LEGGE 17 marzo 2026, n. 36

Type Legge
Publication 2026-03-17
Ultimo aggiornamento 2026-03-25
State In force
Source Normattiva
articles 19
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Note all'art. 8: - La direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129, e' pubblicata nella GUUE 8 gennaio 2025, Serie L. - Per i riferimenti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante: «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005: «Art. 24 (Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali). - 1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento. Le Autorita' di cui al presente comma disciplinano le modalita' organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. 2. Gli atti delle Autorita' di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 3. Le Autorita' di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresi' i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi. 4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico. 5. 6. 6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorita' di cui al comma 1 e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave. 6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorita' di cui al medesimo comma puo' agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza e' mancata la vigilanza dell'Autorita' stessa.». - Si riporta il testo dell'articolo 622 del codice penale: «Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale). Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a 1 euro 516. La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.». - Si riporta il testo dell'articolo 343 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 14 febbraio 2019: «Art. 343 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 e' equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. 2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336. 3. Nel caso di risoluzione, le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336 si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, agli amministratori straordinari di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23, agli amministratori temporanei di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23, nonche' alle persone che li coadiuvano nell'amministrazione della procedura.». - Si riporta il testo dell'articolo 2638 del codice civile: «Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza). Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorche' oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa', o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita', consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorita' e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorita' e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.». - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981. - Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e' pubblicato nella GUUE 30 aprile 2004, n. L 166. - La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, e' pubblicata nella GUUE 12 giugno 2014, n. L 173. - Si riporta il testo degli articoli 10, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante: «Codice delle assicurazioni private», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005: «Art. 10 (Segreto d'ufficio e collaborazione con altre autorita' e altri soggetti). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'IVASS in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente. 2. I dipendenti dell'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell'IVASS tutte le irregolarita' constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio. 3. I dipendenti dell'IVASS, i consulenti, i revisori e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico. Tutte le notizie, informazioni, dati ricevuti da questi soggetti nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgati ad alcuna persona o autorita' se non in forma sommaria o aggregata in modo che non si possano individuare le singole imprese di assicurazione o di riassicurazione. 4. La disposizione di cui al comma 3 non osta a che l'IVASS collabori, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'IVASS al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non puo' essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio. 5. Il segreto di ufficio non puo' essere altresi' opposto nei confronti del Ministro dello sviluppo economico e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti. 6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'IVASS, in conformita' alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 7. L'IVASS, secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le altre autorita' di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione europea e le autorita' di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. L'IVASS adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'IVASS provenienti da Autorita' di vigilanza di altri Stati membri possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane o a terzi solo con il consenso dell'autorita' che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il consenso e' stato accordato. 7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, l'IVASS puo' concludere con l'AEAP e con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; puo', inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. 8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocita' e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'IVASS puo' scambiare informazioni con le autorita' competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea. 9. L'IVASS puo' scambiare informazioni con le autorita' amministrative o giudiziarie o gli altri organi che intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorita' di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.» «Art. 10-bis (Utilizzo delle informazioni riservate). - 1. L'IVASS puo' utilizzare le informazioni coperte dal segreto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 10, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalita': a) verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' assicurativa e riassicurativa, con particolare riguardo all'osservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilita', al Requisito Patrimoniale Minimo e al sistema di governo societario; b) irrogazione delle sanzioni; c) difesa nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso provvedimenti dell'IVASS.» «Art. 10-ter (Scambio di informazioni con altre Autorita' dell'Unione europea). - 1. L'IVASS, secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea collabora anche mediante scambio di informazioni con: a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilita' analoghe in quanto autorita' monetarie, quando queste informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidita', la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilita' del sistema finanziario; b) all'occorrenza, altre autorita' pubbliche nazionali incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento. 2. Nelle situazioni di emergenza, ivi incluse quelle di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'IVASS comunica immediatamente informazioni alle banche centrali del SEBC, inclusa la BCE, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidita', la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilita' del sistema finanziario, e al CERS, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei suoi compiti. 3. Le informazioni ricevute dall'IVASS ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette alle disposizioni relative al segreto d'ufficio stabilite dal presente Capo.». - Si riporta il testo dell'articolo 329 del codice di procedura penale: «Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 2. Quando e' strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.». - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.

Capo III Deleghe al governo per l'attuazione di regolamenti europei

Art. 9

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/ CEE del Consiglio

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale e, in particolare, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023.

3.Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 9: - Il regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, e' pubblicato nella GUUE 29 giugno 2023, n. L 165. - Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante: «Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010. - Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1. - Il regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformita', la presunzione di conformita', l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno, e' pubblicato nella GUUE 8 novembre 2024, Serie L. - Il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, recante: «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 248 del 22 ottobre 2022. - Il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio, e' pubblicato nella GUUE 23 maggio 2023, n. L 135. - La direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), e' pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.

Art. 10

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrita' delle attivita' di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3005 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonche' a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti; b) designare la Commissione nazionale per le societa' e la borsa quale autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2024/3005, prevedendo che essa eserciti le funzioni e i poteri disciplinati dal citato regolamento nei casi e con le modalita' ivi previsti. 3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 10: - Il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrita' delle attivita' di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859, e' pubblicato nella GUUE 12 dicembre 2024, Serie L. - Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1. - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998.

