DECRETO 31 marzo 2006, n. 165
Entrata in vigore del provvedimento: 19/5/2006
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, recante
«Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENEA, a norma dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visti, in particolare, l'articolo 20, comma 1, concernente
l'approvazione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente e l'articolo 24, concernente i poteri del commissario straordinario dell'Ente, qualora nominato;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 27 febbraio 2006;
Sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 4685 del 22 marzo 2006;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.E' approvato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENEA, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 marzo 2006 Il Ministro: Scajola Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 9
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 recante «Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA, a norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2003, n. 213. - Il testo degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 recante «Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA, a norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137», sono i seguenti: «Art. 20 (Regolamenti). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il consiglio di amministrazione dell'ENEA, e' tenuto a predisporre il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente da sottoporre all'approvazione del Ministro delle attivita' produttive, previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA, in particolare: a) detta le regole di funzionamento degli organi dell'ente individuando i loro compiti specifici; b) definisce la struttura organizzativa dell'ente individuando l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle singole unita' previste dagli articoli 13 e 14, nonche' delle unita' di secondo livello nelle quali esse si articolano, ivi compreso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonche' l'istituzione di un sistema di controlli coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; c) definisce le procedure per la nomina dei responsabili delle unita' organizzative previste dagli articoli 13 e 14; d) definisce le modalita' per la gestione e l'amministrazione del personale, prevede le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale, individua gli strumenti contrattuali che possono essere utilizzati per l'acquisizione del personale; e) definisce le modalita' per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato; f) definisce le procedure per la pianificazione ed il controllo di gestione, nonche' per la redazione dei bilanci; g) definisce procedure e strumenti che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali; h) definisce la disciplina per l'approvvigionamento di beni e servizi in conformita' con la normativa nazionale e comunitaria vigente; i) definisce le regole per il ricorso agli strumenti di cui agli articoli 17 e 18 e stabilisce le modalita' di controllo degli stessi; l) definisce le modalita' per le assunzioni e nomine dei dirigenti e di altre funzioni dirigenziali e per le nomine del responsabili delle unita' organizzative di primo livello. 3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento puo' prevedere le modalita' di adozione di ulteriori regolamenti interni o di altri atti di organizzazione e gestione disciplinandone il procedimento di formazione ed approvazione. » «Art. 24 (Commissariamento). - 1. Per gravi e motivate ragioni, inerenti il corretto funzionamento dell'Ente ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, puo' essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del presidente e del consiglio di amministrazione, eventualmente coadiuvato da due vice commissari». - Il testo dell'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA-art. 1
Allegato REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE, ENEA. Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, e dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENEA.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 2
Art. 2. Funzioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione 1. Il Presidente svolge le funzioni di cui all'[articolo 5, commi 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art5-com4) e [5, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art5-com5), avvalendosi anche degli Organi collegiali di cui agli articoli 7, 8 e 10 dello stesso decreto legislativo. 2. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Presidente si avvale di un ufficio di diretta collaborazione, ai sensi degli [articoli 4, comma 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art4-com4), e [14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art14-com2), avente esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione. Tale ufficio, di livello dirigenziale non generale, risponde direttamente al Presidente, dal quale dipende funzionalmente, e svolge la propria attivita' secondo le direttive da questi impartite. 3. In caso di assenza o di impedimento il Presidente e' sostituito dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, cui il Presidente puo' conferire specifiche deleghe. 4. Il Consiglio di amministrazione svolge le fuzioni di cui all'[articolo 6, commi 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art6-com3), [4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art6-com4) e [5, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art6-com5), avvalendosi di una struttura di segreteria, di livello dirigenziale non generale, posta alle dirette dipendenze del Direttore generale e composta da personale dell'Ente. 5. Il Consiglio di amministrazione, qualora ne ritenga la necessita' e l'opportunita', puo' altresi' conferire specifici incarichi ad uno o piu' consiglieri nell'ambito delle materie di propria competenza.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 3
Art. 3. Riunioni del Consiglio di amministrazione 1. Il Presidente adotta l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Consiglio di amministrazione, nel quale tiene conto anche degli argomenti indicati dai singoli Consiglieri. Il Presidente dispone, in base alle risultanze dei dibattiti intervenuti nell'ambito del Consiglio, eventuali supplementi di istruttoria; trasmette al Direttore generale le delibere assunte perche' ne assicuri l'attuazione. Il Direttore generale, entro un mese dalla data della delibera, ove non si sia provveduto nel senso deliberato, comunica al Consiglio i motivi della mancata attuazione per i conseguenti provvedimenti. 2. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente con le modalita' di cui all'articolo 9. 3. Il Presidente puo' disporre, sentito il Direttore generale, in caso di assoluta necessita' ed urgenza che non consenta la convocazione del Consiglio di amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Ente, l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di darne immediata comunicazione agli altri componenti del Consiglio di amministrazione, nonche' di presentarli per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta. Il Consiglio di amministrazione delibera nella stessa seduta. 4. In caso di assenza o impedimento e nelle ipotesi previste dall'articolo 17, la presidenza delle riunioni viene assunta dal Vice Presidente.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 4
Art. 4. Partecipazione di altri soggetti alle riunioni del Consiglio di amministrazione 1. In casi particolari possono essere invitati, su proposta del Presidente, del Direttore generale o di un componente del Consiglio di amministrazione, esperti esterni ai quali sia stato conferito dall'Ente incarico specifico sulle materie da trattare, nel limite massimo complessivo di quindici unita', ai sensi dell'[articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;419~art13), e successive modificazioni. 2. I convocati di cui al comma 1 limitano la loro partecipazione al momento esclusivo dell'informativa e, in ogni caso, si allontanano dalla sala delle riunioni prima della votazione. 3. Il Presidente o il Consiglio di amministrazione possono chiedere al Direttore generale che su specifiche questioni all'ordine del giorno siano acquisiti chiarimenti ed informative ulteriori da parte di responsabili delle unita' della struttura organizzativa che il Direttore generale stesso individua e convoca.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 5
Art. 5. Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo e Collegio dei revisori 1. Il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ed i componenti del Collegio dei revisori possono assistere a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 6
Art. 6. Assenze dei componenti del Consiglio 1. I componenti del Consiglio di amministrazione, che sono impossibilitati a prendere parte ad una riunione, ne informano preventivamente la segreteria dell'organo almeno ventiquattro ore prima della riunione medesima, salvo casi di forza maggiore, e ne forniscono al Presidente le relative motivazioni giustificative. 2. Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, da' comunicazione delle assenze e dei relativi giustificati motivi. 3. Nel caso in cui un consigliere si astenga per tre volte consecutive senza giustificato motivo dal partecipare alle riunioni ordinarie, il Consiglio di amministrazione ne da' comunicazione al Ministro vigilante e designante ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 7
