LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448
5.Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad effettuare un distinto versamento a favore della regione medesima con le stesse modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
6.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale gia' disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.
7.Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul territorio, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche.
8.L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.
9.Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le modalita' previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 10 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.
10.Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare gravita', che il versamento del prelievo avvenga con le modalita' previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.
11.All'articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "a favore della regione Valle d'Aosta".
12.In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.
13.L'esercizio degli impianti di cui al comma 12 e' consentito fino al rilascio da parte dell'autorita' competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.
((14. Per finalita' di tutela ambientale, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilita', pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano all'acquisto di pneumatici ricostruiti una quota almeno pari al 30 per cento del totale. Se alla procedura di acquisto di due o piu' pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non e' riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo degli pneumatici da acquistare, la procedura e' annullata per la parte riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia))
15.Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, e' abrogato. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 e' conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
16.La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui all'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella suddetta legge.
17.A decorrere dal 1 gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico. (18)
18.COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. (52)
Art. 53
Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano
1.Al fine di conseguire gli scopi previsti dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono assegnate, in adesione a sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di 2,6 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria, che ne dispone per consentire, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, il consolidamento e lo sviluppo di attivita' produttive in forme ambientalmente compatibili, nonche' per la definizione dell'assetto infrastrutturale dell'area. Allo scopo sono utilizzate, tra l'altro, sia le risorse indicate all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sia quelle indicate all'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
2.La regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una societa' per azioni allo scopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria. Tale societa' verra' altresi' partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La societa' per azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalita' piu' opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale concessionario, garantisce la continuita' dell'attuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate al comma 1. In tale quadro il Governo garantisce il mantenimento della continuita' occupazionale di tutti i lavoratori interessati ((anche tramite il ricorso all'istituto del lavoro socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Allo scopo sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)). Tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali.
Art. 54
Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali
1.Al fine di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2.I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo di progettazione.
4.Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 3 e le relative modalita' di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5.Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.
6.Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e' determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo. ((22))
Art. 55
Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale
1.Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.
2.I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
3.Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere emanato. In sede di prima applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.
4.Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e' determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo. ((24))
Art. 56
(Disposizioni in favore del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano)
1.Al fine di promuovere la realizzazione di interventi urgenti per la protezione dal fenomeno dell'erosione delle coste del Tirreno meridionale ricadenti nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, e' riconosciuto un contributo straordinario in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura di 5,64 milioni di euro per l'anno 2002, 12,911 milioni di euro per l'anno 2003 e 12,911 milioni di euro per l'anno 2004.
Art. 57
(Disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare alla societa' Ferrovie dello Stato Spa)
1.Al fine di consentire l'attribuzione alla societa' Ferrovie dello Stato Spa, in conto aumento di capitale sociale, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, nonche' all'articolo 145, comma 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i corrispondenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 58
(Modifica all'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57)
1.Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'80 per cento". Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, le parole: "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'80 per cento".
Art. 59
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)) ((39))
Art. 60
(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
2.Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Art. 61
(Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1.Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorche' negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attivita' culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresi' nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attivita' commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessita', in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3".
Art. 62
(Modifiche all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
Art. 63
(Modifica all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412)
1.All'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo le parole: "policlinici universitari a diretta gestione," sono inserite le seguenti: "gli ospedali classificati".
Art. 64
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260
1.Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258 euro per ogni ettaro della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera e), del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 1.033 euro a 6.197 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati e' idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto della realta' locale; b) da 2.582 euro a 12.911 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati e' idoneo per la produzione di vini di qualita' prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale".
2.Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Per i vigneti impiantati anteriormente al 10 settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 secondo quanto disposto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati. 3-ter. Le regioni determinano l'importo a carico del produttore delle spese amministrative per l'iscrizione all'inventario di cui al regolamento (CE) n. 1493/99 dei vigneti di cui al comma 3-bis". ((19))
Art. 65
(Disposizioni in favore delle imprese armatrici delle unita' da pesca e a tutela dell'occupazione del personale marittimo)
1.Alle imprese armatrici di unita' da pesca che ottemperino a quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che intendano conseguire per le stesse l'abilitazione alla categoria di pesca appropriata all'attivita' cui il peschereccio e' funzionalmente orientato, nonche' alle imprese armatrici di unita' da pesca esistenti ed aventi lunghezza fra le perpendicolari superiore a diciotto metri che debbano essere adeguate alle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e' concesso un contributo in conto capitale sulle spese di investimento per gli interventi strutturali di adeguamento necessari. A tale fine e' autorizzata la spesa di 7,50 milioni di euro per l'anno 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2.Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, e' elevato del 30 per cento rispetto ai massimali di intervento previsti dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999.
