LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Type Legge
Publication 2001-12-28
Ultimo aggiornamento 2026-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 79
Reform history JSON API

1.Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entita' orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonche' nel rispetto di criteri e di priorita' che tengano conto della specificita' dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessita' di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.

2.Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua partizione su base regionale. (39) ((50))

3.Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche. (20)

4.Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

5.L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.

6.Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.

7.PERIODO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N. 1. PERIODO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N. 1. PERIODO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N. 1. PERIODO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N. 1. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa e' fissato in 40,24 milioni di euro.

8.Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.

9.Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonche' il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di quattro mesi, e' articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalita' che consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 8.

10.L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.

11.Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorita' rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all'articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tale fine il 50 per cento dei posti disponibili e' riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

12.Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 9 vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.

13.Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, puo' essere riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalita' di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le universita'.

Art. 23

(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale)

1.Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, e' ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2002.

2.L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennita' integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennita' integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno gia' previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3.Per il triennio 2002-2004 e' fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

CAPO II SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 24

Patto di stabilita' interno per province e comuni

1.Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potra' essere superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.

2.Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non puo' superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento.

3.Sono escluse dall'applicazione dei commi 1 e 2 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

4.Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.

4-bis.Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, e' convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289.

5.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289.

6.Per l'acquisto di beni e servizi ((di rilevanza nazionale)) le province, i comuni, le comunita' montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)).

7.((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)).

8.Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.

9.In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento.

10.Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.

11.Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.

12.Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.

13.Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12 e le modalita' della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro il mese di aprile 2002.

14.Alle finalita' di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Art. 25

Finanza decentrata

1.Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificaziOni, e' sostituito dal seguente: "7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, il Ministero dell' interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalita' per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti".

3.All'articolo 31, comma 38, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 40 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "I componenti degli organi di controllo della societa' sono designati dagli enti locali destinatari degli utili distribuiti. La societa' di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno".

4.L'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - (Attribuzione delle azioni alle regioni). - 1. Compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, le azioni inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 sono definitivamente trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti. Le regioni avviano la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie entro i successivi sei mesi, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia".

6.Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano alle quali non spetti gia' la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nei termini e nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione e' attribuita una quota delle medesime imposte sostitutive nella misura prevista dagli statuti per le imposte sostituite.

7.Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.

8.Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono determinate in 51.645.689,90 euro per l'anno 2002.

9.Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, individua la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo di cui al comma 7. Il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalita' per l'accesso al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10.((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244))

11.Per l'anno 2002 le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono fissate in 103.291.379,82 euro.((33))

Art. 26

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)

1.Il comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 e' mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002, e' incrementato del tasso di inflazione programmato a decorrere dall'anno 2003 con una utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali ed e' finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale".

Art. 27

Disposizioni finanziarie per gli enti locali

1.I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito secondo i criteri e le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali e' sospesa l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, nel calcolo delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale.

2.Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi erariali sono erogati secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3.Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali, al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro. In correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il comune di Roma e' escluso dalla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 26, comma 1, capoverso 11, secondo periodo, nonche' delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo.

4.A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunita' montane che si sono associate per l'esercizio dei servizi e per cui sia effettivamente stato avviato l'esercizio associato delle funzioni e' stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2002.

5.Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una comunita' montana di un comune montano proveniente da altra comunita' montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunita' sono rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalita' applicative sono individuate con decreto del Ministero dell'interno.

6.Il contributo annuo attribuito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, e' incrementato a decorrere dall'anno 2002 dell'importo di 1.500.000 euro.

8.Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

9.In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualita' d'imposta 1998 e successive. Il termine per l'attivita' di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualita' d'imposta 1997 e successive.

10.A decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980. ((9))

11.Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a piu' comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.

12.Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

13.Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilita' speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilita' speciali.

14.La facolta' di ricorrere alla contrazione di mutui per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, attribuita alle regioni e agli enti locali da specifiche disposizioni legislative, puo' essere esercitata limitatamente ai disavanzi risultanti dai bilanci delle predette aziende, redatti ed approvati secondo i rispettivi ordinamenti, relativi agli esercizi 2000 e precedenti. Per il finanziamento degli oneri derivanti dai contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, tale facolta' puo' essere esercitata limitatamente ai contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre 2001.

15.All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, al secondo periodo, dopo le parole: "in deroga ad ogni normativa vigente", sono aggiunte le seguenti: ", determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato".

16.All'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione".

17.Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni".

18.All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito di imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti, il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e' sostituito dal seguente: "1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle societa', comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".

