DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313
Entrata in vigore del decreto: 28-2-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti i numeri 8 e 55 dell'allegato n. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2002;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie; EMANA il seguente decreto:
Titolo I Oggetto e definizioni
Art. 1
(Oggetto)
1.Le norme del presente testo unico disciplinano il casellario giudiziale, ((il casellario giudiziale europeo,)) il casellario dei carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi, le relative procedure. In particolare, disciplinano l'iscrizione, l'eliminazione, la trasmissione e conservazione dei dati, i certificati, le funzioni degli uffici interessati.
Art. 2
(Definizioni)
Titolo II Casellario giudiziale
Art. 3
(L) Provvedimenti iscrivibili
Art. 4
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
((
1-bis.Quando le informazioni sulla cittadinanza della persona condannata non sono note, o quando la persona condannata e' un apolide, nell'estratto ne e' fatta specifica menzione.
))
Art. 5
(L) Eliminazione delle iscrizioni
((1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita.)) ((11))
3.Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, e' eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo.
4.Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di eta' sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di eta' della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa. (art. 687 c.p..p.; art. 36, primo c., lett. a), r.d. n. 778/1931; art. 15 d.P.R. n. 448/1988; artt. 46 e 63 c. 2, d.lgs. n. 274/2000)
((Titolo II-bis Casellario giudiziale europeo))
Art. 5-bis
(( (Provvedimenti iscrivibili).))
((
))
Art. 5-ter
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
Art. 5-quater
(( (Eliminazione delle iscrizioni).))
((
1.Le iscrizioni nel casellario giudiziale europeo sono eliminate a seguito di identica eliminazione comunicata dall'autorita' centrale di altro Stato membro di condanna.
))
Titolo III Casellario dei carichi pendenti
Art. 6
(Provvedimenti iscrivibili)
Art. 7
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 81 del codice penale e dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedi note all'art. 4. - Per il testo degli articoli 6 e 7 del citato regio decreto n. 778 del 1931, vedi note all'art. 4.
Art. 8
(Eliminazioni delle iscrizioni)
1.Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate: ((a) per morte della persona alla quale si riferiscono;)) ((11)) b) alla cessazione della qualita' di imputato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale. (art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n 271/1989 ed estensione del principio di cui all'art. 687, c. 1, c.p.p)
Titolo IV Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
Art. 9
(Provvedimenti iscrivibili)
Note all'art. 9: - Per il titolo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vedi nota all'art. 2. - Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note alle premesse. - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 80 del decreto legislativo n. 231/2001, abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico qui pubblicato: "Art. 80 (Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative). - 1. Presso il casellario giudiziale centrale e' istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II. 2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonche' i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non piu' soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative. 3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se e' stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se e' stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non e' stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.".
Art. 10
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: "Art. 21 (Pluralita' di illeciti). - 1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attivita' e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non puo' comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito. 2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu' degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu' grave.". - Per gli articoli 6 e 7 del regio decreto n. 778/1931, vedi note all'art. 4.
Art. 11
(Eliminazione delle iscrizioni)
1.Le iscrizioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui e' stata eseguita la sanzione pecuniaria, o trascorsi dieci anni dal giorno in cui e' cessata l'esecuzione di qualunque altra diversa sanzione, se negli stessi periodi non e' stato commesso un ulteriore illecito amministrativo. (art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)
Note all'art. 11: - Per l'art. 80, comma 2, del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vedi note all'art. 9.
Titolo V Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato
Art. 12
(Provvedimenti iscrivibili)
Note all'art. 12: - Per completezza di informazione si riporta il testo degli articoli 36 e 59 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; per l'art. 110 del decreto legislativo n. 271/1989 vedi note all'art. 6: "Art. 36 (Attribuzioni del giudice penale). - 1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. 2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.". "Art. 59 (Contestazione dell'illecito amministrativo). - 1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'art. 405, comma 1, del codice di procedura penale. 2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.".
Art. 13
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vedi note all'art. 10. - Per gli articoli 6 e 7 del regio decreto n. 778/1931, vedi note all'art. 4.
