DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248

Type Decreto-legge
Publication 2007-12-31
Ultimo aggiornamento 2025-05-14
State In force
Source Normattiva
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2.Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima di euro 100.000 per l'anno 2008 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 100.000 per l'anno 2008 e a euro 1.000.000 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

))

3.Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.

4.Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

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4-bis.Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilita' dei limiti alle attivita' soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1° luglio 2008.

))

Art. 24-bis

((Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco))

((

1.Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e' differito di dodici mesi.

))

Art. 24-ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 7 OTTOBRE 2008, N. 154, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 DICEMBRE 2008, N. 189))

Art. 24-quater

((Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro))

((

1.In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010.

))

Art. 24-quinquies

((Disposizioni in materia di dirigenti scolastici))

((

1.Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, nonche' dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilita' di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, e' ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

))

Art. 24-sexies

((Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli Psicologi))

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1.I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti.

2.L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' sostituito dal seguente: "articolo 29 (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi".

))

Art. 25

Divieto di estensione del giudicato

1.La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogata al 31 dicembre 2008.

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1-bis.La disposizione di cui al comma 1 non si applica all'estensione, in applicazione dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei trattamenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e oggetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi, a fini di perequazione delle prestazioni pensionistiche.

1-ter.All'onere derivante dal comma 1-bis, nel limite massimo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

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Art. 25-bis

((Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile))

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1.Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalita' di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti gia' individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 30 giugno 2008.

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Sezione IX Agricoltura

Art. 26

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura

1.Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis e' inserito il seguente: "In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa". Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari e' prorogato al 31 dicembre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. (10)

2.All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

2-bis.All'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola: "colturali" e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' le opere di trasformazione e miglioramento fondiario".

3.All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

4.I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procedera' all'accollo nei limiti dei fondi gia' stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.

4-bis.Al fine di consentire al comune di Sanremo di entro il 31 dicembre 2009 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale gia' erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1° luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e di inalienabilita' previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi. (16)

5.Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilita' collettiva e' differito al 31 dicembre 2007.

6.Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario e' altresi' autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 settembre 2009 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo e' versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che e' autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilita', per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalita' e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

7.Per assicurare la continuita' nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilita' del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma e' versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalita' di cui al presente comma. Per la medesima finalita', per l'anno 2009, e' assegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di 860.000 euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 660.000 euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e, quanto a 200.000 euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

7-bis.All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009".

7-ter.Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni. ((30))

Art. 26-bis

((Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento Catastale))

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1.All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette mesi".

3.Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di sanzione.

))

Art. 27

Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica

1.Entro il termine del ((31 dicembre 2008)), le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attivita' istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2.I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

Sezione X Sviluppo economico

Art. 28

Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

1.Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differito al ((31 dicembre 2010)) in riferimento alle societa' regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attivita' connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le societa' regionali continuano a svolgere le attivita' previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalita', i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo le attivita' che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonche' le misure e le modalita' del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialita' e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo Economico.

1-bis.A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) e' versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. All'attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L'impiego del predetto importo da parte dell'ISA resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attivita', la societa' ISA e' autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la societa' Buonitalia Spa, nonche' ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attivita' svolte dalla societa' Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono alla societa' ISA anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

1-ter.Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogata l'attivita' della societa' Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta societa' sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1° marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasporti.

Art. 28-bis

((Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari))

((

1.Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' differito di un anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo.

))

Art. 29

Disposizioni in materia di credito di imposta e incentivi alla Rottamazione

1.Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria "euro 2", immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale e' concesso per tre annualita' e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 e' incrementato a 150 euro, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli gia' registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car sharing), secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

2.Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2008, in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria "euro 0", realizzata attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi un contributo di euro 300 e l'esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualita'. Il costo della rottamazione e' posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore, secondo le modalita' e nel rispetto di quanto disposto dal comma 236 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006. Per i motocicli acquistati tra il 31 dicembre 2007 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 possono essere effettuati entro il 31 marzo 2008.

3.In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO 2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO 2 per chilometro se alimentate a diesel, e' concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualita', estesa per ulteriori due annualita' se il veicolo rottamato appartiene alla categoria "euro 0". Il contributo di cui al primo periodo e' aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 120 grammi di CO 2 per chilometro. Il contributo di cui al presente comma e' aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprieta' di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purche' conviventi.

5.Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validita' per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.

6.Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7.Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8.L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

9.La misura dell'incentivo e' determinata nella misura di euro 350 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'installazione degli impianti a metano. ((11))

10.Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: "effettuata entro" fino alla fine del periodo.

10-ter.In relazione alle modifiche di cui al comma 10-bis del presente articolo, le maggiori entrate nette derivanti nell'anno 2008 in relazione all'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dai commi da 271 a 284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 96,9 milioni di euro, sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri netti derivanti dal comma 10-bis, pari a 46,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.Le dotazioni del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotte, per l'anno 2008, rispettivamente di 90,5 milioni di euro e di 5,5 milioni di euro. La dotazione del predetto Fondo per la competitivita' e lo sviluppo e' incrementata, per l'anno 2009, di 90,5 milioni di euro.

Art. 29-bis

((Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici))

((

1.Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008".

))

Art. 29-ter

((Disposizioni in materia di trasporto e di circolazione di prova di veicoli nuovi))

((

1.All'articolo 98 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e' consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria".

