DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007, n. 18
Articolo 24 Pagamento dell'indennita' 1. Salvo rivalsa nei confronti dell'amministrazione responsabile, l'obbligo di pagare l'indennita' e di restituire le tasse ed i diritti spetta, secondo il caso, all'amministrazione di origine o a quella di destinazione. 2. Il mittente ha la facolta' di rinunciare al suo diritto all'indennita' in favore del destinatario. Per contro, il destinatario ha la facolta' di rinunciare ai suoi diritti in favore del mittente. Ove consentito dalla legislazione interna sia il mittente che il destinatario possono autorizzare una terza persona a ricevere l'indennita'.
Convenzione Postale Universale-art. 25
Articolo 25 Recupero eventuale dell'indennita' sul mittente o sul destinatario 1. Se, dopo il pagamento dell'indennita', un invio raccomandato, un pacco, o un invio con valore dichiarato o una parte del contenuto precedentemente considerato come perduto viene ritrovato, il mittente, o secondo il caso, il destinatario e' avvisato che l'invio viene tenuto a sua disposizione per un periodo di tre mesi, contro restituzione dell'importo dell'indennita' pagata. Contestualmente gli viene chiesto a chi recapitare l'invio. In caso di rifiuto o di mancata risposta nei termini fissati, la stessa procedura viene applicata nei confronti del destinatario o, secondo il caso, del mittente, con gli stessi termini per la risposta. 2. Se il mittente e il destinatario rinunciano a ritirare l'invio o non rispondono entro i termini fissati al punto 1, questo diviene proprieta' dell'amministrazione o, eventualmente, delle amministrazioni che hanno subito il danno. 3. In caso di successivo ritrovamento di un invio con valore dichiarato, il cui contenuto venga riconosciuto di valore inferiore all'importo dell'indennita' pagata, il mittente o il destinatario, secondo il caso, deve restituire l'importo di tale indennita' contro consegna dell'invio, senza pregiudizio delle conseguenze derivanti dalla dichiarazione fraudolenta di valore.
Convenzione Postale Universale-art. 26
Articolo 26 Reciprocita' applicabile alle riserve riguardanti la responsabilita' 1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 22 a 25, ogni Paese membro che si riservi il diritto di non pagare l'indennita' relativa alla responsabilita', non ha diritto ad un'indennita' di tale natura da parte di un altro paese membro che accetta di assumersi la responsabilita' conformemente alle disposizioni degli articoli summenzionati.
Convenzione Postale Universale-art. 27
Articolo 27 Impostazione all'estero di invii di posta-lettere 1. Nessun paese membro e' tenuto ad avviare o distribuire ai destinatari gli invii della posta-lettere che mittenti residenti nel suo territorio impostino o facciano impostare in un paese estero, allo scopo di fruire delle condizioni tariffarie piu' favorevoli ivi applicate. 2. Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano indifferentemente sia agli invii della posta-lettere predisposti nel paese di residenza del mittente e successivamente trasportati attraverso la frontiera, sia agli invii della posta-lettere preparati in un paese estero. 3. L'amministrazione di destinazione ha il diritto di esigere dal mittente e, in mancanza, dall'amministrazione di impostazione il pagamento delle tariffe interne. Qualora ne' il mittente ne' l'amministrazione di impostazione accettino di pagare tali tariffe entro un termine fissato dall'amministrazione di destinazione, questa puo' sia restituire gli invii all'amministrazione di impostazione, acquisendo il diritto du essere rimborsata delle spese di rinvio, sia trattarli conformemente alla propria legislazione. 4. Nessun paese membro e' tenuto ad avviare o a distribuire ai destinatari gli invii della posta-lettere che i mittenti abbiano impostato a fatto impostare in grande quantita' in un paese diverso da quello ove essi risiedono se l'importo delle spese terminali da riscuotere risulta meno elevato dell'importo che sarebbe stato riscosso se gli invii fossero stati impostati nel paese di residenza dei mittenti. Le amministrazioni di destinazione hanno il diritto di esigere dall'amministrazione di impostazione una remunerazione in rapporto ai costi sostenuti, la quale non potra' essere superiore al maggiore importo delle due formule seguenti: o l'80% della tariffa interna applicabile ad invii equivalenti, o 0,14 DTS per invio piu' 1 DTS per chilogrammo. Se l'amministrazione di impostazione non accetta di pagare l'importo reclamato entro un termine fissato dall'amministrazione di destinazione, questa puo' restituire gli invii all'amministrazione di impostazione, con il diritto di essere rimborsata delle spese di rinvio, sia trattarli conformemente alla propria legislazione
Convenzione Postale Universale-art. 28
Articolo 28 Spese terminali. Disposizioni generali 1. Con riserva delle esenzioni prescritte nei regolamenti, ogni amministrazione che riceve da altra amministrazione invii di posta-lettere ha il diritto di percepire dall'amministrazione speditrice una remunerazione per le spese causate dal corriere internazionale ricevuto. 2. Per l'applicazione delle disposizioni riguardanti il pagamento delle spese terminali, le amministrazioni postali sono classificate come paesi e territori del sistema target o paesi e territori aventi diritto di far parte del sistema transitorio, conformemente alla lista redatta a questo scopo dal Congresso nella Risoluzione 12/2004. Nelle disposizioni sulle spese terminali, i paesi e i territori sono denominati "paesi". 3. Le disposizioni della presente Convenzione concernenti il pagamento delle spese terminali sono misure transitorie che conducono all'adozione di un sistema di pagamento che tenga conto delle specificita' di ciascun paese. 4. Accesso al regime interno 4.1 Ogni amministrazione deve mettere a disposizione delle altre amministrazioni tutte le tariffe, i termini e le condizioni offerti nel proprio servizio interno a condizioni identiche a quelle proposte ai propri clienti nazionali. 4.2 Un'amministrazione di origine puo', in condizioni simili, richiedere all'amministrazione di destinazione del sistema target di beneficiare delle stesse condizioni che quest'ultima offre ai propri clienti nazionali per invii equivalenti. 4.3 Le amministrazioni nel sistema transitorio devono indicare se autorizzano l'accesso alle condizioni indicate al punto 4.1. 4.3.1 Quando un'amministrazione di un paese del sistema transitorio dichiara di autorizzare l'accesso alle condizioni offerte nel proprio sistema interno, tale autorizzazione si applica all'insieme delle amministrazioni dell'Unione in maniera non-discriminatoria . 4.4 Competera' all'amministrazione di destinazione decidere se le condizioni di accesso al proprio servizio interno sono state soddisfatte dall'amministrazione di origine . 5. I tassi delle spese terminali per gli invii in grande quantita' non devono essere superiori ai tassi piu' favorevoli applicati dall'amministrazione di destinazione mediante accordi bilaterali o multilaterali riguardanti le spese terminali. Competera' all'amministrazione di destinazione decidere se l'amministrazione di origine avra' soddisfatto o no le condizioni di accesso. 6. Il pagamento delle spese terminali sara' basato sulla prestazione della qualita' del servizio nel paese di destinazione. Il Consiglio di gestione postale e' di conseguenza autorizzato ad accordare dei premi alla remunerazione indicata agli articoli 29 e 30 al fine di incoraggiare la partecipazione al sistema di controllo e per ricompensare le amministrazioni che raggiungono il loro obiettivo di qualita'. Il Consiglio di gestione postale puo' anche fissare delle penali nel casso di qualita' insufficiente, ma la remunerazione non potra' essere inferiore a quella minima indicata agli articoli 29 e 30. 7. Ogni amministrazione puo' rinunciare in tutto o in parte alla remunerazione prevista al punto 1. 8. Le amministrazioni interessate possono, mediante accordo bilaterale o multilaterale, applicare altri sistemi di remunerazione per il regolamento dei conti relativi alle spese terminali.
