, a eccezione di quelli previsti dalle tabelle di cui all'allegato 5 al presente testo unico.

Allegato-art. 93

Art. 93. Denominazione ([articolo 2 del decreto-legge n. 533 del 1954](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1954;533~art2)) 1. Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo 92 sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi speciali e sono versati entro trenta giorni dalla loro riscossione in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

Allegato-art. 94

Art. 94. Esclusione ([articolo 6 del decreto-legge n. 533 del 1954](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1954;533~art6)) 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano al personale degli uffici per la conservazione dei registri immobiliari.

Allegato-art. 95

Art. 95. Norme che restano abrogate ([articolo 9 del decreto-legge n. 533 del 1954](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1954;533~art9)) 1. Resta abrogata la [legge 27 dicembre 1953, n. 948](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-12-27;948), e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente titolo.

Allegato-art. 96

Art. 96. Esenzioni (articolo unico della [legge n. 228 del 1954; articolo 6, comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954;228~art6-com2), del [decreto legislativo n. 139 del 2024](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;139)) 1. Le regioni, anche se a statuto autonomo, le province, le citta' metropolitane, i comuni e gli enti di beneficenza, sono esenti dal pagamento dei tributi speciali indicati alla tabella A di cui all'allegato 5, nonche' di quelli relativi ai servizi catastali indicati nella tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali ((di cui all'allegato 2 al [testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131) e di altri tributi indiretti, di cui al [decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123))). 2. Sono esenti dal pagamento dei tributi speciali indicati nella citata tabella A di cui all'allegato 5 i servizi erogati con modalita' automatizzata, individuati progressivamente con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Allegato-art. 97

Art. 97. Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna ([articolo 7, commi primo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;302~art7-com1) e [secondo, della legge n. 302 del 1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;302~art7-com2)) 1. Per le prestazioni effettuate dal personale in servizio presso gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, nonche' presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-31;614), le tariffe previste dalla tabella B, di cui all'allegato 5, sono raddoppiate. 2. Per le prestazioni di cui al comma 1 rese fuori orario o fuori circuito doganale a richiesta dell'operatore e nel suo prevalente interesse le tariffe stesse sono ulteriormente raddoppiate.

Allegato-art. 98

Art. 98. Riscossione volontaria ([articolo 10, comma 14, del decreto-legge n. 323 del 1996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996;323~art10-com14)) 1. La riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali e' disciplinata ((dall'articolo 23 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33))).

Allegato-art. 99

Art. 99. Abrogazioni 1. Dalla data di cui all'articolo 100 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) per quanto attiene alla disciplina delle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi: 1) articoli 1, 1-bis, da 2-bis a 9, 11, 12, da 16 a 23, da 31 a 34, tariffa allegato A, tariffa allegato B e tabella allegato C, della [legge 29 ottobre 1961, n. 1216](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216); 2) [articolo 21, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364~art21-com6); 3) [articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-12-30;953~art5-com16), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1983, n. 53](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-02-28;53); 4) [articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-30;457~art9quater-com1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1998, n. 30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-02-27;30); 5) [articolo 17, commi da 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68~art17-com1) [a 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68~art17-com4); 6) [articolo 1, comma 1066, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com1066); 7) [articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-03-02;16~art4-com2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-26;44); b) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti, gli articoli da 1 a 5, 20, 22, da 26 a 31, 38, 39, 41, 42 e tariffa allegata del [decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640); c) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e imposta sugli aeromobili privati, l'articolo 16, commi 10-bis, 11,12, 13, 14, 14-bis, 15, 15-bis e 15 bis.1, del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214); d) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), l'[articolo 19, commi da 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art19-com13) [a 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art19-com17), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214); e) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie, l'articolo 1, commi da 491 a 497, 499, 500 e la tabella 3 allegata della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228); f) per quanto attiene alla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni: 1) articoli da 1 a 17 ((, 22)) e da 25 a 31 e allegati A e B del [regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-02-21;246), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 giugno 1938, n. 880](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-06-04;880); 2) [articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-12-31;1542~art1); 3) [articolo 1 della legge 12 novembre 1949, n. 996](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-12;996~art1); 4) [articolo 17, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art17-com1); 5) [articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art38-com8), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010 n. 122](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122); 6) [articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art17), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214); 7) [articolo 1, commi da 152](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com152) [a 159, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com159); 8) [articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com40); 9) ((NUMERO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 18 DICEMBRE 2025, N. 192](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-18;192))); g) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sui servizi digitali, l'[articolo 1, commi da 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com35) [a 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com43), [44-bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com44bis), [da 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com46) [a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com50); h) per quanto attiene alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative: 1) articoli da 1 a 6, 8, 11, 12, 13-bis, 14, 15, 16 e tariffa allegata del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;641); 2) [articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-01-31;7~art7-com2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 marzo 2005, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-03-31;43); i) per quanto attiene alla disciplina dei tributi speciali: 1) [decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1954-07-31;533), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 settembre 1954, n. 869](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-09-26;869) e tabelle A, B, C, D, E, F allegate; 2) [legge 15 maggio 1954, n. 228](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-05-15;228); 3) [articolo 7, commi primo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-07-13;302~art7-com1) e [secondo, della legge 13 luglio 1984, n. 302](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-07-13;302~art7-com2); 4) [articolo 10, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-06-20;323~art10-com14), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1996, n. 425](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-08-08;425); 5) [articolo 6 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139~art6). 2. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Allegato-art. 100

