DECRETO 31 marzo 2006, n. 165
Art. 66. Mandati di pagamento 1. I mandati di pagamento sono numerati in ordine progressivo e contengono i seguenti elementi: a) esercizio finanziario; b) voce di bilancio al quale e' imputata la spesa nonche' l'obiettivo programmatico e il riferimento, anche temporale relativo all'obbligazione giuridica; c) somma netta da pagare, indicata in cifre e in lettere, con l'indicazione del lordo e delle ritenute operate; d) cognome, nome o denominazione, codice fiscale o partita IVA del creditore ed eventualmente delle persone legalmente autorizzate a riscuotere per suo conto ed a rilasciare quietanza; e) modalita' di estinzione; f) oggetto della spesa; g) data di emissione. 2. Il cassiere o tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. L'Ente emette comunque il relativo mandato ai fii della regolarizzazione entro dieci giorni e comunque non oltre il termine del mese successivo a quello in corso. 3. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui. 4. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere o cassiere all'ente per il pagamento in conto residui. 5. Le uscite impegnate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi tra le passivita' della situazione patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. 6. L'Ente puo' provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel [decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-04-20;367) e successive modificazioni.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 67
Art. 67. Controlli sui mandati di pagamento 1. Il funzionario delegato, prima di apporre la propria firma sul mandato di pagamento, accerta la giusta imputazione agli obiettivi programmatici, alle categorie ed ai capitoli del bilancio di previsione, nonche' la completezza e la regolarita' della documentazione. A tal fine ogni mandato di pagamento e' corredato: a) dalla copia dell'atto comprovante l'obbligazione giuridica o dall'annotazione degli estremi dell'atto stesso; b) da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi e da ogni altro documento che giustifichi la spesa, ivi compresa se prevista la dichiarazione di congruita', attestati dall'ordinatore; c) dai verbali di collaudo, ove richiesti, ovvero da dichiarazioni di regolarita' e di conformita' all'ordine rilasciata dall'ordinatore; d) sia per i materiali inventariabili sia per i materiali non inventariabili, da un documento formale di consegna e dall'attestazione del dipendente che ha materialmente ricevuto la merce; e) dalla copia degli atti di impegno di spesa; f) dalla fattura o da altro titolo di spesa completo delle dichiarazioni di liquidazione. 2. Nel caso di pagamenti parziali, relativi ad un unico atto, la documentazione e' inserita nel mandato relativo al primo pagamento; in quelli successivi dovra' essere riportata l'annotazione degli estremi degli atti formali dell'obbligazione giuridica. Ai mandati relativi alle competenze del personale e' allegata copia dei fogli collettivi o individuali di cui all'articolo 65, comma 2. 3. Il funzionario delegato annulla i titoli di spesa che siano errati o incompleti. 4. I mandati di pagamento estinti e la relativa documentazione sono conservati agli atti per almeno dieci anni, con decorrenza dalla data di emissione dei mandati stessi.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 68
Art. 68. Modalita' di estinzione dei mandati di pagamento 1. I mandati di pagamento si estinguono con quietanza ritirata a cura dell'Istituto tesoriere oppure, su richiesta scritta del creditore, nei modi seguenti: a) con accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore o mediante assegno postale, nonche' mediante vaglia postale, con spese a carico del richiedente: in tal caso e' allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale; b) con accreditamento su conto corrente bancario a favore del creditore: in tal caso e' allegato al titolo l'eseguito dell'Istituto bancario; c) con commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore; d) con delega al cassiere dell'Amministrazione Centrale dell'Ente, che ritira regolare quietanza dal creditore da allegare al titolo. 2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, risultano dal mandato di pagamento con annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del cassiere.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 69
Art. 69. Carte di credito 1. L'ENEA, ai sensi dell'[articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549~art1-com53), puo' avvalersi, in quanto applicabili, delle procedure di pagamento previste dal regolamento di cui al [decreto del Ministro del Tesoro 9 dicembre 1996, n. 701](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.tesoro:decreto:1996-12-09;701), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, del 15 febbraio 1997, n. 38.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 70
Art. 70. Affidamento del servizio di cassa 1. Il servizio di cassa e' affidato ad un Istituto di credito di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art13), in base ad apposita convenzione stipulata dal Direttore generale. 2. Il servizio e' aggiudicato ai sensi degli [articoli 7, comma 1, lettera c)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;157~art7-com1-letc), e [23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;157~art23-com1-letb), e successive modificazioni, sulla base dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 3. La convenzione di cui al comma 1 contempla, nel rispetto del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262), anche le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa delle unita' di servizio decentrate dell'Ente, nonche' delle attivita' dell'Ente svolte all'estero. 4. Il tesoriere o cassiere e' responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente. 5. L'Ente puo' avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. 6. Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa sono definite in coerenza con la [legge 29 ottobre 1984, n. 720](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-10-29;720), e successive modificazioni ed integrazioni e relativi decreti attuativi, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 71
Art. 71. Servizio di cassa interno 1. L'Ente puo' dotarsi di un servizio di cassa interno secondo le disposizioni emanate dal Direttore generale.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 72
Art. 72. Patrimonio e classificazione dei beni dell'Ente 1. Il patrimonio dell'Ente e' unico ed e' costituito di beni mobili ed immobili, compresi gli impianti di ricerca, nonche' da beni immateriali distinti secondo le norme, per quanto applicabili, del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262).
