LEGGE 24 ottobre 2003, n. 320

Type Legge
Publication 2003-10-24
Ultimo aggiornamento 2003-11-21
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 54 Microimprese e piccole e medie imprese Le Parti si impegnano a sviluppare e rafforzare le microimprese (MI) e le piccole e medie imprese (PMI) del Sudafrica e a promuovere la cooperazione tra le PMI della Comunita' e del Sudafrica come pure dell'Africa australe in forme rispettose della parita' uomo-donna. Le Parti si impegnano in particolare a: (a) collaborare, se necessario, per realizzare un quadro giuridico, amministrativo, istituzionale, tecnico, fiscale e finanziario favorevole alla creazione e all'espansione delle PMI e delle MI; (b) fornire l'assistenza necessaria alle PMI e alle MI, indipendentemente dal loro statuto giuridico, in settori quali il finanziamento, la formazione professionale, la tecnologia e le tecniche di commercializzazione; (c) fornire assistenza alle imprese, alle organizzazioni, ai dirigenti e alle agenzie prestatrici di servizi di cui alla lettera b) attraverso iniziative adeguate di sostegno tecnico, scambio di informazioni e sviluppo di capacita'; (d) creare e facilitare i legami adeguati tra gli operatori privati del Sudafrica, dell'Africa australe e della Comunita' per migliorare i flussi di informazioni (relativamente alla formulazione e all'attuazione di strategie, alla congiuntura e agli sbocchi commerciali, alla costituzione di reti, alla creazione di joint vetture e al trasferimento di competenze).

Accordo-art. 55

ARTICOLO 55 Societa' dell'informazioni Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione 1. Le Parti decidono di cooperare nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC), da esse ritenuto un settore chiave della societa' moderna e di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale e per conseguire il traguardo di una societa' dell'informazione. Le comunicazioni in questo contesto includono le tecnologie nei settori delle poste, della tele e radiodiffusione, delle telecomunicazioni e dell'informazione. La cooperazione mira a: (a) migliorare l'accesso degli enti pubblici e privati sudafricani ai mezzi di comunicazione, alle tecnologie dell'elettronica e dell'informazione attraverso il sostegno allo sviluppo di reti di infrastrutture, alla valorizzazione delle risorse umane e all'elaborazione di politiche adeguate concernenti la societa' dell'informazione in Sudafrica; (b) promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Africa australe in questo settore, in particolare nell'ambito delle tecnologie satellitari; (c) affrontare le sfide rappresentate dalla globalizzazione, dalle nuove tecnologie, dai processi di ristrutturazione istituzionale e settoriale e dal divario crescente tra servizi di informazione di base e servizi avanzati. 2. La cooperazione comprende in particolare: (a) il dialogo su vari aspetti della societa' dell'informazione, in particolare le questioni di regolamentazione e la politica del settore delle comunicazioni. (b) gli scambi di informazioni e l'eventuale assistenza tecnica in materia di regolamentazione, di normalizzazione, di valutazione e di certificazione della conformita' delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nonche' di utilizzo delle frequenze; (c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e lo sviluppo di nuovi impianti, in particolare riguardo all'interconnessione delle reti e all'interoperabilita' delle applicazioni; (d) la promozione e l'attuazione di ricerca e sviluppo tecnologico comuni per progetti riguardanti le nuove tecnologie legate alla societa' dell'informazione; (e) l'accesso delle organizzazioni sudafricane ai progetti o programmi della Comunita' sulla base delle intese che si applicano ai diversi settori considerati, e l'accesso, alle stesse condizioni, delle organizzazioni dell'Unione europea alle operazioni avviate dal Sudafrica.

Accordo-art. 56

ARTICOLO 56 Cooperazione nel settore postale La cooperazione in questo settore comprende: (a) lo scambio di informazioni e il dialogo nel settore postale, con particolare riguardo alle attivita' regionali e internazionali, agli aspetti di regolamentazione e alle decisioni di politica in materia; (b) l'assistenza tecnica in materia di regolamentazione, di norme operative e di valorizzazione delle risorse umane; (c) la promozione e l'attuazione di progetti comuni, ivi comprese attivita' di ricerca, in materia di sviluppo tecnologico nel settore.

Accordo-art. 57

ARTICOLO 57 Energia 1. La cooperazione in questo settore mira in particolare a: (a) migliorare l'accesso dei cittadini sudafricani a fonti di energia economicamente convenienti, affidabili e sostenibili; (b) riorganizzare e modernizzare i sottosettori di produzione, distribuzione e consumo dell'energia per ottimizzare la prestazione di servizi adeguati in termini di efficienza economica, di sviluppo sociale e di accettabilita' per l'ambiente; (c) favorire la cooperazione tra i paesi dell'Africa australe per utilizzare le risorse energetiche disponibili localmente secondo criteri di efficienza e di compatibilita' con la tutela dell'ambiente. 2. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi specifici: (a) favorire lo sviluppo di politiche energetiche e di infrastrutture adeguate in Sudafrica; (b) diversificare le fonti di approvvigionamento energetico del Sudafrica; (c) migliorare gli standard di rendimento degli operatori energetici sul piano tecnico, economico e finanziario, in particolare nei settori dell'elettricita' e dei combustibili liquidi; (d) favorire lo sviluppo di capacita' a livello di consulenti locali, in particolare dispensando una formazione generale e tecnica; (e) sviluppare forme nuove e rinnovabili di energia e sostenere le infrastrutture, in particolare per l'approvvigionamento energetico delle zone rurali; (f) favorire l'uso razionale dell'energia, soprattutto promuovendo l'efficacia dei sistemi energetici; (g) promuovere il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente; (h) promuovere la cooperazione regionale nel settore energetico nell'Africa australe.

Accordo-art. 58

ARTICOLO 58 Settore minerario e minerali 1. La cooperazione in questo settore mira in particolare a: (a) sostenere e promuovere i provvedimenti politici volti a migliorare le norme di salute e sicurezza nell'industria mineraria e le condizioni di lavoro; (b) rendere accessibili le informazioni riguardanti le risorse minerali e la geoscienza per permettere le attivita' di prospezione e gli investimenti nel settore minerario. La cooperazione deve anche creare un clima reciprocamente vantaggioso per attirare gli investimenti, con particolare riguardo alle PMI (e i gruppi di popolazione precedentemente svantaggiati); (c) sostenere politiche che assicurino lo svolgimento delle attivita' minerarie nel rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, tenendo conto delle condizioni specifiche del paese e delle caratteristiche del settore minerario; (d) cooperare nella ricerca e sviluppo di tecnologie relative all'estrazione mineraria e ai minerali. 2. La cooperazione riguarda le attivita' intraprese dal Sudafrica nel quadro dell'unita' di coordinamento minerario della Comunita' di sviluppo dell'Africa australe (SADC).

Accordo-art. 59

ARTICOLO 59 Trasporti 1. La cooperazione in questo settore mira a: (a) migliorare l'accesso dei cittadini sudafricani a modi di trasporto economicamente convenienti, sicuri e affidabili nonche' a promuovere i flussi di merci nel paese favorendo lo sviluppo di reti di infrastrutture e di sistemi di trasporto intermodali sostenibili dal punto di vista economico e ambientale; (b) favorire la cooperazione fra i paesi dell'Africa australe per creare una rete di trasporti sostenibile adeguata alle esigenze della regione. 2. La cooperazione si concentra sui seguenti obiettivi specifici; (a) contribuire alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali; (b) migliorare gradualmente le condizioni del trasporto aereo, ferroviario, stradale e multimodale come pure la gestione di strade, ferrovie, porti e aeroporti nonche' del traffico marittimo e aereo; (c) potenziare la sicurezza del traffico aereo e marittimo aumentando gli aiuti alla navigazione e alla formazione per permettere l'attuazione di programmi efficienti.

