DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2025, n. 204

Type DPR
Publication 2025-12-04
Ultimo aggiornamento 2025-12-31
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto in particolare l'articolo 46 del citato decreto n. 95 del 2017 che, ai commi 1 e 1-bis, istituisce le Aree negoziali per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando le peculiarita' dei rispettivi ordinamenti;

Visti i commi 3, 3-bis e 3 -ter, del medesimo articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che disciplinano le procedure negoziali per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e il personale dirigente delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare) nonche' le modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che partecipano alle predette procedure negoziali;

Visto il comma 4 del menzionato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che dispone: «Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il Ministro della difesa, sono definite le modalita' attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalita' di accertamento della rappresentativita' sindacale»;

Visto l'articolo 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a norma del quale «A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione, le modalita' attuative gia' adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarita' dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017»;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018 recante «Modalita' attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 9 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente delle Forze armate per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale, 2021-2023, riguardante il personale dirigente delle Forze armate, sottoscritta in data 6 agosto 2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale:

per l'Esercito Italiano:

USMIA

ASPMI

per la Marina Militare:

SIM MM

per l'Aeronautica militare

AMUS AM

Visti l'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, l'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi collettivi;

Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale e' stata sottoscritta da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno partecipato alle trattative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025, con la quale, ai sensi degli articoli 46, comma 4, del decreto legislativo n. 95 del 2017, 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e 5, comma 5, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018, verificate le compatibilita' finanziarie, e' stata approvata l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale dirigente delle Forze armate per il triennio 2021-2023;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa; Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1.Ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, al personale dirigente delle Forze armate, a tal fine anche impiegando le risorse non utilizzate per l'accordo relativo al triennio 2018-2020.

N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122. - Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017 n. 143: «Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente civile e militare sono: a) il trattamento accessorio; b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio; c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o le licenze; d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o l'aspettativa per infermita' e per motivi privati; e) i permessi brevi per esigenze personali; f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; g) il trattamento di missione e di trasferimento; h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale. 3. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalita' di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della Repubblica. 3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo e' recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia. 3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della Repubblica. 4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il Ministro della difesa, sono definite le modalita' attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalita' di accertamento della rappresentativita' sindacale. 5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo. 6. Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarita' funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo. 7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. 7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attivita' sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative puo' continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis.» - Si riporta il testo dell'articolo 7-quater del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni», convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69: «Art. 7-quater (Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). - 1. A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione, le modalita' attuative gia' adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarita' dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017. 2. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attivita' sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative puo' continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis". 3. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera ibis) e' aggiunta la seguente: «i-ter) aspettativa sindacale non retribuita»; b) all'articolo 913-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale e' equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa".» - Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 marzo 2018, recante «Modalita' attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2018, n. 117. - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 giugno 2025, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente delle Forze armate per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025. - Si riporta il comma 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»: «680. Al fine di riconoscere la specificita' della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario, nonche' per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilita' dei citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.» - Si riporta il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: «442. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di: a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, di un importo corrispondente a quello gia' previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018; b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.» - Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: «Art. 20 (Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018. Omissis» - Si riporta il comma 619 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»: «619. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinati al personale di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.» Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Estensione degli istituti economici

Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019-2021»: «Art. 10 (Trattamento di missione). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022: a) l'indennita' di missione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00; b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura "pasto completo". 2. Al personale delle musiche d'ordinanza comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unita', e' dovuto il trattamento di missione di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, in luogo della indennita' supplementare di marcia prevista dall'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78.» «Art. 11 (Orario di lavoro). - 1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito italiano che, in considerazione dei compiti assegnati dalle disposizioni di legge, e' tenuto, al termine del normale orario di servizio, ad assicurare la propria disponibilita' per l'impiego in assetti di livello plotone da trarre dai reggimenti del genio distribuiti sul territorio nazionale o in nuclei di ricognizione, e' corrisposta un'indennita' di prontezza operativa giornaliera nella misura di euro 8,00. Il personale comandato in prontezza operativa e' assoggettato all'obbligo di rientro secondo le esigenze operative e comunque entro un tempo massimo di sei ore. Per ragioni di servizio l'Amministrazione puo' ricorrere all'istituto della prontezza operativa per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Le giornate di prontezza operativa non possono essere superiori a dodici giornate feriali e due festive nel mese. Detto istituto non e' cumulabile con l'indennita' di reperibilita' di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. 3. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, e' da considerarsi in servizio. 4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 e' cosi' sostituito: «Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Qualora i viaggi per il raggiungimento della sede di svolgimento del servizio o per il rientro in sede si svolgano in giornata festiva, il personale ha diritto al recupero dell'intera giornata festiva indipendentemente dalla durata e dalla tipologia della prestazione lavorativa. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.» «Art. 12 (Indennita' di rischio). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennita' giornaliere di rischio di cui: a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attivita' di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale, sono rideterminate nei seguenti importi: 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennita' giornaliere di rischio di cui: a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attivita' di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale, sono rideterminate nei seguenti importi: Parte di provvedimento in formato grafico b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi: Parte di provvedimento in formato grafico » «Art. 13 (Indennita' di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennita'). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 140 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e' elevata al 140 per cento. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, l'indennita' di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e' rideterminata nella misura del 190 per cento della indennita' d'impiego operativo di base, stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare. 4. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso dei brevetti di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete un'indennita' supplementare mensile nella misura del 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennita' supplementare mensile di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, compete un'indennita' supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella misura mensile di euro 120,00. 6. Il personale militare in possesso del brevetto di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger», mantiene il trattamento di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, anche se impiegato, per finalita' ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attivita' tipiche delle Forze Speciali, presso altri comandi ed unita' operative delle Forze armate nonche' presso altre amministrazioni. 7. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, compete una indennita' supplementare mensile nella misura del 70 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 8. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica anfibia alfa, propedeutica alla successiva abilitazione e in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, compete una indennita' supplementare mensile nella misura del 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 9. Al personale militare non in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, compete, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, un'indennita' supplementare giornaliera nella misura mensile del 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 10. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in servizio presso il 32° Stormo, il 41° Reggimento IMINT Cordenons, i Gruppi di Volo, i Reparti e i Servizi con sede nelle stazioni di Luni, Catania e Grottaglie, in possesso della qualifica di operatore sensori APR, facenti parte degli equipaggi operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, di peso superiore ai venti chilogrammi, di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 11. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 170 e 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 12. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare qualificato soccorritore marittimo e imbarcato sulle unita' navali iscritte nel quadro del naviglio militare per assolvere i compiti di soccorritore marittimo, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 13. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare abilitato aerocontrollore e imbarcato sulle unita' navali iscritte nel quadro del naviglio militare, per assolvere i compiti di controllore aeromobili, compete un'indennita' supplementare mensile, con riferimento alle indennita' di impiego operativo di base, nelle seguenti misure percentuali, in relazione al livello di abilitazione posseduto: a) alfa, 70 per cento; b) bravo, 50 per cento; c) charlie, 30 per cento; d) delta, 20 per cento. 14. L'indennita' supplementare mensile di cui al comma 13, nella misura percentuale riferita al livello alfa, e' altresi' corrisposta, al personale militare abilitato controllore del traffico aereo e imbarcato sulle unita' portaeromobili, per assolvere i compiti di controllore del traffico aereo. 15. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' giornaliera prevista per il personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all'articolo 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, come incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminata in euro 4,10. 16. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito, in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sicurezza Cibernetica, il Comando C4 Esercito, nelle unita' Computer Incident Response Team dei Battaglioni Trasmissioni, nei Nuclei Cyber Security dei Reggimenti Trasmissioni e il VI Reparto dello Stato Maggiore Esercito, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 17. L'indennita' di cui al comma 16 e' corrisposta, altresi', con la stessa decorrenza: a) al personale militare della Marina e delle Capitanerie di Porto in possesso di qualifica cyber e in servizio rispettivamente presso la Sezione Cyber Defence dello Stato Maggiore della Marina, il Comando C4S e i Centri Telecomunicazioni ed Informatica della Marina militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; b) al personale militare dell'Aeronautica militare in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati, il Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi Comando e Controllo, il Reparto Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica e la terza Divisione del Comando Logistico di Roma; c) al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di qualifica cyber nel settore della cyber sicurezza e in servizio presso il VI Reparto dello Stato Maggiore Difesa, il Reparto Cyber Operations, il Reparto Sicurezza e Cyber Defence e il Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e presso l'Ufficio Cyber Intelligence del Centro Intelligence interforze. 18. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione avanzata aeromobile e in servizio presso il 66° reggimento fanteria aeromobile Trieste, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 19. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di fuciliere dell'aria e in servizio presso il 16° Stormo di Martina Franca e il 9° Stormo di Grazzanise, nonche' presso il Reparto Fucilieri dell'Aria di Pisa, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 20. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al personale militare in servizio presso le unita' dei bersaglieri, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 160 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 21. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 4 ore, comprese le attivita' formative, spetta l'indennita' supplementare di marcia, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennita' d'impiego operativo di base. 22. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare imbarcato su navi militari in armamento e in allestimento e' corrisposta nei giorni di navigazione, purche' di durata non inferiore alle 4 ore continuative, l'indennita' supplementare di fuori sede, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. Tale indennita' e' corrisposta altresi' nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione. 23. L'indennita' supplementare giornaliera di cui al comma 22 viene corrisposta anche al personale che raggiunge l'Unita' Navale in posizione di fuori sede. 24. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, agli Ufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia Aeronautica e ai Sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia, effettivamente impiegati, in relazione alle qualifiche possedute, in posizioni organiche del Comparto Meteorologico dell'Aeronautica militare e che svolgono attivita' operative legate alla specifica qualifica, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.» «Art. 14 (Indennita' di presenza festiva). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare: a) che presta attivita' lavorativa in un giorno festivo, matura l'indennita' di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, nella misura giornaliera di euro 14,00; b) chiamato a prestare attivita' lavorativa nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita', in luogo dell'indennita' di cui alla lettera a), un compenso giornaliero nella misura di euro 40,00.» «Art. 15 (Indennita' per servizio aviolancistico). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, e' impiegato in qualita' di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure airfield control, e' corrisposta l'indennita' per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00. 2. L'emolumento di cui al precedente comma 1 non compete ai gruppi sportivi di specialita'». «Art. 16 (Indennita' di servizio aereo). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare che espleta funzioni di controllore del traffico aereo o di assistente al traffico aereo, in maniera continuativa o discontinua, anche nell'ambito del normale orario di servizio, impiegato in turni operativi presso un ente dei servizi informazioni aeronautiche o un ente dei servizi del traffico aereo, ivi compresi i Servizi di Coordinamento e Controllo dell'Aeronautica Militare, e' dovuta un'indennita' di presenza pari a: a) euro 15,00, per le funzioni di assistente al traffico aereo; b) euro 20,00, per le funzioni di controllore del traffico aereo. 2. La presenza di cui al comma 1 e' maturata per ogni 8 ore di impiego cumulativo in turnazione operativa. 3. L'indennita' di cui al comma 1, lettera b), e' rideterminata nella misura di: a) euro 40,00 per il personale che espleta funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorita' competente di ciascun aeroporto, superiore a 2000; b) euro 60,00 per il personale che espleta funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorita' competente di ciascun aeroporto, superiore a 4000. 4. L'indennita' di servizio traffico aereo non e' cumulabile con l'indennita' di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635 e con l'indennita' per il personale impiegato in turni continuativi di cui all'articolo 13, comma 15, del presente decreto. 5. Ai fini della corretta corresponsione dell'indennita' di servizio aereo, per movimento di aeromobile si intendono gli attraversamenti, nonche' gli atterraggi e i decolli che interessano lo spazio aereo e gli aeroporti di competenza dei servizi di cui al comma 1.» «Art. 17 (Indennita' mensile artificieri). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in posizione organica per la quale e' richiesta una di dette qualifiche, e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00. 2. L'indennita' di cui al comma 1, compete altresi' al personale in possesso delle predette qualifiche e in servizio, in qualita' di istruttore, presso il Centro di Eccellenza Counter IED. 3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con le indennita' di cui all'articolo 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto.» «Art. 18 (Indennita' per soccorritori alpini). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica di «operatore soccorso alpino militare» (OSAM) o «tecnico soccorso alpino militare» (TESAM), in servizio presso comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti delle Truppe Alpine e impiegati per il soccorso alpino, e' riconosciuta l'indennita' giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento di attivita' operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.»

Art. 3

Estensione degli istituti normativi

1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto al personale dirigente delle Forze armate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo, 2018, n. 40 e agli articoli 19, 21 commi 1, 2 e 4, e articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.

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