Art. 100. Decorrenza 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal ((1° gennaio 2027)).

Allegato-Allegato 1

Allegato 1 Tabella A (ex Tariffa Allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni) Tariffa generale per le assicurazioni soggette all'imposta in misura ordinaria Parte di provvedimento in formato grafico ((3))

Allegato-Allegato 2

Allegato 2 Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti (ex Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituta dall'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60)

Punto Genere di attivita' Aliquota

Tariffa

1 Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. 16 per cento

2 Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart. 8 per cento

3 Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse. 60 per cento

4 Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a cio' destinati. 10 per cento

NOTE: 1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia. 2. Per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da piu' attivita' soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sara' determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente. 3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'[articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art14bis-com1) l'aliquota e' fissata al 6 per cento.

Allegato-Allegato 3

Allegato 3 (ex Tabella 3 allegata all'[articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228~art1-com492)) Tabella: imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari (valori in euro per ciascuna controparte) [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=24G0019200101030110001&dgu=2024-11-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-11-28&art.codiceRedazionale=24G00192)

Allegato-Allegato 4

Allegato 4 Tariffa Tasse sulle concessioni governative [ex Tariffa allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;641), come sostituita dal [decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1995-12-30&numeroGazzetta=303) (emanato ai sensi dell'[articolo 3, comma 146, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549~art3-com146)) come successivamente modificata] Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a "Agenzia delle Entrate - tassa di concessione governativa". Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto. Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative. Titolo I Pubblica sicurezza Articolo 1

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

```

1.

Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (

art. 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773

ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635 ) 115,00 ```

NOTE: 1. La tassa e' dovuta per ciascun tipo d'arma. 2. La tassa puo' essere pagata anche a mezzo marche ed e' ridotta a euro 7,75 per le guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione. 3. Non sono soggette a tassa le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato a norma dell'art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonche' alle persone comprese nelle categorie individuate a norma dell'art. 7, comma 2, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. La licenza puo' essere rilasciata senza pagamento di tassa, su motivata richiesta dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti a servizi per i quali se ne ravvisi l'opportunita'. Per la concessione a titolo di reciprocita' dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali. Articolo 2

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (

legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 22 ): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale. 168,00

NOTE: 1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non e' dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso. 2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a euro 7,75 per le guardie di cui alla nota 2 dell'art. 1. 3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 929,62 ed, in caso di nuova violazione da euro 258,23 a euro 1.549,37 ([legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art31)). 4. E' dovuta una addizionale di euro 5,16 alle tasse di cui al [comma 1 (legge 11 febbraio 1992, n. 157](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~com1), art. 24). Articolo 3

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

```

1.

Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validita'

539.200,00 ```

NOTE: 1. La tassa si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo: essa e' dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente. Articolo 4

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Licenza per l'esercizio di attivita' relative a metalli preziosi (

art. 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773

e

art. 244 , primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635

): tassa di rilascio e per il rinnovo:

```

a)

fabbricati di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini

404,00 ```

b)

commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonche' fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati

270,00

```

c)

agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi

81,00 ```

d)

cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose

81,00

```

e)

fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi

202,00 ```

Titolo II Pesca Articolo 5

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Licenza per la pesca professionale marittima (

art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41

): per ogni unita' adibita 404,00

NOTE: 1. Soppressa. Titolo III Proprieta' industriale e intellettuale Articolo 6

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

```

1.