Accordo-art. 60

ARTICOLO 60 Turismo 1. Le Parti cooperano allo scopo di promuovere lo sviluppo di un'industria del turismo competitiva. In questo contesto, le Parti decidono in particolare di: (a) stimolare lo sviluppo del settore del turismo in quanto generatore di crescita e di emancipazione economica, nonche' fonte di occupazione e di valuta straniera; (b) adoperarsi per attuare un'alleanza strategica che associ interessi pubblici, privati e comunitari per garantire lo sviluppo sostenibile del turismo; (c) effettuare operazioni congiunte in settori quali lo sviluppo dei prodotti e dei mercati, la valorizzazione delle risorse umane e il potenziamento delle strutture istituzionali; (d) collaborare in attivita' di formazione e di sviluppo di capacita' nel settore del turismo per migliorare la qualita' dei servizi; (e) collaborare per promuovere e sviluppare il turismo a livello locale tramite progetti pilota nelle zone rurali; (f) facilitare la libera circolazione dei turisti. 2. Le Parti decidono di basare la cooperazione in materia di turismo in particolare sui seguenti orientamenti; (a) rispettare l'integrita' e gli interessi delle comunita' locali, soprattutto nelle zone rurali; (b) valorizzare il patrimonio culturale; (c) favorire la formazione, il trasferimento di know how e la sensibilizzazione in materia presso la popolazione nel suo complesso; (d) garantire un'interazione positiva tra il turismo e la protezione dell'ambiente; (e) promuovere la cooperazione regionale nell'Africa australe.

Accordo-art. 61

ARTICOLO 61 Agricoltura 1. La cooperazione in questo settore mira a favorire lo sviluppo integrato, armonioso e sostenibile delle zone rurali in Sudafrica. Essa si propone in particolare di: (a) modernizzare e ristrutturare, se necessario, il settore agricolo, anche attraverso la modernizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature, lo sviluppo di tecniche di confezionamento e di immagazzinamento e il miglioramento dei circuiti di distribuzione e di commercializzazione privati; (b) promuovere lo sviluppo e il rafforzamento della competitivita' degli agricoltori appartenenti ai gruppi precedentemente svantaggiati e fornire i servizi agricoli adeguati al riguardo; (c) diversificare e sviluppare le produzioni e gli sbocchi sui mercati esteri; (d) garantire e sviluppare una cooperazione in campo veterinario e fitosanitario e nel settore delle tecniche di coltura; (e) esaminare misure destinate ad armonizzare le norme e gli standard in campo veterinario e fitosanitario per facilitare il commercio, tenendo conto delle normative vigenti presso entrambe le Parti e delle norme dell'OMC. 2. La cooperazione avviene, in particolare, mediante il trasferimento di know how, la creazione di joint venture e la realizzazione di programmi volti allo sviluppo di capacita'.

Accordo-art. 62

ARTICOLO 62 Pesca La cooperazione in questo settore mira a favorire la gestione e l'utilizzo sostenibili delle risorse della pesca tenendo conto degli interessi a lungo termine delle due Parti. Essa si realizzera' mediante lo scambio di informazioni e l'elaborazione e l'attuazione di intese che potranno riguardare le aspirazioni delle Parti in campo economico, commerciale, scientifico, tecnico e in materia di sviluppo. Queste intese formeranno oggetto di un accordo sulla pesca distinto e reciprocamente vantaggioso che le Parti si impegnano, nella misura del possibile, a concludere quanto prima.

Accordo-art. 63

ARTICOLO 63 Servizi Le parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore dei servizi, in generale, e nei settori bancario, assicurativo e degli altri servizi finanziari, in particolare, mediante le seguenti azioni specifiche: (a) promozione degli scambi di servizi; (b) scambio, se del caso, di informazioni sulle norme, leggi e regolamenti che disciplinano il settore dei servizi delle due parti; (c) potenziamento dei servizi finanziari e del controllo finanziario sul piano della contabilita', della revisione contabile, del monitoraggio e della regolamentazione, ad esempio promuovendo la realizzazione di programmi di formazione.

Accordo-art. 64

ARTICOLO 64 Politica dei consumatori e protezione della salute dei consumatori Le Parti si impegnano ad avviare una cooperazione nel settore della politica dei consumatori e della protezione della loro salute, perseguendo gli obiettivi seguenti: (a) realizzare sistemi di informazione reciproca sui prodotti pericolosi vietati sui loro territori; (b) scambiare informazioni e comunicare le loro esperienze riguardo all'attuazione e al funzionamento di sistemi di vigilanza dei prodotti dopo l'immissione sul mercato e di sicurezza dei prodotti; (c) informare meglio i consumatori, soprattutto in materia di prezzi, di caratteristiche dei prodotti e di prestazione dei servizi; (d) incoraggiare gli scambi tra rappresentanti degli interessi dei consumatori; (e) aumentare la compatibilita' delle politiche e dei sistemi di tutela dei consumatori; (f) scambiare informazioni riguardanti la sensibilizzazione dei consumatori, in particolare mediante iniziative nel campo dell'informazione e dell'istruzione; (g) notificare reciprocamente l'applicazione delle leggi in materia e collaborare nelle inchieste sulle pratiche commerciali pericolose o sleali; (h) scambiare informazioni su strumenti effettivi che permettano di risarcire i danni subiti dai consumatori vittime di attivita' illegali.

Accordo-art. 65

ARTICOLO 65 Obiettivi 1. La cooperazione allo sviluppo tra la Comunita' e il Sudafrica si svolge in un contesto di dialogo politico e di partenariato, in appoggio alle politiche e alle riforme adottate dalle autorita' nazionali. 2. La cooperazione allo sviluppo contribuisce, in particolare, allo sviluppo economico e sociale sostenibile e armonioso del Sudafrica, al suo inserimento nell'economia mondiale e al consolidamento delle basi di una societa' democratica e di uno Stato di diritto, nel rispetto dei diritti dell'uomo, nei loro aspetti politici, sociali e culturali, e delle liberta' fondamentali. 3. In questo contesto, il sostegno ad azioni di lotta contro la poverta' deve essere considerato prioritario.

Accordo-art. 66

ARTICOLO 66 Priorita' 1. La cooperazione allo sviluppo riguarda soprattutto; (a) l'appoggio alle politiche e agli strumenti volti all'integrazione progressiva dell'economia sudafricana nell'economia e nel commercio mondiali, alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo di un settore privato sostenibile, alla cooperazione e all'integrazione regionali. In questo contesto, un'attenzione particolare verra' rivolta al sostegno alle azioni di adeguamento necessarie nella regione in seguito all'istituzione di una zona di libero scambio ai sensi del presente accordo, con particolare riguardo all'Unione doganale dell'Africa australe (SACU). (b) il miglioramento delle condizioni di vita e della prestazione dei servizi sociali di base; (c) il sostegno alla democratizzazione, alla tutela dei diritti dell'uomo, ad una sana gestione degli affari pubblici, al rafforzamento della societa' civile e alla sua integrazione nel processo di sviluppo. 2. Si rivolgera' attenzione a promuovere il dialogo e il partenariato tra le autorita' pubbliche e i partner non governativi nel settore dello sviluppo. 3. I programmi sono imperniati sulle esigenze di base dei gruppi precedentemente svantaggiati e tengono conto delle questioni di parita' uomo-donna e ambientali legate allo sviluppo.

