LEGGE 24 ottobre 2003, n. 320
PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Articolo 1 Definizioni TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" - Articolo 2 Requisiti di carattere generale - Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine - Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti - Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati - Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti - Articolo 7 Unita' da prendere in considerazione - Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili - Articolo 9 Assortimenti - Articolo 10 Elementi neutri TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI - Articolo 11 Principio della territorialita' - Articolo 12 Trasporto diretto - Articolo 13 Esposizioni TITOLO IV PROVA DELL'ORIGINE - Articolo 14 Requisiti di carattere generale - Articolo 15 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 - Articolo 16 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 - Articolo 17 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 - Articolo 18 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza - Articolo 19 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura - Articolo 20 Esportatore autorizzato - Articolo 21 Validita' della prova dell'origine - Articolo 22 Presentazione della prova dell'origine - Articolo 23 Importazioni con spedizioni scaglionate - Articolo 24 Esonero dalla prova dell'origine - Articolo 25 Dichiarazione del fornitore - Articolo 26 Documenti giustificativi - Articolo 27 Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni dei fornitori e dei documenti giustificativi - Articolo 28 Discordanze ed errori formali - Articolo 29 Importi espressi in EURO TITOLO V MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA - Articolo 30 Assistenza reciproca - Articolo 31 Controllo delle prove dell'origine - Articolo 32 Composizione delle controversie - Articolo 33 Sanzioni - Articolo 34 Zone franche TITOLO VI CEUTA E MELILLA - Articolo 35 Applicazione del protocollo - Articolo 36 Condizioni particolari TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI - Articolo 37 Modifiche del protocollo - Articolo 38 Attuazione del protocollo - Articolo 39 Merci in transito o in deposito ALLEGATI - Allegato I: Note introduttive - Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere di prodotto originario - Allegato III: Certificato di circolazione EUR.1 - Allegato IV: Dichiarazione su fattura - Allegato V: Dichiarazione del fornitore
Protocollo 1-art. 1
ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per "produzione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegata nella produzione del prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto oggetto della produzione, anche se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di produzione; d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella Comunita' o in Sudafrica nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in Sudafrica; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati originari dei paesi di cui all'articolo 3 o, qualora il valore in dogana non sia noto o non possa essere accertato, il primo prezzo verificabile pagato per i prodotti nella Comunita' o in Sudafrica; j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA"; k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) il termine "territori" comprende le acque territoriali; n) l'espressione "Stati ACP" si riferisce agli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico parti contraenti, della Quarta Convenzione ACP-CE firmata a Lome' il 15 dicembre 1989, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995; o) la sigla "SACU" designa l'Unione doganale dell'Africa australe (Southern African Customs Union).
Protocollo 1-art. 2
ARTICOLO 2 Requisiti di carattere generale 1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Comunita': a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari del Sudafrica: a) i prodotti interamente ottenuti in Sudafrica ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Sudafrica in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Sudafrica di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.
Protocollo 1-art. 3
ARTICOLO 3 Cumulo dell'origine Cumulo bilaterale 1. I materiali Originati della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto in Sudafrica si considerano materiali originari del Sudafrica. Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che eccedono quelle indicate all'articolo 6 del presente protocollo. 2. I materiali originari del Sudafrica incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita'. Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che eccedono quelle indicate all'articolo 6 del presente protocollo. Cumulo con Stati ACP 3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5 e 6, i materiali originari di uno Stato ACP incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' o in Sudafrica si considerano originari della Comunita' o del Sudafrica. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 4. Qualsiasi lavorazione o trasformazione effettuata all'interno della SACU si considera effettuata in Sudafrica qualora le merci siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Sudafrica. 5. I prodotti ai quali e' stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 3 continuano ad essere considerati prodotti originari della Comunita' o del Sudafrica unicamente se il valore aggiunto nella Comunita' o in Sudafrica supera il valore dei materiali utilizzati originari di qualsiasi Stato ACP. In caso contrario, detti prodotti si considerano, originari dello Stato ACP del quale sono originari i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originari degli Stati ACP che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunita' o in Sudafrica. 6. Il cumulo di cui al paragrafo 3 si puo' applicare solo se ai materiali ACP utilizzati e' stato riconosciuto il carattere originario in applicazione delle norme sull'origine contenute nella Quarta Convenzione ACP-CE. La Comunita' e il Sudafrica si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli Stati ACP e delle corrispondenti norme sull'origine. 7. Una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 6 e convenuta una data per l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ciascuna parte adempie ai propri obblighi di notifica e di informazione.
