DECRETO 6 novembre 2024, n. 215

Type Decreto
Publication 2024-11-06
Ultimo aggiornamento 2025-01-09
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 3: - Il Titolo IX, capo II, sezione IV, capo III, Capo III-bis e Capo III-ter del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recano rispettivamente: «Dell'attivita' di distribuzione assicurativa e rassicurativa»; «Delle disposizioni generali in materia di distribuzione»; «Violazioni in caso di esercizio dell'attivita' in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento»; «Regole di comportamento»; «Requisiti di Governo e controllo del prodotto applicabili ai distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio»; «Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi». - Si riporta il dell'articolo 1, comma 1, lettere p), q) e r), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, v. note alle premesse: «Art. 1 (Definizioni). - Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per: omissis; p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303; q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285; omissis; r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati: 1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3); 2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita' industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attivita'; 3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1-3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e' il seguente: «Art. 2 (Classificazione per ramo). - 1. Nei rami vita la classificazione per ramo e' la seguente: I. le assicurazioni sulla durata della vita umana; II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita'; III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento; IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidita' grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevita'; V. le operazioni di capitalizzazione; VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa. 2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se e' stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti puo' garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacita' al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidita' a seguito di infortunio o di malattia. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi contratti, puo' garantire prestazioni di invalidita' e di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari. 3. Nei rami danni la classificazione dei rischi e' la seguente: 1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate; 2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste; 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori; omissis.».

Art. 4

Caratteristiche e composizione dei collegi dell'arbitro assicurativo

1.L'arbitro assicurativo decide avvalendosi di uno o piu' collegi i cui componenti sono nominati dall'IVASS con proprio provvedimento in modo da garantire efficienza e tempestivita' nella definizione dei ricorsi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 141-bis del codice del consumo. Il numero di collegi e' stabilito dall'IVASS, tenuto conto del numero dei ricorsi ricevuti e della tipologia di controversie.

3.Con le stesse modalita' di cui al comma 2 sono designati e nominati uno o piu' componenti supplenti che sostituiscono i componenti effettivi in caso di assenza, impedimento, sospensione, decadenza, revoca, dimissioni o astensione nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.

4.Il supplente del presidente e' individuato nel piu' anziano dei due membri effettivi del collegio gia' nominati dall'IVASS.

5.Ai fini della nomina, l'IVASS richiede ai soggetti indicati al comma 2, lettere b) e c) la designazione dei rispettivi componenti titolari e supplenti per ciascun collegio.

6.Se i componenti non vengono designati entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dall'IVASS, la nomina e' effettuata nell'ambito di un apposito elenco di nominativi proposto dalle pertinenti associazioni di categoria o, in assenza di tale proposta, individuato dall'IVASS.

7.Il presidente rimane in carica cinque anni, gli altri componenti tre anni. Il mandato e' rinnovabile una sola volta nella medesima carica ed una sola volta in una carica diversa. Decorsi due anni dal termine del mandato, o dal suo rinnovo, i componenti possono essere nuovamente nominati.

8.I componenti del collegio sono scelti tra persone di indiscussa indipendenza e onorabilita' e di specifica e comprovata competenza in discipline giuridiche, assicurative, finanziarie o tecniche di rilevanza in ambito assicurativo. Ai fini della valutazione della professionalita', i componenti sono scelti tra docenti universitari, magistrati in quiescenza, professionisti iscritti in Albi professionali con anzianita' di iscrizione di almeno dodici anni e dipendenti delle Autorita' di vigilanza cessati dalle funzioni di vigilanza.

10.Al fine di garantire la funzionalita' e l'efficienza del collegio sono valutati, tra l'altro, il numero e la gravosita' di altri incarichi gia' ricoperti. Non possono essere nominati componenti coloro che ricoprono cariche politiche ne' coloro che, negli ultimi due anni, hanno ricoperto, presso le imprese o gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni della clientela, cariche sociali o svolto attivita' di lavoro subordinato o di collaborazione o di consulenza o altre attivita' da cui ne derivi l'inserimento nell'organizzazione aziendale.

12.I componenti del collegio mantengono la riservatezza su dati, notizie e informazioni acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, anche dopo la cessazione dell'incarico.

13.L'IVASS determina i compensi spettanti ai componenti del collegio, in misura fissa o variabile, tenendo conto dell'impegno richiesto in ragione del ruolo ricoperto e della partecipazione all'attivita' dell'arbitro assicurativo.

Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 136 e 141-bis del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: «Art. 136 (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti). - 1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: "Consiglio". 2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dello sviluppo economico, e' composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed e' presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e dura in carica tre anni. 3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle materie trattate. 4. E' compito del Consiglio: a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti; b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie; c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi; d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti; e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie; f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea; h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficolta', impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attivita' normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.». «Art. 141-bis. (Obblighi, facolta' e requisiti degli organismi ADR). - 1. E' fatto obbligo agli organismi ADR di: a) mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telematica; b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse, le informazioni di cui alla lettera a), su un supporto durevole, cosi' come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l); c) consentire al consumatore la possibilita', ove applicabile, di presentare la domanda anche in modalita' diverse da quella telematica; d) consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali; e) accettare sia le controversie nazionali sia quelle transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento (UE) n. 524/2013, anche attraverso il ricorso a reti di organismi ADR; f) adottare i provvedimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. 2. Gli organismi ADR possono, salve le diverse prescrizioni contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle autorita' di regolazione di settore, mantenere e introdurre norme procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di una determinata controversia per i seguenti motivi: a) il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il proprio reclamo ne' cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista; b) la controversia e' futile o temeraria; c) la controversia e' in corso di esame o e' gia' stata esaminata da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale; d) il valore della controversia e' inferiore o superiore a una soglia monetaria prestabilita a un livello tale da non nuocere in modo significativo all'accesso del consumatore al trattamento dei reclami; e) il consumatore non ha presentato la domanda all'organismo ADR entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo al professionista; f) il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativamente all'efficace funzionamento dell'organismo ADR. 3. Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, un organismo ADR non e' in grado di prendere in considerazione una controversia che gli e' stata presentata, tale organismo ADR fornisce a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della sua decisione di non prendere in considerazione la controversia entro ventuno giorni dal ricevimento del fascicolo della domanda. Tali norme procedurali non devono nuocere in modo significativo all'accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso in caso di controversie transfrontaliere. 4. E' fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garantire che le persone fisiche da essi incaricate della risoluzione delle controversie siano: a) in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, inclusa una comprensione generale del diritto provvedendo, se del caso, alla loro formazione; b) nominate per un incarico di durata sufficiente a garantire l'indipendenza dell'attivita' da svolgere, non potendo essere sostituito o revocato nell'incarico senza una giusta causa; c) non soggette ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro rappresentanti; d) retribuite indipendentemente dall'esito della procedura. 5. E' fatto altresi' obbligo alle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, di comunicare tempestivamente all'organismo ADR tutte le circostanze, emerse durante l'intera procedura ADR, idonee ad incidere sulla loro indipendenza e imparzialita' o capaci di generare conflitti di interessi con l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere. In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte delle prestazioni o del funzionamento della procedura medesima, l'organismo ADR deve: a) sostituire la persona fisica interessata, affidando la conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica; o in mancanza b) garantire che la persona fisica interessata si astenga dal condurre la procedura ADR e, se possibile, proporre alle parti di presentare la controversia ad un altro organismo ADR competente a trattare la controversia; o in mancanza c) consentire alla persona fisica interessata di continuare a condurre la procedura solo se le parti, dopo essere state informate delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno sollevato obiezioni.6. Resta fermo il diritto delle parti di ritirarsi in qualsiasi momento dalla procedura ADR, salvo quanto previsto dall'articolo 141-quater, comma 5, lettera a). 7. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, qualora l'organismo ADR sia costituito da una sola persona fisica, si applicano unicamente le lettere b) e c) del medesimo comma. 8. Qualora le persone fisiche incaricate della procedura ADR siano assunte o retribuite esclusivamente da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista e' membro, e' assicurato che, oltre ai requisiti del presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9, esse abbiano a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il presente comma non si applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti dell'organizzazione professionale e dell'associazione di imprese da cui sono assunte o retribuite e di una o piu' associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137. 9. E' fatto obbligo agli organismi ADR in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie fanno parte di un organismo collegiale, disporre che il collegio sia composto da un numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei professionisti. 10. Se gli organismi ADR, ai fini del comma 4, lettera a), del presente articolo, provvedono alla formazione delle persone fisiche incaricate della risoluzione extragiudiziale delle controversie, le autorita' competenti provvedono a monitorare i programmi di formazione istituiti dagli organismi ADR in base alle informazioni comunicate loro ai sensi dell'articolo 141-nonies, comma 4, lettera g). I programmi di formazione possono essere promossi ed eseguiti dalle stesse autorita' competenti, di cui all'articolo 141-octies. Restano ferme le disposizioni in materia di formazione dei mediatori di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.». - Si riporta il testo dell'articolo 51 del Codice di procedura civile: «Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.». - Il titolo XI del libro V del codice civile reca: «Disposizioni penali in materia di societa', di consorzi e di altri enti privati». - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942. - Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019.

