LEGGE 24 ottobre 2003, n. 320
ALLEGATO I Note introduttive all'elenco dell'allegafo II Nota 1: L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinche' si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo. Nota 2: 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna e' preceduta da "ex"; cio' significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 e' espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. 2.3. Quando nell'elenco compaiono piu' regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore puo' scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non e' riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3. Nota 3: 3.1. Le disposizioni dell'articolo 5 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari utilizzati nella produzione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunita' o in Sudafrica. Ad esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la tegola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224. Se la forgiatura e' stata effettuata nella Comunita' a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si puo' considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunita'. Percio' il valore del lingotto non originario non deve essere preso in considerazione quando si calcola il valore dei materiali non originari utilizzati. 3.2. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse e' anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti e' autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo e'. 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola: autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo' essere fabbricato a partire, da piu' materiali, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali. Ad esempio: La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonche' tra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che si devono utilizzare le une le altre, bensi' che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola. (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili). Ad esempio: La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, cio' non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente. Ad esempio: Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato e' il filato, non e' permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra. 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai eccedere la percentuale piu' elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le percentuali specifiche in relazione ai materiali cui si riferiscono. Nota 4: 4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 e 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. 4.3. Le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la produzione della carta" utilizzate nell'elenco designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare filati o fibre artificiali, sintetiche o di carta. 4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. Nota 5: 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella produzione di tale prodotto che rappresenti globalmente non piu' del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base impiegati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o piu' materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - materiali per la produzione della carta e carta; - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; - fibre sintetiche in fiocco di poliestere; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; - fibre sintetiche in fiocco di poliimmide; - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; - altre fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco di viscosa; - altre fibre artificiali in fiocco; - filati di poliuretano segmentati con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - filati di poliuretano segmentati con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; - aliti prodotti di cui alla voce 5605. Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una produzione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una produzione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una produzione a partire da fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purche' il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' esso stesso un tessuto misto ottenuto di filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Ad esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto, trattandosi di due diversi materiali tessili di base. Ad esempio: Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone e il dorso di iuta e' un prodotto misto, poiche' sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Si puo' quindi utilizzare qualsiasi materiale non originario ad uno stadio di lavorazione successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso globale di tali materiali non superi il 10 per cento del peso del materiale tessile del tappeto. Percio' i filati artificiali e il dorso di iuta possono essere importati in questo stadio di lavorazione a condizione che il limite di peso sia rispettato. 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza e' del 20 per cento per tali filati. 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro e' del 30 per cento. Nota 6: 6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a pie' di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purche' siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto. 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella produzione di prodotti tessili. Ad esempio: Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono classificati nei capitoli 50-63, ne' l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili. 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63. Nota 7: 7.1. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 si intendono le seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della Nomenclatura combinata); >c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione; 7.2. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711, 2712 si intendono le seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della Nomenclatura combinata); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; ij) isomerizzazione; k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM 5 1266-59 T); l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno; diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 gradi C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti, della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilita' (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione); n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 gradi C, secondo il metodo ASTM D 86; o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza. 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
Allegato II
ALLEGATO II Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III
ALLEGATO III CertifIcato di circolazione delle merci EUR.1 e domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1. Istruzioni per la stampa 1. Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; e' ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' sulla lunghezza. La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m cubici. Sul certificato dev'essere stampato un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' e del Sudafrica possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, ciascun certificato deve riportare un riferimento a tale autorizzazione. Ogni certificato reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permetta l'identificazione. Il certificato deve inoltre recare un numero di serie, anche a stampa, che consenta di identificarlo. CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato IV
ALLEGATO IV Dichiarazione su fattura La dichiarazione su fattura, il cui testo e' riportato in appresso dev'essere compilata conformemente alle note a pie' di pagina. Le note non devono essere riprodotte. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V
ALLEGATO V Dichiarazione del fornitore La dichiarazione del fornitore, il cui testo e' riportato in appreso, dev'essere compilata conformemente alle note a pie' di pagina. Le note non devono essere riprodotte. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE relativa a merci che sono state oggetto di lavorazioni o trasformazioni nella SACU senza ottenere il carattere originario Il sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal documento allegato dichiara che: 1. Per produrre tali merci sono stati utilizzati nella SACU i seguenti materiali non originari della SACU: Parte di provvedimento in formato grafico
Dichiarazioni
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO SULLE NORME D'ORIGINE Le parti concordano i requisiti di lavorazione contenuti nell'allegato II, fatto salvo un numero limitato di emendamenti richiesti dal Sudafrica, che le parti si impegnano ad esaminare prima dell'entrata in vigore dell'Accordo. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PROTOCOLLO SULLE NORME D'ORIGINE Per l'applicazione dell'articolo 37 del presente protocollo, la Commissione e' disposta a esaminare qualsiasi richiesta di deroga rispetto alle norme d'origine presentata dal Sudafrica dopo la firma dell'accordo. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 1. Il Sudafrica accetta come prodotti originari della Comunita' ai sensi del presente Accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino. 2. Il protocollo n. 1 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA 1. Il Sudafrica accetta come prodotti originari della Comunita' ai sensi del presente Accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato. 2. Il protocollo n. 1 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA AL CUMULO CON IL SUDAFRICA AI SENSI DELLA QUARTA CONVENZIONE ACP-CE In base alle disposizioni sul cumulo comprese nel Protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, la Commissione europea proporra' agli Stati membri dell'Unione europea e agli Stati ACP disposizioni adeguate ai sensi dell'articolo 34 del protocollo n. 1 della Quarta convenzione ACP-CE relative al cumulo con i materiali e le merci sudafricani.
