LEGGE 19 agosto 2003, n. 260

Type Legge
Publication 2003-08-19
Ultimo aggiornamento 2003-09-16
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 88 Dogane 1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a quello della Comunita', in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo. 2. In particolare, la cooperazione comprende: - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine; - lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti; - la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della Comunita' e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonche' l'adozione e l'impiego del documento amministrativo unico (DAU); - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci; - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli articoli 76, 77 e 78, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

Accordo-art. 89

ARTICOLO 89 Fiscalita' Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all'ulteriore riforma del sistema fiscale, all'ammodernamento dell'amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e alla lotta contro le frodi.

Accordo-art. 90

ARTICOLO 90 Cooperazione nel settore sociale 1. In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione. 2. Per quanto riguarda la previdenza sociale, le Parti cercano di adeguare il regime della ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle nuove esigenze economiche e sociali, essenzialmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione. 3. La cooperazione tra le parti comporta l'adeguamento della legislazione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunita' tra uomini e donne. 4. Le Parti sviluppano la cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunita'.

Accordo-art. 91

ARTICOLO 91 Istruzione e formazione 1. Le Parti cooperano per migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tenendo conto delle sue priorita'. 2. Il programma Tempus contribuisce ad intensificare la cooperazione tra le Parti nel settore dell'istruzione e della formazione, nonche' a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e la riforma economica. 3. Anche la Fondazione europea per la formazione contribuisce al miglioramento delle strutture e delle attivita' di formazione nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Accordo-art. 92

ARTICOLO 92 Cooperazione culturale Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunita' e popoli.

Accordo-art. 93

ARTICOLO 93 Informazione e comunicazione La Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia prendono le misure necessarie per promuovere lo scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti professionali della ex Repubblica jugoslava di Macedonia informazioni piu' specialistiche.

Accordo-art. 94

ARTICOLO 94 Cooperazione nel settore audiovisivo Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano la coproduzione nei settori cinematografico e televisivo. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare gli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi via satellite e via cavo.

Accordo-art. 95

ARTICOLO 95 Infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi Le Parti intensificano la cooperazione nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, comprese le reti di telecomunicazioni classiche e le relative reti elettroniche per la trasmissione di materiale audiovisivo, nonche' i servizi associati, con il fine ultimo dell'allineamento all'acquis comunitario, da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Detta cooperazione si concentra sui seguenti settori prioritari: - elaborazione di politiche; - aspetti giuridici e normativi; - potenziamento delle istituzioni necessarie in un contesto liberalizzato; - ammodernamento delle infrastrutture elettroniche della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e loro integrazione nelle reti europea e mondiale, con particolare attenzione a un miglioramento a livello regionale; - cooperazione internazionale; - cooperazione con gli organismi europei, segnatamente con quelli che operano nel settore della normalizzazione; - coordinamento delle posizioni in organizzazioni e consessi internazionali.

Accordo-art. 96

ARTICOLO 96 Societa' dell'informazione Le Parti decidono di intensificare la cooperazione per sviluppare ulteriormente la societa' dell'informazione nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Nel complesso, si intende preparare la societa' all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilita' di reti e servizi. Le autorita' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, con l'assistenza della Comunita', riesaminano attentamente gli impegni politici assunti nell'Unione europea, per allineare le proprie politiche su quelle dell'Unione. Le autorita' della ex Repubblica jugoslava di Macedonia elaborano un piano per l'adozione della normativa comunitaria nel settore della societa' dell'informazione.

Accordo-art. 97

ARTICOLO 97 Tutela dei consumatori Le Parti collaborano per allineare le norme della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunita'. Un'efficace tutela dei consumatori e' indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo. A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono: - l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle modalita' di tutela dei consumatori della ex Repubblica jugoslava di Macedonia con quelle in vigore nella Comunita'; - una politica attiva di tutela dei consumatori, compresi una maggiore informazione e lo sviluppo di organizzazioni indipendenti; - un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualita' dei beni di consumo e mantenere norme di sicurezza adeguate.

Accordo-art. 98

ARTICOLO 98 Trasporti 1. Parallelamente all'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunita' europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di: - ristrutturare ed ammodernare i trasporti e le relative infrastrutture; - migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo; - applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunita'; - sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile; - migliorare la tutela dell'ambiente nei trasporti e ridurre gli effetti nocivi e l'inquinamento. 2. I settori di cooperazione prioritari sono: - lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali, nonche' degli altri grandi assi d'interesse comune, e dei collegamenti transeuropei e paneuropei; - la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, anche attraverso un'adeguata cooperazione tra le competenti autorita' nazionali; - il trasporto stradale, compresi l'imposizione fiscale, gli aspetti sociali e quelli ambientali; - il trasporto combinato strada-ferrovia; - l'armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale; - l'ammodernamento delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie, e l'assistenza per ottenere finanziamenti a tal fine, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo; - la promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni; - l'adozione di politiche dei trasporti coordinate e compatibili con quelle in vigore nella Comunita'.

Accordo-art. 99

ARTICOLO 99 Energia 1. La cooperazione rispecchia i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, e si prefigge una progressiva integrazione dei mercati energetici dell'Europa. 2. La cooperazione prevede in particolare: - formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito; - gestione e formazione nel settore energetico e trasferimento di tecnologia e di know-how; - promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia, delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; - definizione di un contesto per la ristrutturazione dei servizi energetici di pubblica utilita' e cooperazione tra imprese del settore.

