DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007, n. 18
Entrata in vigore del provvedimento: 17/3/2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717, recante esecuzione degli Atti adottati a Vienna il 10 luglio 1964 dal XV Congresso dell'Unione postale universale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2002, n. 216, con il quale e' stata data esecuzione alle decisioni adottate dal XXII Congresso dell'Unione postale universale - UPU;
Visto l'articolo 17, commi 1, lettera c), e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro delle comunicazioni;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Piena ed intera esecuzione e' data alle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell'Unione postale universale - UPU - recanti modifiche: al settimo Protocollo addizionale della Costituzione dell'UPU, al Regolamento generale dell'Unione postale universale, alla Convenzione postale universale, al Protocollo finale e all'Accordo relativo ai servizi di pagamento della posta, adottati a Bucarest il 5 ottobre 2004.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 43
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, dall'amministrazione competente per materia, sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717, provvede al recepimento sul piano interno, mediante regolamento, degli atti internazionali relativi alla costituzione dell'Organismo internazionale denominato «Unione postale universale», con sede in Berna, al quale aderiscono tutti i Paesi riconosciuti dall'ONU». - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2002, n. 216, provvede al recepimento sul piano interno, mediante regolamento, di talune modifiche delle regole universali postali apportate nel corso del XXII Congresso dell'Unione postale universale, tenutosi a Pechino dal 23 agosto al 15 settembre 1999. - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
Protocole
Parte di provvedimento in formato grafico
Settimo Protocollo alla Costituzione dell'Unione Postale Universale-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE Settimo protocollo addizionale alla Costituzione dell'Unione Postale Universale Settimo protocollo aggiunto alla Costituzione dell'Unione Postale Universale I Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione postale universale riuniti in Congresso a Bucarest, visto l'articolo 30.2 della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno adottato, con riserva di ratifica, le modiche seguenti alla suddetta Costituzione. Articolo I (preambolo modificato) Al fine di sviluppare le comunicazioni tra i popoli tramite un funzionamento efficace dei servizi postali e di contribuire a raggiungere gli scopi elevati della collaborazione internazionale nel campo culturale, sociale ed economico, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno adottato, su riserva di ratifica, la presente Costituzione. L'Unione ha per vocazione di stimolare lo sviluppo duraturo dei servizi postali universali di qualita', efficaci e accessibili, per facilitare la comunicazioni tra gli abitanti del pianeta: - garantendo la libera circolazione degli invii postali su un territorio postale unico - composto da reti interconnesse; - incoraggiando l'adozione di norme comuni eque e l'utilizzo della tecnologia; assicurando la cooperazione e l'interazione tra le parti interessate; - favorendo una cooperazione tecnica efficace; - avendo cura della soddisfazione dei bisogni evolutivi dei clienti.
Settimo Protocollo alla Costituzione dell'Unione Postale Universale-art. II
Articolo II (Articolo 1 - bis aggiunto) Definizioni 1. ai fini degli atti dell'Unione postale universale, i termini seguenti sono definiti come segue: 1.1 Servizio postale: insieme delle prestazioni postali la cui estensione e' determinata dagli organi dell'Unione. Gli obblighi principali derivanti da queste prestazioni consistono nel rispondere a certi obiettivi sociali ed economici dei paesi membri, garantendo la raccolta, lo smistamento, la trasmissione e la distribuzione degli invii postali. 1.2 Paese membro: paese che soddisfa le condizioni enunciate all'articolo 2 della Costituzione. 1.3 Territorio postale unico (un unico e medesimo territorio postale): obbligo per le parti contraenti degli atti UPU di assicurare, secondo il principio della reciprocita', lo scambio di invii della posta-lettere nei rispetto della liberta' di transito e di trattare indistintamente gli invii postali provenienti da altri territori e in transito nei loro paese come invii postali propri. 1.4 Liberta' di transito: principio secondo il quale un'amministrazione postale intermediaria e' tenuta a trasportare gli invii postali che le sono consegnati in transito da un'altra amministrazione postale, riservando a tale corriere lo stesso trattamento applicato agli invii del regime interno. 1.5 Invio della posta-lettere: invii descritti nella Convenzione. 1.6 Servizio postale internazionale: operazioni o prestazioni postali regolamentate dagli Atti. Insieme di tali operazioni o prestazioni.
Settimo Protocollo alla Costituzione dell'Unione Postale Universale-art. III
Articolo III (Articolo 22 modificato) Atti dell'Unione 1. la Costituzione e' l'Atto fondamentale dell'Unione. Essa contiene le regole organiche dell'Unione e non puo' essere oggetto di riserva. 2. il Regolamento generale comporta le disposizioni che assicurano l'applicazione della Costituzione e il funzionamento dell'Unione. E' obbligatorio per tutti i Paesi membri e non puo' essere oggetto di riserva. 3. (testo invariato) 4. (testo invariato) 5. (testo invariato) 6. (testo invariato)
Settimo Protocollo alla Costituzione dell'Unione Postale Universale-art. IV
Articolo IV (Articolo 30 modificato) Modifica della Costituzione 1. Per essere adottate, le proposte sottoposte al Congresso e relative alla presente Costituzione devono essere approvate almeno dai due terzi dei Paesi membri dell'Unione aventi diritto di voto. 2. (testo invariato)
Settimo Protocollo alla Costituzione dell'Unione Postale Universale-art. V
Articolo V (Articolo 31 modificato) Modifica del Regolamento generate, della Convenzione e degli Accordi 1. (testo invariato) 2. La Convenzione e gli Accordi sono resi esecutivi simultaneamente e hanno la stessa durata. A partire dai giorno fissato dai Congresso per l'attuazione di tali Atti, i corrispondenti Atti del Congresso precedente sono abrogati.