Accordo-art. 67

ARTICOLO 67 Beneficiari ammissibili I partner della cooperazione suscettibili di ottenere un'assistenza finanziaria e tecnica sono le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali, provinciali e locali, le organizzazioni non governative e le organizzazioni di base, le organizzazioni regionali e internazionali, le istituzioni e gli operatori pubblici o privati. Qualsiasi altro organismo puo' essere ammissibile qualora lo decidano le due parti.

Accordo-art. 68

ARTICOLO 68 Strumenti e metodi 1. Gli strumenti che possono essere attuati nell'ambito delle iniziative di cooperazione di cui all'articolo 66 comprendono in particolare gli studi, l'assistenza tecnica, le azioni di formazione o la prestazione di altri servizi, forniture e lavori nonche' le missioni di valutazione e di controllo. 2. I finanziamenti comunitari, in valute estere o in valuta locale, secondo la necessita' e la natura dell'operazione, possono coprire; (a) le spese del bilancio nazionale che mirano a sostenere le riforme e l'attuazione delle politiche nei settori prioritari identificati nel quadro di un dialogo politico; (b) gli investimenti (ad eccezione dell'acquisto di edifici) e le attrezzature; (c) in alcuni casi, le spese ricorrenti, in particolare quando un programma e' attuato da un partner non governativo. 3. Un contributo dei partner di cui all'articolo 67 e' richiesto, di norma, per ogni azione di cooperazione. La natura e l'importo di questo contributo devono essere adattati alle possibilita' del partner e alla natura delle azioni. 4. Potra' essere richiesto un certo grado di coerenza e di complementarita' con altri donatori, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea. 5. Le due parti adotteranno misure adeguate affinche' il carattere comunitario della cooperazione allo sviluppo avviata a titolo del presente accordo sia generalmente noto e conosciuto.

Accordo-art. 69

ARTICOLO 69 Programmazione 1. La programmazione indicativa pluriennale per obiettivi specifici, che scaturira' dalle priorita' definite all'articolo 66 e che precisera' le modalita' per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio della cooperazione allo sviluppo e delle azioni relative durante un periodo di riferimento, si effettua nel quadro di un dialogo stretto tra la Comunita' e il governo sudafricano, con il concorso della Banca europea per gli investimenti. Il risultato di questo dialogo sulla programmazione verra' sistematizzato in un Programma indicativo pluriennale firmato dalle due parti. 2. Le procedure operative dettagliate e le disposizioni per l'attuazione e il monitoraggio della cooperazione allo sviluppo sono allegate al Programma indicativo pluriennale.

Accordo-art. 70

ARTICOLO 70 Identificazione, preparazione e valutazione dei progetti 1. L'identificazione e la preparazione di azioni di sviluppo sono di competenza dell'Ordinatore nazionale del governo sudafricano, quale viene definito all'articolo 80, o di qualsiasi altro beneficiario ammissibile di cui all'articolo 67. 2. I fascicoli relativi al progetto o al programma presentati ai fini del finanziamento comunitario devono contenere tutte le informazioni necessarie per la loro valutazione. Questi fascicoli sono ufficialmente trasmessi al capo delegazione dall'Ordinatore nazionale o dagli altri beneficiari ammissibili. 3. La valutazione delle azioni di sviluppo e' effettuata congiuntamente dall'Ordinatore nazionale e/o dagli altri beneficiari ammissibili e dalla Comunita'.

Accordo-art. 71

ARTICOLO 71 Proposta e decisione di finanziamento 1. Le conclusioni della valutazione sono riassunte dal capo delegazione in una proposta di finanziamento elaborata in stretta collaborazione con l'Ordinatore nazionale e/o con il partner richiedente. 2. La Commissione completa la proposta di finanziamento e la trasmette all'organo decisionale della Comunita'.

Accordo-art. 72

ARTICOLO 72 Accordi di finanziamento 1. Ciascun progetto o programma approvato dalla Comunita' e' coperto da: (a) un accordo di finanziamento elaborato tra la Commissione, in nome della Comunita', e l'Ordinatore nazionale o il beneficiario ammissibile in nome del governo del Sudafrica; o da (b) un contratto con le organizzazioni internazionali o le persone giuridiche, le persone fisiche o qualsiasi altro operatore definito nell'articolo 67 incaricato di realizzare il progetto o programma. 2. Ogni accordo o contratto di finanziamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti europea possano procedere a verifiche in loco.

Accordo-art. 73

ARTICOLO 73 Ammissibilita' degli assegnatari di appalti e delle forniture 1. La partecipazione alle gare d'appalto e' aperta, a parita' di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea, del Sudafrica e dei paesi ACP. Essa puo' essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo in casi debitamente giustificati e allo scopo di ottenere un rapporto costo/efficacia ottimale. 2. Le forniture sono originarie degli Stati membri, del Sudafrica o dei paesi ACP. In casi eccezionali e debitamente giustificati, esse possono essere originarie di altri paesi.

Accordo-art. 74

ARTICOLO 74 Amministrazione aggiudicatrice 1. I contratti di lavori, di forniture e di servizi sono preparati, negoziati e stipulati con il beneficiario ammissibile, in accordo e in collaborazione con la Commissione. 2. Il beneficiario ammissibile puo' chiedere alla Commissione di preparare, negoziare e stipulare contratti di servizi in suo nome, direttamente o tramite la sua agenzia competente.

Accordo-art. 75

ARTICOLO 75 Procedure di aggiudicazione degli appalti Le procedure di aggiudicazione di contratti d'appalto o di contratti finanziati dalla Comunita' sono definite nelle clausole generali allegate agli accordi di finanziamento.

Accordo-art. 76

ARTICOLO 76 Condizioni e regolamenti generali L'attribuzione e l'esecuzione dei contratti di lavori, di forniture e di servizi finanziati dalla Comunita' sono disciplinate dal presente accordo, nonche' dai rispettivi regolamenti generali per i contratti di lavori, di forniture e di servizi e dalle rispettive condizioni generali, adottati con decisione del Consiglio di cooperazione.

Accordo-art. 77

ARTICOLO 77 Composizione delle controversie Qualsiasi controversia sorta tra il Sudafrica e un aggiudicatario di appalto, un fornitore o un prestatore di servizi durante l'esecuzione di un contratto finanziato dalla Comunita' sono regolati mediante arbitrato, secondo le norme procedurali di conciliazione e di arbitrato dei contratti, adottate con decisione del Consiglio di cooperazione.

Accordo-art. 78

ARTICOLO 78 Regime fiscale e doganale 1. Il governo del Sudafrica accorda a tutti i contratti finanziati dalla Comunita' l'esenzione completa dai dazi fiscali e doganali e/o dalle imposte di effetto equivalente. 2. I dettagli del regime di cui al precedente paragrafo 1 sono stabiliti tramite uno scambio di lettere tra il governo sudafricano e la Commissione.

Accordo-art. 79

ARTICOLO 79 Ordinatore principale La Commissione nomina un Ordinatore principale incaricato di gestire le risorse messe a disposizione dalla Comunita' per la cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica.

