DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 2025, n. 124

Type DPR
Publication 2025-06-23
Ultimo aggiornamento 2025-08-20
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visti gli articoli 226, 227 e 229 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Viste, in particolare, le disposizioni del richiamato articolo 227 relative alle modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

Visto il decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione in data 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, relativo all'individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2022-2024, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2022-2024, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 20 febbraio 2025, dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale:

FNS CISL;

UIL PA VV.F.;

FEDERDISTAT VV. F. e F.C.;

CONFSAL VV.F.;

CO.NA.PO;

AP VV.F.;

SI.N.DIR. VV.F.

L'Organizzazione sindacale FP CGIL VV.F., rappresentativa del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non ha sottoscritto la suddetta ipotesi e non ha presentato osservazioni ai sensi dell'articolo 229, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visti l'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'articolo 3, decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023, l'articolo 1, commi 27, 28 e 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e l'articolo 1, comma 121, della legge 207 del 30 dicembre 2024 che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo collettivo Sezione I;

Visti l'articolo 17-bis, comma 5, del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, l'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 228 del 1° dicembre 2023 in relazione al finanziamento del predetto accordo collettivo Sezione II;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025, con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'articolo 229, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022-2024 nonche' il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze; Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1.Ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022-2024.

2.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2025-2027, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 226, 227 e 229 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005. «Art. 226 (Ambito di applicazione). - 1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 228, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 229, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "Vigili del fuoco e soccorso pubblico". 2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa. 3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 228 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 227 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego. Art. 229 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 226, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 227 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 227, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino piu' del 50 per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate. 3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio. 5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022 n. 120, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 191 del 17 agosto 2022. - Si riporta il testo del comma 609, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021: «609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si da' luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» . - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191: «Art. 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici). - 1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 e' incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23. 3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalita' e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci. 3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi". 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - Si riporta il testo dei commi 27, 28 e 347, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023: «27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». «28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, e' scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha gia' percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.». «347. In relazione alla specificita' della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonche' ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale di cui al primo periodo e' destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». - Si riporta il testo del comma 121, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024: «121. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalita' nell'anno 2024, con modalita' e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari relativo all'anno 2021 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.». - Si riporta il testo dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 recante: «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017: «Art.17-bis (Disposizioni economico-finanziarie). - 1. Dalla data del 1° gennaio 2018, le misure dello stipendio tabellare e delle indennita' di rischio e mensile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissate nella tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della predetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2. A decorrere dall'anno 2018, il fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' incrementato: a) dalle risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, destinate al personale inquadrato alla data di cui al comma 1 nei ruoli dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative, nonche' nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettere a), b) e c); b) dalle risorse gia' destinate a remunerare il lavoro straordinario del personale interessato dal conferimento delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; c) dall'importo di euro 1.050.000 che, a decorrere dall'anno 2019, viene destinato al finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; per gli anni 2022 e 2023 detto incremento e' ridotto rispettivamente di euro 110.000 e di euro 290.000. A tali importi si aggiungono le risorse di cui alla lettera b). 3. A seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali straordinarie previste dall'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la disponibilita' del fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' incrementata attingendo alle risorse del fondo di produttivita' di cui al comma 2, che viene ridotto di un importo corrispondente. 4. Le risorse di cui ai commi 2, lettere a) e b), e 3 sono determinate con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a finanziare le indennita' attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori ovvero, nel limite di 25 unita', al personale che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche sono incrementate dell'importo di euro 1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialita'. A decorrere dall'anno 2019, il procedimento negoziale di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definisce: a) la nuova configurazione degli istituti retributivi volta a valorizzare l'impiego operativo, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonche' lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilita'; b) la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennita' specialistiche in godimento nei casi di indisponibilita' dal servizio per infermita', temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico. 6. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2018, dalle risorse, indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che residuano a seguito dall'attuazione degli interventi di revisione ordinamentale di cui al presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: «Art. 20 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio tabellare, delle indennita' di rischio e mensile, dell'assegno di specificita' e della retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "due". 3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attivita' di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e' incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022. 4. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennita' spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate: a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022; b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022; c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022. 6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonche' al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura nell'anno 2021 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 300. Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 400. 7. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze in materia di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato: a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022; b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato: a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022; b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 9. Per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttivita' del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quelli del personale appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennita' di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, e' riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennita' di rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma 1. 11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020, dalle risorse, indicate nell'allegato B al presente decreto. Gli incrementi di cui ai suddetti commi nonche' quelli riportati nell'allegato B sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. 12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione del presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici. 14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con successivi provvedimenti normativi, nel limite di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede alla valorizzazione del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche attraverso nuove modalita' assunzionali di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data. 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016: «Art. 15 (Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - Omissis. 5. Per assicurare i livelli di funzionalita' della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dello spegnimento con mezzi aerei degli stessi, limitatamente al solo personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico".». - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 2023, n. 228, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale relativo all'armonizzazione del sistema delle indennita' spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con quello del personale delle forze di polizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 306 del 6 febbraio 2024. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 228 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 228 (Materie di negoziazione). - 1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario e quello correlato all'attribuzione di posizioni organizzative del personale appartenente ai ruoli direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati; b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; d) il tempo di lavoro e l'orario di lavoro; e) il congedo ordinario e straordinario; f) la reperibilita'; g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; h) i permessi brevi per esigenze personali; i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale; m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; n) le procedure di raffreddamento dei conflitti; o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli. 2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226 possono essere utilizzati dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.».

