DECRETO 14 novembre 2025, n. 197
Art. 2
Definizioni
Art. 3
Caratteristiche delle lotterie
1.Le lotterie a estrazione istantanea, di cui al presente regolamento, sono giochi autorizzati per i quali la combinazione casuale di vincita e' predeterminata rispetto alla partecipazione al gioco e celata attraverso dispositivi o accorgimenti tali da impedire, prima dell'acquisto della giocata, la visualizzazione dell'esito.
2.L'esito predeterminato delle giocate e' definito attraverso sistemi di generazione casuale, utilizzati dal concessionario e dotati di idonei sistemi di sicurezza.
3.I sistemi di generazione casuale utilizzati devono essere dotati di idonea certificazione che attesti i requisiti di casualita', impredicibilita' ed equiprobabilita'.
4.L'insieme degli esiti predeterminati di ciascuna lotteria e' custodito attraverso idonei sistemi crittografati di occultamento e di conservazione e costituisce l'unica fonte di riscontro effettivo della realizzazione o meno della vincita.
5.La grafica utilizzata non puo' consentire la visualizzazione della corrispondenza tra la combinazione attribuita al giocatore e le possibili combinazioni vincenti.
6.Le lotterie possono essere caratterizzate sia da biglietti sia da giocate telematiche.
Art. 4
Lotti e struttura premi
1.Ciascuna lotteria deve prevedere uno o piu' lotti costituiti da un numero predeterminato e definito di giocate.
2.Per i lotti di ciascuna lotteria e' definita una specifica struttura premi, costituita da differenti categorie di vincita, per ciascuna delle quali e' previsto un determinato numero di premi e il relativo importo unitario, nonche' la massa premi complessiva.
3.La generazione degli esiti delle giocate, al fine del rispetto della struttura premi di cui al comma 2, e' effettuata con riferimento ai singoli lotti.
4.La produzione di nuovi lotti di giocate per ciascuna lotteria avviene nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.
5.In caso di produzione di sottomultipli di giocate, e' garantita la proporzionalita' della distribuzione dei premi all'interno di ciascuna categoria di vincita.
Art. 5
Massa premi e pay-out
1.Il valore medio complessivo del pay-out, per tutte le lotterie, non deve essere superiore al limite percentuale della raccolta, previsto dalla normativa vigente.
2.Le modalita' specifiche per il calcolo del pay-out, al fine di garantire il rispetto di quanto indicato al comma precedente, sono definite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prendendo a riferimento la percentuale di pay-out riscontrata nelle vendite, le lotterie da mantenere attive e l'impatto che le lotterie da indire possono avere sul calcolo complessivo.
3.La massa premi complessiva di ciascuna lotteria e' definita in modo tale da assicurare il rispetto del valore medio complessivo del pay-out, secondo i criteri previsti dal provvedimento di cui al comma 2.
4.L'importo dei singoli premi puo' essere fissato in una somma compresa tra euro 0,10 ed euro 10.000.000,00.
Art. 6
Lotterie istantanee fisiche
1.Nelle lotterie a estrazione istantanea, caratterizzate dalla presenza di biglietti, la partecipazione al gioco avviene attraverso l'acquisto degli stessi presso un punto di vendita fisico.
2.L'area di gioco deve essere realizzata con l'utilizzo di una tecnica idonea a celare l'esito della giocata e i codici di validazione, in modo da impedirne qualsiasi forma di evidenza o verifica preliminare all'acquisto del biglietto.
3.Il giocatore puo' conoscere immediatamente l'esito della giocata, previamente determinato e celato, attraverso la meccanica di gioco prevista per ciascuna lotteria.
4.Ciascun biglietto e' dotato di un codice identificativo univoco e di codici di validazione, adeguatamente celati, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente, per verificare l'importo dell'eventuale premio spettante, nonche' per effettuare la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.
5.Su ogni biglietto, conforme al layout grafico approvato, sono riportati la denominazione e le caratteristiche della lotteria, il prezzo del biglietto, una sintesi della meccanica di gioco e delle modalita' di riscossione delle vincite, le avvertenze previste dalla normativa vigente nonche' il logo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativo al gioco legale e responsabile.
Art. 7
Lotterie istantanee telematiche
1.Nelle lotterie a estrazione istantanea telematiche, caratterizzate dalla presenza di giocate telematiche, la partecipazione al gioco avviene attraverso l'acquisto delle medesime presso un punto di vendita a distanza, con addebito del prezzo sul conto di gioco del giocatore.
2.Ciascuna lotteria, di cui al comma precedente, puo' essere rappresentata attraverso una o piu' interfacce di gioco intese come rappresentazione della lotteria, sotto l'aspetto della grafica e della meccanica, attraverso la quale il gioco della lotteria viene effettuato dal giocatore.
