DECRETO 8 gennaio 2026, n. 15

Type Decreto
Publication 2026-01-08
Ultimo aggiornamento 2026-02-06
State In force
Source Normattiva
articles 30
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Note all'art. 11: - Si riporta il testo del citato articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato: «Art. 54 (Disposizioni di pagamento). - 1. Il pagamento delle spese dello Stato si effettua secondo lo standard ordinativo informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, direttamente a valere sugli stanziamenti di bilancio dello Stato o tramite l'utilizzo di fondi disponibili in tesoreria. 2. Il pagamento a valere sugli stanziamenti del bilancio e' effettuato attraverso le seguenti tipologie di disposizione: a) mandati informatici, emessi dagli ordinatori primari di spesa; b) ordinativi informatici, emessi dagli ordinatori secondari di spesa titolari di contabilita' ordinaria sulle aperture di credito disposte dalle amministrazioni deleganti; c) buoni di prelevamento informatici, a valere sulle risorse messe a disposizione degli ordinatori secondari ai sensi della lettera b); d) spese fisse telematiche, per i pagamenti indicati nell'articolo 62; e) altre disposizioni di pagamento informatizzato previste dalla legge o dal regolamento. 3. Il pagamento tramite l'utilizzo di risorse disponibili in tesoreria e' effettuato: a) con ordinativi informatici a valere sulle disponibilita' delle contabilita' speciali e dei conti aperti presso la tesoreria statale; b) con ordinativi informatici a titolo di anticipazione di tesoreria, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari o da autorizzazione amministrativa da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 4. Le disposizioni per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, dei crediti documentari, nonche' dei rimborsi fiscali sono stabilite dal regolamento. Sui pagamenti di cui al presente articolo sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di riscontro della Corte dei conti. 5. Il pagamento di mutui, fitti e canoni, e' effettuato mediante mandati informatici. 6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di spese di giustizia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.» - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la Legge di contabilita' e finanza pubblica: «Articolo 14 (Controllo e monitoraggio dei conti pubblici). - 1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a: a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi; b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi; c) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno; d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorche' effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalita' previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresi' alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinche' possa valutare l'opportunita' di attivare il procedimento denominato "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza" di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge; e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unita' tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE). 4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche. 5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributali adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attivita' accertativa e alla riscossione. 6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali. 6-bis. I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e liberamente accessibili secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso. 8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalita' con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalita' differenti da quelle descritte nel periodo precedente. 8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabiliti le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis. 9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorita' portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalita' e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. 11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.»

Art. 12

Controlli della Banca d'Italia

1.La Banca d'Italia esegue i pagamenti in conformita' alle informazioni contenute nel tracciato standard ordinativo informatico senza effettuare alcun controllo di natura amministrativa.

2.Per consentire la corretta finalizzazione dei pagamenti, la Banca d'Italia effettua esclusivamente controlli di natura informatica, secondo quanto stabilito nei protocolli d'intesa e nei relativi allegati tecnici, salvo quanto previsto dal comma 3.

3.Per consentire la corretta finalizzazione dei pagamenti a valere sui conti di tesoreria, la Banca d'Italia verifica la disponibilita' dei fondi sui conti medesimi.

Art. 13

Modifica degli ordinativi informatici

1.Non sono ammesse modifiche delle informazioni contenute nel tracciato standard ordinativo informatico dopo il suo invio alla Banca d'Italia.

2.Limitatamente alle spese fisse telematiche, a seguito del pagamento e' ammessa la variazione della relativa imputazione contabile, da effettuare non oltre il mese di marzo dell'anno successivo al pagamento.

Art. 14

Esecuzione degli ordinativi informatici

1.Effettuati i controlli di cui all'articolo 12, la Banca d'Italia esegue gli ordini ricevuti, finalizzando i pagamenti nei confronti dei relativi beneficiari alla data di esigibilita' indicata.

2.Gli ordini recanti data di esigibilita' 31 dicembre sono eseguiti l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio qualora il 31 sia festivo o non lavorativo per il sistema bancario, accreditando il relativo importo nel pertinente conto tecnico di servizio istituito ai sensi dell'articolo 20, in attesa che il pagamento venga finalizzato il primo giorno lavorativo dell'anno successivo.

Capo II Modalita' di estinzione delle disposizioni di pagamento

Art. 15

Modalita' di estinzione delle disposizioni di pagamento

Note all'art. 15: - Per il testo dell'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, si veda nelle note all'articolo 11.

Art. 16

Accredito su conto di pagamento

1.L'esecuzione dei pagamenti avviene mediante accredito sul conto di pagamento indicato nell'ordinativo informatico.

2.L'accredito delle somme sul conto di pagamento equivale al rilascio della quietanza.

Art. 17

Accredito in valuta diversa dall'euro e in euro in Paesi non aderenti alla SEPA

1.I pagamenti in valuta diversa dall'euro e in euro in Paesi non aderenti alla SEPA sono effettuati, secondo modalita' previste dalla convenzione tra la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

2.La Banca d'Italia accredita le somme sul conto di pagamento indicato nell'ordinativo informatico, anche per il tramite di un corrispondente estero.

