LEGGE 24 ottobre 2003, n. 320

Type Legge
Publication 2003-10-24
Ultimo aggiornamento 2003-11-21
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 86 Questioni sociali 1. Le Parti avvieranno un dialogo sulla cooperazione sociale che comprendera', pur senza escludere altri settori, le questioni connesse ai problemi sociali del post-apartheid, la lotta contro la poverta', la disoccupazione, la parita' uomo-donna, la violenza contro le donne, i diritti dei bambini, le relazioni sindacali, la pubblica sanita', la sicurezza sul posto di lavoro e la demografia. 2. Le Parti ritengono che lo sviluppo economico debba andare di pari passo con il progresso sociale. Esse si impegnano a garantire i diritti sociali di base, in particolare la liberta' di associazione dei lavoratori, il diritto di contrattazione collettiva, il divieto del lavoro coatto, l'eliminazione delle discriminazioni in materia di assunzione e di occupazione e l'abolizione effettiva del lavoro infantile. Le norme pertinenti dell'OIL costituiscono il punto di riferimento per la promozione di questi diritti.

Accordo-art. 87

ARTICOLO 87 Informazione Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere e favorire gli scambi di informazioni privilegiando, fra l'altro, la diffusione delle informazioni sulla cooperazione tra il Sudafrica e la Comunita'. Le Parti si adoperano inoltre per fornire al grande pubblico le informazioni di base sul Sudafrica e sull'Unione europea, agli ambienti specializzati sudafricani informazioni specifiche sulle politiche dell'Unione europea e agli ambienti specializzati dell'Unione europea informazioni specifiche sulle politiche del Sudafrica.

Accordo-art. 88

ARTICOLO 88 Stampa e settore audiovisivo Le Parti favoriscono la cooperazione nei settori della stampa e dei mezzi audiovisivi onde promuovere lo sviluppo e il rafforzamento dell'indipendenza e del pluralismo dei media. La cooperazione viene attuata, fra l'altro, attraverso: (a) la promozione dello sviluppo delle risorse umane, in particolare mediante programmi di formazione e di scambi per i giornalisti e gli operatori del settore dei media; (b) un maggiore e piu' agevole accesso alle fonti d'informazione per i media; (c) lo scambio di know-how e di informazioni tecniche; (d) la produzione di programmi audiovisivi.

Accordo-art. 89

ARTICOLO 89 Risorse umane 1. Le Parti cooperano per aumentare il valore delle risorse umane nel Sudafrica in tutti i settori contemplati dall'accordo. La cooperazione mira a rafforzare la capacita' istituzionale nei settori che il governo considera prioritari per lo sviluppo delle risorse umane, rivolgendo particolare attenzione alle fasce piu' sfavorite della popolazione. 2. Al fine di migliorare le competenze dei quadri superiori dei settori pubblico e privato, le Parti intensificano la cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale nonche' la cooperazione tra istituti didattici e imprese. Si cerchera' in particolare di instaurare vincoli permanenti tra organismi specializzati dell'Unione europea e del Sudafrica, per favorire gli scambi di esperienze e di risorsa tecniche. 3. Le Parti incoraggiano gli scambi di informazioni onde stimolare la cooperazione per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi da parte delle autorita' competenti. 4. Le Parti promuovono i contatti e la cooperazione tra gli istituti di insegnamento superiore come, ad esempio, le universita'.

Accordo-art. 90

ARTICOLO 90 Lotta contro la droga e il riciclaggio del denaro Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti si impegnano a cooperare nella lotta contro la droga e il riciclaggio del denaro: (a) promuovendo la definizione di un piano generale del Sudafrica destinato alla lotta contro la droga e migliorando l'efficacia dei programmi regionali sudafricani e dell'Africa australe volti a combattere l'abuso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope nonche' la produzione, la fornitura e il traffico di queste sostanze, in base alle pertinenti convenzioni internazionali dell'ONU sulla lotta contro la droga; (b) prevenire l'utilizzazione delle loro istituzioni finanziarie per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in genere e dal traffico illecito di stupefacenti in particolare in base a norme equivalenti a quelle adottate in materia dagli organismi internazionali, in particolare la Task Force "Azione finanziaria" (FATF), e (c) impedendo lo sviamento dei precursori chimici e delle altre sostanze fondamentali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope in base a norme equivalenti a quelle adottate in materia dalle autorita' internazionali competenti, in particolare la Task Force "Azione chimica" (CATF).

Accordo-art. 91

ARTICOLO 91 Protezione dei dati 1. Le Parti cooperano per migliorare il livello di protezione nel trattamento dei dati personali, tenendo conto delle norme internazionali. 2. La cooperazione finalizzata alla protezione dei dati personali puo' comprendere un'assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di esperti nonche' l'avvio di programmi e progetti comuni. 3. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente i progressi fatti in questo settore.

Accordo-art. 92

ARTICOLO 92 Sanita' 1. Le Parti cooperano per migliorare la salute mentale e fisica delle popolazioni mediante la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. 2. Nel settore della pubblica sanita', le Parti cooperano mettendo in comune le rispettive conoscenze ed esperienze per quanto riguarda i programmi volti, fra l'altro, a diffondere le informazioni, a migliorare l'istruzione e la formazione degli operatori del settore sanitario, a tenere sotto controllo le malattie e a sviluppare sistemi di informazione sanitaria, a ridurre i rischi di malattie legate allo stile di vita, a prevenire e a combattere l'HIV/AIDS e le altre malattie trasmissibili. 3. La cooperazione riguardante la sicurezza e la salute sul posto di lavoro comprende scambi di informazioni sulle misure legislative e non legislative volte a prevenire gli infortuni, le malattie professionali e i rischi professionali. 4. La cooperazione nel settore farmaceutico puo' comprendere un sostegno per la valutazione e la registrazione dei medicinali.