19.Gli immobili di proprieta' degli enti locali destinati dal piano regolatore generale alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di attivita' dirette a perseguire finalita' pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto possono essere concessi in locazione, a titolo oneroso, nelle more dell'attuazione del piano regolatore generale stesso, a soggetti pubblici o privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla realizzazione di tali attivita', attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili puo' essere attribuita una destinazione diversa dalla destinazione finale e in deroga alla destinazione urbanistica dell' area. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con esclusione del pagamento dell'eventuale indennita' di avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviare almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di comunicare all'altra parte la propria intenzione di proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di un nuovo contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve avvenire improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

CAPO III PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI

Art. 28

Trasformazione e soppressione di enti pubblici

1.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).

2.((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

2-bis.((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

3.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).

4.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).

5.((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

6.((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

7.Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

8.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).

9.I bilanci consuntivi delle Autorita' indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

10.La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.

11.Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici. ((33))

Art. 29

Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni

2.Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entita' degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.

3.Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5.Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalita' per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonche' le altre eventuali clausole di carattere finanziario, fatte salve le funzioni delle regioni e degli enti locali.

((6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresi' nelle funzioni gia' svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie))

Art. 30

(Attivita' di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1.Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Italia Lavoro Spa, istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna direttamente a Italia Lavoro Spa, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

Art. 31

(Misure in materia di servizi della pubblica amministrazione e di sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud)

1.Al fine di migliorare i rapporti con i cittadini e con le imprese, le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le agenzie, gli enti locali possono attivare, entro il primo semestre del 2002, iniziative per il colloquio diretto con l'utenza, via telefono o via web, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio nonche' sulle disponibilita' indicate nei piani per il 2002 approvati dall'AIPA.

2.Al fine di accelerare ed estendere l'utilizzo delle tecnologie finalizzate al miglioramento della qualita' dei servizi prestati ai cittadini ed alle imprese e per realizzare economie di gestione, le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 possono partecipare a consorzi o stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

4.Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, individua le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 e stabilisce le disposizioni attuative del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32

Contenimento e razionalizzazione delle spese

1.Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 24, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. ((. . .)). Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.

1-bis.((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)).

2.Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica unita' previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

3.La dotazione delle unita' previsionali di base di cui al comma 2 e' quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.

Art. 33

Servizi dei beni culturali

1.All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalita', criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovra' stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica piu' vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente piu' favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalita' necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'articolo 2, comma 1, dello Statuto dell'International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilita' di quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti "minori" collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verra' considerata titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore".

Art. 34

(Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le attivita' culturali)

1.Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale gia' assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative.

Art. 35

Norme in materia di servizi pubblici locali

1.L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie. 2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta' degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13. 3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi. 4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di societa' di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui puo' essere affidata direttamente tale attivita'; b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7. 5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarita' del servizio a societa' di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica. 6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle societa' controllate o collegate, alle loro controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4. 7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. 8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e' consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo' essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore. 9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti locali o delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato nel bando di gara. 10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonche' alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio. 11. I rapporti degli enti locali con le societa' di erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti. 12. L'ente locale puo' cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. 13. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprieta' delle reti, degli impianti e delle altre datazioni patrimoniali a societa' di capitali di cui detengono la maggioranza, che e' incedibile. Tali societa' pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito di espletare le gare di cui al comma 5. 14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprieta' di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le parti e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori. 15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione".

2.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.

3.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.

4.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.

5.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.

6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201)).

7.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201)).

8.Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in societa' di' capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico.

9.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201)).

10.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201)).

11.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201)).

13.Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio-decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.

14.Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard di qualita' e determinano le modalita' di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

15.Dopo l'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' inserito il seguente: "Art. 113-bis. - (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale) - 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a: a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) societa' di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile. 2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. 3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilita' sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalita' stabilite dalle normative di settore. 5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio".

16.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.

Art. 36

(Organici del personale)

1.In conseguenza delle attivita' poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni in diminuzione alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilita', si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.

CAPO IV INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 37

Gestioni previdenziali

2.Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3.I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,07 milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Art. 38

Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati

2.I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonche' ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. (9)

3.L'eta' anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 e' ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla meta' del quinquennio.

4.I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresi' concessi ai soggetti di eta' superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.(59) (60)

6.Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

7.Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 10 gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

8.Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

9.Il recupero e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite puo' essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

10.Le disposizioni, di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

Art. 39

Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione

1.I lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi ((, nonche' talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea,)) che hanno raggiunto un'anzianita' contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di eta' anagrafica, hanno diritto a un'indennita' annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2.All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

3.In relazione a quanto previsto dall'articolo 85, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale al fine di informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.

CAPO V INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 40

(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi)

1.Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino per la regione e le province autonome inadempienti del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

CAPO VI STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 41

Finanza degli enti territoriali

1.Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e delle comunita' isolane, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalita' del coordinamento nonche' dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.

2.((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133, COME MODIFICATO DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 203)). Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passivita' totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

2-bis.A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, e' elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio.

2-ter.Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

3.Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.

4.Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 42

(Riduzione del costo del debito pubblico)

1.All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualita', verra' attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6; per le annualita' successive, l'importo massimo di titoli pubblici sara' determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle attivita' di rimborso".