Accordo-art. 100

ARTICOLO 100 Agricoltura e settore agroindustriale La cooperazione in questo settore si prefigge l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori agricolo e agroindustriale, la gestione delle risorse idriche, lo sviluppo rurale, la graduale armonizzazione della legislazione in campo veterinario e fitosanitario con le norme comunitarie e lo sviluppo del settore forestale e del settore della pesca della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Accordo-art. 101

ARTICOLO 101 Sviluppo regionale e locale Le Parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. A tal fine, e' possibile procedere a scambi di informazioni e di esperti.

Accordo-art. 102

ARTICOLO 102 Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico 1. Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI). 2. La cooperazione in campo scientifico e tecnologico riguarda: - scambi di informazioni in campo scientifico e tecnologico; - organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche; - attivita' comuni di ricerca e sviluppo tecnologico; - attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e specialisti delle due Parti impegnati in attivita' di ricerca e sviluppo tecnologico; 3. Una siffatta cooperazione si basa su intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna delle Parti definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

Accordo-art. 103

ARTICOLO 103 Ambiente e sicurezza nucleare 1. Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di contribuire alla sostenibilita' dell'ambiente. 2. La cooperazione potrebbe essere imperniata sui seguenti settori prioritari: - lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero (aria, qualita' dell'acqua, compresi il trattamento delle acque reflue e l'inquinamento dell'acqua potabile) e realizzazione di controlli efficaci; - elaborazione di strategie relative al problemi globali e climatici; - produzione e consumo razionali, sostenibili e non inquinanti dell'energia; sicurezza degli impianti industriali; - classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche; - riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti e attuazione della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Basilea, 1989); - impatto dell'agricoltura sull'ambiente; erosione del suolo e inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura; - tutela delle foreste, della flora e della fauna e salvaguardia della biodiversita'; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - valutazione dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica; - ravvicinamento continuo delle legislazioni alle norme comunitarie; - convenzioni internazionali in materia di ambiente alle quali la Comunita' aderisce; - cooperazione a livello regionale, anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente; - istruzione e informazione in materia ambientale e sensibilizzazione ai problemi del settore. 3. Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, la cooperazione mira ad assicurare la protezione di persone, animali, proprieta' e ambiente contro le catastrofi provocate dall'uomo. A tal fine, la cooperazione potrebbe comprende i settori seguenti: - scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di ricerca e sviluppo; - controllo reciproco, notifica rapida e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi e le loro conseguenze; - esercitazioni di salvataggio e di soccorso e sistemi di assistenza in caso di catastrofe; - scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della ripresa in seguito a calamita'. 4. La cooperazione nel settore della sicurezza nucleare potrebbe concentrarsi in particolare sui seguenti settori: - miglioramento della normativa della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorita' di controllo e dei mezzi a loro disposizione; - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali; - gestione delle scorie radioattive: la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna a fornire al consiglio di stabilizzazione e di associazione informazioni in merito a qualsiasi intenzione di importare o depositare scorie radioattive; - promozione di accordi tra gli Stati membri dell'UE, o l'Euratom, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in merito allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari e su questioni di sicurezza nucleare in generale, se del caso; - potenziamento della sorveglianza e del controllo del trasporto di materiali che potrebbero provocare inquinamento radioattivo.

Accordo-art. 104

ARTICOLO 104 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 3, 108, e 109, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia puo' beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti.

Accordo-art. 105

ARTICOLO 105 L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, e' disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunita' in seguito a consultazioni con la ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'assistenza, sotto forma di aiuti per il potenziamento delle istituzioni e di investimenti, vuole essenzialmente contribuire alle riforme democratica, economica e istituzionale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in linea con il processo di stabilizzazione e di associazione. L'assistenza finanziaria puo' riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione del presente accordo, compresi giustizia e affari interni. Occorre vegliare a che vengano completamente realizzati i progetti di infrastrutture di interesse comune individuati nell'accordo nel settore dei trasporti.

Accordo-art. 106

ARTICOLO 106 Su richiesta della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in casi eccezionali, la Comunita' puo' valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilita' di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili.

Accordo-art. 107

ARTICOLO 107 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali. A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

Accordo-art. 108

ARTICOLO 108 E' istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Accordo-art. 109

ARTICOLO 109 1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri del governo della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno. 4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, al lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Accordo-art. 110

ARTICOLO 110 Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo d'azione dell'accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Al momento della decisione relativa al passaggio alla seconda fase il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, anche gli eventuali cambiamenti da apportare al contenuto delle disposizioni che disciplinano tale fase. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalita' di funzionamento del comitato. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite nel presente articolo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare altresi' adeguate raccomandazioni. Esso elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le Parti.

Accordo-art. 111

ARTICOLO 111 Ciascuna delle Parti puo' deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

Accordo-art. 112

ARTICOLO 112 Nell'esercizio delle sue finzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Accordo-art. 113

ARTICOLO 113 Il comitato di stabilizzazione e di associazione puo' creare sottocomitati. Il comitato dei trasporti istituito dall'accordo nel settore dei trasporti assiste il comitato di stabilizzazione e di associazione.

Accordo-art. 114

ARTICOLO 114 E' istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Accordo-art. 115

ARTICOLO 115 Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta'.