Accordo-art. 93

ARTICOLO 93 Obiettivo Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, la Comunita' concede al Sudafrica un'assistenza finanziaria e tecnica sotto forma di aiuti non rimborsabili e di prestiti onde contribuire a finanziare il suo sviluppo socioeconomico.

Accordo-art. 94

ARTICOLO 94 Aiuti non rimborsabili L'assistenza finanziaria sotto forma di aiuti non rimborsabili e' coperta da: (a) una speciale linea di credito sul bilancio comunitario a sostegno delle attivita' di cooperazione allo sviluppo di cui agli articoli 65 e 66; (b) risorse finanziarie supplementari provenienti da altre linee del bilancio comunitario per le attivita' di cooperazione allo sviluppo e internazionale che rientrano nel campo di applicazione di dette linee. La procedura seguita per la presentazione e l'approvazione delle richieste, l'esecuzione e il controllo/valutazione deve essere conforme alle condizioni generali relative alla linea di bilancio in questione.

Accordo-art. 95

ARTICOLO 95 Prestiti Per quanto riguarda l'assistenza finanziaria sotto forma di prestiti, la Banca europea per gli investimenti potrebbe prendere in considerazione, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, la proroga, mediante prestiti a lungo termine, dei suoi finanziamenti a favore di progetti d'investimento in Sudafrica, entro massimali e periodi di validita' da stabilire in applicazione delle disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunita' europea.

Accordo-art. 96

ARTICOLO 96 Cooperazione regionale L'assistenza finanziaria della Comunita' menzionata negli articoli precedenti puo' essere utilizzata per finanziare progetti o programmi di interesse nazionale o locale in Sudafrica, nonche' la partecipazione del Sudafrica ad attivita' di cooperazione regionale svolte insieme ad altri paesi in via di sviluppo.

Accordo-art. 97

ARTICOLO 97 Quadro istituzionale 1. Le Parti decidono di istituire un Consiglio di cooperazione incaricato di: (a) garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'accordo nonche' il dialogo fra le Parti, (b) analizzare l'andamento del commercio e della cooperazione fra le Parti; (c) cercare metodi appropriati per prevenire i problemi che potrebbero insorgere nei settori contemplati dall'accordo; (d) scambiare opinioni e formulare suggerimenti su tutte le questioni di reciproco interesse connesse al commercio e alla cooperazione, compresi i futuri interventi e le risorse disponibili per attuarli. 2. Le Parti stabiliscono, previa consultazione, la composizione, la frequenza, l'ordine del giorno e la sede delle riunioni del Consiglio di cooperazione. 3. Il suddetto Consiglio di cooperazione e' autorizzato a prendere decisioni in merito a tutte le questioni contemplate dal presente accordo. 4. Le Parti convengono di promuovere e agevolare regolari contatti tra i rispettivi parlamenti sui vari settori di cooperazione contemplati dall'accordo. 5. Analogamente, le Parti incoraggiano i contatti tra altre istituzioni analoghe e competenti del Sudafrica e dell'Unione europea, quali il Comitato economico e sociale della Comunita' europea e il Consiglio nazionale sudafricano per lo sviluppo economico e il lavoro (NEDLAC).

Accordo-art. 98

ARTICOLO 98 Clausola sull'esenzione fiscale 1. Se il trattamento della nazione piu' favorita e' accordato in conformita' delle disposizioni del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo esso non si applica alle agevolazioni fiscali che il Sudafrica e gli Stati membri dell'Unione europea praticano o possono praticare in futuro sulla base di accordi volti ad evitare la duplice imposizione o di altre intese fiscali, o del diritto tributario nazionale. 2. Nessuna disposizione del presente accordo, ne' di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, puo' essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione di qualsiasi misura destinata a prevenire l'elusione o l'evasione delle tasse ai sensi delle disposizioni fiscali o di intese volte ad evitare la duplice imposizione, di altre intese fiscali o del diritto tributario nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente accordo, ne' di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, dev'essere interpretata come un impedimento alla distinzione, ad opera degli Stati membri dell'Unione europea o del Sudafrica, nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro legislazione fiscale, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda la loro residenza o per quanto riguarda la localita' in cui sono investiti i loro capitali.

Accordo-art. 99

ARTICOLO 99 Durata Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente accordo dandone notifica per iscritto all'altra Parte. L'accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Accordo-art. 100

ARTICOLO 100 Non discriminazione Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: (a) le misure applicate dal Sudafrica nei confronti della Comunita' non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o imprese; (b) le misure applicate dalla Comunita' e dagli Stati membri nei confronti del Sudafrica non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini sudafricani o tra societa' o imprese sudafricane.

Accordo-art. 101

ARTICOLO 101 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea, alle condizioni ivi precisate e, dall'altro, per quanto riguarda il Sudafrica, ai territori definiti nella costituzione sudafricana.

Accordo-art. 102

ARTICOLO 102 Futuri sviluppi Le Parti possono, di comune accordo e nei limiti delle rispettive competenze, estendere la cooperazione e completarla con accordi relativi a settori o attivita' specifici. Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle Parti puo' formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicare l'accordo stesso.

Accordo-art. 103

ARTICOLO 103 Riesame Le Parti riesaminano il presente accordo dopo 5 anni dalla sua entrata in vigore onde valutare le eventuali implicazioni di altre intese tali da incidere sul presente accordo. Le revisioni future vengono stabilite di comune accordo.

