DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2026, n. 43

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2026-03-11
Ultimo aggiornamento 2026-04-03
State In force
Source Normattiva
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Art. 2

Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186

1.All'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, le parole «Provveditorati interregionali» sono sostituite dalle seguenti: «Provveditorati regionali e interregionali».

Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative). - Omissis 2. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate e di Polizia nonche' dei Vigili del fuoco e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici; b) supporto alle amministrazioni pubbliche, anche locali, per l'esecuzione di interventi sulle opere pubbliche anche attraverso i Provveditorati regionali e interregionali; c) attivita' tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; d) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici, ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile e ricostruzione previste a legislazione vigente; e) interventi di competenza statale per Roma Capitale; f) interventi previsti da leggi speciali e connessi allo svolgimento di grandi eventi; g) eliminazione barriere architettoniche negli edifici pubblici; h) attivita' per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia; i) programmazione, gestione ed esecuzione diretta degli interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione, adeguamento, risanamento e restauro sul patrimonio immobiliare adibito a sede di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale ovvero di organismi di rilevanza internazionale ubicati nell'area di Roma Capitale; l) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche nelle materie di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; m) interventi inerenti a progetti infrastrutturali in attuazione di accordi internazionali; n) programmi di competenza ministeriale in materia di efficientamento energetico degli edifici sedi di pubbliche istituzioni; o) gestione delle attivita' inerenti all'applicazione dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Omissis.».

Art. 3

Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186

1.All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, opera, alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilita' sostenibile (PUMS), designata quale punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, cui e' preposto un dirigente di livello non generale nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero. La Struttura di cui al primo periodo svolge le funzioni strumentali alla piena attuazione del citato regolamento (UE) 2024/1679, comprese le funzioni in materia di supporto e assistenza ai fini dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonche' per la predisposizione del programma nazionale per i PUMS.».

Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Dipartimento per i trasporti e la navigazione). - 1. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione e' articolato nelle seguenti direzioni generali: a) Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalita'; b) Direzione generale per la motorizzazione; c) Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto; d) Direzione generale per il trasporto pubblico locale; e) Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; f) Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari. 2. La Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalita' svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorita' di sistema portuale, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali; b) indirizzo, regolazione e disciplina dei servizi tecnico-nautici, del lavoro nei porti e di altri servizi portuali residuali; c) disciplina generale dei porti; d) esame dei documenti di pianificazione strategica di sistema delle Autorita' di sistema portuale; e) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali; f) elaborazione di proposte normative, di indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro portuale; g) amministrazione del demanio marittimo per quanto di competenza e attivita' correlate al riordino della dividente demaniale; h) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del Sistema informativo del demanio marittimo (SID-il Portale del Mare), in coordinamento con la Direzione generale per la digitalizzazione; i) predisposizione di piani strategici della logistica; l) analisi, monitoraggio e statistiche dei flussi logistici e della mobilita' di merci; m) definizione di programmi e interventi nel settore interportuale e logistico; n) interventi finanziari e incentivanti per il settore e a favore dell'intermodalita'; o) cura delle relazioni e definizione di accordi internazionali, anche al di fuori dello spazio economico europeo, nel settore del trasporto combinato su strada e del trasporto intermodale, negli ambiti di competenza della direzione, nonche' conduzione delle negoziazioni per l'elaborazione della normativa e degli altri atti dell'Unione europea e internazionali di settore e connessa normativa di recepimento o attuazione, assicurando il raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; p) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; q) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPESS. 3. La Direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei conducenti; b) autorizzazioni e sperimentazione dei veicoli a guida autonoma; c) omologazione nazionale, CEE e ECE/ONU di veicoli, dispositivi e unita' tecniche indipendenti; d) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica di settore, ivi compresa quella relativa alle procedure di omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti per il trasporto di merci pericolose su strada; e) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; f) controlli periodici sul parco circolante e sulle attrezzature di servizio; g) disciplina tecnica della micro-mobilita' e della mobilita' eco-sostenibile; h) relazioni internazionali e europee nelle materie di competenza in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; i) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione, popolamento e sviluppo degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti, nonche' della base dati degli eventi di traffico; l) conduzione, gestione e sviluppo dei sistemi informativi specialistici e delle relative basi di dati, finalizzati alla erogazione, agli uffici della motorizzazione civile, centri prova autoveicoli (CPA), centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD), alle direzioni generali territoriali, agli utenti privati e operatori professionali dei servizi telematici connessi all'esercizio delle funzioni del Dipartimento; m) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione e sviluppo degli archivi e registri elettronici istituiti, quali il Registro Elettronico Nazionale (REN), taxi e noleggio con conducente (NCC), unita' da diporto, ispettori delle revisioni, nonche' degli eventuali ulteriori registri istituiti presso il Dipartimento in ragione delle competenze ad esso attribuite; n) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza. 4. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) adozione e attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei relativi programmi operativi; disciplina tecnica delle infrastrutture stradali; b) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza; c) sviluppo della normativa tecnica per la circolazione stradale, compresa l'attivita' di sperimentazione dei nuovi veicoli e sistemi di controllo; d) omologazione dei dispositivi segnaletici di regolazione e controllo della circolazione stradale; e) autorizzazione all'esercizio di sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL); f) rapporti con gli enti locali, nazionali e internazionali in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro nelle materie di competenza; g) sviluppo dei programmi di intervento per la sicurezza della mobilita' stradale e la protezione degli utenti della strada; h) attivita' di comunicazione istituzionale per la prevenzione e l'informazione in materia di sicurezza stradale e attivita' inerenti all'educazione alla sicurezza stradale; i) vigilanza sul mercato dei veicoli e dei connessi dispositivi di sicurezza ai sensi della normativa europea di settore; l) gestione di progetti innovativi anche di carattere interdisciplinare, in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione; m) gestione della centrale operativa del Centro di coordinamento delle informazioni di sicurezza stradale e dei progetti nazionali ed internazionali in materia di infomobilita'; n) disciplina in materia di trasporti nazionali e internazionali di persone e cose su strada, trasporto combinato intermodale e multimodale; o) licenze e autorizzazioni per trasporto nazionale e internazionale di persone e cose; p) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica di settore; q) procedure per l'accesso alla professione e al mercato del trasporto di persone e cose; r) disciplina e direttive amministrative per la tenuta e gestione del Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada e punto di contatto nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, in coordinamento, per gli aspetti tecnici, con la Direzione generale per la motorizzazione; s) programmazione e coordinamento delle attivita' di controllo previste dalla normativa europea; t) rapporti con il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cui al comma 8; u) regolazione, per quanto di competenza, del trasporto pubblico non di linea. 5. La Direzione generale per il trasporto pubblico locale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) elaborazione della normativa tecnica ed effettuazione di ricerche e adempimenti in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto rapido di massa, di impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili; b) adempimenti in materia di sicurezza relativi a sistemi di trasporto rapido di massa, escluse le metropolitane, di impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili; c) esame tecnico dei progetti di nuova realizzazione o di modifiche sostanziali relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa, sottosistemi connessi, nonche' agli impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili, ai fini del nulla osta per l'apertura all'esercizio degli impianti e per l'immissione in servizio dei sottosistemi; d) supporto al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alla Commissione per le funicolari aeree e terrestri istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177; e) coordinamento degli interventi di competenza statale per l'ammodernamento, il potenziamento e la messa in sicurezza delle ferrovie regionali, in collaborazione con ANSFISA, anche mediante la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; f) istruttoria e valutazione, sotto il profilo tecnico-economico, dei progetti nelle materie di competenza, ai fini della loro finanziabilita'; g) gestione del fondo per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale istituito ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e relativi adempimenti istruttori per il riparto delle risorse con il concorso dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; h) ripartizione ed erogazione di contributi per i sistemi di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio; i) gestione dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; l) gestione diretta dei servizi ferroviari locali non attribuiti alle competenze delle Regioni; m) approvazione dei bilanci delle societa' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercenti servizi ferroviari regionali, in raccordo con la Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici; n) rapporti con gli organismi europei nelle materie di competenza; o) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e rapporti con il CIPESS, per quanto di competenza; p) coordinamento funzionale degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF), ferme restando le competenze di ANSFISA. 6. La Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica in materia di navigazione marittima; b) promozione della navigazione a corto raggio; c) gestione del registro internazionale delle navi; d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como; e) disciplina e vigilanza sulle attivita' autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione; f) disciplina del bunkeraggio delle navi e normativa sui servizi chimici di porto; g) elaborazione di proposte inerenti alla disciplina nazionale, internazionale ed europea in materia di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, trasporto merci pericolose in vie d'acqua interne, monitoraggio sul trasporto delle persone a mobilita' ridotta; h) elaborazione di proposte normative, di indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro marittimo; i) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione; l) vigilanza sugli enti di settore; m) regolazione della nautica da diporto e gestione dell'ufficio conservatoria nautica da diporto (UCON); n) funzione di autorita' competente per la pianificazione dello spazio marittimo; o) gestione del personale marittimo e della navigazione interna per quanto di competenza; p) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con organismi europei e nazionali, per quanto di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; q) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo; r) promozione e gestione del sistema idroviario padano-veneto; s) promozione e sviluppo delle autostrade del mare per quanto di competenza; t) promozione di politiche sostenibili nell'ambito dei sistemi di propulsione alternativi delle navi; u) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; v) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPESS. 7. La Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e all'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore europea e accordi internazionali; b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti del settore aereo e aeroportuale; c) contratti di programma con gli enti vigilati; d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualita' del trasporto aereo; e) provvedimenti di competenza in materia di demanio aeronautico civile; f) pianificazione, programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e definizione, in coordinamento con ENAC, delle opere infrastrutturali da realizzare; g) analisi del mercato dell'aviazione civile, azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie, per quanto di competenza; h) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilita' dei passeggeri e delle merci; i) provvedimenti in materia di tariffe di navigazione aerea per la gestione dello spazio aereo; l) istruttorie per l'approvazione dei contratti di programma tra ENAC e soggetti gestori; m) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e rapporti con il CIPESS, per quanto di competenza; n) definizione di criteri di gestione dei servizi di controllo satellitare applicati alla logistica e ai trasporti di persone e di merci. 8. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, cui e' preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero. 8-bis. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, opera, alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilita' sostenibile (PUMS), designata quale punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, cui e' preposto un dirigente di livello non generale nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero. La Struttura di cui al primo periodo svolge le funzioni strumentali alla piena attuazione del citato regolamento (UE) 2024/1679, comprese le funzioni in materia di supporto e assistenza ai fini dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonche' per la predisposizione del programma nazionale per i PUMS.».

