DECRETO 12 novembre 2024, n. 212
Note all'art. 2: Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale: «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta. 3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.» - Si riporta il testo dell'articolo 94, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.77 del 31 marzo 2023, S.O. n. 12: «Art. 94 (Cause di esclusione automatica). - 1. E' causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile; c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, del 26 luglio 1995; e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche; f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. 2. E' altresi' causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione puo' subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.». - Si riporta il testo dell'art. 640 del codice penale: «Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila: 1° se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2° se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'; 2-bis) se il fatto e' commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). 2-ter) se il fatto e' commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dalsecondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter.». - Si riporta il testo dell'articolo 2382 del codice civile: «Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). - 1. Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto [c.c. 414], l'inabilitato [c.c. 415], il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi [c.c. 2380-bis; c.p. 32].».
Art. 3
Elenchi dei professionisti abilitati
1.La domanda di iscrizione all'elenco deve contenere, oltre all'attestazione di cui all'articolo 2, comma 3, le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).
2.I professionisti, al momento della presentazione della domanda, devono altresi' rendere le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all'articolo 2, comma 1, lettera a), di cui hanno formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dell'Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00. Il Consiglio nazionale forense, per gli avvocati, e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per i commercialisti, in relazione alle suddette dichiarazioni, considerate l'entita', la gravita' e comunque la rilevanza delle fattispecie possono, con provvedimento motivato, negare l'iscrizione all'elenco dei certificatori o ammetterla con prescrizioni. Qualora le fattispecie descritte al primo periodo emergano successivamente all'iscrizione, i medesimi Consigli nazionali procedono al riesame dell'iscrizione nell'elenco.
3.Nel caso in cui venga comunicato dall'Agenzia delle entrate al Consiglio Nazionale competente che il professionista abilitato ha reso un'infedele certificazione, il Consiglio Nazionale stesso deve procedere con urgenza alla sospensione dell'iscrizione del professionista nell'elenco, garantendogli il diritto a essere ascoltato e a produrre documenti e memorie a propria difesa, ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo di non luogo a provvedere ovvero del provvedimento conclusivo di cancellazione ovvero, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di sospensione temporanea dall'elenco.
4.Il provvedimento di cancellazione o di sospensione temporanea di cui al comma 3 deve essere comunicato tempestivamente dal Consiglio nazionale al Consiglio dell'ordine di appartenenza, per l'avvio del procedimento disciplinare.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n. 30: «Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)". «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)». - Si riporta il testo dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997: «Art. 39 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta e' ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degliarticoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agliarticoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'Art. 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravita'; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. 1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente Art. e dell'Art. 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1. 2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente Art. e dell'Art. 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione e' unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti. 3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'Art. 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582. 4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, e' sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta la revoca dell'esercizio dell'attivita' di assistenza; nei casi di particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare. 4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca. 4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.».
Art. 4
Requisiti di indipendenza del professionista abilitato
1.Il professionista abilitato, incaricato del rilascio della certificazione di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, deve essere indipendente dal soggetto che ha conferito l'incarico e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale.
2.Il professionista abilitato di cui al comma 1 deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la propria indipendenza non risulti influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette.
4.Il professionista abilitato di cui al comma 1 non puo' detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da parte del soggetto che richiede la certificazione, delle societa' da questo controllate, delle societa' che lo controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, deve astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non deve avere sui medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.
5.L'incarico per la certificazione puo' essere conferito al professionista da parte della medesima impresa per non piu' di tre volte consecutive. Nel caso in cui l'incarico sia stato conferito per tre volte consecutive, il medesimo professionista abilitato, ovvero un altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, non occasionali, con la medesima societa' o associazione tra professionisti, con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui e' associato il professionista abilitato, potra' essere nuovamente incaricato decorsi sei anni dalla sottoscrizione dell'ultima certificazione.
6.Nel corso del periodo di sei anni di cui al comma 5, il professionista che ha gia' certificato il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali di una impresa, ovvero un altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, non occasionali, con la medesima societa' o associazione tra professionisti con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui e' associato il professionista che ha rilasciato la certificazione, non puo' collaborare, per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 10, con il professionista successivamente incaricato al rilascio della certificazione da parte della medesima impresa.
7.Il corrispettivo del professionista abilitato non puo' essere subordinato ad alcuna condizione, ne' puo' essere stabilito in funzione degli esiti dell'attivita' di certificazione. I professionisti non possono sollecitare o accettare regali o favori, di natura pecuniaria o non pecuniaria, dal soggetto che richiede la certificazione, dalle societa' da questo controllate, dalle societa' che lo controllano o da quelle sottoposte a comune controllo, salvo il caso di regali o altre utilita' di modico valore. Ai fini del presente comma, si intendono di modico valore i regali o le altre utilita' di valore non superiore a centocinquanta euro, anche sotto forma di sconto.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti all'art. 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, si veda nelle note alle premesse.
Art. 5
Preparazione allo svolgimento dell'incarico di certificazione
2.I requisiti di onorabilita' e indipendenza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 4 devono sussistere durante l'intero periodo intercorrente tra l'assunzione dell'incarico da parte del professionista e il rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Il venir meno dei predetti requisiti comporta la decadenza dall'incarico da parte del professionista.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti all'art. 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, si veda nelle note alle premesse.