Accordo-art. 104

ARTICOLO 104 Composizione delle controversie 1. Ciascuna Parte puo' adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' comporre la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle Parti e' tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Qualora non sia possibile compone la controversia a norma del paragrafo 2, ciascuna Parte puo' notificare all'altra la nomina di un arbitro; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi dalla nomina del primo. 5. Il Consiglio di cooperazione nomina un terzo arbitro entro sei mesi dalla nomina del secondo. 6. Le decisioni dell'arbitro vengono prese a maggioranza entro 12 mesi. 7. Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione del lodo arbitrale. 8. Il Consiglio di cooperazione stabilisce le procedure operative per l'arbitrato. 9. Nel caso di controversie derivanti dall'applicazione dei Titoli II e III del presente accordo, si applicano le seguenti procedure: (a) il secondo arbitro deve essere nominato entro 30 giorni; (b) il Consiglio di cooperazione nomina un terzo arbitro entro 60 giorni dalla nomina del secondo; (c) come regola generale, gli arbitri sottopongono le loro conclusioni e decisioni alle Parti e al Consiglio di cooperazione entro sei mesi dalla data della composizione del panel arbitrale. Nei casi urgenti, compresi quelli che riguardano merci deperibili, gli arbitri si adoperano per presentare la loro relazione alle Parti entro tre mesi; (d) la Parte interessata informa entro 60 giorni l'altra Parte e il Consiglio di cooperazione delle sue intenzioni riguardo all'applicazione delle conclusioni e delle decisioni del Consiglio di cooperazione o degli arbitri, a seconda dei casi; (e) qualora non sia possibile conformarsi immediatamente alle conclusioni e alle decisioni del Consiglio di cooperazione o degli arbitri, alla Parte in causa viene concesso un periodo ragionevole per farlo, che non deve essere superiore a 15 mesi dalla data in cui le conclusioni e le decisioni sono state presentate alle Parti. Tuttavia, a seconda delle circostanze, le Parti possono abbreviare o prolungare di comune accordo detto periodo. 10. Fermo restando il loro diritto di ricorrere alle procedure di composizione delle controversie dell'OMC, la Comunita' e il Sudafrica cercano di risolvere le controversie inerenti agli obblighi specifici derivanti dai Titoli II e III del presente accordo avvalendosi delle sue disposizioni specifiche in materia di composizione delle controversie. Le procedure di arbitrato istituite dal presente accordo non si applicano alle questioni inerenti ai diritti e agli obblighi di ciascuna delle Parti a norma dell'OMC, a meno che le Parti non convengano di sottopone tali questioni ad arbitrato.

Accordo-art. 105

ARTICOLO 105 Clausola sugli accordi bilaterali Fatta eccezione per i diritti equivalenti o piu' ampi che conferisce alle parti interessate, il presente accordo lascia impregiudicati i diritti sanciti dagli accordi in vigore tra uno o piu' Stati membri, da una parte, e il Sudafrica, dall'altra.

Accordo-art. 106

ARTICOLO 106 Clausola di modifica 1. Qualora una delle Parti desideri modificare il presente accordo, puo' presentare una proposta di modifica, debitamente motivata, al Consiglio di cooperazione, che la esaminera' e prendera' una decisione al riguardo. 2. Qualora l'altra Parte ritenga che la modifica proposta potrebbe ledere i diritti che le conferisce l'accordo, puo' propone modifiche compensative dell'accordo al Consiglio di cooperazione, che le esaminera' e prendera' una decisione al riguardo.

Accordo-art. 107

ARTICOLO 107 Allegati I protocolli e gli allegati sono parti integranti dell'accordo.

Accordo-art. 108

ARTICOLO 108 Lingue e numero di originali Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca nonche' nelle lingue ufficiali del Sudafrica diverse dall'inglese, vale a dire Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa e isiZulu, ciascun testo facente ugualmente fede.

Accordo-art. 109

ARTICOLO 109 Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello durante il quale le Parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure. Se, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, le Parti decidono di applicarlo provvisoriamente, tutti i riferimenti alla data di entrata in vigore devono rinviare alla data in cui prende effetto tale applicazione provvisoria. Parte di provvedimento in formato grafico

Atto finale

ATTO FINALE I plenipotenziari del/della REGNO DEL BELGIO. REGNO DI DANIMARCA, REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, REPUBBLICA ELLENICA, REGNO DI SPAGNA, REPUBBLICA FRANCESE, IRLANDA, REPUBBLICA ITALIANA, GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, REGNO DEI PAESI BASSI, REPUBBLICA D'AUSTRIA, REPUBBLICA PORTOGHESE, REPUBBLICA DI FINLANDIA, REGNO DI SVEZIA, REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominati gli "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata la "Comunita'", da una parte, e il plenipotenziario della REPUBBLICA SUDAFRICANA, in oppresso denominata "Sudafrica", dall' altra, riuniti a Pretoria addi' undici ottobre millenovecentonovantanove per la firma dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea, da una parte, e la Repubblica sudafricana, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo" hanno adottato i testi seguenti: L'accordo inclusi gli Allegati e i seguenti Protocolli: Protocollo 1 relativo alla definizione del concetto di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, Protocollo 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia di dogane. I plenipotenziari della Comunita' e il plenipotenziario del Sudafrica hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale: Dichiarazione comune relativa all'inadempienza Dichiarazione comune relativa alle restituzioni all'esportazione Dichiarazione comune sull'eliminazione tariffaria accelerata operata dal Sudafrica Dichiarazione comune sul contingente agricolo Dichiarazione comune sugli aiuti pubblici Dichiarazione comune sulla pesca Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali Dichiarazione comune sull'immigrazione clandestina Il plenipotenziario del Sudafrica ha preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale: Dichiarazione della Comunita' relativa all'elemento essenziale Dichiarazione della Comunita' relativa agli aspetti finanziari della cooperazione Dichiarazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) relativa agli aspetti finanziari della cooperazione I plenipotenziari della Comunita' hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale: Dichiarazione del Sudafrica relativa all'elemento essenziale Dichiarazione del Sudafrica relativa alle misure sanitarie e fitosanitarie Dichiarazione del Sudafrica relativa agli aspetti finanziari della cooperazione Inoltre, i plenipotenziari degli Stati membri e i plenipotenziari del Sudafrica hanno adottato i verbali concordati dei negoziati, allegati al presente Atto finale. Parte di provvedimento in formato grafico

