DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313
((1-bis. L'eliminazione delle iscrizioni di cui al comma 1 e' effettuata dall'ufficio locale decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita (L).))
((11))
2.Per le persone nate all'estero, o delle quali non si e' potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l'ufficio locale e' quello presso il Tribunale e presso il Tribunale per i minorenni di Roma.
Art. 48
(Termine per il rilascio di certificato)
1.Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il certificato e' rilasciato entro il giorno successivo o, se e' richiesto il rilascio immediato, nel medesimo giorno.
Nota all'art. 48: - Si riporta il testo dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia): "Art. 40 (L) (Determinazione di nuovi supporti e degli importi). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.".
Titolo XI Disposizioni finali e abrogazioni
Art. 49
(Modifica dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
Note all'art. 49: - Per il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, vedi note all'art. 39. - Per il titolo decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vedi note all'art. 2.
Art. 50
(Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali)
1.I decreti dirigenziali del Ministero della giustizia previsti dagli articoli 20, comma 4, 33, comma 2, 43 e 46 sono emanati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente testo unico.
Art. 51
(Raccordo con norme esterne al testo unico)
1.Ogni richiamo delle norme relative al casellario giudiziale, all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e ai relativi carichi pendenti, presente in norme di legge o di regolamento, si intende riferito alle corrispondenti norme del presente testo unico.
((1-bis. Ogni richiamo, presente in norme di legge o di regolamento, al casellario giudiziale si intende riferito anche al casellario giudiziale europeo.))
((11))
Art. 52
(Abrogazioni di norme primarie)
1.Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: - regio decreto 18 giugno 1931, n. 778; - all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni: al sesto comma le parole: "ed e' iscritto nel casellario giudiziario", nonche' il settimo comma; - l'articolo 17, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; l'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 182; - l'articola 32, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, limitatamente alle parole: "alla formazione delle schede e dei fogli complementari"; - l'articolo 58-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; - gli articoli 73 e 81 della legge 24 novembre 1981, n. 689; - gli articoli da 685 a 690 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; - gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448; - l'articolo 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 99; - del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, gli articoli: 110, comma 2, da 194 a 197 e 237; - gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272; - del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, gli articoli: 45; 46; 51, comma 1, lettera b); 63, comma 2; 64, comma 2, limitatamente alle parole: " e 2" e, conseguentemente, la parola: "commi" e' sostituita dalla seguente: "comma"; - del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, gli articoli: 80, 81, 82 e 85, comma 1, lettera b).
Note all'art. 52: - Si riporta il testo dell'art. 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dal testo unico qui pubblicato: "Art. 17 (Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento). - La sentenza che dichiara il fallimento e' comunicata per estratto, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al creditore richiedente, non piu' tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza. Nello stesso termine, uguale estratto e' affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore e' nato o la societa' fu costituita. L'estratto della sentenza e' inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura del cancel1iere.". - Si riporta il testo dell'art. 85 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificato dal testo unico qui pubblicato: "Art. 85 (Disposizioni regolamentari). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono: a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) (abrogata); c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo. 2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta".
Art. 53
(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)
1.Nell'articolo 110, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualita' di imputato" sono sostituite dalle seguenti: "del casellario dei carichi pendenti".
2.Negli articoli 730, comma 1, e 731, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma".
3.Nell'articolo 732, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma".
Note all'art. 53: - Per il testo dell'art. 730 del codice di procedura penale vedi note all'art. 3. - Si riporta il testo degli articoli 731 e 732 del codice di procedura penale, come modificati dal testo unico qui pubblicato: "Art. 731 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali). - 1. Il Ministro di grazia e giustizia, se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all'estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l'eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione. 1-bis. Le disposizioni del comma si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento e' stato adottato dall'autorita' giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna. 2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall'art. 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale". "Art. 732 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili). - 1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, puo' domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale, ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma.".