Convenzione Postale Universale-art. 29
Articolo 29 Spese terminali. Disposizioni applicabili a scambi tra paesi del sistema target. 1. La remunerazione per gli invii della posta-lettere, compresi quelli in grande quantita', ma esclusi i sacchi M, viene stabilita sulla base dell'applicazione dei tasso per invio e per chilogrammo rispecchiando i costi di lavorazione nel paese di destinazione; questi costi devono essere in relazione con le tariffe nazionali. Il calcolo dei tassi si effettua secondo le condizioni specificate nel Regolamento della posta-lettere. 2. I tassi per invio e per chilogrammo sono calcolati sulla base di una percentuale della tariffa per una lettera prioritaria da 20 grammi nel servizio interno, nel seguente modo: 2.1 per il 2006: 62% 2.2 per il 2007: 64% 2.3 per il 2008: 66% 2.4 per il 2009: 68% 3. I tassi non potranno eccedere: 3.1 per il 2006: 0,226 DTS per invio e 1,768 DTS per chilogrammo 3.2 per il 2007: 0,231 DTS per invio e 1,812 DTS per chilogrammo 3.3 per il 2008: 0,237 DTS per invio e 1,858 DTS per chilogrammo 3.4 per il 2009: 0,243 DTS per invio e 1,904 DTS per chilogrammo 4. Per il periodo dal 2006 al 2009, i tassi da applicare non potranno essere inferiori a 0,147 DTS per invio e 1,491 per chilogrammo. Fin quando l'aumento dei tassi non superi il 100% della tassa di una lettera prioritaria di 20 grammi del servizio interno del paese interessato, i tassi minimi assumeranno i valori seguenti: 4.1 per il 2006: 0,151 DTS per invio e 1,536 DTS per chilogrammo 4.2 per il 2007: 0,154 DTS per invio e 1,566 DTS per chilogrammo 4.3 per il 2008: 0,158 DTS per invio e 1,598 DTS per chilogrammo 4.4 per il 2009: 0,161 DTS per invio e 1,630 DTS per chilogrammo 5. Per i sacchi M il tasso da applicare sara' di 0,793 DTS per chilogrammo. 5.1 I sacchi M con peso inferiore ai 5 chilogrammi vanno considerati come se pesassero 5 chilogrammi ai fini del pagamento delle spese terminali. 6. E' previsto un pagamento supplementare di 0,5 DTS ad invio per gli invii raccomandati ed una remunerazione supplementare di 1 DTS ad invio per gli invii con valore dichiarato. 7. Le disposizioni previste tra paesi del sistema target si applicano a qualunque paese del sistema transitorio che dichiari di voler aderire al sistema target. Il Consiglio di gestione postale puo' fissare le misure transitorie nel regolamento della posta-lettere. 8. Non e' possibile applicare alcuna riserva al presente articolo, salvo nel caso di accordo bilaterale.
Convenzione Postale Universale-art. 30
Articolo 30 Spese terminali. Disposizioni applicabili a flussi di traffico verso, da e tra i paesi del sistema transitorio 1. Remunerazione 1.1 La remunerazione per invii di posta-lettere, ad esclusione dei sacchi M, e' di 0,147 DTS per invio e 1,491 per chilogrammo. 1.1.1 Per i flussi inferiori a 100 tonnellate all'anno, le due componenti sono convertite in un tasso totale di 3,727 DTS per chilogrammo sulla base di una media mondiale di 15,21 invii per chilogrammo. 1.1.2 Per i flussi superiori a 100 tonnellate all'anno, si applica il tasso totale di 3,727 DTS per chilogrammo nel caso in cui ne' l'amministrazione di destinazione, ne' quella di origine chiedano una revisione del tasso sulla base del numero reale di invii per chilogrammo del flusso in questione. Inoltre, tale tasso viene applicato nel caso in cui il numero reale di invii per chilogrammo e' compreso tra 13 e 17. 1.1.3 Quando una delle amministrazioni chiede l'applicazione del numero reale di invii per chilogrammo, il calcolo della remunerazione del flusso in questione e' effettuato secondo il meccanismo di revisione previsto nel Regolamento della posta-lettere. 1.1.4 Un paese del sistema target non puo' chiedere la revisione al ribasso del tasso totale indicato al punto 1.1.2 contro un paese del sistema transitorio, a meno che quest'ultimo paese non chieda una revisione in senso contrario. 1.2 Per i sacchi M il tasso da applicare e' di 0,793 DTS per chilogrammo. 1.2.1 I sacchi M con peso inferiore ai 5 chilogrammi vanno considerati come se pesassero 5 chilogrammi ai fini della remunerazione delle spese terminali. 1.3 E' prevista una remunerazione supplementare di 0,5 DTS ad invio per gli invii raccomandati e di 1 DTS ad invio per gli invii con valore dichiarato. 2. Meccanismo di armonizzazione dei sistemi target 2.1 Quando un'amministrazione del sistema target destinataria di un flusso di corriere superiore a 50 tonnellate all'anno accerti che il peso annuale di questo flusso eccede la soglia calcolata secondo le condizioni precisate nel Regolamento ella posta-lettere, essa puo' applicare al corriere eccedente tale soglia il sistema di remunerazione previsto dall'articolo 29, a condizione che non sia stato applicato il meccanismo di revisione. 2.2 Quando un'amministrazione del sistema transitorio che in un anno riceve un flusso di corriere superiore alle 50 tonnellate da un altro paese del sistema transitorio stabilisce che il peso annuale di tale flusso eccede la soglia calcolata secondo le condizioni precisate nel Regolamento della posta-lettere, essa puo' applicare al corriere eccedente tale soglia il supplemento di remunerazione previsto dall'articolo 31, a condizione che non sia stato applicato il meccanismo di revisione. 3. Corriere in grande quantita' 3.1 La remunerazione per il corriere in grande quantita' a favore dei paesi dei sistema target viene stabilita tramite l'applicazione dei tassi per invio e per chilogrammo previsti dall'articolo 29 . 3.2 Le amministrazioni del sistema transitorio possono chiedere, per il corriere in grande quantita' ricevuto, una remunerazione di 0,147 DTS per invio e 1,491 DTS per chilogrammo. 4. Non si puo' applicare alcuna riserva a tale articolo, salvo nel caso di accordo bilaterale.