3.Gli oneri di installazione e funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, previsti dal citato regolamento (CE) n. 2847/93, e successive modificazioni, gravano sul Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 66
(Interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti)
1.Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, sono estesi, per i capi destinati alla macellazione a decorrere dal 1 aprile 2001 e fino al 31 dicembre 2002, alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue) di cui all'allegato I della decisione 2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001.
3.La disposizione di cui al comma 2, lettera a), deve intendersi nel senso che l'indennizzo e' corrisposto all'azienda di allevamento, previa attestazione della macellazione o della cessione per vendita.
4.La sospensione dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, e' estesa fino al 31 dicembre 2002 limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza catarrale dei ruminanti di cui all'allegato 1 della decisione 2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione saranno ridotte e versate, a decorrere dal 1 gennaio 2004, in cento rate mensili.
5.La lettera a) del comma 1 dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituita, a decorrere dal 1 gennaio 2002, dalla seguente: "a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilita' degli allevamenti bovini che operano nella linee vacca-vitello, nonche' di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorita' sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003;".
Art. 67
Programmazione negoziata in agricoltura
1.I finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.
2.Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono predisposti contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale previa delibera del CIPE secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1.
((2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni))
3.All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto il seguente periodo: "Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del Ministro competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse".
Art. 68
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289))
Art. 69
(Semplificazione delle procedure di spesa)
1.Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di crescita e di occupazione, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti, emana disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa, con particolare riferimento agli interventi nelle aree depresse.
2.Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.
Art. 70
Disposizioni in materia di asili nido
1.E' istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (17)
2.Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. (17)
3.Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (17)
4.Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonche' di micro-nidi nei luoghi di lavoro. (17)
5.Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1991, n. 281. (17)
6.Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verra' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non potra' superare rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. (9)
7.Anche in deroga al limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area da parte del comune, corredata dalla certificazione della regione circa la regolarita' degli atti dovuti.
8.La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' fissata in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. (17) ((26))
Art. 71
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2001, N. 452, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2002, N. 16)) ((1a))
Art. 72
(Indennizzo delle aziende commerciali in crisi)
1.L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.
2.L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 e' dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006.
3.Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2005.
Art. 73
(Assegnazione di fondi)
1.I fondi di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla presente legge, sono assegnati a progetti selezionati secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza programmatica, con particolare riferimento alle priorita' della programmazione comunitaria 2000-2006 e con ricorso a metodi premiali; tali criteri e metodi sono attuati con le procedure di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
2.Il limite di impegno quindicennale, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, e' assegnato alla regione Veneto. ((9))
Art. 74
(Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche)
1.Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 123-ter), dopo le parole: "a mezzo di reti via cavo o via satellite" sono aggiunte le parole: "ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto".
2.Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale sono autorizzati ad attivare nuovi impianti, su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero delle comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata.
Art. 75
(Cessione di credito della regione Sicilia)
1.Il credito vantato dalla regione Sicilia a fronte dei limiti d'impegno quindicennali, previsti dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e da successivi provvedimenti legislativi, assunti dallo Stato al fine della corresponsione del contributo dovuto, a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto regionale, puo' formare oggetto di cessione da parte della regione medesima al fine di attualizzare i relativi importi.
Art. 76
(Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili)
1.Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.
Art. 77
(Approvazione della decisione n. 2000/597/CE, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' europee)
1.E' approvata la decisione n. 2000/597/ CE del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita' europee.
2.Piena e diretta esecuzione e' data alla decisione di cui al comma 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, della decisione stessa.
TITOLO IV NORME FINALI
Art. 78
(Fondi speciali e tabelle)
1.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati ne] triennio 2002-2004, restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2.Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3.Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4.Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5.Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6.A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2002, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 79
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1.La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.