Accordo-art. 116

ARTICOLO 116 L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettono il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Accordo-art. 117

ARTICOLO 117 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - il regime applicato dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia nei confronti della Comunita' non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o filiali; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della ex Repubblica jugoslava di Macedonia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o tra societa' e filiali di tale paese. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Accordo-art. 118

ARTICOLO 118 1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

Accordo-art. 119

ARTICOLO 119 Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 30, 37, 38 e 42.

Accordo-art. 120

ARTICOLO 120 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o piu' Stati membri, da un lato, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altro.

Accordo-art. 121

ARTICOLO 121 I protocolli nn. 1, 2, 3, 4 e 5 e gli allegati I-VII costituiscono parte integrante del presente accordo.

Accordo-art. 122

ARTICOLO 122 Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Accordo-art. 123

ARTICOLO 123 Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunita' o i suoi Stati membri oppure la Comunita' e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altro.

Accordo-art. 124

ARTICOLO 124 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Accordo-art. 125

ARTICOLO 125 Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositario dell'accordo.

Accordo-art. 126

ARTICOLO 126 Il presente accordo e' redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

Accordo-art. 127

ARTICOLO 127 Il presente accordo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunita' europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia firmato il 29 aprile 1997 mediante scambio di lettere.

Accordo-art. 128

ARTICOLO 128 Accordo interinale Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini del titolo IV, articoli 69, 70 e 72 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-5, la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui a tali articoli e a tali protocolli.