Convenzione Postale Universale-art. 31
Articolo 31 Fondi per il miglioramento della qualita' del servizio 1. Ad eccezione dei sacchi M e gli invii in grande quantita', le spese terminali pagabili da tutti i paesi e territori ai paesi classificati dal Consiglio economico e sociale nella categoria dei paesi meno avanzati, sono oggetto di una maggiorazione pari al 16,55% del tasso di 3,727 DTS per chilogrammo indicato all'articolo 30, ai fini dell'alimentazione del Fondo per il miglioramento della qualita' dei servizio, per migliorare la qualita' del servizio nei paesi meno avanzati. In questi paesi non ha luogo alcun pagamento di tale natura. 2. I paesi membri dell'UPU e i territori compresi nell'Unione hanno la facolta' di presentare al Consiglio di amministrazione una domanda debitamente motivata affinche' il loro paese o territorio venga considerato come avente bisogno di risorse supplementari. I paesi classificati MCARB 1 (ex paesi in via di sviluppo) hanno la facolta' di presentare una richiesta al Consiglio di amministrazione per beneficiare del Fondo per il miglioramento della qualita' del servizio alle stesse condizioni dei paesi meno avanzati. Inoltre i paesi classificati dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo nella categoria dei paesi contribuenti netti hanno la facolta' di presentare una richiesta al Consiglio di amministrazione per beneficiare del Fondo per il miglioramento della qualita' del servizio alle stesse condizioni dei paesi rientranti nel MCARB 1. Le richieste accolte favorevolmente in virtu' del presente articolo hanno effetto a partire dal primo giorno dell'anno civile successivo a quello della decisione del Consiglio di amministrazione. 11 Consiglio di amministrazione valuta la domanda e decide, sulla base di severi criteri di valutazione, se un paese puo' o meno essere considerato paese meno avanzato o, secondo il caso, paese rientrante nel MCARB 1, per il Fondo per il miglioramento della qualita' dei servizio. Il Consiglio di amministrazione rivede e aggiorna annualmente la lista dei paesi membri dell'UPU e dei territori compresi nell'Unione. 3. Eccetto che per i sacchi M e gli invii in grande quantita', le spese terminali pagabili dai paesi e territori classificati dal Congresso nella categoria dei paesi industrializzati ai fini della remunerazione delle spese terminali ai paesi e territori classificati dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo nella categoria dei paesi diversi dai paesi meno avanzati che possono beneficiare delle risorse MCARB 1, sono oggetto di una maggiorazione pari all'8% del tasso di 3,727 DTS per chilogrammo indicato all'articolo 30, a titolo di alimentazione del detto Fondo per migliorare la qualita' del servizio nei paesi di quest'ultima categoria. 4. Eccetto che per i sacchi M e gli invii in grande quantita', le spese terminali pagabili dai paesi e territori classificati dal Congresso di Beijing 1999 nella categoria dei paesi industrializzati ai fini della remunerazione delle spese terminali ai paesi e territori classificati dal Programma delle Nazioni Unite per io sviluppo nella categoria dei paesi in via di sviluppo diversi da quelli indicati ai §1 e 3, sono oggetto di una maggiorazione pari all'1°~ del tasso di 3,727 DTS per chilogrammo indicato all'articolo 30, a titolo di alimentazione del detto Fondo per migliorare la qualita' del servizio. 5. I paesi e territori abilitati a beneficare delle risorse MCARB 1 possono cercare di migliorare la qualita' del servizio grazie a progetti regionali o multinazionali a favore dei paesi meno avanzati o dei paesi a basso reddito. Tali progetti sarebbero di beneficio a tutte le parti che contribuissero al loro finanziamento tramite l'intermediario del Fondo per il miglioramento della qualita' del servizio. 6. I progetti regionali dovrebbero favorire la realizzazione dei programmi dell'UPU a favore del miglioramento della qualita' del servizio e della realizzazione dei sistemi di contabilita' analitica nei paesi in via di sviluppo. II Consiglio di gestione postale adottera' al piu' tardi nel 2006 delle procedure adattate per il finanziamento di tali progetti.
Convenzione Postale Universale-art. 32
Articolo 32 Spese di transito I dispacci chiusi e gli invii in transito allo scoperto scambiati tra due amministrazioni o tra due uffici dello stesso paese per mezzo dei servizi di una o piu' amministrazioni (servizi terzi) sono sottoposti al pagamento di spese di transito. Queste ultime costituiscono una retribuzione per le prestazioni riguardanti il transito territoriale, il transito marittimo ed il transito aereo.
Convenzione Postale Universale-art. 33
Articolo 33 Tasso di base e disposizioni relative alle spese di trasporto aereo 1. Il tasso di base da applicare al regolamento dei conti fra amministrazioni a titolo di trasporto aereo e' approvato dal Consiglio di gestione postale. Esso viene calcolato dall'Ufficio Internazionale secondo la formula specificata nel Regolamento della posta-lettere. 2. Il calcolo delle spese di trasporto aereo dei dispacci chiusi, degli invii prioritari e degli invii aerei e dei plichi-aerei in transito allo scoperto, nonche' le modalita' dei conti relativi, risultano dal Regolamento della posta-lettere e dal Regolamento dei pacchi postali. 3. Le spese di trasporto per tutto il tragitto aereo sono: 3.1 a carico dell'amministrazione di origine se si tratta di dispacci chiusi, anche nel caso in cui tali dispacci transitino per una o piu' amministrazioni postali intermediarie; 3.2 a carico dell'amministrazione che recapita gli invii ad un'altra amministrazione se si tratta di invii prioritari e di invii aerei in transito allo scoperto, ivi compresi quelli mal indirizzati. 4. Le presenti regole sono applicabili agli invii esenti da spese di transito territoriale e marittimo se avviati per via aerea. 5. Ogni amministrazione di destinazione che assicura il trasporto aereo del corriere internazionale all'interno del suo paese ha diritto al rimborso dei costi supplementari causati dal tale trasporto, purche' la distanza media dei tragitti percorsi superi i 300 chilometri. 11 Consiglio di gestione postale puo' sostituire la distanza media ponderata con un altro criterio pertinente. Salvo accordo che preveda la gratuita', le spese devono essere uniformi per tutti i dispacci prioritari e i dispacci aerei provenienti dall'estero, sia che tale corriere venga riavviato per via aerea o meno. 6. Tuttavia, quando la compensazione delle spese terminali percepita dall'amministrazione di destinazione e' basata specificatamente sui costi o sulle tariffe interne, non si procede ad alcun rimborso supplementare a titolo di spese di trasporto aereo interno. 7. L'amministrazione di destinazione esclude, per il calcolo della distanza media ponderata, il peso di tutti i dispacci per i quali il calcolo della compensazione delle spese terminali e' specificatamente basato sui costi o sulle tariffe interne dell'amministrazione di destinazione.