Dichiarazioni

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'INADEMPIENZA Le Parti convengono che l'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all' articolo 3, paragrafo 3 del presente accordo riguarda unicamente la grave violazione dei principi democratici o dei diritti umani fondamentali, o la trasgressione dello Stato di diritto, che determinerebbero un contesto poco favorevole alle consultazioni o un ritardo che risulterebbe deleterio per gli obiettivi e gli interessi delle Parti del presente accordo. Le Parti convengono altresi' che le misure adeguate di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 5 del presente accordo devono essere proporzionate alla violazione. Nella selezione e nell'attuazione di tali misure, le Parti presteranno particolare attenzione alla situazione dei gruppi piu' vulnerabili della popolazione e faranno in modo che essi non vengano eccessivamente penalizzati. DICHIARAZIONE COMUNE SULLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE 1. Nella definizione delle componenti commerciali dell'accordo, le Parti hanno esaminato, caso per caso, l'impatto potenziale dei meccanismi di restituzione all'esportazione sul processo di liberalizzazione degli scambi. 2. La Comunita' dichiara per parte sua che esaminera' nuovamente le future restituzioni all'esportazione in relazione agli scambi con il Sudafrica quando saranno concluse le attua discussioni sulla riforma agricola. DICHIARAZIONE COMUNE SULLA ELIMINAZIONE TARIFFARIA ACCELERATA OPERATA DAL SUDAFRICA Le Parti decidono di anticipare l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 17 del presente accordo nel corso del periodo interinale prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso per consentire l'eventuale applicazione di un calendario accelerato per la riduzione tariffaria e l'eliminazione delle restituzioni all'esportazione al momento dell'entrata in vigore dell'accordo. DICHIARAZIONE COMUNE SUI CONTINGENTI AGRICOLI 1. I fattori di crescita annuali di cui all'elenco 6 dell'allegato IV e agli elenchi 3 e 4 dell'allegato VI del presente accordo verranno esaminati e riconfermati periodicamente a partire, al piu' tardi, dal quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo. 2. Per quanto riguarda in particolare la frutta preparata (pesche, pere e albicocche), il Sudafrica decide di gestire in modo equilibrato le sue esportazioni verso l'Unione europea. DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI AIUTI PUBBLICI Le Parti decidono che l'economia sudafricana e le sue relazioni con le economie della Comunita' di sviluppo dell'Africa australe debbano subire una ristrutturazione profonda che sara' facilitata dal Governo del Sudafrica. DICHIARAZIONE COMUNE SULLA PESCA Le Parti si impegnano per quanto possibile a negoziare e concludere l'accordo sulla pesca di cui all'articolo 62 del presente accordo al piu' tardi alla fine dell'anno 2000. DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI ACCORDI BILATERALI Salvo implicazioni contrarie nel presente accordo, non si considera che i suddetti diritti di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea sanciti dai suddetti accordi in vigore siano stati estesi agli altri Stati membri. DICHIARAZIONE COMUNE SULL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA Riconoscendo l'importanza di una cooperazione volta a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, le Parti si dichiarano disposte a consultarsi in merito nell'ambito del Consiglio di cooperazione onde cercare di risolvere gli eventuali problemi in questo settore. DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' RELATIVA ALL'ELEMENTO ESSENZIALE Nel quadro di un contesto politico e istituzionale rispettoso dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto, la Comunita' intende per sana gestione degli affari pubblici la gestione trasparente e responsabile di tutte le risorse umane e naturali di un paese, nonche' delle sue risorse economiche e finanziarie interne ed esterne, onde favorire uno sviluppo equo e sostenibile. DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' SUGLI ASPETTI FINANZIARI DELLA COOPERAZIONE In passato, era stato creato, con regolamento (CE) n. 2259/96 del Consiglio, uno strumento finanziario speciale denominato Programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo (PERS). Nel periodo 1996-1999, la Comunita' ha stanziato per questo strumento circa 500 MECU a sostegno delle politiche del governo sudafricano, e su queste basi sono stati firmati vari accordi. L'importo copre quattro stanziamenti annuali soggetti all'approvazione dell'autorita' di bilancio della Comunita'. La Comunita' si dichiara disposta a continuare a stanziare importi rilevanti per la cooperazione finanziaria con il Sudafrica, e prendera' le opportune decisioni in base ad una proposta della Commissione. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, si potrebbero mettere a disposizione altri strumenti finanziari appropriati (ad esempio, nel quadro dell'accordo di cooperazione CE-ACP) A tale riguardo, la Comunita' sarebbe disposta a prendere in considerazione la possibilita' di convogliare parte della sua assistenza futura a determinati destinatari (imprenditori emergenti, ecc.) sotto forma di capitali di rischio o di abbuoni d'interesse sui prestiti concessi sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti (BEI). DICHIARAZIONE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI) SUGLI ASPETTI FINANZIARI DELLA COOPERAZIONE In conformita' dell'accordo quadro firmato il 12 settembre 1995 fra il Sudafrica e la BEI, il 19 giugno 1995 la BEI e' stata autorizzata dal Consiglio dei governatori a concedere al Sudafrica prestiti fino a un massimo di 300 MECU sulle risorse proprie della Banca nel biennio che va dal 19 giugno 1995 al 19 giugno 1997. Successivamente, previa seconda autorizzazione del Consiglio dei governatori della Banca il 12 giugno 1997 e la firma di un accordo quadro supplementare fra il Sudafrica e la BEI avvenuta il 6 marzo 1998, sono stati concessi altri 375 MECU per il periodo che va dal giugno 1997 al dicembre 1999. L'articolo fa riferimento all'eventuale proroga di queste attivita' della Banca alla fine del periodo suddetto. Nei limiti del suo mandato, la BEI sarebbe disposta a prendere in considerazione la concessione di prestiti a mutuatari sudafricani per progetti in Sudafrica oppure, procedendo caso per caso, per progetti nella regione SADC. DICHIARAZIONE DEL SUDAFRICA RELATIVA ALL'ELEMENTO ESSENZIALE Per sana gestione degli affari pubblici il Sudafrica intende il rispetto della Costituzione sudafricana (Legge n. 108 del 1996), in particolare delle disposizioni relative alla gestione trasparente, equa e responsabile delle sue risorse umane, naturali, economiche e finanziarie, onde favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. DICHIARAZIONE DEL SUDAFRICA SULLE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE Il governo sudafricano intende sottolineare che il funzionamento armonioso ed efficace del meccanismo previsto per l'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie condiziona l'effettiva e proficua attuazione del presente accordo. A tale riguardo, detto governo chiede urgentemente alla Comunita' di considerare il Sudafrica, in qualita' di partner commerciale privilegiato, come un paese a cui assegnare la priorita' nelle sue relazioni sanitarie e fitosanitarie. DICHIARAZIONE DEL SUDAFRICA SUGLI ASPETTI FINANZIARI DELLA COOPERAZIONE Il governo sudafricano prevede che, dopo il 1999, il livello degli aiuti non rimborsabili concessi a titolo della cooperazione finanziaria rimarra' perlomeno invariato rispetto a quello attuale. VERBALI CONCORDATI Le Parti contraenti concordano quanto segue: Ad articolo 4 Un dialogo politico regolare tra le Parti comincia nel momento in cui prende effetto l'applicazione provvisoria del presente regolamento.

