DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115
4.Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.
5.Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano gli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286.
6.Il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, e' esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
7.Per i processi iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato il ricorso dal 1 marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
Note all'art. 265: - La legge 24 dicembre 1976, n. 900, recante "Modificazione alle norme sui diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1977, n. 8. - Per l'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, v. nota all'art. 10. - La legge 10 maggio 2002, n. 91, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonche' alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2002, n. 109.
Capo II Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
Art. 266
(Raccordo)
1.Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo.
Art. 267
(Diritto di copia senza certificazione di conformita)
1.Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformita', e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.
Art. 268
(Diritto di copia autentica)
1.Per il rilascio di copie autentiche di documenti e' dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.
((
1-bis.Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
))
Art. 269
(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)
1.Per il rilascio di copie di ((atti e)) documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.
1-bis.Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta ((direttamente)) dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
Art. 269-bis
(( (Diritto di trasmissione con modalita' telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale).))
1.((Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale e' dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico)).
Art. 270
(Copia urgente su supporto cartaceo)
1.Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformita', il diritto dovuto e' triplicato.
Art. 271
(Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)
1.Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla meta'.
Art. 272
(Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)
1.Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, e' triplicato.
2.Se il diritto di copia non e' pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.
Note all'art. 272: - L'art. 164 del decreto legislativo. 28 luglio 1989, n. 271, cosi' recita: "Art. 164. (Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli). - 1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'art. 584 del codice. 2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale. 3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. I diritti dovuti per le copie sono triplicati. Qualora chi ha proposto l'impugnazione, a seguito della richiesta da parte della cancelleria a mezzo di lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, non provveda al pagamento della somma dovuta, il dirigente dell'ufficio di cancelleria emette ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti del medesimo e del suo difensore se quest'ultimo ha sottoscritto l'atto. Si osservano le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.". - L'art. 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, cosi' recita: "Art. 137. (Copie del ricorso e del controricorso). - Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata. Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte, la quale e' tenuta in solido con il suo difensore a pagare il relativo importo. In caso di inadempienza il dirigente la cancelleria ingiunge alla parte ed al suo difensore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2 a 28 del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I diritti di scritturazione per le copie stesse sono triplicati. Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero. Le copie dei ricorsi, dei controricorsi e delle memorie, debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile; in difetto il cancelliere puo' farle rifare a spese della parte a norma del secondo e terzo comma.".
Capo III Diritto di certificato nel processo civile e penale
Art. 273
(Diritto di certificato)
Capo IV Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato
Art. 274
(Adeguamento periodico degli importi)
1.La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato e' adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Capo V Ausiliari del magistrato
Art. 275
(Onorari degli ausiliari del magistrato)
1.Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari e' disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.
Note all'art. 275: - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, recante "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1988, n. 193. - Il testo dell'art. 4 della legge n. 319/1980 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), come modificato per la parte relativa agli importi dal d.m. 5 dicembre 1997, cosi' recita: "Art. 4. (Onorari commisurati al tempo). - Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione e' di due ore. L'onorario per la prima vacazione e' di L. 10.000 e per ciascuna delle successive e' di L. 5.000. L'onorario per la vacazione puo' essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni e' fissato un termine non superiore a cinque giorni; puo' essere aumentato fino alla meta' quando e' fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto interamente. Il giudice non puo' liquidare piu' di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato e' tenuto, sotto la sua personale responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.".
Capo VI Indennita' di custodia
Art. 276
(Determinazione dell'indennita' di custodia)
1.Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equita', e, in via residuale, secondo gli usi locali.
Capo VII Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi
Art. 277
(Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)
1.Sino a che non e' emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e' quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.
Capo VIII Registrazione degli atti giudiziari
Art. 278
(Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)
1.Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, e' effettuata mediante copie autentiche.
Titolo II Patrocinio a spese dello Stato
Art. 279
(Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)
1.L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1 luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.
Titolo III Registri
Art. 280
(Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)
1.Nel fascicolo processuale e' tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.
2.L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.
3.Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia e' determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terra' piu' il foglio delle notizie.
4.Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.
Art. 281
(Crediti gia' iscritti nella tavola alfabetica)
1.I crediti gia' iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.
Art. 282
(Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)
1.Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico.
Titolo IV Pagamento Capo I Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni
Art. 283
(Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)
1.Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonche' dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.
2.L'ordine di pagamento e' emesso in favore dell'ufficio postale.