Protocollo 2-art. 1
PROTOCOLLO 2 RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE NEL SETTORE DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo si intende per: a) "normativa doganale", qualsiasi disposizione legale o regolamentare applicabile nel territorio delle Parti contraenti che disciplini l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci e la loro collocazione sotto qualsiasi altro regime o procedura doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo; b) "autorita' richiedente", l'autorita' amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo; c) "autorita' interpellata", l'autorita' amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in base al presente protocollo; d) "dati di carattere personale", tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile; e) "operazione contraria alla normativa doganale", qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale.
Protocollo 2-art. 2
ARTICOLO 2 Campo di applicazione 1. Le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalita' e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie alla normativa doganale. 2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione del presente protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in virtu' delle facolta' esercitate a richiesta dell'autorita' giudiziaria, salvo nei casi in cui la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da tale autorita'. 3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.
Protocollo 2-art. 3
ARTICOLO 3 Assistenza a richiesta 1. A richiesta dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce a detta autorita' qualsiasi informazione utile che le consenta di accertare che la normativa doganale e' correttamente applicata, segnatamente le informazioni riguardanti le azioni accertate o programmate, che sono o che possono essere operazioni contrarie alla normativa doganale. 2. A richiesta dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata comunica a quest'ultima: a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse; b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci. 3. A richiesta dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata adotta le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni legali o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza: a) sulle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che compiano o abbiano compiuto operazioni contrarie alla normativa doganale; b) sui luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale; c) sulle merci trasportare o che possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale; d) sui mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.
Protocollo 2-art. 4
ARTICOLO 4 Assistenza spontanea Le Parti contraenti si assistono reciprocamente di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti: - azioni che sono o che sembrano loro essere operazioni contrarie alla normativa doganale e che possono interessare l'altra Parte contraente; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale; - merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale; - persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale; - mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.
Protocollo 2-art. 5
ARTICOLO 5 Consegna, Notifica A richiesta dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata adotta, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tutte le misure necessarie per: - consegnare tali documenti o - notificare tutte le decisioni, provenienti dall'autorita' richiedente e rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorita' richiedente. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
Protocollo 2-art. 6
ARTICOLO 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande formulate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Esse vengono corredate dei documenti ritenuti utili per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni: a) autorita' richiedente; b) misura richiesta; c) oggetto e motivo della domanda; d) disposizioni legali e regolamentari e altre disposizioni legali in causa; e) ragguagli il piu' possibile precisi ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) esposizione succinta dei fatti e delle indagini gia' effettuate. 3. Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per qust'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui e' corredata la domanda di cui al paragrafo 1. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.
Protocollo 2-art. 7
ARTICOLO 7 Espletamento delle domande 1. Per evadere le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e risorse, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorita' della stessa Parte contraente, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini e procedendo o facendo procedere alle indagini appropriate. La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' alle quali la domanda e' stata indirizzata dall'autorita' interpellata in virtu' del presente protocollo qualora questa non possa agire direttamente. 2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legali o regolamentari della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contaente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorita' interpellata o di qualsiasi altra autorita' interessata a norma del paragrafo 1 informazioni sulle azioni che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
Protocollo 2-art. 8
ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorita' interpeltata trasmette i risultati, delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente ai documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. 2. Tale informazione puo' essere computerizzata. 3. Gli originali dei documenti sono trasmessi solo a richiesta qualora siano insufficienti le copie autenticate. Gli originali sono resi appena possibile.
Protocollo 2-art. 9
ARTICOLO 9 Deroghe all'obbligo di prestare assistenza 1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente accordo: a) possa pregiudicare la sovranita' del Sudafrica o di uno stato membro tenuto a prestare assistenza a titolo del presente protocollo, o b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, o c) violi un segreto industriale, commerciale o d'ufficio. 2. L'assistenza puo' essere rinviata dall'autorita' interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in una procedura in corso. In tal caso l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata puo' esigere. 3. Se l'autorita' richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.
Protocollo 2-art. 10
ARTICOLO 10 Scambio di informazioni e riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le norme applicabili da ciascuna Parte contraente. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e fruiscono della tutela accordata dalle leggi applicabili in proposito nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi gli organi comunitari. 2. I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile al caso specifico nella Parte contraente che li puo' fornire. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente quelle relative al diritto vigente negli Stati membri della Comunita'. 3. L'utilizzazione, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente protocollo e' considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale le Parti contraenti possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati ai sensi delle disposizioni del presente protocollo. L'autorita' competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne e' informata. 4. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere il consenso scritto preliminare dell'autorita' che le ha fornite. Tale utilizzazione e' quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'.
Protocollo 2-art. 11
ARTICOLO 11 Periti e testimoni Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualita' di perito o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano essere necessari nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche' per quale causa e a quale titolo sara' ascoltato.
Protocollo 2-art. 12
ARTICOLO 12 Spese di assistenza Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa concernente il rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni e quelle per interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.
Protocollo 2-art. 13
ARTICOLO 13 Applicazione 1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali del Sudafrica e, dall'altra, ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione tenendo conto delle norme vigenti segnatamente materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organi competenti le modifiche che a loro parere dovessero essere apportate al presente protocollo. 2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle modalita' di attuazione adottate ai sensi delle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo 2-art. 14
ARTICOLO 14 Altri accordi 1. Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo: - non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali; - vanno considerate un complemento agli accordi di reciproca assistenza conclusi o che potranno essere conclusi tra singoli Stati membri e il Sudafrica; - non ledono le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nei settori contemplati dal presente protocollo che possa essere di interesse comunitario. 2. Nonostante il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di reciproca assistenza conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Sudafrica, se le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Per quanto riguarda le questioni relative, all'applicazione del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano reciprocamente per trovare una soluzione in sede di consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 97 dell'accordo.
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