Convenzione Postale Universale-art. 34
Articolo 34 Quote parti territoriali e marittime dei pacchi postali 1. I pacchi scambiati tra due amministrazioni postali sono sottoposti a quote parti territoriali di arrivo calcolate combinando il tasso di base per pacco e quello per chilogrammo fissati dal Regolamento. 1.1 Tenendo conto dei suddetti tassi di base, le amministrazioni postali possono inoltre essere autorizzare a beneficiare di tassi supplementari per pacco e per chilogrammo, conformemente alle disposizioni previste dal Regolamento. 1.2 Le quote parti menzionate al punto 1 e 2 sono a carico dell'amministrazione del paese di origine, a meno che il Regolamento riguardante i pacchi postali non preveda delle deroghe a tale principio. 1.3 Le quote parti territoriali di arrivo devono essere uniformate per il territorio complessivo di ciascun paese. 2. I pacchi scambiati tra due amministrazioni o tra due uffici dello stesso paese per mezzo di servizi di superficie di una o piu' amministrazioni sono sottoposti, a vantaggio dei paesi i cui servizi partecipano all'avviamento territoriale, alle quote parti territoriali di transito fissate dal Regolamento secondo lo scaglione di distanza. 2.1 Per i pacchi in transito allo scoperto, le amministrazioni intermediarie sono autorizzate ad esigere la quota parte forfetaria per invio fissata dal Regolamento. 2.2 Le quote parti territoriali di transito sono a carico dell'amministrazione del paese di origine, a meno che il regolamento riguardante i pacchi postali non preveda deroghe a questo principio. 3. Ciascun paese i cui servizi partecipano al trasporto marittimo di pacchi e' autorizzato a esigere le quote parti marittime. Dette quote parti sono a carico dell'amministrazione del paese di origine, a meno che il Regolamento riguardante i pacchi postali non preveda deroghe a questo principio. 3.1 Per ogni servizio marittimo prestato, la quota parte marittima e' fissata dal Regolamento concernente i pacchi postali secondo lo scaglione di distanza. 3.2 Le amministrazioni postali hanno la facolta' di maggiorare del 50% al massimo la quota parte marittima calcolata conformemente al punto 3.1. Al contrario, esse la possono ridurre a loro piacimento.
Convenzione Postale Universale-art. 35
Articolo 35 Potere del CEP di fissare l'ammontare delle spese e delle quote parti 1. Il Consiglio di gestione postale ha il potere di fissare le spese e le quote parti seguenti, che devono essere pagate dalle amministrazioni postali secondo le condizioni enunciate dai Regolamenti: 1.1 spese di transito per la lavorazione e il trasporto dei dispacci di posta-lettere attraverso almeno un paese terzo; 1.2 tasso di base e spese di trasporto aereo applicabili al corriere aereo; 1.3 quote parti territoriali di arrivo per la lavorazione dei pacchi in arrivo; 1.4 quote parti territoriali di transito per la lavorazione e il trasporto dei pacchi attraverso un paese terzo; 1.5 quote parti marittime per il trasporto marittimo dei pacchi. 2. La revisione che potra' essere fatta secondo una metodologia che assicuri una remunerazione equa alle amministrazioni che assicurano i servizi, dovra' basarsi su dati economici e finanziari affidabili e rappresentativi. La modifica eventuale decisa entrera' in vigore ad una data fissata dal Consiglio di gestione postale
Convenzione Postale Universale-art. 36
Articolo 36 Condizioni di approvazione delle proposte riguardanti la Convenzione e i Regolamenti 1. Per diventare esecutive, le proposte presentate al Congresso e relative alla presente Convenzione devono essere approvate dalla maggioranza dei paesi membri presenti e votanti aventi diritto di voto. Devono essere presenti al momento del voto almeno la meta' dei paesi membri aventi diritto di voto rappresentati al Congresso. 2. Per diventare esecutive, le proposte relative ai Regolamenti della posta-lettere ed al Regolamento concernente i pacchi postali devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di gestione postale aventi diritto di voto. 3. Per diventare esecutive, le proposte introdotte nell'intervallo fra due Congressi e relative alla presente Convenzione ed al suo Protocollo finale devono raccogliere: 3.1 i due terzi dei suffragi, avendo partecipato al suffragio almeno la meta' dei paesi membri dell'Unione aventi diritto di voto, e che hanno partecipato al suffragio se si tratta di modifiche; 3.2 la maggioranza dei suffragi se si tratta di interpretazione delle disposizioni. 4. Nonostante le disposizioni di cui al punto 3.1, ogni paese membro la cui legislazione nazionale e' ancora incompatibile con la modifica proposta ha la facolta' di fare, entro novanta giorni dalla data di notifica di questa, una dichiarazione scritta al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale, che affermi la propria impossibilita' ad accettare tale modifica.
Convenzione Postale Universale-art. 37
Articolo 37 Riserve presentate in occasione del Congresso 1. Non e' autorizzata alcuna riserva incompatibile con l'oggetto e la finalita' dell'Unione. 2. In linea generale, i paesi membri che non riescono a condividere il loro punto di vista con gli altri paesi membri devono cercare, per quanto possibile, di allinearsi al parere della maggioranza. Le riserva deve farsi in caso di assoluta necessita' ed essere adeguatamente motivata . 3. La riserva ad articoli della presente Convenzione deve essere sottoposta al Congresso sotto forma di proposta scritta in una delle lingue di lavoro dell'Ufficio Internazionale, conformemente alle relative disposizioni del Regolamento interno del Congresso. 4. Per avere effetto, la riserva sottoposta al Congresso deve essere approvata dalla maggioranza richiesta in ogni caso per la modifica dell'articolo al quale la stessa riserva si riferisce. 5. In linea di principio, la riserva e' applicata su una base di reciprocita' tra il paese membro che l'ha emessa e gli altri paesi membri. 6. La riserva alla presente Convenzione sara' inserita nel Protocollo finale della presente Convenzione sulla base della proposta approvata dal Congresso.