Art. 5

Funzionamento del collegio e attribuzioni del presidente

1.Il collegio e' regolarmente costituito e delibera con la presenza di cinque componenti.

2.In caso di necessita' il presidente dispone che il collegio si riunisca in videoconferenza con un sistema di collegamento individuato dalle disposizioni emanate dall'IVASS ai sensi dell'articolo 13.

3.Ai fini di cui al comma 1 il componente del collegio comunica senza indugio al presidente e alla segreteria tecnica ogni eventuale causa di incompatibilita', impedimento o conflitto di interessi, ai fini della sua eventuale astensione e sostituzione.

Art. 6

Segreteria tecnica

1.L'attivita' di segreteria tecnica per il collegio e' svolta dall'IVASS.

Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 141-octies del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: «Art. 141-octies (Autorita' competenti e punto di contatto unico). - 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies e 141-decies, sono designate le seguenti autorita' competenti: a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo, di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; b) Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonche' dei soggetti che si avvalgono delle procedure medesime; b-bis) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'art. 187-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui agli articoli 335 e 336 dello stesso decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. c) Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, per il settore di competenza; d) Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore di competenza; e) Banca d'Italia, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; f) altre autorita' amministrative indipendenti, di regolazione di specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze; g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all'articolo 141-ter relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorita' indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonche' con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco di cui alla lettera a). 2. Il Ministero dello sviluppo economico e' designato punto di contatto unico con la Commissione europea. 3. Al fine di definire uniformita' di indirizzo nel compimento delle funzioni delle autorita' competenti di cui al comma 1 e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di coordinamento e di indirizzo. Lo stesso e' composto da un rappresentante per ciascuna autorita' competente. Al Ministero dello sviluppo economico e' attribuito il compito di convocazione e di raccordo. Al tavolo sono assegnati compiti di definizione degli indirizzi relativi all'attivita' di iscrizione e di vigilanza delle autorita' competenti, nonche' ai criteri generali di trasparenza e imparzialita', e alla misura dell'indennita' dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del predetto tavolo di coordinamento ed indirizzo non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.».

Art. 7

Criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie

1.Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del presente regolamento.

2.Le modalita' di contribuzione degli utenti al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ivi inclusa la relativa misura, sono determinate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68.

3.Salvo i casi di cui al comma 4, la decisione con cui il collegio accoglie in tutto o in parte il ricorso dispone che l'impresa versi un importo pari a duecento euro e l'intermediario versi un importo di cento euro quale contributo alle spese della procedura.

Note all'art. 7: - Per i riferimenti all'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 si veda nelle note alle premesse.

Art. 8

Avvio del procedimento

1.La presentazione del ricorso, a pena di inammissibilita', e' preceduta dalla presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario che si pronunciano entro il termine previsto dalle disposizioni in materia di reclami emanate in attuazione dell'articolo 7 del codice delle assicurazioni con regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.

2.Il ricorso all'arbitro assicurativo puo' essere proposto ricevuta la risposta sul reclamo o decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e comunque entro dodici mesi dalla sua presentazione, ovvero nel diverso termine di cui all'articolo 14, comma 1.

3.Il ricorso ha il medesimo oggetto del reclamo di cui al comma 1, salva la possibilita' di formulare richiesta di risarcimento del danno, purche' tale danno sia rappresentato nel ricorso come conseguenza immediata e diretta del comportamento evidenziato nel reclamo.

4.Il ricorso e' trasmesso esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' previste nelle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'articolo 13. Il ricorso e' presentato dalla clientela personalmente, o, per essa, da un soggetto munito di procura. Se il ricorrente e' un consumatore, il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite di un'associazione dei consumatori cui lo stesso aderisce. Al ricorso e' allegata la documentazione a fondamento dello stesso, la prova della presentazione del reclamo di cui al comma 1 e del pagamento del contributo di cui all'articolo 7, comma 2.

5.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, il ricorso e' notificato senza indugio all'impresa o all'intermediario a cura della segreteria tecnica.

Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: «Art. 7 (Reclami). - 1. Le persone fisiche e giuridiche, nonche' le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facolta' di proporre reclamo all'IVASS, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con regolamento.».

Art. 9

Casi di inammissibilita' del ricorso

Art. 10

Svolgimento del procedimento

1.Entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, l'impresa o l'intermediario trasmettono alla segreteria tecnica memoria di controdeduzioni unitamente alla documentazione utile per la decisione del ricorso.