2.Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3.La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2002. Le disposizioni di cui all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, Il Guardasigilli: CASTELLI
Allegato A
ALLEGATI E TABELLE ALLEGATO A (Articolo 25, comma 7) Isole Tremiti 1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa. - Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali. Pantelleria 2. Pantelleria. - Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola. Isole Pelagie 3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa. - Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola. Isole Egadi 4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica. - Mare: fino a i miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 5. Ustica: Ustica. - Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Eolie 6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea. - Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la meta' della distanza tra Lipari e Salina. 7. Salina: Salina. - Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Suscitane 8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro. - Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole del Nord Sardegna 9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara. - Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Partenopee. 10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara. - Mare: l'intero golfo di Napoli. Isole Ponziane 11. Ponza, Palmarola, Zannone. - Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano. - Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola. Isole Toscane 13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo. - Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica. 14. Giglio: Isola del Giglio. Giannutri, Formiche di Grosseto. - Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni. 15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria. - Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno. Isole del Mare Ligure 16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto. - Mare: fino alla costa della punta di San Pietro all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. ((Isola del lago d'Iseo 16-bis. Monte Isola))
Tabelle-Tabella 1
Tabella 1 (Articolo 32, comma 2) CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI, DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE COMPETENTE Amministrazione: 02 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 157 3.1.2.41 Contributo all'istituto 2.582 2.582 2.582 del 1992 cap.1730 nazionale per la fauna art. 7 selvatica Legge n. 56 3.1.2.17 Opera campana dei caduti 52 52 52 del 2001 cap.1611 di Rovereto ------------------- TOTALE 2.634 2.634 2.634 Segue: TABELLA 1 Amministrazione: 03 - MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 3.1.2.4 Contributi ad enti 31.000 31.000 31.000 del 1995 art. 1 cap. 2280 istituti, associazioni, comma 43 fondazioni ed altri organismi -------------------- TOTALE 31.000 31.000 31.000 Segue: TABELLA 1 Amministrazione: 05 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 1.1.2.1 Contributi ad enti, del 1995 art. 1 cap. 1160 istituti, associazioni, comma 43 fondazioni ed altri organismi 8 8 8 Legge n. 678 4.1.2.3 Contributo del 1996 cap. 1806 all'associazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano 155 155 155 ------------------ TOTALE 163 163 163 Segue: TABELLA 1 Amministrazione: 06 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo -------------------------------------------------------------------- Decreto del 11.1.2.3 Contributi per Presidente cap. 3103 l'assistenza delle della Re- collettivita' pubblica n. italiane 3.099 2.582 2.582 200 del 1967 Legge n. 948 2.1.2.2 Contributi agli del 1982 capp. 1161 enti a carattere e 1162 internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri 2.094 2.094 2.094 Legge n. 411 10.1.2.2 Contributo alla del 1985 cap. 2744 societa' "Dante Alighieri" 1.653 1.653 1.653 Legge n. 760 12.1.2.1 Assegno per il del 1985 cap. 3383 funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato 258 258 258 Legge n. 295 10.1.2.2 Contributo del 1995 cap. 2750 straordinario al Collegio del Mondo unito 2.169 2.066 2.066 Legge n. 505 15.1.2.3 Partecipazione del 1995 cap. 4042 italiana ad 17.1.2.2 organismi cap. 4232 internazionali 3.099 3.099 3.099 18.1.2.2 cap. 4332 19.1.2.2 cap. 4432 -------------------- TOTALE. 