DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2025, n. 13

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2025-01-14
Ultimo aggiornamento 2025-02-18
State In force
Source Normattiva
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1 1,00

2 1,57

3

2,04

4

2,46

5 2,85

Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni: a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli; b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di eta' inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attivita' di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati; c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e); c-bis) 0,5 per ogni componente con disabilita' media, grave o non autosufficiente, in recepimento dell'articolo 2-sexies, comma 1, lettera b) del decreto-legge29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n.89. Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.».

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente decreto entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore e mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2.Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle prestazioni in conformita' con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei

ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, n. 359

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