DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2025, n. 52
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56: «Art. 17 (Indennita' mensile artificieri). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in posizione organica per la quale e' richiesta una di dette qualifiche, e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00. 2. L'indennita' di cui al comma 1, compete altresi' al personale in possesso delle predette qualifiche e in servizio, in qualita' di istruttore, presso il Centro di Eccellenza Counter IED. 3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con le indennita' di cui all'art. 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto.».
Art. 16
Indennita' artificieri di Reparto
1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale che ha superato con esito favorevole specifici corsi di specializzazione per artificieri presso i centri di eccellenza dell'Esercito Italiano ovvero presso gli Istituti di formazione della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare e impiegato in posizione organica di «artificiere» e' corrisposta un'indennita' mensile di euro 50,00 per l'effettivo svolgimento delle seguenti attivita' con l'impiego di ordigni esplosivi: disinnesco degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel corso di esercitazioni a fuoco condotte all'interno degli appositi poligoni/aree addestrative; brillamento degli ordigni esplosivi residui (attraverso l'impiego di esplosivo).
2.L'indennita' non e' cumulabile con quella prevista ex articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.
Note all'art. 16: - Per i riferimenti all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, si vedano le note all'art. 16.
Art. 17
Indennita' operatore sensori APR
1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in servizio presso il 3° Reggimento Supporto Targeting Bondone, in possesso della qualifica di operatore sensori APR facente parte degli equipaggi operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto di peso superiore a 20 kg di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' corrisposta una indennita' di impiego operativo pari al 170 per cento dell'indennita' di impiego operativa di base, come prevista all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66: «Art. 246 (Nozione). - 1. Ai fini della presente sezione, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato «APR», si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.». - Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56: «Art. 13 (Indennita' di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennita'). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 140 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e' elevata al 140 per cento. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonche' presso centri e nuclei aero-soccorritori, l'indennita' di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e' rideterminata nella misura del 190 per cento della indennita' d'impiego operativo di base, stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare. 4. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso dei brevetti di "acquisitore obiettivi" o di "ranger" rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete un'indennita' supplementare mensile nella misura del 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di incursore o di "acquisitore obiettivi" o di "ranger" ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennita' supplementare mensile di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'art. 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, compete un'indennita' supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella misura mensile di euro 120,00. 6. Il personale militare in possesso del brevetto di incursore o di "acquisitore obiettivi" o di "ranger", mantiene il trattamento di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'art. 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, anche se impiegato, per finalita' ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attivita' tipiche delle Forze Speciali, presso altri comandi ed unita' operative delle Forze armate nonche' presso altre amministrazioni. 7. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, compete una indennita' supplementare mensile nella misura del 70 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 8. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica anfibia alfa, propedeutica alla successiva abilitazione e in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, compete una indennita' supplementare mensile nella misura del 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 9. Al personale militare non in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, compete, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, un'indennita' supplementare giornaliera nella misura mensile del 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 10. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in servizio presso il 32° Stormo, il 41° Reggimento IMINT Cordenons, i Gruppi di Volo, i Reparti e i Servizi con sede nelle stazioni di Luni, Catania e Grottaglie, in possesso della qualifica di operatore sensori APR, facenti parte degli equipaggi operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, di peso superiore ai venti chilogrammi, di cui all'art. 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 11. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 170 e 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 12. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare qualificato soccorritore marittimo e imbarcato sulle unita' navali iscritte nel quadro del naviglio militare per assolvere i compiti di soccorritore marittimo, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 13. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare abilitato aero-controllore e imbarcato sulle unita' navali iscritte nel quadro del naviglio militare, per assolvere i compiti di controllore aeromobili, compete un'indennita' supplementare mensile, con riferimento alle indennita' di impiego operativo di base, nelle seguenti misure percentuali, in relazione al livello di abilitazione posseduto: a) alfa, 70 per cento; b) bravo, 50 per cento; c) charlie, 30 per cento; d) delta, 20 per cento. 14. L'indennita' supplementare mensile di cui al comma 13, nella misura percentuale riferita al livello alfa, e' altresi' corrisposta, al personale militare abilitato controllore del traffico aereo e imbarcato sulle unita' portaeromobili, per assolvere i compiti di controllore del traffico aereo. 15. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' giornaliera prevista per il personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all'art. 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, come incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminata in euro 4,10. 16. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito, in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sicurezza Cibernetica, il Comando C4 Esercito, nelle unita' Computer Incident Response Team dei Battaglioni Trasmissioni, nei Nuclei Cyber Security dei Reggimenti Trasmissioni e il VI Reparto dello Stato Maggiore Esercito, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 17. L'indennita' di cui al comma 16 e' corrisposta, altresi', con la stessa decorrenza: a) al personale militare della Marina e delle Capitanerie di Porto in possesso di qualifica cyber e in servizio rispettivamente presso la Sezione Cyber Defence dello Stato Maggiore della Marina, il Comando C4S e i Centri Telecomunicazioni ed Informatica della Marina militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; b) al personale militare dell'Aeronautica militare in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati, il Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi Comando e Controllo, il Reparto Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica e la terza Divisione del Comando Logistico di Roma; c) al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di qualifica cyber nel settore della cyber sicurezza e in servizio presso il VI Reparto dello Stato Maggiore Difesa, il Reparto Cyber Operations, il Reparto Sicurezza e Cyber Defence e il Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e presso l'Ufficio Cyber Intelligence del Centro Intelligence interforze. 18. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione avanzata aeromobile e in servizio presso il 66° reggimento fanteria aeromobile Trieste, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 19. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di fuciliere dell'aria e in servizio presso il 16° Stormo di Martina Franca e il 9° Stormo di Grazzanise nonche' presso il Reparto Fucilieri dell'Aria di Pisa, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 20. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al personale militare in servizio presso le unita' dei bersaglieri, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 160 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 21. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 4 ore, comprese le attivita' formative, spetta l'indennita' supplementare di marcia, di cui all'art. 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennita' d'impiego operativo di base. 22. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare imbarcato su navi militari in armamento e in allestimento e' corrisposta nei giorni di navigazione, purche' di durata non inferiore alle 4 ore continuative, l'indennita' supplementare di fuori sede, di cui all'art. 10, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. Tale indennita' e' corrisposta altresi' nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione. 23. L'indennita' supplementare giornaliera di cui al comma 22 viene corrisposta anche al personale che raggiunge l'Unita' Navale in posizione di fuori sede. 24. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, agli Ufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia Aeronautica e ai Sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia, effettivamente impiegati, in relazione alle qualifiche possedute, in posizioni organiche del Comparto Meteorologico dell'Aeronautica militare e che svolgono attivita' operative legate alla specifica qualifica, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.».
Art. 18
Indennita' soccorritore marittimo
1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' supplementare mensile di cui all'articolo 13, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e' elevata al 50 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
Note all'art. 18: - Per i riferimenti all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 si vedano le note all'art. 17.
Art. 19
Indennita' fighter controller/controllore tattico caccia intercettore
1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale abilitato guida caccia (fighter controller/controllori tattici caccia intercettori) imbarcato su unita' portaeromobili con compiti di flight following e search and rescue e' corrisposta una indennita' supplementare mensile pari al 30 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
Art. 20
Indennita' manutentori aeromobili
1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale impiegato presso Enti che svolgono manutenzione ai velivoli e ai loro componenti, o presso le Maintenance Training Organization, che svolga effettivamente attivita' manutentiva e/o istituzionale, e che sia in possesso della licenza Military Aircraft Maintenance License di categoria «B1», «B2» o «C», e' corrisposta una indennita' mensile nella misura di euro 30,00. L'indennita' non e' corrisposta agli operatori di bordo e agli specialisti di volo che percepiscono le indennita' di aeronavigazione, di volo per equipaggi fissi di volo e per sperimentatori in volo.
