DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2007, n. 170

Type DPR
Publication 2007-09-11
Ultimo aggiornamento 2022-06-15
State In force
Source Normattiva
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Nota all'art. 34: - Il testo dell'art. 57 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' il seguente: «Art. 57 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto art. non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra localita' ed in tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio. 3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede non puo' essere computato nelle 150 ore. 4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali. 5. Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno.».

Art. 35

Tutela legale

1.Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2.Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.

Nota all'art. 35: - Per il testo dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dell'art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997, si vedano le note all'art. 17.

Art. 36

Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione

1.Al fine di garantire uniformita' applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

2.Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Note all'art. 36: - Per il testo degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alle premesse. - Per il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note all'art. 18.

Titolo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

Proroga di efficacia di norme

1.Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Art. 38

Decorrenza del provvedimento

1.Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 39

Norma programmatica

1.Le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria per l'anno 2008 integreranno, anche con riguardo alla parte normativa, le previsioni contenute nel presente decreto.

Nota all'art. 39: - Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio 1995, si vedano le note alle premesse.

Art. 40

Copertura finanziaria

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Amato, Ministro dell'interno

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Parisi, Ministro della difesa

Mastella, Ministro della giustizia

De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2007

Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 214

Nota all'art. 40: - Per gli articoli 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alla premessa.

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