Art. 54
(Abrogazioni di norme secondarie)
1.Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: - decreto del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto 6 ottobre 1931, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 10 ottobre 1931; - decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 novembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 1988; - decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 1999, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 2 del 31 gennaio 2000; - all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono soppresse le parole: "al casellario giudiziale e,"; - gli articoli da 19 a 21 del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.
Note all'art. 54: - Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta), come modificato dal testo unico qui pubblicato: "Art. 107 (Comunicazioni all'organo dell'esecuzione). - 1. Il dispositivo dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza che comunque incidono sulla pena in esecuzione viene trasmesso a cura della cancelleria, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticita' e la sicurezza, se l'interessato e' detenuto, alla direzione dell'istituto e viene comunicato all'interessato, al pubblico ministero e, quando occorre, al centro di servizio sociale, dopo aver annotato i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna o, se vi e' provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo. In ogni caso sono indicati l'organo del pubblico ministero competente all'esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva. 2. Quando contro i provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato proposto ricorso per cassazione, il cancelliere della corte comunica entro tre giorni dalla decisione il relativo dispositivo al cancelliere del tribunale di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento impugnato, il quale provvede a norma del comma 1.".
Art. 55
(Norma finale)
1.Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI CASELLARIO GIUDIZIALE, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI
ARTICOLATO DEL TESTO UNICO
RIFERIMENTO PREVIGENTE
ART. 1 (L) (Oggetto)
ART. 2 (R) (Definizioni)
ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)
Articolo 686 del codice di pro- cedure penale; articolo 194 delle disposizioni di attua- zione del
codice di procedura penale; articoli 4 e 14 , regio decreto 18 giugno 1931, n. 778; articolo 24 , parte del sesto comma, del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , con- vertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 1935, n. 835; articolo 58-bis , legge 26 luglio 1975, n. 354; articolo 73 , legge 24 novem- bre 1981, n. 689.
ART. 4 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile)
articoli 6 e 7, regio decreto n.778 del 1931
ART. 5 (L) (Eliminazione delle iscrizioni)
articolo 687 del codice di pro- cedura penale; articolo 36, primo c., lettera a), regio de- creto n. 778 del 1931; artico- lo 15, decreto del Presidente della Repubblica 22 settem- bre 1988, n. 448; articoli 46 e 63, comma 2, decreto legisla- tivo 28 agosto 2000, n. 274
ART. 6 (L) (Provvedimenti iscrivibili)
articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo 28 lu- glio 1989 n. 271.
ART. 7 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile)
estensione articoli 6 e 7, re- gio decreto n. 778 del 1931
ART. 8 (L) (Eliminazioni delle iscrizioni)
articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 271 del 1989 ed estensione del principio di cui all'articolo 687, comma 1, codice di proce- dura penale
ART. 9 (L) (Provvedimenti iscrivibili)
articolo 80, comma 2, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
ART. 10 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile)
estensione articoli 6 e 7, re- gio decreto n. 778 del 1931
ART. 11 (L) (Eliminazione delle iscrizioni)
articolo 80.
comma 2, decreto legislativo n. 231 del 2001
ART. 12 (L) (Provvedimenti iscrivibili)
articolo 110, comma 1,lettera c), decreto legislativo n. 271 del 1989 .
ART. 13 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile)
estensione articoli 6 e 7, re- gio decreto n. 778 del 1931
ART. 14 (L) (Eliminazione delle iscrizioni)
articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 271 del 1989 .
