DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2026, n. 10

Type Decreto legislativo
Publication 2026-01-19
Ultimo aggiornamento 2026-01-30
State In force
Source Normattiva
articles 170
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ART. 113 Riscossione coattiva e privilegi ([articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art62)) 1. I crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto e le sanzioni dovute hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con il grado di cui all'[articolo 2778, primo comma, numero 19), del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2778-com1-num19). In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti per le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'[articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2751bis-com1-num1), nonche' quelli per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'[articolo 2753 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2753). 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso in cui il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli. 3. Per le imposte e le sanzioni dovute dal cessionario o dal committente lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli [articoli 2758](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2758) e [2772 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2772), sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato all'[articolo 2778, primo comma, numero 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2778-com1-num7)), e all'[articolo 2780, primo comma, numero 4), del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2780-com1-num4).

Allegato-art. 114

ART. 114 Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza ([articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art30); [articolo 3, comma 6, decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-06-28;250~art3-com6), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1995, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;349)) 1. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile, aumentato delle somme versate mensilmente, e' superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 e comunque in caso di cessazione di attivita'. 2. Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,28, all'atto della presentazione della dichiarazione: a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 64, commi 5, 6 e 7, nonche' a norma dell'articolo 65. Il rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento; nel calcolo non si tiene conto degli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili; b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 45, 48 e 49 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e servizi per studi e ricerche; d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22; e) quando si trova nelle condizioni previste dall'articolo 64, comma 3. 3. Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel comma 2 puo' chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso puo' essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che in relazione all'attivita' esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso. 5. Agli effetti della norma di cui all'articolo 91, comma 3, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle societa' controllanti.

Allegato-art. 115

ART. 115 Restituzione dell'imposta non dovuta ([articolo 30-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art30ter)) 1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione. 2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione puo' essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa. 3. La restituzione dell'imposta e' esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Allegato-art. 116

ART. 116 Esecuzione dei rimborsi ([articoli 38-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art38bis); [articolo 7, commi 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-20;167~art7-com1) e [2, legge 20 novembre 2017, n. 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-20;167~art7-com2); [articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-03-14;70~art5-com4ter), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 1, comma 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-05-13;154~art1-com16), del [decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-12-30;417), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 febbraio 1992, n. 66; articolo 7-bis, commi 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-06;66~art7bis-com4) e [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-06;66~art7bis-com5), secondo periodo, [decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-09-23;547), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 novembre 1994, n. 644](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-11-22;644)) 1. I rimborsi previsti nell'articolo 114 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. 2. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui all'articolo 114, comma 2, lettere a), b) ed e), nonche' nelle ipotesi di cui al medesimo comma 2, lettera c), quando effettua acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui all'articolo 114, comma 2, lettera d), quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 56, comma 3, lettera b). 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformita' o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 5, comma 8, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33). Alla dichiarazione o istanza e' allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', a norma dell'[articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445), che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente: a) il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si e' ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non e' cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso e' presentata da societa' di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della societa' stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. 4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro quando richiesti: a) da soggetti passivi che esercitano un'attivita' d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'[articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art25), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221); b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro; c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformita' o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'; d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attivita'. 5. La garanzia di cui al comma 4 e' prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'[articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art29), e all'[articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art13), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326), iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385). Per i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia puo' essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o controllante di cui all'[articolo 2359 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359) della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella societa' controllata o collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella societa' controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia stessa. 6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso non e' obbligatoria l'apposizione del visto di conformita' o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando e' prestata la garanzia di cui al comma 5. 7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio. 8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 74 e 79 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al [decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173), l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale. 9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. 10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attivita' esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria. 11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalita' e termini per l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. 12. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, che richiedono un rimborso dell'IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma e' riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma e' versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta. 13. Le disposizioni del comma 12 si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018. 14. Agli effetti del presente articolo, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale o del quale e' stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, deve intendersi che l'ufficio dell'Agenzia delle entrate possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito. 15. Gli interessi di cui al comma 1, si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'[articolo 2946 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2946). 16. Gli uffici non possono effettuare piu' di una richiesta dettagliata di ulteriore documentazione per la stessa pratica di rimborso. Nel caso di richiesta di ulteriore documentazione, il pagamento del rimborso e' sospeso fino al quinto giorno successivo alla comunicazione della documentazione richiesta.