Art. 21
Indennita' per Supporto Tattico Operazioni Speciali
1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale dell'Aeronautica Militare in possesso della qualifica di Supporto Tattico Operazioni Speciali, impiegato in relazione alla qualifica posseduta, e' estesa l'indennita' supplementare di cui all' articolo 13, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.
Note all'art. 21: - Per i riferimenti all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, si vedano le note all'art. 17.
Art. 22
Indennita' per il 28° Reggimento Pavia (PSYOPS)
1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare, in servizio presso il 28° Reggimento Pavia e' riconosciuta una indennita' mensile pari a euro 30,00.
Art. 23
Indennita' personale in servizio presso Stabilimenti militari di pena
1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di cui all' articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e' rideterminata come da tabella di seguito: Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009 n. 52 recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009: Art. 9 (Indennita' di impiego operativo ed altre indennita'). - (Omissis). 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il solo personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena, l'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e successive integrazioni, non si applica. A decorrere dalla medesima data, allo stesso personale compete, per tredici mensilita', un'indennita' di impiego operativo aggiuntiva a quelle in godimento pari agli importi mensili indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto. (Omissis).».
Art. 24
Indennita' genio ferrovieri
1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito in servizio presso il Reggimento genio ferrovieri, che ricopre la posizione organica di Capo stazione, Manovratore/Deviatore, Capo treno, Macchinista, Comandante di squadra operatori ferroviari, Comandante di squadra ferrovieri/Vice comandante di plotone ferrovieri, Operatore dell'infrastruttura ferroviaria, Comandante di squadra operatore dell'infrastruttura ferroviaria, compete una indennita' supplementare mensile pari a euro 35,00.
2.Al comma 4, dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, le parole «sentita la Rappresentanza militare» sono sostituite da: «sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale per la Forza armata Esercito ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie dell'ipotesi unica di accordo sindacale ai sensi dell'articolo 7, comma 3-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le procedure definite dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010».
3.L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile con l'indennita' di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, recante: «Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 2004, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Indennita' operative ed altre indennita'). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'indennita' di impiego operativo di base, prevista per i gradi di sergente, sergente maggiore e sergente maggiore + 15 dalla tabella 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminata, rispettivamente, in euro 160,00 mensili lordi, in euro 180,76 mensili lordi e in euro 237,57 mensili lordi. 2. In attesa della revisione dell'istituto di cui all'art. 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le relative finalita' e' autorizzata la maggiore spesa di euro 945.000 annui, ferme restando le modalita' di attribuzione previste nel medesimo art. 16. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le somme versate e da versare da parte della Societa' per azioni Ferrovie dello Stato o di altre societa' ferroviarie sono introitate nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero della difesa per essere ripartite fra il personale militare per i servizi resi, anche negli anni precedenti, nello svolgimento di attivita' ferroviarie e di funzioni di coordinamento e formazione su reti ed impianti per conto delle predette societa'. 4. In relazione ai versamenti di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale per la Forza armata Esercito ai sensi dell'art. 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie dell'ipotesi unica di accordo sindacale ai sensi dell'art. 7, comma 3-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le procedure definite dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 1475, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, sono determinate le misure dei compensi da attribuire alle categorie di personale effettivamente impiegate nelle attivita' di cui al comma 3. 5. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'esercizio finanziario successivo.».
Art. 25
Indennita' per personale appartenente al Battaglione Mezzi Mobili Campali
1.A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito in servizio presso il Battaglione Mezzi Mobili Campali che svolge funzioni logistiche nell'ambito del dispiegamento, della manutenzione areale o a domicilio, di strutture campali complesse utilizzate per permettere la proiezione delle forze in territorio nazionale o all'estero per attivita' addestrativa o operativa, compete una indennita' supplementare mensile pari a euro 25,00.
Art. 26
Estensione dell'indennita' di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56
1.A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale militare che svolge il servizio di «assistente militare piste da sci» spetta l'indennita' di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, nelle misure e con le modalita' ivi previste.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56: «Art. 18 (Indennita' per soccorritori alpini). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica di "operatore soccorso alpino militare" (OSAM) o "tecnico soccorso alpino militare" (TESAM), in servizio presso comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti delle Truppe Alpine e impiegati per il soccorso alpino, e' riconosciuta l'indennita' giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento di attivita' operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.».