Accordo-Allegato I

ALLEGATO I IMPORTAZIONI NELLA EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI INDUSTRIALI MENO SENSIBILI ORIGINARI DELLA COMUNITA' (di cui all'articolo 18, paragrafo 2) ==================================================================== Codice doganale DESIGNAZIONE DELLE MERCI ==================================================================== 2517 Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente: - Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente: 41 00 00 -- di marmo 49 00 00 -- altri 2518 Dolomite, anche sinterizzata o calcinata; do- lo mite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite: 2520 Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colo- rati o addizionati di piccole quantita' di acceleranti o di ritardanti: 2523 Cementi idraulici (compresi cementi non polve- rizzati detti "clinkers"), anche colorati 10 00 00 - Cementi non polverizzati detti "clinkers" 29 00 00 - altri 3105 Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg 3214 Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura 3303 Profumi ed acque da toletta 3304 Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure 3305 Preparazioni per capelli 3306 3306 Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti imballati per la vendita al minuto (fili dentari) 3307 Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati ne' compresi altrove deodoranti per locali, prepa- rati, anche non profumati, aventi o non pro- prieta' disinfettanti 3405 Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulite e lucidare e prepa- razioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere del codice NC 3404 3506 Colle ed altri adesivi preparati, non nominati ne' compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg 3701 Lastre e pellicole fotografiche piane, sensi- bilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone e dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stam- pa istantanei, sensibilizzate, non impressiona- te, anche in caricatori 3702 Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate 3808 Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di geminazione e regolatori di cre- scita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide 3918 Rivestimenti per pavimenti di materie plasti- che, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo 3919 Lastra, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli 3921 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche 3923 Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsu- le ed altri dispositivi di chiusure, di materie plastiche 3924 Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche 3925 Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche non nominati ed compresi altrove 3926 Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita: di gomma alveolare: 11 00 00 Lastre, fogli e nastri 19 00 00 altri di gomma non alveolare: Lastre, fogli e nastri: 21 10 00 Rivestimenti e tappeti da pavimento 21 90 00 altri altri 29 90 00 altri 4015 Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso: Guanti: altri 19 10 00 per uso domestico 19 90 00 altri 90 00 00 altri 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita: altri 91 00 00 Rivestimenti e tappeti da pavimento 4302 Pelli da pellicceria conciate o preparate (com- prese le teste, code, zampe ed altri pezzi, ca- scanti e ritagli) anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303 4303 Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria 4409 - Legno (comprese le liste e le tavolette [par- chetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o piu' orli o superfici, le- vigato o incollato con giunture a spina. 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette- casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno 4802 Carta e cartone, non patinati ne' spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano: altra carta e altro cartone, senza fibre ot tenute con procedimento meccanico oppure in cui al massimo 10% in peso della massa fibrosa to tale e' costituita da tali fibre: di peso inferiore a 40 g per mq: 51 10 00 Carta di peso non superiore a 15 g per mq, destinata alla fabbricazione di carta per ma trici di duplicatori 51 90 00 altri 52 20 00 in rotoli 52 80 00 in fogli di peso superiore a 150 g per mq 53 20 00 in rotoli 53 80 00 in fogli 4805 Altra carta ed altro cartone, non patinati ne' spalmati, in rotoli e in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 2 di que- sto capitolo: altra carta ed altro cartone di peso uguale o superiore a 225 g per mq a base di carta da macero: 80 11 00 Testliner 80 19 00 altri 80 90 00 altri 4811 Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impre- gnati, ricoperti, colorati in superficie, deco- rati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli, diversi dai prodotti dei tipi descritti nei testi delle voci 4803, 4809 o 4810: Carta e cartone, spalmati, impregnati o rico perti di materia plastica (esclusi quelli ade sivi): 31 00 00 con imbianchimento, di peso superiore 150 g per mq 39 00 00 altri 40 00 00 Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo 4814 Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie 4815 Copripavimenti con supporto di carta o di car- tone, anche tagliati 4816 Carta carbone, carta detta "autocopiante" e al- tra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole 4817 Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta a di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per cor- rispondenza 4820 Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classifica- tori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per in- cartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i bloc- chi e i libretti per copie multiple, anche con- tenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone 4821 Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non 4909 Cartoline postali stampate o illustrate; carto- line stampate con auguri o comunicazioni perso- nali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni 4910 Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare 6601 Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) 6802 Pietre da taglio o da costruzione (diverse dal- l'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, e- sclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granu- lati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente 6805 Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti 6807 Lavori di asfalto o di prodotti simili (per e- sempio: pece di petrolio, di carbone fossile) 6809 Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso 6810 Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati 6811 Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili 6813 Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minera- li o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie 6815 Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati ne' compresi altrove 6902 Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ce- ramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre si- licee simili 6904 Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica 6905 Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia 6907 Piastrelle e lastre da pavimentazione o da ri- vestimento, non verniciate ne' smaltate, di ce- ramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati ne smaltati, di cerami- ca, anche su supporto 6908 Piastrelle e lastre da pavimentazione o da ri- vestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto 6910 Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bide', tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica 6911 Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana 6912 Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana 6914 Altri lavori di ceramica 7007 Vetro di sicurezza, costituito da vetri tempe rati o formato da fogli aderenti fra loro Vetri temperati: di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli 11 10 00 Di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobili e trattori 11 90 00 altri altri 19 10 00 smaltati 19 20 00 colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente 19 80 00 altri Vetri formati da fogli aderenti fra loro: di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli: altri 21 91 00 di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e trattori 21 99 00 altri 29 00 00 altri 7009 Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi 7013 Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appar- tamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 7019 Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti): Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati. 11 00 00 Filali tagliati, di lunghezza non superiore a 50 mm 12 00 00 Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) 19 00 00 altri 7106 Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere 7108 Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semi- lavorato o in polvere 7113 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro par- ti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 7114 Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 7115 Alti lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 7116 Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite 7117 Minuterie di fantasia 7217 Fili di ferro o di acciai non legati: rivestiti di altri metalli comuni: contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbo nio: la cui sezione trasversale massima e' infe- riore a 0,8 mm: 30 11 00 ramati 30 19 00 altri la cui sezione trasversale massima e' uguale o superiore a 0,8 mm: 30 31 00 ramati 30 39 00 altri 30 50 00 contenenti, in peso, 0,25% o piu' e meno di 0,6% di carbonio 30 90 00 contenenti, in peso,0,6% o piu' di carbonio altri contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbo- nio 90 10 00 la cui sezione trasversale massima e' infe- riore a 0,8 mm 90 30 00 la cui sezione trasversale massima e' uguale o superiore a 0.8 mm 90 50 00 contenenti, in peso, 0,25% o piu' e meno di 0,6% di carbonio 90 90 00 contenenti, in peso, 0,6% o piu' di carbonio 7307 Accessori per tubi (per esempio; raccordi, go- miti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio: fusi di