Art. 7. Svolgimento delle riunioni del Consiglio di amministrazione 1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche. 2. In via eccezionale il Consiglio puo' stabilire, su richiesta anche di un solo componente o su proposta del Presidente, che la riunione sia pubblica. 3. Il processo verbale della riunione e' redatto, letto ed approvato seduta stante. Il verbale e' sottratto al diritto di accesso ai sensi dell'[articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art24-com2), e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo 24, e puo' essere secretato con esplicita votazione del Consiglio nei casi di cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo 24. In tal caso, il verbale e' affidato al Direttore generale che ne cura l'idonea custodia.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 8
Art. 8. Luogo di convocazione 1. Il Consiglio di amministrazione si intende convocato, salvo casi eccezionali adeguatamente ed esplicitamente motivati, presso la sede legale dell'ENEA in Roma.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 9
Art. 9. Modalita' della convocazione 1. Con regolamento interno adottato ai sensi dell'[articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art20-com3), sono disciplinate le modalita' di convocazione del Consiglio di amministrazione.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 10
Art. 10. Relazioni e documentazione relativa agli argomenti da trattare 1. Con regolamento interno adottato ai sensi dell'[articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art20-com3), sono disciplinate le modalita' di approntamento, diramazione ed integrazione della documentazione relativa agli argomenti da trattare.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 11
Art. 11. Validita' delle riunioni 1. Per la validita' delle riunioni occorre la presenza della meta' piu' uno dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione. 2. Se nel giorno stabilito per la riunione, all'ora prefissata, non e' presente la maggioranza assoluta dei predetti componenti, il Presidente, trascorsi trenta minuti, dichiara il mancato raggiungimento del numero legale e rinvia la riunione ad altro giorno. 3. La verifica del numero legale e' fatta all'inizio della seduta dal Presidente, coadiuvato dal segretario, e puo' essere reiterata nel corso della seduta ad iniziativa del Presidente stesso o su richiesta anche di un solo componente del Consiglio di amministrazione, ovvero di un componente del Collegio dei revisori. 4. Quando la riunione non puo' avere luogo per mancanza del numero legale, ne e' steso verbale, nel quale si indicano i nomi degli intervenuti, quelli degli assenti con gli eventuali relativi giustificati motivi e l'ora in cui e' proclamata deserta la riunione.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 12
Art. 12. Ordine del giorno, discussione e votazione 1. Con regolamento interno adottato ai sensi dell'[articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art20-com3), sono disciplinate le modalita' di approntamento e diramazione dell'ordine del giorno, nonche' lo svolgimento delle discussioni e le votazioni.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 13
Art. 13. Validita' delle deliberazioni 1. Per l'approvazione delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione. 2. In caso di parita' tra i voti favorevoli e i voti contrari prevale il voto del Presidente.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 14
Art. 14. Astensione obbligatoria 1. Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione ed i componenti del Collegio dei revisori sono tenuti ad allontanarsi dalla sala delle riunioni durante la discussione e la votazione quando si tratti: a) di liti o interessi personali; b) di liti o interessi dei propri parenti fino al quarto grado ed affini fino al terzo grado e del coniuge. 2. Nei casi previsti dal comma 1, gli interessati sono tenuti a darne comunicazione, prima dell'inizio della discussione, con dichiarazione da inserire nel processo verbale. 3. Il segretario, il Direttore generale e gli altri funzionari eventualmente invitati alla riunione sono tenuti ad allontanarsi dalla sala qualora vengano a trovarsi nelle situazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 15
Art. 15. Processo verbale 1. Con regolamento interno adottato ai sensi dell'[articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art20-com3), sono disciplinate la formazione, i contenuti, le modalita' di approvazione e conservazione del processo verbale.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 16
Art. 16. Segreteria del Consiglio 1. La segreteria del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 2, comma 4, svolge i seguenti compiti: a) assicurare gli adempimenti formali preparatori delle riunioni consiliari; b) assicurare tramite il responsabile o suo sostituto nominato dal Presidente della seduta l'espletamento della funzione di segretario dell'organo collegiale; c) assicurare, per gli atti deliberativi e dispositivi del Presidente, la completezza della documentazione dal punto di vista informativo e la regolarita' formale sia dei testi di deliberazione, sia delle disposizioni predisposti; d) curare la raccolta, rubricazione e archiviazione degli originali degli atti e dei verbali e rilasciare copie ed estratti conformi all'originale.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 17
Art. 17. Commissioni consiliari 1. Il Consiglio di amministrazione puo' istituire commissioni consiliari a carattere temporaneo, con il compito di procedere, prima della discussione in sede di organo deliberante, all'esame degli argomenti che sono da sottoporre all'organo stesso, in attuazione di principi di funzionalita' e produttivita', di semplificazione e snellezza amministrativa. 2. La composizione, la nomina, la durata e le modalita' di funzionamento delle commissioni consiliari temporanee sono stabilite di volta in volta dal Consiglio di amministrazione. Le commissioni temporanee attendono, in base a specifici progetti, alle particolari esigenze connesse alla realizzazione di obiettivi con scadenza prefissata e con previsione della scadenza di ultimazione dei lavori. 3. Le commissioni esaminano e trattano le materie di competenza del Consiglio di amministrazione loro attribuite formulando, ove occorra, idonei pareri e proposte da sottoporre all'organo deliberante.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 18
Art. 18. Composizione delle commissioni consiliari 1. Ciascuna commissione consiliare e' composta da consiglieri di amministrazione in numero non inferiore a tre, alla nomina dei quali provvede il Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta del Presidente o di ciascun consigliere. 2. Il Consiglio nomina altresi' eventuali membri supplenti. 3. Ciascuna commissione elegge il presidente tra i propri componenti. 4. Le commissioni possono avvalersi per il tramite del Direttore generale di specialisti, eventualmente anche esterni, particolarmente esperti nelle materie da trattare, i quali possono partecipare alle sedute delle commissioni stesse con funzioni referenti. 5. Di ciascuna riunione delle commissioni e' redatto apposito verbale con le stesse procedure e formalita' stabilite per la redazione del verbale del Consiglio di amministrazione.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 19
Art. 19. Segreteria delle commissioni consiliari 1. L'attivita' di segreteria di ciascuna commissione, convocazione, verbali, documentazione e quant'altro necessario, e' svolta dalla segreteria del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, comma 4.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 20
Art. 20. Partecipazione alle riunioni 1. Alle riunioni delle commissioni puo' partecipare il Direttore generale, con parere consultivo.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 21
Art. 21. Conclusioni delle commissioni 1. Il presidente della commissione o altro componente da lui designato relaziona al Consiglio di amministrazione sulle conclusioni concernenti i lavori svolti e sulle motivazioni delle eventuali proposte. 2. Nelle conclusioni dei lavori delle commissioni e' dato atto delle eventuali opinioni contrastanti. 3. In ogni caso, qualora si tratti di studi o di approfondimenti su specifiche materie, le relative risultanze sono rimesse alla Direzione generale ai fini della formulazione delle proposte di competenza.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 22
Art. 22. Durata in carica 1. I componenti di ciascuna commissione consiliare durano in carica per il tempo stabilito dal Consiglio di amministrazione, ovvero per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 23
Art. 23. Funzioni del Collegio dei revisori 1. Il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, in possesso dei requisiti di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;88), designati per la durata di quattro anni, in conformita' alle disposizioni di cui all'[articolo 9, comma 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art9-com1) e [2, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art9-com2), provvede al controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Ente, e svolge, in conformita' alla disposizione di cui al citato articolo 9, comma 3, del suddetto decreto legislativo, i compiti previsti dall'[articolo 2403 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403), in quanto applicabile.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 24