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 73
Art. 73. Valore patrimoniale dei beni 1. I criteri di iscrizione e valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi, nonche' le aliquote di ammortamento dei beni, sono uniformati rispettivamente all'articolo 54 e all'allegato 14 del [decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-02-27;97). Per i beni di modesto valore si provvede con decisione del Direttore generale.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 74
Art. 74. Gestione patrimoniale dei beni 1. La gestione patrimoniale dei beni e' attuata mediante la redazione di apposite scritture patrimoniali che individuano nell'inventario, redatto secondo le indicazioni del [decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-09-04;254), la natura del bene ed il suo valore patrimoniale nel tempo.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 75
Art. 75. Gestione dei beni 1. La gestione dei beni patrimoiali e' affidata ai soggetti consegnatari individuati in conformita' all'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-09-04;254~art7). 2. Le procedure della gestione ed il sistema di rilevazione contabile si uniformano al suddetto decreto e si integrano nel sistema informativo gestionale dell'Ente. 3. I titoli per partecipazione in societa', i titoli di credito o altri valori mobiliari sono tenuti in custodia dall'Istituto tesoriere, secondo quanto disposto dalla [legge 29 ottobre 1984, n. 720](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-10-29;720).
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 76
Art. 76. Radiazione dei beni patrimoniali 1. Il Consiglio di amministrazione dispone la radiazione dal patrimonio del corrispettivo valore per i beni immobili a seguito di alienazione o demolizione in sede di formulazione del bilancio di previsione, delle relative note di variazione o in sede di conto consuntivo. 2. I beni mobili possono essere radiati dal patrimonio dell'Ente allo scadere dell'ultimo anno di ammortamento. Fino alla loro eventuale alienazione, la loro radiazione comporta una specifica annotazione a margine. 3. I beni mobili sono alienati a seguito di richiesta dei consegnatari, che ne motivano l'obsolescenza tecnica, lo stato di fuori reso in quanto beni irreparabili o non convenientemente riparabili. Tali beni potranno essere alienati a titolo gratuito in favore delle istituzioni pubbliche che ne mostrano interesse; o con vendita a trattativa privata da espletarsi con almeno tre concorrenti da aggiudicare al prezzo piu' alto; smaltiti quali rifiuti con le procedure di legge vigenti in materia. 4. Il Direttore generale provvede, con proprio atto, a definire le modalita' circa la radiazione e l'alienazione dei beni mobili.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 77
Art. 77. Cessione in conto prezzo 1. In occasione dell'acquisto di beni e di servizi si puo' dar luogo a cessione in conto prezzo di beni patrimoniali mobili con l'osservanza delle procedure stabilite ai fii delle valutazioni di congruita' per le radiazioni patrimoniali nel rispetto delle norme fiscali in materia.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 78
Art. 78. Conto consuntivo 1. Il conto consuntivo si compone di: a) il conto del bilancio; b) lo stato patrimoniale; c) il conto economico; d) la nota integrativa. 2. Al conto del bilancio sono inoltre allegati: a) la situazione amministrativa; b) la relazione sulla gestione; c) la relazione del Collegio dei revisori. 3. Lo schema del conto consuntivo e' predisposto dal Direttore generale ed e' sottoposto all'esame del Collegio dei revisori, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4. 4. Il conto consuntivo e' deliberato dal Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione il conto consuntivo e' trasmesso al Ministro delle attivita' produttive per la relativa approvazione, ai sensi dell'[articolo 22, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art22-com1-letb).