ghisa non malleabile: 11 10 00 per tubi dei tipi utilizzati per canaliz- zazioni sotto pressione 11 90 00 alti altri 19 10 00 di ghisa malleabile: 19 90 00 altri altri 91 00 00 Flange Gomiti, curve e manicotti, filettati: 92 10 00 Manicotti 92 90 00 Gomiti e curve Accessori da saldare testa a tessa: il cui maggior diametro esterno e' infe- riore o uguale a 609,6 mm: 93 11 00 Gomiti e curve 93 19 00 altri il cui maggior diametro esterno e' superiore a 609,6 mm: 93 91 00 Gomiti e curve 93 99 00 altri altri: 99 10 00 filettati 99 30 00 per saldare 99 90 00 altri 7311 Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio 7313 Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordon- cini (torsadas), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utiliz- zati per recinti 7403 Rame raffinato e leghe di rame, greggio: rame raffinato 11 00 00 Catodi e sezioni di catodi 7418 Oggetti per uso domestico, di igiene o da to- letta e loro parti, di rame; spugne, strofi- nacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame. 7614 Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricita' 7616 Altri lavori di alluminio 7301 Piombo greggio 7802 Cascami ed avanzi di piombo 7803 Barre, profilati e fili, di piombo 7804 Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo 7805 Tubi ed accessori per tubi (per esempio: rac- cordi, gomiti, manicotti), di piombo 7806 Altri lavori di piombo 7901 Zinco greggio: Zinco non legato: 11 00 00 contenente, in peso, 99,99% di zinco contenente, in peso, meno di 99,99% di zinco: 12 10 00 contenente, in peso, 99,95% o piu', ma meno di 99,99% di zinco 12 30 00 contenente, in peso, 98,5% o piu', ma meno di 99,95% di zinco 12 90 00 contenente, in peso, 97,5% o piu', ma meno di 98,5% di zinco 7902 Cascami ed avanzi di zinco 7903 Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) 7904 Barre, profilati e fili, di zinco 7905 Lamiere, fogli e nastri, di zinco 7906 Tubi ed accessori per tubi di zinco (per esem- pio: raccordi, gomiti, manicotti) 7907 Altri lavori di zinco 8211 Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e le loro lame altri Coltelli da tavola a lama fissa 91 30 00 Coltelli con manico e lama di acciaio inossidabile 91 80 00 altri 92 00 00 altri coltelli a lama fissa 93 00 00 Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili 94 00 00 Lame 8215 Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, pa- lette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili: altri 10 30 00 di acciaio inossidabile altri assortimenti: 20 10 00 di acciaio inossidabile 20 90 00 altri altri 99 10 00 di acciaio inossidabile 99 90 00 altri 8301 Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fer- magli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti,di me- talli comuni; 20 00 00 Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli 8302 Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, fine- stre, persiane, carrozzerie, oggetti di selle- ria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiu- sura automatica per porte, di metalli comuni 8304 Classificatori, schedari, scatole per la clas- sificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture ana- loghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403 8309 Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni 10 00 00 Tappi a corona 8419 Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettifi- cazione, la sterilizzazione, la pastorizzazio- ne, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazio- ne, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi dome- stici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamen- to immediato o ad accumulazione: Essiccatori: 31 00 00 per prodotti agricoli 32 00 00 per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni 39 00 00 altri altri 89 10 00 Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termi- co non si effettua attraverso una parete 8423 Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia: di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5000 kg 82 10 00 Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automati- co, comprese le cernitrici 82 90 00 altri altri 89 10 00 Pese a ponte 89 90 00 Altri 8460 Macchine per sbavare, affilare, molare, retti- ficare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o pro- dotti per lucidare, per la rifinitura dei me- talli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 8461 Macchine per piallare, limare, sbozzare, broc- ciare, macchine per tagliare o rifinire gli in- granaggi, macchine per segare, troncare ed al- tre macchine utensili che operano con asporta- zione di metallo o di cermet, non nominate ne' comprese altrove 8462 Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rulla- trici, centinatrici; piegatrici, raddrizzatri- ci, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgre- tolatrici per metalli; presse per la lavorazio- ne dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate 8463 Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza aspor- tazione di materia 8464 Macchine utensili per la lavorazione delle pie- tre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali si- mili o per la lavorazione a freddo del vetro: Macchine per molare o levigare per la lavorazione del vetro: 846420 19 00 altre 846420 80 00 altre 846490 00 00 altre 8474 Macchine ed apparecchi per selezionare, vaglia- re, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (com- prese le polveri e le paste); macchine per ag- glomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemen- to, il gesso o altre materie minerali in pol- vere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia 8477 Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fab- bricazione di prodotti di tali materie, non nominati ne' compresi altrove in questo capitolo 8478 Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati ne' compresi altrove in questo capitolo 8480 Staffe per fonderia; piastre di fonde per for- me; modelli per forme; forme per i metalli (di- versi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche 8483 Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle, sup- porti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocita', compresi i convertitori di cop- pia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione Ingranaggi e ruote di frizione, escluse le ruote semplici e gli altri organi elementari di trasmissione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocita', compresi i convertitori di coppia: altri 40 91 00 Ingranaggi (diversi da ingranaggi a frizione): 40 92 00 Alberi filettati a sfere o a rulli 40 93 00 Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocita' 40 98 00 altri 8501 Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni: Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W 10 10 00 Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W altri 10 91 00 Motori universali 10 93 00 Motori a corrente alternata 10 99 00 Motori a corrente continua altri motori a corrente alternata, monofase: altri: 40 91 00 di potenza inferiore o uguale a 750 W 8508 Utensili elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano 8509 Apparecchi elettromeccanici con motore elet- trico incorporato, per uso domestico 8512 Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatoti e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli: 10 00 00 Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette 8515 Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elet- trici (compresi quelli a gas riscaldati elet- tronicamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elet- trici per spruzzare a caldo metalli o cermet: Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera: 11 00 00 Ferri e pistole per brasare 19 00 00 altri Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza: 21 00 00 interamente o parzialmente automatici 29 00 00 altri Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma: 31 00 00 interamente o parzialmente automatici altri: 39 10 00 a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura: 39 90 00 altri altre macchine ed apparecchi: per il trattamento dei metalli: 80 11 00 per saldare 80 19 00 altri altri 80 91 00 per la saldatura delle materie plastiche a resistenza 80 99 00 altri 8517 Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless" e apparecchi per la telecomunicazio- ne a corrente portante o per la telecomunica- zione numerica; videofoni 8518 Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un micro- fono; amplificatori elettrici ad audiofrequen- za; apparecchi elettrici di amplificazione del suono 8519 Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registra- zione del suono 8520 Magnetofoni ed altri apparecchi per la regi- strazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono 8521 Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici 8524 Dischi, nastri e altri supporti per la regi- strazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 8527 Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la ripro- duzione del suono o con un apparecchio di orologeria 8528 Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televiso- ri a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori) 8716 Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti: Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte: 10 10 00 Carrelli tenda e roulotte pieghevoli 10 90 00 altri Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli: 20 10 00 Spanditori di letame 20 90 00 altri altri nuovi: 39 30 00 Semirimorchi altri: 39 51 00 con un asse 39 59 00 altri: 39 80 00 usati 40 00 00 altri rimorchi e semirimorchi 80 00 00 altri veicoli Parti: 90 10 00 Telai 90 30 00 Carrozzerie 90 90 00 altre 9402 Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odon- toiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccani- smo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti: 90 00 00 altri 94 04 Sommier, oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti: 10 00 00 Sommier di altre materie: 29 10 00 con molle metalliche 29 90 00 altre Sacchi a pelo: 30 10 00 imbottiti di piume o di calugine 30 90 00 altri altri 90 10 00 imbotti di piume o di calugine 90 90 00 altri =====================================================================