Art. 24. Doveri del Collegio dei revisori 1. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi e sulle disposizioni statutarie del [decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257) - afferente al riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, nonche' sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ente e sulla cura del suo concreto funzionamento ed attuazione da parte delle strutture dell'Ente. 2. Il Collegio dei revisori esercita altresi' le funzioni di controllo contabile, provvedendo a: a) verificare, nel corso dell'esercizio e con periodicita' almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione; b) verificare che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano; c) esprimere con apposita relazione il proprio giudizio sul bilancio. 3. Il Collegio dei revisori puo' chiedere agli amministratori documenti ed ogni notizia utile al controllo. Puo', altresi', procedere ad ispezioni, documentando l'attivita' svolta in apposito libro, tenuto presso la sede dell'Ente.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 25
Art. 25. Poteri del Collegio dei revisori 1. In via generale, e con riferimento a tutte le attivita' di amministrazione e di gestione dell'Ente, i revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente su mandato del Collegio, ad atti di ispezione e di controllo. 2. Il Collegio dei revisori puo', altresi', chiedere notizie agli amministratori, anche con riferimento a societa' partecipate o controllate, sull'andamento delle operazioni volte al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, nonche' sulle operazioni sociali delle partecipate o controllate, o su determinati affari; ed inoltre, puo' scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societa' controllate o partecipate, in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attivita' sociale, documentando l'attivita' svolta nell'apposito libro di cui al comma 3 dell'articolo 26.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 26
Art. 26. Riunioni e deliberazioni del Collegio dei revisori 1. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi. 2. Il Collegio dei revisori e' regolarmente costituito con la presenza alla riunione della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 3. Delle riunioni del Collegio dei revisori e' redatto il verbale, che viene trascritto in apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 27
Art. 27. Segreteria del Collegio dei revisori 1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio dei revisori si avvale della struttura di segreteria di cui all'articolo 2, comma 4.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 28
Art. 28. Responsabilita' del Collegio dei revisori 1. I componenti del Collegio dei revisori adempiono ai loro compiti con la professionalita' e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verita' delle loro attestazioni e sono tenuti ad osservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 29
Art. 29. Principi di organizzazione e di funzionamento della struttura 1. L'ENEA, nel definire l'assetto della sua struttura organizzativa, in applicazione dei principi stabiliti dalle norme generali sul funzionamento e organizzazione della Pubblica amministrazione, distingue i compiti di indirizzo e controllo, riservati agli organi di vertice, dalle attivita' di gestione tecnico-amministrativa, finanziaria e contabile, riservate alla direzione generale ed alla dirigenza che ad essa risponde, dotandosi di opportuni strumenti ai fini del controllo della regolarita' amministrativa e contabile, del controllo di gestione, della valutazione della dirigenza e della valutazione e controllo strategico. 2. Il funzionamento delle strutture dell'Ente e' ispirato al criterio di favorire l'autonomia professionale dei ricercatori nell'espletamento dell'attivita' scientifica e di ricerca, anche mediante la formazione post-universitaria, al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita dell'occupazione qualificata, facendo, altresi' ricorso, compatibilmente con le risorse finanziarie destinate allo scopo in sede di predisposizione del budget, all'attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca, nel rispetto della vigente normativa. 3. In attuazione e nei limiti delle disposizioni di cui agli [articoli 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art11), [12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art12), [13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art13), [14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art14) e [20, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art20-com3), il Consiglio di amministrazione provvede, su proposta del Direttore generale, ad istituire, modificare o sopprimere le strutture di secondo livello, in adeguamento alla eventuale rimodulazione degli obiettivi programmatici contenuti nei piani di sviluppo.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 30
Art. 30. Direzione generale - Dipartimenti - Direzioni centrali 1. Le strutture organizzative di primo livello dell'ENEA si articolano in: a) Direzione generale; b) cinque dipartimenti, rispettivamente denominati: 1) Fusione, tecnologie e presidio nucleari; 2) Ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile; 3) Tecnologie per l'energia, fonti rinnovabili e risparmio energetico; 4) Tecnologie fisiche e nuovi materiali; 5) Biotecnologie, agroindustria e protezione della salute; c) tre direzioni centrali, rispettivamente denominate: 1) Supporto, infrastrutture e centri; 2) Risorse umane; 3) Amministrazione e pianificazione.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 31
Art. 31. Funzioni e livelli organizzativi 1. La struttura organizzativa dell'ENEA, al cui vertice e' posto il Direttore generale, e' articolata in dipartimenti, direzioni centrali, strutture di secondo livello, tra cui le eventuali unita' organizzative settoriali o locali che si rendano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali. 2. L'articolazione dei dipartimenti risponde al criterio di riferimento a grandi aree di materie omogenee, ovvero di progetti, individuati in relazione alle finalita' dell'Ente ed ai settori di intervento. 3. L'articolazione delle direzioni centrali risponde all'esigenza di svolgere le funzioni e le attivita' di interesse generale comuni all'organizzazione di tutto l'Ente esplicitate all'[articolo 14 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art14), secondo un'aggregazione omogenea di attivita' che assicuri livelli ottimali di funzionamento, di operativita' e di mantenimento di elevati livelli di competenza. 4. Le unita' organizzative settoriali o locali di cui al comma 1, rispondono all'esigenza di dare impulso allo sviluppo di capacita' propositive ed operative in alcuni settori di punta e di particolare rilevanza strategica per le finalita' istituzionali dell'Ente, ovvero allo scopo di evitare l'accentramento dell'organizzazione amministrativo-gestionale, in particolare nell'ambito delle strutture territoriali che sviluppano, per numero di dipendenti e strutture impiantistiche, un significativo volume di attivita'. 5. I responsabili dei dipartimenti e delle direzioni centrali provvedono all'articolazione delle strutture di secondo livello in conformita' a criteri improntati all'efficienza ed all'efficacia organizzativa, onde evitare sovrapposizioni e duplicazioni di competenze. Le unita' di secondo livello dei dipartimenti, dedite alla esecuzione di attivita' tecnico-scientifiche, sono organizzate per progetto e per competenza a seconda degli obiettivi e della missione assegnati alle stesse. 6. L'organizzazione delle direzioni centrali si articola in maniera tale da assicurare alle strutture con diversa collocazione territoriale autonomia di funzionamento per le esigenze proprie e per il supporto ai dipartimenti ivi presenti, in materia di strutture impiantistiche, tecnologiche e servizi in generale. 7. L'organizzazione, le dotazioni ed il funzionamento delle strutture di secondo livello e delle eventuali ulteriori articolazioni settoriali, ovvero locali, inerenti ai dipartimenti od alle direzioni centrali, competono, rispettivamente, ai dipartimenti ed alle direzioni centrali, che provvedono all'indirizzo, al coordinamento ed all'organizzazione delle medesime, allocandone e gestendone le risorse finanziarie ed umane ad esse attribuite, d'intesa con il Direttore generale, nel rispetto del piano triennale e del piano annuale, per il perseguimento degli obiettivi ivi stabiliti. 8. Per esigenze di coordinamento delle attivita' omogenee e comuni a piu' strutture il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, puo' istituire, ai sensi dell'[articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art11-com4), ulteriori unita' organizzative di secondo livello, denominate «Sezioni». 9. Le strutture di primo livello di cui all'articolo 30 costituiscono centri di responsabilita' amministrativa. 10. Le strutture di secondo livello, ivi comprese le unita' organizzative settoriali o locali, costituiscono centri di costo.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 32