Settimo Protocollo alla Costituzione dell'Unione Postale Universale-art. VI
Articolo VI Adesione al Protocollo aggiuntivo e agli altri Atti dell'Unione 1. (testo invariato) 2. (testo invariato) 3. (testo invariato)
Settimo Protocollo alla Costituzione dell'Unione Postale Universale-art. VII
Articolo VII Attuazione e durata del protocollo aggiunto alla Costituzione dell'Unione postale universale Il presente Protocollo aggiuntivo sara' posto in atto il 1 gennaio 2006 e restera' in vigore a tempo indeterminato. In fede di cio', i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno redatto il presente Protocollo aggiunto, che avra' la stessa forza e lo stesso valore come se le sue disposizioni fossero inserite nel testo stesso della Costituzione, e ne hanno firmato un esemplare depositato dal Direttore generate del Bureau international. Una copia verra' inviata ad ognuna delle parti dal Bureau international dell'Unione postale universale. Bucarest, 5 ottobre 2004
Regolamento
REGOLAMENTO GENERALE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE Indice Capitolo I Funzionamento degli organi dell'Unione Art. 101 Organizzazione e riunione dei Congressi e Congressi Straordinari 102 Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio d'Amministrazione 103 Informazioni sulle attivita' del Consiglio d'Amministrazione 104 Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio Operativo postale 105 Informazioni sulle attivita' del Consiglio Operativo Postale 106 Composizione, funzionamento e riunioni del Comitato consultivo 107 Informazioni sulle attivita' del Comitato consultivo 108 (ex art. 106 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato) 109 (ex art. 107 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato) 110 (ex art. 108 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato) Capitolo II Ufficio Internazionale 111 Elezione del direttore generale e del Vice-Direttore generale del Bureau International 112 Funzioni del Direttore Generale 113 (ex art. 111 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato) 114 (ex art. 112 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato) 115 (ex art. 113 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato) 116 (ex art. 114 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato) 117 (ex art. 115 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato) 118 (ex art. 116 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato) 119 (ex art. 117 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato) 120 (ex art. 118 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato) 121 (ex art. 119 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino) Rapporto biennale sulle attivita' dell'Unione Capitolo III Procedura d'introduzione e di esame delle proposte 122 (ex art. 120 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato) 123 Procedura di presentazione al Consiglio Operativo Postale delle proposte relative all'elaborazione dei nuovi Regolamenti, tenuto conto delle decisioni prese dal Congresso 124 (ex art. 121 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato) 125 Esame delle proposte tra due Congressi 126 (ex art. 123 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato) 127 (ex art. 124 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato) Capitolo IV Finanze 128 Definizione e regolamento dette spese dell'Unione 129 (ex art. 126 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato) 130 Classi di contribuzione 131 (ex art. 128 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato) Capitolo V Arbitraggio 132 (ex art. 129 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato) Capitolo VI Disposizioni finali 133 Condizioni d'approvazione delle proposte concernenti il Regolamento generale 134 (ex art. 131 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato) 135 Entrata in vigore e durata del Regolamento generale Regolamento generale dell'Unione Postale Universale I sottoscritti, Plenipotenziari dei governi dei paesi - membri dell'unione, visto l'articolo 22.2 della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 Luglio 1964, di comune accordo e con riserva dell'articolo 25.4 della suddetta Costituzione, hanno adottato nel presente regolamento generale le seguenti disposizioni che assicurano l'applicazione della Costituzione ed il funzionamento dell'Unione. Capitolo I Funzionamento degli organi dell'Unione Articolo 101 Organizzazione e riunione dei Congressi e Congressi straordinari (Costit. 14,15) 1. I rappresentanti dei Paesi-membri si riuniscono in Congresso almeno quattro anni dopo la fine dell'anno nel corso del quale ha avuto luogo il congresso precedente. 2. (testo invariato) 3. Nelle deliberazioni, ciascun Paese-membro dispone di un voto, su riserva delle sanzioni previste dall'articolo 129. 4. (testo invariato) 5. (testo invariato) 6. (testo invariato) 7. (testo invariato) 8. (testo invariato) Articolo 102 Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio d'Amministrazione (Costit. 17) 1. (testo invariato) 2. (testo invariato) 3. (testo invariato) 4. (testo invariato) 5. (testo invariato) 6. Il Consiglio d'Amministrazione ha le seguenti attribuzioni: 6.1 (testo invariato) 6.2 (testo invariato) 6.3 (testo invariato) 6.4 esaminare e approvare il budget biennale e i conti dell'Unione; 6.5 autorizzare, se le circostanze lo esigono, il superamento del tetto massimo di spesa conformemente all'articolo 128.3 a 5; 6.6 (testo invariato) 6.7 (testo invariato) 6.8 (testo invariato) 6.9 (testo invariato) 6.10 (testo invariato) 6.11 (testo invariato) 6.12 autorizzare, se richiesto, la scelta di una classe di contribuzione inferiore, conformemente alle condizioni previste dall'articolo 130.6; 6.13 (testo invariato) 6.14 (testo invariato) 6.15 (testo invariato) 6.16 (testo invariato) 6.17 approvare i rapporti biennali stabiliti dal Bureau International sulle attivita' dell'Unione e sulla gestione finanziaria e presentare, se esistenti, i commenti ad essi relativi 6.18 (testo invariato) 6.19 previa consultazione del Consiglio Operativo Postale, decidere i contatti da prendere con le organizzazioni che non sono osservatori di diritto, esaminare e approvare i rapporti del Bureau international sulle relazioni dell'UPU con gli altri organismi internazionali, prendere le decisioni giudicate opportune sullo svolgimento delle relazioni e il seguito da dare loro; designare, in tempo utile, previa consultazione del Consiglio Operativo Postale e del Segretariato generale, le organizzazioni internazionali, le associazioni, le imprese e le persone qualificate che devono essere invitate a farsi rappresentare a sessioni specifiche del Congresso e delle Commissioni, quando cio' sia nell'interesse dell'Unione o di giovamento ai lavori del Congresso, e incaricare il Direttore generale del Bureau International di inviare gli inviti necessari; 6.20 (testo invariato) 6.21 (testo invariato) 6.21.1 formulare le proposte che verranno sottoposte all'approvazione sia del Congresso, sia delle Amministrazioni postali secondo l'articolo 124: 6.22 (testo invariato) 6.23 (testo invariato) 6.24 (testo invariato) 6.25 (testo invariato) 6.26 (testo invariato) 6.27 (testo invariato) 6.28 (testo invariato) 6.29 esaminare e approvare il progetto di piano strategici da presentare al Congresso e elaborato dal Consiglio Operativo Postale con l'aiuto dei Bureu International; esaminare e approvare le revisioni annuali del piano fissato dal Congresso sulla base delle raccomandazioni del Consiglio Operativo Postale e lavorare di concerto con il Consiglio Operativo Postale all'elaborazione e all'attuazione annuale del piano; 6.30 stabilire il quadro per l'organizzazione del Comitato consultivo e approvare l'organizzazione del Comitato consultivo, secondo le disposizioni dell'articolo 106; 6.31 stabilire i criteri d'adesione al Comitato Consultivo e approvare o respingere le richieste di adesione secondo tali criteri, assicurandosi che questi ultimi siano applicati seguendo una procedura accelerata, tra le riunioni del Consiglio d'Amministrazione; 6.32 designare i membri che faranno parte del Consiglio Consultivo; 6.33 recepire i rapporti e le raccomandazioni del Comitato Consultivo e quelle in fase di discussione, e esaminare le raccomandazioni di quest'ultimo da sottoporre al Congresso. 7. (testo invariato) 8. (testo invariato) 9. (testo invariato) 10. (testo invariato) 11. (testo invariato) 12. Il Presidente del Comitato Consultivo rappresenta il Comitato alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione quando l'Agenda comprende questioni che interessano il Comitato Consultivo. 