DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2007, n. 170

Type DPR
Publication 2007-09-11
Ultimo aggiornamento 2022-06-15
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 26: - Il testo dell'art. 42, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' il seguente: «Art. 42 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a lire 5.100 lorde. 2. A decorrere dal 1° novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di lire 2.500 lorde per ogni turno». - Il testo dell'art. 50, del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1999, n. 254, e' il seguente: «Art. 50 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). - 1. A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, spetta anche al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio che esercita precipuamente attivita' nel campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari, svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi. 2. La corresponsione del compenso di cui al comma 1, con la stessa decorrenza, e' estesa al personale, di cui all'art. 41, comma 1, che esercita precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela delle normative in materia di lavoro, sanita', radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi. 3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'art. 42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.». - Il testo dell'art. 48, del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' il seguente: «Art. 48 (Servizi esterni). - 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalita' di cui all'art. 42 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'art. 50 del secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di Euro 6,00.».

Art. 27

Premio di disattivazione per artificieri

1.Il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall'autorita' prefettizia o dalle autorita' locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.

Note all'art. 27: - Il testo dell'art. 1, della citata legge 29 maggio 1985, n. 294, e' il seguente: «Art. 1. - Al personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale specializzato della Polizia di Stato e agli operai artificieri della Difesa chiamati dall'autorita' prefettizia o dalle autorita' locali di pubblica sicurezza a rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro di attivita' antisabotaggio o antiterrorismo, ovvero impiegati in operazioni di disinnesco o neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, compete un premio di disattivazione di lire 50.000 per ogni giornata in cui esplicano effettive operazioni di rimozione o di disinnesco o di distruzione di ordigni esplosivi che presentino un reale rischio, con esclusione pertanto delle giornate dedicate ad attivita' di ricerca o preparatoria. Il premio di cui al precedente comma non e' cumulabile con l'indennita' di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi prevista dal regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, con le indennita' di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e con altre indennita' corrisposte allo stesso titolo. Le modalita' per la puntuale ed omogenea applicazione delle norme contenute nei commi precedenti saranno precisate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in specifiche istruzioni emanate dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'interno.». - Il testo dell'art. 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' il seguente: «Art. 18 (Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilita' di impiego operativo e delle relative indennita' supplementari, nonche' dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 10, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, da attribuire al vice brigadiere, e' calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli appuntati e finanzieri e nel ruolo degli appuntati e carabinieri. 3. Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle Forze armate con quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per il personale non direttivo, alle tabelle A/1 e A/2 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 . 4. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, e' elevato a L. 200.000 giornaliere.».

Art. 28

Orario di lavoro

1.La durata dell'orario di lavoro e' di trentasei ore settimanali.

2.Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

3.Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di Euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.(1) (4) ((5))

4.Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

5.I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.

6.Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite possono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.

Art. 29

Licenza ordinaria

1.Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro l'anno successivo a quello di spettanza.

2.Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

3.Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

4.Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.

5.Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.

Note all'art. 29: - Il testo dell'art. 55, commi 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' il seguente: «Art. 55 (Licenza ordinaria). - 1. La disciplina dell'art. 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e' estesa al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermita'.». - Il testo dell'art. 14, comma 5, della citata legge 28 luglio 1999, n. 266, e' il seguente: «5. Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.». - Il testo dell'art. 47, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' il seguente: «2. La durata della licenza ordinaria e' di trentadue giorni lavorativi. Per il personale con oltre quindici anni di servizio e per quello con oltre venticinque anni di servizio la durata della licenza ordinaria e' rispettivamente di trentasette e di quarantacinque giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi tre anni di servizio e' di trenta giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorita' nazionale.».

Art. 30

Licenze straordinarie e aspettativa

1.Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti la riduzione di un terzo di tutti gli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

2.Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.

3.Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermita' contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

4.Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennita' previste per la giornata lavorativa.

Note all'art. 30: - Il testo dell'art. 40, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 3, comma 39, della citata legge 24 dicembre 1993, n. 537: «Art. 40 (Trattamento economico durante il congedo).- Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonche' l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare. I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.». - Il testo dell'art. 48, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' il seguente: «Art. 48 (Licenze straordinarie). - 2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate: a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio; b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.». - Per il testo dell'art. 14, comma 5, della citata legge 28 luglio 1999, n. 266, si vedano le note all'art. 29.

Art. 31

Terapie salvavita

1.In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

2.Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

Art. 32

Tutela delle lavoratrici madri

2.Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Nota all'art. 32: - Per gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e per i riferimenti alle legge n. 104 del 1992, si vedano le note all'art. 14.

Art. 33

Licenza straordinaria per congedo parentale

1.In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della licenza.

3.In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4.In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

5.In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6.Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio.

7.Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8.I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.

9.Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Note all'art. 33: - Per gli articoli 32, 34, 36, 37, 39 e seguenti e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151, si vedano le note all'art. 15. - Il testo dell'art. 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' il seguente: «Art. 48 (Licenze straordinarie). - Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate: a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio; b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio. 3. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza breve e' soppressa. 4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio. 5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 34

Diritto allo studio

1.Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio.

2.Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

Nota all'art. 34: - Il testo dell'art. 57 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' il seguente: «Art. 57 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto art. non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra localita' ed in tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio. 3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede non puo' essere computato nelle 150 ore. 4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali. 5. Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno.».

Art. 35

Tutela legale

1.Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2.Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.

Nota all'art. 35: - Per il testo dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dell'art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997, si vedano le note all'art. 17.

Art. 36

Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione

1.Al fine di garantire uniformita' applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

2.Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Note all'art. 36: - Per il testo degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alle premesse. - Per il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note all'art. 18.

Titolo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

Proroga di efficacia di norme

1.Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Art. 38

Decorrenza del provvedimento

1.Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 39

Norma programmatica

1.Le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria per l'anno 2008 integreranno, anche con riguardo alla parte normativa, le previsioni contenute nel presente decreto.

Nota all'art. 39: - Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio 1995, si vedano le note alle premesse.

Art. 40

Copertura finanziaria

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Amato, Ministro dell'interno

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Parisi, Ministro della difesa

Mastella, Ministro della giustizia

De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2007

Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 214

Nota all'art. 40: - Per gli articoli 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alla premessa.

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