Convenzione Postale Universale-art. 38
Articolo 38 Entrata in vigore e durata della Convenzione 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il 1 gennaio 2006 e rimarra' esecutiva fino all'entrata in vigore degli Atti del prossimo Congresso. In fede di quanto sopra, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno firmato la presente Convenzione in un esemplare che e' depositato presso il Direttore Generale del Bureau Intemational. Una copia sara' inviata a ogni parte dal Bureau International dell'Unione Postale Universale. Bucarest, 5 ottobre 2004
Protocollo finale della Convenzione Postale Europea-art. I
Protocollo finale della Convenzione postale universale Al momento di procedere alla firma della Convenzione Postale Universale conclusasi oggi, i Plenipotenziari firmatari hanno convenuto quanto segue: Articolo I Appartenenza degli invii postali. Ritiro. Modifica o correzione di indirizzo 1. Le disposizioni di cui agli articoli 5.1 e 2 non si applicano a: Antigua e Barbuda, Bahrain (Regno), Barbados, Belize, Botswana, Brunei Darussalam, Canada, Hong-Kong, Cina, Dominica, Egitto, Fidji, Gambia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Territori d'oltremare dipendenti dal Regno Unito, Grenade, Guyana, Irlanda, Giamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Malesia, Malawi, Mauritius, Nauru, Nigeria, Nuova-Zelanda, Uganda, Papuasia Nuova Guinea, Saint Cristophe et Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo-e-Grenadine, Isole Salomone, Samoa occidentale, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Swaziland, Tanzania (Rep. Unita), Trinita' e Tobago, Tuvalu, Vanuatu e Zambia. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 5.1 e 2 non si applicano neppure all'Austria, alla Danimarca e all'Iran (Rep. Islamica), le cui legislazioni non consentono il ritiro o la modifica d'indirizzo degli invii della posta-lettere, su richiesta del mittente, dal momento in cui' il destinatario e' stato informato dell'arrivo di un invio a lui indirizzato. 3. L'articolo 5.1 non si applica all'Australia, Ghana e Zimbabwe. 4. L'articolo 5.2 non si applica alle Bahamas, Iraq, Myanmar e alla Rep. Pop. Dem. di Corea, le cui legislazioni non consentono il ritiro o la modifica di indirizzo degli invii della posta-lettere su richiesta del mittente. 5. L'articolo 5.2 non si applica all'America (Stati Uniti). 6. L'articolo 5.2 si applica all'Australia nella misura in cui e' compatibile con la legislazione interna di questo paese. 7. In deroga all'articolo 5.2, El Salvador, Panama (Rep.), Filippine, Rep. Dem. del Congo e Venezuela sono autorizzati a non rinviare i pacchi dopo che il destinatario ne abbia chiesto lo sdoganamento, dato che contrario alla loro legislazione doganale.
Protocollo finale della Convenzione Postale Europea-art. II
Articolo II Tasse 1. In deroga all'articolo 6, le amministrazioni postali di Australia, Canada e Nuova Zelanda sono autorizzate a riscuotere imposte postali diverse da quelle previste dai Regolamenti, quando tali imposte siano ammissibili per la legislazione del loro paese.
Protocollo finale della Convenzione Postale Europea-art. III
Articolo III Eccezione alla franchigia postale per i cecogrammi 1. In deroga all'articolo 7, le amministrazioni postali di Indonesia, San Vincenzo e Grenadine e Turchia, che non accordano la franchigia postale ai cecogrammi nel loro servizio interno, hanno la facolta' di percepire le tasse di affrancatura e le tasse per servizi speciali, le quali peraltro non possono essere superiori a quelle del loro servizio interno. 2. In deroga all'articolo 7 le amministrazioni postali di Germania, America (Stati Uniti), Australia, Austria, Canada, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Giappone e Svizzera hanno la facolta' di riscuotere le tasse per servizi speciali applicate ai cecogrammi nel loro servizio interno.
Protocollo finale della Convenzione Postale Europea-art. IV
Articolo IV Servizi di base 1. Malgrado le disposizioni dell'articolo 12, l'Australia non approva l'estensione dei servizi di base ai pacchi postali. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 12.2.4 non si applicano alla Gran Bretagna, la cui legislazione nazionale impone un limite di peso inferiore. La legislazione relativa alla sanita' e alla sicurezza limita a 20 chilogrammi il peso dei sacchi per corriere.
Protocollo finale della Convenzione Postale Europea-art. V
Articolo V Pacchetti 1. In deroga all'articolo 12 della Convenzione, l'amministrazione postale dell'Afghanistan e' autorizzata a limitare a 1 chilogrammo il peso massimo dei pacchetti in arrivo e in uscita .
Protocollo finale della Convenzione Postale Europea-art. VI
Articolo VI Avviso di consegna 1. L'amministrazione postale del Canada e' autorizzata a non applicare l'articolo 13.1.1 per quanto concerne i pacchi, in quanto non offre per i pacchi il servizio di avviso di consegna nel suo servizio interno.
Protocollo finale della Convenzione Postale Europea-art. VII
Articolo VII Servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CCRI) 1. In deroga all'articolo 13.4.1 l'amministrazione postale della Bulgaria (Rep.) assicurera' il servizio CCRI dopo la negoziazione con l'amministrazione postale interessata.
Protocollo finale della Convenzione Postale Europea-art. VIII
Articolo VIII Divieti (posta-lettere) 1. Eccezionalmente, le amministrazioni postali del Libano e della Repubblica pop. dem. di Corea non accettano gli invii raccomandati contenenti monete, banconote, valori al portatore di qualsiasi tipo, travellers' cheques, o platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose, gioielli ed altri oggetti preziosi. Esse non sono vincolate in modo rigoroso alle disposizioni del Regolamento della posta-lettere per quanto concerne la propria responsabilita' in caso di manomissione o danneggiamento di invii raccomandati, nonche' per quanto riguarda gli invii contenenti oggetti di vetro o fragili. 2. Eccezionalmente, le amministrazioni postali dell'Arabia Saudita, Bolivia, Cina (Rep. Pop.), ad esclusione della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Iraq, Nepal, Pakistan, Sudan e Vietnam non accettano gli invii raccomandati contenenti monete, biglietti di Stato, banconote, o valori al portatore di qualsiasi tipo, travellers'cheques, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose, gioielli ed altri oggetti preziosi. 3 L'amministrazione postale di Myanmar si riserva il diritto di non accettare gli invii con valore dichiarato contenenti gli oggetti preziosi menzionati all'articolo 15.5, dato che la sua legislazione interna si oppone all'ammissione di tale genere di invii. 4. L'amministrazione postale del Nepal non accetta gli invii raccomandati o con valore dichiarato contenenti biglietti di Stato o monete metalliche, salvo apposito accordo concluso a tale effetto. 5. L'amministrazione postale dell'Uzbekistan no accetta invii raccomandati o con valore dichiarato contenenti monete, banconote, assegni, francobolli postali o valute straniere e declina ogni responsabilita' in caso di perdita o danneggiamento di tale genere di invii. 6. L'amministrazione postale dell'Iran (Rep. Islamica) non accetta gli invii contenenti articoli contrari ai principi della religione islamica. 7. L'amministrazione postale delle Filippine si riserva il diritto di non accettare invii di posta-lettere (ordinari, raccomandati o con valore dichiarato) contenenti monete, banconote o qualsiasi valore al portatore, travellers' cheques, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose o altri oggetti preziosi. 8. L'amministrazione postale dell'Australia non accetta alcun invio postale contenente oro in lingotti o banconote. Inoltre non accetta invii raccomandati con destinazione Australia, ne' invii in transito allo scoperto contenenti oggetti di valore come gioielli, metalli preziosi, pietre preziose o semi-preziose, titoli, monete o altri effetti negoziabili. Essa declina ogni responsabilita' per gli invii spediti in violazione della presente riserva. 9. L'amministrazione postale della Cina (Rep. Pop.), con esclusione della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, non accetta invii con valore dichiarato contenenti monete, banconote, biglietti di Stato, valori di qualsiasi tipo al portatore o travellers' cheques, in conformita' con il proprio regolamento interno. 10. Le amministrazioni postali della Lettonia e della Mongolia si riservano il diritto di non accettare invii ordinari, raccomandati o con valore dichiarato contenenti monete, banconote, titoli al portatore e travellers' cheques, dato che cio' e' contrario alla loro legislazione nazionale. 11. L'amministrazione postale del Brasile si riserva il diritto di non accettare il corriere ordinario, raccomandato o con valore dichiarato contenente monete, banconote in circolazione e valori di qualsiasi tipo al portatore. 12. L'amministrazione postale dei Vietnam si riserva il diritto di non accettare lettere contenenti oggetti e merci.