Art. 14
(Eliminazione delle iscrizioni)
1.Le iscrizioni dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative sono eliminate alla cessazione della qualita' di ente sottoposto al procedimento di accertamento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato. (art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, raccordo tra l'art. 35 d.lgs. n. 231/2001 e l'art. 60, c. 2, c.p.p.)
Note all'art. 14: - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto legislativo n. 231/2001: "Art. 35 (Estensione della disciplina relativa all'imputato). 1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.". - Per il testo dell'art. 110 del citato decreto legislativo n. 271/1989 e dell'art. 60 del codice di procedura penale, vedi note all'art. 6.
Titolo VI Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale
Art. 15
(Ufficio iscrizione) ((
(( Art. 15 (L-R) )) ((11))
1.L'ufficio iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 16, i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5 (L).)) ((11))
2.Ai fini dell'eliminazione, ufficio iscrizione e' l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad eliminazione per decorso del tempo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere e), d), e), f), g) e h), e dell'articolo 11, comma 1, o l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento da cui deriva l'eliminazione dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b) ed i), dell'articolo 8, comma 1, lettera b), e dell'articolo l4,comma 1.
3.L'iscrizione o l'eliminazione e' effettuata quando il provvedimento giudiziario e' definitivo; nel caso di iscrizione di provvedimenti non definitivi, quando il provvedimento e' pubblicato nelle forme di legge.
4.L'ufficio iscrizione verifica l'esistenza nel fascicolo dei codici identificativi delle persone e degli enti, nonche' del numero identificativo del procedimento; verifica, inoltre, la completezza nel provvedimento dei dati utili ai fini dell'estratto.
5.L'ufficio iscrizione se riscontra nel fascicolo la mancanza del codice identificativo delle persone o degli enti o del numero identificativo del procedimento provvede ad inserirlo secondo le modalita' previste dai decreti dirigenziali emanati ai sensi degli articoli 42 e 43.
6.L'ufficio iscrizione se nel provvedimento riscontra dati mancanti o incompleti, lo segnala all'autorita' competente alla correzione, e in particolare, al giudice penale ai sensi dell'articolo 130 del codice di procedura penale, al giudice civile o amministrativo ai sensi dell'articolo 288, secondo comma, del codice di procedura civile, all'autorita' amministrativa che ha emesso il provvedimento.
7.L'ufficio iscrizione se riscontra contrasti tra il provvedimento da iscrivere e quelli gia' iscritti nel sistema, effettua la segnalazione al pubblico ministero competente ai fini della risoluzione della questione concernente l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 40.
Art. 16
(Comunicazioni all'ufficio iscrizione)
1.L'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione comunica all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena.
Art. 17
(Ufficio territoriale)
1.L'ufficio territoriale rilascia i certificati, esclusi quelli richiesti da autorita' straniere, e consente la visura delle iscrizioni. (art. 51 d.lgs. n. 274/2000 e art. 20 d.m. n. 204/2001)
Note all'art. 17: - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 51 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dal testo unico qui pubblicato: "Art. 51 (Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative ai procedimenti penali davanti al giudice di pace, che concernono: a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) (lettera abrogata); c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo. 2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto nel comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. 3. La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata dei registri e delle altre forme di registrazione in materia penale e' adottata con decreto del Ministro della giustizia.". - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 20 del decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 204 (Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico qui pubblicato. "Art. 20. - 1. I certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 689 del codice di procedura penale possono essere richiesti e ritirati presso la cancelleria del giudice di pace. Con decreto del Ministro della giustizia vengono disciplinate le attivita' dirette al rilascio dei certificati.".