Allegato-art. 117

ART. 117 Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri dell'Unione europea (articolo 38-bis1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l'imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un'istanza all'Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico. 2. L'Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare tale richiesta allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi in cui, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente: a) non ha svolto un'attivita' d'impresa, arte o professione; b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi degli articoli da 56 a 60; c) si e' avvalso del regime speciale per i produttori agricoli. 3. Nei casi indicati al comma 2 l'Agenzia delle entrate notifica al richiedente il mancato inoltro della richiesta di rimborso. Avverso il provvedimento motivato di rifiuto dell'inoltro e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalita' ed i termini procedurali per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo nonche' per la realizzazione dei relativi scambi informativi.

Allegato-art. 118

ART. 118 Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea (articolo 38-bis2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 56, 58 e 59, secondo le disposizioni del presente articolo. Il rimborso non puo' essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta e' il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi dell'articolo 152. L'ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non puo' essere inferiore a 400 euro; se detto ammontare risulta inferiore a 400 euro il rimborso spetta annualmente, sempreche' di importo non inferiore a 50 euro. 2. La richiesta di rimborso e' presentata con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi, ovvero per periodi inferiori a tre mesi qualora questi periodi rappresentino la parte residua di un anno solare. 3. I soggetti di cui al comma 1 non hanno diritto al rimborso qualora nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta. Nel caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso e' ammesso soltanto in misura pari alla percentuale detraibile dell'imposta, quale applicata dallo Stato membro ove e' stabilito il richiedente. 4. La richiesta di rimborso e' inoltrata per via elettronica tramite lo Stato membro ove e' stabilito il richiedente. 5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e al pagamento dei relativi interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilita' speciale. La decisione in ordine al rimborso dell'imposta e' notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta, salvo quanto previsto ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 6. Entro il termine di quattro mesi di cui al comma 5, l'ufficio puo' chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso, o allo Stato membro ove esso e' stabilito informazioni aggiuntive al fine di acquisire tutti gli elementi pertinenti su cui basare la decisione in merito al rimborso. Le informazioni aggiuntive possono essere richieste eventualmente a un soggetto diverso, anche in via telematica solo se il destinatario dispone dei mezzi necessari. Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta di informazioni aggiuntive la comunicazione di cui al comma 5 e' effettuata entro il termine di due mesi dal giorno in cui le informazioni sono pervenute all'ufficio ovvero entro due mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo periodo. I predetti termini non si applicano se scadono prima del decorso di un periodo di sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, nel qual caso l'ufficio effettua la comunicazione di cui al comma 5 entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa. 7. L'ufficio puo' chiedere ulteriori informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 6. Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In tal caso, la comunicazione di cui al comma 5 e' effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione della richiesta di rimborso. 8. Il rimborso e' effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al comma 5, ovvero, qualora siano richieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei termini di cui ai commi 6 e 7. 9. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista all'articolo 116, comma 1, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 8. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive o le ulteriori informazioni aggiuntive entro il termine previsto dai commi 6 e 7. Non sono, altresi', dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso. 10. Il rimborso e' eseguito nel territorio dello Stato o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest'ultimo caso l'ufficio riduce l'importo da erogare al richiedente dell'ammontare delle spese di trasferimento. 11. I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto restituiscono le somme indebitamente rimborsate, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento da parte dell'ufficio. Nei confronti degli stessi soggetti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata. 12. Nelle more del pagamento dell'ammontare dovuto a titolo di rimborso indebitamente erogato e delle relative sanzioni, l'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a concorrenza del medesimo importo. 13. Avverso il provvedimento motivato di diniego e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalita' ed i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonche' per gli scambi informativi relativi al presente articolo.

Allegato-art. 119

ART. 119 Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS) (articolo 38-bis3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Qualora i soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 149 o 150 o 151 effettuino versamenti in eccesso rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni presentate ai sensi di detti articoli e tale eccesso sia rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati membri di consumo, l'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza di versamento entro trenta giorni dalla data di ripartizione. 2. Qualora in sede di effettuazione dei controlli automatici di cui all'articolo 54-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si rilevi un eccesso di versamento da parte di soggetti passivi identificati in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 152, l'Agenzia delle entrate effettua il relativo rimborso entro trenta giorni. Tuttavia, se l'eccedenza di versamento si riferisce a periodi di imposta sino al 2018, il rimborso viene effettuato tenendo conto delle eventuali somme trattenute dallo Stato membro di identificazione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010. L'Agenzia delle entrate comunica, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, l'importo del rimborso gia' effettuato e del rimborso di competenza dello Stato membro di identificazione. 3. Qualora uno Stato membro di consumo abbia rimborsato un'eccedenza di versamento che si riferisce a periodi di imposta sino al 2018 ai soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 149 o 150, l'Agenzia delle entrate, a seguito di apposita comunicazione elettronica dello Stato membro di consumo, restituisce entro trenta giorni al contribuente la quota dell'imposta eventualmente trattenuta ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 904/2010. L'Agenzia delle entrate comunica per via elettronica allo Stato membro di consumo l'effettuazione di tale rimborso. 4. Sulle somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo si applicano gli interessi di cui all'articolo 116, comma 1, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla seguente data: a) la data di ripartizione, nelle ipotesi di cui al comma 1; b) la data di conclusione dei controlli automatici di cui all'articolo 54-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nelle ipotesi di cui al comma 2; c) la data di ricevimento della comunicazione elettronica dello Stato di consumo, nelle ipotesi di cui al comma 3. 5. Ai rimborsi previsti nel presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilita' speciale. 6. In sede di esecuzione dei rimborsi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 108 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e di cui all'articolo 24 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