ART. 15 (R) (Ufficio iscrizione)
ART. 16 (R) (Comunicazioni all'ufficio iscrizione)
ART. 17 (R) (Ufficio territoriale)
articolo 51, decreto legislati- vo n. 274 del 2000 e
articolo 20, decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 204
ART. 18 (R) (Ufficio locale)
articolo 2, terzo comma, regio decreto n. 778 del 1931
ART. 19 (R) (Ufficio centrale)
articolo 3, regio decreto n. 778 del 1931
ART. 20 (R) (Comunicazioni all'ufficio centrale)
ART. 21 (L) (Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito all'autorita' giudiziaria)
articolo 688 codice di proce- dura penale: comma 1, primo periodo,
comma 2 ; articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 271 del 1989
ART. 22 (L) (Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore)
articolo 688 codice di procedu- ra penale, comma 2, secondo pe- riodo;
articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 271 del 1989
ART. 23 (L) (Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato)
articolo 689 codice di procedu- ra penale
ART. 24 (L) (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)
articolo 689 codice di procedu- ra penale;
articolo 194, comma 2, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale ; articoli 45 e 63, comma 2, de- creto legislativo n. 274 del 2000; articolo 24, settimo com- ma, legge n. 835 del 1935
ART. 25 (L) (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)
articolo 689 codice di procedu- ra penale;
articolo 194, comma 2, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale ; articoli 45 e 63, comma 2, de- creto legislativo n. 274 del 2000; articolo 24, settimo com- ma, legge n. 835 del 1935
ART. 26 (L) (Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)
articolo 689 codice di procedu- ra penale
ART. 27 (L) (Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato)
estensione dell'articolo 689, comma 1 e parte del
comma 2, codice di procedura penale ; ar- ticolo 21, decreto ministeriale n. 204 del 2001
ART. 28 (L) (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)
articolo 688, comma 1, codice di procedura penale ; articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
ART. 29 (L) (Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)
articolo 688, comma 3, codice di procedura penale ; articolo 195 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
ART. 30 (L) (Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorita' giudiziaria)
articolo 81, comma 1, primo pe- riodo, comma 2, decreto legi- slativo n. 231 del 2001
ART. 31 (L) (Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato)
articolo 81, comma 3 e 4, de- creto legislativo n. 231 del 2001
ART. 32 (L) (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)
articolo 81, comma 1, secondo periodo,
decreto legislativo n. 231 del 2001
ART. 33 (R) (Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato)
ART. 34 (R) (Esclusione del codice identificativo dal certificato)
ART. 35 (R) (Ufficio competente al rilascio del certificato)
ART. 36 (R) (Certificato di emergenza)
ART. 37 (L) (Certificati richiesti da autorita' straniere)
articolo 35, primo comma, regio decreto n. 778 del 1931
ART. 38 (R) (Termine per il rilascio di certificato)
ART. 39 (R) (Consultazione diretta del sistema e acquisizione di certificati dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)
ART. 40 (L) (Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)
articolo 690 codice di procedu- ra penale;
articolo 82 decreto legislativo n. 231 del 2001
ART. 41 (R) (Principi e funzioni)
ART. 42 (R) (Regole tecniche del sistema)
ART. 43 (R) (Codice identificativo sulla base delle impronte digitali)
ART. 44 (R) (Eliminazione di iscrizioni incompatibili)
ART. 45 (L) (Esclusioni dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002)
articolo 63 ; comma 2 decreto legislativo n. 27 del 2000 e raccordo con l' articolo 64, comma 2, decreto legislativo n. 274 del 2000 , nella parte in cui rinvia all'articolo 63, comma 2, stesso decreto legi- slativo
ART. 46 (R) (Regole tecniche sino alla completa operativita' del sistema)
ART. 47 (R) (Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale)
ART. 48 (R) (Termine per il rilascio di certificato)
ART. 49 (R) (Modifica dell'
articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 )
ART. 50 (R) (Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali)
ART. 51 (R) (Raccordo con norme esterne al testo unico)
ART.52 (L) (Abrogazioni di norme primarie)
ART. 53 (L) (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)
ART. 54 (R) (Abrogazioni di norme secondarie)
ART. 55 (L) (Entrata in vigore)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 novembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Castelli, Ministro della giustizia Pisanu, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2003 Ministeri istituzionali, registro n.1, foglio n. 262
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