Capo II Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
Art. 284
(Raccordo)
1.Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.
Art. 285
(Modalita' di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)
1.Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.
2.Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile.
3.Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.
4.Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.
Nota all'art. 285: - L'art. 165 del codice di procedura civile cosi' recita: "Art. 165. (Costituzione dell'attore). - L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale. Se la citazione e' notificata a piu' persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.".
Art. 286
(Modalita' di pagamento della copia su compact disk)
1.Per la copia su compact disk il diritto e' corrisposto con le modalita' previste per il pagamento del contributo unificato.
Titolo V Riscossione Capo I Disposizioni su crediti di importo determinato
Art. 287
(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo)
1.Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo previsto dall'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.
Nota all'art. 287: - Per il testo dell'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, v. nota all'art. 229.
Art. 288
(Discarico automatico per inesigibilita' delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)
1.Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e dall'articolo 230 non individuano importi piu' alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 e' discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.
2.L'importo massimo e' adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Capo II Riversamento del riscosso dall'erario a terzi
Art. 289
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207))
Art. 290
(Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)
1.In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
2.Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalita' e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.
Nota all'art. 290: - L'art. 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari), recita: "Con decreto del Ministro del tesoro, le quote dei proventi e delle somme conservate a favore dei fondi di previdenza, vanno assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero competente per la successiva erogazione agli aventi diritto.".
Art. 291
ART. 291 (L) (Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)
1.Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati.
2.I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura percentuale risultano dalle previsioni di cui: all'articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907; all'articolo 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511; all'articolo 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168; all'articolo 26, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; all'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; all'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; all'articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; all'articolo 70, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e da eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Note all'art. 291: - Si trascrive il testo dell'art. 113 della legge 17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi): "Art. 113. (Ripartizione delle multe e delle ammende). - Per la ripartizione dei proventi delle multe e delle ammende si osservano le disposizioni della legge doganale.". - L'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato. 15 dicembre 1947, n. 1511 (Misura dei compensi dovuti agli scopritori di infrazioni valutarie), recita: "Art. 1. - Il quaranta per cento delle pene pecuniarie inflitte in base al regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, e riscosse dall'erario dello Stato, spetta, per una meta', con un massimo di lire quindicimila per ogni accertamento, agli scopritori, e per l'altra meta' e' devoluto al Fondo massa del Corpo od alla Cassa di previdenza od al Fondo di quiescenza del personale dell'Amministrazione cui appartiene lo scopritore. Qualora lo scopritore sia un funzionario del servizio ispezioni dell'Ufficio italiano dei cambi, anche la prima meta' e' devoluta al Fondo di quiescenza del personale dell'Ufficio medesimo.". - Si trascrive l'art. 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 168 (Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie): "Art. 1. - Nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni alle leggi medesime nella ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammende, la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue: a) il 60 per cento all'Erario; b) il 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori; c) il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino all'assegnazione a ciascuno di essi di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento; d) il 10 per cento da devolversi a speciali fondi, costituiti presso le Amministrazioni civili ed i Corpi di polizia cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti partecipanti all'accertamento, per la distribuzione di premi al personale delle Amministrazioni e dei Corpi medesimi che si sia distinto per particolari meriti. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute agli accertatori ai sensi del presente articolo, lettera c), provvedono i fondi, di cui alla lettera d). Qualora detti fondi non siano costituiti, le somme stesse sono versate all'ufficio cui spetta la riscossione dei proventi delle pene pecuniarie o delle ammende, il quale provvede a rimetterle agli aventi diritto per il tramite delle Amministrazioni cui essi appartengono. Ai fondi di cui alla lettera d) sono devolute le somme eccedenti il limite individuale fissato per ciascun accertatore. Qualora l'Amministrazione cui gli accertatori appartengono, non abbia costituito al momento della ripartizione i fondi di cui alle lettere b) e d), le quote attribuite ai fondi stessi ai termini del presente articolo sono devolute all'Erario.". - Si riporta l'art. 26 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi): "Art. 26. - Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite, a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.". - L'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recita: "Art. 75. (Norme applicabili). - Per quanto non e' diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e' devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalita' previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734.". - Il testo dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli) e' il seguente: "Art. 37. (Accertamento delle violazioni). - La constatazione, agli effetti dell'art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, delle violazioni alle disposizioni del presente decreto, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonche' ai funzionari ed agli agenti dell'ufficio accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.". - L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) cosi' recita: "Art. 10. (Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie). - L'attribuzione, agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facolta' di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.". - Si riporta l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: "Art. 38. (Ripartizione delle sanzioni amministrative). Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.". - Si trascrive l'art. 337 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43: "Art. 337. (Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca). - Le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, dedotte le spese, sono devolute per meta' all'erario. L'altra meta' e' assegnata in parti centesimali, come segue: a) cinquanta parti a titolo di premio agli scopritori, sino ad un massimo di lire cinquantamila per ogni impiegato o militare accertatore e per ogni accertamento. L'importo delle quote da assegnare ai militari della Guardia di finanza verra' versato al Fondo di assistenza per i finanzieri per essere erogato in premi con le modalita' stabilite dalle disposizioni in vigore; b) quaranta parti al fondo di previdenza del personale doganale o al fondo di previdenza del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette o al Fondo di assistenza per i finanzieri secondo che gli scopritori appartengano al personale delle dogane o a quello delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici o alla Guardia di finanza. Se la scoperta delle infrazioni e' fatta da persone non appartenenti al personale anzidetto, questa quota e' devoluta al Fondo di assistenza per i finanzieri; c) due parti al fondo costituito a disposizione del direttore generale delle dogane e imposte indirette con l'art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, da erogarsi in premi per la prevenzione e la scoperta del contrabbando, con le norme di cui all'art. 119 della legge n. 20 del 20 gennaio 1896; d) tre parti, con un massimo di lire tremila, al capo servizio da cui dipende il personale che ha scoperto l'infrazione; e) cinque parti, con un massimo di lire cinquemila, al ricevitore della dogana che ha la gestione della violazione. La parte eccedente i massimi indicati alle lettere a), d) ed e), e' devoluta agli enti indicati alla lettera b), secondo l'appartenenza degli scopritori.". - L'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) cosi' recita: "Art. 70. (Norme applicabili). - Per quanto non e' diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decretol. 3 gennaio 1926, n. 63, e successive integrazioni. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e' devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori con le modalita' previste con il decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734.". - Si trascrive l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria): "Art. 30. (Adempimenti oblatori). - 1. Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente testo unico se l'autore entro centoventi giorni dalla data in cui riceve l'atto di contestazione versa all'erario dello Stato la somma di cui al comma 2 ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti adempimenti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve l'atto di contestazione: a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilita' in valuta estera accreditabili nei conti valutari sulla base del minor corso del cambio accertato tra la ricezione dell'atto di contestazione e l'effettiva cessione; b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti; c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b) e dalle disponibilita' in lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformita' a quanto previsto nella lettera a). 2. La somma da versare e' pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni; al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni; al al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire. 3. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 2. Rimane fermo quanto prescritto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511. 4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro centoventi giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto. 5. La facolta' di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non e' esercitabile da chi della stessa facolta' si sia gia' avvalso per altro illecito valutario, il cui atto di contestazione sia stato dall'interessato ricevuto entro i trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.". - La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, supplemento ordinario
Art. 292
(R) Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari
1.In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, ((le somme di cui all'articolo 291)) sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2.Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.
PARTE X DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI
Art. 293
(Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)
1.Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile.
2.Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilita'.
Art. 294
(Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)
1.Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.
Art. 295
(Rinvio per la copertura finanziaria)
1.Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.
Nota all'art. 295: - l'art. 22 della legge 28 marzo 2001, n. 134, cosi' recita: "Art. 22. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Art. 296
(Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)
1.I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.
2.Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Art. 297
(Non applicabilita' di norme)
1.Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Nota all'art. 297: - Si trascrivono gli artt. 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46: "Art. 18. (Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.". "Art. 26. (Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi). - 1. Per le entrate tributarie diverse da quelle dello Stato e per quelle non tributarie la rateazione delle somme iscritte a ruolo e' concessa in conformita' delle singole disposizioni che le regolano; in ogni caso, la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. 2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.".