3.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai pagamenti effettuati nell'ambito di operazioni di credito documentario.

Art. 18

Contanti

1.Gli ordini di pagamento da eseguirsi in contanti sono finalizzati mediante commutazione in bonifici domiciliati presso Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti abilitati.

2.Gli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati provvedono a inviare al beneficiario del pagamento apposito avviso per la riscossione delle somme.

3.Le somme possono essere riscosse dal beneficiario presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita'.

4.Prima del decorso del termine di cui al comma 3, l'amministrazione che ha disposto il pagamento puo' richiedere agli uffici pagatori la restituzione delle somme.

5.Gli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati acquisiscono la firma di quietanza del beneficiario o del suo rappresentante legale relativa alle somme incassate in contanti.

6.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per l'esecuzione dei pagamenti da parte degli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati.

Art. 19

Operazioni di girofondi

1.Gli ordini di pagamento da estinguersi con girofondi sono eseguiti mediante versamento su conti di tesoreria o all'entrata del bilancio dello Stato.

2.A fronte delle operazioni di pagamento estinte con girofondi, la Banca d'Italia emette quietanza informatica ai sensi dell'articolo 8.

Art. 20

Conti tecnici di servizio per la regolazione delle entrate e delle spese

1.Per le esigenze operative della tesoreria dello Stato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzata l'apertura di conti tecnici di servizio esclusivamente a uso della Banca d'Italia per operazioni di regolazione delle entrate e delle spese dello Stato, ivi incluse le regolazioni delle differenze di cambio in caso di operazioni da estinguersi in valuta diversa dall'euro, ed e' disciplinato il relativo funzionamento.

2.A valere sui conti tecnici di servizio non possono essere emesse disposizioni di pagamento da parte delle amministrazioni dello Stato.

3.La Banca d'Italia comunica periodicamente le operazioni di regolazione alle amministrazioni interessate, anche ai fini del controllo di regolarita' amministrativa e contabile sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2.

4.Con le modalita' di cui al comma 1, possono essere aperti conti tecnici di servizio per le operazioni di regolazione delle entrate e delle spese degli enti e organismi pubblici per i quali la Banca d'Italia svolge il servizio di cassa.

Art. 21

Pagamento degli stipendi e assegni al personale in servizio

1.Al pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio si provvede con spese fisse telematiche, con le procedure previste dalla normativa di settore.

Art. 22

Pagamento di pensioni e altre indennita' a carattere ricorrente di natura risarcitoria

1.Fatti salvi i trattamenti pensionistici gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al pagamento delle pensioni che permangono a carico delle amministrazioni dello Stato, nonche' delle indennita' a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, si provvede, nel rispetto delle relative norme di settore, con spese fisse telematiche.

2.Ogni altra spesa di importo e scadenza fissi e accertati, ove previsto dalla normativa di settore, e' disposta mediante spese fisse telematiche.

Capo III Assegno a copertura garantita

Art. 23

Presupposti dell'emissione degli assegni a copertura garantita

Note all'art. 23: - Per il testo dell'articolo 55 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, si veda nelle note alle premesse.

Art. 24

Notifica dell'emissione degli assegni a copertura garantita

1.L'amministrazione che emette la disposizione di pagamento di cui all'articolo 23, notifica al creditore e al procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto, con modalita' che garantiscano la prova certa della ricezione, di avere emesso una disposizione di pagamento da estinguersi con assegno a copertura garantita. Qualora non si conosca il domicilio del creditore, la notifica al creditore e' validamente effettuata presso il procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto, come risultante agli atti di causa.

3.La notifica di cui al comma 1 ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e produce l'effetto di messa in mora del creditore, sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilita' per il mancato incasso.

Note all'art. 24: - Per il testo dell'articolo 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, si veda nelle note alle premesse.

Art. 25

Irreperibilita' del beneficiario alla notifica

1.Qualora il creditore risulti irreperibile alla notifica della giacenza delle somme riportate sull'assegno, essa si intende comunque realizzata a tutti gli effetti di legge in quanto effettuata presso il procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto, come risultante dagli atti di causa. Qualora anche il procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto risulti irreperibile o risulti per ogni altro motivo non compiuta la notifica, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in tema di irreperibilita' del destinatario. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 24 sulla conservazione dei fondi a garanzia.

2.L'amministrazione debitrice e' sollevata da qualsiasi responsabilita' per mancato pagamento, in ragione dell'irreperibilita' dell'avente diritto, in presenza dell'offerta reale realizzatasi ai sensi dell'articolo 24.

3.Il prestatore dei servizi di pagamento e' sollevato da qualsiasi responsabilita' decorso il termine di prescrizione del diritto per il quale i fondi sono mantenuti a garanzia dell'obbligazione nonche' decorso il termine entro cui e' possibile incassare le somme riportate sull'assegno.

Art. 26

Effetti della consegna dell'assegno a copertura garantita

1.Con la consegna dell'assegno a copertura garantita al beneficiario della disposizione di pagamento si estingue il debito dell'amministrazione.