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 79
Art. 79. Il conto del bilancio 1. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo finanziario di cui all'articolo 54, comma 2, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite secondo l'articolazione prevista al comma 2. 2. Il rendiconto finanziario decisionale si articola in U.P.B., come il preventivo finanziario decisionale; analogamente, il rendiconto finanziario gestionale si articola in capitoli, come il preventivo finanziario gestionale. 3. Il rendiconto finanziario, di cui al comma 2, comprende, altresi', una tabella articolata secondo le diverse funzioni-obiettivo, costruite in conformita' al [decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-02-27;97) ed al piano annuale.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 80
Art. 80. Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti 1. Per il riaccertamento dei residui e per l'inesigibilita' dei crediti si applicano le procedure previste dall'[articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-02-27;97~art40).
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 81
Art. 81. Stato patrimoniale 1. Lo stato patrimoniale e' redatto in conformita' all'[articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-02-27;97~art42). 2. I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali sono conformi a quanto previsto agli [articoli 42](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-02-27;97~art42) e [43 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-02-27;97~art43).
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 82
Art. 82. Conto economico 1. Il conto economico e' redatto in conformita' alle disposizioni dell'[articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-02-27;97~art41).
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 83
Art. 83. Nota integrativa 1. La nota integrativa e' redatta in conformita' alle disposizioni dell'[articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-02-27;97~art44).
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 84
Art. 84. Situazione amministrativa 1. La situazione amministrativa e' redatta secondo le modalita' stabilite all'[articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-02-27;97~art45). Essa certifica le reali consistenze dell'avanzo e disavanzo di amministrazione ai fini delle successive rettifiche contabili.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 85
Art. 85. Relazione sulla gestione 1. La relazione sulla gestione illustra i risultati conseguiti nell'esercizio e lo stato di avanzamento delle attivita'.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 86
Art. 86. Relazione del Collegio dei revisori 1. La relazione del Collegio dei revisori e' redatta in conformita' all'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-02-27;97~art47).
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 87
Art. 87. Programmazione triennale 1. Il Direttore generale, sentiti i Direttori di dipartimento e delle direzioni centrali, anche tenendo conto di quanto previsto dall'[articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-23;488~art26), e successive modificazioni, formula entro il 30 settembre di ogni anno il programma triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi e lo aggiorna almeno annualmente. 2. Per gli acquisti di beni e servizi l'Ente puo' utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., secondo quanto previsto dall'[articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-23;488~art26), e successive modificazioni, ovvero ne utilizza i parametri di prezzo/qualita' come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 88
Art. 88. Norme generali sull'attivita' contrattuale 1. Agli acquisti di beni e servizi, alle forniture, ai lavori ed in generale all'attivita' negoziale di cui alla presente sezione si applica la normativa nazionale e la disciplina comunitaria, ivi comprese le direttive comportanti obblighi giuridici ad effetto diretto, di carattere compiuto ed incondizionato, non recepite nell'ordinamento nazionale nei termini previsti. Sono fatte salve le norme speciali previste dal presente regolamentp, anche ai sensi dell'[articolo 20, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art20-com2-lete). 2. Il Direttore generale con propri atti di indirizzo puo' stabilire che, per talune procedure contrattuali di importo inferiore a quello fissato per l'applicazione della disciplina comunitaria, venga comunque applicata tale disciplina. 3. Rientrano nelle attribuzioni dei titolari dei competenti centri di responsabilita' amministrativa, la deliberazione di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle clausole del contratto e la nomina del responsabile del procedimento, ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241), qualora l'intervento sia previsto nel piano triennale di cui all'articolo 87, comma 1, ovvero qualora il valore complessivo del singolo negozio giuridico, IVA esclusa, sia inferiore ad euro 250.000. In ogni altro caso provvede il Direttore generale. 4. Il responsabile del procedimento sovrintende al corretto svolgimento delle varie fasi della procedura di acquisizione, dalla eventuale pubblicazione del bando di gara alla scelta del contraente, alla conclusione del contratto, all'esecuzione dello stesso, fino al collaudo. 5. Il responsabile del centro di costo provvede all'espletamento della gara per la scelta del contraente. Quando la natura e l'oggetto della spesa lo rendano indispensabile, e' costituita dal Direttore generale apposita commissione consultiva, presieduta da un altro dirigente dell'Ente. 6. Per l'uso, la locazione e l'acquisto di bei e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati vengono seguite le procedure previste dalla pertinente normativa comunitaria e da quella nazionale. Con provvedimento del Direttore generale sono stabilite le modalita' di applicazione del [decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39), se del caso previa delega delle funzioni previste dall'[articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1997-08-06;452~art2). 7. Su proposta dei titolari dei centri di responsabilita' amministrativa il Direttore generale approva gli schemi di contratto-tipo ed i pertinenti capitolati-tipo. 8. Il bando di gara e la correlata documentazione per l'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture sotto soglia comunitaria, nel regolamentare gli aspetti connessi alle «specifiche tecniche» del bene oggetto di fornitura, prevedono una clausola conforme a quanto previsto dall'articolo 8, conima 6, del [decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-07-24;358). 