Art. 32. Direttore generale 1. Il Direttore generale e' nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente ed e' scelto tra persone in possesso di elevata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale. 2. Il rapporto di impiego del Direttore generale e' regolato con contratto di lavoro di diritto privato stipulato dal Presidente. Il trattamento economico spettante al Direttore generale e' determinato dal Consiglio di amministrazione, sulla base della specifica qualificazione professionale, della temporaneita' dell'incarico, della complessita' dei compiti assegnati e delle condizioni di mercato. 3. L'incarico di Direttore generale ha durata non superiore a quattro anni, non puo' eccedere la scadenza naturale del mandato del Presidente, e puo' essere confermato.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 33
Art. 33. Compiti del Direttore generale 1. Il Direttore generale e' responsabile della struttura e dell'attuazione delle decisioni e dei programmi approvati dagli organi di indirizzo dell'Ente, esercita i poteri ed espleta i compiti di cui all'[articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art12-com3). A tal fine sovrintende alla gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Ente, esercita funzioni di coordinamento e di controllo dei servizi e delle strutture dell'Ente e di dirigenza generale nei confronti degli altri dirigenti, gestisce le risorse umane, formula proposte agli organi di indirizzo dell'Ente, da' attuazione alle deliberazioni ed ai programmi da questi approvati ed assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attivita' dell'Ente in relazione alle finalita' istituzionali. 2. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con facolta' di intervento e proposta, senza diritto di voto. 3. Il Direttore generale nell'assolvimento dei compiti assegnatigli dal Consiglio di amministrazione, adotta ogni deliberazione necessaria ed utile alla definizione delle relative pratiche, ivi compresa la proposizione di azioni, la resistenza in giudizio ed il conferimento del mandato ai difensori, ad eccezione delle deliberazioni espressamente riservate al Consiglio di amministrazione. Fermo restando quanto previsto dal titolo VII, egli stipula, in nome e per conto dell'Ente, convenzioni, accordi e contratti, qualora da tali atti derivino entrate o spese per l'Ente, in attuazione delle linee strategiche tracciate e delle deliberazioni adottate dagli Organi di vertice. 4. Il Direttore generale adotta i provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. 5. Alcune delle funzioni di competenza del Direttore generale, eventualmente con la relativa capacita' di spesa, possono essere delegate da questi a dirigenti dell'Ente mediante espressa attribuzione. Per l'espletamento dell'attivita' negoziale, in particolare, il Direttore generale puo' conferire deleghe ai dirigenti o ad altri soggetti dipendenti dell'Ente. Se i contratti e le convenzioni da stipulare riguardano attivita' fatta oggetto di delega ai dirigenti, si intende implicitamente conferita agli stessi anche la capacita' di stipula dei relativi atti negoziali, salvo che l'atto di delega non preveda altrimenti. 6. Il Direttore generale, inoltre: a) stipula i contratti relativi agli incarichi dirigenziali; b) emana i regolamenti interni nonche' gli atti organizzativi e di gestione sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione e degli indirizzi espressi dal Presidente; c) rappresenta l'ENEA nei rapporti con le organizzazioni sindacali; d) fornisce al Comitato di valutazione di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art10) la collaborazione per il supporto logistico necessario allo svolgimento dei compiti assegnati; e) sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione la valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei responsabili dei dipartimenti e delle direzioni centrali e dei dirigenti, di cui si e' avvalso per funzioni di studi, consulenza o altro; f) fornisce supporto agli organi di indirizzo per la definizione di strategie e programmi di ricerca nazionali ed internazionali; g) coordina l'attivita' di comunicazione esterna ed interna in riferimento alle finalita' ed ai compiti dei dipartimenti e delle direzioni centrali; h) determina per l'effettuazione di prove, analisi, controlli ed altro, le tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio di amministrazione; i) svolge ogni altra funzione che il regolamento ENEA gli attribuisce. 7. Il Direttore generale puo' avvalersi, per funzioni diverse, dei dirigenti dell'Ente, cui non e' stata attribuita la titolarita' di un centro di responsabilita' ovvero un incarico della struttura organizzativa; nonche' dotarsi di consiglieri od assistenti con specifici incarichi, nel rispetto del limite massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 1.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 34
Art. 34. Dipartimenti 1. I dipartimenti di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b), assolvono ai compiti definiti all'[articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art13), e sono dotati di autonomia scientifica, amministrativa, organizzativa e di gestione nell'utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, che vengono loro assegnate dal Consiglio di amministrazione all'atto dell'istituzione ed in sede di approvazione dei bilanci. Si realizzeranno le forme di integrazione e collaborazione necessarie a rendere piu' efficace la loro azione. 2. In sede di prima applicazione, i compiti e le funzioni di ciascuno dei cinque dipartimenti, specificamente individuati con regolamento interno ai sensi dell'[articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 257 del 2003](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;257~art20-com3), adottato previe intese con il Ministero delle attivita' produttive, con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministero delle politiche agricole, con il Ministero della salute, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, potranno riguardare: a) il dipartimento Fusione, tecnologie e presidio nucleari cura le attivita' inerenti la ricerca e le tecnologie applicative nei settori: 1. fusione (fisica della fusione, tecnologie della fusione, macchine a confinamento inerziale, macchine a confinamento magnetico, superconduttivita); 2. fissione (presidio nucleare); b) il dipartimento Ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile cura le attivita' di ricerca, di valutazione e di applicazione attinenti ai settori di intervento inerenti: 1. sviluppo sostenibile (programmazione degli usi del territorio e valutazione ambientale strategica; tecnologie e «best practices» per l'uso ottimale e la riduzione dei consumi delle risorse naturali ed energetiche, con particolare riferimento al ciclo dei rifiuti ed alla gestione delle acque; contabilita' ambientale); 2. cambiamenti climatici (ricerca sui cambiamenti climatici e «sportello» italiano dell'Intergovernamental Panel on Climate Change; valutazione degli effetti e misure di adattamento sulla gestione delle coste, desertificazione, agricoltura; innovazione tecnologica nelle produzioni e negli usi finali di energia, per la riduzione delle emissioni di CO2; cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi del protocollo di Kyoto); c) il dipartimento Tecnologie per l'energia, fonti rinnovabili e risparmio energetico cura le attivita' inerenti la ricerca e le tecnologie applicative nei settori: 1. fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termodinamico e biomasse); 2. tecnologie energetiche avanzate (idrogeno, celle a combustibile, cicli termici avanzati e gassificazione carbone); 3. risparmio energetico (uso razionale dell'energia, mobilita' sostenibile e trasporto innovativo); d) il dipartimento Tecnologie fisiche e nuovi materiali cura le attivita' inerenti la ricerca e le tecnologie applicative nei settori: 1. tecnologie fisiche (ionizzanti, non ionizzanti, per applicazioni speciali e mediche, robotica e visione artificiale); 2. nuovi materiali (strutturali, funzionali e tecnologie di integrazione; nanofasici e nanostrutturati; qualificazione, caratterizzazione e certificazione di materiali e componenti); e) il Dipartimento biotecnologie, agroindustria e protezione della salute cura le attivita' inerenti la ricerca e le tecnologie nei settori: 1. protezione della salute; 2. sicurezza alimentare e ambientale; 3. sistema agroindustriale e tutela degli ecosistemi; 4. prodotti e processi a base biologica; 5. radioprotezione e metrologia delle radiazioni ionizzanti. 3. L'articolazione organizzativa del dipartimento e l'individuazione delle eventuali relative Sezioni inerenti ai settori di attivita' omogenei, riportabili anche ad ulteriori settori di attivita' ed obiettivi strategici, sono adottate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, in adeguamento all'evoluzione della programmazione delle attivita' approvata con il piano triennale e con i piani annuali.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 35