Accordo-art. 80

ARTICOLO 80 Ordinatore nazionale e delegato ai pagamenti 1. Il governo sudafricano nomina un Ordinatore nazionale incaricato di rappresentarlo in tutte le operazioni relative ai progetti finanziati dalla Commissione che formano oggetto di un accordo di finanziamento tra il Sudafrica e la Comunita'. E' anche designato un delegato ai pagamenti. 2. Gli obblighi e i compiti dell'Ordinatore principale, dell'Ordinatore nazionale e del delegato ai pagamenti sono stabiliti mediante uno scambio di strumenti tra il governo sudafricano e la Commissione, conformemente alle disposizioni dei regolamenti finanziari della Commissione applicabili agli accordi preferenziali.

Accordo-art. 81

ARTICOLO 81 Capo delegazioni 1. La Commissione e' rappresentata in Sudafrica dal capo delegazione che garantisce, assieme all'Ordinatore nazionale, l'attuazione, il controllo e il monitoraggio della cooperazione finanziaria e tecnica, conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e alle disposizioni del presente accordo. Il capo delegazione ha, in particolare, il potere di facilitare e accelerare la preparazione, la valutazione e l'esecuzione dei progetti e dei programmi. 2. Il governo del Sudafrica accorda al capo delegazione e ai funzionari della Commissione nominati in Sudafrica i privilegi e le immunita' previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961. 3. Nella definizione dei compiti e degli obblighi dell'Ordinatore nazionale e del capo delegazione, le Parti devono vegliare a cio' che i progetti e i programmi siano il piu' possibile gestiti a livello locale, nonche' alla loro compatibilita' e alla loro coerenza con le prassi che si applicano negli altri paesi ACP.

Accordo-art. 82

ARTICOLO 82 Monitoraggio e valutazione 1. Il monitoraggio e la valutazione hanno per oggetto la valutazione esterna delle azioni di sviluppo (preparazione, attuazione e fasi successive), allo scopo di una maggiore efficacia nell'elaborazione delle azioni in corso e future. Tale attivita' e' effettuata congiuntamente dal Sudafrica e dalla Comunita'. 2. Il monitoraggio e la valutazione della cooperazione sono effettuati congiuntamente dal Sudafrica e dalla Comunita'. Si possono tenere consultazioni annuali per valutare i progressi compiuti e decidere le misure da prendere per adattare e migliorare l'attuazione del Programma indicativo pluriennale e per preparare le azioni future.

Accordo-art. 83

ARTICOLO 83 Scienza e tecnologia Le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica. Per il conseguimento di questo obiettivo sono state definite modalita' dettagliate in un accordo a parte, entrato in vigore nel novembre 1997.

Accordo-art. 84

ARTICOLO 84 Ambiente 1. Le Parti collaborano per arrivare a uno sviluppo sostenibile mediante l'uso razionale delle risorse naturali non rinnovabili e l'uso sostenibile delle risorse naturali rinnovabili, cosi' da promuovere la tutela dell'ambiente, lottare contro il suo deterioramento e tenere sotto controllo l'inquinamento. Le Parti mirano a migliorare la qualita' dell'ambiente e collaborano per combattere i problemi ambientali a livello internazionale. 2. Le Parti rivolgono particolare attenzione allo sviluppo delle capacita' di gestione dell'ambiente. Esse avviano un dialogo volto a individuare le priorita' ambientali. Si esaminera' l'impatto delle precedenti politiche sudafricane sulle condizioni ambientali prendendo, nella misura del possibile, i provvedimenti necessari per rimediare alla situazione. 3. La cooperazione riguarda, fra l'altro, i seguenti aspetti: questioni connesse allo sviluppo urbano e all'uso delle terre per scopi agricoli e non agricoli; desertificazione; gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi e le scorie nucleari; gestione dei prodotti chimici pericolosi; conservazione e uso sostenibile della diversita' biologica; gestione sostenibile delle risorse forestali; controllo della qualita' dell'acqua; controllo dell'inquinamento di origine industriale e non industriale; controllo dell'inquinamento costiero e marino e gestione delle risorse marine; gestione integrata dei bacini idrografici, compresi i bacini fluviali internazionali; gestione della domanda di risorse idriche e questioni connesse alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Accordo-art. 85

ARTICOLO 85 Cultura 1. Le Parti si impegnano a cooperare nel settore culturale onde favorire la conoscenza e la comprensione delle diversita' culturali in Sudafrica e nell'Unione europea. Esse elimineranno gli ostacoli alla comunicazione e alla cooperazione interculturali e promuoveranno la consapevolezza dell'interdipendenza fra popoli di diverse culture. Le Parti incoraggeranno le popolazioni del Sudafrica e dell'Unione europea a partecipare al processo di arricchimento culturale reciproco. 2. I contatti culturali mireranno a preservare e ad arricchire il patrimonio culturale nonche' a produrre e a diffondere beni e servizi culturali. Ci si avvarra' per quanto possibile dei mezzi di comunicazione e delle infrastrutture nazionali, regionali e interregionali al fine di agevolare i contatti culturali, promuovendo nel contempo il rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi. 3. Le Parti collaboreranno nel quadro delle manifestazioni culturali e degli scambi fra istituzioni e associazioni del Sudafrica e dell'Unione europea.

Accordo-art. 86

ARTICOLO 86 Questioni sociali 1. Le Parti avvieranno un dialogo sulla cooperazione sociale che comprendera', pur senza escludere altri settori, le questioni connesse ai problemi sociali del post-apartheid, la lotta contro la poverta', la disoccupazione, la parita' uomo-donna, la violenza contro le donne, i diritti dei bambini, le relazioni sindacali, la pubblica sanita', la sicurezza sul posto di lavoro e la demografia. 2. Le Parti ritengono che lo sviluppo economico debba andare di pari passo con il progresso sociale. Esse si impegnano a garantire i diritti sociali di base, in particolare la liberta' di associazione dei lavoratori, il diritto di contrattazione collettiva, il divieto del lavoro coatto, l'eliminazione delle discriminazioni in materia di assunzione e di occupazione e l'abolizione effettiva del lavoro infantile. Le norme pertinenti dell'OIL costituiscono il punto di riferimento per la promozione di questi diritti.

Accordo-art. 87

ARTICOLO 87 Informazione Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere e favorire gli scambi di informazioni privilegiando, fra l'altro, la diffusione delle informazioni sulla cooperazione tra il Sudafrica e la Comunita'. Le Parti si adoperano inoltre per fornire al grande pubblico le informazioni di base sul Sudafrica e sull'Unione europea, agli ambienti specializzati sudafricani informazioni specifiche sulle politiche dell'Unione europea e agli ambienti specializzati dell'Unione europea informazioni specifiche sulle politiche del Sudafrica.

Accordo-art. 88

ARTICOLO 88 Stampa e settore audiovisivo Le Parti favoriscono la cooperazione nei settori della stampa e dei mezzi audiovisivi onde promuovere lo sviluppo e il rafforzamento dell'indipendenza e del pluralismo dei media. La cooperazione viene attuata, fra l'altro, attraverso: (a) la promozione dello sviluppo delle risorse umane, in particolare mediante programmi di formazione e di scambi per i giornalisti e gli operatori del settore dei media; (b) un maggiore e piu' agevole accesso alle fonti d'informazione per i media; (c) lo scambio di know-how e di informazioni tecniche; (d) la produzione di programmi audiovisivi.

