LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199
374.A decorrere dall'anno 2026, le risorse destinate al finanziamento del contributo di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono trasferite all'INPS, ferme restando le modalita' di ripartizione delle stesse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, tenendo conto anche dei criteri reddituali da determinare annualmente, come definito nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano n. 281 del 23 novembre 2023.
375.Agli oneri di cui al comma 373 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
376.L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede, con cadenza annuale e comunque entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla revisione e all'aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ai fini del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica.
377.La revisione e' effettuata sulla base dei criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d'uso, facilita' di accesso al farmaco per l'assistito, costo-beneficio ed economicita' complessiva per il Servizio sanitario nazionale. A seguito della revisione, l'AIFA individua i medicinali da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal PFN, nonche' quelli per i quali procedere alla rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborso anche in ragione dell'ampliamento dei consumi o della presenza di alternative con costo-terapia piu' favorevole per il Servizio sanitario nazionale.
378.I provvedimenti di revisione, di cui al comma 376, da adottare con determina dell'AIFA, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
379.Per i medicinali esclusi dal PFN, l'AIFA puo' prevedere misure transitorie volte a garantire la continuita' terapeutica dei pazienti gia' in trattamento, stabilendone modalita' e durata.
380.All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 376 a 379 l'AIFA provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
381.Nell'ambito dell'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze sono implementate le procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 384. Per le finalita' di cui al primo periodo, ai soggetti affetti da celiachia il Sistema tessera sanitaria rilascia un buono dematerializzato, attraverso un codice personale valido su tutto il territorio nazionale, congiuntamente all'indicazione del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente.
382.Per l'acquisto dei prodotti senza glutine presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia utilizzano il buono dematerializzato di cui al comma 381.
383.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi convenzionati e' pubblicato nel sito internet istituzionale della regione o della provincia autonoma ed e' aggiornato ogni sei mesi. Le regioni e le province autonome comunicano, altresi', l'elenco e il relativo aggiornamento al Sistema tessera sanitaria e al Ministero della salute, i quali provvedono a pubblicarlo nei relativi siti internet.
385.Agli oneri derivanti dai commi da 381 a 384 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
386.A decorrere dall'anno 2026, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementato, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 223, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dello 0,30 per cento e il tetto della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementato dello 0,05 per cento.
387.Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
388.Il Fondo per i farmaci innovativi, disciplinato dall'articolo 1, commi da 281 a 292, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' ridotto a decorrere dall'anno 2026 di 140 milioni di euro annui. La riduzione si applica proporzionalmente sugli importi indicati all'articolo 1, commi 288 e 290, della medesima legge n. 207 del 2024.
389.A decorrere dall'anno 2026, non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esclusivamente con riferimento alla quota dovuta dalle aziende farmaceutiche in favore delle regioni.
390.Agli oneri previsti dal comma 389, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
391.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 225 e' inserito il seguente: «225-bis. Per tutti i medicinali oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A ai sensi del comma 224, il cui prezzo di vendita, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a 100 euro, le quote di remunerazione di cui al comma 225, lettera a), si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, pari a euro 100».
392.All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 33-bis e' sostituito dal seguente: «33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del SSN. In alternativa, in luogo della contrattazione di cui al primo periodo, l'Agenzia puo' ricevere la proposta da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale biotecnologico di un prezzo di rimborso da parte del SSN con uno sconto di almeno il 20 per cento rispetto a quello previgente».
393.All'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «della legge 24 dicembre 1993, n. 537,» sono inserite le seguenti: «erogate in regime di assistenza convenzionata».
395.A decorrere dal 1° gennaio 2026, viene meno la facolta' delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione nella misura del 5 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale, ove prevista. Dalla medesima data la lettera g) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 225 e 227 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.