Allegato I

ALLEGATO I Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II-Elenco 1

ALLEGATO II-Elenco 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II-Elenco 2

ALLEGATO II-Elenco 2 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II-Elenco 3

ALLEGATO II-Elenco 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II-Elenco 4

ALLEGATO II-Elenco 4 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II-Elenco 5

ALLEGATO II-Elenco 5 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III-Elenco 1

ALLEGATO III-Elenco 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III-Elenco 2

ALLEGATO III-Elenco 2 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III-Elenco 3

ALLEGATO III-Elenco 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III-Elenco 4

ALLEGATO III-Elenco 4 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III-Elenco 5

ALLEGATO III-Elenco 5 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III-Elenco 6

ALLEGATO III-Elenco 6 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV-Elenco 1

ALLEGATO IV-Elenco 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV-Elenco 2

ALLEGATO IV-Elenco 2 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV-Elenco 3

ALLEGATO IV-Elenco 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV-Elenco 4

ALLEGATO IV-Elenco 4 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV-Elenco 5

ALLEGATO IV-Elenco 5 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV-Elenco 6

ALLEGATO IV-Elenco 6 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV-Elenco 7

ALLEGATO IV-Elenco 7 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV-Elenco 8

ALLEGATO IV-Elenco 8 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato V-Elenco 1

ALLEGATO V-Elenco 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato V-Elenco 2

ALLEGATO V-Elenco 2 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato V-Elenco 3

ALLEGATO V-Elenco 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato V-Elenco 4

ALLEGATO V-Elenco 4 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato V-Elenco 5

ALLEGATO V-Elenco 5 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VI-Elenco 1

ALLEGATO VI-Elenco 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VI-Elenco 2

ALLEGATO VI-Elenco 2 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VI-Elenco 3

ALLEGATO VI-Elenco 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VI-Elenco 4

ALLEGATO VI-Elenco 4 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VII

ALLEGATO VII Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VIII

ALLEGATO VIII Politica di concorrenza La Comunita' europea procede alla valutazione di qualsiasi pratica contraria dell'articolo 35 del presente accordo secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite dagli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunita' europea, ivi compreso il diritto derivato. Il Sudafrica procede alla valutazione di qualsiasi pratica contraria all'artico 35 del presente accodo secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme della normativa sudafricana in materia di concorrenza.

Allegato IX

ALLEGATO IX Aiuti di Stato Fatti salvi i diritti e gli obblighi assunti dalle Parti nel quadro delle loro legislazioni e dei loro impegni internazionali rispettivi nonche' le misure adottate dalle Parti relativamente all'attuazione dell'articolo 41 del presente accordo, si decide che: (a) Le disposizioni del titolo III, sezione E del presente accordo non devono ostacolare il funzionamento regolare, di diritto o di fatto, dei servizi di interesse economico generale attribuiti alle imprese pubbliche. (b) Gli aiuti pubblici accordati ad esempio attraverso programmi o piani a sostegno di obiettivi di interesse pubblico, quali in particolare lo sviluppo regionale, la ristrutturazione e lo sviluppo delle industrie, la promozione delle piccole e medie imprese (PMI) e delle microimprese, il miglioramento delle condizioni delle persone svantaggiate o i programmi di azione positiva sono, di norma, compatibili con il corretto funzionamento del presente accordo. (c) Gli aiuti pubblici che si iscrivono nel quadro degli obiettivi di interesse pubblico elencati qui di seguito sono anch'essi, di norma, compatibili con il corretto funzionamento del presente accordo. - occupazione; - tutela dell'ambiente; - salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficolta'; - ricerca e sviluppo; - sostegno alle imprese situate in zone urbane svantaggiate; e' - formazione. (d) Gli aiuti pubblici non impediscono l'avvio di un'azione del GATT 1994, eccetto nel caso in cui misure idonee vengano adottate per l'attuazione dell'articolo 41 del presente accordo.