Allegato-art. 120

ART. 120 Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea ([articolo 38-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art38ter)) 1. La disposizione dell'articolo 118, comma 1 si applica, a condizione di reciprocita', anche ai soggetti esercenti un'attivita' d'impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea, limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attivita'. 2. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e che abbiano aderito ai regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS), anche in assenza della condizione di reciprocita' e ancorche' abbiano effettuato nel territorio dello Stato operazioni nell'ambito di detti regimi speciali. 3. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso, l'ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista all'articolo 116, comma 1, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 3. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresi', dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso. 5. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata. L'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa sanzione amministrativa. 6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' e i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonche' il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Allegato-art. 121

ART. 121 Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA ([articolo 70-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70bis)) 1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 122, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato «gruppo IVA». 2. Non possono partecipare a un gruppo IVA: a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero; b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'[articolo 670 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art670); in caso di pluralita' di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro e' una sola di esse; c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 129, comma 3, terzo periodo; d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

Allegato-art. 122

ART. 122 Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo ([articolo 70-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70ter)) 1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1-num1) e almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente: a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo; b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purche' residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. 2. Il vincolo finanziario si considera altresi' sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un gruppo bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385). 3. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica: a) svolgimento di un'attivita' principale dello stesso genere; b) svolgimento di attivita' complementari o interdipendenti; c) svolgimento di attivita' che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o piu' di essi. 4. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262), o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorche' tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. 5. Salvo quanto disposto dal comma 6, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui ai commi 1 e 2, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 3 e 4. 6. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, e' presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art11-com1-lete). 7. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui ai commi 1 e 2 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria, di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917). Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico e' presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata [legge n. 212 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;212).

Allegato-art. 123

ART. 123 Costituzione del gruppo IVA (articolo 70-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Il gruppo IVA e' costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 122. In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o piu' dei soggetti di cui al primo periodo: a) e' recuperato a carico del gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale conseguito; b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo medesimo. 2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo, della dichiarazione di cui all'articolo 131, comma 5, nella quale sono indicati: a) la denominazione del gruppo IVA; b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA, di seguito denominato «rappresentante di gruppo», e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo; c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all'articolo 122; d) l'attivita' o le attivita' che saranno svolte dal gruppo IVA; e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione; l'elezione di domicilio e' irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validita' dell'opzione; f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma. 3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo. 4. Permanendo i vincoli di cui all'articolo 122, l'opzione e' vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non e' esercitata la revoca di cui all'articolo 128. Resta fermo quanto disposto dal comma 1, lettera b). 5. Se negli anni di validita' dell'opzione di cui al comma 1 i vincoli economico e organizzativo di cui all'articolo 122, commi 3 e 4, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo IVA ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, ovvero se il vincolo finanziario di cui all'articolo 122, commi 1 e 2, si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In tal caso, la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso di mancata inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo IVA, si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1.

Allegato-art. 124

ART. 124 Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso ([articolo 70-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70quinquies)) 1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 5 e 10. 2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA. 3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA. 4. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa' cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui al comma 5, il regime disciplinato dall'articolo 37, comma 2, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA. 5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la verifica della condizione prevista dall'articolo 37, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 57, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 94, sia stata non superiore al 10 per cento, e' effettuata sulla base della percentuale determinata: a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento; b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validita' dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento. 6. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA. 7. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte. 8. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte. 9. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte. 10. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte. 11. La base imponibile delle operazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 e' determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 3.

Allegato-art. 125

ART. 125 Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA ([articolo 70- sexies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70sexies)) 1. L'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma puo' essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'articolo 114, ovvero compensata a norma dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33). La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell'eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno.

Allegato-art. 126

ART. 126 Adempimenti ([articolo 70-septies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70septies)) 1. Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all'articolo 124, comma 6, nei modi ordinari. 2. Il rappresentante di gruppo e' il soggetto che esercita il controllo di cui all'articolo 122, comma 1. Se il predetto soggetto non puo' esercitare l'opzione, e' rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi piu' elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo. Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui all'articolo 122, comma 2, il rappresentante di gruppo e' la societa' capogruppo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385). 3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo ed e' comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 131, comma 5, entro trenta giorni.