Art. 35. Direzioni centrali 1. Le direzioni centrali di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c) svolgono le funzioni previste all'[articolo 14 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art14), e provvedono alla gestione delle risorse loro assegnate dal Consiglio di amministrazione all'atto dell'istituzione ed in sede di approvazione dei bilanci, secondo le seguenti specifiche: a) la Direzione centrale supporto, infrastrutture e centri assicura la razionalizzazione della gestione e dell'esecuzione di tutte le attivita' inerenti al funzionamento delle varie sedi di lavoro dell'Ente, in termini di servizi da rendere al personale, di funzionalita' da garantire, di patrimonio logistico e strumentale da conservare e sviluppare e di rapporti con il territorio. I compiti ad essa afferenti riguardano: 1. la gestione unificata delle spese di funzionamento ed in particolare le procedure di acquisizione dei beni e dei servizi piu' rilevanti di interesse comune a piu' Centri, al fine di ottenere i necessari risparmi di gestione; 2. la gestione unificata degli investimenti infrastrutturali finalizzata alla conservazione del valore patrimoniale dei Centri e la connessa definizione delle linee guida per le attivita' degli uffici tecnici degli stessi; 3. la gestione centralizzata delle reti informatiche e di telecomunicazione dei Centri, nonche' dei correlati «services» di assistenza agli utenti; 4. la gestione centralizzata del sistema informativo gestionale; 5. la gestione centralizzata delle politiche di sicurezza dell'Ente, con particolare riferimento agli obblighi di legge; 6. la gestione centralizzata delle risorse fisiche dell'Ente; 7. la gestione unificata dei servizi forniti dai Centri al territorio; 8. la gestione unificata della funzione di «incubatore» per lo start-up di nuove imprese, per le azioni che i Centri svolgono in modo unitario e sinergico; 9. le funzioni previste per l'Ufficio relazioni con il pubblico; b) la Direzione centrale risorse umane assicura la razionalizzazione dei processi connessi con la gestione e lo sviluppo del personale, in raccordo e nel rispetto dell'autonomia assegnata in materia ai dipartimenti e alle altre direzioni centrali. I compiti ad essa afferenti riguardano: 1. lo sviluppo del patrimonio delle risorse umane dell'Ente attraverso la formulazione dei piani di acquisizione di nuove risorse, nonche' della mobilita', dei piani di sviluppo dell'organizzazione e della formazione professionale e manageriale; 2. la formulazione e la gestione dei rapporti contrattuali con il personale dipendente e i connessi aspetti giuridici, amministrativi, retributivi, previdenziali e fiscali; 3. le relazioni sindacali; 4. le relazioni con il pubblico; 5. la fornitura di servizi di gestione del personale alle varie unita' organizzative dell'Ente; c) la direzione centrale Amministrazione, pianificazione e supporto legale assicura la razionalizzazione delle materie e dei processi attinenti l'amministrazione, la contabilita' e la programmazione e gestione delle risorse finanziarie, l'assistenza ed il supporto legale dell'Ente nonche' la pianificazione delle attivita', in raccordo con le funzioni della Direzione generale, dei dipartimenti e delle altre direzioni centrali. I compiti ad essa afferenti riguardano: 1. la formulazione dei piani triennali, annuali ed operativi, in accordo con quanto contemplato dall'[articolo 16 del decreto legislativo n. 257 del 2003](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;257~art16) sulla base delle proposte formulate dai dipartimenti; 2. la predisposizione dei bilanci e dei documenti di cui ai titoli V e VI del presente regolamento sulla base delle proposte formulate dai dipartimenti; 3. la formulazione di indirizzi e coordinamento delle corrispondenti attivita' svolte a livello dipartimentale; 4. il coordinamento funzionale delle unita' periferiche preposte alla gestione del sistema dei piani operativi, della gestione contabile e degli atti amministrativi connessi alla gestione del ciclo attivo e passivo dell'Ente, al fine dell'unitarieta' dell'azione amministrativa dell'Ente; 5. la fornitura di servizi amministrativi alle varie unita' organizzative dell'Ente; 6. gli adempimenti contabili e di ragioneria generale; 7. la consulenza legale, l'assistenza al contenzioso e l'aggiornamento normativo in ogni materia di interesse dell'Ente, in riferimento all'evoluzione della specifica legislazione; 8. il raccordo delle attivita' connesse al ruolo di sostituto d'imposta dell'Ente e degli adempimenti fiscali con la connessa gestione dell'eventuale contenzioso tributario; 9. la gestione del sistema dei rapporti societari, delle interrelazioni programmatiche e amministrative con la societa' di gestione di cui all'[articolo 18 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art18), e il supporto al Direttore generale per la costituzione di nuove partecipazioni. 2. L'articolazione organizzativa delle direzioni centrali e l'individuazione delle eventuali relative Sezioni inerenti a settori omogenei di attivita', riportabili anche a differenti ed ulteriori rappresentazioni di sistemi gestionali, sono adottate di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, in adeguamento all'evoluzione delle tecnologie organizzative dei sistemi gestionali e delle modulazioni dei servizi di direzione centrale inerente le risorse umane.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 36
Art. 36. Sistema di valutazione e controllo 1. Al fine di realizzare obiettivi di efficienza e di efficacia ed il migliore utilizzo delle risorse disponibili per il conseguimento dei fini istituzionali e degli obiettivi assegnati, l'Ente si avvale di adeguati strumenti e di procedure di valutazione e controllo, che costituiscono un sistema coerente con i principi fissati dal [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;286).
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 37
Art. 37. Strumenti per il controllo e la valutazione 1. Al fine di misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione dell'Ente, le procedure di controllo e valutazione presuppongono l'individuazione di indicatori oggettivi, distinti per tipologia di attivita', di regola integrati con valutazioni di tipo sintetico e qualitativo, idonei a realizzare la comparabilita' delle prestazioni, sia tra centri di responsabilita' equivalenti, che in seno allo stesso centro di responsabilita'. 2. Per l'attuazione delle suddette attivita' di controllo e valutazione sono utilizzati sistemi informativi automatizzati relativi alla rendicontazione contabile, alla gestione del personale, al fabbisogno del personale, alla rilevazione delle attivita' svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali e dei relativi effetti, all'analisi delle spese di funzionamento dell'amministrazione, alla contabilita' analitica. 3. Per lo svolgimento dell'attivita' di controllo e valutazione l'Ente puo' avvalersi, per motivate esigenze, di consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione di attivita' tecnologiche in ambito pubblico e nel controllo di gestione.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 38
Art. 38. Valutazione dei dirigenti 1. La valutazione delle attivita' dei dirigenti ha periodicita' annuale. 2. La valutazione dei dirigenti cui e' affidata la responsabilita' dei dipartimenti e delle direzioni centrali e' effettuata, con la partecipazione del valutato, in prima istanza dall'organo collegiale di cui all'articolo 40 ed e' successivamente approvata, in seconda istanza, dal Direttore generale. 3. La valutazione degli altri dirigenti e' effettuata con la partecipazione del valutato da un organo collegiale nominato dal Direttore generale, presieduto dal responsabile dell'Ufficio di cui all'articolo 39 ed approvata in seconda istanza dal responsabile dell'unita' di primo livello interessato. 4. La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure richiamate dalle disposizioni riguardanti le responsabilita' dirigenziali di cui all'articolo 107. Tali misure si applicano allorche' i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando si verifica il rischio grave di un risultato negativo prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione puo' essere anticipatamente concluso.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 39
Art. 39. Ufficio per il controllo interno 1. Alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'Ente, in posizione di autonomia, e' istituito l'Ufficio per il controllo interno, di livello dirigenziale non generale, cui afferiscono i compiti inerenti alle funzioni del controllo interno, sotto la specie dei controlli e della valutazione della gestione tecnico-amministrativa, contabile e finanziaria, nonche' della valutazione del personale dirigenziale di cui al comma 3 dell'articolo 38. 2. Il responsabile dell'Ufficio per il controllo interno e' nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 40
Art. 40. Sistema di controllo strategico 1. La funzione di controllo strategico di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;286), e successive modificazioni, e' assicurata da un organo collegiale composto da tre esperti, di cui due esterni all'ENEA, nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente. Uno dei due esperti esterni e' designato dal Ministro delle attivita' produttive. 2. L'organo collegiale di cui al comma 1 opera in autonomia e risponde direttamente al Consiglio di amministrazione, presentando in via riservata relazioni periodiche sull'attivita' svolta, anche su specifica richiesta del Consiglio di amministrazione; esso si avvale dei risultati delle rilevazioni effettuate dal Comitato di Valutazione, di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art10), nonche' del supporto amministrativo ed informatico, tramite il Direttore generale, di unita' organizzative afferenti alle direzioni centrali ed ai dipartimenti. 3. L'attivita' di controllo strategico verifica la corrispondenza tra gli atti di gestione e gli atti di indirizzo, curando anche la valutazione del personale diigenziale di cui al comma 2, dell'articolo 38. A tal fine provvede all'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate, gli obiettivi operativi prescelti e le scelte effettuate, nonche' all'identificazione degli eventuali fattori ostativi e dei possibili rimedi. 4. La valutazione dell'attivita' del Direttore generale e' effettuata annualmente, con la partecipazione del valutato, in prima istanza dall'organo collegiale di cui al comma 1, ed e' successivamente approvata, in seconda istanza, dal Consiglio di amministrazione. Si applicano, per quanto compatibili, i principi in materia di valutazione dei dirigenti, nonche' la disciplina in materia di responsabilita'.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 41