9. Per l'approvvigionamento di beni e servizi, anche di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'ENEA puo' procedere all'acquisizione degli stessi attraverso procedure telematiche di acquisto ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-04-04;101). 10. Fatti salvi i casi in cui si renda obbligatorio in base alla vigente normativa, alle imprese affidatarie di contratti da parte dell'ENEA, o di altri soggetti per conto dell'ENEA, puo' essere sempre richiesto il possesso del nulla osta di sicurezza. Tale decisione e' di competenza del titolare del centro di responsabilita' amministrativa ovvero del Direttore generale, ai sensi del comma 3. 11. Al fine del contenimento dei costi e per evitare duplicazioni di' strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa, puo' essere affidata ad unico ufficio o struttura di servizio, previa deliberazione del Direttore generale.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 89
Art. 89. Stipulazione ed approvazione dei contratti 1. Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica o privata entro i trenta giorni successivi all'aggiudicazione. 2. Provvede alla stipulazione, in rappresentanza dell'ENEA, il titolare del competente centro di costo. 3. Il Direttore generale nomina, per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante, uno o piu' funzionari dell'Ente. 4. L'approvazione dei contratti e' di competenza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, del Direttore generale o dei titolari dei centri di responsabilita' amministrativa.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 90
Art. 90. Collaudi 1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme vigenti e le specifiche modalita' stabilite dal contratto. 2. Il collaudo di norma e' eseguito da un funzionario nominato dal titolare del centro di responsabilita' amministrativa. Nei casi di lavori o forniture che comportino una competenza tecnica specifica, puo' essere nominata, dal Direttore generale su proposta del titolare del centro di responsabilita' amministrativa, una commissione di collaudo. 3. Per l'acquisizione dei servizi, il responsabile del collaudo ne verifica la corretta esecuzione, anche periodicamente nel caso di prestazioni continuative, e ne attesta la regolare esecuzione al titolare del centro di costo. 4. E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle forniture e dei servizi, secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi. In tal caso, i relativi pagamenti sono disposti in misura corrispondente.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 91
Art. 91. Garanzie 1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese debbono prestare idonea cauzione ovvero rendere fideiussione sulla base dell'importo contrattuale, ai sensi delle norme vigenti. 2. Nel contratto debbono essere previste le cause di risoluzione per inadempimento e le penalita' per il ritardo nell'esecuzione.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 92
Art. 92. Norme generali 1. L'acquisizione di bei e servizi mediante il ricorso alla procedura in economia puo' essere effettuata, nel rispetto delle norme di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-08-20;384), in amministrazione diretta ovvero a cottimo fiduciario. Per l'esecuzione di lavori in economia si applicano le norme di cui alla [legge 11 febbraio 1994, n. 109](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109), e successive modificazioni, nonche' al [decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-12-21;554), e successive modificazioni. 2. Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in economia sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, o equivalente documento fiscale per le minute spese, entro trenta giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione della commessa, se non diversamente pattuito. 3. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori a trattativa privata avviene nei casi e con le modalita' previste dalla vigente normativa statale e comunitaria. 4. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa, su parere conforme del Direttore generale, puo' conferire, previa acquisizione del relativo curriculum, incarichi professionali in materie tecnico-specialistiche ad esperti estranei all'Amministrazione, entro il limite di 50.000 euro esclusa IVA, qualora tra le risorse umane disponibili non sia presente una specifica competenza. Per gli incarichi professionali di importo superiore provvede il Direttore generale.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 93
Art. 93. Acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia 1. Le spese in economia sono di competenza del titolare del centro di costo. 2. Si possono eseguire in economia, entro il limite di importo di 130.000 euro esclusa IVA, tutti i servizi - ad eccezione di quelli relativi alla progettazione di lavori, per i quali trovano applicazione le norme contenute nella [legge 11 febbraio 1994, n. 109](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109), e successive modificazioni, nonche' nel [decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-12-21;554), e successive modificazioni - e si possono acquisire tutti i beni occorrenti per il normale funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'ENEA. 3. Nessuna acquisizione di beni o servizi puo' essere artificiosamente frazionata. 4. Le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla procedura in economia sono specificate nei relativi provvedimenti di liquidazione e di pagamento.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 94