Art. 27
Indennita' servizio aviolancistico
1.A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, l'indennita' per servizio aviolancistico di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e' estesa al personale effettivo al Reparto Attivita' Sportive Paracadutismo dell'Esercito Italiano.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio 2019-2021".»: «Art. 15 (Indennita' per servizio aviolancistico). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, e' impiegato in qualita' di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure airfield control, e' corrisposta l'indennita' per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00. 2. L'emolumento di cui al precedente comma 1 non compete ai gruppi sportivi di specialita'.».
Art. 28
Ridenominazione Enti/Reparti
1.A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025 e senza ulteriori oneri, sono modificate le seguenti denominazioni di Ente/Reparto: all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, il «41° Reggimento Cordenons» e' sostituito dal «41° Reggimento IMINT Cordenons»; all'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, «COMFORPAT» e' sostituito da «COMDINAV QUATTRO- COMFORPAT»; all'articolo 13, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, dopo le parole: «e il 9° Stormo di Grazzanise», sono inserite le seguenti: «Nonche' presso il Reparto Fucilieri dell'Aria di Pisa».
Note all'art. 28: - Per i riferimenti all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 si vedano le note all'art. 17. - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Indennita' operative ed altre indennita'). - (Omissis). 9. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale dell'indennita' mensile d'imbarco, di cui all'art. 4, comma 1, della legge sulle indennita' operative, percepita dal personale imbarcato sulle unita' di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMDINAV QUATTRO-COMFORPAT), e' elevata al 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. (Omissis).».
Art. 29
Licenza e riposo solidale
1.All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a. il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata di assistere i figli, il coniuge, ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti: i. la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni; ii. le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937». b. al comma 2, alla lettera b), le parole «della Rappresentanza Centrale dei militari ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255» sono sostituite dalle seguenti «delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter, comma 2, del medesimo decreto legislativo». c. dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale che ha necessita' di assistere il genitore: a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti; b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'art. 19, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, come modificato dal presente decreto: «Art. 19 (Licenza e riposo solidale). - 1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata di assistere i figli, il coniuge, ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti: i. la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni; ii. le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. 2. La cessione di cui al comma 1: a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile; b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e puo' essere effettuata sia mediante cessione diretta sia con sistemi centralizzati, secondo procedure definite dall'Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'art. 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le procedure di cui all'art. 1479-ter, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 3. Il militare ricevente: a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare al Comando di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata; b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui; c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima. 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale che ha necessita' di assistere il genitore: a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti; b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata. 4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, per la fruizione della licenza ceduta e dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto. 5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera b), se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al precedente comma 4. Resta esclusa ogni possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.».
Art. 30
Tutela della genitorialita'
1.L'articolo 21, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e' cosi' sostituito: «d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio convivente;» dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o di struttura convenzionata.».
Note all'art. 30: - Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, come modificato dal presente decreto: «Art. 21 (Tutela della genitorialita'). - 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni: a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di eta' per provvedere alle materiali esigenze del minore; b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio; c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio, per la madre dal servizio notturno o da servizi continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da servizi continuativi articolati sulle 24 ore; d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio convivente; e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi; f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano gia' godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104; f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o di struttura convenzionata; g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati sulle 24 ore. 2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'art. 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita' scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 170 del 2010. 3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394. 4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».
Art. 31
Licenza straordinaria per congedo parentale
1.L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, e' cosi' sostituito: «1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto: a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto; b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.»
2.All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma: «4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante ne' l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di servizio.».
Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'art. 11, del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40: «Art. 11 (Licenza straordinaria per congedo parentale). - 1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'art. 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto: a) la licenza straordinaria di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto; b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato art. 34, comma 1, primo periodo. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio della licenza. 3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'art. 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1. 4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione. 4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante ne' l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di servizio. 5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino. 6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'art. 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio. 7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera. 8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'. 9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».