Art. 4

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186

Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 7, commi 4 e 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione). - Omissis. 4. La Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) consulenza legale e giuridica a supporto delle attivita' dei Dipartimenti; b) gestione del contenzioso e rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato in tutte le materie di competenza del Ministero, in raccordo con le Direzioni generali; c) supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro in relazione all'attivita' di contenzioso regionale, costituzionale, europeo ed internazionale di competenza dei medesimi Uffici; d) supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai fini della redazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169; e) verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212; f) coordinamento delle attivita' di controllo analogo sulle societa' in house del Ministero, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; g) attivita' di sorveglianza sulle grandi opere; h) rapporti con l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC); i) indirizzo, regolazione, supporto e consulenza in materia di contratti pubblici ad amministrazioni ed enti pubblici, nonche' in relazione agli affidamenti di cui all'articolo 225, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; l) gestione del Servizio contratti pubblici, in coordinamento con la Direzione generale per la digitalizzazione; m) attuazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici. 5. Il dirigente preposto alla Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici e' il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190. Omissis.».

Art. 5

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186

Note all'art. 5: - Si riporta l'articolo 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (I Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche). - 1. Costituiscono strutture decentrate del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, i Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche, individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi che seguono: a) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova; b) Provveditorato regionale per le opere pubbliche per la Lombardia, con sede in Milano; c) Provveditorato regionale per le opere pubbliche per l'Emilia-Romagna con sede in Bologna; d) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste; e) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Toscana, Marche e Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona; f) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari; g) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Campania e Molise con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso; h) Provveditorato interregionale per le regioni Puglia e Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza; i) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Sicilia e Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro. 2. A ciascun Provveditorato regionale e interregionale e' preposto un dirigente di livello generale denominato "Provveditore per le opere pubbliche", nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. I dirigenti di cui al comma 2 rispondono al Capo del Dipartimento in ordine al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati. 4. Il Provveditore per le opere pubbliche e' datore di lavoro nelle sedi di competenza. 5. Presso ogni sede coordinata il Provveditore per le opere pubbliche, d'intesa con il Capo Dipartimento, che informa previamente il Ministro, nel rispetto del contingente dirigenziale non generale attribuito all'Ufficio decentrato, nomina un dirigente coordinatore e responsabile della sede coordinata al quale possono essere attribuite anche funzioni vicarie. 6. Il Provveditore per le opere pubbliche cura la definizione dei procedimenti pendenti in materia di demanio idrico e opere idrauliche trasferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