))

Art. 29-quater

((Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura))

((

1.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanate norme di modifica del regolamento di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

))

Sezione XI Ambiente

Art. 30

Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

1.All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 e' inserito il seguente : "1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalita' semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ((domestici e RAEE professionali)) ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b) ((, nonche' per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi.)). L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.".

2.All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2008" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite all'articolo 12, comma 2".

Art. 31

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31))

Art. 32

Proroga per emissioni da impianti

1.All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque anni".

Art. 32-bis

((Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243))

((

))

Art. 33

Disposizione in materia di rifiuti

1.Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, e' prorogato al 31 dicembre 2008.

((

1-bis.Il termine di cui al comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e' prorogato al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e da accordi intergovernativi.

1-ter.All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

1-quater.E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo, con una dotazione di 1.500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la corresponsione di contributi ai comuni in relazione ai disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla localizzazione nei rispettivi territori di siti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali. Il fondo e' ripartito tra i comuni nei cui territori sono localizzati i siti di cui al periodo precedente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, in rapporto alla quantita' di rifiuti conferiti. In sede di prima attuazione, per l'anno 2008 le risorse del fondo sono destinate, in misura non superiore a 800.000 euro, ai comuni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1-sexies.Per le finalita' di cui al comma 1-quinquies, il commissario delegato alla costruzione delle discariche puo' avvalersi, nel limite di 20 milioni di euro, previa intesa con la regione Campania, delle risorse assegnate sui fondi POR Campania presenti nel Quadro comunitario di sostegno, programmazione 2000-2006 e 2007-2013, riguardanti le misure relative allo smaltimento dei rifiuti.

1-septies.Con successiva ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri, le risorse di cui al comma 1-quinquies, che non sono gia' assegnate, sono ripartite tra i commissari interessati agli interventi, in relazione alle misure emergenziali che saranno richieste. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-octies.Per l'impianto di termodistruzione localizzato nel territorio di Acerra della regione Campania spettano, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992.

))

Art. 33-bis

((Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche))

((

1.A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalita' di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono piu' tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

))

Sezione XII Interno

Art. 34

Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale

Art. 34-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 34-ter

((Utilizzo del fondo di cui all'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575))

((

1.Ai fini dell'integrale utilizzo del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, per il finanziamento di progetti di pubblico interesse, le disponibilita' finanziarie esistenti nella contabilita' speciale intestata al prefetto di Palermo, istituita secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 giugno 1997, n. 248, sono conservate nella medesima contabilita' speciale sino al 31 dicembre 2008.

))

Art. 35

Proroghe in materia di carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi

1.I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al ((31 dicembre 2009)). La fissazione dei termini predetti puo' essere effettuata anche con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilita' degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi.

Art. 35-bis

((Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244))

((

1.All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Dopo il 1° aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 30 settembre 2008".

))

Capo II DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Art. 36

Disposizioni in materia di riscossione

1.L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, e' soppresso.

1-bis.La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007.

2-quater.All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente: "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale da' notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".

2-quinquies.La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze gia' effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi e' stata consegna del piego personalmente al destinatario e se e' provato che questi non ne ha avuto conoscenza.

3.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31.

4.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31.

4-bis.Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "1° aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009".

4-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219)).

4-quater.All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: "in due rate" fino a: "30 settembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2008".

4-quinquies.Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le societa' che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale e' stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 31 dicembre 2014, le comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 e, entro tale termine, possono altresi' integrare le comunicazioni gia' presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-sexies.Per tutte le comunicazioni di inesigibilita', anche integrative, il cui termine di presentazione e' fissato al 31 dicembre 2014, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° gennaio 2015.

4-septies.Nei confronti della societa' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 36-bis

((Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa))

((

1.All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008" e le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento".

))

Art. 37

Abolizione tassa sui contratti di borsa

1.La tassa sui contratti di borsa e' soppressa.

4.Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonche' l'articolo 34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.

((

4-bis.Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate in 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis.

))

Art. 37-bis

((Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244))

((

1.Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente all'anno 2008, la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e' trasmessa entro il 31 maggio 2008".

))

Art. 37-ter

((Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471))

((

1.All'articolo 12, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la parola: "terza" e' sostituita dalla seguente: "quarta".

))

Art. 38

Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale

1.A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

((

1-ter.A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

1-quater.Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1-ter si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38-bis.

))

Art. 38-bis

((Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244))

((

1.All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative".

))

Art. 39

Proroghe in materia radiotelevisiva

1.Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

2.Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente e' prorogato ((fino all'annualita' 2009)).

2-bis.Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008 e' prorogato di sei mesi.

2-ter.All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorita' stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilita' editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilita' delle opere in questione sul mercato".

2-quater.Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dal comma 2-ter del presente articolo, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-quinquies.All'articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole: "negli ultimi cinque anni" sono soppresse.

Art. 40

Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali

1.Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rinviato al 31 dicembre 2008.

2.Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rinviato al 31 dicembre 2008.

3.Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.

3-ter.All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4.Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-bis.All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 e' inserito il seguente: "32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalita' di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale".

Art. 40-bis

((Proroga di termini in materia di patto di stabilita))

((

1.All'articolo 1, commi 667 e 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione e' prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008".

2.Tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2007.

))

Art. 41

(( Modifica all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248))

1.((Alla lettera b) del comma 26-quater dell'articolo 35)) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004" sono sostituite dalle seguenti: "prima della data del 1° gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti gia' soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".

Art. 41-bis

((Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244))

((

1.Fino al 1° gennaio 2009 non si applica il comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

))

Art. 42

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