DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2007, n. 170
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 14, commi 2 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' il seguente: «2. La durata del congedo ordinario e' di trentadue giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario e' rispettivamente di trentasette e di quarantacinque giorni lavorativi. Per i dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto la durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio e' di trenta giorni lavorativi. (Omissis). 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso.». - Il testo dell'art. 18, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' il seguente: «Art. 18 (Congedo ordinario). - 1. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'art. 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermita' o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermita'.». - Il testo dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e' il seguente: «Art. 8. - Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, e' disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente. Quest'ultima puo' sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalita' da fissarsi con decreto del Ministro competente. L'Amministrazione alla quale e' stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si dovra' pronunciare entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa. Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta. Nel periodo intercorrente, il personale e' collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.». - Il testo dell'art. 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228 (Regolamento recante norme per il passaggio del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato in altri ruoli dell'amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato), e' il seguente: «Art. 2 (Trasferimento ad altre amministrazioni). - 1. Il trasferimento del personale di cui all'art. 1 del presente regolamento nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato e' disposto con decreto del Ministero interessato, di concerto con il Capo del Corpo forestale dello Stato. 2. L'amministrazione alla quale e' inoltrata l'istanza da parte del personale di cui all'art. 1 del presente regolamento puo' sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalita' da fissarsi in conformita' ai rispettivi ordinamenti. La stessa si pronuncia entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. 3. Qualora l'amministrazione non si pronunci nel termine sopra indicato, l'istanza si intende accolta. 4. Nel periodo intercorrente, e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al precedente comma 2, il personale e' collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di inidoneita'.». - Il testo dell'art. 75, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 75 (Utilizzazione del personale invalido). - 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego. 2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita' assoluta. 3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo' essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego. 4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'. 5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidita', dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego. 6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'. 7. Il suddetto personale puo' essere altresi' utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. 8. Il giudizio di inidoneita' di cui al presente art. compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 9. Le dette commissioni devono, altresi', fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermita' accertata.».
Art. 12
Congedi straordinari e aspettativa
1.La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
2.Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.
3.Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermita' contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
4.Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro della politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e' collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneita', sino ad avvenuto trasferimento.
5.Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennita' previste per la giornata lavorativa.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, supplemento ordinario. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 22 novembre 1993, n. 469, non convertito in legge, sono state inserite in parte nella presente legge e in parte nella legge 24 dicembre 1993, n. 538, e' il seguente: «39. Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonche' l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare. I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.». - Il testo dell'art. 15, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' il seguente: «Art. 15 (Congedi straordinari). - 1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, il congedo straordinario e' disciplinato dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un congedo straordinario speciale nelle durate di seguito specificate: a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio; b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio. 3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportante per fatti di servizio. 4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.». - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, al decreto legislativo n. 443 del 1992, e al decreto ministeriale n. 228 del 2005, si vedano le note all'art. 11.
Art. 13
Terapie salvavita
1.In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2.Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
Art. 14
Tutela delle lavoratrici madri
2.La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
3.Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
Note all'art. 14: - Il testo degli articoli 39 e 40 e 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della materia e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96, supplemento ordinario, e' il seguente:; «Art. 39 (Riposi giornalieri della madre). - 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.». «Art. 40 (Riposi giornalieri del padre). - 1. I periodi di riposo di cui all'art. 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.». «Art. 9 (Polizia di Stato, penitenziaria e municipale). - 1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza e' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.». - La legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.
Art. 15
Congedo parentale
1.In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.
3.In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4.In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5.In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6.Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio.
7.Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8.I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilita'.