Art. 41. Strumenti 1. Il ricorso agli strumenti di cui all'[articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 257 del 2003](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;257~art17-com1), e' deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, di ciascuno dei componenti del Consiglio o del Direttore generale, al quale compete altresi' di prestare, anche in collaborazione con i singoli direttori dei dipartimenti o delle direzioni centrali, la necessaria assistenza per la predisposizione della relazione illustrativa di ciascuna proposta. 2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione stabilisce i termini e le modalita' per la formalizzazione e per la stipula degli atti necessari all'adozione degli strumenti deliberati ai quali viene fatto ricorso. 3. Con riguardo alla natura degli strumenti ed in riferimento alle attivita' che ne sono oggetto, le modalita' di funzionamento e di organizzazione dello strumento adottato, corrispondono alla modulazione organizzativa e di funzionamento propria dello stesso, secondo la descrittiva che ne risulta nella relazione illustrativa della proposta, tenendo in conto che, per aggregazione, gli strumenti funzionano e sono organizzati: quelli di cui all'[articolo 17, comma 1, lettere a)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art17-com1-leta), [c)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art17-com1-letc), [d)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art17-com1-letd) ed [e), del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art17-com1-lete), secondo le modulazioni proprie delle obbligazioni programmatiche, mentre per quelli di cui allo stesso articolo 17, comma 1, lettere b) e f), secondo la modulazione organizzativa e funzionale propria del soggetto - con o senza personalita' giuridica - costituito, ovvero partecipato dall'Ente. 4. Le strutture organizzative dell'ENEA, in particolare i dipartimenti, partecipano o collaborano alle attivita' degli strumenti adottati in conformita' agli accordi, ai programmi di ricerca ed alle finalita' perseguite con ogni singolo strumento, nonche' in attinenza alle materie di rispettiva competenza. 5. Il Direttore generale provvede all'acquisizione ed all'aggiornamento delle informazioni circa l'evoluzione delle attivita' svolte e dei risultati conseguiti attraverso gli strumenti di cui al comma 1, al fine di sottoporre agli organi dell'Ente relazioni periodiche atte a consentirne le opportune considerazioni, o deliberandi, in vista delle relazioni sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita' e sui risultati perseguiti da ciascuno strumento, da inserire nelle apposite Sezioni del piano triennale e del piano annuale dell'Ente, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art17-com2); nonche' allo scopo di provvedere alle piu' opportune decisioni in ordine all'utilizzo dello strumento adottato.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 42
Art. 42. Controllo e valutazione degli Strumenti 1. Le azioni volte alla realizzazione dei programmi, al conseguimento degli obiettivi, nonche' le attivita' ed i risultati perseguiti attraverso gli strumenti di cui all'articolo 41, comma 1, sono sottoposti - compatibilmente con la modulazione delle convenzioni, degli accordi di collaborazione, delle modalita' di conduzione dei centri di ricerca, delle attivita' di ricerca commissionate a terzi, ovvero compatibilmente con la conformazione della figura soggettiva costituita o partecipata dall'Ente - al sistema di valutazione e controllo di cui al titolo III - Sezione III del presente regolamento: sia con riguardo alle valutazioni proprie dei controlli interni, sia per quanto attiene alle valutazioni ed ai controlli propri del controllo strategico di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento e del Comitato di valutazione di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art10). 2. Per quanto attiene al controllo sugli strumenti di cui agli [articoli 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art17) e [18 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art18), il Consiglio di amministrazione dell'ENEA provvede, oltre ai controlli di cui al comma 1, attraverso la nomina di rappresentanti dell'Ente negli organi deliberanti e negli organi di revisione dei consorzi, delle fondazioni, delle societa' o dei centri di ricerca internazionali, dal medesimo costituiti o partecipati. I rappresentanti dell'Ente ed i revisori riferiscono ogni sei mesi al Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione consortile, di fondazione, o societaria, nonche' sull'evoluzione delle attivita' dei centri di ricerca.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 43
Art. 43. Societa' di gestione 1. Qualora le esigenze di valorizzazione di risultati delle attivita' di ricerca e sviluppo lo rendano conveniente, l'Ente provvede alla costituzione della Societa' di gestione di cui all'[articolo 18 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art18), cui puo' essere demandata la gestione dei diritti di sfruttamento dei brevetti.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 44
Art. 44. Pianificazione, programmazione e budget 1. Sulla base delle linee strategiche e di indirizzo elaborate dagli organi di governo dell'Ente, i responsabili dei centri di responsabilita' sviluppano l'attivita' di programmazione, secondo i principi di autonomia organizzativa individuati dai documenti di organizzazione. A tal fine comunicano al Direttore generale, entro il mese di settembre, le previsioni dei programmi, dei progetti e delle attivita' che intendono realizzare nel periodo di riferimento. Tali previsioni sono corredate di tutti gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire, ordinati per progetti, anche ai fini della contabilita' analitica e del controllo di gestione, nonche' dei fabbisogni finanziari, strumentali e di personale, per la realizzazione degli stessi nell'esercizio di riferimento. I programmi cosi' formulati costituiscono il fondamento analitico dello stato di previsione delle entrate e delle spese di competenza di ogni centro di responsabilita', nonche', ove previsto, dell'eventuale budget economico.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 45
Art. 45. Documenti di pianificazione 1. L'Ente opera sulla base di un piano triennale e un piano annuale formulati in osservanza a quanto disposto dall'[articolo 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art16) e ai principi in materia di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-02-27;97). 2. Il piano triennale, comprendente l'esercizio di riferimento, viene approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente. Esso, tra l'altro, descrive in modo quantitativo le scelte strategiche dell'ENEA sia riferite alle attivita' tecnico-scientifiche, finanziate integralmente o parzialmente dai contratti attivi, sia riguardanti il funzionamento e la gestione dell'Ente ed e' articolato sia per i centri di responsabilita', sia per le funzioni obiettivo, definite in coerenza con la [legge 3 aprile 1997, n. 94](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-04-03;94). 3. Il piano triennale e' redatto in coerenza con il bilancio di previsione triennale che ne quantifica le risorse necessarie ripartendole per centro di responsabilita'. Il bilancio di previsione e' sede di riscontro per i provvedimenti di spesa a carattere pluriennale. 4. Il piano annuale individua gli obiettivi e le relative attivita' per l'esercizio di riferimento, assegnando le risorse necessarie ai centri di responsabilita'. Ad esso si conforma il bilancio di previsione. 5. L'approvazione del bilancio di previsione autorizza il Direttore generale e i responsabili dei centri di responsabilita' al compimento di tutti gli atti amministrativi necessari per conseguire gli obiettivi, nei limiti delle risorse assegnate dallo stesso bilancio.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 46
Art. 46. Piani operativi 1. Qualsiasi attivita' programmatica che sia oggetto di specifici finanziamenti esterni all'Ente e che sia, altresi', definita sulla base di specifici accordi con i soggetti finanziatori e' inclusa nei piani operativi, nei quali sono previste l'entita' delle risorse umane e finanziarie da utilizzare, nonche' le relative forme di monitoraggio.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 47
Art. 47. Controllo di gestione 1. Al fine di conseguire gli obiettivi programmati, di assicurare la corretta gestione delle risorse e garantire l'imparzialita' ed il buon andamento della struttura, l'Ente adotta il sistema di controllo di gestione, previsto dal [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;286), secondo modalita' che saranno definite con specifico atto del Direttore generale.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 48
