DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202

Type Decreto-legge
Publication 2024-12-27
Ultimo aggiornamento 2026-03-01
State In force
Source Normattiva
articles 32
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1-bis.((All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2025" e le parole: "nel 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2025". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 127.248 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa)).

Art. 13

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy

1.All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2025».

1-bis.((L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e' prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura risultanti dall'accorpamento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove.))

1-ter.((All'articolo 178-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro novanta giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni".))

1-quater.((All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attivita' di autoriparazione, le parole: "per gli undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "per i dodici anni e sei mesi".))

1-quinquies.((All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purche' effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024".))

1-sexies.((All'articolo 23, comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: "a decorrere dal 1° aprile 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° ottobre 2025".))

1-septies.((All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al comma 451, le parole: "dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 454" e, al comma 454, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti ", da adottare entro il 30 giugno 2025,")).

Art. 14

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo

2.All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

3.All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

3-bis.((In considerazione del maggior flusso turistico derivante dalle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di sostenere le attivita' di accoglienza dei pellegrini, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, destinata al comune di Pietrelcina, e' rifinanziata per l'importo di 130.000 euro per l'anno 2025. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e' riconosciuto un contributo di 130.000 euro per il medesimo anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 260.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)).

Art. 15

Proroga di termini in materia di sport

1.All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, relativo all'applicazione della disposizione che prevede la costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle societa' sportive professionistiche, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «((31 dicembre 2027))».

2.All'articolo 31 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

2-bis.In ragione della necessita' di garantire il completamento delle progettualita' relative all'utilizzo del compendio sito in Roma, denominato "Citta' dello Sport", le disposizioni di cui al comma 2 sono applicabili fino al 31 dicembre 2027. Per tali finalita', l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione anche per lotti funzionali e ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato, la cui valutazione e' effettuata d'intesa con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale, in ragione dei principi di sussidiarieta' verticale ai sensi dell'articolo 175 del ((codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dei contenuti delle decisioni Eurostat. Per le medesime finalita' di riqualificazione e riconversione del compendio, ((l'Agenzia del demanio, d'intesa con i predetti enti territoriali,)) puo' utilizzare la concessione del diritto di superficie sullo stesso o parte di esso per una durata non superiore a novanta anni ovvero ricorrere alla concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la medesima durata, in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa.». 2-bis. ((Per l'anno 2025, una quota sino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' destinata ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alle Federazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 39 del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, che hanno gia' deliberato il passaggio al professionismo femminile, nonche' alle Federazioni che deliberano il predetto passaggio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le modalita' di accesso alle risorse attribuite ai sensi del presente comma sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di cui al secondo periodo del suddetto comma 632.))

2-ter.((All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".))

2-quater.((All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025")).

Art. 16

Termine concernente l'attivita' istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

1.Fatto salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e ferme restando le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, l'attivita' istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e ((fino al 31 dicembre 2026)), e' svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2.Ai fini dell'attivita' istruttoria di cui al comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del contingente di personale gia' previsto dall'articolo 1, comma 800, della citata legge n. 197 del 2022 e al medesimo Dipartimento sono assegnate le risorse stanziate dai commi 798 e 800 del medesimo articolo 1.

Art. 17

Proroga di termini in materia di editoria

1.Le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualita' 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Art. 17-bis

(( (Misure per l'innovazione digitale dell'editoria). ))

1.((Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025.))

2.((Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)).

Art. 18

Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza

1.All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2025».

2.All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2025».

Art. 19

Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura

1-bis.All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2025".

1-quater.Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' prorogato ((al 31 dicembre 2026)).

Art. 19-bis

(( (Proroga degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura). ))

1.((Al fine di sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attivita' connesse e, in particolare, gli interventi indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino, della concorrenza e della competitivita' delle imprese nazionali previsti dal Programma nazionale triennale di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le azioni svolte dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono prorogate al 31 dicembre 2025. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale triennale di cui al primo periodo sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025.))

2.((Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.))

Art. 19-ter

(( (Proroga dei lavori del tavolo tecnico sul tema del rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990). ))

1.((I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati fino al 30 settembre 2025. Conseguentemente, all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il tavolo potra' anche esaminare il tema relativo alle istanze presentate successivamente alla scadenza dei termini".))