12.372 11.752 11.752 Segue: TABELLA 1 Amministrazione: 07 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 4.1.2.3 Contributi ad del 1995 cap. 1692 enti, istituti, art. 1, associazioni, comma 43 fondazioni ed altri organismi 9.229 9.229 9.229 Legge n. 97 11.1.2.3 Contributo al del 1968 cap. 2935 museo internazionale art. 1 delle ceramiche di Faenza 5 5 5 Regio decreto 25.1.2.1 Assegnazione per n. 1592 cap. 5483 il funzionamento del 1933 degli istituti art. 2 scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche 12.787 12.787 12.787 -------------------- TOTALE 22.021 22.021 22.021 Segue: TABELLA 1 Amministrazione: 08 - MINISTERO DELL'INTERNO (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 2.1.2.1 Contributi ad del 1995 cap. 1286 enti, istituti, art. 1 associazioni, comma 43 fondazioni ed altri organismi 522 522 145 Legge n. 388 2.1.2.1 Contributi del 2000 cap. 1288 agli enti 516 - - art. 145 comma 85 -------------------- TOTALE 1.038 522 145 Segue: TABELLA 1 Amministrazione: 09 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 4.1.2.4 Contributi ad del 1995 cap. 2251 enti, istituti, art. 1 associazioni, comma 43 fondazioni ed altri organismi 63.524 63.524 63.524 Legge n. 426 4.1.2.4 Contributo da del 1998 cap. 2252 erogare art. 1 all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (I.C.R.A.M.) 362 362 362 --------------------- TOTALE 63.886 63.886 63.886 Segue: TABELLA 1 Amministrazione: 10 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 2.1.2.2 Contributi del 1995 cap. 1336 ad enti, art. 1 istituti, comma 43 associazioni, fondazioni ed altri organismi 487 487 487 -------------------- TOTALE 487 487 487 Segue: TABELLA 1 Amministrazione: 12 - MINISTERO DELLA DIFESA (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 27.1.2.2 Contributi ad del 1995 cap. enti, istituti, art. 1, 4091 associazioni, comma 43 fondazioni ed altri organismi 7.230 7.230 7.230 -------------------- TOTALE 7.230 7.230 7.230 Segue: TABELLA 1 Amministrazione: 13 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 2.1.2.2 Contributi ad del 1995 cap. 1661 enti, istituti, art. 1, associazioni, comma 43 fondazioni ed altri organismi 6.714 6.714 6.714 -------------------- TOTALE 6.714 6.714 6.714 Segue: TABELLA 1 Amministrazione: 14 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 3.1.2.3 Contributi ad del 1995 cap. 2121 enti, istituti, art. 1, associazioni, comma 43 fondazioni ed altri organismi 20.175 20.175 20.175 Legge n. 774 2.1.2.5 Contributo del 1931 cap. 1571 all'Ufficio internazionale concernente l'unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche 88 88 88 Legge n. 444 3.1.2.1 Contributo del 1998 cap. 2057 all'Associazione art. 3, Italia nostra 207 207 207 comma 5 Legge n. 400 3.1.2.1 Contributo al del 2000 cap. 2061 Fondo ambiente art. 3, italiano 258 258 258 comma 5 Legge n. 29 3.1.2.1 Contributo a del 2001 cap. 2065 favore art. 5, dell'Associazione comma 4 Reggio Parma Festival, alla Fondazione Festival pucciniano nonche' all'Associazione Centro europeo di Toscolano 2.737 2.737 2.737 Decreto 5.1.2.1 Contributi per legislativo cap. 2610 gli archivi n. 490 privati di del 1999 notevole art. 41 interesse storico, nonche' per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto 199 199 199 Legge n. 237 7.1.2.3 Contributi del 1999 cap. 3232 statali art. 6 alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, all'Associazione Ferrara Musica e alla Fondazione Ravenna manifestazioni 2.582 2.582 2.582 Legge n. 400 7.1.2.3 Contributo alla del 2000 cap. 3233 Fondazione Scuola art. 3, di musica comma 6 di Fiesole 516 516 516 Legge n. 29 7.1.2.3 Contributo a del 2001 cap. 3235 favore art. 5, dell'Istituto comma 6 universitario di architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della produzione teatrale 516 516 516 Legge n. 29 7.1.2.3 Contributo a del 2001 cap. 3236 favore art. 5, dell'Associazione comma 7 Amici del Teatro Petruzzelli di Bari 258 258 258 Legge n. 404 8.1.2.2 Contributo al del 2000 cap. 3491 Museo nazionale art. 4, del Cinema comma 2 "Fondazione Maria Adriana Prolo" per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del museo stesso 516 516 516 Legge n. 534 3.1.2.1 Contributi del 1996 cap. 2051 ordinari ad art. 1 enti e istituti culturali 10.329 10.329 10.329 -------------------- TOTALE 38.381 38.381 38.381 Segue: TABELLA 1 Amministrazione: 15 - MINISTERO DELLA SALUTE (in migliaia di euro) ==================================================================== Provvedimento U.P.B. Denominazione 2002 2003 2004 Capitolo -------------------------------------------------------------------- Legge n. 549 2.1.2.9 Contributi ad del 1995 cap. 2390 enti, istituti, art. 1, associazioni, comma 43 fondazioni ed altri organismi 7.488 7.488 7.488 Legge n. 927 3.1.2.11 Contributo