Art. 32
Commissione paritetica
1.Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale delle Forze armate fra l'Amministrazione e le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale puo' essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante. La relativa decisione da parte dell'Amministrazione decorre dal giorno in cui e' stata formulata la richiesta.
2.Per le finalita' di cui al comma 1, il Capo di Stato Maggiore della Difesa costituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento dell'ultimo accordo sindacale, una commissione paritetica. La Commissione e' presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un membro designato da ciascuna APCSM firmataria del citato accordo. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto di recepimento, ciascuna delle suddette APCSM comunica allo Stato Maggiore della Difesa il nominativo del proprio dirigente sindacale individuato quale membro della Commissione.
Note all'art. 32: - Per i riferimenti all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse.
Art. 33
Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' la gestione degli enti di assistenza del personale 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa ovvero con piu' determinazioni dirigenziali delegate dallo stesso, sono istituiti a livello areale non inferiore a quello regionale organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale. 2. I provvedimenti di cui al comma 1, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovranno prevedere che: a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante dell'ente corrispondente con facolta' di delega; b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale; c) due dei componenti siano indicati congiuntamente, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle articolazioni periferiche competenti arealmente delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, scegliendoli, a maggioranza, tra il personale in servizio nell'ambito di competenza dell'ente presso cui e' costituito l'organo di verifica; d) ove le APCSM non indichino i nominativi nel termine previsto, la costituzione e l'operativita' degli stessi sono assicurate con i componenti individuati ai sensi delle lettere a) e b).
Note all'art. 33: - Si riporta il testo dell'art. 1478 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1478 (Rappresentativita'). - 1. Le APCSM per essere considerate rappresentative a livello nazionale devono raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentativita' delle associazioni medesime. 2. Se l'APCSM e' invece costituita da militari appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, per essere considerata rappresentativa a livello nazionale, essa deve raggiungere un numero di iscritti non inferiore al 3 per cento della forza effettiva della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata alla medesima data di cui al comma 1. In mancanza del numero di iscritti di cui al primo periodo, l'APCSM puo' essere considerata rappresentativa a livello nazionale delle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento. 3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio. 4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'art. 1476, comma 5, non puo' aderire alle APCSM. 5. Le APCSM in possesso dei requisiti di cui al presente articolo sono riconosciute rappresentative a livello nazionale con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.».
Art. 34
Elevazione e aggiornamento culturale
1.Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' cosi' sostituito: «2. Ai fini di cui al comma 1, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 possono avanzare proposte alle Amministrazioni di riferimento secondo le procedure definite dal regolamento di cui all'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'Ordinamento Militare.».
Note all'art. 34: - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995, come modificato dal presente decreto: «Art. 19 (Elevazione e aggiornamento culturale). - 1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale del personale anche attraverso protocolli con le Regioni ovvero con convenzioni con gli enti locali, universita', societa' private e Amministrazioni utilizzando, oltre a quote degli stanziamenti di bilancio, anche le risorse previste da apposite norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. 2. Ai fini di cui al comma 1, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'art. 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 possono avanzare proposte alle Amministrazioni di riferimento secondo le procedure definite dal regolamento di cui all'art. 1475, comma 2, del Codice dell'Ordinamento Militare.».
Art. 35
Disposizioni finali
1.Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai provvedimenti di concertazione recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 36
Copertura finanziaria
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Crosetto, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 896
Allegato 1
Allegato 1 Tabella n. 1 - Unita' di personale Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Allegato 2 Tabella n. 2 - Stipendi anno 2022 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Allegato 3 Tabella n. 3 - Stipendi anno 2023 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
Allegato 4 Tabella n. 4 - Stipendi anno 2024 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
Allegato 5 Tabella n. 5 - Importo aggiuntivo pensionabile 2024 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
Allegato 6 Tabella n. 6 - Oneri per aumento della misura oraria di lavoro straordinario dal 1° gennaio 2024 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7
Allegato 7 Tabella n. 7 - Oneri netti e lordi Parte di provvedimento in formato grafico
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