Titolo I TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRETTIVO

Art. 2

Nuovi stipendi

1.Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico

2.Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico

3.Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico

4.Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5.Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6.I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 22-bis, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09 agosto 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142: «Art. 22-bis (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca, a far data dal 1° gennaio 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennita' di rischio e mensile e dell'assegno di specificita', come incrementate per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, di "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021" e del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, di "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021", nonche', per le indennita' di rischio e mensile del personale non direttivo e non dirigente, come incrementate ai sensi dell'allegato B al presente decreto. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 recante: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995: «Art. 2 (Armonizzazione). - Omissis. 10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2022: «Art. 1 (Ambito di applicazione e durata). - 1. Ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2019-2021. 2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2022-2024, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali. - Per i riferimenti al comma 609, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al comma 28, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle premesse.

Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 del presente decreto, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

2.I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3.La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957: «Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misure non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.». - Si riporta il testo dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 recante: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980: «Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.».

Art. 4

Indennita' di rischio

1.Le misure dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, come stabilite dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico

2.Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.

Note all'art. 4: - Per i riferimenti all'articolo 22-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, si vedano le note all'articolo 2.

Art. 5

Indennita' mensile

1.Le misure dell'indennita' mensile del personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilite dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico

2.Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.

Note all'art. 5: - Per i riferimenti all'articolo 22-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, si vedano le note all'articolo 2.

Art. 6

Effetti sugli assegni personali riassorbibili

1.Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 del presente decreto costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 261 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 261 (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.». - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 5 del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177: «Art. 12 (Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato). - Omissis. 5. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali compete, a decorrere dall'effettivo transito, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge. Omissis.».

Art. 7

Lavoro straordinario

1.Le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2024 negli importi di cui alla presente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico

Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120: «Art. 3 (Effetti dei nuovi stipendi). - Omissis. 3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 del presente decreto hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale direttivo con le rispettive decorrenze ivi previste. Omissis.».

Art. 8

Alimentazione del Fondo di produttivita'

1.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, il fondo previsto e disciplinato dal medesimo articolo e' incrementato di euro 437.248,68 per l'anno 2024, di euro 583.892,00 per l'anno 2025 e di euro 605.533,30 a decorrere dall'anno 2026.

Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120: «Art. 8 (Alimentazione del Fondo di produttivita'). - 1. Per ciascun esercizio finanziario, il fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, e' alimentato stabilmente: a) dalle risorse con carattere di certezza e stabilita' derivanti da specifiche disposizioni normative o amministrative ovvero da disposizioni particolari attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che incrementano il fondo, con o senza effetti di trascinamento negli anni successivi; b) dall'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianita' del personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilita', che confluisce stabilmente nel Fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; c) dell'importo corrispondente alle indennita' di rischio e mensile, di cui gli articoli 4 e 5, non piu' corrisposte al personale cessato dal servizio compresa la quota di tredicesima mensilita' e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' altresi' annualmente incrementato da: a) i maggiori introiti dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e vigilanza di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1990, n. 335; b) gli introiti derivanti dall'effettuazione dei servizi di formazione e delle attivita' di controllo di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; c) gli introiti derivanti dai servizi svolti a seguito di convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati; d) gli introiti derivanti dalle attivita' di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; e) le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 365, lettera c), ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; f) le somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; g) gli importi corrispondenti ai ratei delle retribuzioni individuali di anzianita' e alle mensilita' residue delle indennita' di rischio e mensile, di cui gli articoli 4 e 5, nonche' agli importi corrispondenti alle mensilita' residue di eventuali assegni personali attribuiti a seguito di mobilita', transito o analoga forma di assegnazione da altre pubbliche amministrazioni ovvero a seguito di progressioni di carriera, del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione, e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni; h) gli introiti previsti da altre disposizioni normative o amministrative ovvero attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che incrementano il fondo; i) gli ulteriori risparmi di gestione e spesa che, ai sensi di altre disposizioni normative o amministrative ovvero attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incrementano il fondo. 3. Gli introiti di cui al comma 2 e quelli derivanti dallo svolgimento di specifici incarichi da parte del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche per servizi istituzionali resi in conto terzi, affluiscono al fondo di cui al comma 1. 4. La costituzione del fondo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 avviene nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. Il fondo di cui al comma 1 e' incrementato rispettivamente di euro 91.982 di euro 26.169 e di euro 262.139 per gli anni 2019, 2020 e 2021 e di euro 631.190 dall'anno 2022.».

Art. 9

Utilizzo del Fondo di produttivita'

1.Si confermano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120.

2.Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1 del presente decreto, con accordi integrativi nazionali ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 come sostituito dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022 n. 120, possono essere incrementate le misure delle maggiorazioni orarie per servizio notturno, nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale, Santa Barbara e notturno nei giorni festivi.