Art. 94. Svolgimento della procedura 1. Per lo svolgimento della procedura a cottimo fiduciario, il titolare del centro di costo richiede, previa indagine di mercato, almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. 2. A fronte di almeno cinque inviti e nel caso di un solo preventivo pervenuto, e' consentita l'aggiudicazione, purche' motivata, all'unico offerente a condizione che tale clausola sia espressamente menzionata nella lettera d'invito. 3. La lettera d'invito riporta: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; b) le eventuali garanzie richieste al contraente; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validita' delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) gli eventuali criteri per la valutazione dei preventivi, nell'ipotesi di cui al quinto comma; g) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un unico preventivo, corredata delle adeguate motivazioni che hanno determinato tale decisione; h) la misura della penale, determinata in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 100; i) l'obbligo per il fornitore di dichiarare nel preventivo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche' di accettare condizioni contrattuali e penalita'; l) l'indicazione relativa al termine di pagamento. 4. La scelta del contraente avviene di regola al prezzo piu' basso, previo accertamento della congruita' dei prezzi, ai sensi dell'articolo 95. 5. Rientra nella facolta' del titolare del centro di costo valutare la possibilita' di effettuare l'aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa definizione dei criteri. 6. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il responsabile delle spese in economia dispone l'ordinazione dei lavori, delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione da parte del rappresentante legale dell'impresa contraente. 7. L'ordinazione e' immediatamente esecutiva. 8. Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi: a) per l'acquisizione di beni e servizi o l'affidamento dei lavori nei soli casi di specialita' o urgenza; b) quando il costo del bene da acquisire o del lavoro da eseguire sia fissato in modo univoco dal mercato; c) quando l'importo della spesa non superi 20.000 euro 1VA esclusa; d) per il completamento o integrazione di precedenti acquisizioi di beni o servizi, purche' l'importo complessivo, IVA esclusa, non superi il valore di euro 50.000.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 95
Art. 95. Congruita' dei prezzi 1. L'accertamento della congruita' dei prezzi offerti dalle imprese invitate e' effettuato dal titolare del centro di costo, ovvero da funzionari a tal fine da lui incaricati, attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti risultanti anche dalle indagini di mercato. 2. Nei casi di acquisizioni di beni e servizi particolarmente complessi, il titolare del centro di costo puo' nominare, su conforme parere del Direttore generale, una commissione composta anche da esperti di altre Amministrazioni, che accerti la congruita' dei prezzi praticati.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 96
Art. 96. Definizione 1. Costituiscono contratti relativi alla ricerca ed allo sviluppo, esclusi dalla disciplina generale contenuta nel presente regolamento ed assoggettati alle dispo-sizioni della presente sezione, esclusivamente quelli inferiori alla soglia di rilievo comunitario e relativi all'acquisizione di particolari beni o servizi di carattere prototipale aventi una finalita' esclusivamente tecnico-scientifica, e non anche quelli stipulati per acquisire impianti, bei o servizi, gia' offerti dal mercato, direttamente utilizzati dall'Ente, pur se caratterizzati da un particolare carattere di innovazione. 2. L'individuazione delle caratteristiche tecnico-scientifiche non puo' essere effettuata allo scopo di eludere le disposizioni generali che disciplinano l'attivita' contrattuale dell'Ente.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 97
Art. 97. Progettazione di impianti prototipali di ricerca ed ideazione di modelli di calcolo 1. La progettazione di impianti prototipali e di ricerca e l'ideazione di modelli di calcolo hanno ad oggetto lo studio di fattibilita' e l'individuazione delle possibili opzioni realizzative, sulla base dell'indicazione, da parte dell'Ente, degli obiettivi diretti a conseguire. 2. L'affidamento puo' avvenire solo previa motivata indicazione degli obiettivi di cui al comma 1, constatata l'impossibilita' di utilizzare beni o prestazioni gia' disponibili sul mercato e tenuto conto del costo orientativo, individuato sulla base di un'adeguata analisi. 3. Nel contratto potranno essere previsti strumenti di verifica del processo ideativo, anche sotto il profilo del rapporto costo-benefici, per monitorare progressivamente la rispondenza dei risultati parziali agli obiettivi prefigurati. 4. Il risultato finale ottenuto dall'Ente nel singolo contratto costituisce oggetto di valutazione in una relazione specifica e separata da quella relativa al progetto in cui si inserisce.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 98
Art. 98. Procedura di affidamento 1. In ogni caso la procedura per l'affidamento dei contratti disciplinati nella presente sezione deve conformarsi - ove possibile in relazione all'oggetto del contratto ed alla situazione di mercato - ai principi di trasparenza e di concorsualita', prevedendo un'adeguata indagine del mercato interno ed internazionale, la pubblicazione, con le forme ritenute piu' opportune, di avvisi, la definizione dei requisiti degli aspiranti affidatari e delle linee guida per la valutazione delle offerte, nel rispetto della par condicio fra gli offerenti e dell'obbligo di congrua motivazione della scelta. 2. Tali principi devono trovare applicazione anche ove controparte dell'Ente sia altro soggetto di diritto pubblico, salva la ricorrenza delle ipotesi che consentano il ricorso alla procedura negoziata.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 99
Art. 99. Antimafia 1. Ai rapporti disciplinati dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalita' organizzata.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 100
Art. 100. P e n a l i 1. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa, nell'ambito delle clausole contrattuali di cui all'articolo 94, comma 3, determina: a) il termine entro il quale si applica la penale per ritardata consegna dell'oggetto contrattuale. Il valore della penale, espresso in percentuale, e' proporzionato al valore del contratto ed e' calcolato per giorni lavorativi di ritardo. Qualora l'ammontare complessivo della penale ecceda il 10 per cento del valore del contratto, il responsabile puo' risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno; b) il termine oltre il quale il ritardo nell'esecuzione comporta d'ufficio la risoluzione del contratto e l'esecuzione in danno; c) la penale per l'inadempimento parziale della prestazione convenuta, dovuto a vizi, inesattezze ed irregolarita' dei beni o servizi acquisiti. 2. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 3. Ai contratti relativi a lavori si applica la specifica disciplina contenuta nel [decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-12-21;554), e successive modificazioni.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 101
