DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

Type DPR
Publication 2002-05-30
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 317
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1.Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: - l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.; - il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708; - il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103; - il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25; - l'articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549; - gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; - il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981; - il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in G.U.; - del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110; - il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820; - il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103; - gli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352; - il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564; - gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334; - il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347; - il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327; - il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601; - del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo 6, comma 1, limitatamente alle parole: "((dall'articolo 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, dagli articoli 22, 47-51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;))"; l'articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio"; "n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48) registro dei ruoli"; al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma 3: numeri "41", "42" e "48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41", "42" e "48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito"; al comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 12) registro dei ruoli"; - il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466; - l'articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.

Art. 302

(L) Entrata in vigore

1.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro per la funzione pubblica

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2002

Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 341

Allegato 1

Allegato 1 ((TABELLA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311))

Allegato 2

Allegato 2 (Art. 177) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Allegato 3 (Art. 177) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

Allegato 4 (Art. 182) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

Allegato 5 (Art. 182) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

Allegato 6 (Art. 267) Diritto di copia senza certificazione di conformita'

Numero pagine Diritto di copia forfettizzato

1 2

1-4 euro

((0,98))

5-10 euro

((1,97))

11-20 euro

((3,92))

21-50 euro

((7,86))

51-100 Oltre le 100 euro

((15,72)) euro ((15,72)) piu' euro ((6,55)) ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

(17)

Allegato 7

Allegato 7 (Art. 268) Diritto di copia autentica

Numero di pagine Diritto di copia forfettizzato Diritto di certificazione di conformita' Totale delle colonne 2 e 3

1 2 3 4

1-4 euro ((1,31))

euro ((6,55))

euro

((7,86))

5-10 euro ((2,63))

euro ((6,55))

euro

((9,18))

11-20 euro ((3,92))

euro ((6,55))

euro

((10,47))

21-50 euro ((6,55))

euro ((6,55))

euro

((13,10))

51-100 euro ((13,10))

euro ((6,55))

euro

((19,65))

oltre le 100 euro ((13,10)) piu' euro ((7,86)) ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 euro ((6,55))

euro

((19,65)) piu' euro ((7,86)) ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

L'importo della colonna 3 e' stato sostituito con il nuovo importo previsto dalla Tabella, punto 6, allegata all'art. 9 della Legge n. 488/1999. (17)

Allegato 8

Allegato 8 (Artt. 269 e 269-bis) ((Diritto forfetizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalita' telematica.)) (( | Modalita' di rilascio e tipo di supporto | Diritto forfetizzato | | --- | --- | | Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD) | Euro 25 per ogni supporto di dati | | Trasmissione con modalita' telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali) | Euro 8 per ogni trasmissione di dati |

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