CAPO VII INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 43

(Riduzione del costo del lavoro)

3.La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 44

(Sgravi per i nuovi assunti)

1.A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, e' riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unita' effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle societa' cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 3.

2.L'efficacia della misura di cui al comma 1 e' subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni.

3.Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonche' nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1 luglio 1999. Il beneficio di cui al presente comma e' cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al citato regolamento (CE) n. 69/2001.

CAPO VIII INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI

Art. 45

Limiti di impegno

1.Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

2.Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

3.Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al servizio della Fiera del Levante di Bari ((, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova)) sono autorizzati, rispettivamente, limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2003.

4.Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Art. 46

Fondo investimenti

1.Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati , con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.

2.Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilita' di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.

3.A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo puo' essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4.In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.

5.I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun fondo.((33)) --------------- AGGIORNAMENTO (33) La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 3, comma 33) che il presente articolo 46 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.

Art. 47

(Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi)

1.Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale, individuate dal CIPE, la Cassa depositi e prestiti puo' intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie, a favore di soggetti pubblici e privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, anche di finanza di progetto, di prestazioni di garanzie e di assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2.La Cassa depositi e prestiti puo' utilizzare, per le operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilita' con l'ordinaria attivita' di finanziamento prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la societa' per azioni Poste italiane, banche e intermediari finanziari vigilati.

3.L'attivita' di cui al comma 1 e' svoLta dalla Cassa depositi e prestiti in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari ad un tasso di mercato determinato secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 4. Gli interventi della Cassa depositi e prestiti non possono essere di ammontare superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del Finanziamento, privilegiando la realizzazione delle opere con la forma della finanza di progetto.

4.Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Cassa depositi e prestiti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto limiti, condizioni e modalita' dei finanziamenti, nonche' le caratteristiche della prestazione di garanzie.

5.Ai fini della necessaria autonomia e flessibilita' operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente articolo, al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende" sono inserite le seguenti: "nonche' della Cassa depositi e prestiti", dopo le parole: "Le predette aziende o enti" sono inserite le seguenti: "e la Cassa depositi e prestiti" e al quarto periodo, dopo le parole: "sono esercitati dalle aziende ed enti predetti" sono inserite le seguenti: "e dalla Cassa depositi e prestiti".

6.La Cassa depositi e prestiti puo' concedere finanziamenti volti a garantire l'integrita' e il miglioramento delle aziende agricole, con particolare riferimento agli interventi di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, a favore della proprieta' contadina.

7.Restano a carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti di cui al comma 6 fino al limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002.

8.All'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 1, lettera f), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I mutui eventualmente non contratti nell' anno 1999 possono esserlo entro l'anno 2003".

9.All'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662,", sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalita' specifiche di interesse pubblico".

10.A valere sulle risorse destinate dalla presente legge al rifinanziamento del fondo di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, una somma pari a 3 milioni di euro per il 2002 e' utilizzata per la progettazione di interventi, di particolare pregio architettonico ed urbanistico, nel quadro delle iniziative volte al perseguimento dell'obiettivo di definizione organica del piano di localizzazione degli uffici pubblici, di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 396 del 1990. I soggetti pubblici interessati presentano le proposte relative ai predetti interventi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 48

(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)

1.Il credito di imposta di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica, nell'esercizio 2002, limitatamente alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni, nella misura massima dell'85 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti. Per le piccole e medie imprese che svolgono attivita' industriale, il credito di imposta di cui all'articolo 108 della citata legge n. 388 del 2000 si applica nella misura massima del 100 per cento dell'incremento delle predette spese. Il credito di imposta e' comunque attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea 96/C, 45/06, concernente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, come modificata dalla comunicazione 98/C, 48/02. Il credito di imposta e' fruibile previa autorizzazione della Commissione europea. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione.

2.Il credito d'imposta di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ne' ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio 2002, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3.Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

4.Le modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IX ALTRI INTERVENTI

Art. 49

Beni mobili registrati sequestrati e confiscati

2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).

3.Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,50 milioni per l'anno 2002, 129,10 milioni per l'anno 2003 e 232,40 milioni a decorrere dall'anno 2004, e' utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali. Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono l'affidamento e l'assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' istituzionali.

Art. 50

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326))

Art. 51

(Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia)

1.Dopo l'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e' inserito il seguente: "Art. 18-bis. - (Diritto di surroga). - 1. Il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 e' unificato al Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. Tale Fondo unificato e' surrogato quanto alle somme corrisposta agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge. 2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 e' esercitato dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4. 3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura".

2.All'articolo 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancia dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso".

Art. 52

Interventi vari

1.L'applicazione del comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sospesa per il triennio 2002-2004.

2.All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28; r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13".

3.Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "aumentabili di lire 25 miliardi annue" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni a tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro".

4.E' attribuito alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione stessa.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)