DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2025, n. 189
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 7, 11 e 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019 n. 100 recante: «Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonche' dell'organismo indipendente di valutazione della performance», come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Gabinetto del Ministro). - 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, salve le specifiche competenze della segreteria del Ministro, delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Ufficio di Gabinetto, servendosi delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e dipartimenti del Ministero, assicura i rapporti con l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale e il coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione, nonche' il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' dei dipartimenti del Ministero. L'Ufficio di Gabinetto tiene altresi' i rapporti con gli organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati. 2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente: a) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo; b) i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati; c) l'attivita' di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse; c-bis) la formulazione di pareri in ordine alle proposte finalizzate alle assegnazioni di personale nell'ambito delle articolazioni dell'amministrazione centrale; d) l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. 3. L'Ufficio di Gabinetto, avvalendosi di specifiche professionalita', cura l'attivita' di coordinamento tra i diversi centri di responsabilita' per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo e l'attivita' connessa alla presentazione dei principali documenti di finanza pubblica e della legge di bilancio, nonche' la predisposizione, in raccordo con l'Ufficio legislativo, delle relazioni tecniche e delle norme di copertura di provvedimenti normativi di iniziativa dell'amministrazione. 3-bis. Al fine di garantire l'efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera la Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, di livello dirigenziale generale, che coadiuva e supporta l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio e nel processo di revisione della spesa ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgendo altresi' attivita' di analisi e studio nella materia di valutazione delle politiche pubbliche, della spesa e degli investimenti in coerenza con le azioni di Governo e dei documenti di programmazione finanziaria e con le funzioni di supporto indicate all'articolo 5, comma 1. 4. Per lo svolgimento della propria attivita' internazionale il Ministro si avvale di un consigliere diplomatico. Il consigliere diplomatico, con l'ausilio delle specifiche professionalita' dell'Ufficio di Gabinetto destinate allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, fornisce supporto all'attivita' europea e internazionale alla quale l'autorita' politica partecipi direttamente. 5. Al fine di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nell'ambito delle relazioni europee ed internazionali, l'Ufficio di Gabinetto cura il coordinamento dell'attivita' internazionale assicurando il raccordo dell'attivita' svolta in sede europea e internazionale dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero, nonche' il coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 5-bis. Il Capo di Gabinetto e' coadiuvato da una segreteria posta alle sue dipendenze e diretta dal capo segreteria, che provvede al coordinamento delle unita' di personale assegnate alla segreteria e assiste il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle attivita' istituzionali e dei relativi impegni, curando la predisposizione dei necessari elementi istruttori e di supporto.». «Art. 11 (Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico). - 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) (segreteria del Ministro), c) (Gabinetto del Ministro), d) (ufficio legislativo), e f) (ufficio comunicazione e stampa), e' stabilito complessivamente in duecentoventuno unita', comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali sessanta attribuite all'ufficio legislativo per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato e' assegnato ulteriore personale, in misura massima di otto unita' per ciascuna segreteria. 2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformita' a quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un ulteriore contingente di centoventicinque unita'. 3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purche' nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono altresi' essere assegnati collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici e analitici curriculum culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero. 4. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro puo' nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, fino a tre consiglieri. 5. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, e' individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non generale non superiore a quaranta, nonche' un incarico dirigenziale di livello generale per le funzioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 7, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 6. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e determinato: a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero; b) per i vice capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), e per il vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato nonche' per il capo della segreteria del Capo di Gabinetto, , in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai vice capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), ed al vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero. 7. Al Capo dell'ufficio comunicazione e stampa e' corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. 8. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale. 9. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e' stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti della Missione 32 - U.d.V. 2.1 «Indirizzo politico amministrativo» C.d.R. "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero. 10. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 4. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 11. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, nel limite di un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.». «Art. 14 (Disposizioni finanziarie). - 1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto attiene al maggiore onere derivante dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, in favore dei vice capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), e del vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) nonche' del capo della segreteria del Capo di Gabinetto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, il rispetto del principio dell'invarianza della spesa resta assicurato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso l'amministrazione giudiziaria, un numero di sei incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, individuati nell'ambito della relativa dotazione organica, equivalente sul piano finanziario.».
