DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 2025, n. 124

Type DPR
Publication 2025-06-23
Ultimo aggiornamento 2025-08-20
State In force
Source Normattiva
articles 32
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5.Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali di elisoccorritore e al personale elisoccorritore dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26, comma 1, che, secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2024 per l'attribuzione delle indennita' specialistiche al personale aeronavigante, abbia maturato il diritto alla specifica indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un compenso a titolo di indennita' di volo per elisoccorso nella misura mensile di euro 190,00.

6.Al personale di cui al comma 5 e' corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 il compenso medesimo nei valori mensili di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico

7.Al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al personale direttivo pilota di aeromobile nel limite di un contingente non superiore a 3 unita', che abbia svolto l'attivita' minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialita', e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennita' di aeronavigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico

8.Al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile e al personale direttivo specialista di aeromobile nel limite di un contingente non superiore a 9 unita', che abbia svolto l'attivita' minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialita', e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennita' di volo nei valori mensili di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico

9.Al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori e al personale direttivo elisoccorritore nel limite di un contingente non superiore a 1 unita', che abbia svolto l'attivita' minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialita', e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennita' di volo per elisoccorso nei valori mensili di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico

10.Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento dell'attivita' di volo in misura inferiore a quella prevista ai commi 7, 8 e 9 e la stessa non sia completata nel semestre successivo, le indennita' ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.

11.In favore del personale di cui ai commi 7, 8 e 9, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 13, e che abbia svolto nell'anno l'attivita' minima di volo prevista nei manuali di specialita' ai fini del mantenimento dell'idoneita' all'impiego operativo, e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennita' mensile operativa di soccorso pubblico aereo nei valori di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico

12.In favore del personale di cui al comma 7, in possesso dell'abilitazione di Istruttore di volo, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 11 e che abbia svolto l'attivita' istruzionale minima di dodici ore di volo per semestre solare, e' attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ferma restando la non cumulabilita' con altri compensi previsti per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alle specialita', una indennita' istruzionale nei valori mensili di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico

13.La disponibilita' all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operativita' del settore di appartenenza, e' considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attivita' minima di volo di cui ai commi 7, 8, 9, 11 e 12 per motivi non imputabili al dipendente, le indennita' ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentito il responsabile del reparto volo.

15.I successivi accordi integrativi nazionali per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 29 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire, in funzione del grado di responsabilita' e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attivita' specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attivita' istruzionale, compresi i casi in cui il capo equipaggio possieda qualifica inferiore al copilota e quest'ultimo non sia in possesso di analoga abilitazione aeronautica.

16.Le indennita' di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2025, tutte le specifiche indennita' di cui all'articolo 26, comma 3.

Art. 28

Indennita' delle specialita' nautiche e subacquee (navigazione, immersione, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo)

1.Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei nautici di coperta e di macchina e al personale nautico di coperta e di macchina dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26, comma 1, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di euro 45,37.

2.Al personale di cui al comma 1 e' corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico

3.Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei sommozzatori e al personale sommozzatore dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26, comma 1, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennita' per l'espletamento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, e' attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennita' nella misura mensile di euro 62,68.

4.Al personale di cui al comma 3 e' corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi gia' percepiti, l'indennita' medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico

5.Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei nautici di coperta e di macchina e al personale nautico di coperta e di macchina dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite di un contingente non superiore a 6 unita', che abbia svolto l'attivita' minima di navigazione per il mantenimento dell'abilitazione prevista dal decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennita' di navigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico

6.Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei sommozzatori e al personale sommozzatore dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite di un contingente non superiore a 6 unita', che abbia svolto l'attivita' minima di immersione per il mantenimento dell'abilitazione prevista nei manuali di specialita', e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennita' di immersione nei valori mensili di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico

7.Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento di un numero effettivo di ore di navigazione o immersione inferiore all'attivita' minima di cui ai commi 5 e 6 e lo stesso non sia completato nel semestre successivo, le indennita' ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.

8.In favore del personale di cui ai commi 5 e 6 che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 10 e che abbia svolto nel semestre l'ulteriore attivita' di navigazione o di immersione qualora prevista, rispettivamente, nella normativa di settore o nei manuali di specialita' ai fini del mantenimento dell'idoneita' all'impiego operativo, e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennita' mensile operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo nei valori di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico

9.La disponibilita' all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operativita' del settore di appartenenza, e' considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attivita' minima di navigazione o di immersione di cui ai commi 5, 6 e 8 per motivi non imputabili al dipendente, le indennita' ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentiti i rispettivi responsabili.

11.I successivi accordi integrativi nazionali per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 29 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire in funzione del grado di responsabilita' e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attivita' specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attivita' istruzionale, al servizio antincendi lagunare, compresa la valorizzazione della funzione di comandante dell'unita' navale, di direttore di macchina e di direttore di immersione.

12.Le indennita' di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le specifiche indennita' di cui all'articolo 26, comma 3.

Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'articolo 46, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64: «Art. 46 (Organizzazione delle specialita'). - 1. L'istituzione di nuclei specialistici, nell'ambito dei comandi provinciali, la relativa dotazione organica e la distribuzione territoriale del relativo personale, ferme restando le funzioni di coordinamento affidate ai direttori regionali ed interregionali, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 2. I requisiti di accesso alle specialita' sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno; le modalita' e le procedure di impiego, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, la durata ed il mantenimento dei brevetti, sono disciplinati con decreto del Capo del Dipartimento.».