Allegato X

ALLEGATO X Scambio di lettere relativo all'accordo tra la Comunita' europea e la Repubblica Sudafricana sui vini e alcolici A. Lettera della Comunita' Egregio Signore, mi pregio riferirmi all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione firmato in data odierna per confermare l'accordo della Comunita' europea in merito agli elementi di un impegno odierno CE-Repubblica sudafricana sul porto e lo sherry (ovvero vino di Porto e vino di Xeres) riportato in allegato alla presente lettera. Gli impegni CE-Repubblica sudafricana relativi al porto e allo sherry saranno elaborati con maggiore precisione nel quadro dell'accordo sui vini e alcolici che dovra' essere concluso in tempi rapidi, e in ogni caso entro settembre del 1999. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera e del suo allegato. Voglia gradire, signor..., i sensi della mia piu' alta considerazione, Per la Comunita' europea (Allegato) (1) Il Sudafrica ribadisce che le denominazioni "porto" e "sherry" non sono ne' saranno utilizzate per le sue importazioni verso la comunita' europea. (2) Il Sudafrica eliminera' progressivamente l'uso delle denominazioni "porto" e "sberry" su tutti i suoi mercati di esportazione entro cinque anni, fatta eccezione per i paesi SADC non membri della SADC, per i quali sara' applicabile un periodo di otto anni. (3) Ai fini dell'accordo sui vini e alcolici, la definizione del mercato interno di Sudafrica copre la SACU (Sudafrica, Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland). (4) I prodotti sudafricana possono essere commercializzati come "porto" e "sherry" sul mercato interno del Sudafrica per un periodo transitorio di dodici anni. Al di la di tale periodo, le nuove denominazioni da utilizzare per questi prodotti sul mercato interno sudafricano formeranno oggetto di un accordo tra il Sudafrica e la Comunita' europea. (5) Dall'entrata in vigore dell'accordo, la Comunita' europea provvedera' ad istituire un contingente in esenzione doganale per i vini destinati a coprire l'attuale livello delle esportazioni sudafricane verso la Comunita' europea, vale a dire 32 milioni di litri, nonche' un meccanismo che consenta l'aumento di tale contingente in futuro. (6) Quale complemento agli obiettivi principali concordati con il programma di sviluppo per il Sudafrica finanziato dalla Comunita' europea, la Comunita' europea fornira' aiuti per EUR 15 milioni finalizzati alla ristrutturazione del settore sudafricano dei vini e alcolici nonche' alla commercializzazione e distribuzione di tali prodotto del Sudafrica. La prestazione dell'assistenza avra' inizio con l'entrata in vigore dell'accordo, sui vini e alcolici. (7) Un accordo sui vini e alcolici tra il Sudafrica e la Comunita' europea dovra' essere concluso prima possibile e in ogni caso entro settembre del 1999, allo scopo di garantirne l'entrata in vigore prima del o nel gennaio del 2000. B. Lettera dalla Repubblica sudafricana Egregio Signore, ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna cosi' formulata: "Mi pregio riferirmi all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione firmato in data odierna per confermare l'accodo della Comunita' europea in merito agli elementi di un impegno CE-Repubblica sudafricana sul porto e lo sherry (ovvero vino di Porto e vino di Xeres) riportato in allegato alla presente lettera. Gli impegni CE-Repubblica sudafricana relativi al porto e allo sherry saranno elaborati con maggiore precisione nel quadro dell'accordo sui vini e alcolici che dovra' essere concluso in tempi rapidi, e in ogni caso entro settembre 1999. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del suo governo sul contenuto della presente lettera e del suo allegato." Ho il piacere di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della presente lettera e del suo allegato. Voglia gradire, signor..., i sensi della mia piu' alta considerazione, Per il governo della Repubblica sudafricana

Protocollo 1-Indice

PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Articolo 1 Definizioni TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" - Articolo 2 Requisiti di carattere generale - Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine - Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti - Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati - Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti - Articolo 7 Unita' da prendere in considerazione - Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili - Articolo 9 Assortimenti - Articolo 10 Elementi neutri TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI - Articolo 11 Principio della territorialita' - Articolo 12 Trasporto diretto - Articolo 13 Esposizioni TITOLO IV PROVA DELL'ORIGINE - Articolo 14 Requisiti di carattere generale - Articolo 15 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 - Articolo 16 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 - Articolo 17 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 - Articolo 18 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza - Articolo 19 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura - Articolo 20 Esportatore autorizzato - Articolo 21 Validita' della prova dell'origine - Articolo 22 Presentazione della prova dell'origine - Articolo 23 Importazioni con spedizioni scaglionate - Articolo 24 Esonero dalla prova dell'origine - Articolo 25 Dichiarazione del fornitore - Articolo 26 Documenti giustificativi - Articolo 27 Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni dei fornitori e dei documenti giustificativi - Articolo 28 Discordanze ed errori formali - Articolo 29 Importi espressi in EURO TITOLO V MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA - Articolo 30 Assistenza reciproca - Articolo 31 Controllo delle prove dell'origine - Articolo 32 Composizione delle controversie - Articolo 33 Sanzioni - Articolo 34 Zone franche TITOLO VI CEUTA E MELILLA - Articolo 35 Applicazione del protocollo - Articolo 36 Condizioni particolari TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI - Articolo 37 Modifiche del protocollo - Articolo 38 Attuazione del protocollo - Articolo 39 Merci in transito o in deposito ALLEGATI - Allegato I: Note introduttive - Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere di prodotto originario - Allegato III: Certificato di circolazione EUR.1 - Allegato IV: Dichiarazione su fattura - Allegato V: Dichiarazione del fornitore

Protocollo 1-art. 1

ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per "produzione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegata nella produzione del prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto oggetto della produzione, anche se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di produzione; d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella Comunita' o in Sudafrica nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in Sudafrica; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati originari dei paesi di cui all'articolo 3 o, qualora il valore in dogana non sia noto o non possa essere accertato, il primo prezzo verificabile pagato per i prodotti nella Comunita' o in Sudafrica; j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA"; k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) il termine "territori" comprende le acque territoriali; n) l'espressione "Stati ACP" si riferisce agli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico parti contraenti, della Quarta Convenzione ACP-CE firmata a Lome' il 15 dicembre 1989, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995; o) la sigla "SACU" designa l'Unione doganale dell'Africa australe (Southern African Customs Union).