Art. 101. Principi generali 1. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento, l'attivita' negoziale e' comunque svolta nel rispetto dei principi generali di contabilita' pubblica ed, in particolare, dal [decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-02-27;97), e successive modificazioni.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 102
Art. 102. Norme generali di riferimento 1. Il presente titolo disciplina la modalita' di assunzione e di nomina dei dirigenti dell'Ente, nel rispetto delle norme generali di cui: a) al [decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257); b) al [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165), e successive modifiche intervenute; c) alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro applicabile al personale dirigente dell'ENEA.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 103
Art. 103. Nomina dei dirigenti dell'Ente 1. La nomina e l'assunzione del Direttore generale, vertice dell'intera dirigenza dell'Ente, sono disciplinate dall'[articolo 12 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art12). 2. La nomina dei direttori di dipartimento e di direzione centrale compete al Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale. Tali direttori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 111, sono scelti fra i dirigenti dell'Ente con almeno cinque anni di elevata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, secondo i profili professionali determinati ai sensi dell'[articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art52-com1), e successive modificazioni. 3. La nomina dei direttori di unita' di secondo livello e di ogni altro dirigente dell'Ente compete al Direttore generale, su proposta del direttore di dipartimento ovvero del direttore di direzione centrale competente.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 104
Art. 104. Conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati negli atti di indirizzo del Consiglio di amministrazione. L'Ente compie valutazioni diverse a seconda che si tratti di incarichi dirigenziali di ricerca ovvero di incarichi dirigenziali amministrativi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'[articolo 2103 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2103). 2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dal Consiglio di amministrazione nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, correlata agli obiettivi prefissati che, fatto salvo quanto previsto al comma 3, non puo' essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni per tutti gli altri incarichi. Gli incarichi sono rmnnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico segue un contratto individuale con cui sono definiti la durata dell'incarico e il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dagli [articoli 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19) e [24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art24), nonche' dalla contrattazione collettiva nazionale. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. 3. Ai dirigenti dell'Ente che non risultino affidatari degli incarichi di cui all'articolo 106 il Direttore generale conferisce funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento interno dell'Ente, ivi compresi, ove compatibile, quelli presso i collegi di revisione delle societa' partecipate dall'Ente.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 105
Art. 105. Accesso alla qualifica di dirigente 1. L'accesso alla qualifica di dirigente dell'Ente avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare soggetti muniti di laurea specialistica riconosciuta dall'ordinamento giuridico nazionale nonche' di almeno uno dei seguenti titoli: documentata esperienza di lavoro almeno decennale presso Enti o Istituti di ricerca, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche e private, secondo modalita' di riconoscimento di cui alle vigenti disposizioni di legge. Sono altresi' ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti di laurea specialistica riconosciuta dall'ordinamento giuridico nazionale, che hanno svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali. 2. Una parte dei posti messi a concorso, fino ad un massimo del 25 per cento, puo' essere riservata ai dipendenti dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, muniti di laurea specialistica, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea, sono altresi' ammessi soggetti muniti di laurea specialistica riconosciuta dall'ordinamento giuridico nazionale che hanno ricoperto incarichi dirigenziali nell'Ente, con contratto a termine, per un periodo non inferiore a due anni. 3. Il bando di concorso disciplina i requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione dei titoli tecnico-scientifici e professionali. 4. L'esame verte sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato nonche' l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali, valutando, altresi', le esperienze professionali maturate. 5. Le commissioni di concorso sono nominate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale. Delle commissioni devono far parte esperti di particolare qualificazione tecnico-professionale, anche interi all'Ente.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 106
Art. 106. Incarichi di funzioni dirigenziali attribuiti a personale non dirigente e a personale esterno 1. Gli incarichi di cui all'articolo 103, comma 2, possono essere conferiti, nel limite di cui all'[articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com6), anche a persone di elevata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private, con esperienza acquisita in funzioni diigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-uiversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca e della docenza universitaria. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. 2. Gli incarichi di cui all'articolo 103, comma 3, possono essere conferiti, nel limite di cui all'[articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com6), anche a persone di elevata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private, con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca e della docenza universitaria. Gli stessi incarichi possono altresi' essere conferiti, con contratto a tempo determinato, a dipendenti dell'Ente di elevata qualificazione professionale, muniti del diploma di laurea specialistica, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 107