2.La segreteria tecnica trasmette entro cinque giorni la memoria al ricorrente che, entro venti giorni dalla ricezione, puo' inoltrare memoria di replica, da trasmettersi a cura della segreteria tecnica all'impresa e all'intermediario entro il termine di cinque giorni. Entro venti giorni dalla ricezione questi ultimi possono presentare memoria di controreplica. Con le memorie di replica e controreplica non possono essere proposte domande nuove o nuove eccezioni procedurali e di merito sulle circostanze del ricorso non contestate con la memoria di controdeduzione.

3.I termini del presente articolo sono perentori.

Art. 11

Fase decisoria

1.Formato il fascicolo, la segreteria tecnica lo rimette al collegio dandone contestualmente comunicazione alle parti.

2.Il collegio, ricevuto il fascicolo, decide a maggioranza dei componenti entro novanta giorni. Il termine puo' essere prorogato per una sola volta dal collegio fino a ulteriori novanta giorni in caso di controversie particolarmente complesse e la segreteria tecnica ne da' comunicazione alle parti.

3.Quando il ricorso e' presentato nei confronti dell'impresa e nei confronti dell'intermediario, in assenza dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), il componente individuato dal presidente acquisisce le eventuali osservazioni dell'altro componente e le trasmette contestualmente al collegio.

4.Nelle controversie di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b, numero 1), e, su concorde richiesta delle parti, negli altri casi di cui all'articolo 3 comma 4, il collegio, se ritiene accertato il diritto, liquida il danno o determina la prestazione dovuta, secondo equita', sulla base degli elementi a tal fine forniti dalle parti.

5.La decisione del ricorso e' motivata.

6.Il collegio puo' formulare proposte conciliative che la segreteria tecnica comunica alle parti. Decorsi dieci giorni dalla comunicazione, in assenza di adesione delle parti, la decisione del ricorso prosegue innanzi al collegio. Il termine non e' computato in quello di cui al comma 2.

8.Oltre ai casi di cui all'articolo 9, comma 1, il collegio dichiara l'inammissibilita' del ricorso quando, ai fini della decisione, sono necessari gli accertamenti istruttori che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non puo' disporre.

9.La segreteria tecnica comunica alle parti la decisione assunta dal collegio.

Art. 12

Esecuzione della decisione, pubblicita' dell'inadempimento

1.L'impresa o l'intermediario danno esecuzione alla decisione entro trenta giorni dalla sua comunicazione e nei successivi cinque giorni trasmettono alla segreteria tecnica apposita documentazione. Ai fini di cui al comma 2, la mancata comunicazione dell'avvenuto adempimento equivale a inadempienza.

2.L'inosservanza di quanto previsto al comma 1 e' resa nota, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, a cura della segreteria tecnica mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet dell'arbitro assicurativo per un periodo di cinque anni. Entro quindici giorni dalla pubblicazione sul sito dell'arbitro assicurativo, l'impresa o l'intermediario ne danno pubblicita' a loro volta per sei mesi in apposita sezione della pagina iniziale del proprio sito internet, informandone senza indugio la segreteria tecnica. Le modalita' operative del presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni emanate dall'IVASS ai sensi dell'articolo 13.

Art. 13

Rinvio alle disposizioni tecniche e di attuazione

2.L'operativita' dell'arbitro assicurativo e' dichiarata dall'IVASS con proprio provvedimento, da pubblicarsi sul proprio sito internet, a conclusione di quanto previsto al comma 1, e comunque non oltre il termine di cinque mesi dalla pubblicazione delle disposizioni tecniche ed attuative di cui al comma 1.

Art. 14

Disposizioni finali

1.Se il reclamo di cui all'articolo 8 e' stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operativita' dell'arbitro assicurativo, il ricorso puo' essere proposto entro dodici mesi da tale avvio.

2.Le imprese e gli intermediari informano la clientela sulle procedure di ricorso all'arbitro assicurativo.

3.L'IVASS pubblica una relazione annuale sull'attivita' svolta dall'arbitro assicurativo.

4.Il Ministero delle imprese e del made in Italy acquisisce dall'IVASS gli elementi utili alla redazione della verifica dell'impatto della regolamentazione, da effettuarsi decorso un triennio dal termine di cui all'articolo 13, comma 3, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.

5.In ogni caso, decorsi tre anni dall'avvio dell'operativita' dell'arbitro assicurativo l'IVASS puo' inoltrare al Ministro delle imprese e del made in Italy una documentata proposta di revisione degli importi di cui all'articolo 3, comma 4, il quale vi provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro della giustizia.

Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro della giustizia Nordio

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del

made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'

alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1698

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