Protocollo 1-art. 2

ARTICOLO 2 Requisiti di carattere generale 1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Comunita': a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari del Sudafrica: a) i prodotti interamente ottenuti in Sudafrica ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Sudafrica in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Sudafrica di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.

Protocollo 1-art. 3

ARTICOLO 3 Cumulo dell'origine Cumulo bilaterale 1. I materiali Originati della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto in Sudafrica si considerano materiali originari del Sudafrica. Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che eccedono quelle indicate all'articolo 6 del presente protocollo. 2. I materiali originari del Sudafrica incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita'. Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che eccedono quelle indicate all'articolo 6 del presente protocollo. Cumulo con Stati ACP 3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5 e 6, i materiali originari di uno Stato ACP incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' o in Sudafrica si considerano originari della Comunita' o del Sudafrica. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 4. Qualsiasi lavorazione o trasformazione effettuata all'interno della SACU si considera effettuata in Sudafrica qualora le merci siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Sudafrica. 5. I prodotti ai quali e' stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 3 continuano ad essere considerati prodotti originari della Comunita' o del Sudafrica unicamente se il valore aggiunto nella Comunita' o in Sudafrica supera il valore dei materiali utilizzati originari di qualsiasi Stato ACP. In caso contrario, detti prodotti si considerano, originari dello Stato ACP del quale sono originari i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originari degli Stati ACP che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunita' o in Sudafrica. 6. Il cumulo di cui al paragrafo 3 si puo' applicare solo se ai materiali ACP utilizzati e' stato riconosciuto il carattere originario in applicazione delle norme sull'origine contenute nella Quarta Convenzione ACP-CE. La Comunita' e il Sudafrica si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli Stati ACP e delle corrispondenti norme sull'origine. 7. Una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 6 e convenuta una data per l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ciascuna parte adempie ai propri obblighi di notifica e di informazione.

Protocollo 1-art. 4

ARTICOLO 4 Prodotti interamente ottenuti 1. Si considerano interamente ottenuti nella Comunita' o in Sudafrica: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' e del Sudafrica, dalle loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati ivi raccolti utili soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati utilizzabili solo per la rigenerazione o come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' le parti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ivi prodotte esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). 2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a) immatricolate o registrate in uno Stato membro della CE o in Sudafrica; b) battenti bandiera di uno Stato membro della CE o del Sudafrica; c) appartenenti, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini dagli Stati membri della CE o del Sudafrica, o a una societa' la cui sede principale e' situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della CE o del Sudafrica e di cui, inoltre, per quanto riguarda la societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono cittadini degli Stati membri della CE o del Sudafrica; e e) il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini degli Stati membri della Comunita' o del Sudafrica. All'entrata in vigore delle concessioni tariffarie relative ai prodotti della pesca, le lettere d) ed e) del paragrafo 2 saranno sostituite dal testo seguente: d) il cui equipaggio, compresi comandanti e ufficiali, e' composto almeno per il 50% da cittadini degli Stati membri della CE o del Sudafrica.

Protocollo 1-art. 5

ARTICOLO 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fui dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella produzione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella produzione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua produzione. 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella produzione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a) il loro valore complessivo non superi il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto, fatta eccezione per i prodotti contemplati ai Capitoli 3 e 24 e alle voci 1604, 1605, 2207 e 2208 del sistema armonizzato, per i quali il valore complessivo dei materiali non originari non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dal capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

Protocollo 1-art. 6

ARTICOLO 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (compresa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi la scomposizione e composizione di confezioni; ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunita' o del Sudafrica; f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni di cui nelle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali. 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Sudafrica su quel prodotto.

Protocollo 1-art. 7

ARTICOLO 7 Unita' da prendere in considerazione 1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Protocollo 1-art. 8

ARTICOLO 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Protocollo 1-art. 9

ARTICOLO 9 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originati non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Protocollo 1-art. 10

ARTICOLO 10 Elementi neutri Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Protocollo 1-art. 11

ARTICOLO 11 Principio di territorialita' 1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Sudafrica, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3. 2. Le merci originarie esportate dalla Comunita' o dal Sudafrica verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate, salvo il disposto dell'articolo 3, non originarie, a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Protocollo 1-art. 12

ARTICOLO 12 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dall'Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunita' e il Sudafrica direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui all'articolo 3. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi attraverso altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originati possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o del Sudafrica. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente; i) una descrizione esatta dei prodotti; ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Protocollo 1-art. 13

ARTICOLO 13 Esposizioni 1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 3 e venduti dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in Sudafrica beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dal Sudafrica nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunita' o in Sudafrica; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorita' doganali del paese d'importazioni deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, sulla quale siano indicati la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Protocollo 1-art. 14

ARTICOLO 14 Requisiti di carattere generale 1. I prodotti originari della Comunita' importati in Sudafrica e i prodotti originati del Sudafrica importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni dell'Accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure b) nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentire l'identificazione. 2. In deroga al paragrafo 1,nei casi di cui all'articolo 24 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Protocollo 1-art. 15

ARTICOLO 15 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto il presente Accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli alti obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della CE o del Sudafrica se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', del Sudafrica o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 3 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 5. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.

Protocollo 1-art. 16

ARTICOLO 16 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonche' i motivi della sua richiesta. 3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "NACHTRAGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "EKΔOΘEN EK TΩN YΣTEPΩN", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JALKIKATEEN", "UTFARDAT I EFTERHAND". 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.