Protocollo 1-art. 4
ARTICOLO 4 Prodotti interamente ottenuti 1. Si considerano interamente ottenuti nella Comunita' o in Sudafrica: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' e del Sudafrica, dalle loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati ivi raccolti utili soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati utilizzabili solo per la rigenerazione o come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' le parti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ivi prodotte esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). 2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a) immatricolate o registrate in uno Stato membro della CE o in Sudafrica; b) battenti bandiera di uno Stato membro della CE o del Sudafrica; c) appartenenti, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini dagli Stati membri della CE o del Sudafrica, o a una societa' la cui sede principale e' situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della CE o del Sudafrica e di cui, inoltre, per quanto riguarda la societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono cittadini degli Stati membri della CE o del Sudafrica; e e) il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini degli Stati membri della Comunita' o del Sudafrica. All'entrata in vigore delle concessioni tariffarie relative ai prodotti della pesca, le lettere d) ed e) del paragrafo 2 saranno sostituite dal testo seguente: d) il cui equipaggio, compresi comandanti e ufficiali, e' composto almeno per il 50% da cittadini degli Stati membri della CE o del Sudafrica.
Protocollo 1-art. 5
ARTICOLO 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fui dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella produzione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella produzione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua produzione. 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella produzione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a) il loro valore complessivo non superi il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto, fatta eccezione per i prodotti contemplati ai Capitoli 3 e 24 e alle voci 1604, 1605, 2207 e 2208 del sistema armonizzato, per i quali il valore complessivo dei materiali non originari non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dal capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.
Protocollo 1-art. 6
ARTICOLO 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (compresa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi la scomposizione e composizione di confezioni; ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunita' o del Sudafrica; f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni di cui nelle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali. 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Sudafrica su quel prodotto.
Protocollo 1-art. 7
ARTICOLO 7 Unita' da prendere in considerazione 1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
Protocollo 1-art. 8
ARTICOLO 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Protocollo 1-art. 9
ARTICOLO 9 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originati non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Protocollo 1-art. 10
ARTICOLO 10 Elementi neutri Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Protocollo 1-art. 11
ARTICOLO 11 Principio di territorialita' 1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Sudafrica, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3. 2. Le merci originarie esportate dalla Comunita' o dal Sudafrica verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate, salvo il disposto dell'articolo 3, non originarie, a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
Protocollo 1-art. 12
ARTICOLO 12 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dall'Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunita' e il Sudafrica direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui all'articolo 3. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi attraverso altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originati possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o del Sudafrica. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente; i) una descrizione esatta dei prodotti; ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
Protocollo 1-art. 13
ARTICOLO 13 Esposizioni 1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 3 e venduti dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in Sudafrica beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dal Sudafrica nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunita' o in Sudafrica; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorita' doganali del paese d'importazioni deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, sulla quale siano indicati la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Protocollo 1-art. 14
ARTICOLO 14 Requisiti di carattere generale 1. I prodotti originari della Comunita' importati in Sudafrica e i prodotti originati del Sudafrica importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni dell'Accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure b) nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentire l'identificazione. 2. In deroga al paragrafo 1,nei casi di cui all'articolo 24 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Protocollo 1-art. 15
ARTICOLO 15 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto il presente Accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli alti obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della CE o del Sudafrica se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', del Sudafrica o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 3 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 5. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.
Protocollo 1-art. 16
ARTICOLO 16 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonche' i motivi della sua richiesta. 3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "NACHTRAGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "EKΔOΘEN EK TΩN YΣTEPΩN", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JALKIKATEEN", "UTFARDAT I EFTERHAND". 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.
Protocollo 1-art. 17
ARTICOLO 17 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati cosi' rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: "DUPLKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ANTIΓPAΦO", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE". 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1 duplicato. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data:
Protocollo 1-art. 18
ARTICOLO 18 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o in Sudafrica, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, e parte di essi, altrove nella Comunita' o in Sudafrica. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Protocollo 1-art. 19
ARTICOLO 19 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), puo' essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR. 2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', del Sudafrica o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 3 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 3. L'esportatore: che compila una dichiarazione su fattura deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione non piu' tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
Protocollo 1-art. 20
ARTICOLO 20 Esportatore autorizzato 1. Le autorita' doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'Accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. 3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
Protocollo 1-art. 21
ARTICOLO 21 Validita' della prova dell'origine 1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. 2. Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Protocollo 1-art. 22
ARTICOLO 22 Presentazione della prova dell'origine Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.