Art. 107. Funzioni e responsabilita' dirigenziali 1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dalle unita' alle quali sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati nei programmi di gestione. Si applica la disciplina in materia di responsabilita' dirigenziale prevista dall'[articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art21), e successive modifiche intervenute. 2. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle proprie funzioni a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito dell'unita' ad essi assegnata, informandone il dirigente gerarchicamente sovraordinato. Non si applica in ogni caso l'[articolo 2103 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2103). 3. Ai dirigenti responsabili di unita' spetta la gestione finanziaria, contabile, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse loro affidate e di controllo nel rispetto delle disposizioni di cui ai titoli V, VI e VII del presente regolamento. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 4. Essi esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al dirigente gerarchicamente sovraordinato; b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, secondo le rispettive competenze; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati; d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' delle unita' dipendenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici; f) individuano, in base alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241), i responsabili dei procedimenti che fanno capo alla loro unita' e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 108
Art. 108. Modalita' di gestione ed amministrazione del personale - Strumenti contrattuali 1. Per l'assolvimento dei propri fini istituzionali, l'ENEA si avvale di personale dipendente il cui rapporto di lavoro e' regolato ai sensi del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165), nonche' del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, facendo ricorso, sentite le organizzazioni sindacali, a tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale previste dal [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262) e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, nell'ambito di un organico complessivo, coerente con il piano triennale ed il piano annuale dell'Ente, determinato, in fase di prima applicazione, con l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 2. I compiti inerenti alla gestione ed all'amministrazione del personale afferiscono alla direzione centrale risorse umane, che provvede alle azioni volte allo sviluppo del patrimonio delle risorse umane dell'Ente attraverso la formulazione dei piani di acquisizione di nuove risorse nonche' della mobilita', in coerenza con i piani di sviluppo dell'organizzazione e della formazione professionale manageriale, in conformita' ai criteri organizzativi indicati dagli articoli 29, 30, 31, 34 e 35 in armonia con la razionalizzazione dei processi connessi con la gestione e lo sviluppo del personale in raccordo con le funzioni di direzione dei dipartimenti e delle altre direzioni centrali; onde siano favoriti i processi permanenti di formazione e di qualificazione ed il perseguimento dell'autonomia professionale dei ricercatori nell'espletamento delle attivita' scientifica e di ricerca, anche mediante la formazione post-universitaria, al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita dell'occupazione qualificata; facendo a ltresi' ricorso, compatibilmente con le risorse finanziarie all'uopo destinate in sede di predisposizione del budget, all'attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca. 3. I provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione, sono adottati dal Direttore generale ai sensi dell'articolo 33, comma 1; il quale provvede altresi' all'assegnazione delle risorse umane ai dipartimenti ed alle direzioni centrali, in conformita' ai piani ed agli obiettivi strategici deliberati dal Consiglio di amministrazione. 4. La direzione centrale risorse umane provvede alla formulazione ed alla gestione dei rapporti contrattuali con il personale dipendente ed i relativi connessi aspetti giuridici, amministrativi, retributivi, previdenziali e fiscali, in applicazione della contrattazione collettiva prevista all'[articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art40), la quale definisce il comparto di contratttazione del personale dell'ENEA in deroga alle disposizioni dell'articolo 70, comma 4, del citato decreto. In tale contesto la direzione centrale risorse umane provvede altresi' alla gestione delle relazioni sindacali, fatto salvo quanto di competenza della Direzione generale. 5. La disciplina del personale in organico e' adeguata alle norme di cui al comma 4 con regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art20) e previo parere del Ministro per la funzione pubblica.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 109
Art. 109. Procedura di assunzione 1. Mediante appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del presente regolamento, e nel rispetto delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165), del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dei vincoli derivanti dalla vigente legislazione di spesa, sono disciplinate le procedure selettive per l'assunzione del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato, per il reclutamento del personale mediante contratti di formazione e lavoro, per l'attivazione di assegni di ricerca, di borse di studio, nonche' per l'acquisizione di stagisti presso l'Ente e per fornire ospitalita' e consentire l'accesso ai laureandi ai centri ENEA. Gli stessi regolamenti disciplinano altresi' le procedure attraverso le quali viene disposto il distacco di personale dell'ENEA presso altre amministrazioni od imprese, nonche' l'acquisizione di' personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando. 2. Con apposito e diverso regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, e' disciplinata la partecipazione del personale dipendente dell'ENEA alle societa' di alta tecnologia di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;297~art2-com1-lete).