13. (ex paragrafo 12 del Regolamento adottato a Pechino - Invariato) 14. (ex paragrafo 13 del Regolamento adottato a Pechino- Invariato) 15. (ex paragrafo 14 del Regolamento adottato a Pechino- Invariato) 16. Su loro richiesta, gli osservatori indicati qui di seguito possono partecipare alle sessioni plenarie e alle riunioni delle Commissioni del Consiglio d'amministrazione, senza diritto di voto: 16.1 membri del Consiglio Operativo Postale; 16.2 membri del Comitato Consultivo; 16.3 organizzazioni intergovernative che si interessano ai lavori del Consiglio d'Amministrazione; 16.4 altri Paesi-membri dell'Unione. 17 Per ragioni logistiche, il Consiglio d'amministrazione puo' limitare il numero dei partecipanti per osservatore. Puo' ugualmente limitare il loro diritto alla parola durante i dibattiti. 18. I membri del Consiglio d'Amministrazione partecipano effettivamente alle sue attivita'. Gli osservatori possono, su richiesta, essere autorizzati a collaborare agli studi intrapresi, rispettando le condizioni che puo' stabilire il Consiglio per assicurare il rendimento e l'efficienza del proprio lavoro. Essi possono anche essere sollecitati a presiedere dei Gruppi di lavoro e dei gruppi di progetto, quando le loro conoscenze o esperienze lo giustifichino. La partecipazione degli osservatori avviene senza spese supplementari per l'Unione. 19. In circostanze eccezionali gli osservatori possono essere esclusi da una riunione o da una parte di una riunione. Alla stessa maniera, il diritto di ricevere certi documenti puo' essere limitato se la riservatezza dell'oggetto della riunione o del documento lo esiga; la decisione concernente tale restrizione puo' essere presa caso per caso da ogni organo interessato o dal suo Presidente; i diversi casi sono segnalati al Consiglio d'Amministrazione, e al Consiglio Operativo Postale se si tratta di questioni che presentino un interesse particolare per tale organo. Successivamente il Consiglio d'Amministrazione puo', se lo ritiene necessario, riesaminare le restrizioni, consultandosi con il Consiglio Operativo Postale, se del caso. Articolo 103 Informazioni sulle attivita' del Consiglio d'Amministrazione 1. Dopo ogni sessione, il Consiglio d'Amministrazione informa i Paesi-membri dell'Unione, le Unioni ristrette e i membri del Comitato consultivo sulle sue attivita' inviando loro un resoconto analitico nonche' le sue risoluzioni e decisioni. 2. Il Consiglio d'Amministrazione fa al Congresso un rapporto sull'insieme della sua attivita' e la trasmette alte amministrazioni postali dei paesi-membri dell'Unione e ai membri del Comitato consultivo almeno due mesi prima dell'apertura del congresso. Articolo 104 composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio Operativo Postale (Const. 18) 1. (testo invariato) 2. (testo invariato) 3. Ciascun membro del Consiglio Operativo Postale designa un suo rappresentante che assume le responsabilita' elencate negli Atti dell'Unione in materia di prestazione di servizi. 4. (testo invariato) 5. (testo invariato) 6. (testo invariato) 7. (testo invariato) 8. (testo invariato) 9. Le attribuzioni del Consiglio Operativo Postale sono le seguenti: 9.1 (testo invariato) 9.2 (testo invariato) 9.3 (testo invariato) 9.4 (testo invariato) 9.5 formulare le proposte che verranno sottoposte all'approvazione sia del Congresso, sia delle Amministrazioni postali secondo l'articolo 125; l'approvazione del Consiglio d'Amministrazione e' richiesta quando tali proposte vertono su questioni di competenza di quest'ultimo; 9.6 esaminare, su richiesta dell'Amministrazione postale di un paese membro, ogni proposta che questa amministrazione postale trasmette al Bureau International secondo l'articolo 124, preparandone i commenti e incaricare il Bureau International di allegarli alla suddetta proposta prima di sottoporla all'approvazione delle amministrazioni postali dei paesi membri; 9.7 (testo invariato) 9.8 (testo invariato) 9.9 (testo invariato) 9.10 (testo invariato) 9.11 (testo invariato) 9.12 (testo invariato) 9.13 (testo invariato) 9.14 (testo invariato) 9.15 (testo invariato) 9.16 esaminare tutte le altre questioni che sono ad esso sottoposte da un membro del Consiglio Operativo Postale, dal Consiglio d'Amministrazione o da ogni amministrazione postale di un Paese-membro; 9.17 recepire e discutere i rapporti e le raccomandazioni del Comitato consultivo, e, per le questioni che interessano il Consiglio Operativo Postale, esaminare e fare delle osservazioni sulle raccomandazioni dei Comitato consultivo da sottoporre al Congresso; 9.18 designare i membri che faranno parte del Comitato consultivo 10. (ex paragrafo 11 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) 11. (ex paragrafo 12 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) 12. Su loro richiesta gli osservatori qui di seguito indicati possono partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni plenarie e alle riunioni delle Commissioni del Consiglio Operativo Postale: 12.1 membri del Consiglio d'Amministrazione; 12.2 membri del Comitato Consultivo; 12.3 organizzazioni intergovernative che s'interessano ai lavori del Consiglio Operativo Postele; 12.4 altri Paesi-membri dell'Unione. 13. Per ragioni logistiche, il Consiglio Operativo Postale puo' limitare il numero dei partecipanti per ciascun osservatore. Puo' anche limitare il loro diritto alla parola durante i dibattiti. 14. I membri del Consiglio Operativo Postale partecipano effettivamente alle sue attivita'. Gli osservatori possono, su richiesta, essere autorizzati a collaborare agli studi intrapresi nel rispetto delle condizioni che il Consiglio puo' stabilire per assicurare il rendimento e l'efficienza del suo lavoro. Essi possono anche essere sollecitati a presiedere i Gruppi di lavoro e i gruppi di progetto quando le loro conoscenze o la loro esperienza Io giustifichino. La partecipazione degli osservatori si effettua senza spese supplementari per l'Unione. 15. in circostanze eccezionali gli osservatori possono essere esclusi da una riunione o da una parte di una riunione. Alla stessa maniera, il diritto di ricevere certi documenti puo' essere limitato se la riservatezza dell'oggetto della riunione o del documento lo esiga; la decisione concernente tale restrizione puo' essere presa caso per caso da ogni organo interessato o dal suo Presidente; i diversi casi sono segnalati al Consiglio d'Amministrazione, e al Consiglio Operativo Postale se si tratta di questioni che presentino un interesse particolare per tale organo. Successivamente il Consiglio d'Amministrazione puo', se lo ritiene necessario, riesaminare le restrizioni, consultandosi con il Consiglio Operativo Postale, se del caso. 16. Il Presidente del Comitato consultivo rappresenta il Comitato alle riunioni del Consiglio Operativo Postale allorche' l'ordine del giorno comprenda questioni che interessano il Comitato stesso. 17. (ex paragrafo 13 dei Regolamento adottato dai Congresso di Pechino - invariato) 17.1 (ex paragrafo 13.1 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) 17.2 (ex paragrafo 13.2 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) 17.3 (ex paragrafo 13.3 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) Articolo 105 Informazioni sulle attivita' del Consiglio Operativo Postale. 1. Dopo ciascuna sessione, il Consiglio Operativo Postale informa i Paesi-membri dell'Unione, le Unioni ristrette e i membri del Comitato consultivo sulle proprie attivita' inviando loro in particolare un resoconto analitico come anche le proprie risoluzioni e decisioni. 2. (testo invariato) 3. Il Consiglio Operativo Postale redige, per il Congresso, un rapporto sull'insieme della sua attivita' e lo trasmette alle Amministrazioni postali dei Paesi-membri dell'Unione e ai membri del Comitato consultivo almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso. Articolo 106 Composizione, funzionamento e riunioni del Comitato consultivo 1. Il Comitato consultivo ha come fine quello di rappresentare gli interessi del settore postale nel senso piu' ampio del termine e di servire da quadro per un dialogo efficace tra le parti interessate. Esso comprende organizzazioni non governative rappresentanti di clienti, di fornitori di servizi di distribuzione, di sindacatati, di fornitori di beni e servizi operanti nel settore dei sevizi postali, e di organismi simili che raggruppano privati, come anche imprese che si occupano di servizi postali internazionali. Se tali organizzazioni sono registrate, devono esserlo in uno dei Paesi-membri dell'Unione. Il Consiglio d'Amministrazione e il Consiglio Operativo Postale, designano i loro membri rispettivi che partecipano alle sessioni, in quanto membri del Comitato consultivo. AI di fuori dei membri designati dal Consiglio d'Amministrazione e dal Consiglio Operativo Postale, l'adesione al Comitato consultivo e' determinata dall'esito di una procedura di richiesta e dall'accettazione di questa, stabilita dal Consiglio d'Amministrazione e realizzata secondo l'articolo 102.6.31. 