Protocollo 1-art. 23
ARTICOLO 23 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Protocollo 1-art. 24
ARTICOLO 24 Esonero dalla prova dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentono di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Protocollo 1-art. 25
NUOVO ARTICOLO 25 Dichiarazione del fornitore 1. Quando in Sudafrica si compila una prova dell'origine per prodotti originari nella cui produzione sono state utilizzate merci provenienti dalla SACU e che sono stati ivi oggetto di lavorazione o trasformazione senza acquisire il carattere originario preferenziale, si tiene conto delle dichiarazioni dei fornitori rilasciate per tali merci ai sensi del presente articolo. 2. Le dichiarazioni dei fornitori di cui al paragrafo 1 fungono da dimostrazione della lavorazione o trasformazione cui sono state sottoposte nella SACU le merci in questione al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari del Sudafrica e soddisfino gli altri requisiti del presente protocollo. 3. Il fornitore compila una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci nella forma specificata all'Allegato V su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza particolareggiata da consentirne l'identificazione. La dichiarazione e' redatta conformemente alle disposizioni di diritto interno dei paesi in cui e' redatta e reca la firma manoscritta originale del fomitore. 4. lI Sudafrica chiede alle autorita' competenti della SACU di effettuare verifiche delle dichiarazioni dei fornitori in maniera casuale o ogniqualvolta le autorita' doganali nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticita' o sull'esattezza delle informazioni fornite. 5. Il Sudafrica provvede ai necessari accordi amministrativi con le autorita' competenti della SACU per assicurarsi che le disposizioni del paragrafo 4 siano pienamente applicate.
Protocollo 1-art. 26
ARTICOLO 26 Documenti giustificativi I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR. 1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita', del Sudafrica o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 3 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilita' interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita', in Sudafrica o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 3, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Sudafrica, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Sudafrica, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Sudafrica in conformita' del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 3, ai sensi di tale articolo. e) Dichiarazioni dei fornitori che dimostrino la lavorazione o trasformazione di cui sono stati oggetto nella SACU i materiali utilizzati, ai sensi dell'articolo 3.
Protocollo 1-art. 27
ARTICOLO 27 Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni dei fornitori e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3. 3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno: tre anni copie della dichiarazione e della fattura, della bolla di consegna o dell'altro documento commerciale cui e' allegata tale dichiarazione, nonche' di tutti i documenti atti a dimostrare la correttezza delle informazioni fornite in tale dichiarazione. 4. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulano di richiesta di cui all'articolo 15, paragrafo 2. 5. Le autorita' doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Protocollo 1-art. 28
ARTICOLO 28 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta di per se' l'invalidita' della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Protocollo 1-art. 29
ARTICOLO 29 Importi espressi in euro 1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati al paesi d'importazione tramite la Commissione europea. 2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della CE, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999. 4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della CE e del Sudafrica vengono riveduti dal comitato misto su richiesta della Comunita' o del Sudafrica. Nel procedere a detta revisione, il comitato misto garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresi' dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa puo' decidere di modificare gli importi espressi in euro.
Protocollo 1-art. 30
ARTICOLO 30 Assistenza reciproca 1. Le autorita' doganali degli Stati membri della CE e del Sudafrica si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e il Sudafrica si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Protocollo 1-art. 31
ARTICOLO 31 Verifica della prova dell'origine 1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticita' dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportorzione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se e' stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4. Qualora le autorita' doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al piu' presto alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunita' o del Sudafrica e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
Protocollo 1-art. 32
ARTICOLO 32 Composizione delle controversie 1. Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 31 che non sia possibile dirimere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato misto. 2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali del paese d'importazione e' comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.
Protocollo 1-art. 33
ARTICOLO 33 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verita' allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti e' assoggettato a sanzioni.
Protocollo 1-art. 34
ARTICOLO 34 Zone franche 1. La Comunita' e il Sudafrica adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o del Sudafrica importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita o conforme alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo 1-art. 35
ARTICOLO 35 Applicazione del protocollo 1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti originari del Sudafrica importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunita' europee, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. Il Sudafrica riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'Accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originari della Comunita'. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 36.
Protocollo 1-art. 36
ARTICOLO 36 Condizioni particolari 1. Purche' siano stati trasportati direttamente ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12, si considerano: (1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; oppure ii) che tali prodotti siano originari del Sudafrica o della Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1; (2) prodotti originari del Sudafrica: a) i prodotti interamente ottenuti in Sudafrica; b) i prodotti ottenuti in Sudafrica, nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; oppure ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che eccedono le lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1; 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Sudafrica" o "Ceuta e Melilia" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Protocollo 1-art. 37
ARTICOLO 37 Modifiche del protocollo Il comitato misto puo' decidere di emendare le disposizioni del presente protocollo.
Protocollo 1-art. 38
ARTICOLO 38 Attuazione del protocollo La Comunita' e il Sudafrica adottano le misure necessarie per l'attuazione del presente protocollo.