Art. 298
(Norme che restano abrogate)
1.Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni: - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244, gia' espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; l'articolo 245, gia' espressamente, dall'allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276, da 286 a 289, gia' espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396, gia' espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo; 8; 9; 13, comma primo; 14; 15; 16, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115, n. 2; 116; 120; 121; 137 e 149, gia' espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; gli articoli 84; 176 e 178, gia' espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da 50 a 76, gia' espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; - la legge 20 luglio 1922, n. 995, gia' espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; - il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294, gia' espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; - del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18, gia' espressamente, dalla legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e dalla legge 15 aprile 1961, n. 291; - il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, gia' espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1 luglio 2002; - l'articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, gia' espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319; - l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, gia' espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319; - il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596, gia' espressamente, dall'articolo 10, della legge 21 febbraio 1989, n. 99; - del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16, gia' espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734; - l'articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, gia' espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342; - l'articolo 36, comma 6, della legge 10 aprile 1951, n. 287, gia' espressamente, dall'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; - l'articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226, gia' espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734; - la legge 1 dicembre 1956, n. 1426, gia' espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319; - l'articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283, gia' espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342; - gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533, gia' espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1 luglio 2002; - l'articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, gia' espressamente, dall'art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; - l'articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gia' espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134.
Art. 299
(L) Abrogazioni di norme primarie
1.Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: - il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134; - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano gia' abrogate ai sensi dell'articolo 298; - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano gia' abrogate ai sensi dell'articolo 298; - la legge 26 agosto 1868, n. 4548; - la legge 8 agosto 1895, n. 556; - l'articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242; - la legge 19 marzo 1911, n. 201; - l'articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486; - il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85; - del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l' articolo 5, lettere e), f), g); l'articolo 9; - del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298; - l'articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249; - il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1493; - l'articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; - l'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835; - il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059; - l'articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di procedura civile); - del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), gli articoli: da 38 a 43; 107; dell'articolo 134, come sostituito dall'articolo 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 59, al secondo comma, il n.1, limitatamente alle parole da "o le ricevute" sino a "cancelleria e" e alle parole " diritto di chiamata di causa"; il n. 4, limitatamente alle parole "o ricevute di versamenti sui conti correnti postali"; il quarto comma, limitatamente alle parole "o ricevute di versamento sui conti correnti postali"; il settimo comma; l'articolo 137, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, secondo comma, limitatamente alle parole da "la quale" sino a "la somma dovuta"; l'articolo 137, commi terzo, quarto e sesto; - del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), l'articolo 336, ultimo comma (aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n.149), limitatamente alle parole: "anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge"; - del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo comma; 91; 133, secondo comma; - l'articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio 1942, n. 907; - del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, come modificato dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298; - l'articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 1, della legge 5 ottobre 1982, n. 795 e dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273; - gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161; - della legge 9 aprile 1953, n. 226, come modificata dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298 e la tabella allegata; - l'articolo 2, della legge 1 luglio 1955, n. 553; - l' articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182; - gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283; - la legge 12 ottobre 1957, n. 978; - l'articolo unico, commi 3 e 4, della legge 2 aprile 1958, n. 319; - del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, gli articoli: 113; 114; 115; 128, come sostituito dall'articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 129, come sostituito dall'articolo 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 132, come sostituito dall'articolo 5, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 133, eccetto l'ultimo comma, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407; 134; 135, come modificato dall'articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240; 136, come modificato dall'articolo 15, della legge 11 giugno 1962, n. 546; 137; 138 primo, secondo e terzo comma, come sostituito dall'articolo 6, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 139; 140, primo comma, limitatamente alle parole: "trasmesso dall'ufficio del registro"; 141; 142, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 143 e 145; - l'articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320; - la legge 13 luglio 1965, n. 836; - l'articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n.157; - della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l'articolo 19, comma 2, secondo periodo; l'articolo 23, comma 8, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, limitatamente alle parole "senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione"; - del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: l'articolo 17, secondo e terzo comma; - del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: gli articoli 28 e 29; ((- della legge 26 luglio 1975, n. 354: l'articolo 56,)) l'articolo 57 limitatamente alle parole "e 56", l'articolo 58 limitatamente alle parole "esclusi quelli di cui