Accordo-art. 89

ARTICOLO 89 Risorse umane 1. Le Parti cooperano per aumentare il valore delle risorse umane nel Sudafrica in tutti i settori contemplati dall'accordo. La cooperazione mira a rafforzare la capacita' istituzionale nei settori che il governo considera prioritari per lo sviluppo delle risorse umane, rivolgendo particolare attenzione alle fasce piu' sfavorite della popolazione. 2. Al fine di migliorare le competenze dei quadri superiori dei settori pubblico e privato, le Parti intensificano la cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale nonche' la cooperazione tra istituti didattici e imprese. Si cerchera' in particolare di instaurare vincoli permanenti tra organismi specializzati dell'Unione europea e del Sudafrica, per favorire gli scambi di esperienze e di risorsa tecniche. 3. Le Parti incoraggiano gli scambi di informazioni onde stimolare la cooperazione per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi da parte delle autorita' competenti. 4. Le Parti promuovono i contatti e la cooperazione tra gli istituti di insegnamento superiore come, ad esempio, le universita'.

Accordo-art. 90

ARTICOLO 90 Lotta contro la droga e il riciclaggio del denaro Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti si impegnano a cooperare nella lotta contro la droga e il riciclaggio del denaro: (a) promuovendo la definizione di un piano generale del Sudafrica destinato alla lotta contro la droga e migliorando l'efficacia dei programmi regionali sudafricani e dell'Africa australe volti a combattere l'abuso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope nonche' la produzione, la fornitura e il traffico di queste sostanze, in base alle pertinenti convenzioni internazionali dell'ONU sulla lotta contro la droga; (b) prevenire l'utilizzazione delle loro istituzioni finanziarie per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in genere e dal traffico illecito di stupefacenti in particolare in base a norme equivalenti a quelle adottate in materia dagli organismi internazionali, in particolare la Task Force "Azione finanziaria" (FATF), e (c) impedendo lo sviamento dei precursori chimici e delle altre sostanze fondamentali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope in base a norme equivalenti a quelle adottate in materia dalle autorita' internazionali competenti, in particolare la Task Force "Azione chimica" (CATF).

Accordo-art. 91

ARTICOLO 91 Protezione dei dati 1. Le Parti cooperano per migliorare il livello di protezione nel trattamento dei dati personali, tenendo conto delle norme internazionali. 2. La cooperazione finalizzata alla protezione dei dati personali puo' comprendere un'assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di esperti nonche' l'avvio di programmi e progetti comuni. 3. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente i progressi fatti in questo settore.

Accordo-art. 92

ARTICOLO 92 Sanita' 1. Le Parti cooperano per migliorare la salute mentale e fisica delle popolazioni mediante la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. 2. Nel settore della pubblica sanita', le Parti cooperano mettendo in comune le rispettive conoscenze ed esperienze per quanto riguarda i programmi volti, fra l'altro, a diffondere le informazioni, a migliorare l'istruzione e la formazione degli operatori del settore sanitario, a tenere sotto controllo le malattie e a sviluppare sistemi di informazione sanitaria, a ridurre i rischi di malattie legate allo stile di vita, a prevenire e a combattere l'HIV/AIDS e le altre malattie trasmissibili. 3. La cooperazione riguardante la sicurezza e la salute sul posto di lavoro comprende scambi di informazioni sulle misure legislative e non legislative volte a prevenire gli infortuni, le malattie professionali e i rischi professionali. 4. La cooperazione nel settore farmaceutico puo' comprendere un sostegno per la valutazione e la registrazione dei medicinali.

Accordo-art. 93

ARTICOLO 93 Obiettivo Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, la Comunita' concede al Sudafrica un'assistenza finanziaria e tecnica sotto forma di aiuti non rimborsabili e di prestiti onde contribuire a finanziare il suo sviluppo socioeconomico.

Accordo-art. 94

ARTICOLO 94 Aiuti non rimborsabili L'assistenza finanziaria sotto forma di aiuti non rimborsabili e' coperta da: (a) una speciale linea di credito sul bilancio comunitario a sostegno delle attivita' di cooperazione allo sviluppo di cui agli articoli 65 e 66; (b) risorse finanziarie supplementari provenienti da altre linee del bilancio comunitario per le attivita' di cooperazione allo sviluppo e internazionale che rientrano nel campo di applicazione di dette linee. La procedura seguita per la presentazione e l'approvazione delle richieste, l'esecuzione e il controllo/valutazione deve essere conforme alle condizioni generali relative alla linea di bilancio in questione.

Accordo-art. 95

ARTICOLO 95 Prestiti Per quanto riguarda l'assistenza finanziaria sotto forma di prestiti, la Banca europea per gli investimenti potrebbe prendere in considerazione, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, la proroga, mediante prestiti a lungo termine, dei suoi finanziamenti a favore di progetti d'investimento in Sudafrica, entro massimali e periodi di validita' da stabilire in applicazione delle disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunita' europea.

Accordo-art. 96

ARTICOLO 96 Cooperazione regionale L'assistenza finanziaria della Comunita' menzionata negli articoli precedenti puo' essere utilizzata per finanziare progetti o programmi di interesse nazionale o locale in Sudafrica, nonche' la partecipazione del Sudafrica ad attivita' di cooperazione regionale svolte insieme ad altri paesi in via di sviluppo.

Accordo-art. 97

ARTICOLO 97 Quadro istituzionale 1. Le Parti decidono di istituire un Consiglio di cooperazione incaricato di: (a) garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'accordo nonche' il dialogo fra le Parti, (b) analizzare l'andamento del commercio e della cooperazione fra le Parti; (c) cercare metodi appropriati per prevenire i problemi che potrebbero insorgere nei settori contemplati dall'accordo; (d) scambiare opinioni e formulare suggerimenti su tutte le questioni di reciproco interesse connesse al commercio e alla cooperazione, compresi i futuri interventi e le risorse disponibili per attuarli. 2. Le Parti stabiliscono, previa consultazione, la composizione, la frequenza, l'ordine del giorno e la sede delle riunioni del Consiglio di cooperazione. 3. Il suddetto Consiglio di cooperazione e' autorizzato a prendere decisioni in merito a tutte le questioni contemplate dal presente accordo. 4. Le Parti convengono di promuovere e agevolare regolari contatti tra i rispettivi parlamenti sui vari settori di cooperazione contemplati dall'accordo. 5. Analogamente, le Parti incoraggiano i contatti tra altre istituzioni analoghe e competenti del Sudafrica e dell'Unione europea, quali il Comitato economico e sociale della Comunita' europea e il Consiglio nazionale sudafricano per lo sviluppo economico e il lavoro (NEDLAC).

Accordo-art. 98

ARTICOLO 98 Clausola sull'esenzione fiscale 1. Se il trattamento della nazione piu' favorita e' accordato in conformita' delle disposizioni del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo esso non si applica alle agevolazioni fiscali che il Sudafrica e gli Stati membri dell'Unione europea praticano o possono praticare in futuro sulla base di accordi volti ad evitare la duplice imposizione o di altre intese fiscali, o del diritto tributario nazionale. 2. Nessuna disposizione del presente accordo, ne' di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, puo' essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione di qualsiasi misura destinata a prevenire l'elusione o l'evasione delle tasse ai sensi delle disposizioni fiscali o di intese volte ad evitare la duplice imposizione, di altre intese fiscali o del diritto tributario nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente accordo, ne' di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, dev'essere interpretata come un impedimento alla distinzione, ad opera degli Stati membri dell'Unione europea o del Sudafrica, nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro legislazione fiscale, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda la loro residenza o per quanto riguarda la localita' in cui sono investiti i loro capitali.