Protocollo finale della Convenzione Postale Europea-art. IX
Articolo IX Divieti (pacchi postali) 1. Le amministrazioni postali del Myanmar e Zambia sono autorizzate a non accettare pacchi con valore dichiarato contenenti oggetti preziosi trattati nell'articolo 15.6.1.3.1, dato che cio' e' contrario alla loro regolamentazione interna. 2. Eccezionalmente, le amministrazioni postali del Libano e del Sudan non accettano pacchi contenenti monete, biglietti di Stato o qualsiasi valore al portatore, travellers' cheques, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose o altri oggetti preziosi, o contenenti liquidi ed elementi che si liquefanno facilmente o articoli di vetro o similari o comunque fragili. Essi non sono vincolati alle disposizioni a cio' relative del Regolamento concernente i pacchi postali. 3. L'amministrazione postale del Brasile e' autorizzata a non accettare pacchi con valore dichiarato contenenti monete e biglietti di Stato in circolazione, ne' qualsiasi altro valore al portatore, dato che cio' e' contrario alla sua regolamentazione interna. 4. L'amministrazione postale del Ghana e' autorizzata a non accettare pacchi con valore dichiarato contenenti monete e biglietti di Stato in circolazione, dato che cio' e' contrario alla sua regolamentazione interna. 5. Oltre agli oggetti elencati nell'articolo 15, l'amministrazione postale dell'Arabia Saudita e' autorizzata a non accettare pacchi contenenti monete, biglietti di Stato o titoli di qualsiasi tipo al portatore, travellers' cheques, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose o altri oggetti preziosi. Ne' accetta pacchi contenenti medicinali di qualsiasi tipo, a meno che essi non siano accompagnati da una prescrizione medica emanata da una autorita' ufficiale competente, prodotti destinati a spegnere fuochi, liquidi chimici o articoli contrari ai principi della religione islamica. 6. Oltre agli oggetti elencati nell'articolo 15, l'amministrazione postale dell'Oman non accetta pacchi contenenti: 6.1 medicine di qualsiasi tipo a meno che non siano accompagnati da una prescrizione medica emanata da una autorita' ufficiale competente; 6.2 prodotti destinati a spegnere fuochi o liquidi chimici; 6.3 articoli contrari ai principi della religione islamica. 7. Oltre agli oggetti elencati nell'articolo 15, l'amministrazione postale dell'Iran (Rep. Islamica) e' autorizzata a non accettare pacchi contenenti articoli contrari ai principi della religione islamica. 8. L'amministrazione postale delle Filippine e' autorizzata a non accettare pacchi contenenti monete, biglietti di Stato o qualsiasi valore al portatore, travellers' cheques, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose o altri oggetti preziosi, o contenenti liquidi o elementi che si possono facilmente liquefare o articoli di vetro o similari o comunque fragili. 9. L'amministrazione postale dell'Australia non accetta invii postali di alcun tipo contenenti lingotti o banconote. 10. L'amministrazione postale della Cina (Rep. Pop.) non accetta pacchi ordinari contenenti monete, biglietti di Stato o titoli di alcun tipo al portatore, travellers' cheques, platino, oro o argento, sia lavorati che non, pietre preziose o altri oggetti preziosi. Inoltre, con eccezione della Regione amministrazione speciale di Hong Kong, pacchi con valore dichiarato contenenti monete, biglietti di Stato o titoli di qualsiasi tipo al portatore e travellers' cheques non vengono accettati. 11. L'amministrazione postale della Mongolia si riserva il diritto di non accettare, secondo la sua legislazione nazionale, pacchi contenenti monete, biglietti di Stato, titoli al portatore e travellers' cheques. 12. L'amministrazione postale della Lettonia non accetta pacchi ordinari ne' con valore dichiarato contenenti monete, banconote, assegni o titoli di qualsiasi tipo al portatore (assegni) o valuta estera, e declina ogni responsabilita' in caso di perdita o danneggiamento di simili invii.
Protocollo finale della Convenzione Postale Europea-art. X
Articolo X Oggetti soggetti a diritti doganali 1. Con riferimento all'articolo 15, le amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano invii con valore dichiarato contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Bangladesh e Salvador. 2. Con riferimento all'articolo 15, le amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano lettere ordinarie e raccomandate contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Afghanistan, Albania, Azerbaidjan, Bielorussia, Cambogia, Cile, Colomba, Cuba, Salvador, Estonia, Italia, Lettonia, Nepal, Uzbekistan, Peru', Rep. Pop. dem. di Corea, San Marino, Turkmenistan, Ucraina e Venezuela. 3. Con riferimento all'articolo 15, le amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano lettere ordinarie contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio (Rep.), Gibuti, Mali e Mauritania. 4. Nonostante le disposizioni di cui ai punti da 1 a 3, gli invii di sieri, vaccini, nonche' gli invii di medicinali di urgente necessita' difficilmente procurabili sono ammessi in tutti i casi.