3.L'area di gioco deve essere realizzata con l'utilizzo di una meccanica di occultamento dell'esito della giocata, in modo da impedirne qualsiasi forma di evidenza o verifica preliminare all'acquisto della giocata stessa.
4.Il giocatore puo' conoscere immediatamente l'esito della giocata telematica previamente determinato e celato, attraverso la meccanica di svelamento del gioco, prevista per ciascuna lotteria dall'interfaccia di gioco.
5.Ciascuna giocata telematica e' dotata di un codice identificativo univoco, associato alla data e all'ora di accettazione, da utilizzare per accertare se la medesima risulti o meno vincente e l'importo dell'eventuale premio spettante.
6.La giocata telematica si considera avvenuta al momento della registrazione della medesima sul sistema del concessionario.
7.Sulla vetrina di gioco del punto di vendita a distanza sono riportati la denominazione e le caratteristiche della lotteria, il layout approvato della giocata telematica, una sintesi della meccanica di gioco e delle modalita' di riscossione delle vincite, le avvertenze previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative alle probabilita' di vincita di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, nonche' il logo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativo al gioco legale e responsabile.
8.Le giocate telematiche devono avere un'adeguata durata, anche utilizzando meccanismi di intrattenimento del giocatore.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti al decreto- legge 13 settembre 2012, n. 158 si vedano le note alle premesse.
Art. 8
Prezzo delle giocate
1.Il prezzo della giocata delle lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, puo' essere stabilito in un importo compreso tra euro 0,10 ed euro 100,00.
Art. 9
Modalita' e termini di riscossione
2.I limiti degli importi, per i quali si applicano le modalita' di cui al comma 1, sono definiti con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo restando il limite, previsto dalla normativa vigente al momento della richiesta, per il pagamento in contanti.
4.Il pagamento delle vincite deve essere richiesto entro quarantacinque giorni a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento di chiusura della relativa lotteria.
Art. 10
Custodia dei biglietti
1.I biglietti vincenti sono conservati dai punti di vendita fisici presso i quali sono stati presentati per la riscossione, per il periodo di tre mesi a far data dalla presentazione dei medesimi.
2.Nei casi di contenzioso, instauratosi prima del termine di cui al comma 1, i biglietti sono acquisiti e conservati dal concessionario per il tempo necessario alla definizione del giudizio.
3.I biglietti vincenti presentati per la riscossione presso l'Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto dal medesimo designato sono conservati dal concessionario per il periodo di dieci anni a far data dalla presentazione dei medesimi.
4.Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si possono definire regole di conservazione, in attuazione del principio di digitalizzazione dei documenti amministrativi.
Art. 11
Indizione e chiusura delle lotterie istantanee
1.Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le caratteristiche piu' specifiche, le modalita' di effettuazione e la meccanica di gioco di ciascuna lotteria a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, nell'ambito dei criteri e delle caratteristiche generali indicati nel presente regolamento, e, in particolare, il numero dei lotti e il numero delle giocate di ciascun lotto, la struttura e la massa premi, il pay-out, il layout e il prezzo della singola giocata nonche' le modalita' di riscossione dei premi.
2.I provvedimenti di cui al comma 1 possono prevedere modalita' di semplificazione per la definizione delle interfacce di gioco e degli altri elementi di dettaglio di ciascuna lotteria.
3.Con i medesimi provvedimenti puo' essere disposta l'attribuzione di uno o piu' premi attraverso una estrazione differita fra tutte le giocate con esito perdente.
Art. 12
Digitalizzazione
Art. 13
Commissioni di vigilanza
1.Le operazioni di validazione delle giocate vincenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), e comma 3, lettera b), sono effettuate sotto il controllo di una Commissione composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli, istituita con provvedimento direttoriale della suddetta Agenzia, che ne disciplina, altresi', il funzionamento.
Art. 14
Adeguamento lotterie esistenti
1.Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite, ove necessario, le disposizioni per adeguare le lotterie esistenti ai criteri previsti dal presente regolamento.
2.Decorsi 90 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del provvedimento di cui al comma 1, fermo il completamento della vendita dei lotti gia' commercializzati o in presenza dei criteri di cui all'articolo 11, comma 4, il concessionario adegua le lotterie gia' indette, nonche' i propri sistemi, le procedure organizzative e le attivita' di gestione alle disposizioni contenute nel suddetto provvedimento.
Art. 15
Pubblicita'
1.I provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi del presente regolamento, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia e hanno efficacia, ordinariamente, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
2.I provvedimenti di cui all'articolo 11 sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia e hanno efficacia, ordinariamente, a partire dal giorno della pubblicazione.
Art. 16
Abrogazioni
1.E' abrogato il decreto del ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183 recante «Regolamento delle lotterie nazionali a estrazione istantanea».
Note all'art. 16: - Il decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, recante: «Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1991.
Art. 17
Invarianza finanziaria
1.Dalle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Ministro: Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1948
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)