Accordo-Allegato II

ALLEGATO II IMPORTAZIONI NELLA EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI INDUSTRIALI SENSIBILI ORIGINARI DELLA COMUNITA' (di cui all'articolo 18, paragrafo 3) I dazi doganali all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti originari della Comunita' elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - il 1 gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 70% del dazio di base; - il 1 gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 60% del dazio di base; - il 1 gennaio del settimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base; - il 1 gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base; - il 1 gennaio del nono anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 20% del dazio di base; - il 1 gennaio del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi rimanenti sono aboliti. ==================================================================== Codice doganale DESIGNAZIONE DELLE MERCI ==================================================================== 2515 Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzio- ne con densita' apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplice- mente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare 2516 Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare 2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate ne' comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o piu' di oli di petrolio o di mine- rali bituminosi e delle quali tali oli costi- tuiscono il componente base 2711 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi 3004 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto: contenenti altri antibiotici: 20 10 00 condizionati per la vendita al minuto contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici: contenenti insulina: 31 10 00 condizionati per la vendita al minuto contenenti ormoni corticosurrenali: 32 10 00 condizionati per la vendita al minuto altri 39 10 00 condizionati per la vendita al minuto contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, ne' altri prodotti della voce 2937, ne' antibiotici: 40 10 00 condizionati per la vendita al minuto altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936: 50 10 00 condizionati per la vendita al minuto altri condizionati per la vendita al minuto: 90 11 00 contenenti iodio o suoi composti 90 19 00 altri altri 90 91 00 contenenti iodio o suoi composti 90 99 00 altri 3005 Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceuti- che o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari 3205 Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo 3208 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo 3209 Pittore e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso 3210 Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio 3401 Saponi; prodotti e preparazioni organici ten- sioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti 3402 Agenti organici di superficie (diversi dai sa- poni); preparazioni tensioattive preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausi- liarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 Preparazioni condizionate per la vendita al minuto 20 10 00 Preparazioni tensioattive 20 90 00 Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire altri: 90 10 00 Preparazioni tensioattive 90 90 00 Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire 3904 Polimeri di cloruro di vinile o di altre ole- fine alogenate, in forme primarie: 10 00 00 Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze altro policloruro di vinile: 21 00 00 non plastificato 22 00 00 plastificato 40 00 00 altri copolimeri di cloruro di vinile 50 00 00 Polimeri di cloruro di vinilidene Polimeri fluorurati: 61 00 00 Polimetetrafluoroetilene 69 00 00 altri 90 00 00 altri 3917 Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche 3920 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati ne' stratificati, ne' parimenti associati ad altre materie, senza supporto 3922 Vasche da bagno, docce, lavabi, bide', tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche 4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma: Pneumatici rigenerati: 10 90 00 altri Pneumatici usati: 20 90 00 altri 90 00 00 altri 4202 Bauli, valigie e valigette compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette porta- documenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese strumenti musicali o armi e simili contenitori, sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta 4203 Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti 4205 Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti 4304 Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali 4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di coper- tura ("shingles" e "shakes"), di legno 4808 Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla casta del tipo descritto nel testo della voce 4803 10 00 00 Carta e cartone ondulati, anche perforati 30 00 00 altra carta Kraft increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata 90 00 00 altra 4810 Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stam- pati, in rotoli o in fogli: Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non piu' di 10% in peso della massa fibrosa totale e' costituito da tali fibre: altra carta ed altro cartone: a piu' strati: 91 10 00 con imbianchimento di ogni strato 91 30 00 con imbianchimento di uno solo strato 91 90 00 altri 4818 Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (be'be's), assorbenti e tamponi igienici, len- zuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa 4819 Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili 10 00 00 Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato 30 00 00 Sacchi di larghezza, alla base, di 4 cm o piu' 40 00 00 altri sacchi, sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci 50 00 00 altri imballaggi, comprese le buste per dischi 60 00 00 Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili 4823 Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa: Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone: 60 10 00 Vassoi, piatti e scodelle 60 90 00 altri Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta: 70 10 00 imballaggi alveolari per uova 70 90 00 altri 6402 Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomme o di materia plastica 6403 Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o rico- stituito e con tomaie di cuoio naturale 6404 Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o rico- stituito e con tomaie di materie tessili 6405 Altre calzature 6406 Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili, ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti 7303 Tubi e profilati cavi, di ghisa 7304 Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio 7305 Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno supe- riore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio 7306 Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi sempli- cemente avvicinati), di ferro o di acciaio 7308 Costruzioni e parti di costruzioni (per esem- pio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni 7309 Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri re- cipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacita' superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo 7310 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclu- si i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacita' inferiore o ugua- le a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo 10 00 00 di capacita' uguale o superiore a 50 litri di capacita' inferiore a 50 litri: altre, aventi parete di spessore: 21 91 00 inferiore a 0,5 mm 21 99 00 uguale o superiore a 0,5 mm altri 29 10 00 aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm 29 90 00 aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm 7317 Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame 7318 Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci e vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, ron- delle (comprese le rondelle destinate a fun- zionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio 7320 Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio 7321 Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scalda- piatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti di ghisa, ferro o acciaio 7323 Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed og- getti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio: di acciaio inossidabile 93 10 00 Oggetti per il servizio della tavola 93 90 00 altri di ferro o acciaio, smaltati: 94 10 00 Oggetti per il servizio della tavola 94 90 00 altri altri 99 10 00 Oggetti per il servizio della tavola altri 99 91 00 dipinti o verniciati 99 99 00 altri 7325 Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio 10 00 00 di ghisa non malleabile altri altri 99 10 00 di ghisa malleabile 99 99 00 altri 7604 Barre e profilati di alluminio 7608 Tubi di alluminio 7610 Costruzioni e parti di costrizione (per esem- pio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni 7611 Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capa- cita' superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo 7612 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacita' non superiore a 300 liti, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo 8303 Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni 8402 Caldaie a vapore (generatori di vapore), diver- se delle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata" 8403 Caldaie per il riscaldamento centrale; diverse da quelle della voce 8402 8404 Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, sur- riscaldatori, apparecchi