Art. 18
(Ufficio locale)
1.L'ufficio locale rilascia i certificati, compresi quelli richiesti da autorita' straniere, e consente la visura delle iscrizioni. (art. 2, terzo c., r.d. n. 778/1931)
Note all'art. 18: - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 2 del citato regio decreto n. 788/1931, abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico qui pubblicato: "Art. 2. Gli uffici locali del casellario giudiziale raccolgono e conservano gli estratti delle sentenze e dei provvedimenti indicati negli articoli 604, 587 ultimo capoverso e 588 prima parte del codice di procedura penale, concernenti i nati nei comuni compresi nel circondario giudiziario, anche se stranieri o apolidi. Gli estratti delle sentenze e dei provvedimenti suindicati, concernenti stranieri o apolidi nati all'estero, anche se hanno successivamente ottenuta la cittadinanza italiana, o concernenti cittadini italiani nati all'estero o dei quali non si sia potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano nell'ufficio del casellario presso la Procura del Re di Roma. Gli uffici locali del casellario giudiziale provvedono altresi' al rilascio, per i motivi e nei limiti stabiliti nella legge, dei certificati concernenti le iscrizioni conservate nei casellari stessi.".
Art. 19
(Ufficio centrale)
2.L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi.
2-bis.L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorita' nazionali gia' iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
2-ter.L'iscrizione puo' essere effettuata anche su istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tale caso, l'istanza e' presentata direttamente all'ufficio centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo relative a provvedimenti giudiziari, all'ufficio iscrizione del casellario giudiziale presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento cui la decisione si riferisce. L'ufficio iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio centrale, che provvede alla successiva iscrizione, acquisito il parere del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
3.L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto del decreto di grazia.
4.Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15.
5.L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative alle persone decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita, nonche' le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (L).(11)
Art. 20
(Comunicazioni all'ufficio centrale)
1.L'autorita' che emette i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono i ricorsi avverso questi ne da' comunicazione all'ufficio centrale senza ritardo.
2.Il Ministero della giustizia comunica senza ritardo all'ufficio centrale il decreto di grazia.
3.Il Comune competente comunica senza ritardo all'ufficio centrale l'avvenuta morte della persona.
4.Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' tecnico operative per consentire la rapida trasmissione, anche telematica, dei provvedimenti e delle informazioni, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalita' telematiche, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
TITOLO VII Servizi certificativi Capo I Servizi certificativi del casellario giudiziale((, del casellario giudiziale europeo)) e del casellario dei carichi pendenti
Art. 21
(Certificato del casellario giudiziale ((, del casellario giudiziale europeo)) e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorita' giudiziaria)
1.Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto.
2.Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalita' riconosciute dal codice di procedura penale. (art. 688 c.p.p.: c. 1, primo periodo, c. 2; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)
Art. 21-bis
(( (Certificato del casellario giudiziale europeo acquisito dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea).))
((
))
Art. 22
(Certificato del casellario giudiziale ((, del casellario giudiziale europeo)) e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore)
1.Previa autorizzazione del giudice procedente, il difensore ha diritto di ottenere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto, avente la qualita' di persona offesa dal reato o di testimone, per le finalita' riconosciute dal codice di procedura penale. (art. 688 c.p.p., c. 2, secondo periodo; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)
Art. 23
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 122))
Art. 24
(Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)(11)
01.L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta. (11)
1-bis.Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo. (11)
2.Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore. (art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935) ((12))
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 122 ((12))
Art. 25-bis
Certificato ((...)) del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro ((11))
1.((Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24)) deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori. ((11))
Art. 25-ter
(Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato)
1.Il cittadino italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la richiesta, il rilascio del certificato contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
1-bis.Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale. (11)
2.Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
((2-bis. Il cittadino di Paese terzo, la persona di cui non e' nota la cittadinanza e l'apolide che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisiscono da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nei loro confronti nei limiti previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.))
Art. 26
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 122))
Art. 27
(Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato)
1.L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.
Art. 28
(Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi).
1.Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalita' di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di eta', il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonche' i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis.
2.Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalita' istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata e' conforme all'estratto di cui all'articolo 4.
3.Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed e' rilasciato quando non puo' procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti.
4.I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta.
5.Il certificato selettivo e' rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18 quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalita' di cui all'articolo 39.
((7-bis. Per le richieste relative a procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, il certificato generale riporta, oltre a tutte le iscrizioni di cui al comma 3, anche le condanne di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Per le richieste relative ai procedimenti amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese quelle indicate al comma 7))
8.L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non e' tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonche' di cui all'articolo 24, comma 1.