2. Ciascun membro del Comitato consultivo designa il proprio rappresentante 3. Le spese di funzionamento del Comitato consultivo sono ripartite tra l'Unione e i membri del Comitato, secondo le modalita' specificate dal Consiglio d'Amministrazione 4. I membri del Comitato consultivo non beneficiano di alcuna remunerazione o retribuzione. 5. Il Comitato consultivo si riorganizza dopo ciascun Congresso, secondo il quadro stabilito dal Consiglio d'Amministrazione. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione presiede la riunione organizzativa del Comitato consultivo, nel corso della quale si procede all'elezione del Presidente del Comitato stesso. 6. Il Comitato consultivo determina la sua organizzazione interna e stabilisce il proprio regolamento interno, tenendo conto dei principi generali dell'Unione e su riserva di approvazione del Consiglio d'Amministrazione, previa consultazione del Consiglio Operativo Postale 7. Il Comitato consultivo si riunisce due volte l'anno. In linea di principio le riunioni hanno luogo presso la sede dell'Unione al momento delle sessioni del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio Operativo Postale. La data e il luogo di ciascuna riunione sono determinati dai Presidente del Comitato consultivo, in accordo con i Presidenti del Consiglio d'Amministrazione e del Consiglio Operativo Postale e il Direttore Generale del Bureau Internationai. 8. Il Comitato consultivo fissa il proprio programma nell'ambito della seguente lista di attribuzioni: 8.1 esaminare i documenti e i rapporti appropriati del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Operativo Postale ; in casi eccezionali, il diritto di ricevere alcuni testi e documenti puo' essere limitato se la riservatezza dell'oggetto della riunione o del documento Io richiede; la decisione concernente una tale limitazione puo' essere presa caso per caso da qualunque organismo interessato o dal suo Presidente; i diversi casi sono segnalati al Consiglio di Amministrazione, e al Consiglio Operativo Postale se si tratta di questioni aventi un interesse particolare per questo organismo; in seguito il Consiglio di Amministrazione puo', se lo ritiene necessario, riesaminare le restrizioni, di concerto con il Consiglio Operativo Postale, se del caso; 8.2 condurre degli studi e discutere le questioni importanti per i membri del Comitato consultivo; 8.3 esaminare le questioni concernenti il settore dei servizi postali e presentare rapporti su tali questioni; 8.4 contribuire ai lavori del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Operativo postale, in particolare con la presentazione di rapporti e di raccomandazioni, e con la presentazione di parere a richiesta dei due Consigli; 8.5 fare delle raccomandazioni al Congresso, con riserva di approvazione del Consiglio di Amministrazione e, per le questioni riguardanti il Consiglio Operativo Postale, mediante esame e commento di quest'ultimo. 9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente dei Consiglio Operativo Postale rappresentano tali organi alle riunioni del Comitato Consultivo, qualora l'ordine del giorno di tali riunioni comprenda questioni di interesse per questi organi. 10. Per assicurare un collegamento efficace con gli organi dell'Unione, il Comitato consultivo puo' designare dei rappresentanti per partecipare alle riunioni del Congresso, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Operativo Postale, cosi' come delle loro rispettive Commissioni in qualita' di osservatori senza diritto di voto. 11. Su loro richiesta, i membri del Comitato consultivo possono assistere alle sedute plenarie e alle riunioni delle Commissioni del Consiglio di Amministrazione e dei Consiglio Operativo Postale, conformemente agli articoli 102.16 e 104.12. Essi possono ugualmente partecipare ai lavori dei Gruppi di progetto e dei Gruppi di lavoro ai sensi degli articoli 102.18 e 104.14. I membri del Comitato consultivo possono partecipare al Congresso in qualita' di osservatori senza diritto di voto. 12. Su loro richiesta, gli osservatori qui di seguito indicati possono partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni del Comitato consultivo: 12.1 membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Operativo Postale; 12.2 organizzazioni intergovernative che si interessano ai lavori del Comitato consultivo; 12.3 Unioni ristrette; 12.4 altri membri dell'Unione. 13. Per ragioni logistiche, il Comitato consultivo puo' limitare il numero dei partecipanti per osservatore. Esso puo' ugualmente limitare il diritto di parola durante le discussioni. 14. In casi eccezionali, gli osservatori possono essere esclusi da una riunione o da una parte di una riunione. Allo stesso modo, il loro diritto di ricevere alcuni documenti puo' essere limitato se la riservatezza dell'oggetto della riunione o del documento lo richiede; la decisione concernente una tale restrizione puo' essere presa caso per caso da qualsiasi organo interessato o dal suo Presidente; i diversi casi sono segnalati al Consiglio di Amministrazione, e al Consiglio Operativo postale se si tratta di questioni aventi un interesse particolare per questo organismo; in seguito il Consiglio di Amministrazione puo', se lo ritiene necessario, riesaminare le restrizioni, di concerto con il Consiglio Operativo Postale, se dei caso. 15. Il Bureau International, sotto la responsabilita' del Direttore Generale, assicura il segretariato del Comitato consultivo Articolo 107 Informazione sulle attivita' del Comitato consultivo 1. Dopo ogni sessione, il Comitato consultivo informa il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Operativo Postale delle sue attivita' indirizzando ai Presidenti di questi organi, tra l'atto, un resoconto analitico delle sue riunioni e le sue raccomandazioni e pareri. 2. Il Comitato consultivo fa al Consiglio di Amministrazione un rapporto annuale di attivita' e ne invia un esemplare al Consiglio Operativo Postale. Tale rapporto e' inserito nella documentazione dei Consiglio di Amministrazione fornita ai Paesi membri dell'Unione e alle Unioni ristrette, conformemente all'articolo 103. 3. Il Comitato consultivo fa al Congresso un rapporto sull'insieme delle sue attivita' e lo trasmette alle amministrazioni postali dei Paesi membri dell'Unione almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso. Articolo 108 (ex 106 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) Regolamento interno dei Congresso (Cost. 14) Articolo 109 (ex 107 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) Lingue di lavoro del Bureau international Articolo 110 (ex 108 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) Lingue utilizzate per la documentazione, le deliberazioni e la corrispondenza di servizio Capitolo II Bureau International Articolo 111 Elezione del Direttore Generale e del Vice- Direttore Generale del Bureau International 1. Il Direttore Generale e il Vice-Direttore generale del Bureau International sono eletti dai Congresso per il periodo che separa i due Congressi successivi, essendo la durata minima del loro mandato di quattro anni. Il loro mandato e' rinnovabile una sola volta. Salvo decisione contraria del Congresso, la data della loro entrata in funzione e' fissata al 1° Gennaio dell'anno che segue il Congresso. 