Art. 4
Disposizioni transitorie
1.All'individuazione nonche' alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nell'ambito delle direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria indicate all'articolo 1, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2.Le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale, relativi alle direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, modificato dall'articolo 1 del presente regolamento, interessate dal processo di riorganizzazione, si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le strutture organizzative interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente regolamento, i corrispondenti incarichi dirigenziali, nonche' le assegnazioni di personale non dirigenziale in servizio presso le predette strutture, sono fatti salvi fino all'effettiva definizione delle procedure di cui al primo periodo.
Note all'art. 4: - Per l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note alle premesse. - Per l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse. - Per l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si vedano le note all'articolo 1.
Art. 5
Clausola d'invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 3256
Allegato I
Allegato I (articolo 1, comma 1, lettera b) Sostituzione della tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 Tabella B (articolo 16, comma 3) PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 1) Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (sede Torino); 2) Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Südtirol (sede Padova); 3) Lombardia (sede Milano); 4) Emilia-Romagna (sede Bologna); 5) Toscana (sede Firenze); 6) Lazio (sede Roma); 7) Campania (sede Napoli); 8) Puglia, Basilicata (sede Bari); 9) Calabria (sede Catanzaro); 10) Sicilia (sede Palermo); 11) Sardegna (sede Cagliari); 12) Umbria, Marche (sede Perugia); 13) Abruzzo, Molise (sede Pescara).
Allegato II
Allegato II (articolo 1, comma 1, lettera c) Sostituzione della tabella C allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 Tabella C (articolo 16, comma 4) Ministero della giustizia Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale
Qualifiche dirigenziali - carriera amministrativa
Dotazione organica
Dirigenti 1^ fascia 23 *
Dirigenti 2^ fascia 395 **
Totale Dirigenti 418
Qualifiche dirigenziali - carriera penitenziaria
Dotazione organica
Dirigenti generali penitenziari 20
Dirigenti penitenziari 402
Totale Dirigenti
422
- di cui uno assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro. ** di cui 40 assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
Allegato III
Allegato III (articolo 1, comma 1, lettera d) Sostituzione della tabella D allegata al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2015-06-15;84) Tabella D (articolo 16, comma 4) Ministero della giustizia Amministrazione giudiziaria Dipartimento per gli affari di giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia Dotazione organica complessiva del personale amministrativo
Qualifiche dirigenziali Dotazione organica Dotazione organica dal 1° luglio 2026
Dirigenti 1^ fascia 18 18
Dirigenti 2^ fascia
330
330
Totale Dirigenti 348 348
Area Dotazione organica Dotazione organica dal 1° luglio 2026
Area Funzionari 14.001 16.601
Area Assistenti 26.902 27.302
Area Operatori 3.808 3.808
Totale aree 44.711 47.711
Totale complessivo 45.059 48.059
Allegato IV
Allegato IV (articolo 1, comma 1, lettera e) Sostituzione della tabella E allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 Tabella E (articolo 16, comma 4) Ministero della giustizia Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Dotazione organica complessiva del personale amministrativo
Qualifiche dirigenziali Dotazione organica
Dirigenti penitenziari
Dirigenti generali penitenziari 19
Dirigenti istituti penitenziari 350
Dirigenti Area 1^
Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa 29
Totale qualifiche dirigenziali 398
Aree Dotazione organica
Area Funzionari 2.319
Area Assistenti 2.362
Area Operatori 31
Totale aree 4.712
Totale complessivo 5.110
Allegato V
Allegato V (articolo 1, comma 1, lettera f) Sostituzione della tabella F allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 Tabella F (articolo 16, comma 4) Ministero della giustizia Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' Dotazione organica complessiva del personale amministrativo
Qualifiche dirigenziali Dotazione organica
Dirigenti 1^ fascia - carriera amministrativa 4
Dirigente generale penitenziario 1
Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa 19
Dirigenti esecuzione penale esterna e IPM - carriera penitenziaria 52
Totale Dirigenti 76
Aree Dotazione organica
Area Funzionari 3383
Area Assistenti 1157
Area Operatori 27
Totale aree 4.567
Totale complessivo 4.643
Allegato VI
Allegato VI (articolo 1, comma 1, lettera g) Sostituzione della tabella G allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 Tabella G (articolo 16, comma 4) Ministero della giustizia Amministrazione degli Archivi notarili Dotazione organico complessiva del personale amministrativo
Qualifiche dirigenziali Dotazione organica
Dirigenti 1^ fascia - carriera amministrativa 1
Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa 17
Totale Dirigenti 18
Aree Dotazione organica
Area Funzionari 141
Area Assistenti 251
Area Operatori 100
Totale aree 492
Totale complessivo 510
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