Protocollo 1-art. 17

ARTICOLO 17 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati cosi' rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: "DUPLKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ANTIΓPAΦO", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE". 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1 duplicato. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data:

Protocollo 1-art. 18

ARTICOLO 18 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o in Sudafrica, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, e parte di essi, altrove nella Comunita' o in Sudafrica. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Protocollo 1-art. 19

ARTICOLO 19 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), puo' essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR. 2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', del Sudafrica o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 3 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 3. L'esportatore: che compila una dichiarazione su fattura deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione non piu' tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Protocollo 1-art. 20

ARTICOLO 20 Esportatore autorizzato 1. Le autorita' doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'Accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. 3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Protocollo 1-art. 21

ARTICOLO 21 Validita' della prova dell'origine 1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. 2. Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Protocollo 1-art. 22

ARTICOLO 22 Presentazione della prova dell'origine Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

Protocollo 1-art. 23

ARTICOLO 23 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Protocollo 1-art. 24

ARTICOLO 24 Esonero dalla prova dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentono di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Protocollo 1-art. 25

NUOVO ARTICOLO 25 Dichiarazione del fornitore 1. Quando in Sudafrica si compila una prova dell'origine per prodotti originari nella cui produzione sono state utilizzate merci provenienti dalla SACU e che sono stati ivi oggetto di lavorazione o trasformazione senza acquisire il carattere originario preferenziale, si tiene conto delle dichiarazioni dei fornitori rilasciate per tali merci ai sensi del presente articolo. 2. Le dichiarazioni dei fornitori di cui al paragrafo 1 fungono da dimostrazione della lavorazione o trasformazione cui sono state sottoposte nella SACU le merci in questione al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari del Sudafrica e soddisfino gli altri requisiti del presente protocollo. 3. Il fornitore compila una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci nella forma specificata all'Allegato V su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza particolareggiata da consentirne l'identificazione. La dichiarazione e' redatta conformemente alle disposizioni di diritto interno dei paesi in cui e' redatta e reca la firma manoscritta originale del fomitore. 4. lI Sudafrica chiede alle autorita' competenti della SACU di effettuare verifiche delle dichiarazioni dei fornitori in maniera casuale o ogniqualvolta le autorita' doganali nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticita' o sull'esattezza delle informazioni fornite. 5. Il Sudafrica provvede ai necessari accordi amministrativi con le autorita' competenti della SACU per assicurarsi che le disposizioni del paragrafo 4 siano pienamente applicate.

Protocollo 1-art. 26

ARTICOLO 26 Documenti giustificativi I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR. 1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita', del Sudafrica o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 3 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilita' interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita', in Sudafrica o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 3, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Sudafrica, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Sudafrica, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Sudafrica in conformita' del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 3, ai sensi di tale articolo. e) Dichiarazioni dei fornitori che dimostrino la lavorazione o trasformazione di cui sono stati oggetto nella SACU i materiali utilizzati, ai sensi dell'articolo 3.

Protocollo 1-art. 27

ARTICOLO 27 Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni dei fornitori e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3. 3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno: tre anni copie della dichiarazione e della fattura, della bolla di consegna o dell'altro documento commerciale cui e' allegata tale dichiarazione, nonche' di tutti i documenti atti a dimostrare la correttezza delle informazioni fornite in tale dichiarazione. 4. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulano di richiesta di cui all'articolo 15, paragrafo 2. 5. Le autorita' doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Protocollo 1-art. 28

ARTICOLO 28 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta di per se' l'invalidita' della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Protocollo 1-art. 29

ARTICOLO 29 Importi espressi in euro 1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati al paesi d'importazione tramite la Commissione europea. 2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della CE, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999. 4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della CE e del Sudafrica vengono riveduti dal comitato misto su richiesta della Comunita' o del Sudafrica. Nel procedere a detta revisione, il comitato misto garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresi' dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa puo' decidere di modificare gli importi espressi in euro.

Protocollo 1-art. 30

ARTICOLO 30 Assistenza reciproca 1. Le autorita' doganali degli Stati membri della CE e del Sudafrica si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e il Sudafrica si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Protocollo 1-art. 31

ARTICOLO 31 Verifica della prova dell'origine 1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticita' dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportorzione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se e' stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4. Qualora le autorita' doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al piu' presto alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunita' o del Sudafrica e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Protocollo 1-art. 32

ARTICOLO 32 Composizione delle controversie 1. Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 31 che non sia possibile dirimere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato misto. 2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali del paese d'importazione e' comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Protocollo 1-art. 33

ARTICOLO 33 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verita' allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti e' assoggettato a sanzioni.

Protocollo 1-art. 34

ARTICOLO 34 Zone franche 1. La Comunita' e il Sudafrica adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o del Sudafrica importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita o conforme alle disposizioni del presente protocollo.

Protocollo 1-art. 35

ARTICOLO 35 Applicazione del protocollo 1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti originari del Sudafrica importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunita' europee, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. Il Sudafrica riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'Accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originari della Comunita'. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 36.

Protocollo 1-art. 36

ARTICOLO 36 Condizioni particolari 1. Purche' siano stati trasportati direttamente ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12, si considerano: (1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; oppure ii) che tali prodotti siano originari del Sudafrica o della Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1; (2) prodotti originari del Sudafrica: a) i prodotti interamente ottenuti in Sudafrica; b) i prodotti ottenuti in Sudafrica, nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; oppure ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che eccedono le lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1; 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Sudafrica" o "Ceuta e Melilia" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

Protocollo 1-art. 37

ARTICOLO 37 Modifiche del protocollo Il comitato misto puo' decidere di emendare le disposizioni del presente protocollo.

Protocollo 1-art. 38

ARTICOLO 38 Attuazione del protocollo La Comunita' e il Sudafrica adottano le misure necessarie per l'attuazione del presente protocollo.

Protocollo 1-art. 39

ARTICOLO 39 Merci in transito o in deposito Le disposizioni dell'Accordo devono essere applicate alle merci che soddisfano le disposizioni del presente protocollo e che alla data di entrata in vigore dell'Accordo sono in transito o si trovano nella Comunita' o in Sudafrica oppure sono temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche, a condizione che alle autorita' doganali dello Stato importatore sia presentato, entro quattro mesi da tale data, un certificato EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato esportatore corredato di documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente.

Allegato I

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