2. (testo invariato) 3. (testo invariato) 4. (testo invariato) 5. In caso di vacanza del posto di Vice-Direttore Generale, il Consiglio d'Amministrazione incarica, su proposta del Direttore Generale, uno dei Direttori di grado D 2 ai Bureau International di assumere, fino ai prossimo Congresso, le funzioni di Vice-Direttore Generale. Articolo 112 Funzioni di direttore Generale 1. Il Direttore Generale organizza, amministra e dirige il Bureau International del quale egli e' il rappresentante legale. Egli e' competente per classificare i posti dal grado G1 al D2 e per nominare e promuovere i funzionari in tali gradi. Per le nomine dal grado P2 al D2 deve prendere in considerazione le qualifiche professionali dei candidati raccomandati dalle Amministrazioni Postali dei Paesi-membri dei quali hanno la nazionalita', o nei quali esercitano la loro attivita' professionale, tenendo conto di una ripartizione geografica continentale equa e linguistica. I posti di grado D2 devono, in ogni modo possibile, essere ricoperti dai candidati provenienti da regioni diverse e da altre regioni rispetto a quelle di origine del Direttore Generale e del Vice-Direttore Generale, tenuto conto della considerazione dominante dell'efficacia del Bureau International. Nel caso di posti per i quali si richiedono dei requisiti speciali, il Direttore Generale puo' rivolgersi all'esterno. Egli tiene conto ugualmente, al momento della nomina di un nuovo funzionario, dei fatto che in linea di principio le persone che si occupano dei posti di grado D2, E1 e P5 devono essere cittadini dei diversi Paesi-membri dell'Unione. Al momento della promozione di un funzionario del Bureau international al grado D2, D1 e P5, egli non e' tenuto ad applicare lo stesso principio. Inoltre, le esigenze di una ripartizione geografica equa e linguistica passano in secondo piano rispetto al processo di selezione. Il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione una volta all'anno delle nomine e delle promozioni dal grado P4 al D2. 2. Il Direttore Generale ha le seguenti attribuzioni: 2.1 (testo invariato) 2.2 (testo invariato) 2.3 (testo invariato) 2.4 (testo invariato) 2.5 (testo invariato) 2.6 (testo invariato) 2.7 (testo invariato) 2.8 dopo la chiusura del Congresso, presentare al Consiglio Operativo Postale le proposte concernenti i cambiamenti da apportare ai Regolamenti in ragione delle decisioni del Congresso, conformemente al Regolamento interno del Consiglio Operativo Postale; 2.9 (ex paragrafo 2.8 - Invariato) 2.10 (ex paragrafo 2.9 - Invariato) 2.11 (ex paragrafo 2.10 - Invariato) 2.12 (ex paragrafo 2.11 - Invariato) 2.13 (ex paragrafo 2.12 - Invariato) Articolo 113 Funzioni del Vice-Direttore Generale 1. (testo invariato) 2. Nel caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, il Vice-Direttore esercita i poteri di questo. Analogamente avviene in caso di vacanza del posti di Direttore generale come previsto nell'articolo 111.3. Articolo 114 (ex art. 112 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) Segretariato degli organi dell'Unione (Costit. 14. 15. 17. 18) Articolo 115 (ex art. 113 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) - Lista dei Paesi-membri (Costit. 2) Articolo 116 (ex art. 114 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) Informazioni. Pareri. Richieste d'interpretazione e di modifica degli Atti. Inchieste. Intervento nella liquidazione dei conti (Costit. 20, Reg. Gen. 124. 125. 126) Articolo 117 (ex art. 115 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) - Cooperazione tecnica (Costit. 1) Articolo 118 (ex art. 116 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) - Formule fornite dal Bureau International (Costit. 20) Articolo 119 (ex art. 117 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) Atti delle Unioni ristrette e accordi speciali (Costit. 8) Articolo 121 Rapporto biennale sulle attivita' dell'Unione (Costit. 20, Regol. Gen. 102.6.17) Il Bureau International redige, sulle attivita' dell'Unione, un rapporto biennale che e' comunicato, previa approvazione del Consiglio d'amministrazione, alle Amministrazioni Postale, alle Unioni ristrette e all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Capitolo III Procedura d'introduzione e esame delle proposte Articolo 122 (ex art. 120 dei Regolamento adottato dai Congresso di Pechino - invariato) Procedura di presentazione delle proposte al Congresso (Costit. 29) Articolo 123 Procedura di presentazione al Consiglio Operativo Postale delle proposte concernenti l'elaborazione dei nuovi Regolamenti tenuto conto delle decisioni prese dal Congresso. 1. I Regolamenti della Convenzione Postale Universale e dell'Accordo sui servizi di pagamento postale sono stabiliti dal Consiglio Operativo Postale tenuto conto delle decisioni prese dai Congresso. 2. Le proposte a seguito degli emendamenti che si propone di apportare alla Convenzione o all'Accordo sui sevizi di pagamento devono essere sottoposte ai Bureau International contemporaneamente alle proposte per il Congresso alle quali esse si riferiscono. Possono essere sottoposte dall'Amministrazione postale di un solo Paese-membro dell'UPU, senza l'appoggio delle Amministrazioni Postali degli altri Paesi-membri. Tali proposte devono essere inviate a tutti i Paesi-membri, almeno un mese prima del Congresso. 3. Le altre proposte concernenti i Regolamenti, che si ritengono dover essere esaminate dal Consiglio Operativo Postale in vista dell'elaborazione dei nuovi Regolamenti nei sei mesi successivi al Congresso, devono essere sottoposte al Bureau lnterantional almeno due mesi prima del Congresso. 4. Le proposte concernenti i cambiamenti da apportare ai Regolamenti in ragione delle decisioni dei Congresso, che sono sottoposte dalle Amministrazioni postali dei Paesi-membri, devono pervenire ai Bureau international almeno due mesi prima dell'apertura dei Consiglio Operativo Postale. Tali proposte devono essere inviate a tutti i Paesi-membri, almeno un mese prima dell'apertura del Consiglio Operativo Postale. Articolo 124 (ex art. 121 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) Procedura di presentazione delle proposte tra due Congressi (Costit. 29, Reg.Gen. 116) Articolo 125 Esame delle proposte tra due Congressi (Costit. 29. Reg.Gen. 116, 124) 1. Ogni proposta concernente la Convenzione, gli Accordi e i loro Protocolli finali e' sottoposta alla procedura seguente: quando l'Amministrazione Postale di un Paese-membro ha inviato una proposta al Bureau International, quest'ultimo la trasmette a tutte le Amministrazioni Postali dei Paesi-membri per l'esame. Queste dispongono di un termine di due mesi per esaminare la proposta e, se del caso, per far pervenire le loro osservazioni ai Bureau Interational. Gli emendamenti non sono ammessi. AI termine del periodo di due mesi, il Bureau International trasmette alle Amministrazioni Postali dei Paesi-membri tutte le osservazioni ricevute e invita l'Amministrazione Postale di ciascun Paese-membro avente diritto (di voto), a votare pro o contro la proposta. Le Amministrazioni postali dei Paesi-membri che non hanno fatto pervenire il loro voto nell'arco di due mesi, sono considerate come astenute. Il termine predetto parte dalla data delle circolari del Bureau International. 2. (testo invariato) 3. (testo invariato) Articolo 126 Notifica delle decisioni adottate tra due Congressi (Costit. 29, Reg. Gen. 124. 125) 1. (testo invariato) 2. Le modifiche apportate dal Consiglio Operativo Postale ai Regolamenti e ai loro Protocolli finali sono notificate alle Amministrazioni Postali dal Bureau Intemational. Analogamente per le interpretazioni di cui all'art. 36.3.2 della Convenzione e alle disposizioni corrispondenti agli Accordi. Articolo 127 (ex art. 124 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato)) Entrata in vigore dei Regolamenti e delle alte decisioni adottate tra i due Congressi Capitolo IV Finanze Articolo 128 Definizione e regolamento delle spese dell'Unione (Cost. 22) 1. Con riserva delle disposizioni previste nei paragrafi da 2 a 6, le spese annuale afferenti alle attivita' degli organi dell'Unione non devono superare le somme di seguito riportate per gli anni 2005 e seguenti: 37 000 000 franchi svizzeri per gli anni dal 2005 al 2008, il limite di base per il 2008 si applica ugualmente agli anni posteriori in caso di rinvio del Congresso previsto per il 2008. 2. Le spese afferenti alla riunioni del prossimo Congresso (spostamento del segretariato, spese di trasporto, spese di installazione tecnica di interpretariato simultaneo, spese di riproduzione dei documenti durante il Congresso, ecc.) non devono oltrepassare il limite di 2 900 000 franchi svizzeri. 