Privativa per nuove varieta' vegetali:

```

a)

tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)

236,00

```

b)

tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):

```

1 101,00

2 135,00

3 168,00

4 202,00

5 236,00

6 270,00

7 303,00

8 337,00

9 371,00

10 404,00

11 438,00

12 472,00

13 505,00

14 539,00

15 573,00

16 607,00

17 640,00

18 674,00

19 708,00

20 e successive 741,00

2.

Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varieta' vegetali:

a)

per la domanda:

539,00

b)

per la concessione:

1.820,00

3.

Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative per nuove varieta' vegetali:

per ogni privativa 81,00

per la lettera di incarico 34,00

4.

La tassa di domanda per nuova varieta' vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non e' rimborsabile.

Articolo 7

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Registrazione per marchi d'impresa (

articoli da 225

a 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprieta' industriale):

a)

per la domanda di primo deposito

34,00

b)

per il rilascio dell'attestato di primo deposito di quello di rinnovazione:

1) riguardante generi di una sola classe 67,00

2) per ogni classe in piu' 34,00

2.

Registrazione per marchi di certificazione e collettivi:

a)

per la domanda di primo deposito

135,00

b)

per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o piu' classi

202,00

3.

Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione

135,00

4.

Registrazioni per marchi d'impresa, di certificazione o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:

a)

per lettera di incarico

34,00

b)

per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre)

34,00

c)

per la trascrizione di atto di trasferimento

81,00

NOTE: Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si veda la classificazione internazionale risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione puo' essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di cui al controindicato n. 4 b). Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio. La tassa di domanda e la tassa di rilascio dell'attestato di primo deposito devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari la tassa di rilascio dell'attestato di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda. Articolo 8

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (

legge 21 febbraio 1989, n. 70 ):

a)

per la domanda

1.011,00

b)

per la registrazione

809,00

c)

per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia

81,00

NOTE: 1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata, su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa: decorso inutilmente il termine, l'ufficio respinge la domanda. Articolo 9

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Certificati complementari di protezione di medicinali (

legge 19 ottobre 1991, n. 349 ) e di prodotti fitosanitari:

a)

per la domanda

404,00

b)

per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato

1.011,00

c)

per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia

67,00

NOTE: 1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata entro il ventesimo anno di validita' del brevetto al quale il certificato si riferisce. 2. Per il ritardo della tassa annuale entro il semestre si applica la sanzione pecuniaria di euro 361,52. Articolo 10

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonche' di atti di divisione o di societa' relativi ai diritti medesimi (

art. 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633

): per ogni registrazione 81,00

2.

Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (

articoli 77 , 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19 ):

a)

per ogni disco o apparecchio analogo

81,00

b)

per ogni progetto

34,00

Titolo IV Radio e televisione Articolo 11

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (

art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223

)

a)

di programmi televisivi:

1) tassa di rilascio o di rinnovo 4.044,00

2) tassa annuale 2.022,00

b)

di programmi radiofonici:

1) tassa di rilascio o di rinnovo 674,00

2) tassa annuale 337,00

2.

Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (

art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223

):

a)

di programmi televisivi:

1) tassa di rilascio o di rinnovo 13.480,00

2) tassa annuale 6.740,00

b)

di programmi radiofonici:

1) tassa di rilascio o di rinnovo 2.696,00

2) tassa annuale 1.348,00

3.

Concessione per la installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi (

art. 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73

):

a)

tassa di rilascio o di rinnovo

3.370,00

b)

tassa annuale

1.685,00

NOTE: 1. Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario. Articolo 12

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (

art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223

e

art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73

):

a)

tassa di rilascio

5.392,00

b)

tassa annuale

2.696,00

Articolo 13

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (

articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103 :

a)

irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:

1) tassa di rilascio o di rinnovo 4.044,00

2) tassa annuale 2.696,00

b)

irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico

1) tassa di rilascio o di rinnovo 404,00

2) tassa annuale 270,00

NOTE: 1. Le tasse sono dovute per ciascun impianto o rete. Articolo 14

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione (

art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156

e

art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151

, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 ): per ogni mese di utenza:

a)

utenze residenziali

5,16

b)

utenze affari

12,91

NOTE: 1. La tassa e' dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento. 2. Le modalita' e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. 3. La tassa non e' dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonche' a non vedenti e a sordi. L'invalidita' deve essere attestata dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento. Titolo V Professioni, arti e mestieri Articolo 15