Protocollo 1-art. 39
ARTICOLO 39 Merci in transito o in deposito Le disposizioni dell'Accordo devono essere applicate alle merci che soddisfano le disposizioni del presente protocollo e che alla data di entrata in vigore dell'Accordo sono in transito o si trovano nella Comunita' o in Sudafrica oppure sono temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche, a condizione che alle autorita' doganali dello Stato importatore sia presentato, entro quattro mesi da tale data, un certificato EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato esportatore corredato di documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente.
Allegato I
ALLEGATO I Note introduttive all'elenco dell'allegafo II Nota 1: L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinche' si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo. Nota 2: 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna e' preceduta da "ex"; cio' significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 e' espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. 2.3. Quando nell'elenco compaiono piu' regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore puo' scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non e' riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3. Nota 3: 3.1. Le disposizioni dell'articolo 5 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari utilizzati nella produzione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunita' o in Sudafrica. Ad esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la tegola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224. Se la forgiatura e' stata effettuata nella Comunita' a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si puo' considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunita'. Percio' il valore del lingotto non originario non deve essere preso in considerazione quando si calcola il valore dei materiali non originari utilizzati. 3.2. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse e' anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti e' autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo e'. 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola: autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo' essere fabbricato a partire, da piu' materiali, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali. Ad esempio: La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonche' tra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che si devono utilizzare le une le altre, bensi' che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola. (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili). Ad esempio: La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, cio' non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente. Ad esempio: Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato e' il filato, non e' permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra. 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai eccedere la percentuale piu' elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le percentuali specifiche in relazione ai materiali cui si riferiscono. Nota 4: 4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 e 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. 4.3. Le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la produzione della carta" utilizzate nell'elenco designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare filati o fibre artificiali, sintetiche o di carta. 4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. Nota 5: 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella produzione di tale prodotto che rappresenti globalmente non piu' del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base impiegati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o piu' materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - materiali per la produzione della carta e carta; - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; - fibre sintetiche in fiocco di poliestere; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; - fibre sintetiche in fiocco di poliimmide; - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; - altre fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco di viscosa; - altre fibre artificiali in fiocco; - filati di poliuretano segmentati con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - filati di poliuretano segmentati con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; - aliti prodotti di cui alla voce 5605. Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una produzione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una produzione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una produzione a partire da fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purche' il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' esso stesso un tessuto misto ottenuto di filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Ad esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto, trattandosi di due diversi materiali tessili di base. Ad esempio: Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone e il dorso di iuta e' un prodotto misto, poiche' sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Si puo' quindi utilizzare qualsiasi materiale non originario ad uno stadio di lavorazione successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso globale di tali materiali non superi il 10 per cento del peso del materiale tessile del tappeto. Percio' i filati artificiali e il dorso di iuta possono essere importati in questo stadio di lavorazione a condizione che il limite di peso sia rispettato. 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza e' del 20 per cento per tali filati. 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro e' del 30 per cento. Nota 6: 6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a pie' di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purche' siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto. 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella produzione di prodotti tessili. Ad esempio: Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono classificati nei capitoli 50-63, ne' l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili. 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63. Nota 7: 7.1. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 si intendono le seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della Nomenclatura combinata); >c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione; 7.2. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711, 2712 si intendono le seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della Nomenclatura combinata); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; ij) isomerizzazione; k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM 5 1266-59 T); l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno; diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 gradi C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti, della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilita' (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione); n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 gradi C, secondo il metodo ASTM D 86; o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza. 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
Allegato II
ALLEGATO II Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III
ALLEGATO III CertifIcato di circolazione delle merci EUR.1 e domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1. Istruzioni per la stampa 1. Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; e' ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' sulla lunghezza. La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m cubici. Sul certificato dev'essere stampato un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' e del Sudafrica possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, ciascun certificato deve riportare un riferimento a tale autorizzazione. Ogni certificato reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permetta l'identificazione. Il certificato deve inoltre recare un numero di serie, anche a stampa, che consenta di identificarlo. CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato IV
ALLEGATO IV Dichiarazione su fattura La dichiarazione su fattura, il cui testo e' riportato in appresso dev'essere compilata conformemente alle note a pie' di pagina. Le note non devono essere riprodotte. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V
ALLEGATO V Dichiarazione del fornitore La dichiarazione del fornitore, il cui testo e' riportato in appreso, dev'essere compilata conformemente alle note a pie' di pagina. Le note non devono essere riprodotte. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE relativa a merci che sono state oggetto di lavorazioni o trasformazioni nella SACU senza ottenere il carattere originario Il sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal documento allegato dichiara che: 1. Per produrre tali merci sono stati utilizzati nella SACU i seguenti materiali non originari della SACU: Parte di provvedimento in formato grafico
Dichiarazioni
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