3. (testo invariato) 4. (testo invariato) 5. (testo invariato) 6. (testo invariato) 7. (testo invariato) 8. (testo invariato) 9. (testo invariato) 10. (testo invariato) 11. (testo invariato) 12. (testo invariato) 13. (testo invariato) 14. (testo invariato) 15. (testo invariato) Articolo 129 Sanzioni automatiche 1. Ciascun Paese membro impossibilitato ad effettuare la cessione prevista all'articolo 128.9 e che non accetta di sottoporsi ad un piano di ammortamento proposto dal Bureau international conformemente all'articolo 128.10, o che non lo rispetti, perde automaticamente il suo diritto di voto ai Congresso e nelle riunioni del Consiglio di amministrazione del Consiglio Operativo Postale, e non e' piu' eleggibile in questi due Consigli. 2. (testo invariato) Articolo 130 Classi di contribuzione (Cost. 21, Reg. gen. 115, 128) 1. I Paesi membri contribuiscono alla copertura delle spese dell'Unione secondo la classe di contribuzione alla quale appartengono. Tali classi sono le seguenti: classe di 50 unita'; classe di 45 unita'; classe di 40 unita'; classe di 35 unita'; classe di 30 unita'; classe di 25 unita'; classe di 20 unita'; classe di 15 unita'; classe di 10 unita'; classe di 5 unita'; classe di 3; classe di 1 unita'; classe di 0,5 unita', riservata ai paesi meno avanzati elencati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e ad altri paesi designati dal Consiglio di Amministrazione. 2. (testo invariato) 3. (testo invariato) 4. (testo invariato) 5. (testo invariato) 6. (testo invariato) 7. (testo invariato) 8. (testo invariato) Articolo 131 (ex art. 128 dei Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) Pagamento delle forniture del Bureau international (Reg. gen. 118) Capitolo V Arbitraggi Articolo 132 (ex art. 129 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) Procedura d'arbitraggio (Cost. 32) Capitolo VI Disposizioni finali Articolo 133 Condizioni di approvazione delle proposte concernenti il Regolamento generale Per diventare esecutive, le proposte sottoposte al Congresso e relative al presente Regolamento generale devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri rappresentati al Congresso e aventi diritto di voto. I due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione aventi diritto di voto devono essere presenti al momento del voto. Articolo 134 Proposte concernenti gli Accordi con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (Cost. 9) Le condizioni di approvazione di cui all'articolo 133 si applicano ugualmente alle proposte tendenti a modificare gli Accordi conclusi tra l'Unione postale universale e l'Organizzazione delle Nazioni Unite nella misura in cui tali Accordi non prevedano le condizioni delle disposizioni di modifica che contengono. Articolo 135 Attuazione e durata del Regolamento Generale 1i presente Regolamento generale sara' attuato il 1 gennaio 2006 e restera' in vigore per un periodo indeterminato. In fede di cio', i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno firmato il presente Regolamento generale in un esemplare depositato presso il Direttore generale del Bureau international. Una copia verra' consegnata ad ognuna delle Parti dal Bureau international dell'Unione postale universale. Redatto a Bucarest, 5 ottobre 2004
Convenzione Postale Universale-art. 1
Convenzione CONVENZIONE POSTALE UNIVERSALE INDICE PARTE PRIMA REGOLE COMUNI APPLICABILI AL SERVIZIO POSTALE INTERNAZIONALE Capitolo unico Disposizioni generali Art. 1. Definizioni 2. Designazione della o delle entita' incaricate di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione 3. Servizio postale universale 4. Liberta' di transito 5. Appartenenza degli invii postali. Ritiro. Modifica o correzione di indirizzo. Rispedizione. Rinvio al mittente degli invii non recapitabili. 6. Tasse 7. Esenzione dalle tasse postali 8. Francobolli 9. Sicurezza postale 10. Ambiente 11. Infrazioni Parte seconda Regole applicabili alla posta-lettere e ai pacchi postati Capitolo 1 Offerta di prestazioni 12. Servizi di base 13. Servizi supplementari 14. Posta elettronica, EMS, logistica integrata e nuovi servizi 15. Invii non ammessi. Divieti 16. Materie radioattive e materie biologiche ammesse 17. Reclami 18. Controllo doganale. Diritti doganali e altri diritti 19. Scambio di dispacci chiusi con unita' militari 20. Norme e obiettivi in materia di qualita' del servizio Capitolo 2 Responsabilita' 21. Responsabilita' delle amministrazioni postali. Indennita' 22. Non responsabilita' delle amministrazioni postali 23.Responsabilita' del mittente 24 Pagamento dell'indennita' 25 Recupero eventuale dell'indennita' sul mittente o sul destinatario 26. Reciprocita' applicabile alle riserve riguardanti la responsabilita' Capitolo 3 Disposizioni particolari per la posta-lettere 27. Impostazione all'estero di invii di posta-lettere Parte terza Remunerazione Capitolo 1 Disposizioni particolari per la posta-lettere 28. Spese terminali. Disposizioni generali 29. Spese terminali. Disposizioni applicabili agli scambi tra paesi del sistema target 30. Spese terminali. Disposizioni applicabili a flussi di traffico verso, da e tra i paesi del sistema transitorio 31. Fondi per il miglioramento della qualita' del servizio 32. Spese di transito Capitolo 2 Altre disposizioni 33. Tasso di base e disposizioni relative alle spese di trasporto aereo 34. Quote parti territoriali e marittime dei pacchi postali 35. Potere del CEP di fissare l'ammontare delle spese e delle quote parti Parte quarta Disposizioni finali 36. Condizioni di approvazione delle proposte riguardanti la Convenzione e i Regolamenti 37. Riserve presentate in occasione del Congresso 38. Entrata in vigore e durata della Convenzione Protocollo finale della Convenzione postale universale Art I. Appartenenza degli invii postali. Ritiro. Modifica o correzione di indirizzo II. Tasse III. Eccezione alla franchigia postale per i cecogrammi IV. Servizi di base V. Pacchetti VI. Avviso di ricevimento VII. Servizi di corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CCRI) VIII. Divieti (posta-lettere) IX. Divieti (pacchi postali) X. Oggetti soggetti a diritti doganali XI. Reclami XII. Tassa di presentazione alla dogana XIII. Impostazione all'estero di invii della posta-lettere XIV. Quote-parti territoriali d'arrivo eccezionali XV. Tariffe speciali Convenzione postale universale I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione, visto l'articolo 22, paragrafo 3 della Costituzione dell'Unione postale universale, stipulata a Vienna il 10 luglio 1964, hanno di comune accordo e con riserva dell'articolo 25, paragrafo 4 di detta Costituzione stabilito, nella presente Convenzione, le norme applicabili al servizio postale internazionale. Articolo primo Definizioni 1. Ai fini della Convenzione postale universale, i termini sottostanti sono definiti come segue: 1.1 servizio postale universale: prestazione permanente ai clienti di servizi postali di base di qualita', in ogni parte del territorio di un paese, a prezzi accessibili; 1.2 dispaccio chiuso: sacco o insieme di sacchi o di altri contenitori etichettati, piombati o sigillati, contenenti invii postali; 1.3 transito allo scoperto: transito, attraverso un paese intermediario, di invii il cui numero o peso non giustifichi la preparazione di un dispaccio chiuso per il paese di destinazione; 1.4 invio postale: termine generico indicante ogni spedizione effettuata dalla posta (invio di posta-lettere, pacco postale, vaglia postale, ecc.); 1.5 spese terminali: remunerazione dovuta all'amministrazione postale di destinazione dall'amministrazione postale mittente a titolo di compensazione delle spese connesse al trattamento di invii di posta-lettere ricevuti nel paese di destinazione; 1.6 spese di transito: remunerazione dovuta ad un organismo trasportatore (amministrazione postale, un altro servizio o una combinazione di entrambi) per le prestazioni fornite in un dato paese, riguardanti il transito territoriale e/o aereo sul suo territorio di un pacco postale; 1.7 quota parte territoriale di arrivo: remunerazione dovuta all'amministrazione postale di destinazione dall'amministrazione postale mittente a titolo di compensazione delle spese di lavorazione di un pacco postale nel paese di destinazione; 1.8 quota parte territoriale di transito: remunerazione dovuta ad un organismo trasportatore (amministrazione postale, un altro servizio o una combinazione di entrambi) per le prestazioni fornite in un dato paese in merito al transito territoriale e/o aereo sul suo territorio di un pacco postale; 1.9 quota parte marittima: remunerazione dovuta per le prestazioni fornite da un organismo trasportatore (amministrazione postale, un altro servizio o una combinazione di entrambi), partecipante al trasporto marittimo di un pacco postale.