9.Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
Note all'art. 15: - Il testo degli articoli 34 e 32 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' il seguente: «Art. 34 (Trattamento economico e normativo). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'art. 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso. 2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'art. 33. 3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. 4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'art. 22, comma 2. 5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia. 6. Si applica quanto previsto all'art. 22, commi 4, 6 e 7.». «Art. 32 (Congedo parentale). - 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.». - Per il testo dell'art. 15, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si vedano le note all'art. 12. - Il testo degli articoli 47, 36 e 37, del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' il seguente: «Art. 47 (Congedo per la malattia del figlio). - 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni. 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni. 3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. 4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2. 5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. 6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.». «Art. 36 (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti. 2. Il limite di eta', di cui all'art. 34, comma 1, e' elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale puo' essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. 3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.». «Art. 37 (Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali). - 1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell'art. 36. 2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.». - Gli articoli 39 e seguenti del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 fanno parte del Capo VI - Riposi, permessi e congedi.
Art. 16
Diritto allo studio
1.Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio.
2.Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 78, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1985, n. 305, e' il seguente: «Art. 78 (Diritto allo studio). - L'Amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, e' concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia' fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo.». - Il testo dell'art. 20, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' il seguente: «Art. 20 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto art. non siano attivati nella sede di servizio, il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra localita'. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di sei ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.».
Art. 17
Tutela legale
1.Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2.Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
Note all'art. 17: - Il testo dell'art. 32, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1975, n. 136, e' il seguente: «Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e' responsabilita' dell'imputato per fatto doloso. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.». - Il testo dell'art. 18, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1997, n. 119, e' il seguente: «Art. 18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale). - 1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilita' civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilita'. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».
Art. 18
Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione
1.Al fine di garantire uniformita' applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.
2.Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
Note all'art. 18: - Per il testo degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si veda in note alla premessa. - Il testo dell'art. 8, comma 1, del citato decreto n. 195 del 1995, e' il seguente: «Art. 8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti). - 1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita' nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni.».
Titolo II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
Art. 19
Ambito di applicazione e durata
1.Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2.Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
3.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995.
Nota all'art. 19: - Per il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alle premesse.
Art. 20
Nuovi stipendi
1.
2.
3.(1) ((2))
4.Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5.Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.
Art. 21
Effetti dei nuovi stipendi
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2.I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3.La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
4.Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 20 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella tabella di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.
Note all'art. 21: - Per il testo degli articoli 82, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 172 della legge n. 312 del 1990, si vedano le note all'art. 3. - Il testo dell'art. 10, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' il seguente: «6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'art. 9 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella: ----> Vedere a pag. 28 <----
Art. 22
Indennita' pensionabile
1.((1))
Art. 23
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
2.Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3.Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati di eventuali disponibilita' finanziarie, sino al 50% dello stanziamento relativo alle attivita' di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, determinate annualmente con provvedimento del Comandante Generale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per il 2007 ed entro il 30 giugno dal 2008.
4.Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
5.Con distinte determinazioni dei Comandanti generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, possono essere determinati anticipatamente i criteri per l'attribuzione e il numero massimo delle prestazioni retribuibili per compensare la presenza qualificata.
Note all'art. 23: - Il testo dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' il seguente: «Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 53 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'art. 23 del biennio economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella "A" allegata al presente decreto: a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione; b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43, comma 4, del presente decreto. 2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. 3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita' operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza; c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento speciale; d) compensare la presenza qualificata; e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del miglioramento dei servizi; f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonche', per quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria. 4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'art. 59 del secondo quadriennio normativo Polizia, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. 5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.» - Il testo dell'art. 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e' il seguente: «Art. 8 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue: a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00; b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00. 