Accordo-art. 99

ARTICOLO 99 Durata Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente accordo dandone notifica per iscritto all'altra Parte. L'accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Accordo-art. 100

ARTICOLO 100 Non discriminazione Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: (a) le misure applicate dal Sudafrica nei confronti della Comunita' non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o imprese; (b) le misure applicate dalla Comunita' e dagli Stati membri nei confronti del Sudafrica non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini sudafricani o tra societa' o imprese sudafricane.

Accordo-art. 101

ARTICOLO 101 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea, alle condizioni ivi precisate e, dall'altro, per quanto riguarda il Sudafrica, ai territori definiti nella costituzione sudafricana.

Accordo-art. 102

ARTICOLO 102 Futuri sviluppi Le Parti possono, di comune accordo e nei limiti delle rispettive competenze, estendere la cooperazione e completarla con accordi relativi a settori o attivita' specifici. Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle Parti puo' formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicare l'accordo stesso.

Accordo-art. 103

ARTICOLO 103 Riesame Le Parti riesaminano il presente accordo dopo 5 anni dalla sua entrata in vigore onde valutare le eventuali implicazioni di altre intese tali da incidere sul presente accordo. Le revisioni future vengono stabilite di comune accordo.

Accordo-art. 104

ARTICOLO 104 Composizione delle controversie 1. Ciascuna Parte puo' adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' comporre la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle Parti e' tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Qualora non sia possibile compone la controversia a norma del paragrafo 2, ciascuna Parte puo' notificare all'altra la nomina di un arbitro; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi dalla nomina del primo. 5. Il Consiglio di cooperazione nomina un terzo arbitro entro sei mesi dalla nomina del secondo. 6. Le decisioni dell'arbitro vengono prese a maggioranza entro 12 mesi. 7. Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione del lodo arbitrale. 8. Il Consiglio di cooperazione stabilisce le procedure operative per l'arbitrato. 9. Nel caso di controversie derivanti dall'applicazione dei Titoli II e III del presente accordo, si applicano le seguenti procedure: (a) il secondo arbitro deve essere nominato entro 30 giorni; (b) il Consiglio di cooperazione nomina un terzo arbitro entro 60 giorni dalla nomina del secondo; (c) come regola generale, gli arbitri sottopongono le loro conclusioni e decisioni alle Parti e al Consiglio di cooperazione entro sei mesi dalla data della composizione del panel arbitrale. Nei casi urgenti, compresi quelli che riguardano merci deperibili, gli arbitri si adoperano per presentare la loro relazione alle Parti entro tre mesi; (d) la Parte interessata informa entro 60 giorni l'altra Parte e il Consiglio di cooperazione delle sue intenzioni riguardo all'applicazione delle conclusioni e delle decisioni del Consiglio di cooperazione o degli arbitri, a seconda dei casi; (e) qualora non sia possibile conformarsi immediatamente alle conclusioni e alle decisioni del Consiglio di cooperazione o degli arbitri, alla Parte in causa viene concesso un periodo ragionevole per farlo, che non deve essere superiore a 15 mesi dalla data in cui le conclusioni e le decisioni sono state presentate alle Parti. Tuttavia, a seconda delle circostanze, le Parti possono abbreviare o prolungare di comune accordo detto periodo. 10. Fermo restando il loro diritto di ricorrere alle procedure di composizione delle controversie dell'OMC, la Comunita' e il Sudafrica cercano di risolvere le controversie inerenti agli obblighi specifici derivanti dai Titoli II e III del presente accordo avvalendosi delle sue disposizioni specifiche in materia di composizione delle controversie. Le procedure di arbitrato istituite dal presente accordo non si applicano alle questioni inerenti ai diritti e agli obblighi di ciascuna delle Parti a norma dell'OMC, a meno che le Parti non convengano di sottopone tali questioni ad arbitrato.

Accordo-art. 105

ARTICOLO 105 Clausola sugli accordi bilaterali Fatta eccezione per i diritti equivalenti o piu' ampi che conferisce alle parti interessate, il presente accordo lascia impregiudicati i diritti sanciti dagli accordi in vigore tra uno o piu' Stati membri, da una parte, e il Sudafrica, dall'altra.

Accordo-art. 106

ARTICOLO 106 Clausola di modifica 1. Qualora una delle Parti desideri modificare il presente accordo, puo' presentare una proposta di modifica, debitamente motivata, al Consiglio di cooperazione, che la esaminera' e prendera' una decisione al riguardo. 2. Qualora l'altra Parte ritenga che la modifica proposta potrebbe ledere i diritti che le conferisce l'accordo, puo' propone modifiche compensative dell'accordo al Consiglio di cooperazione, che le esaminera' e prendera' una decisione al riguardo.

Accordo-art. 107

ARTICOLO 107 Allegati I protocolli e gli allegati sono parti integranti dell'accordo.

Accordo-art. 108

ARTICOLO 108 Lingue e numero di originali Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca nonche' nelle lingue ufficiali del Sudafrica diverse dall'inglese, vale a dire Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa e isiZulu, ciascun testo facente ugualmente fede.

Accordo-art. 109

ARTICOLO 109 Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello durante il quale le Parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure. Se, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, le Parti decidono di applicarlo provvisoriamente, tutti i riferimenti alla data di entrata in vigore devono rinviare alla data in cui prende effetto tale applicazione provvisoria. Parte di provvedimento in formato grafico

Atto finale

ATTO FINALE I plenipotenziari del/della REGNO DEL BELGIO. REGNO DI DANIMARCA, REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, REPUBBLICA ELLENICA, REGNO DI SPAGNA, REPUBBLICA FRANCESE, IRLANDA, REPUBBLICA ITALIANA, GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, REGNO DEI PAESI BASSI, REPUBBLICA D'AUSTRIA, REPUBBLICA PORTOGHESE, REPUBBLICA DI FINLANDIA, REGNO DI SVEZIA, REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominati gli "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata la "Comunita'", da una parte, e il plenipotenziario della REPUBBLICA SUDAFRICANA, in oppresso denominata "Sudafrica", dall' altra, riuniti a Pretoria addi' undici ottobre millenovecentonovantanove per la firma dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea, da una parte, e la Repubblica sudafricana, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo" hanno adottato i testi seguenti: L'accordo inclusi gli Allegati e i seguenti Protocolli: Protocollo 1 relativo alla definizione del concetto di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, Protocollo 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia di dogane. I plenipotenziari della Comunita' e il plenipotenziario del Sudafrica hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale: Dichiarazione comune relativa all'inadempienza Dichiarazione comune relativa alle restituzioni all'esportazione Dichiarazione comune sull'eliminazione tariffaria accelerata operata dal Sudafrica Dichiarazione comune sul contingente agricolo Dichiarazione comune sugli aiuti pubblici Dichiarazione comune sulla pesca Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali Dichiarazione comune sull'immigrazione clandestina Il plenipotenziario del Sudafrica ha preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale: Dichiarazione della Comunita' relativa all'elemento essenziale Dichiarazione della Comunita' relativa agli aspetti finanziari della cooperazione Dichiarazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) relativa agli aspetti finanziari della cooperazione I plenipotenziari della Comunita' hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale: Dichiarazione del Sudafrica relativa all'elemento essenziale Dichiarazione del Sudafrica relativa alle misure sanitarie e fitosanitarie Dichiarazione del Sudafrica relativa agli aspetti finanziari della cooperazione Inoltre, i plenipotenziari degli Stati membri e i plenipotenziari del Sudafrica hanno adottato i verbali concordati dei negoziati, allegati al presente Atto finale. Parte di provvedimento in formato grafico