Convenzione Postale Universale-art. 2
Articolo 2 Designazione della o delle entita' incaricate di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione 1. I Paesi membri notificano al Bureau internazionale, entro sei mesi dalla chiusura del Congresso, il nome e l'indirizzo dell'organo di governo incaricato della supervisione degli affari postali. Inoltre, i Paesi membri entro lo stesso periodo comunicano anche, il nome e l'indirizzo del o degli operatori designati ufficialmente ad assicurare l'esecuzione dei servizi postali e adempiere agli obblighi derivanti dagli Atti dell'Unione sul proprio o loro territori. Tra i due Congressi, qualunque cambiamento riguardante gli organi di governo e gli operatori designati ufficialmente deve essere notificato al Bureau internazionale nel piu' breve tempo possibile.
Convenzione Postale Universale-art. 3
Articolo 3 Servizio postale universale 1. Al fine di rafforzare il concetto di unicita' del territorio postale dell'Unione, i Paesi membri vigilano affinche' tutti gli utilizzatorilclienti godano del diritto a un servizio postale universale che corrisponda a un'offerta di servizi postali di base di qualita', forniti in modo permanente in ogni parte del territorio, a prezzi accessibili. 2. A questo scopo, i Paesi membri stabiliscono, nell'ambito della loro legislazione postale nazionale o in altri modi abituali, sia la portata dei servizi postali interessati, sia le condizioni di qualita' e di prezzi accessibili, tenendo conto allo stesso tempo dei bisogni della popolazione e delle condizioni nazionali. 3. I Paesi membri vigilano affinche' le offerte di servizi postali e le norme di qualita' siano rispettate dagli operatori incaricati di assicurare il servizio postale universale. 4. I Paesi membri vigilano affinche' la prestazione del servizio postale universale sia assicurata in modo valido, garantendo cosi' la sua continuita'.
Convenzione Postale Universale-art. 4
Articolo 4 Liberta' di transito 1. Il principio della liberta' di transito e' enunciato all'articolo primo della Costituzione. Esso comporta l'obbligo, per ogni amministrazione postale, di inoltrare sempre per le vie piu' rapide e con i mezzi piu' sicuri che essa impiega per i propri invii, i dispacci chiusi e gli invii della posta-lettere allo scoperto che le vengono rimessi da un'altra amministrazione postale. Tale principio si applica ugualmente agli invii o dispacci mal indirizzati. 2. I Paesi membri che non partecipano allo scambio delle lettere contenenti materie biologiche deperibili o materie radioattive hanno la facolta' di rifiutare il transito allo scoperto sul loro territorio dei suddetti invii. Cio' vale ugualmente per quegli invii di posta-lettere diversi dalle lettere, dalle cartoline postali e dai cecogrammi. Cio' si applica allo stesso modo alle stampe, ai periodici, alle riviste, ai pacchetti e ai sacchi M il cui contenuto non soddisfi le disposizioni legali che regolano le condizioni della loro pubblicazione o della loro circolazione nel paese attraversato. 3. La liberta' di transito dei pacchi postali da avviare per le vie terrestre e marittima e' limitata al territorio dei Paesi partecipanti a questo servizio 4. La liberta' di transito dei pacchi aerei e' garantita sull'intero territorio dell'Unione. Tuttavia, i Paesi membri che non partecipano al servizio dei pacchi postali non possono essere obbligati ad assicurare l'avviamento, per via di superficie, dei pacchi aerei. 5. Se un Paese membro non osserva le disposizioni concernenti la liberta' di transito, gli altri Paesi membri hanno il diritto di sopprimere il servizio postale con tale Paese.
Convenzione Postale Universale-art. 5
Articolo 5 Appartenenza degli invii postali. Ritiro. Modifica o correzione di indirizzo. Rispedizione. Rinvio ai mittente degli invii non distribuibili 1. Ogni invio postale appartiene al mittente fino a che non sia stato consegnato all'avente diritto, a meno che detto invio sia stato sequestrato in applicazione della legislazione del paese di origine o di destinazione e, in caso di applicazione dell'articolo 15.2.1.1 o 15.3, secondo la legislazione dei paese di transito. 2. II mittente di un invio postale puo' farlo ritirare dal servizio o fame modificare o correggere l'indirizzo. Le tasse e le altre condizioni sono indicate dai Regolamenti. 3. I Paesi membri assicurano la rispedizione degli invii postali, in caso di variazione di indirizzo del destinatario, e la restituzione al mittente degli invii non distribuibili. Le tasse e le altre condizioni sono enunciate nei Regolamenti.
Convenzione Postale Universale-art. 6
Articolo 6 Tasse 1. Le tasse relative ai vari servizi postali internazionali e speciali sono fissate dalle amministrazioni postali, in conformita' ai principi enunciati nella Convenzione e nei Regolamenti. Di regola, le tasse devono essere stabilite in relazione ai costi inerenti alla fornitura di tali servizi. 2. L'amministrazione di origine fissa le tasse di affrancatura per il trasporto degli invii di posta-lettere e dei pacchi postali. Le tasse di affrancatura comprendono il recapito degli invii al domicilio dei destinatari, per quanto lo consenta l'organizzazione del servizio di distribuzione nei Paesi di destinazione per gli invii in questione. 3. Le tasse applicate, comprese quelle fissate a titolo indicativo negli Atti, devono essere almeno uguali a quelle applicate agli invii del servizio interno aventi le stesse caratteristiche (categoria, quantita', tempi di trattamento, ecc.). 4. Le amministrazioni postali sono autorizzate a superare i limiti di tutte le tasse indicative figuranti negli Atti. 5. Al di sotto del limite minimo di tasse fissato al punto 3, le amministrazioni postali hanno la facolta' di concedere tasse ridotte in base alla loro legislazione interna per gli invii di posta-lettere e per i pacchi postali impostati nel loro paese. Esse hanno, in particolar modo, la possibilita' di accordare tariffe preferenziali ai loro clienti che hanno un importante traffico postale. 6. E' vietato riscuotere a carico dei clienti tasse postali di qualsiasi natura diverse da quelle previste negli Atti. 7. Salvo i casi previsti dagli Atti, ogni amministrazione postale incamera le tasse percepite.