2. Gli importi di cui alle lettere a), e b), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.». - Il testo dell'art. 14, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' il seguente: «Art. 14 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2004: 1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00; 2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00; b) per l'anno 2005: 1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00; 2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00. 2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.». - Il testo dell'art. 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, e' il seguente: «Art. 8 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi' come incrementate dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono ulteriormente incrementate delle seguenti somme annue: a) per l'anno 2005: 1) Arma dei carabinieri: euro 1.090.000,00; 2) Guardia di finanza: euro 356.000,00; b) a decorrere dall'anno 2006: 1) Arma dei carabinieri: euro 1.900.000,00; 2) Guardia di finanza: euro 774.000,00. 2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.». - Il testo dell'art. 50, del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' il seguente: «Art. 50 (Attuazione dell'art. 3, comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che, nell'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle rispettive disposizioni legislative di settore, e' impegnato in esercitazioni od operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro non e' assoggettato, durante i predetti periodi, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e ai connessi istituti, a condizione che le predette attivita' si protraggano senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. 3. Al personale di cui al comma 1 e' attribuita per i giorni di effettivo impiego un'indennita' speciale di impiego giornaliera nelle misure stabilite in euro nella seguente tabella: COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO
Grado
Fascia
lunedi-venerdi'
sabato-domenica e festivi
Carabiniere e Finanziere I 62,00 124,00
Carabiniere scelto e Finanziere scelto
Appuntato
Appuntato scelto
Vice brigadiere II 66,00 131,00
Brigadiere
Brigadiere capo
Maresciallo
Maresciallo ordinario
Maresciallo capo
Maresciallo A. s.U.P.S. e Maresciallo aiutante III 72,00 143,00
S. Tenente
Tenente
Capitano
Maggiore IV 85,00 165,00
- Il testo dell'art. 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' il seguente: «Art. 59 (Informazione). - 1. Le Amministrazioni informano preventivamente i COCER in ordine: a) alle emanande disposizioni applicative che si riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; b) ai criteri per la destinazione, l'utilizzazione e modalita' di attribuzione delle risorse aggiuntive di cui all'art. 53 da parte delle Amministrazioni; c) alle modalita' attuative della disciplina del riposo compensativo. 2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettera a), b) e c) entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. 3. Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari, anche di carattere tecnico, che hanno inizio entro quarantotto ore dalla data di ricezione della comunicazione e si concludono nel termine di 25 giorni, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza. 4. Dell'esito degli incontri e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del personale. Durante il periodo in cui si svolge l'informazione preventiva le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, le rispettive Amministrazioni assumono autonome determinazioni definitive. In caso di divergenza, i COCER possono inviare per iscritto le loro osservazioni o richieste, entro 5 giorni, ai rispettivi Ministri, ai sensi dell'art. 19, quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382. 5. Aggiunge il comma 4-bis all'art. 58, decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.».
Art. 24
Trattamento di missione
1.Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta' dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2.Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3.Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
4.Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attivita' di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unita' di personale.
5.Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
6.Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
7.La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissata in Euro 6,00 per ogni ora.
8.Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.
9.L'amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
10.La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.
11.L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, puo' preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di Euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non puo' essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative e' corrisposta, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di Euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.
12.A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima localita', di cui all'articolo 46, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.
13.Al personale comunque inviato in missione compete altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o comunque per impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione.
14.I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture non militari sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.
Note all'art. 24: - Il testo dell'art. 46, comma 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' il seguente: «Art. 46 (Trattamento di missione). - 4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attivita' di servizio di carattere operativo che coinvolgano piu' unita' di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga piu' conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facolta' di locare, con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.». - Il testo dell'art. 46, commi 5 e 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' il seguente: «5. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'art. 46, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminata in Euro 6,00 per ogni ora.». «10. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima localita', previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni.».
Art. 25
Trattamento economico di trasferimento
1.L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2.Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di Euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3.Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4.A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5.Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un emolumento di Euro 1500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella misura di Euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6.Il personale militare trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio all'estero.
7.In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 19, comma 8, della citata legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' il seguente: «8. Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennita' chilometrica.». - Il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge 29 marzo 2001, n. 86, e' il seguente: «3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio puo' optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'art. 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
Art. 26
Indennita' per servizi esterni
1.In attuazione di quanto disposto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'indennita' per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera.
2.Il compenso giornaliero di cui al comma 1 e' corrisposto per due volte nella medesima giornata lavorativa esclusivamente qualora il personale sia impiegato per almeno 12 ore e svolga sia nelle prime sei ore di servizio che nelle successive 6 ore un servizio esterno di durata non inferiore a 3 ore. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennita' per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.
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