Art. 19-quater

(( (Disposizioni concernenti termini in materia di disabilita'). ))

1.((A decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le attivita' di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuate nel rispetto del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 del medesimo decreto, si svolgono anche nei territori, a livello provinciale, di seguito individuati: a) Alessandria; b) Lecce; c) Genova; d) Isernia; e) Macerata; f) Matera; g) Palermo; h) Teramo; i) Vicenza; l) Provincia autonoma di Trento; m) Aosta.))

2.((Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, comma 1, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027"; b) all'articolo 12, comma 1, le parole: "30 novembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2026"; c) all'articolo 33, commi 1 e 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi". d) all'articolo 35, ai commi 1, 2 e 3, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026" e, al comma 4, le parole: "1° gennaio 2026", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027"; e) all'articolo 39, comma 1, alinea, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027"; f) all'articolo 40, comma 2, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".))

3.((Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, nonche' nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 71 del 2024, con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilita' connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche, tenendo conto delle differenze di sesso e di eta' e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.))

4.((Al fine di garantire il supporto al Ministro per le disabilita' e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', sullo stato di attuazione della riforma in materia di disabilita', ivi compresa la fase sperimentale di cui al comma 1 del presente articolo, con connessa attivita' di affiancamento e assistenza ai territori coinvolti nell'attuazione della riforma, sull'attuazione del programma di azione triennale, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sull'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilita' e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita', nonche' sulla gestione dei rapporti con l'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita', l'operativita' della Segreteria tecnica, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' fissata al 31 dicembre 2027. Per le finalita' di cui al presente comma sono stanziati euro 900.000 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)).

Art. 20

Proroga delle misure di sostegno e delle attivita' di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina 1. Tenuto conto della decisione di esecuzione (( (UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno)) 2024, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, limitatamente ai commi 1 e 3, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, recante «misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso», continuano a produrre effetti fino al 31 dicembre 2025. E' autorizzata, altresi', la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024. 2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, con una o piu' ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2025 in deroga agli articoli 26 e 27, comma 5, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sentite le Regioni e le Province Autonome e di concerto con il Ministero dell'interno, si provvede a regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie, fino al termine di cui al comma 1 ((del presente articolo)), delle ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e degli articoli 31, commi 1 e 2, e 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Con le medesime ordinanze di cui al primo periodo si provvede, altresi': a) al trasferimento delle stesse misure di assistenza e accoglienza straordinarie e temporanee in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti, anche prevedendo la corresponsione di un contributo una tantum, a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore ((delle persone e dei nuclei)) familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica nonche' l'anticipazione, nei limiti del 50 per centro dell'onere massimo stimato, in favore degli enti firmatari delle convenzioni per l'assistenza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, nazionali e regionali, in essere alla data del presente decreto, disponibili, per quanto necessario, alla proroga delle stesse convenzioni per un periodo non superiore a sei mesi; b) alla cessazione del riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio 2025 e alla fissazione di termini temporali perentori per la presentazione della relativa richiesta per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati prima del 1° febbraio 2025; c) a regolare, in via transitoria ed eccezionale, le modalita' di prosecuzione delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile ((n. 872 del 4 marzo 2022)), a cura delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sotto il coordinamento del ((...)) Ministero dell'Interno; d) a regolare l'assegnazione alle Amministrazioni ordinariamente competenti, ((alle quali e' trasferita la competenza per l'attuazione delle)) misure di assistenza e di accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-bis del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, delle corrispondenti risorse finanziarie, allo stato disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. Le risorse eventualmente eccedenti l'attuazione di quanto previsto dal presente comma ((...)) sono destinate, per l'anno 2025, all'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. 3. Le ordinanze di cui al comma 2 possono essere adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e alle disposizioni dello schema di capitolato di gara di appalto approvato con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 12 del ((decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)), fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Si applicano, altresi', ove compatibili, le disposizioni derogatorie previste dagli articoli 8 e 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, nel corso del 2025, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva ((riassegnazione agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati)) delle risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indicate dalle ordinanze di cui al comma 2.