di pulitura o recupe- ratori di gas); condensatori per macchine a vapore 8413 Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi 8414 Pompe per aria o per vuoto compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti 8418 Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elet- trica o di altra specie; pompe di calore diver- se dalle macchine ed apparecchi per il condi- zionamento dell'aria della voce 8415 Combinazioni di frigoriferi e di congelatori- conservatori muniti di sportelli esterni separati: altre di capacita' superiore a 340 l: 10 91 10 nuovi 10 91 90 usati altri 10 99 10 nuovi 10 99 90 usati Frigoriferi per uso domestico: a compressione: di capacita' superiore al 340 l: 21 10 10 nuovi 21 10 90 usati altri Tipo tavolo: 21 51 10 nuovi 21 51 90 usati da incassare: 21 59 10 nuovi 21 59 90 usati altri, di capacita': inferiore o uguale a 250 l 21 91 10 nuovi 21 91 90 usati superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l 21 99 10 nuovi 21 99 90 usati ad assorbimento, elettrici: 22 00 10 nuovi 22 00 90 usati altri 29 00 10 nuovi 29 00 90 usati Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacita' inferiore o uguale a 800 l: altri di capacita' inferiore o uguale a 400 l 30 91 10 nuovi 30 91 90 usati di capacita' superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l: 30 99 10 nuovi 30 99 90 usati Mobili congelatori-conservatori, tipo arma- dio, di capacita' inferiore o uguale a 900 l altri di capacita' inferiore o uguale a 250 l 40 91 10 nuovi 40 91 90 usati di capacita' soperiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l 40 99 10 nuovi 40 99 90 usati altri cofani, armadi, vetrine banchi e mobili simili, per la produzione del freddo: Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati): per prodotti congelati: 50 11 10 nuovi 50 11 90 usati altri 50 19 10 nuovi 50 19 90 usati altri mobili frigoriferi: 50 90 10 nuovi 50 90 90 usati Parti: 91 00 00 Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo 8457 Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazio- ne dei metalli 8458 Torni (compresi i centri di tornitura) che ope- rano con asportazione di metallo 8459 Macchine (comprese le unita' di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per me- talli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitu- ra) della voce 8458 8504 Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione 8507 Accumulatori elettrici, compresi i loro separa- tori, anche di forma quadrata o rettangolare: al piombo, dei tipi utilizzati per l'avvia- mento dei motori a pistone: altri di peso superiore a 5 kg 10 81 00 funzionanti con elettrolite liquido 10 89 00 altri 8516 Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettri- ci, apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; appa- recchi elettrotermici per parrucchiere (per e- sempio: asciugacapelli, apparecchi per arric- ciare, scaldaferri per arricciare) o per asciu- gare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 8529 Parti riconoscibili come destinate esclusiva- mente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 8534 Circuiti stampati 8535 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per e- sempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di ten- sione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una ten- sione superiore a 1000 V 8536 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, rele', in- terruttori di sicurezza, limitatori di corren- te, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione infe- riore o uguale 1000 V Fusibili; 10 10 00 per una intensita' inferiore o uguale a 10 A 10 50 00 per una intensita' superiore a 10 A ed infe- riore o uguale a 63 A 10 90 00 per una intensita' superiore a 63 A Interruttori automatici: 20 10 00 per una intensita' inferiore o uguale a 63 A 20 90 00 per una intensita' superiore a 63 A altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici 30 10 00 per una intensita' infeziore o uguale a 16 A 30 30 00 per una intensita' superiore a 16 A ed infe- riore o uguale a 125 A 30 90 00 per una intensita' superiore a 125 A Rele': per una tensione inferiore o uguale a 6O V: 41 10 00 per una intensita' inferiore o uguale a 2 A 41 90 00 per una intensita' superiore a 2 A 49 00 00 altri altri interruttori, sezionatori e commutatori per una tensione inferiore o uguale a 60 V 50 11 00 a tasto o pulzante 50 15 00 rotanti 50 19 00 altri altri 50 90 10 Starters for fluorescent lamp 50 90 90 altri Portalampade, spine e prese di corrente: altre 69 10 00 per cavi coassiali 69 30 00 per circuiti stampati 69 90 00 altre altri apparecchi: 90 01 00 Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche 90 10 00 Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi 90 85 00 altri 8537 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti previsti di vari apparecchi del- le voci 8535 o 8536 per il comando o la distri- buzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 8538 Parti riconoscibili come destinate esclusiva- mente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 8539 Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco: altre lampade e tubi ad incandescenza, esclu- si quelli a raggi ultravioletti o infrarossi: alogeni, al tungsteno: 21 30 00 dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli altri, di tensione: 21 92 00 superiore a 100 V 21 98 00 uguale o inferiore a 100 V altri, di potenza inferiore o uguale a 200 V e di tensione superiore a 100 V: 22 10 00 a riflettore 22 90 00 altri 29 30 00 altri dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli altri, di tensione: 29 92 00 superiore a l00 V 29 98 00 uguale o inferiore a 100 V Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti: Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico: 32 10 00 a vapore di mercurio 8544 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed al- tri conduttori isolati per l'elettricita' (an- che laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite indivi- dualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione 8607 Parti di veicoli per strade ferrate o simili: Freni e loro parti A Freni ad aria compressa e loro parti: 21 10 00 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 21 90 00 altri altri 29 10 00 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio 29 90 00 altri 8702 Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o piu', compreso il conducente 8703 Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli co- struiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli dal tipo "break" e le auto da corsa 8704 Autoveicoli per il trasporto di merci 8706 Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore 8707 Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine 8708 Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705: Paraurti e loro parti 10 00 90 altri altre parti ed accessori di carrozzerie (com- prese le cabine) Cinture di sicurezza: 21 00 90 altri altri 29 00 90 altri Freni e servofreni, e loro parti: Guarnizioni di freni montate: 31 00 90 altri altri 39 00 90 altri Ammortizzatori di sospensione: 80 00 90 altri Frizioni e loro parti 93 00 90 altri altri 99 00 90 altri 8711 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini la- terali; carrozzini laterali ("side car") 87 12 00 Biciclette ed altri velocipedi (compresi i fur- goncini a triciclo), senza motore 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti: Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei 10 90 00 altri 20 00 00 Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza: 30 10 00 imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini 30 90 00 altri 40 00 00 Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti 50 00 00 Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambu' o di materie simili altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno: 61 00 00 imbottiti 69 00 00 altri altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo: 71 00 00 imbottiti 79 00 00 altri 80 00 00 altri mobili per sedersi Parti: altri 90 30 00 di legno 90 80 00 altri 9403 Altri mobili e loro parti: Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici: 10 10 00 Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017) altri di altezza inferiore o uguale a 80 cm: 10 51 00 Scrivanie 10 59 00 altri di altezza superiore a 80 cm: 10 91 00 Armadi a porte, a sportelli o ad ante 10 93 00 Armadi a cassetti, classificatori e schedari 10 99 00 altri altri mobili di metallo: altri 20 91 00 Letti 20 99 00 altri Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici: di altezza inferiore o uguale a 80 cm: 30 11 00 Scrivanie 30 19 00 altri di altezza superiore a 80 cm: 30 91 00 Armadi, classificatori e schedari 30 99 00 altri Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine 40 10 00 Elementi di cucine componibili 40 90 00 altri 50 00 00 Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da lettO altri mobili di legno: 60 10 00 Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno 60 30 00 Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini 60 90 00 altri mobili di legno Mobili di materie plastiche: 70 90 00 altri 80 00 00 Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambu' o materie simili Parti 90 10 00 di metallo 90 30 00 di legno 90 90 00 di altre materie 9405 Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro pari, non nominati ne' compresi altrove; insegne pubblicitarie, in- segne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illu- minazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati ne' compresi altrove 9406 Costruzioni prefabbricate =====================================================================