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'

art. 3 , comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549

, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992

168,00

1.

Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 70);

2.

Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (art. 71);

3.

Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72);

4.

Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (art. 73);

5.

Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74);

6.

Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (art. 75);

7.

Giornali e periodici (art. 82);

8.

Esercizio di attivita' industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86).

8-bis. Iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . La tassa e' dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo VI Altri atti Articolo 16

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro

1.

Bollatura e numerazione di libri e registri (

art. 2215 del codice civile

): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine 67,00

NOTE: 1. La tassa puo' essere pagata anche a mezzo marche ed e' dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta e' prescritta soltanto da leggi tributarie. 2. L'attestazione del versamento della tassa deve essere esibita al pubblico ufficiale, il quale vi appone la data, la firma e il timbro e ne riporta gli estremi sul libro o registro. 3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa e' dovuta annualmente per le sole societa' di capitali nella misura forfettaria di euro 309,86, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura e' elevata a euro 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio, l'importo di euro 516.456,90. La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attivita' la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento.

Allegato-Allegato 5

Allegato 5 Tabella A Tributi speciali per servizi resi dal Ministero dell'Economia e delle finanze TITOLO I Parte di provvedimento in formato grafico Tabella B Tributi speciali per i servizi resi dal Ministero della salute Parte di provvedimento in formato grafico Note. - Per i servizi veterinari di cui al n. 3 valgono le seguenti norme: 1) Per i servizi prestati in giorno festivo, le indennita' suddette sono aumentate del 50 per cento. A tale effetto i servizi resi in ufficio, si considerano come compiuti oltre l'orario normale. 2) Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili appostati alle banchine di ordinario servizio e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, l'indennita' e' ridotta alla meta' quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario di ufficio. 3) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo. 4) Agli effetti del computo delle indennita' per operazioni eseguite fuori del circuito doganale, della sede di ufficio o fuori comune si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la localita' ove ha luogo l'operazione e per il ritorno in sede, nonche' quelle trascorse nella localita' medesima in attesa del ritorno in sede. 5) Nel caso di piu' servizi resi contemporaneamente e successivamente senza interruzione di tempo, per conto di piu' ditte, spetta al funzionario un compenso unico, commisurato alla specie e alla durata dei servizi compiuti, fermo restando per ciascuna ditta l'obbligo di corrispondere singolarmente le indennita' dovute per servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennita' corrisposte dalle altre ditte. 6) Quando per raggiungere la localita' dove ha luogo l'operazione straordinaria, vi sia la possibilita' di usare servizi pubblici di comunicazione, spetta al funzionario il rimborso delle spese di trasporto ragguagliato al prezzo del biglietto di andata e ritorno. In mancanza di servizi pubblici, la ditta ha l'obbligo di fornire mezzi di trasporto decorosi. Quando cio' non sia possibile e le distanze sono da percorrere con mezzi propri su vie ordinarie, spetta a ciascun impiegato o militare comandato al servizio richiesto, un compenso chilometrico di euro 0,03. Le frazioni di chilometro si considerano come chilometro intero e le distanze si calcolano dalla sede dell'ufficio cui fa capo l'operazione. Nel caso pero' che le distanze debbano essere percorse di notte o in speciali condizioni di viabilita', il compenso potra' essere dal capo dell'ufficio determinato in misura piu' elevata. Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori. Tabella C Tributi speciali per servizi resi dal Ministero dell'Istruzione e del merito (Personale della segreteria degli Istituti e delle Scuole statali d'arte)

OGGETTO Tariffe (Euro) Annotazioni

1.

Per ogni copia di estratti e di certificati

0,05 Il 50 per cento e' devoluto al personale delle segreterie degli Istituti e delle Scuole d'arte.

Tabella D Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie di porto)

N. d'ordine OGGETTO Tariffe in Euro Annotazioni

1 Ammissione a pratica di navi e iscrizione di navi, unita' da pesca e da diporto compresi i passaggi di proprieta' 62,00 Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa; esclusione delle navi di linea che effettuano piu' di una corsa giornaliera e di quelle da pesca, il cui importo e' ridotto ad euro 5,17.

2 Visite di sicurezza, di idoneita' e tecnicosanitarie (comprese le unita' da diporto). 51,65 Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa.

3 Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati. 129,12

4 Scritturazione di atti contrattuali originali e di copie e di estratti degli atti stessi. 0,26 Il compenso spetta per ogni pagina.

Tabella E Tributi speciali per servizi resi dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Personale della Direzione Generale dell'Emigrazione)

OGGETTO Tariffe in Euro Annotazioni

Visite di idoneita' alle navi addette al trasporto degli emigranti 0,52

Tabella F Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle Imprese e del made in Italy

OGGETTO Tariffe in Euro Annotazioni

Collaudo impianti R.T. di navi mercantili 0,26

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