396.All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-quater e' inserito il seguente: «11-quinquies. Al fine di garantire la sostenibilita' della spesa per l'acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto, per i quali siano introdotti sul mercato i relativi farmaci equivalenti, e nel contempo garantire un miglior livello di controllo della continuita' delle forniture, si applicano le seguenti disposizioni: a) le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono piu' di tre a base del medesimo principio attivo. In tal caso le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale devono essere presi in considerazione lo specifico principio attivo (ATC di V livello), il medesimo dosaggio e la medesima via di somministrazione; b) nei casi di cui alla lettera a), al fine di garantire la sostenibilita' della spesa e nel contempo limitare il rischio di discontinuita' o interruzione delle forniture, sono stabilite per i primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto: 1) 55 per cento al primo operatore classificato nella graduatoria dell'accordoquadro; 2) 30 per cento al secondo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo-quadro; 3) 15 per cento al terzo operatore classificato nella graduatoria dell'accordoquadro; c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco non biologico durante il periodo di validita' del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dalla data di immissione in commercio di uno o piu' farmaci equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, verificata la reale disponibilita' di prodotto nel mercato italiano, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento, anche ricorrendo alle modalita' di cui alle lettere a) e b) nel caso in cui i medicinali a base del medesimo principio attivo siano piu' di tre; d) in caso di successivo ingresso in commercio di ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo principio attivo, il nuovo confronto concorrenziale e' riaperto alla scadenza del precedente contratto di cui alla lettera c), anche nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b); e) l'ente appaltante e' tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
397.All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2025, n. 133, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni».
398.Le disposizioni di cui al comma 397 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
399.A decorrere dall'anno 2026, il tetto di spesa nazionale per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e' rideterminato nella misura del 4,6 per cento. Restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti di spesa regionali previste dal medesimo articolo 9-ter, comma 1, lettera b).
400.Il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, commi 277 e 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' ulteriormente incrementato di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026.
401.All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
402.Al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa, nonche' di potenziare la qualita' dell'assistenza erogata dagli ospedali, e' avviata, in via sperimentale, per l'anno 2026, una specifica progettualita' rivolta agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione.
403.Per le finalita' di cui al comma 402 e' autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartire tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
404.La disposizione di cui al comma 403 e' approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
405.Al fine di assicurare la continuita' assistenziale nell'ambito dell'Unione europea mediante la realizzazione di infrastrutture che prevedono appositi servizi di scambio transfrontaliero e consentono la traduzione e lo scambio delle ricette mediche elettroniche, del profilo sanitario sintetico, dei documenti clinici originali, dei referti di laboratorio, delle schede di dimissione ospedaliera e dei referti di diagnostica per immagini, tramite il Sistema tessera sanitaria, e' autorizzata la spesa di euro 985.222 per l'anno 2026 e di euro 793.000 annui a decorrere dall'anno 2027, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la societa' SOGEI S.p.A. Le risorse di cui al presente comma costituiscono incremento del limite di spesa annuo della medesima convenzione.
406.Agli oneri derivanti dal comma 405 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
407.A decorrere dall'anno 2026, in adempimento degli impegni finanziari assunti dall'Italia in favore del Centro internazionale per le ricerche sul cancro e degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, ora denominato Organizzazione mondiale della sanita' animale, i contributi annuali dovuti ai due enti predetti sono determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli stessi, conformemente agli atti adottati secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia al riguardo e, in ogni caso, tenuto conto della disponibilita' sul pertinente capitolo di bilancio.
408.L'assegnazione dei contributi di cui al comma 407 e' effettuata annualmente con decreto del Ministro della salute.
409.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 21 aprile 1977, n. 164, e la legge 22 dicembre 1980, n. 927, sono abrogate.
410.Al fine di garantire l'omogeneita' a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari erogati mediante l'impiego dei servizi di telemedicina, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualita' di Agenzia nazionale per la sanita' digitale (ASD), ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2026 da impiegare per il potenziamento e l'efficientamento dei servizi di telemedicina mediante l'implementazione di procedure finalizzate a dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici idonei a garantire l'adeguato monitoraggio dei pazienti, nonche' a favorire l'implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina.