Art. 48. Modalita' del controllo di gestione 1. Il controllo di gestione si articola di norma in tre fasi: a) stesura di un piano dettagliato di obiettivi mediante la predisposizione di schede di budget strutturate per centri di responsabilita' amministrativa e per centro di costo, a cui collegare le risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi stessi; b) rilevazione periodica dei dati, anche con l'adozione di strumenti che consentano la rilevazione oraria dell'impegno di personale, relativi ai costi ed ai proventi dei singoli centri, nonche' dei risultati raggiunti; c) valutazione dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi prefissati al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicita' dell'azione intrapresa. 2. Il controllo di gestione e' svolto in riferimento ai singoli centri di responsabilita', rilevando complessivamente e per ciascun centro di imputazione le risorse acquisite, i costi sostenuti nell'uso dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi conseguiti. Per i servizi a carattere commerciale, sono altresi' rilevati le entita' dei ricavi conseguiti.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 49
Art. 49. Sistema di contabilita' analitica 1. L'Ente adotta, quale strumento del controllo di gestione, un sistema di contabilita' analitica in grado di consentire l'analisi dei costi, dei ricavi e dei movimenti finanziari relativi per centri di responsabilita' e per centri di costo. 2. Al fine di poter valutare l'andamento della gestione dell'Ente e provvedere alle opportune decisioni, i dati forniti dalla contabilita' analitica con le indicazioni degli eventuali scostamenti fra i risultati raggiunti e quelli previsti sono periodicamente presentati alla Direzione generale, ai responsabili delle strutture ed all'Organo collegiale di valutazione strategica. 3. Le modalita' di svolgimento e la periodicita' dei referti di contabilita' analitica sono indicati con atto del Direttore generale.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 50
Art. 50. Finalita' ed ambito di applicazione 1. L'ENEA e' dotato di autonomia finanziaria e contabile ai sensi del [decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257) e provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi di cui all'articolo 19 del citato decreto. 2. L'ENEA adotta i principi fondamentali in materia di ordinamento finanziario pubblico e di contabilita' pubblica di cui all'[articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-02-27;97~art4). 3. I centri di responsabilita' amministrativa costituiscono il riferimento organizzativo per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile dell'Ente.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 51
Art. 51. Assegnazione ed utilizzo delle risorse finanziarie 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a Enti pubblici e privati restano subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalita', determinati dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 risulta dalle singole deliberazioni del Consiglio di amministrazione con cui vengono disposte le concessioni. 3. Il Consiglio di amministrazione provvede altresi' con apposita deliberazione a determinare i criteri e le modalita' con le quali vengono assegnate ed utilizzate le risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 52
Art. 52. Attivita' commerciali 1. L'attivita' commerciale, svolta nel contesto delle funzioni istituzionali dell'Ente, e' contabilizzata, ai fini fiscali, in forma separata, secondo i principi dell'ordinamento giuridico. Le relative risultanze sono evidenziate nella nota integrativa di cui all'articolo 83.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 53
Art. 53. Esercizio finanziario, bilancio annuale di previsione finanziario 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre. 2. Il progetto di bilancio di previsione e' predisposto dal Direttore generale entro il 15 ottobre di ogni anno. 3. Il bilancio di previsione e' deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun anno e costituisce la base della gestione economica e finanziaria dell'Ente.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 54
Art. 54. Criterio di formazione del bilancio di previsione 1. Il progetto di bilancio e' redatto in termini di competenza e di cassa. E' preceduto da una nota preliminare, nella quale sono indicati i criteri adottati per la sua formulazione. 2. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti: a) il preventivo finanziario; b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; c) il preventivo economico. 3. Il preventivo finanziario si distingue in decisionale e gestionale, ed e' formulato in termini di competenza e di cassa. 4. Il preventivo finanziario decisionale e' ripartito, per l'entrata e per l'uscita, in Unita' Previsionale di Base, U.P.B.; le U.P.B. rappresentano l'insieme organico di risorse finanziarie assegnate alla gestione di un unico centro di responsabilita'. 5. L'articolazione delle entrate e delle uscite, nel momento in cui si evidenzia come unita' elementare di classificazione il capitolo, da' origine al preventivo finanziario gestionale necessario per la gestione dei programmi, progetti ed attivita' e per la successiva rendicontazione. 6. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce; c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. 7. Le somme comprese in ciascuna unita' previsionale di base sono suddivise, relativamente alle entrate e alle spese in titoli a seconda che afferiscono alle gestione corrente ovvero a quella in conto capitale. L'ammontare del fondo di riserva non puo' essere superiore al 5 per cento del totale delle uscite correnti. Le partite di giro e le contabilita' speciali possono essere esposte in una specifica unita' previsionale di base non riconducibile ad un centro di responsabilita'. 8. Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, e' istituito un fondo speciale per i presumibili oneri lordi connessi con i rinnovi del contratto di lavoro del personale dipendente, nei limiti delle quantificazioni risultanti dal documento di programmazione economico-finanziaria. 9. Ai fini della gestione e della rendicontazione, i capitoli sono determinati in relazione al contenuto economico e funzionale dell'entrata e della spesa. 10. Nel bilancio di previsione e' iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva ordinario per le spese impreviste o di carattere eccezionale nonche' per le maggiori spese che si verifichino durante l'esercizio. L'ammontare del fondo di riserva, al netto dell'importo relativo ai residui passivi eliminati dalle scritture finanziarie per perenzione amministrativa nonche' delle somme di cui al comma 11, non puo' superare il 5% del totale delle spese previste. 11. Nel fondo di riserva di cui al comma 7, sono inoltre accantonate le somme destinate ai rinnovi del contratto di lavoro del personale dipendente limitatamente alla parte concernente l'esercizio di riferimento. 12. Nel bilancio di previsione e', altresi', previsto un ulteriore fondo di riserva per le opere afferenti a progetti che si prevede siano realizzati nel corso dell'esercizio, di importo corrispondente alle entrate che in corrispondenza dei medesimi si prevede siano accertate nel corso del medesimo. 13. Costituiscono allegati al bilancio di previsione: a) il bilancio pluriennale, redatto in conformita' all'[articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-02-27;97~art8); b) la relazione programmatica; c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; d) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 14. Gli allegati al progetto di bilancio non formano oggetto di specifica delibera da parte del Consiglio d'amministrazione.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 55
Art. 55. Requisiti del bilancio 1. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione o di eventuali altre spese ad esse connesse. 2. Tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, al lordo delle eventuali correlative entrate. 3. Non sono consentite gestioni fuori bilancio. 4. Nel bilancio di previsione e' iscritto, come posta a se' stante dell'entrata o dell'uscita, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il preventivo si riferisce. 5. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'. 6. Il bilancio di previsione ha valore autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 56
Art. 56. Bilancio pluriennale 1. Il bilancio pluriennale e' redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio, in relazione alle strategie ed al piano pluriennale approvato dal Consiglio di amministrazione. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Ente coerentemente evidenziate nella relazione programmatica e poi articolate nelle scelte operative di ogni unita' amministrativa. E' allegato al bilancio di previsione dell'Ente e non ha valore autorizzativo. 2. Il bilancio pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario decisionale. 3. Il bilancio pluriennale e' annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione e non forma oggetto di approvazione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione successivi devono essere motivate in sede di approvazione annuale.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 57
Art. 57. Preventivo economico 1. Il preventivo economico racchiude le misurazioni economiche dei costi ovvero dei proventi che, in via anticipata, si prevede di dover realizzare durante la gestione. 2. Il preventivo economico pone a raffronto non solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio, ma anche le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la contemporanea manifestazione finanziaria e le altre poste, sempre economiche, provenienti dalle utilita' dei beni patrimoniali da impiegare nella gestione a cui il preventivo economico si riferisce. 3. Il preventivo economico e' corredato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici previsti.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 58