Protocollo finale della Convenzione Postale Europea-art. XI
Articolo XI Reclami 1. In deroga all'articolo 17.3, le amministrazioni postali di Arabia Saudita, Bulgaria (Rep.), Capo Verde, Egitto, Gabon, Territori d'oltremare dipendenti dal Regno Unito, Grecia, Iran (REP. Islamica), Kirgizistan, Mongolia, Myanmar, Uzbekistan, Filippine, Rep. Pop. dem. di Corea, Sudan, Siria (Rep. Araba), Ciad, Turkmenistan, Ucraina e Zambia si riservano il diritto di riscuotere una tassa di reclamo a carico dei loro clienti per gli invii della posta-lettere. 2. In deroga all'articolo 17.3, le amministrazioni postali di Argentina, Austria, Azerbaidjan, Slovacchia e Repubblica Ceca si riservano il diritto di riscuotere una tassa speciale qualora, a conclusione degli atti svolti in conseguenza del reclamo, questo risulti ingiustificato. 3. Le amministrazioni postali di Afghanistan, Arabia Saudita, Bulgaria (Rep.), Capo Verde, Gabon, Iran (Rep. Islamica), Kirgizistan, Mongolia, Myanmar, Uzbekistan, Sudan, Suriname, Siria (Rep. Araba), Turkmenistan, Ucraina e Zambia si riservano il diritto di riscuotere dai clienti una tassa di reclamo per i pacchi. 4. In deroga all'articolo 17.3, le amministrazioni postali di America (Stati Uniti), Brasile e Panama (Rep.) si riservano il diritto di riscuotere dai clienti una tassa di reclamo per gli invii della posta-lettere e i pacchi postali impostati nei paesi che applicano tale genere di tassa in virtu' delle disposizioni di cui ai punti da 1 a 3.
Protocollo finale della Convenzione Postale Europea-art. XII
Articolo XII Tassa di presentazione alla dogana 1. L'amministrazione postale del Gabon si riserva il diritto di riscuotere, a carico dei suoi clienti, una tassa di presentazione alla dogana. 2. Le amministrazioni postali di Congo (Rep.) e Zambia si riservano il diritto di riscuotere, a carico dei propri clienti, una tassa di presentazione alla dogana per i pacchi.
Protocollo finale della Convenzione Postale Europea-art. XIII
Articolo XIII Impostazione all'estero di invii della posta-lettere 1. Le amministrazioni postali di America (Stati Uniti), Australia, Austria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Grecia e Nuova Zelanda si riservano il diritto di riscuotere una tassa, in rapporto al costo dei lavori causati, a carico di ogni amministrazione postale che, in base all'articolo 27.4, rinvii loro degli oggetti i quali, all'origine, non erano stati spediti come invii postali dai loro servizi. 2. In deroga all'articolo 27.4, l'amministrazione postale del Canada si riserva il diritto di riscuotere dall'amministrazione di origine una remunerazione che le consenta di recuperare, come minimo, i costi sostenuti per il trattamento di tali invii. 3. L'articolo 27.4 autorizza l'amministrazione postale di destinazione a richiedere all'amministrazione di impostazione un'adeguata remunerazione per la distribuzione di invii della posta-lettere impostati all'estero in grande quantita'. L' Australia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si riservano il diritto di limitare tale pagamento all'importo corrispondente alla tariffa interna del Paese di destinazione applicabile ad invii equivalenti. 4. L'articolo 27.4 autorizza l'amministrazione postale di destinazione a richiedere all'amministrazione di impostazione un'adeguata remunerazione per la distribuzione di invii della posta-lettere impostati all'estero in grande quantita'. I seguenti paesi si riservano il diritto di contenere tale pagamento entro i limiti autorizzati dai Regolamento per il corriere in grande quantita': America (stati Uniti), Banahmas, Barbados, Brunei Darussalam, Cina (Rep.pop.), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Territori d'oltremare dipendenti dal Regno Unito, Grenada, Guyana, india, Malesia, Nepal, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Antille olandesi e Aruba Santa Lucia, San Vincenzo e Grenadine, Singapore, Sri Lanka, Suriname e Tailandia. 5. Nonostante le riserve di cui al punto 4, i seguenti paesi si riservanio il diritto di applicare, nella loro integrita', le disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione al corriere ricevuto dai paesi membri dell'Unione: Germania, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Benin, Brasile, Burkina Faso, Camerun, Cipro, Costa d'Avorio (Rep.), Danimarca, Egitto, Francia, Grecia, Guinea, Israele, Italia, Giappone, Giordania, Libano, Lussemburgo, Mali, Marocco, Mauritania, Monaco, Norvegia, Portogallo, Senegal, Siria (Rep. araba) e Togo. 6. In applicazione dell'articolo 27.4, l'amministrazione postale della Germania si riserva il diritto di richiedere all'amministrazione postale del paese di impostazione degli invii la remunerazione di una somma equivalente a quella che avrebbe riscosso dall'amministrazione postale del paese in cui risiede il mittente. 7. Nonostante le riserve di cui all'articolo XIII, la Cina (Rep. Pop.) si riserva il diritto di contenere qualunque pagamento a titolo di distribuzione degli invii della pista-lettere impostati all'estero in grande quantita', entro i limiti autorizzati dalla Convenzione dell'UPU e dal Regolamento della posta-lettere per il corriere in grande quantita'.
Protocollo finale della Convenzione Postale Europea-art. XIV
Articolo XIV Quote parti territoriali eccezionali in arrivo 1. In deroga all'articolo 34, l'amministrazione postale dell'Afghanistan si riserva il diritto di percepire 7,50 DTS di quota parte territoriale di arrivo eccezionale supplementare per pacco.