2.L'assegno a copertura garantita e' consegnato esclusivamente previo rilascio di apposita dichiarazione di ricevuta. Detta dichiarazione di ricevuta deve essere firmata dal creditore o procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto.

3.L'amministrazione rileva dai flussi contabili di tesoreria le informazioni circa l'avvenuta consegna dell'assegno a copertura garantita.

Art. 27

Riscossione degli assegni a copertura garantita

1.L'assegno a copertura garantita e' pagabile presso tutti gli sportelli del prestatore dei servizi di pagamento incaricato e puo' essere versato su un conto di pagamento indicato dal beneficiario e a esso intestato, entro il termine massimo riportato sul medesimo titolo di credito.

2.Qualora, dopo l'avvenuta consegna, l'assegno non sia riscosso entro il termine di validita' riportato sul titolo, i fondi sono mantenuti a garanzia dell'obbligazione fino al termine di prescrizione del diritto per il quale l'assegno e' stato emesso, salvi gli effetti della notifica di giacenza degli assegni di cui al comma 3 dell'articolo 24.

3.L'assegno consegnato ma non riscosso puo' essere riemesso, su richiesta, a favore del medesimo beneficiario non oltre il termine di giacenza dei fondi a garanzia, previa presentazione del codice univoco di cui al comma 2 dell'articolo 24.

4.La riemissione dell'assegno scaduto di cui al comma 3 del presente articolo e' assicurata dal prestatore dei servizi di pagamento incaricato di effettuare il pagamento a valere sui fondi appositamente depositati dall'amministrazione a garanzia dell'obbligazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

5.Scaduto il termine di prescrizione del diritto per il quale l'assegno e' stato emesso, le somme a garanzia sono definitivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatto salvo il termine di validita' dell'assegno consegnato e ancora in circolazione.

6.L'amministrazione che ha emesso l'ordine di pagamento rileva dai flussi contabili di tesoreria le informazioni circa l'avvenuta riscossione dell'assegno a copertura garantita, nonche' quelle relative al definitivo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in caso di mancata riscossione dell'assegno.

Note all'art. 27: - Per il testo dell'articolo 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, si veda nelle note alle premesse.

Titolo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 28

Disposizioni transitorie

1.Nelle more degli adeguamenti procedurali necessari per disporre mediante girofondi le operazioni di versamento diretto sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 6, comma 5, i soggetti titolari di conti di tesoreria che si avvalgono per tali operazioni di un conto RTGS DCA nel sistema TARGET continuano a utilizzare le modalita' di regolamento precedentemente in uso e forniscono periodicamente alla Banca d'Italia e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato informazioni di dettaglio dei flussi intermediati dal conto RTGS DCA, secondo modalita' definite d'intesa tra le parti.

Art. 29

Abrogazioni

1.Ai sensi degli articoli 31 e 46, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogata la disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia di cui agli articoli da 87 a 97 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

2.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21.

Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali: «Art. 31 (Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia). - 1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, gli articoli da 87 a 97 sono abrogati.» - Per il testo dell'articolo 46 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 si veda nelle note alle premesse. - Il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, recante Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1933, n. 300.

Art. 30

Clausola di neutralita' finanziaria

1.Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle

finanze, n. 68

Allegato A

Allegato A Glossario/Definizioni Ai fini del presente decreto, si intende per:

Assegno a copertura garantita Titolo di credito avente la funzione di estinguere disposizioni di pagamento per crediti derivanti da provvedimenti giurisdizionali, in caso non sia disponibile un conto di pagamento intestato al creditore.

Bonifico domiciliato Bonifico eseguito dalla tesoreria in favore di Poste Italiane S.p.A. per la finalizzazione dei pagamenti da eseguirsi in contanti a cura di Poste medesima.

Conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria Il conto istituito presso la Banca d'Italia per il regolamento delle operazioni di incasso e pagamento, ai sensi dell'

articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 .

Conto di pagamento Conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento.

Conto RTGS DCA Conto nel sistema TARGET dedicato al regolamento lordo in tempo reale (RTGS), di cui all'indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea.

Conti di tesoreria I conti aperti presso la tesoreria statale si distinguono in: a) contabilita' speciali e conti correnti; b) contabilita' speciali e conti correnti di tesoreria unica.

Esecuzione degli ordinativi informatici Operazione attraverso la quale la tesoreria da' corso agli ordinativi informatici in favore dei beneficiari secondo le modalita' contenute nell'ordine stesso.

Estinzione delle disposizioni di pagamento Effetto dell'esecuzione dell'ordine di pagamento da parte della tesoreria.

Finalizzazione degli ordini di pagamento Riconoscimento delle somme in favore del beneficiario, in esecuzione dell'ordine di pagamento, in base a una delle modalita' di pagamento previste dal decreto.

SEPA Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro).

Standard ordinativo informatico Lo standard ordinativo informatico di cui all'

articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' il tracciato informatico con cui sono veicolate alla tesoreria le informazioni necessarie all'esecuzione dei pagamenti derivanti da tutte le tipologie di disposizioni di pagamento.

TARGET Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System (Sistema transeuropeo di regolamento lordo in tempo reale)

Uffici del sistema delle Ragionerie Gli Uffici centrali di bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato.

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