Art. 6
Compiti e adempimenti del professionista abilitato
1.Il professionista abilitato e' tenuto ad attestare che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali del soggetto che ha richiesto la certificazione risponde ai requisiti di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ed e' impostato in modo coerente con le linee guida di cui all'articolo 4, comma 1-quater, del medesimo decreto, fornendo una ragionevole certezza riguardo alla gestione consapevole e affidabile della variabile fiscale da parte dell'impresa.
4.Le fasi di cui al comma 3, lettere a) e b), sono svolte ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
5.La fase di cui al comma 3, lettera c), e' svolta, con cadenza almeno triennale, ai fini dell'aggiornamento della certificazione di cui all'articolo 7, comma 6.
6.Nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in presenza di una pluralita' di soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, il professionista abilitato certifica che il gruppo ha adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale conforme ai requisiti indicati al comma 1.
8.Nell'ambito della certificazione del sistema integrato della societa' che esercita attivita' di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale, di cui al comma 7, lettera a), il professionista abilitato attesta, oltre a quanto indicato all'articolo 7, comma 1, che i principi, le metodologie, le caratteristiche e le logiche di funzionamento, i ruoli e le responsabilita', inerenti all'istituzione, al mantenimento nel tempo e al funzionamento del sistema integrato di rilevazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, sono rivolti anche alle societa' del gruppo soggette a direzione e coordinamento.
9.Nell'ambito della certificazione del sistema integrato di ciascuna delle societa' soggette a direzione e coordinamento, di cui al comma 7, lettera b), il professionista abilitato effettua esclusivamente le valutazioni di cui al comma 2, lettera b), sui singoli rischi selezionati in fase di definizione del perimetro. Il certificatore non effettua la valutazione di cui al comma 2, lettera a), ma attesta, in sua sostituzione, che l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi fiscali, adottate dalla societa' che esercita attivita' di direzione e coordinamento, e' applicato anche alla societa' soggetta a direzione e coordinamento e che e' stata predisposta, per quest'ultima, una specifica mappa dei rischi fiscali.
10.Ai fini della certificazione, il professionista abilitato puo' avvalersi delle competenze e capacita' professionali di altri professionisti in possesso dei requisiti di onorabilita' e indipendenza previsti dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 4, iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili e, per le materie di competenza, di consulenti del lavoro, fermo restando che la certificazione e' redatta e sottoscritta dal professionista abilitato, incaricato al rilascio della certificazione.
11.I professionisti che ai sensi del comma 10 collaborano con il professionista abilitato per la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali di una impresa, sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, e, nel corso del periodo di sei anni di cui al predetto comma 5, non possono accettare l'incarico per la certificazione da parte della medesima impresa.
12.Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 4, comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e' indicata la metodologia di valutazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da utilizzare ai fini della certificazione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, nonche' per il periodico adeguamento della stessa.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, si veda nelle note alle premesse.
Art. 7
Contenuto della certificazione
2.Nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 9, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettere a), b), e) e f), la certificazione contiene anche la dichiarazione, sotto la propria responsabilita', da parte del professionista certificatore, di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera b), nonche' l'attestazione che l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi fiscali, adottato dalla societa' che esercita attivita' di direzione e coordinamento, e' applicato anche alla societa' soggetta a direzione e coordinamento nei confronti della quale e' stata predisposta una specifica mappa dei rischi fiscali.
3.I soggetti che presentano istanza di ammissione al regime ai sensi dell'articolo 7, comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e dell'articolo 70-duodecies, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono tenuti a richiedere la sola certificazione di cui al comma 2, qualora il sistema integrato dell'impresa del gruppo che esercita attivita' di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale e' stato gia' certificato e validato dall'Agenzia delle entrate in sede di ammissione al regime di adempimento collaborativo della medesima impresa.
4.La disposizione di cui al comma 3 si applica anche nei casi in cui l'istanza di ammissione ai sensi dell'articolo 7, comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e dell'articolo 70-duodecies, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e' presentata da una impresa appartenente al medesimo gruppo di un soggetto esonerato dal rilascio della certificazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221.
5.La certificazione e' rilasciata al soggetto che ha conferito l'incarico e conservata per tre anni in originale dal professionista e dal soggetto stesso.
6.La certificazione ha durata triennale e va aggiornata alla scadenza del triennio. Si applicano, a tali fini, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), e comma 5.
7.Ove nel periodo di validita' della certificazione si verifichino modifiche organizzative tali da richiedere il complessivo aggiornamento del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, deve essere prodotta una nuova certificazione.
8.In caso di certificazione accertata dall'Agenzia delle entrate come infedele, la condotta del professionista incaricato e' oggetto di comunicazione ai Consigli nazionali di rispettiva competenza per l'avvio del procedimento di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'articolo 3. - Si riporta il testo dell'articolo 70-duodecies del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972, S.O. n. 1: «Art. 70-duodecies (Disposizioni speciali e di attuazione). - 1. Le modalita' e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture nonche' di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA. 2. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' banche, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui aldecreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75. 3. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' societa' assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui aldecreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo, quarto e quinto periodo, deldecreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche nei casi in cui una societa' di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA. 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonche' le modalita' e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente titolo. 6-bis. In caso di adesione al regime di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 70-quater, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le societa' partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia gia' aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 non puo' essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma.». - Per i riferimenti all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 si veda nelle note alle premesse.
Art. 8
Effetti finanziari
1.Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro della giustizia Nordio
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1685
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