Dichiarazioni

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'INADEMPIENZA Le Parti convengono che l'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all' articolo 3, paragrafo 3 del presente accordo riguarda unicamente la grave violazione dei principi democratici o dei diritti umani fondamentali, o la trasgressione dello Stato di diritto, che determinerebbero un contesto poco favorevole alle consultazioni o un ritardo che risulterebbe deleterio per gli obiettivi e gli interessi delle Parti del presente accordo. Le Parti convengono altresi' che le misure adeguate di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 5 del presente accordo devono essere proporzionate alla violazione. Nella selezione e nell'attuazione di tali misure, le Parti presteranno particolare attenzione alla situazione dei gruppi piu' vulnerabili della popolazione e faranno in modo che essi non vengano eccessivamente penalizzati. DICHIARAZIONE COMUNE SULLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE 1. Nella definizione delle componenti commerciali dell'accordo, le Parti hanno esaminato, caso per caso, l'impatto potenziale dei meccanismi di restituzione all'esportazione sul processo di liberalizzazione degli scambi. 2. La Comunita' dichiara per parte sua che esaminera' nuovamente le future restituzioni all'esportazione in relazione agli scambi con il Sudafrica quando saranno concluse le attua discussioni sulla riforma agricola. DICHIARAZIONE COMUNE SULLA ELIMINAZIONE TARIFFARIA ACCELERATA OPERATA DAL SUDAFRICA Le Parti decidono di anticipare l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 17 del presente accordo nel corso del periodo interinale prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso per consentire l'eventuale applicazione di un calendario accelerato per la riduzione tariffaria e l'eliminazione delle restituzioni all'esportazione al momento dell'entrata in vigore dell'accordo. DICHIARAZIONE COMUNE SUI CONTINGENTI AGRICOLI 1. I fattori di crescita annuali di cui all'elenco 6 dell'allegato IV e agli elenchi 3 e 4 dell'allegato VI del presente accordo verranno esaminati e riconfermati periodicamente a partire, al piu' tardi, dal quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo. 2. Per quanto riguarda in particolare la frutta preparata (pesche, pere e albicocche), il Sudafrica decide di gestire in modo equilibrato le sue esportazioni verso l'Unione europea. DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI AIUTI PUBBLICI Le Parti decidono che l'economia sudafricana e le sue relazioni con le economie della Comunita' di sviluppo dell'Africa australe debbano subire una ristrutturazione profonda che sara' facilitata dal Governo del Sudafrica. DICHIARAZIONE COMUNE SULLA PESCA Le Parti si impegnano per quanto possibile a negoziare e concludere l'accordo sulla pesca di cui all'articolo 62 del presente accordo al piu' tardi alla fine dell'anno 2000. DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI ACCORDI BILATERALI Salvo implicazioni contrarie nel presente accordo, non si considera che i suddetti diritti di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea sanciti dai suddetti accordi in vigore siano stati estesi agli altri Stati membri. DICHIARAZIONE COMUNE SULL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA Riconoscendo l'importanza di una cooperazione volta a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, le Parti si dichiarano disposte a consultarsi in merito nell'ambito del Consiglio di cooperazione onde cercare di risolvere gli eventuali problemi in questo settore. DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' RELATIVA ALL'ELEMENTO ESSENZIALE Nel quadro di un contesto politico e istituzionale rispettoso dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto, la Comunita' intende per sana gestione degli affari pubblici la gestione trasparente e responsabile di tutte le risorse umane e naturali di un paese, nonche' delle sue risorse economiche e finanziarie interne ed esterne, onde favorire uno sviluppo equo e sostenibile. DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' SUGLI ASPETTI FINANZIARI DELLA COOPERAZIONE In passato, era stato creato, con regolamento (CE) n. 2259/96 del Consiglio, uno strumento finanziario speciale denominato Programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo (PERS). Nel periodo 1996-1999, la Comunita' ha stanziato per questo strumento circa 500 MECU a sostegno delle politiche del governo sudafricano, e su queste basi sono stati firmati vari accordi. L'importo copre quattro stanziamenti annuali soggetti all'approvazione dell'autorita' di bilancio della Comunita'. La Comunita' si dichiara disposta a continuare a stanziare importi rilevanti per la cooperazione finanziaria con il Sudafrica, e prendera' le opportune decisioni in base ad una proposta della Commissione. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, si potrebbero mettere a disposizione altri strumenti finanziari appropriati (ad esempio, nel quadro dell'accordo di cooperazione CE-ACP) A tale riguardo, la Comunita' sarebbe disposta a prendere in considerazione la possibilita' di convogliare parte della sua assistenza futura a determinati destinatari (imprenditori emergenti, ecc.) sotto forma di capitali di rischio o di abbuoni d'interesse sui prestiti concessi sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti (BEI). DICHIARAZIONE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI) SUGLI ASPETTI FINANZIARI DELLA COOPERAZIONE In conformita' dell'accordo quadro firmato il 12 settembre 1995 fra il Sudafrica e la BEI, il 19 giugno 1995 la BEI e' stata autorizzata dal Consiglio dei governatori a concedere al Sudafrica prestiti fino a un massimo di 300 MECU sulle risorse proprie della Banca nel biennio che va dal 19 giugno 1995 al 19 giugno 1997. Successivamente, previa seconda autorizzazione del Consiglio dei governatori della Banca il 12 giugno 1997 e la firma di un accordo quadro supplementare fra il Sudafrica e la BEI avvenuta il 6 marzo 1998, sono stati concessi altri 375 MECU per il periodo che va dal giugno 1997 al dicembre 1999. L'articolo fa riferimento all'eventuale proroga di queste attivita' della Banca alla fine del periodo suddetto. Nei limiti del suo mandato, la BEI sarebbe disposta a prendere in considerazione la concessione di prestiti a mutuatari sudafricani per progetti in Sudafrica oppure, procedendo caso per caso, per progetti nella regione SADC. DICHIARAZIONE DEL SUDAFRICA RELATIVA ALL'ELEMENTO ESSENZIALE Per sana gestione degli affari pubblici il Sudafrica intende il rispetto della Costituzione sudafricana (Legge n. 108 del 1996), in particolare delle disposizioni relative alla gestione trasparente, equa e responsabile delle sue risorse umane, naturali, economiche e finanziarie, onde favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. DICHIARAZIONE DEL SUDAFRICA SULLE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE Il governo sudafricano intende sottolineare che il funzionamento armonioso ed efficace del meccanismo previsto per l'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie condiziona l'effettiva e proficua attuazione del presente accordo. A tale riguardo, detto governo chiede urgentemente alla Comunita' di considerare il Sudafrica, in qualita' di partner commerciale privilegiato, come un paese a cui assegnare la priorita' nelle sue relazioni sanitarie e fitosanitarie. DICHIARAZIONE DEL SUDAFRICA SUGLI ASPETTI FINANZIARI DELLA COOPERAZIONE Il governo sudafricano prevede che, dopo il 1999, il livello degli aiuti non rimborsabili concessi a titolo della cooperazione finanziaria rimarra' perlomeno invariato rispetto a quello attuale. VERBALI CONCORDATI Le Parti contraenti concordano quanto segue: Ad articolo 4 Un dialogo politico regolare tra le Parti comincia nel momento in cui prende effetto l'applicazione provvisoria del presente regolamento.