9.I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un cittadino italiano contengono anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo;
10.In caso di comunicazione prevista dall'articolo 20, comma 3, i certificati contengono il riferimento alla data del decesso. (11)
Art. 28-bis
(Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione)
1.Nel certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
1-bis.Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale. (11)
2.Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di altro Stato membro sono riportate le condanne pronunciate nello stesso e quelle da esso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
((
2-bis.Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di Paese terzo, ad una persona di cui non e' nota la cittadinanza e ad un apolide sono riportate le informazioni sulle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.
))
((3-bis. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino di Paese terzo, di una persona di cui non e' nota la cittadinanza e di un apolide cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.))
Art. 29
(Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)
1.Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
2.L'interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta; soggetti diversi dall'interessato possono richiedere lo stesso certificato ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, e dell'articolo 32, primo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni. (art. 688, c. 3, c.p.p., art. 195 att. c.p.p.)
Note all'art. 29: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la rivisione delle liste elettorali). "Art. 2. 1. Non sono elettori: a) coloro che sono dichiarati finche' dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento; b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi; c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla liberta' vigilata o al divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' province, a norma dell'art. 215 del codice penale, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi; d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata. 2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato". "Art. 29 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 23, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 18). La Commissione elettorale mandamentale: 1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse; 2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo; 3) decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente. La commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale. La commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti. I ricorsi presentati, ai termini dell'ultimo comma dell'art. 20, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dell'art. 32.". Si riporta il testo dell'art. 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal testo unico qui pubblicato: "Art. 32 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 20 e 32, comma 2). - Alle liste elettorali, rettificate in conformita' dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla rivisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza: 1) della morte; 2) della perdita della cittadinanza italiana. Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico; 3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorita' giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonche' il cancelliere o il funzionario competenti per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale e' stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino e' compreso; 4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante la avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I gia' iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante la avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione e' richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione anagrafica; 5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18o anno di eta' o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato e' in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune. Le variazioni alle liste sono apportate dall'ufficiale elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni e' trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale. La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facolta' di richiedere gli atti al Comune. Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1). Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni. Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5) unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco da' preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici. Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi e' ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito. La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalita' di cui al comma precedente. Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29.". - Per il testo dell'art. 688 del codice di procedura penale vedi note all'art. 21. - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 195 delle disp. att. c.p.p.: "Art. 195 (Richiesta del certificato spedito per ragioni di elettorato). - 1. Il certificato spedito per ragioni di elettorato puo' essere richiesto anche da una persona diversa da quella alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono. Nella domanda deve essere specificato e dimostrato il legittimo interesse del richiedente.".
Art. 29-bis
(( (Modalita' di rilascio dei certificati).))
((
1.Le modalita' di rilascio dei certificati di cui agli articoli 21-bis, 25-ter e 28-bis sono stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 42, comma 1-bis.
))
Capo II Servizi certificativi dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato
Art. 30
(Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorita' giudiziaria) 1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato ente. (art. 81, c. 1, primo periodo, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)
Note all'art. 30: - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 81 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, abrogato dall'entrata in vigore del testo unico qui pubblicato: "Art. 81 (Certificati dell'anagrafe). - 1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato e' necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce. 2. Il pubblico ministero puo' richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilita' amministrativa dipendente da reato. 3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda. 4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.".
Art. 31
(Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato)
1.L'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato senza motivare la richiesta.
2.Nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad accezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto. (art. 81, c. 3 e 4, d.lgs. n. 231/2001)
Note all'art. 31: - Per l'art. 81 del citato decreto legislativo 2 marzo 2001, n. 231, vedi note all'art. 30.
Art. 32
(Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)
1.Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 31, quando sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni. (art. 81, c. 1, secondo periodo, d.lgs. n. 231/2001)
Note all'art. 32: - Per l'art. 81 del citato decreto legislativo 2 marzo 2001, n. 231, vedi note all'art. 30.