Convenzione Postale Universale-art. 7
Articolo 7 Esenzione dalle tasse postali 1. Principio 1.1 I casi di franchigia postale, in quanto esonero dal pagamento dell'affrancatura, sono espressamente previsti dalla Convenzione. Tuttavia, i Regolamenti possono fissare disposizioni che prevedono sia l'esenzione dal pagamento dell'affrancatura che l'esenzione dal pagamento delle spese di transito, delle spese terminali e delle quote-parti di arrivo per gli invii di posta-lettere e pacchi postali relativi al servizio postale inviati dalle amministrazioni postali e dalie Unioni ristrette. Inoltre, gli invii di posta-lettere e i pacchi postali spediti dal Bureau internazionale dell'UPU alle Unioni ristrette e alle amministrazioni postali sono considerati invii relativi al servizio postale ed esenti da ogni tassa postale. Tuttavia, l'amministrazione di origine ha facolta' di percepire sovrattasse aeree per questi ultimi invii. 2. Prigionieri di guerra e internati civili 2.1 Sono esenti da ogni tassa postale, ad esclusione delle sovrattasse aeree, gli invii della posta-lettere, i pacchi postali e gli invii dei servizi finanziari postali indirizzati ai prigionieri di guerra o da questi spediti, sia direttamente, sia per mezzo degli uffici menzionati nei Regolamenti della Convenzione e dell'Accordo riguardante i servizi di pagamento della posta. I belligeranti raccolti e internati in un Paese neutrale sono assimilati ai prigionieri di guerra propriamente detti per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni che precedono. 2.2 Le disposizioni previste al punto 2.1 si applicano altresi' agli invii di posta-lettere, ai pacchi postali e agli invii dei servizi finanziari postali, provenienti da altri paesi e indirizzati alle persone civili internate di cui alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, o da queste spediti, sia direttamente, sia attraverso gli uffici menzionati dai Regolamenti della Convenzione e dell'Accordo riguardante i servizi di pagamento della posta. 2.3 Gli uffici menzionati nei Regolamenti della Convenzione e dell'Accordo riguardante i servizi dl pagamento della posta godono ugualmente della franchigia postale per gli invii della posta-lettere, i pacchi postali e gli invii dei servizi finanziari postali concernenti le persone di cui ai punti 2.1 e 2.2, che essi spediscono o ricevono sia direttamente sia a titolo di intermediari. 2.4 I pacchi sono ammessi in franchigia postale fino al peso di 5 chilogrammi. Il limite di peso e' aumentato fino a 10 kg. per gli invii il cui contenuto e' indivisibile e per quelli indirizzati a un campo o ai suoi fiduciari per essere recapitati ai prigionieri. 2.5 Nell'ambito del regolamento dei conti tra le amministrazioni postali, i pacchi di servizio e i pacchi dei prigionieri di guerra e intemati civili non comportano l'attribuzione di alcuna quota parte, eccezion fatta per le spese di trasporto aereo applicabili ai pacchi aerei. 3. Cecogrammi 3.1 I cecogrammi sono esenti da ogni tassa postale, ad esclusione delle sovrattasse aeree.
Convenzione Postale Universale-art. 8
Articolo 8 Francobolli 1. La denominazione "francobollo" e' protetta in virtu' della presente Convenzione ed e' riservata esclusivamente ai francobolli che soddisfano le condizioni di questo articolo e dei Regolamenti. 2. Il francobollo: 2.1 e' emesso esclusivamente da un'autorita' emittente competente, conformemente agli Atti dell'UPU; l'emissione di francobolli comprende la loro distribuzione; 2.2 e' un attributo di sovranita' e costituisce: 2.2.1 una prova del pagamento dell'affrancatura corrispondente al suo valore intrinseco, quando e' apposto su un invio postale conformemente agli Atti dell'Unione; 2.2.2 una fonte di entrate supplementari per le amministrazioni postali, in quanto oggetto filatelico; 2.3 deve essere in circolazione sul territorio di origine dell'amministrazione emittente per un utilizzo ai fini di affrancatura o di filatelia. 3. In quanto attributo di sovranita', il francobollo contiene: 3.1 il nome dello Stato membro o territorio da cui si evince l'amministrazione postale emittente, in caratteri latini; 3.1.1 facoltativamente, l'emblema ufficiale dello Stato da cui si evince l'amministrazione postale emittente; 3.1.2 in linea di massima, il suo valore facciale in caratteri latini o numeri arabi; 3.1.3 facoltativamente, l'indicazione "Poste" in caratteri latini o in altro carattere. 4. Gli emblemi di Stato, i segni ufficiali di controllo e gli emblemi di organizzazioni intergovernative figuranti sul francobolli sono protetti, ai sensi della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' intellettuale. 5. I soggetti e motivi dei francobolli devono: 5.1 essere conformi allo spirito del preambolo della Costituzione dell'UPU e alle decisioni prese dagli organi dell'Unione; 5.2 essere in stretto rapporto con l'identita' culturale del paese dell'amministrazione postale emittente o contribuire alla promozione della cultura o al mantenimento della pace; 5.3 avere, in caso di commemorazione di personalita' o eventi estranei al paese o alterritorio dell'amministrazione postale emittente, uno stretto legame con il detto paese o territorio; 5.4 essere privi di carattere politico o offensivo verso una personalita' o un paese; 5.5 rivestire un significato importante per il paese da cui si evince l'amministrazione postale emittente o per quest'ultima. 6. In quanto oggetto di diritti di proprieta' intellettuale, il francobollo puo' contenere: 6.1 l'indicazione del diritto dell'amministrazione postale emittente di utilizzare i relativi diritti di proprieta', e precisamente: i diritti d'autore, tramite l'applicazione del simbolo di copyright (C), l'indicazione del proprietario dei diritti d'autore e la menzione dell'anno di emissione; 6.1.1 il marchio registrato sul territorio del Paese membro di cui rileva l'amministrazione postale emittente, tramite l'apposizione del simbolo di registrazione del marchio (R) dopo il nome dei marchio; 6.2 il nome dell'artista; 6.3 il nome del tipografo. 7. Le marche di affrancatura postale, le impronte di macchine affrancatrici e le impronte a stampa o di altri procedimenti di stampa o timbratura conformi agli Atti dell'UPU possono essere utilizzati solo con l'autorizzazione dell'amministrazione postale.
Convenzione Postale Universale-art. 9
Articolo 9 Sicurezza postale 1. I Paesi membri adottano e mettono in opera una strategia in materia di sicurezza, a ogni livello di gestione postale, al fine di conservare e accrescere la fiducia della clientela nei riguardi dei servizi postali, nell'interesse di tutte le parti coinvolte. Una tale strategia dovra' implicare lo scambio di informazioni relative al mantenimento della sicurezza e della tutela dei dispacci nel trasporto e nel transito tra i Paesi membri.
Convenzione Postale Universale-art. 10
Articolo 10 Ambiente 1. I Paesi membri devono adottare e mettere in opera una strategia ambientale dinamica a ogni livello di gestione postale e promuovere la sensibilizzazione alle tematiche ambientali nell'ambito dei servizi postali.
Convenzione Postale Universale-art. 11
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)