411.Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenas d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero della salute, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dispositivi medici e i professionisti sanitari interessati da quanto previsto dal comma 410, nonche' le modalita' di assegnazione dei medesimi dispositivi.
412.Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 410, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
413.In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024, o di presentazione di una dichiarazione incompleta o non veritiera, il Ministero della salute, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o e' stata presentata, notifica al contribuente apposito avviso di accertamento con il quale procede alla determinazione del fatturato e del contributo dovuto.
414.Resta salva la possibilita' per il contribuente di regolarizzare spontaneamente l'omesso o parziale versamento del contributo, prima che sia stato notificato l'avviso di accertamento di cui al comma 413. In tal caso, sono dovuti il contributo e gli interessi al tasso legale, senza l'applicazione di sanzioni.
415.Fatto salvo quanto previsto dal comma 414, in caso di omesso o parziale versamento del contributo liquidato ai sensi del comma 413, si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del contributo non versato. La sanzione e' ridotta a un decimo se il versamento del contributo, degli interessi e della sanzione in misura ridotta e' eseguito entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
416.L'avviso di accertamento di cui al comma 413 costituisce titolo esecutivo. Trascorsi sessanta giorni dalla sua notifica senza che sia avvenuto il pagamento integrale del dovuto, le somme sono affidate in carico all'agente della riscossione per il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le somme iscritte a ruolo comprendono il contributo, gli interessi e la sanzione in misura piena.
417.L'espressione «vendita al Servizio sanitario nazionale», di cui agli articoli 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, e 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, si intende riferita alla sola vendita diretta al Servizio sanitario nazionale.
418.Sono escluse dall'obbligo di versamento del contributo di cui agli articoli 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e 24 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, le aziende il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale sia inferiore, per l'anno di riferimento, a euro 50.000.
419.All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, dopo il comma 2-sexies e' inserito il seguente: «2-septies. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, definisce i criteri di ripartizione delle somme previste dal comma 2-sexies tra le regioni interessate al depopolamento dei cinghiali, per la realizzazione delle finalita' del medesimo comma».
420.Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
421.Alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, dal medico competente per le epilessie, caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l'ambiente e di capacita' d'agire, su richiesta dell'interessato, a seguito di accertamento sanitario, e' riconosciuta la necessita' di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
422.All'articolo 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo la parola: «tossicodipendenze» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per lo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio-sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione di dati».
423.Allo scopo di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell'equilibrio economico degli enti del settore sanitario, e' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito tavolo tecnico.
424.Al tavolo tecnico di cui al comma 423 partecipano i rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' specifiche professionalita' da individuare presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, o presso altri enti pubblici competenti per materia, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
425.Il sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' integrato con un monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l'evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
426.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 304 e' inserito il seguente: «304-bis. La regione che non raggiunge la soglia di garanzia minima in una o piu' delle macro-aree o per singoli indicatori previsti dal nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, adottato con il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e dei commi 303 e 304 del presente articolo, e' sottoposta ad audit, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, istituito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, al fine di individuare gli interventi necessari per assicurare il raggiungimento entro i successivi due anni da parte della regione della soglia di garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori utilizzati per il relativo monitoraggio. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di verifica degli adempimenti regionali ai fini dell'erogazione del finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale».
427.Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, e' maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 429 ((...)) effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. ((5))
428.Il beneficio di cui al comma 427 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresi', escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza e' comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
430.Per l'accesso al beneficio di cui al comma 427 l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
431.Il beneficio di cui al comma 427 e' cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo e' assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 427 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
432.Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene e' destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
433.Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonche' al contenuto, alle modalita' e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
434.La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e' effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436.
435.Il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonche' allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 430, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al comma 436. Per le attivita' di cui al primo periodo e per le altre attivita' di assistenza tecnica necessarie alla gestione della misura e' riconosciuto al GSE un compenso di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
436.Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi da 427 a 435 al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ai sensi dei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
437.All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «di importo unitario non inferiore ad euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «di importo unitario non inferiore a euro 5.000».
439.Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 438 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresi', l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma.