Protocollo finale della Convenzione Postale Europea-art. XV
Articolo XV Tariffe speciali 1. Le amministrazioni postali di America (Stati Uniti), Belgio e Norvegia hanno la facolta' di percepire, per i pacchi aerei, delle quote parti territoriali piu' alte di quelle percepite per i pacchi di superficie. 2. L'amministrazione postale del Libano e' autorizzata a percepire per i pacchi fino a 1 chilogrammo, la tassa applicabile ai pacchi superiori da 1 a 3 chilogrammi. 3. L'amministrazione postale di Panama (Rep.) e' autorizzata a percepire 0,20 DTS per chilogrammo per i pacchi di superficie trasportati per via aerea (S.A.L.) in transito. In fede di quanto sopra, i sottoscritti Plenipotenziari hanno redatto il presente protocollo, che avra' esecutivita' e valenza come se le disposizioni in esso contenute fossero inserite nel testo stesso della Convenzione, e l'hanno firmato in un esemplare depositato presso il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale. Una copia sara' consegnata a ciascuna parte dell'Ufficio Internazionale dell'Unione Postale Universale. Bucarest, 5 ottobre 2004
Accordo
Accordo concernente i servizi di pagamento postali Berna 2004 Nota relativa alla stampa dell'Accordo concernente i servizi di pagamento postali I caratteri in grassetto presenti nel testo indicano le modifiche decise dal Congresso di Bucarest rispetto al testo sottoposto ad approvazione col numero Congres-Doc 30.Add 1 e Congres-Doc 30.Add 1.Corr 1. Accordo concernente i servizi di pagamento postali Indice Capitolo I Disposizioni preliminari 1. Oggetto dell'Accordo e prodotti interessati Capitolo II Vaglia Art. 2. Definizione di prodotto 3. Deposito degli ordini 4. Tasse 5. Obblighi dell'amministrazione postale di emissione 6. Trasmissione degli ordini 7. Trattamento nel paese di destinazione 8. Remunerazione dell'amministrazione postale pagante 9. Obblighi dell'amministrazione postale pagante Capitolo III Bonifico postale 10. Definizione di prodotto 11. Deposito degli ordini 12. Tasse 13. Obblighi dell'amministrazione postale di emissione 14. Trasmissione degli ordini 15. Trattamento del paese di destinazione 16. Remunerazione dell'amministrazione postale pagante 17. Obblighi dell'amministrazione postale pagante Capitolo IV Conti di collegamento, conti mensili, reclami, responsabilita' 18. Relazioni finanziarie tra le amministrazioni postali partecipanti 19. Reclami 20. Responsabilita' Capitolo V Reti elettroniche 21. Regole generali Capitolo VI Disposizioni diverse 22. Richiesta di apertura di un conto corrente postale all'estero Capitolo VII Disposizioni finali 23. Disposizioni finali Accordo concernente i servizi di pagamento postali I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione, visto l'articolo 22.4 della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964, di comune accordo e su riserva dell'articolo 25.4 della suddetta Costituzione, hanno concertato il seguente Accordo. Capitolo I Disposizioni preliminari Articolo primo Oggetto dell'accordo e prodotti interessati 1. (testo invariato) 2. (testo invariato) 3. I Paesi membri notificano al Bureau international, entro i sei mesi successivi alla chiusura del Congresso, il nome e l'indirizzo dell'organo governativo incaricato della supervisione dei servizi finanziari postali, e il nome e l'indirizzo del o degli operatori ufficialmente designati per assicurare i servizi finanziari postali e soddisfare gli obblighi derivanti dagli Atti dell'Unione sul loro territorio. 3.1 I Paesi membri notificano al Bureau international, entro i sei mesi successivi alla chiusura del Congresso, le coordinate delle persone responsabili della gestione dei servizi finanziari postali e del servizio reclami. 3.2 Tra i due Congressi, ogni cambiamento concernente gli organi governativi, gli operatori e le persone responsabili ufficialmente designate, deve essere notificato al Bureau international il prima possibile. 4. (testo invariato) 4.1 (testo invariato) 4.2 (testo invariato) 5. (testo invariato) Capitolo II Vaglia postale Articolo 2 Definizione del prodotto (testo invariato). Articolo 3 Deposito degli ordini (testo invariato) Articolo 5 Obblighi dell'amministrazione postale di emissione (testo invariato). Articolo 6 Trasmissione degli ordini (testo invariato) Articolo 7 Trattamento nel paese di destinazione (testo invariato) Articolo 8 Remunerazione dell'amministrazione postale pagante (testo invariato) Articolo 9 Obblighi dell'amministrazione postale pagante (testo invariato) Capitolo III Bonifico postale Articolo 10 Definizione del prodotto (testo invariato) Articolo 11 Deposito degli ordini (testo invariato) Articolo 12 Tasse (testo invariato) Articolo 13 Obblighi dell'amministrazione postale di emissione (testo invariato) Articolo 14 Trasmissione degli ordini (testo invariato) Articolo 15 Trattamento nel paese di destinazione (testo invariato) Articolo 16 Remunerazione dell'amministrazione postale pagante (testo invariato) Articolo 17 Obblighi dell'amministrazione postale pagante (testo invariato) Capitolo IV Conti di collegamento, conti mensili, reclami, responsabilita' Articolo 18 Relazioni finanziarie tra le amministrazioni postali partecipanti 1. (testo invariato) 2. (testo invariato) 2.1 Come regola generale, quando le amministrazioni postali dispongono di un'istituzione di assegni postali, ognuna di esse si fa aprire, a suo nome presso l'amministrazione corrispondente, un conto di collegamento per mezzo del quale si liquidano i debiti e i crediti reciproci risultanti dagli scambi effettuati a titolo del servizio dei bonifici e dei vaglia e di tutte le altre operazioni che le amministrazioni postali converranno di regolare con questo mezzo. 2.2 Quando l'amministrazione postale del paese di destinazione non dispone di un sistema di assegni postali, il conto di collegamento puo' essere aperto presso un'altra amministrazione. 2.3 (testo invariato) 2.4 (testo invariato) 2.5 (testo invariato) 3. (testo invariato) 3.1 (testo invariato) 3.2 (testo invariato) 4. (testo invariato) Articolo 19 Reclami (testo invariato) Articolo 20 Responsabilita' (testo invariato) Capitolo V Reti elettroniche Articolo 21 Regole generali (testo invariato) Capitolo VI Disposizioni diverse Articolo 22 Richiesta di apertura di un conto corrente postale all'estero 1. Nel caso dell'apertura all'estero di un conto corrente postale o di un altro tipo di conto , o nel caso di richiesta fatta per ottenere un prodotto finanziario all'estero, gli organi postali dei paesi parti del presente Accordo convengono di fornire assistenza sull'utilizzo dei prodotti considerati. 2. Le parti possono accordarsi bilateralmente sull'assistenza che possono prestarsi mutuamente sulla procedura dettagliata da seguire e convengono sulle spese relative alla fornitura di tale assistenza. Capitolo VII Disposizioni finali Articolo 23 Disposizioni finali 1. (testo invariato) 2. (testo invariato) 3. Condizioni d'approvazione delle proposte concernenti il presente Accordo e il suo Regolamento 3.1 Per diventare esecutive, le proposte sottoposte al Congresso e relative al presente Accordo devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti aventi diritto di voto e facenti parte dell'Accordo. Almeno la meta' di tali Paesi membri rappresentati al Congresso e aventi diritto di voto devono essere presenti al momento della votazione. 3.2 Per diventare esecutive, le proposte relative al Regolamento di questo Accordo devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio operativo postale facenti parte dell'Accordo e aventi diritto di voto. 3.3 (testo invariato) 3.3.1 i due terzi dei voti, la meta' almeno dei Paesi membri parti dell'Accordo e con diritto di voto partecipanti alla votazione, se si tratta dell'aggiunta di nuove disposizioni; 3.3.2 la maggioranza dei voti, almeno la meta' dei Paesi membri parte dell'Accordo e con diritto di voto partecipanti alla votazione, se si tratta di modifiche alle disposizioni del presente Accordo; 3.3.3 (testo invariato) 3.3.4 (testo invariato) 4. Il presente Accordo verra' attuato il 1 gennaio 2006 e restera' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo Congresso. In fede di cio', i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare depositato presso il Direttore Generale del Bureau international. Una copia sara' consegnata ad ogni Parte dai Bureau international dell'Unione postale universale. Bucarest, 5 ottobre 2004
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