del 1980 cap. 3410 all'Ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi 129 129 129 -------------------- TOTALE 76l7 7.617 7.611 Segue: TABELLA 1 CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI, DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE (in migliaia di euro) ==================================================================== amministrazione 2002 2003 2004 -------------------------------------------------------------------- Economia e finanze 2.634 2.634 2.634 Attivita' produttive 31.000 31.000 31.000 Giustizia 163 163 163 Affari esteri 12.372 11.752 11.752 Istruzione, universita' e ricerca 22.021 22.021 22.021 Interno 1.038 522 145 Ambiente e tutela del territorio 63.886 63.886 63.886 Infrastrutture e trasporti 487 487 487 Difesa 7.230 7.230 7.230 Politiche agricole e forestali 6.714 6.714 6.714 Beni e attivita' culturali 38.381 38.381 38.381 Salute 7.617 7.617 7.617 -------------------- TOTALE GENERALE 193.543 192.407 192.030 ((9))
Tabelle-Tabella 2
TABELLA 2 (Articolo 45, comma 1) ==================================================================== 2002 2003 2004 Anno terminale -------------------------------------------------------------------- (in migliaia di euro) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreto legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (3.2.10.3 - cap. 7443) 5.165 - - 2016 - 30.987 - 2017 - - 30.987 2018 Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080) - - 30.987 2018 Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (3.2.3.12 - cap. 7095) 5.000 - - 2016 - 5.000 - 2017 Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi Olimpici invernali "Torino 2006" (3.2.3.44 - cap. 7366) 17.123 - - 2016 - 14.323 - 2017 Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (3.2.10.3 - cap. 7443) 31.734 - - 2016 - 38.734 - 2017 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (25.2.3.3 - cap. 8957) 3.665 - - 2016 - 19.158 - 2017 MINISTERO DELL'INTERNO Decreto legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del fuoco (7.2.3.2 - cap. 7401) 10.329 - - 2016 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (2.2.3.7 - cap. 7191) 10.165 - - 2016 - 15.494 - 2017 - - 30.987 2018 Legge n. 144 del 1999, articolo 11, comma 1: Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania (2.2.3.6 - cap. 7174) 800 - - 2016 --------------------------------- TOTALE LIMITI DI IMPIEGO AUTORIZZATI 83.981 123.696 92.961 --------------------------------- SPESA COMPLESSIVA ANNUA 83.981 207.677 300.638
Prospetto di Copertura
Prospetto di Copertura (Articolo 79, comma 1) COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA (Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978) ==================================================================== 2002 2003 2004 -------------------------------------------------------------------- (importi in milioni di lire) 1) ONERI DI NATURA CORRENTE Nuove o maggiori spese correnti: Articolato 6.377,3 8.204,6 8.822,7 Pensioni minime e altro 2.183,9 2.170,1 2.170,1 Contratti pubblici e altro 2.029,7 3.879,9 4.291,3 Sgravi contributivi 1.382,2 1.508,6 1.532,9 Roma Capitale 103,3 103,3 103,3 Soppressione imposta sulle insegne 86,3 86,3 86,3 Effetti indotti 28,4 163,2 277,3 Altro 563,6 293,2 361,5 Tabella "A" 305,1 483,3 385,0 Tabella "C" 243,9 0,0 0,0 Minori entrate correnti: Articolato 2.123,0 2.460,4 2.156,8 Detrazioni carichi familiari 1.128,5 1.918,6 1.668,2 Modifica aliquote IRPEF 0,0 0,0 183,3 Soppressione INVIM 255,1 0,0 0,0 Proroga incentivi fiscali (netto) 630,6 367,2 238,6 Altro (netto) 108,8 174,7 66,8 --------------------------- Totale oneri da coprire 9.049,3 11.148,3 11.364,5 2) MEZZI DI COPERTURA Nuove o maggiori entrate: Articolato 5.247,1 2.894,2 2.102,2 Modifica aliquote IRPEF 831,5 581,0 0,0 Rivalutazione azioni, terreni edificabili e beni d'impresa (netto) 2.548,9 714,1 539,5 Modifica limiti deducibilita' spese aziende farmaceutiche 0,0 89,3 51,1 Effetti indotti 855,6 1.353,1 1.369,2 Studi di settore 413,2 0,0 0,0 Riserve in sospensione di imposta 309,4 112,6 68,7 Anagrafe beni immobili 211,8 44,2 44,2 Altro (netto) 76,8 0,0 29,5 Riduzione spese correnti: Articolato 1.407,8 2.194,8 2.817,4 Misure scuola 199,6 486,2 831,7 Patto stabilita' interno enti locali 110,5 224,1 339,3 Patto stabilita' interno enti pubblici 80,1 141,5 204,0 Rimodulazione rimborso TCG 50,0 0,0 0,0 Riduzione consumi intermedi 220,0 0,0 0,0 Altro 127,0 127,0 91,1 Effetti indotti 620,7 1.216,1 1.351,3 Tabella "C" 0,0 260,7 379,7 Provvedimenti collegati 2.451,9 682,7 618,7 Decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, in