Art. 20-bis

(( (Proroga del Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile). ))

1.((All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 394: 1) al primo periodo, le parole: "e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2024, 2025, 2026 e 2027" e, al secondo periodo, le parole: "e a 25 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027,"; 2) il sesto e il settimo periodo sono soppressi; b) al comma 395 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta relativo al 2025, le fondazioni, entro il 30 aprile dello stesso anno, trasmettono all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI), le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare. Conseguentemente, l'ACRI, nei successivi venti giorni, trasmette l'elenco delle fondazioni finanziatrici all'Agenzia delle entrate e il direttore della medesima Agenzia, nei successivi trenta giorni, comunica alle fondazioni il credito d'imposta ad esse attribuito".))

2.((Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307)).

Art. 21

Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza

1.All'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, relativi al collegamento tra le banche dati delle amministrazioni pubbliche, sono abrogati.

2.((A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, e l'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, tornano in vigore nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35)).

3.All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 31-ter e 31-quater, relativi all'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, sono abrogati.

4.L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio ((2021)), n. 76 ((, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale)), e' abrogato.

5.I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio ((2021)), n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie gia' irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie gia' irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti ((aventi ad oggetto tali provvedimenti)) sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-bis.((All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la lettera hh) e' abrogata.))

5-ter.((Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 7, le parole: "L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1" sono soppresse; b) l'articolo 10 e' abrogato; c) all'articolo 23, il comma 5 e' abrogato; d) all'articolo 53, comma 1, le parole: ", nonche', con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10" sono soppresse.))

5-quater.((Al comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativo alla sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali, la lettera a) e' abrogata.))

5-quinquies.((All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, il comma 2 e' abrogato.))

5-sexies.((Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114; b) il comma 265 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; c) l'articolo 7-quater del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56; d) il comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; e) l'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.))

5-septies.((Alla legge 15 luglio 2022, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, il comma 2 e' abrogato; b) all'articolo 4, il comma 5 e' abrogato; c) all'articolo 5, il comma 6 e' abrogato; d) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato; e) all'articolo 9, comma 3, il primo periodo e' soppresso.))

5-octies.((All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2 e 4 sono abrogati; b) al comma 5, le parole: "e quella accessoria e' applicata nella misura massima" sono soppresse;))

5-novies.((All'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; b) al comma 2, i periodi dal quarto all'ultimo sono soppressi.))

5-decies.((I procedimenti amministrativi non ancora conclusi, per i profili relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono definitivamente interrotti e nei giudizi pendenti si intende cessata la materia del contendere relativamente alle domande aventi ad oggetto le sanzioni amministrative accessorie. Se l'impugnazione ha ad oggetto le sole sanzioni amministrative accessorie, il giudizio e' estinto e le spese sono compensate)).

Art. 21-bis

(Disposizioni in materia di eleggibilita' a presidente della provincia)

1.Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2025 ((, 2026 e 2027)).

Art. 22

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Tabella 1

Tabella 1 (( (articolo 4, comma 11) ))

Regione/Provincia Autonoma Quota per prestazioni aggiuntive dirigenti medici Quota per prestazioni aggiuntive

((personale))

((sanitario del))

((comparto))

((sanita'))

PIEMONTE 7.457.455,41 3.046.002,91

VALLE D'AOSTA 213.523,03 87.213,63

LOMBARDIA 17.088.974,95 6.980.003,85

PA BOLZANO 890.330,11 363.655,96

PA TRENTO 925.829,67 378.155,78

VENETO 8.365.075,50 3.416.720,98

FRIULI VENEZIA GIULIA 2.102.983,04 858.964,90

LIGURIA 2.694.291,04 1.100.485,07

EMILIA-ROMAGNA 7.674.461,42 3.134.639,17

TOSCANA 6.415.947,92 2.620.598,45

UMBRIA 1.504.016,25 614.316,50

MARCHE 2.591.185,08 1.058.371,37

LAZIO 9.811.661,79 4.007.580,17

ABRUZZO 2.216.923,14 905.503,82

MOLISE 512.342,28 209.266,56

CAMPANIA 9.488.680,64 3.875.658,29

PUGLIA 6.763.865,89 2.762.705,78

BASILICATA 934.590,02 381.733,95

CALABRIA 3.187.014,99 1.301.738,52

SICILIA 8.263.322,30 3.375.159,81

SARDEGNA 2.782.525,54 1.136.524,52

TOTALE 101.885.000,00 41.615.000,00

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