Capo III Disposizioni comuni ai servizi certificativi
Art. 33
(Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato)
1.La persona o l'ente interessato puo' conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non e' fatta menzione nei certificati ((di cui agli articoli 24, 27 e 31)). ((11))
2.Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' tecnico operative per consentire tale conoscibilita', sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalita' telematiche, e sentito e il Garante per la protezione dei dati personali.
3.Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
4.Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalita' di cui all'articolo 35, comma 2.
Art. 34
(Esclusione del codice identificativo dal certificato)
1.Il codice identificativo della persona o dell'ente cui si riferisce il provvedimento non risulta dal certificato.
Art. 35
(Ufficio competente al rilascio del certificato)
1.Sono competenti al rilascio del certificato tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
2.Il certificato puo' essere rilasciato da altri uffici, anche diversi da quelli giudiziari, individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che definisce altresi' le modalita' tecniche di collegamento telematico finalizzate all'utilizzabilita' del sistema da parte di detti uffici, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali.
3.Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 assicurano la tenuta di archivi informatici in cui confluiscono i dati relativi ai certificati rilasciati.
Art. 36
(Certificato di emergenza)
1.Nel caso di totale o parziale non operativita' del sistema, l'ufficio che riceve la richiesta rilascia un certificato di emergenza che contiene i dati acquisiti presso l'ufficio centrale.
2.Se, alla data del ripristino del sistema, e' riscontrata qualsiasi discordanza nei dati rispetto alla data di richiesta del certificato, l'ufficio che ha rilasciato il certificato di emergenza provvede all'invio al richiedente del certificato ordinario, che sostituisce quello di emergenza.
Art. 37
(Certificati richiesti da autorita' straniere) ((
1.Le autorita' interessate di Stati dell'Unione europea richiedono i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, all'Ufficio centrale attraverso le relative autorita' centrali competenti.
2.La richiesta di certificati da parte di altre autorita' straniere e' disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di reciprocita'. (art. 35, primo c., r.d. n. 778/1931)
Art. 38
(Termine per il rilascio di certificato)
1.Il certificato e' rilasciato nello stesso giorno della richiesta, eccetto il certificato di emergenza che e' rilasciato non appena sono acquisiti i dati necessari.
Art. 39
(Consultazione del sistema da parte dell'autorita' giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi).
1.La consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, anche per le finalita' delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, avviene ((mediante accreditamento alla PDND. Nelle more dell'accreditamento alla PDND, la consultazione avviene)) previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime.
2.Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate per categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale, e sono finalizzate ad assicurare la fruibilita' dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.
3.Limitatamente all'esigenza di rilascio dei certificati di cui all'articolo 28 e al fine di stabilire se deve essere rilasciato il certificato selettivo previsto dal comma 2 o quello generale di cui al comma 3 dello stesso articolo, nella convenzione di cui al comma 1 devono essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione interessata e, per ciascuno di essi, le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali, a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, nonche' le norme che individuano i reati ostativi, al fine di realizzare una specifica procedura informatizzata che garantisca l'accesso selettivo al sistema. Nelle stesse convenzioni e' stabilito l'obbligo, per l'amministrazione interessata e per l'ufficio centrale, di comunicare alla controparte eventuali modifiche, rispettivamente, delle disposizioni che incidono sulle regole tecniche alla base dell'accesso selettivo e delle disposizioni del presente testo unico. Sugli schemi di convenzione destinati a selezionare l'ambito di consultazione dei dati personali in relazione agli specifici procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti e' acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
4.Le amministrazioni interessate inviano la richiesta di consultazione del sistema all'ufficio centrale, allegando scheda informativa contenente i dati di cui al comma 3, e comunque conforme a quanto previsto nel decreto di cui al comma 5.
5.Le modalita' tecnico-operative per consentire la consultazione del sistema ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.
6.La consultazione del sistema da parte dell'autorita' giudiziaria, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, avviene secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministero della giustizia 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007, e successive modificazioni. (11)
TITOLO VIII Garanzie giurisdizionali
Art. 40
(Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)
1.Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666 del codice di procedura penale, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale e' nata la persona cui e' riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non e' stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.