Art. 29

Destinazione delle economie e dei risparmi di gestione

1.Le economie e i risparmi di gestione che annualmente si determinano a seguito dell'ordinaria corresponsione al personale specialista delle indennita' di cui all'articolo 26, sono destinati, con ricorso ad accordi integrativi nazionali, all'incentivazione del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando lo scopo previsto dall'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n.120 e dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Note all'art. 29: - Per i riferimenti all'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, si vedano le note alle premesse.

Art. 30

Salvaguardia delle indennita' specialistiche

1.Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, per i casi di indisponibilita' dal servizio per infermita' temporanea, verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e riconosciuta dipendente da causa di servizio ovvero per inidoneita' psicofisica allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, al personale di cui all'articolo 26 del presente decreto, e' attribuita un'indennita' il cui valore economico e' pari a un ventesimo della misura delle indennita' specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennita' e fino a un massimo di venti anni.

2.Il beneficio di cui al comma 1 e' corrisposto mensilmente quale emolumento accessorio secondo le vigenti procedure di erogazione.

3.Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei casi di indisponibilita' dal servizio per infermita' permanente, verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonche' nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico, verificatasi dalla suddetta data, da cui consegua la restituzione ai ruoli ordinari del personale tecnico-operativo ovvero il transito nei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale di cui all'articolo 26 del presente decreto e' attribuita un'indennita' il cui valore economico e' pari a un ventesimo della misura delle indennita' specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennita' e fino a un massimo di venti anni.

4.Il beneficio di cui al comma 3 e' corrisposto quale emolumento fondamentale, rapportato a tredici mensilita', a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

5.Nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermita', i benefici di cui al comma 1 possono essere anticipati al personale laddove risulti presumibile, sulla base del parere formulato dal dirigente responsabile della competente sede di servizio, che l'indisponibilita' sia conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, salva rivalsa in caso di accertamento negativo. Il beneficio e' sempre anticipato nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

6.Ai fini della quantificazione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si considerano mesi interi, da calcolarsi in dodicesimi di anno.

7.Nei casi di cui al comma 1, laddove l'indisponibilita' temporanea dal servizio derivi da infermita' precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio, le indennita' di cui all'articolo 26 sono mantenute per i primi dodici mesi, ferma restando l'eventuale successiva attribuzione del beneficio di cui al medesimo comma 1.

8.Al personale di cui all'articolo 26 del presente decreto che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 e fino al 31 dicembre 2024, si sia trovato nei casi di cui ai commi 1 e 3, per i quali siano attivabili i procedimenti di cui all'articolo 2 ovvero all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, compete a decorrere dal 1° gennaio 2019 il beneficio di cui al comma 7, ferma restando la successiva attribuzione del beneficio di cui al comma 3 ricorrendo gli altri requisiti ivi rispettivamente indicati e tenendo conto degli esiti dei citati procedimenti, a condizione che in base alla disciplina vigente nel suddetto periodo risulti aver seguitato a percepire l'indennita' specialistica di settore per aver comunque svolto compiti necessari ad assicurarne gestione e operativita' secondo le esigenze dell'Amministrazione.

9.Il beneficio di cui al comma 3, in ogni caso, non compete a seguito di nomina a primo dirigente, ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Note all'art. 30: - Per i riferimenti all'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»: «Art. 2 (Iniziativa a domanda). - 1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermita' o subito aggravamenti di infermita' o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermita' o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrita' fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneita' al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermita' o della lesione o dell'aggravamento. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione dell'integrita' fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego. 3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo puo' essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero puo' essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo. 4. La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrita' fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermita' o lesione non prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrita' fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidita' derivanti da infermita' ad eziopatogenesi non definita o idiopatica. 5. La richiesta di equo indennizzo puo' essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso. 6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 14, comma 4, deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermita' o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si e' verificata la menomazione in conseguenza dell'infermita' o lesione gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio. 7. Resta ferma la criteriologia medico-legale in tema di riconoscimento della causa di servizio seguita sulla base della vigente normativa in materia di trattamento pensionistico di privilegio, nonche' per l'applicazione della tabella A o della tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, o della tabella F1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Art. 3 (Avvio d'ufficio). - 1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermita' nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermita' siano tali da poter divenire causa d'invalidita' o di altra menomazione della integrita' fisica, psichica o sensoriale. 2. L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso e' avvenuto in attivita' di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.». - Si riporta il testo dell'articolo 148 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: Art. 148 (Accesso al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi. 2. L'accesso alla qualifica del primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, avviene mediante apposito scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti di cui al presente capo, nonche' quelli appartenenti ai ruoli tecnico-professionali di cui al capo II, che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. In ogni caso e' ammesso allo scrutinio il personale direttivo che abbia svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi. 3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso. 4. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio indicato al comma 3.».

Sezione III Norme finali

Art. 31

Disposizioni finali

1.Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti contratti collettivi nazionali e accordi recepiti con decreti del Presidente della Repubblica.

Art. 32

Copertura finanziaria

3.Il Ministro dell'Economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione

Piantedosi, Ministro dell'interno

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei

ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, n. 2166

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