DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248
Modalita' di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
((
1.Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' inserito il seguente: "39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea".
))
2.All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "sulla spesa," sono inserite le seguenti: "nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,".
((
2-ter.All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale.
))
Art. 42-bis
((Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244))
((
1.Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
))
Art. 43
Accantonamenti
1.Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
((
1-bis.All'articolo 1, comma 796, lettera a), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: ", preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato".
))
Art. 44
Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche ((e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato))
1.Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.
((
1-bis.Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unita' tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalita' e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
))
Art. 44-bis
((Misure in tema di disponibilita' finanziaria per il funzionamento e l'attivita' istituzionale del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori))
((
))
Capo III DISPOSIZIONI VARIE
Art. 45
Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche ((nonche' di fondazioni nazionali di carattere culturale)) ((
1-bis.Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' delle fondazioni nazionali di carattere culturale".
1-ter.Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementate di 5 milioni di euro rispettivamente per le finalita' di cui al comma 1 e al comma 1-bis. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, relativamente alla finalita' di cui al comma 1-bis, e a 5 milioni di euro per l'anno 2009, relativamente alla finalita' di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale.
Art. 46
Disposizioni in favore di inabili(( e proroga di termini per tariffe sociali))
1.All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. L'attivita' svolta con finalita' terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ((con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata)) non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903. 1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non puo' essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento. 1-quater. La finalita' terapeutica dell'attivita' svolta ai sensi del comma 1-bis e' accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti. ((1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 si provvede quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale e, quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 1-sexies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative".
1-bis.Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarieta' sociale e delle politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al citato comma 375 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applicano anche al settore del gas naturale.
Art. 46-bis
((Modifica all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296))
((
1.All'articolo 1, comma 1250, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "adottate da enti locali e imprese" sono sostituite dalle seguenti: "adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni".
))
Art. 47
Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
1.Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: "((a decorrere dal 1° agosto 2008 )) e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, ((entro il 31 luglio 2008)), siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilita' di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico".
2.Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' soppresso.
3.All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008- 2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Art. 47-bis
((Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali))
((
1.E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine gia' prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies e' incrementato per l'anno 2008 di 700.000 euro ed e' autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a 700.000 euro per l'anno 2008 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
Art. 47-ter
Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244
1.Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 e' soppresso. ((12))
Art. 47-quater
((Durata in carica dei membri delle autorita' indipendenti))
((
1.Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorita' indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 153, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorita' istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina. Gli incarichi di cui al precedente periodo non sono rinnovabili.
))
Art. 47-quinquies
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126 ))
Art. 48
((Riassegnazione di risorse))
1.All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "sono riassegnate" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo".
((
1-bis.Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilita' del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148 sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ai fini della loro destinazione, per l'anno 2008, alle voci di spesa confluite, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche sono consentite anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilita' speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.
1-quater.All'articolo 2, comma 554, lettera d), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' programmi di sviluppo regionale riferiti alle medesime regioni".
))
Art. 49
Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali
1.Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246, concernente "Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali", entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima.
Art. 49-bis
((Celebrazioni del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo))
((
1.La promozione e il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni per la celebrazione della ricorrenza, nell'anno 2008, del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel quadro delle attivita' patrocinate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, sono affidati a un comitato da istituire nel medesimo anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presso il Ministero degli affari esteri.
2.Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
3.All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
))
Art. 49-ter
((Equiparazione della Croce Rossa Italiana alle organizzazioni di Volontariato))
((
1.Ai fini dell'iscrizione nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati istituito ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' per l'accesso alle convenzioni per le attivita' di promozione e donazione del sangue di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, la Croce Rossa Italiana, limitatamente ai servizi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolti in convenzione dai comitati provinciali e locali della Croce Rossa medesima e per il tempo necessario al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario gia' previste dall'articolo 2, commi 366 e 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' equiparata alle organizzazioni di volontariato.
))
Art. 50
Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali
2.All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.
4.Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007.
6.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7.Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
7-bis.La Presidenza del Consiglio dei Ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine e' autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7-ter.((Per le finalita' di cui al comma 7-bis, e' autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 556.960 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)).
Art. 51
Trattamento di fine rapporto
1.Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge((, nonche' quelle decorrenti dall'anno 2010 )), sono versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 51-bis
((Rimborsi di spese elettorali))
((
1.Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e' differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
3.All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie gia' previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
))
Art. 51-ter
((Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ))
((
1.All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
2.All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
))
Art. 51-quater
(( Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio))
((
1.L'incentivo concesso in attuazione delle finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' corrisposto con le modalita' di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 6 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006, fatto salvo l'accertamento tramite istruttoria tecnica del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa, di cui all'articolo 2740 del codice civile.
))
Art. 52
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Chiti, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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