Allegato-art. 127

ART. 127 Responsabilita' ([articolo 70-octies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70octies)) 1. Il rappresentante di gruppo e' responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione. 2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attivita' di liquidazione e controllo.

Allegato-art. 128

ART. 128 Disposizioni in materia di opzioni e revoche ([articolo 70-novies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70novies)) 1. La revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 123 e' comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 131, comma 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA. 2. La revoca dell'opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo. 3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;442). 4. L'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione di cui all'articolo 123 comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non e' decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.

Allegato-art. 129

ART. 129 Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA ([articolo 70-decies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70decies)) 1. L'opzione di cui all'articolo 123, comma 1, da parte di un soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all'articolo 121, e' priva di effetti limitatamente a tale soggetto. 2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi: a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto; b) e' riconosciuto, ai sensi dell'articolo 122, comma 6, il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto; c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell'azienda ai sensi dell'[articolo 670 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art670); d) tale soggetto e' sottoposto a una procedura concorsuale; e) tale soggetto e' posto in liquidazione ordinaria. 3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d) o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' riconosciuto il venir meno del vincolo. Per l'individuazione della data in cui si verifica l'evento, nelle ipotesi di cui al comma 2, le lettere c), d) o e), si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della liquidazione ordinaria. 4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralita' dei soggetti partecipanti. In tal caso, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso e' computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualita' di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale. 5. La cessazione di cui ai commi 2 e 4 e' comunicata dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui all'articolo 131, comma 5.

Allegato-art. 130

ART. 130 Attivita' di controllo ([articolo 70-undecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70undecies)) 1. Per le annualita' di validita' dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli [articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art51), nei confronti del gruppo IVA e' demandato alle strutture, gia' esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'[articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art71-com3), nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attivita' di: a) liquidazione prevista dall'[articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633~art54bis); b) controllo sostanziale; c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33); d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse; e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto. 3. Ai fini delle attivita' di controllo, nell'ipotesi di disconoscimento della validita' dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attivita' di controllo.

Allegato-art. 131

ART. 131 Disposizioni speciali e di attuazione ([articolo 70-duodecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70duodecies)) 1. Le modalita' e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture nonche' di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 81, comma 2, 91 e 139 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA. 2. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' banche, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.finanze:decreto:2004-02-12;75). 3. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' societa' assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al [decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1989-06-05&numeroGazzetta=129). 4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo, quarto e quinto periodo, del [decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-09-25;351), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-11-23;410), si applicano anche nei casi in cui una societa' di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA. 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonche' le modalita' e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente titolo. 7. In caso di adesione al regime di cui al titolo III del [decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;128), da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 123, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le societa' partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia gia' aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'[articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;128~art7-com3) non puo' essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma.

Allegato-art. 132

ART. 132 Liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di cassa ([articolo 32-bis decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art32bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134)) 1. In esecuzione della facolta' accordata dalla [direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0045), per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorche' il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, ne' a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. 2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalita' individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Allegato-art. 133

ART. 133 Regime speciale per i produttori agricoli ([articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art34)) 1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte I, allegata al presente testo unico effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 56 e' forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 5, primo e secondo periodo. 2. Si considerano produttori agricoli: a) i soggetti che esercitano le attivita' indicate nell'[articolo 2135 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135) e quelli che esercitano attivita' di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonche' di allevamento di rane; b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi; c) le cooperative e loro consorzi di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228~art1-com2); le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonche' gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci. 3. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario. 4. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. 5. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e i riepiloghi ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione a norma dell'articolo 95. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 72, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 88. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;442). 6. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura puo' essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi e' consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo. 7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonche' alle societa' consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c). 8. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 45, comma 1, 51 e 52, nonche' le cessioni intraunionali degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 6, secondo periodo, ai soggetti di cui ai commi da 1 a 8 che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;442). 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3), sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.

Allegato-art. 134

ART. 134 Disposizioni relative ai produttori agricoli ([articolo 51 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art51), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427)) 1. Per gli acquisti intraunionali imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 133, comma 5, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 98, comma 3, e dell'articolo 100, commi 1 e 2. 2. Per le cessioni di cui all'articolo 16, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 133. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli e ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 133, che non hanno optato a norma dello stesso articolo 133, comma 9, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale.

Allegato-art. 135

ART. 135 Attivita' agricole connesse ([articolo 34-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art34bis)) 1. Per le attivita' dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi di cui all'[articolo 2135, terzo comma, del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135-com3), l'imposta sul valore aggiunto e' determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. 2. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dalle norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;442).

Allegato-art. 136

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