Art. 58. Tabella del presunto risultato di amministrazione 1. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce. 2. La tabella deve dare adeguata dimostrazione del processo di stima ed indicare gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo. 3. Del presunto avanzo di amministrazione se ne potra' disporre quando sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato. 4. Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento ed il Consiglio di amministrazione deve, nella relativa deliberazione, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale riassorbimento. 5. Nel caso di peggioramento del risultato di amministrazione rispetto a quello presunto, accertato in sede consuntiva, il Consiglio di amministrazione deve, con sollecitudine, informare il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze, deliberando i necessari provvedimenti volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 59
Art. 59. Esercizio provvisorio 1. In conformita' all'[articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-02-27;97~art23), l'esercizio provvisorio di bilancio puo' essere deliberato dal Consiglio di amministrazione solo per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. 2. Limitatamente al periodo di tempo indicato nel comma 1, il Direttore generale puo' autorizzare le spese, sulla base del bilancio dell'esercizio precedente, per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna categoria quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegni e pagamenti frazionabili in dodicesimi.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 60
Art. 60. Assestamento e variazioni di bilancio 1. Il Consiglio di amministrazione delibera gli assestamenti di bilancio conseguenti all'approvazione del conto consuntivo. 2. Qualora nel corso dell'esercizio si verifichino per le singole UPB eventi che comportano maggiori entrate o maggiori spese rispetto al bilancio di previsione, il Consiglio di amministrazione delibera le conseguenti variazioni di bilancio. 3. Le variazioni dei capitoli di bilancio all'interno della singola unita' previsionale di base sono disposte, su autorizzazione del Direttore generale, o di un suo delegato, dal responsabile del centro di responsabilita' di primo livello. 4. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono effettuarsi solo se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 61
Art. 61. Gestione dei residui 1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo. 2. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato dal bilancio, per la gestione delle somme residue e' istituito, su autorizzazione del Direttore generale, o suo delegato, un capitolo aggiuntivo. 3. In nessun caso si puo' iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata o in spesa che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori. 4. Nelle scritture contabili sono evidenziati gli esercizi da cui provengono i residui attivi e passivi.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 62
Art. 62. Accertamento, riscossione e versamento delle entrate 1. L'entrata e' accertata sulla base di idonea documentazione probatoria, una volta acquisita l'identita' del debitore e la certezza del credito, del titolo, della ragione e dell'entita', nonche' della prevedibile scadenza entro l'esercizio. Essa da' luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione alle rispettive categorie, capitoli di bilancio, e unita' previsionali di base. 2. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi che sono compresi nelle attivita' dello stato patrimoniale, in conformita' all'allegato 13 del [decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-02-27;97). 3. La riscossione delle entrate e' effettuata mediante reversali di incasso emesse a favore dell'Istituto di credito cui e' affidato, ai sensi dell'articolo 70, il servizio di cassa, oppure con versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente. 4. Le entrate acquisite tramite il servizio dei conti correnti postali affluiscono trimestralmente all'Istituto di credito di cui al comma precedente. Il conto corrente postale e' azzerato alla fine dell'esercizio. 5. Le somme riscosse direttamente dagli incaricati delle unita' operative sono versate all'Istituto di credito cui e' affidato il servizio di cassa nei dieci giorni successivi. Per gli incassi di carattere continuativo e di piccolo importo, il versamento puo' essere effettuato mensilmente. 6. E' vietato disporre pagamenti a valere sui fondi dei conti correnti postali. 7. Nella convenzione stipulata con l'Istituto di credito, di cui all'articolo 70, e' stabilito che l'Istituto stesso non puo' rifiutare l'esazione di somme pagate in favore dell'Ente senza la preventiva emissione delle reversali d'incasso; resta salvo, in questo secondo caso, il diritto dell'Istituto a richiedere la conseguente regolarizzazione contabile. 8. Le reversali di incasso non riscosse entro il termine dell'esercizio sono restituite al cassiere dell'Ente per la riscossione in conto residui. 9. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'Ente.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 63
Art. 63. Reversali di incasso 1. Le reversali di incasso sono firmate dal funzionario appositamente delegato dal Direttore generale. 2. Le reversali sono registrate cronologicamente nel libro giornale e nel partitario delle entrate all'atto della trasmissione al cassiere. 3. Le reversali contengono le seguenti indicazioni: l'anno finanziario; il numero d'ordine; il titolo, la categoria, il capitolo di bilancio; il nome e la ragione sociale del debitore; la causale della riscossione; l'importo in cifre e lettere; la data di emissione.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 64
Art. 64. Impegno della spesa 1. La spesa e' impegnata allorche', sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita l'identita' del creditore e la certezza del debito, ne sia accertato il titolo, la ragione e l'entita', nonche' il prevedibile pagamento entro l'esercizio, a valere sulle risorse finanziarie assegnate ad ogni centro di responsabilita'. L'impegno di spesa, sulla base di detta documentazione, da' luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai capitoli di bilancio. 2. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, e senza la necessita' di ulteriori atti, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti le risorse impiegate: a) per il trattamento economico tabellare gia' attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) per le rate di ammortamento di mutui e dei prestiti ed ogni ulteriore onere accessorio; c) per le obbligazioni assunte in base a contratti o disposizioni di legge. 3. Gli impegni sono registrati, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di spesa, previa verifica della regolarita' formale della relativa documentazione e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite delle relative disponibilita'. 4. Ogni atto per obbligazioni comportanti assunzione di impegni di spesa evidenzia la accertata disponibilita' della relativa copertura finanziaria sia in termini di competenza sia in termini di cassa. 5. La differenza che risulti a fine esercizio tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa che concorre alla determinazione del risultato di competenza. La contabilizzazione degli impegni di spesa viene effettuata mediante il sistema informativo gestionale dell'Ente dalle amministrazioni periferiche previa verifica di regolarita' effettuata dal funzionario responsabile dell'unita' amministrativa. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passivita' dello stato patrimoniale. 6. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno puo' essere assunto a carico del predetto esercizio.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 65
Art. 65. Liquidazione della spesa 1. La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, e' effettuata a cura dei responsabili delle unita' di servizio decentrate previo riscontro della correttezza amministrativa e coerenza giuridica, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. 2. La liquidazione delle competenze del personale dipendente e' effettuata dal responsabile della competente unita' di servizio centrale mediante ruoli collettivi per i dipendenti in servizio nel mese di riferimento o note di pagamento individuali per i dipendenti cessati o assunti nel corso del mese di riferimento. 3. Il pagamento delle spese e' ordinato, entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sull'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa. I mandati di pagamento sono firmati da funzionari delegati dal Direttore generale ad espletare funzioni di ragioneria. 4. Il Direttore generale, emanando la normativa a riguardo, puo' disporre di aperture di credito a favore di responsabili di unita' operative nonche' di progetto, titolari di posizioni ufficialmente previste e distaccate presso le sedi decentrate. 5. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal funzionario competente con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili e' trasmesso al servizio ragioneria per i conseguenti adempimenti.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 66
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