Accordo-Allegato III

ALLEGATO III DEFINIZIONE CE DI PRODOTTI DI "BABY BEEF" (di cui all'articolo 27, paragrafo 2) Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nell'ambito del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC unitamente alla descrizione corrispondente. ==================================================================== Codice NC Suddivisione Designazione delle merci Taric ==================================================================== Animali vivi della specie bovino altri delle specie domestiche di peso superiore a 300 kg: Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato): ex 0102 90 51 destinate alla macellazione: 10 che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso e' uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg ex 0102 90 59 altri: 11 che non hanno ancora nessun dente 21 permanente e il cui peso e' uguale 31 o superiore a 320 kg e inferiore 91 o uguale a 470 kg (L'ammissione in questa sottovoce e' subordinata alle condizioni stabilite dalle dispo- sizioni comunitarie in materia) altri ex 0102 90 71 destinati alla macellazione: 10 tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso e' uguale o superiore a 350 kg e infe- riore o uguale a 500 kg (L'ammissione in questa sottovoce e' subordinata alle condizioni stabilite dalle dispo- sizioni comunitarie in materia) ex 0102 90 79 altri 21 tori e manzi che non hanno ancora 91 nessun dente permanente e il cui peso e' uguale o superiore a 350 kg e infe- riore o uguale a 500 kg (L'ammissione in questa sottovoce e' subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia) Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate ex 0201 10 00 in carcasse o mezzene 91 carcasse di peso uguale a superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (L'ammissione in questa sotto- voce e' subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comuni- tarie in materia) altri pezzi non disossati ex 0201 20 20 Quarti detti "compensati" 91 quarti detti "compensati", di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossifi- cazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estrema- mente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (L'ammissione in que- sta sottovoce e' subordinata alle con- dizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia) ex 0201 20 30 Busti e quarti anteriori 91 quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossifi- cazione delle cartilagini (segnatamen- te quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estrema- mente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (L'ammissione in que- sta sottovoce e' subordinata alle con- dizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia) ex 0201 20 50 Selle e quarti posteriori 91 quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto "pistola") con un basso grado di ossificazione delle cartila- gini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttu- ra estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (L'ammis- sione in questa sottovoce e' subordi- nata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia) --------------------------------------------------------------------

Accordo-Allegato IV a

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