2.Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato decide il Tribunale di Roma, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. (art. 690 c.p.p; art. 82, d.lgs. n. 231/2001)
Note all'art. 40: - Si riporta il testo dell'art. 666 del codice di procedura penale: "Art. 666 (Procedimento di esecuzione). - 1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore. 2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto puo' essere proposto ricorso per cassazione. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta e' sentito personalmente; tuttavia, se e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, e' sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 5. Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio. 6. Il giudice decide con ordinanza. Questa e' comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione. 7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. 8. Se l'interessato e' infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 e' notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne e' privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato. 9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.". - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 690 del codice di procedura penale: "Art. 690 (Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati). - 1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'art. 666, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio del casellario giudiziale.". - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 82 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico qui pubblicato: "Art. 82 (Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati). - 1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe e' competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'art. 78.".
TITOLO IX Sistema informativo
Art. 41
(Principi e funzioni)
1.Il sistema consente lo svolgimento, con tecnologie informatiche, delle attivita' degli uffici e tra essi concernenti l'iscrizione, l'eliminazione, lo scambio, la trasmissione e conservazione dei dati, e delle attivita' concernenti i servizi certificativi, anche nei rapporti con l'utenza, nel rispetto di rigorosi criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.
2.Il sistema consente, altresi', attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attivita', della data e della tipologia delle stesse, nonche' delle attivita' di acquisizione, certificazione e visura dei dati.
3.Il sistema opera in modo tale da assicurare il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e delle regole tecniche emanate in attuazione dello stesso, nonche' delle disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Nota all'art. 41: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
Art. 42
(Regole tecniche del sistema)
1.Le regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi certificativi, sono stabilite con ((provvedimento del Direttore generale della DGSIA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale)).
1-bis.Le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali europei sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali ((e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale)).
1-ter.Quando, in conseguenza di modifiche normative intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari giudiziali europei ovvero di atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi, occorre aggiornare le regole procedurali di carattere tecnico-operativo, il Ministero della giustizia provvede con uno o piu' decreti emanati ai sensi del comma 1-bis all'adeguamento delle regole procedurali ivi indicate.
2.Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto dirigenziale e' adottato sentito altresi' il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto e' adottato altresi' sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
3.Le tecnologie informatiche sono finalizzate a prevenire e correggere eventuali errori nella immissione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati, anche in collegamento con il sistema informatizzato dei registri.
Art. 42-bis
(( (Gestione del sistema informatico) ))
((
1.Il sistema informatico e' gestito dalla DGSIA.
))
Art. 43
(Codice identificativo sulla base delle impronte digitali)
1.Al fine di consentire la sicura riferibilita' di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, ad una persona di cui non e' nota la cittadinanza o ad un apolide, ((con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, di intesa con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale)), e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche che consentono, nei casi previsti dal presente testo unico, l'adozione di un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell'interno, come eventualmente modificato o integrato dalla normativa di attuazione prevista dall'art. 34 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive modificazioni.
2.Con lo stesso decreto di cui al comma 1, possono essere determinate le modalita' di collegamento tra il sistema previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, cori modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, e il casellario giudiziale.
Titolo X Disposizioni transitorie
Art. 44
(Eliminazione di iscrizioni incompatibili)
1.L'ufficio centrale elimina dal sistema tutte le iscrizioni esistenti incompatibili con quelle previste dal presente testo unico.
Art. 45
(Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002)
1.Le iscrizioni relative ai reati di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, commessi prima del 2 gennaio 2002, non sono riportate nei certificati ((di cui agli articoli 24 e 27)), e sono eliminate secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 2, lettere e), g) ed h). ((11)) (art. 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000 e raccordo con l'art. 64, c. 2, d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui rinvia all'art. 63, c. 2, stesso d.lgs.)
