DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2025, n. 172
Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli successivi, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Visto l'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispone che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia e che le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia siano individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 luglio 2022, con il quale e' stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2022 - 2024 riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70, di recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 2019-2021 per il personale della carriera prefettizia;
Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 22 ottobre 2012, 19 luglio 2013, 6 dicembre 2013, 13 maggio 2014, e successive modificazioni, 23 luglio 2020, 5 novembre 2020, nonche' i decreti del Ministro dell'interno in data 17 dicembre 2024 ed in data 28 marzo 2025, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2022/2024 per il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 5 agosto 2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali SI.N.PREF. e AP - Associazione Sind.
Prefettizi;
Preso atto che l'Organizzazione sindacale S.N.A.DI.P-CISAL non ha sottoscritto la predetta ipotesi e ha trasmesso le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Visti l'articolo 1, commi 149, 436, 437, 440 e 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale, articolo 1, commi 27 e 32, della legge 27 dicembre 2023, n. 213;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025 con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la predetta ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1.Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 10, 20, 26, 27 e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante: «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 2000: «Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia. 2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.». «Art. 20 (Retribuzione di posizione). - 1. La componente del trattamento economico, correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilita' esercitati, e' attribuita a tutto il personale della carriera prefettizia. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, e' effettuata attraverso il procedimento negoziale. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio e' svolto. 3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con provvedimento del Ministro dell'interno possono essere individuate piu' posizioni graduate, secondo la diversa rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita.». «Art. 26 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 29, comma 5. 3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo. 4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 28 e non disciplinate per il personale della carriera prefettizia da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Art. 27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego.». «Art. 29 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 27 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo. 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 27, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate. 3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonche' nel bilancio. 5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'amministrazione.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70 recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 2019-2021 per il personale della carriera prefettizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2022. - Si riporta il testo dei commi 149, 436, 437, 440 e 442, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018: «149. Al fine di incentivare le maggiori attivita' rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile dell'Interno, il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente e' incrementato di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Per l'annualita' 2020, il fondo di cui al precedente periodo e' ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attivita' di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile. E' istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo.». «436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. 437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». «440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si da' luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione: a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019; b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.». «442. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di: a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, di un importo corrispondente a quello gia' previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018; b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.». - Si riporta il testo del comma 127, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019: «127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "1.425 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.750 milioni" e le parole: "1.775 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3.375 milioni".». - Si riporta il testo dei commi 959 e 1029, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020: «959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.». «1029. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre amministrazioni statali, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9 milioni di euro.». - Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: «Art. 21 (Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera d) del medesimo comma, all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 e' incrementata di 1.800.000 euro, a decorrere dal 2020. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.». - Si riporta il testo dei commi 27 e 32, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023: «27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». «32. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle responsabilita' in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di immigrazione, e' autorizzata la spesa di euro 8,6 milioni per l'anno 2024 e di euro 8,9 milioni a decorrere dall'anno 2025 da destinare all'incremento del fondo di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.». Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note alle premesse.
Art. 2
Decorrenza e durata
1.Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 per gli aspetti giuridici ed economici.
2.Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto.
3.Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3
Vacanza contrattuale
1.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura e' pari al trenta per cento della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del predetto indice.
2.Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, fermo restando, per il triennio 2025-2027, quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 29, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo comma 128, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 31 dicembre 2024 «128. Per il triennio 2025-2027, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. A valere sui predetti importi si da' luogo, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell'1 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
Art. 4
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66
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