all'articolo 56", l'articolo 70, nono comma; - la legge 24 dicembre 1976, n. 900 e la tabella allegata, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57; - della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1, 6, 10 e 11, gli allegati 1 e 2; - la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l'articolo 4; - l'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240; - l'articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184; - l'articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658; - del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: l'articolo 59, primo comma, lettera c), limitatamente alle parole "ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" e l'articolo 61, primo comma; - l'articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67; - i commi 1 e 3, dell'articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117; - del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (codice di procedura penale): gli articoli 264; 265; 660; 664, comma 3; 691; 692, comma 3; 693; all'articolo 694, il comma 2, limitatamente alle parole da "previa anticipazione" a "tariffa penale"; 695; - la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegate, come modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, eccetto l'articolo 10, comma 2; - la legge 8 marzo 1989, n. 89; - del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione del codice di procedura penale): l'articolo 32, commi 2 e 3, come modificato, dall'articolo 17, della legge 6 marzo 2001, n. 60; l'articolo 32 bis, come introdotto dall'articolo 18, della legge 6 marzo 2001, n. 60; gli articoli 84; 87; 144; 164, comma 3, limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto; gli articoli 181; 182; 199 e 200; - la legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.134; - l'articolo 13, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 45; - del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l'articolo 13; l'articolo 25, comma 2, limitatamente al terzo periodo; l'articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole ", a norma dell'articolo 25 comma 2"; - del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19: l'articolo 1, comma 3, limitatamente alla parola " 9"; l'articolo 5, comma 7; - della legge 10 ottobre 1996, n. 525, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 134: gli articoli 3, 3 bis e le tabelle allegate; - del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l'articolo 10, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e l'articolo 12; - del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 13, comma 10, ultimo periodo, limitatamente alle parole "e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e"; - della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 9, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 2, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 3, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 4, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5 bis, introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 6, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 7; comma 8, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 11, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; la tabella n. 1, allegata, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; - l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205; - l' articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; - l'articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342; - l'articolo 5 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91; - l'articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; - la legge 29 marzo 2001, n. 134, con esclusione degli articoli 19, 20 e 22; - l'articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330; - l'articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; - l'articolo 9, comma 22, e l'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 300
(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)
1.Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7, l'espressione "patrocinio gratuito" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
2.Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 133, sesto comma, l'espressione "di cui al primo comma" e' sostituita dalla seguente: "di trasferta".
3.Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
4.Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24, comma primo, n. 5, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
5.Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 59, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
6.Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533."
Nota all'art. 300: - Il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1942, n. 114. Si trascrive l'art. 73, nella nuova formulazione: "Art. 73. Inoltre la segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale tiene, per ciascuna Sezione e per l'adunanza plenaria, i seguenti ruoli e registri: 1) ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione; 2) ruolo dei ricorsi urgenti; 3) ruolo degli affari da decidersi in Camera di Consiglio; 4) registro per i processi verbali di udienza; 5) registro dei decreti del Presidente; 6) registro delle decisioni della Sezione o dell'adunanza plenaria, nel quale deve essere indicata la ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa. 7) registro dei ricorsi trattati col patrocinio a spese dello Stato.". - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, si veda la nota all'art. 44. Si trascrive l'art. 133, sesto comma, nella nuova formulazione: "Le somme complessivamente percepite a titolo di indennita' di trasferta, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso.". - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si veda la nota all'art. 131. Si trascrivono gli articoli 17 e 18 nella nuova formulazione: "Art. 17. (Atti dei procedimenti giurisdizionali). - Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e' prenotata a debito. (Comma abrogato). (Comma abrogato). "Art. 18. (Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato). - Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al gratuito patrocinio non puo' farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo della produzione.". Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante "Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1973, n. 131. Si trascrive l'art. 24, primo comma, nella nuova formulazione: "Art. 24. (Ruoli e registri particolari). - La segreteria tiene inoltre i seguenti ruoli e registri: 1) registro delle domande di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone. Per i ricorsi dichiarati urgenti dal presidente, la segreteria provvede ad una annotazione a margine della registrazione della domanda di fissazione di udienza; 2) registro per i processi verbali di udienza; 3) registro dei decreti e delle ordinanze del presidente; 4) registro delle decisioni, nel quale debbono essere annotati gli estremi della ricevuta dell'amministrazione, alla quale la decisione e' stata trasmessa; 5) registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.". - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si veda la nota all'art. 73. Si trascrive l'art. 59, nella nuova formulazione: "Art. 59. (Registrazione a debito). - 1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocino a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura; b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione; c) gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.". - Per il testo dell'art. 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella nuova formulazione si veda la nota all'art. 299.
Art. 301
(R) Abrogazioni di norme secondarie
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