Art. 46
(Regole tecniche sino alla completa operativita' del sistema)
1.Sino alla completa operativita' del sistema, le regole tecniche di cui agli articoli 39 e 42 sono disciplinate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalita' telematiche, e sentito il garante per la protezione dei dati personali, in modo che, a seconda delle concrete possibilita' tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo o informatico, anche con differenziazioni territoriali.
2.Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto dirigenziale e' adottato sentito altresi' il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto e' adottato altresi' sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 47
(Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale)
(( Art. 47 (L - R) )) ((11))
1.Sino alla completa operativita' della trasmissione telematica delle informazioni di cui all'articolo 20, comma 4, il Comune comunica la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate. L'ufficio locale elimina le relative iscrizioni.
((1-bis. L'eliminazione delle iscrizioni di cui al comma 1 e' effettuata dall'ufficio locale decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita (L).))
((11))
2.Per le persone nate all'estero, o delle quali non si e' potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l'ufficio locale e' quello presso il Tribunale e presso il Tribunale per i minorenni di Roma.
Art. 48
(Termine per il rilascio di certificato)
1.Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il certificato e' rilasciato entro il giorno successivo o, se e' richiesto il rilascio immediato, nel medesimo giorno.
Nota all'art. 48: - Si riporta il testo dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia): "Art. 40 (L) (Determinazione di nuovi supporti e degli importi). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.".
Titolo XI Disposizioni finali e abrogazioni
Art. 49
(Modifica dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
Note all'art. 49: - Per il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, vedi note all'art. 39. - Per il titolo decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vedi note all'art. 2.
Art. 50
(Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali)
1.I decreti dirigenziali del Ministero della giustizia previsti dagli articoli 20, comma 4, 33, comma 2, 43 e 46 sono emanati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente testo unico.
Art. 51
(Raccordo con norme esterne al testo unico)
1.Ogni richiamo delle norme relative al casellario giudiziale, all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e ai relativi carichi pendenti, presente in norme di legge o di regolamento, si intende riferito alle corrispondenti norme del presente testo unico.
((1-bis. Ogni richiamo, presente in norme di legge o di regolamento, al casellario giudiziale si intende riferito anche al casellario giudiziale europeo.))
((11))
Art. 52
(Abrogazioni di norme primarie)
1.Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: - regio decreto 18 giugno 1931, n. 778; - all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni: al sesto comma le parole: "ed e' iscritto nel casellario giudiziario", nonche' il settimo comma; - l'articolo 17, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; l'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 182; - l'articola 32, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, limitatamente alle parole: "alla formazione delle schede e dei fogli complementari"; - l'articolo 58-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; - gli articoli 73 e 81 della legge 24 novembre 1981, n. 689; - gli articoli da 685 a 690 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; - gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448; - l'articolo 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 99; - del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, gli articoli: 110, comma 2, da 194 a 197 e 237; - gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272; - del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, gli articoli: 45; 46; 51, comma 1, lettera b); 63, comma 2; 64, comma 2, limitatamente alle parole: " e 2" e, conseguentemente, la parola: "commi" e' sostituita dalla seguente: "comma"; - del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, gli articoli: 80, 81, 82 e 85, comma 1, lettera b).
Note all'art. 52: - Si riporta il testo dell'art. 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dal testo unico qui pubblicato: "Art. 17 (Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento). - La sentenza che dichiara il fallimento e' comunicata per estratto, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al creditore richiedente, non piu' tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza. Nello stesso termine, uguale estratto e' affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore e' nato o la societa' fu costituita. L'estratto della sentenza e' inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura del cancel1iere.". - Si riporta il testo dell'art. 85 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificato dal testo unico qui pubblicato: "Art. 85 (Disposizioni regolamentari). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono: a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) (abrogata); c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo. 2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta".
Art. 53
(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)
1.Nell'articolo 110, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualita' di imputato" sono sostituite dalle seguenti: "del casellario dei carichi pendenti".
2.Negli articoli 730, comma 1, e 731, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma".
3.Nell'articolo 732, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma".