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 110
Art. 110. Regolamenti interni ed altri atti di organizzazione 1. Per l'adozione dei regolamenti interni o degli atti di organizzazione e gestione di carattere generale riguardanti le funzioni ed i compiti della Direzione generale, dei dipartimenti e delle direzioni centrali, le loro articolazioni di secondo livello, nonche' le altre strutture organizzative disciplinate dal presente regolamento, il Direttore generale, previa consultazione o su proposta del responsabile della struttura interessata dal relativo regolamento o dall'atto organizzativo gestionale, provvede alla formulazione del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione. 2. Per l'adozione dei regolamenti interi o degli atti organizzativi gestionali inerenti all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio scientifico di cui all'[articolo 7 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art7), e del Comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, il Direttore generale provvede, su indicazione e d'intesa con il Presidente di ciascuno dei detti Collegi, alla formulazione dei relativi testi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione. 3. Il Direttore generale provvede, inoltre, alla formulazione del testo relativo al regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato di valutazione, da sottoporre all'approvazione del Comitato stesso, d'intesa con il Presidente dell'Ente, in attuazione dell'[articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art10-com2).
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 111
Art. 111. Incompatibilita' 1. Le cariche di Presidente, di componente del Consiglio di amministrazione, del Consiglio scientifico e del Collegio dei revisori dell'ENEA, sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative Giunte; nonche', per l'intera durata del mandato, con gli incarichi di responsabile delle unita' organizzative dell'Ente ovvero di componente di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'ENEA. 2. Gli incarichi di Direttore generale, di direttore di dipartimento e di direzione centrale, sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative Giunte; nonche' con altri rapporti di lavoro dipendente, pubblici e privati, e con lo svolgimento di attivita' professionali. 3. Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, il Direttore generale ed i direttori di dipartimento non possono rivestire la carica di amministratori od essere dipendenti di societa' operanti nei settori di intervento dell'ENEA, ad esclusione di quelle partecipate dallo stesso Ente, ne' possono avere altri interessi diretti ed indiretti nell'attivita' svolta da tali societa'.. 4. Non possono essere nominati Presidente, componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dell'ENEA, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'[articolo 2382 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2382); nonche' coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi non occasionale con l'Ente.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 112
Art. 112. Indennita' e compensi 1. Le indennita' di carica del Presidente e del Vice Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori, sono determinate ai sensi dell'[articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257~art15-com4). 2. I compensi dei componenti del Consiglio scientifico e del Comitato di valutazione sono determinati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente dell'ENEA, nel rispetto del criterio, in sede di prima applicazione del presente regolamento, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257).
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 113
Art. 113. Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il [decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257), le leggi nazionali e comuitarie di riferimento, ivi compresa la normativa relativa alla contabilita' generale dello Stato e degli Enti pubblici, nonche' la normativa di fonte contrattuale. 2. Per tutto quanto concerne il personale in relazione al sistema di relazioni sindacali si applicano il [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165), e successive modificazioni, il [decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-09-06;368), e la normativa di fonte contrattuale.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 114
Art. 114. Norma di abrogazione 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applicano i regolamenti emanati ai sensi dell'[articolo 10 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-30;36~art10), e tutte le disposizioni normative dell'Ente con esso incompatibili.
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA- art. 115
Art. 115. Norma transitoria 1. Fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le procedure di indizione e di aggiudicazione di gare gia' avviate alla predetta data restano disciplinate dalle disposizioni per esse dettate nella determinazione a contrarre e negli atti di gara.
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