440.Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalita' di cui al comma 439, primo e secondo periodo, e sono definite le relative modalita' di trasmissione telematica.
441.Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 438 del presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 439, secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 439, secondo periodo.
443.Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 438 a 442 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.
444.Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo e' concesso nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
445.Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 444, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.
446.Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalita' di cui al comma 445 e sono definite le relative modalita' di trasmissione telematica.
447.Ai fini del rispetto del limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 445, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 445, secondo periodo. Detta percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 445, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, la percentuale e' pari al 100 per cento.
448.Alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui al secondo periodo del comma 486 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o piu' investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
449.Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 448, le imprese presentano, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all'Agenzia delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta di cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione di cui al primo periodo e le modalita' di trasmissione della stessa. La somma del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 e del credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, come determinato sulla base dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non puo' comunque eccedere l'importo richiesto con la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della medesima legge n. 207 del 2024.
450.Al ricorrere delle ipotesi di cui al citato articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, il credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 del presente articolo deve essere proporzionalmente rideterminato. L'importo indebitamente utilizzato e' restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le predette ipotesi. Le imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo riconosciuto ai sensi del comma 448 qualora, con riferimento al credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sia accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la comunicazione presentata ai sensi del comma 449 contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.
451.Il contributo di cui al comma 448 e' utilizzabile nell'anno 2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
452.Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e del citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, anche ai fini delle attivita' di controllo.
453.Al fine di incentivare il recupero delle potenzialita' e di sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonche' negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3 e LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7, indicate nella Carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con la decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, e successive modificazioni, tra cui in particolare la decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni sono proposte dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, nelle aree di sua competenza, e, nelle altre aree, dalla regione Lazio e sono approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
454.Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 e' concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa di cui al comma 457.
455.Per gli investimenti di cui al comma 454 effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa nonche' in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 e' corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente gia' utilizzato in compensazione e' direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
456.Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436 e da 462 a 465 del presente articolo. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
457.Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 spetta nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
458.Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 454 a 459 . L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di cui al comma 457.
459.Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 454 a 458, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 457. Agli adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
460.Le percentuali rese note con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 570047/2025 del 12 dicembre 2025, emanato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono rideterminate nella misura del 58,7839 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
461.Agli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dal comma 460, pari a 133,289 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 62,289 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», ai sensi dell'articolo 3, comma 14-octies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e, quanto a 71 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2025, delle risorse disponibili in conto residui ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
463.Per l'anno 2026, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresi', dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Ai fini delle predette comunicazioni, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione gia' approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2025, con il contenuto e le modalita' di trasmissione per esso previsti.
464.Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2026 dal comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 463. La suddetta percentuale e' ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale e' pari al 100 per cento. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024.
465.Il credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
466.Il credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, e' concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiarano compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti, e in particolare dall'articolo 14 del citato regolamento (UE) 2022/2472 per le microimprese e le piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33 e 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 della parte II degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione agricola primaria. Queste ultime possono beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2 del medesimo articolo 16-bis, a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale e' notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il credito d'imposta e' cumulabile con gli aiuti de minimis e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensita' o dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalla disciplina europea di riferimento.
467.All'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo il comma 10-bis e' aggiunto il seguente: «10-ter. Gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di demanio civico in assenza di sdemanializzazione sono consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree. Gli interventi di cui al primo periodo, realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall'impianto interessato dagli interventi stessi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, l'indennita' di esproprio relativa ai terreni di demanio civico e' determinata ai sensi delle vigenti disposizioni ed e' corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio. Resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio».
468.Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle microimprese e delle piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 e' incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro per l'anno 2027.
469.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 502 e' sostituito dal seguente: «502. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali».
470.Ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore. I criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al periodo precedente sono definiti con decreto da adottare, ai sensi dei commi 502 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Una quota non superiore all'1 per cento delle risorse di cui ai commi da 469 a 471 del presente articolo puo' essere destinata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
471.Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029.
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