Art. 11

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024.

3.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4.Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 11: - Il regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009), e' pubblicato nella GUUE 20 febbraio 2024, Serie L. - Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993. «Art. 13 (Monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta). - 1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispone il monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo e trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle relative risultanze.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: «Art. 2 (Compiti). - 3. La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Omissis.».

Art. 12

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024.

3.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5.Dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 12: - Il regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006, e' pubblicato nella GUUE 2 maggio 2024, Serie L. - Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1. - La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e' pubblicata nella GUUE 17 dicembre 2010, n. L 334. - Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano le note all'articolo 8. - Per il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 11.

Art. 13

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024.

3.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4.Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 13: - Il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006, e' pubblicato nella GUUE 30 aprile 2024, Serie L. - Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».

Art. 14

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024.

3.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 14: - Il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE, e' pubblicato nella GUUE 22 gennaio 2025, Serie L. - Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1. - Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'articolo 13. - Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 13.

Art. 15

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza)

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/ 2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

3.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera g), pari a euro 2.100.000 per l'anno 2026, a euro 5.875.000 per l'anno 2027, a euro 9.125.000 per l'anno 2028 e a euro 6.925.000 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Note all'art. 15: - Il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza), e' pubblicato nella GUUE 20 novembre 2024, Serie L. - Per il testo degli articoli 32 e 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1. - Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante: «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2019, e' convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. - Il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante: «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024. - Per i riferimenti al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, si vedano le note all'articolo 9. - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-quater, e 18, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 recante: «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 14 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109: «Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali). - Omissis. 4-quater. La disciplina del procedimento sanzionatorio amministrativo dell'Agenzia e' definita con regolamento che stabilisce, in particolare, termini e modalita' per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni della normativa in materia di cybersicurezza e l'irrogazione delle relative sanzioni di competenza dell'Agenzia ai sensi del presente decreto e delle altre disposizioni che assegnano poteri accertativi e sanzionatori all'Agenzia. Il regolamento di cui al primo periodo e' adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, ai procedimenti sanzionatori si applicano, per ciascuna fase procedimentale di cui al primo periodo, le disposizioni contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Omissis.» «Art. 18 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027. 2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Le risorse iscritte sui bilanci delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto a decorrere dall'inizio del funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e portate ad incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa. 4. I proventi di cui all'articolo 11, comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo. 5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 16

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, e per coordinare le discipline di settore vigenti con il quadro normativo europeo in materia.

3.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 16: - Il regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti, e' pubblicato nella GUUE 15 gennaio 2025, Serie L. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1. - Il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, recante: «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III «Quadro di certificazione della cibersicurezza» del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2022. - Il regolamento della comunita' Europea 17 aprile 2019, n. 2019/881/UE, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»), e' pubblicato nella GUUE 7 giugno 2019, n. L 151. - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: «Art. 7 (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. L'Agenzia: Omissis e) e' Autorita' nazionale di certificazione della cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera: 1) accredita, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, le strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi di valutazione della conformita' per i sistemi di rispettiva competenza; 2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture accreditate di cui al numero 1) della presente lettera, al rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica; Omissis.».

Art. 17

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarieta' e le capacita' dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarieta') 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2025/38 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti; b) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al sistema europeo di allerta per la cibersicurezza, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2025/38; c) prevedere la designazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale polo informatico nazionale ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2025/38; d) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al meccanismo per le emergenze di cibersicurezza, di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2025/38; e) prevedere disposizioni finalizzate alla partecipazione nazionale al sistema della riserva dell'UE per la cibersicurezza, di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2025/38. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 17: - Il regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarieta' e le capacita' dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarieta'), e' pubblicato nella GUUE 15 gennaio 2025, Serie L. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.

Art. 18

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

3.Dall'attuazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2, lettera f), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera f), pari a euro 180.000 per l'anno 2026 e a euro 442.117 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Note all'art. 18: - Il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724, e' pubblicato nella GUUE 28 giugno 2024, serie L. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante: «Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006: «Art. 57-bis (Comitato interministeriale per la transizione ecologica). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione e con compiti volti a rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. 2. Il CITE e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Comitato e' composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e dall'Autorita' politica delegata per le politiche del mare. Alle riunioni del Comitato partecipano, altresi', gli altri Ministri, o loro delegati, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. 2-bis. Il CITE, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate, approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, dello status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale. 3. Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, al fine di coordinare le politiche e le misure di incentivazione nazionali ed europee in materia di: a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; b) mobilita' sostenibile; c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo; c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; d) risorse idriche e relative infrastrutture; e) qualita' dell'aria; f) economia circolare; f-bis) bioeconomia circolare e fiscalita' ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile; f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica; f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno; f-quinquies) sicurezza energetica. 4. Il Piano individua le azioni, le misure, il relativo cronoprogramma, nonche' le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure e indica altresi' le relative fonti di finanziamento gia' previste dalla normativa e dagli atti vigenti. Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano e' contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano e' approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo. 4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. 5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente articolo. 5-ter. All'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica». 6. Il CITE monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorita' indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, e' adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 10. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Per il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note all'articolo 3.

Art. 19

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.

3.Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, puo' emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4.Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Foti, Ministro per gli affari

europei, il PNRR e le politiche di coesione

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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