materia di cartolarizzazione di immobili e di fondi comuni di investimento 3,9 16,5 16,5 Decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, in materia di Euro (effetto netto) 264,4 317,1 317,1 Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi rilancio economia 2.183,6 349,1 285,1 Quota miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente 0,0 5.115,9 5.446,5 --------------------------- Totale mezzi di copertura 9.106,8 11.148,3 11.364,5 Margine 3.282,6 8.398,2 13.417,1 Miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente 3.282,6 13.514,1 18.863,6 ------------- N.B. - La copertura e' al netto di 981 milioni di euro relativi alle maggiori entrate previste per il rientro dei capitali dall'estero, in quanto considerate secondo i criteri di contabilita' nazionale entrate in conto capitale.
Tabelle-Tabella A
TABELLE TABELLA A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE TABELLA B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE TABELLA C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA TABELLA D. - RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE TABELLA E. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE TABELLA F. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI TABELLA A INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE TABELLA A INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE ==================================================================== Ministeri 2002 2003 2004 -------------------------------------------------------------------- (migliaia di euro) Ministero dell'economia e delle finanze 571.590 647.194 594.397 Di cui: regolazione debitoria 2002: 318.038 2003: 342.583 2004: 342.583 ----------------------------- Ministero delle attivita' produttive 4.015 4.000 5.165 ----------------------------- Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 6.890 6.890 ----------------------------- Ministero della giustizia 9.663 18.433 24.399 ----------------------------- Ministero degli affari esteri 137.004 112.298 133.106 ----------------------------- Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 197.065 293.527 300.550 ----------------------------- Ministero dell'interno - 10.083 10.083 ----------------------------- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 22.291 20.660 20.660 ----------------------------- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7.582 21.465 26.465 ----------------------------- Ministero delle comunicazioni 19.648 4.648 4.648 ----------------------------- Ministero della difesa 10.123 10.269 10.269 ----------------------------- Ministero delle politiche agricole e forestali 1.368 329 2.911 ----------------------------- Ministero per i beni e le attivita' culturali 8.031 28.981 28.981 ----------------------------- Ministero della salute agricole e forestali 12.635 12.809 12.809 ----------------------------- TOTALE TABELLA A 1.001.015 1.191.586 1.181.333 =============================
Tabelle-Tabella B
TABELLA B INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE TABELLA B INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE ==================================================================== Ministeri 2002 2003 2004 -------------------------------------------------------------------- (migliaia di euro) Ministero dell'economia e delle finanze 603.861 552.457 532.128 Di cui: regolazioni debitorie 2002: 75.000 2003: 75.000 2004: 75.000 limiti di impegno a favore di soggetti non statali 2002: 24.506 2003: 34.714 2004: 60.701 Ministero delle attivita' produttive 43.317 79.469 105.291 Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1.000 1.000 1.000 Ministero della giustizia 20.658 20.658 20.658 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 70.217 71.282 7.500 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 77.469 129.114 232.406 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 300.178 536.806 796.935 Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali 2002: 252.128 2003: 507.757 2004: 767.385 Ministero delle comunicazioni 5.165 5.165 5.165 Ministero della difesa 2.000 2.000 2.000 Ministero delle politiche agricole e forestali 56.475 58.975 58.975 Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali 2002: 25.823 2003: 25.823 2004: 25.823 Ministero per i beni e le attivita' culturali 14.079 14.079 14.079 Ministero della salute 5.329.835 75.000 75.000 Di cui: regolazione debitoria 2002: 5.329.835 ----------------------------- TOTALE TABELLA B 6.524.254 1.546.005 1.851.137
Tabelle-Tabella C
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)