Art. 6

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186

Note all'art. 6: - Si riporta l'articolo 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Competenze dei Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche). - 1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati regionali e interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater), e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, i Provveditorati regionali e interregionali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita': a) opere pubbliche di competenza del Ministero, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera i); b) attivita' di vigilanza sulle opere pubbliche e di supporto al Ministero all'attivita' di vigilanza sulle reti infrastrutturali finanziate dal Ministero stesso e da altri enti pubblici; c) attivita' di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non economico, nonche' di Enti e organismi pubblici; d) attivita' di competenza statale di supporto degli Uffici territoriali di governo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio; e) supporto all'attivita' di vigilanza del Ministero su ANAS S.p.a.; f) supporto all'attivita' di gestione da parte del Ministero dei programmi di iniziativa europea; g) attivita' di vigilanza per l'edilizia economica e popolare; h) supporto tecnico alla Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali e alla Direzione generale per le autostrade la vigilanza sui contratti di concessione autostradale, per le attivita' di competenza; i) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; l) supporto al Consiglio superiore dei lavori pubblici per lo svolgimento, in ambito territoriale, delle attivita' di vigilanza di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106. m) gestione del contenzioso con il supporto della Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici.».

Art. 7

Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186

Note all'art. 7: - Si riporta l'articolo 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Organizzazione dei Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche). - 1. L'organizzazione dei Provveditorati regionali e interregionali e' ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonche' alla dotazione organica complessiva del Ministero. 2. Presso ciascun Provveditorato regionale e interregionale opera il Comitato tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato. 3. Il Comitato e' costituito, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6 e per la durata di un triennio, nel rispetto del principio di uguaglianza di genere, con decreto del Ministro ed e' composto dai seguenti membri: a) il Provveditore regionale o interregionale, con funzioni di Presidente; b) i dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Provveditorato regionale o interregionale; c) un avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato regionale o interregionale; d) un rappresentante della Ragioneria territoriale dello Stato della citta' sede del Provveditorato regionale o interregionale; e) un rappresentante del Ministero dell'interno, della Prefettura della citta' sede del Provveditorato regionale o interregionale; f) un rappresentante dell'Agenzia del Demanio, designato dalle Direzioni territoriali interessate; g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; h) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; i) un rappresentante del Ministero della giustizia su designazione dei Presidenti delle Corti d'Appello i cui distretti rientrino nella competenza territoriale del Provveditorato; l) un rappresentante del Ministero della cultura, scelto tra i Soprintendenti nel territorio di competenza del Provveditorato; m) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualita' di esperti per la trattazione adi speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato. 5. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce le modalita' di convocazione e deliberazione dei Comitati. 6. Il Comitato e' competente a pronunciarsi: a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza del Provveditorato regionale o interregionale, da eseguire a cura dello Stato e a totale suo carico, nonche' sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento e comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i venticinque milioni di euro; b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato regionale o interregionale per maggiori oneri o per esonero di penalita' contrattuali e per somme non eccedenti i cinquantamila euro; c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonche' sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento; d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento; e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori; f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato; g) sugli affari per i quali il Provveditore regionale o interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato. 7. Ai componenti ed agli esperti del Comitato non sono corrisposte indennita', emolumenti o rimborsi spese. 8. L'organizzazione, il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 3.».

Art. 8

Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186

Note all'art. 8: - Si riporta l'articolo 18, commi 3 e 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, come modificato dal presente decreto: «Art. 18 (Determinazione posizioni di livello non generale e delle dotazioni organiche del Ministero). - Omissis. 2. Il numero delle posizioni dirigenziali di livello generale e quello relativo ai relativi posti di funzione e' determinato in quarantatre' unita', mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale e' determinato in duecentodiciotto unita'. Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro si provvede alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Omissis.».

Art. 9

Determinazione degli uffici dirigenziali di livello non generale

1.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero oggetto di riorganizzazione, nonche' alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 9: - Per i riferimenti all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note alle premesse.

Art. 10

Dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1.La Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, e' sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Note all'art. 10: - Per il testo della tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, si veda l'allegato al presente decreto.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1.Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 9, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale in conformita' alle competenze del rispettivo settore di attribuzione.

2.Ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture organizzative interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente regolamento, i corrispondenti incarichi dirigenziali, nonche' le assegnazioni di personale non dirigenziale in servizio presso le predette strutture, sono fatti salvi fino all'effettiva definizione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi.

3.Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo

Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energentica, n. 674

Note all'art. 11: - Si riporta l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante: «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125: «Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale). - Omissis. 8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unita' di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, e' costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non puo' superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva la possibilita', per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con decimali, si procedera' all'arrotondamento all'unita' superiore. Omissis.».

Allegato

Allegato (articolo 10, comma 1) Tabella A Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dotazione organica Parte di provvedimento in formato grafico

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