Allegato I

ALLEGATO I Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II-Elenco 1

ALLEGATO II-Elenco 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II-Elenco 2

ALLEGATO II-Elenco 2 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II-Elenco 3

ALLEGATO II-Elenco 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II-Elenco 4

ALLEGATO II-Elenco 4 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II-Elenco 5

ALLEGATO II-Elenco 5 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III-Elenco 1

ALLEGATO III-Elenco 1 Parte di provvedimento in formato grafico

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ALLEGATO III-Elenco 2 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III-Elenco 3

ALLEGATO III-Elenco 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III-Elenco 4

ALLEGATO III-Elenco 4 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III-Elenco 5

ALLEGATO III-Elenco 5 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III-Elenco 6

ALLEGATO III-Elenco 6 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV-Elenco 1

ALLEGATO IV-Elenco 1 Parte di provvedimento in formato grafico

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ALLEGATO IV-Elenco 2 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV-Elenco 3

ALLEGATO IV-Elenco 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV-Elenco 4

ALLEGATO IV-Elenco 4 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV-Elenco 5

ALLEGATO IV-Elenco 5 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV-Elenco 6

ALLEGATO IV-Elenco 6 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV-Elenco 7

ALLEGATO IV-Elenco 7 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV-Elenco 8

ALLEGATO IV-Elenco 8 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato V-Elenco 1

ALLEGATO V-Elenco 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato V-Elenco 2

ALLEGATO V-Elenco 2 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato V-Elenco 3

ALLEGATO V-Elenco 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato V-Elenco 4

ALLEGATO V-Elenco 4 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato V-Elenco 5

ALLEGATO V-Elenco 5 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VI-Elenco 1

ALLEGATO VI-Elenco 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VI-Elenco 2

ALLEGATO VI-Elenco 2 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VI-Elenco 3

ALLEGATO VI-Elenco 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VI-Elenco 4

ALLEGATO VI-Elenco 4 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VII

ALLEGATO VII Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VIII

ALLEGATO VIII Politica di concorrenza La Comunita' europea procede alla valutazione di qualsiasi pratica contraria dell'articolo 35 del presente accordo secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite dagli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunita' europea, ivi compreso il diritto derivato. Il Sudafrica procede alla valutazione di qualsiasi pratica contraria all'artico 35 del presente accodo secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme della normativa sudafricana in materia di concorrenza.

Allegato IX

ALLEGATO IX Aiuti di Stato Fatti salvi i diritti e gli obblighi assunti dalle Parti nel quadro delle loro legislazioni e dei loro impegni internazionali rispettivi nonche' le misure adottate dalle Parti relativamente all'attuazione dell'articolo 41 del presente accordo, si decide che: (a) Le disposizioni del titolo III, sezione E del presente accordo non devono ostacolare il funzionamento regolare, di diritto o di fatto, dei servizi di interesse economico generale attribuiti alle imprese pubbliche. (b) Gli aiuti pubblici accordati ad esempio attraverso programmi o piani a sostegno di obiettivi di interesse pubblico, quali in particolare lo sviluppo regionale, la ristrutturazione e lo sviluppo delle industrie, la promozione delle piccole e medie imprese (PMI) e delle microimprese, il miglioramento delle condizioni delle persone svantaggiate o i programmi di azione positiva sono, di norma, compatibili con il corretto funzionamento del presente accordo. (c) Gli aiuti pubblici che si iscrivono nel quadro degli obiettivi di interesse pubblico elencati qui di seguito sono anch'essi, di norma, compatibili con il corretto funzionamento del presente accordo. - occupazione; - tutela dell'ambiente; - salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficolta'; - ricerca e sviluppo; - sostegno alle imprese situate in zone urbane svantaggiate; e' - formazione. (d) Gli aiuti pubblici non impediscono l'avvio di un'azione del GATT 1994, eccetto nel caso in cui misure idonee vengano adottate per l'attuazione dell'articolo 41 del presente accordo.

Allegato X

ALLEGATO X Scambio di lettere relativo all'accordo tra la Comunita' europea e la Repubblica Sudafricana sui vini e alcolici A. Lettera della Comunita' Egregio Signore, mi pregio riferirmi all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione firmato in data odierna per confermare l'accordo della Comunita' europea in merito agli elementi di un impegno odierno CE-Repubblica sudafricana sul porto e lo sherry (ovvero vino di Porto e vino di Xeres) riportato in allegato alla presente lettera. Gli impegni CE-Repubblica sudafricana relativi al porto e allo sherry saranno elaborati con maggiore precisione nel quadro dell'accordo sui vini e alcolici che dovra' essere concluso in tempi rapidi, e in ogni caso entro settembre del 1999. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera e del suo allegato. Voglia gradire, signor..., i sensi della mia piu' alta considerazione, Per la Comunita' europea (Allegato) (1) Il Sudafrica ribadisce che le denominazioni "porto" e "sherry" non sono ne' saranno utilizzate per le sue importazioni verso la comunita' europea. (2) Il Sudafrica eliminera' progressivamente l'uso delle denominazioni "porto" e "sberry" su tutti i suoi mercati di esportazione entro cinque anni, fatta eccezione per i paesi SADC non membri della SADC, per i quali sara' applicabile un periodo di otto anni. (3) Ai fini dell'accordo sui vini e alcolici, la definizione del mercato interno di Sudafrica copre la SACU (Sudafrica, Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland). (4) I prodotti sudafricana possono essere commercializzati come "porto" e "sherry" sul mercato interno del Sudafrica per un periodo transitorio di dodici anni. Al di la di tale periodo, le nuove denominazioni da utilizzare per questi prodotti sul mercato interno sudafricano formeranno oggetto di un accordo tra il Sudafrica e la Comunita' europea. (5) Dall'entrata in vigore dell'accordo, la Comunita' europea provvedera' ad istituire un contingente in esenzione doganale per i vini destinati a coprire l'attuale livello delle esportazioni sudafricane verso la Comunita' europea, vale a dire 32 milioni di litri, nonche' un meccanismo che consenta l'aumento di tale contingente in futuro. (6) Quale complemento agli obiettivi principali concordati con il programma di sviluppo per il Sudafrica finanziato dalla Comunita' europea, la Comunita' europea fornira' aiuti per EUR 15 milioni finalizzati alla ristrutturazione del settore sudafricano dei vini e alcolici nonche' alla commercializzazione e distribuzione di tali prodotto del Sudafrica. La prestazione dell'assistenza avra' inizio con l'entrata in vigore dell'accordo, sui vini e alcolici. (7) Un accordo sui vini e alcolici tra il Sudafrica e la Comunita' europea dovra' essere concluso prima possibile e in ogni caso entro settembre del 1999, allo scopo di garantirne l'entrata in vigore prima del o nel gennaio del 2000. B. Lettera dalla Repubblica sudafricana Egregio Signore, ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna cosi' formulata: "Mi pregio riferirmi all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione firmato in data odierna per confermare l'accodo della Comunita' europea in merito agli elementi di un impegno CE-Repubblica sudafricana sul porto e lo sherry (ovvero vino di Porto e vino di Xeres) riportato in allegato alla presente lettera. Gli impegni CE-Repubblica sudafricana relativi al porto e allo sherry saranno elaborati con maggiore precisione nel quadro dell'accordo sui vini e alcolici che dovra' essere concluso in tempi rapidi, e in ogni caso entro settembre 1999. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del suo governo sul contenuto della presente lettera e del suo allegato." Ho il piacere di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della presente lettera e del suo allegato. Voglia gradire, signor..., i sensi della mia piu' alta considerazione, Per il governo della Repubblica sudafricana

Protocollo 1-Indice

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