3.La sessione negoziale di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, sara' attivata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 9 e 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120: «Art. 9 (Utilizzo del Fondo di produttivita'). - 1. A valere sulle risorse del fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 continuano ad essere corrisposti gli emolumenti accessori previsti dalle vigenti disposizioni, ivi comprese le vigenti maggiorazioni orarie previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, da erogarsi nella misura corrente. 2. Nell'ambito delle risorse che compongono il fondo di cui al comma 1, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, sono destinate al finanziamento dei compensi di cui all'articolo 7 del presente decreto. Tali compensi sono altresi' finanziati dalla quota delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni per lavoro straordinario delle unita' di personale direttivo titolare di posizioni organizzative, a decorrere dal conferimento delle medesime. 3. Fino alla decorrenza di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto, le suddette disponibilita' sono destinate, nell'ambito delle procedure negoziali relative alla contrattazione integrativa, esclusivamente al personale di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalita' di cui al successivo comma 6. 4. Nell'ambito delle risorse che compongono il fondo di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, puo' essere destinata, mediante appositi accordi integrativi nazionali, all'incremento dei compensi di cui all'articolo 7, comma 1, nonche' al finanziamento di specifici emolumenti accessori correlati al miglioramento dell'efficienza e della funzionalita' dei servizi svolti dal personale dei ruoli direttivi non destinatario delle posizioni organizzative di cui all'articolo 7. 5. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e le responsabilita' del personale direttivo titolare di posizione organizzativa, al dipendente che ha svolto specifici incarichi o altre attivita' istituzionali specificamente remunerati e' corrisposta una quota del compenso maturato in base alla vigente disciplina, da definirsi con accordo integrativo nazionale in una misura ricompresa tra il 50 per cento e il 66 per cento dell'importo al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione. La rimanente quota dei compensi incrementa il fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007. 6. Le risorse di cui al comma 1, non destinate alle finalita' di spesa di cui ai commi precedenti, sono utilizzate per promuovere il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali, con la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato da definire mediante accordi integrativi nazionali per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nell'ambito delle suddette finalita', le suddette risorse sono utilizzate per: a) remunerare il maggiore impegno operativo nelle attivita' di soccorso tecnico urgente, compresi gli interventi connessi alle emergenze locali; b) sviluppare le attivita' progettuali di studio, ricerca, sperimentazione e formazione; c) remunerare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita' ovvero assegnati per fronteggiare particolari situazioni di lavoro anche per la valorizzazione delle funzioni svolte dal personale dei ruoli tecnico-professionali; d) incentivare il personale impiegato in attivita' di specializzazione e in attivita' specialistiche di cui agli articoli 45 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 per il quale non sia previsto dalle norme legislative e contrattuali il riconoscimento di particolari emolumenti per l'esercizio delle funzioni di soccorso tecnico professionalizzato; e) compensare lo svolgimento di servizi di reperibilita' ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 65, comma 2, lettera d), e comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, ivi compresi quelli svolti dal personale titolare di posizioni organizzative di cui all'articolo 7. f) ulteriori incrementi della misura dei compensi di cui all'articolo 7 del presente decreto; g) ulteriori compensi finalizzati al conseguimento di obiettivi di efficienza e di efficacia dei settori tecnico-operativo e tecnico-professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti da specifiche disposizioni normative o amministrative; h) ulteriori compensi previsti da specifiche disposizioni normative. 7. Le pertinenti previsioni del presente articolo si applicano al personale dei ruoli a esaurimento dei direttivi speciali di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, dalla suddetta decorrenza e fino al perfezionamento dell'efficacia degli accordi integrativi nazionali di cui ai commi 4 e 6, continuano ad applicarsi a tale personale, relativamente agli emolumenti accessori non aventi carattere di generalita' e natura fissa e continuativa, le previsioni concernenti il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». «Art. 41 (Contrattazione integrativa). - 1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Contrattazione integrativa). - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 228 e 230 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. 2. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie: a) attuazione della disciplina concernente il trattamento economico accessorio, ivi compreso quello collegato al risultato connesso al raggiungimento degli obiettivi assegnati e al conferimento delle posizioni organizzative al personale direttivo; b) utilizzo delle risorse economiche destinate al personale direttivo e dirigente; c) criteri generali per la mobilita' a domanda del personale direttivo; d) criteri generali per la pianificazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale; e) criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; f) criteri generali per lo svolgimento del servizio di reperibilita' e per la programmazione dei relativi turni; g) criteri generali sulle attivita' socio-assistenziali del personale e welfare contrattuale; h) utilizzo delle risorse dei fondi di produttivita' e di retribuzione di rischio, posizione e risultato per i dirigenti nell'ambito dei criteri e delle modalita' previste nell'accordo negoziale; i) disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la liberta' di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine e' prorogabile di altri trenta giorni. 4. La contrattazione integrativa non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 5. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali, corredati da un'apposita relazione tecnico - finanziaria e una relazione illustrativa certificate dal competente organo di controllo, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato che le esaminano entro trenta giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilita' di cui al comma 4. 6. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e territoriale si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi."».

Art. 10

Trattamento di trasferta

1.A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, l'indennita' di missione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1 del presente decreto, e' rideterminata in euro 24,00;

2.Con la medesima decorrenza del comma 1, le lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, sono sostituite dalle seguenti: «a) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti, fermo restando che per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto; b) i medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura "pasto completo."».

3.All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, dopo il comma 12, e' inserito il seguente: «13. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione e' rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa base.».

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