Note all'art. 53: - Per il testo dell'art. 730 del codice di procedura penale vedi note all'art. 3. - Si riporta il testo degli articoli 731 e 732 del codice di procedura penale, come modificati dal testo unico qui pubblicato: "Art. 731 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali). - 1. Il Ministro di grazia e giustizia, se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all'estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l'eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione. 1-bis. Le disposizioni del comma si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento e' stato adottato dall'autorita' giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna. 2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall'art. 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale". "Art. 732 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili). - 1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, puo' domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale, ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma.".
Art. 54
(Abrogazioni di norme secondarie)
1.Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: - decreto del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto 6 ottobre 1931, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 10 ottobre 1931; - decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 novembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 1988; - decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 1999, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 2 del 31 gennaio 2000; - all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono soppresse le parole: "al casellario giudiziale e,"; - gli articoli da 19 a 21 del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.
Note all'art. 54: - Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta), come modificato dal testo unico qui pubblicato: "Art. 107 (Comunicazioni all'organo dell'esecuzione). - 1. Il dispositivo dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza che comunque incidono sulla pena in esecuzione viene trasmesso a cura della cancelleria, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticita' e la sicurezza, se l'interessato e' detenuto, alla direzione dell'istituto e viene comunicato all'interessato, al pubblico ministero e, quando occorre, al centro di servizio sociale, dopo aver annotato i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna o, se vi e' provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo. In ogni caso sono indicati l'organo del pubblico ministero competente all'esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva. 2. Quando contro i provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato proposto ricorso per cassazione, il cancelliere della corte comunica entro tre giorni dalla decisione il relativo dispositivo al cancelliere del tribunale di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento impugnato, il quale provvede a norma del comma 1.".
Art. 55
(Norma finale)
1.Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI CASELLARIO GIUDIZIALE, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI
ARTICOLATO DEL TESTO UNICO
RIFERIMENTO PREVIGENTE
ART. 1 (L) (Oggetto)
ART. 2 (R) (Definizioni)
ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)
Articolo 686 del codice di pro- cedure penale; articolo 194 delle disposizioni di attua- zione del
codice di procedura penale; articoli 4 e 14 , regio decreto 18 giugno 1931, n. 778; articolo 24 , parte del sesto comma, del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , con- vertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 1935, n. 835; articolo 58-bis , legge 26 luglio 1975, n. 354; articolo 73 , legge 24 novem- bre 1981, n. 689.
ART. 4 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile)
articoli 6 e 7, regio decreto n.778 del 1931
ART. 5 (L) (Eliminazione delle iscrizioni)
articolo 687 del codice di pro- cedura penale; articolo 36, primo c., lettera a), regio de- creto n. 778 del 1931; artico- lo 15, decreto del Presidente della Repubblica 22 settem- bre 1988, n. 448; articoli 46 e 63, comma 2, decreto legisla- tivo 28 agosto 2000, n. 274
ART. 6 (L) (Provvedimenti iscrivibili)
articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo 28 lu- glio 1989 n. 271.
ART. 7 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile)
estensione articoli 6 e 7, re- gio decreto n. 778 del 1931
ART. 8 (L) (Eliminazioni delle iscrizioni)
articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 271 del 1989 ed estensione del principio di cui all'articolo 687, comma 1, codice di proce- dura penale
ART. 9 (L) (Provvedimenti iscrivibili)
articolo 80, comma 2, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
ART. 10 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile)
estensione articoli 6 e 7, re- gio decreto n. 778 del 1931
ART. 11 (L) (Eliminazione delle iscrizioni)
articolo 80.
comma 2, decreto legislativo n. 231 del 2001
ART. 12 (L) (Provvedimenti iscrivibili)
articolo 110, comma 1,lettera c), decreto legislativo n. 271 del 1989 .
ART. 13 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile)
estensione articoli 6 e 7, re- gio decreto n. 778 del 1931
ART. 14 (L) (Eliminazione delle iscrizioni)
articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 271 del 1989 .
ART. 15 (R) (Ufficio iscrizione)
ART. 16 (R) (Comunicazioni all'ufficio iscrizione)
ART. 17 (R) (Ufficio territoriale)
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