DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Type DPR
Publication 2010-03-15
Ultimo aggiornamento 2026-02-25
State In force
Source Normattiva
articles 1156
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Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'art. 14:

comma 14, cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, con il quale e' stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h);

comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresi', alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970; comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;

Visto il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro per le pari opportunita', dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della salute e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;

Visti i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per la famiglia, la droga e il servizio civile e dal Sottosegretario di Stato e Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti altresi', i pareri resi dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro della gioventu', dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Vista la richiesta di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle Conferenze Stato Regioni e Unificata;

Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del 7 luglio 2009;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010;

Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;

Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa;

Emana

il seguente regolamento:

LIBRO PRIMO ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI TITOLO I CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

Art. 1

Convocazione

1.Il Consiglio supremo di difesa, nel presente titolo denominato Consiglio, si riunisce almeno due volte l'anno, di norma nei mesi di ottobre e di giugno. E' inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessita', dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa, previa intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero su proposta dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri.

2.La convocazione e' effettuata, se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 3 del presente titolo, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti ordinari del Consiglio e a coloro che sono stati invitati ai sensi dell'articolo 3 del codice ((dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato 'codice')), di norma cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.

3.Gli adempimenti relativi alla formazione dell'ordine del giorno e alla preparazione della connessa documentazione sono affidati al segretario del Consiglio.

Art. 2

Ordine del giorno

1.Il segretario del Consiglio sottopone al Presidente della Repubblica l'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio, formato sulla base delle istruzioni impartite dallo stesso Presidente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' delle richieste formulate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per suo tramite, dal Ministro della difesa e dagli altri componenti ordinari del Consiglio medesimo.

2.Argomenti non posti all'ordine del giorno possono essere esaminati e discussi solo in caso di assoluta urgenza, con l'approvazione del Presidente della Repubblica, il quale ne dispone la trattazione d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

Il Consiglio in seduta segreta - Ordine del giorno

1.Il Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' disporre che singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno non siano indicati nell'atto di convocazione. In tal caso l'ordine del giorno e' classificato «riservato» ed e' come tale conservato presso la segreteria del Consiglio.

2.Il regime di segretezza delle singole sedute o di parte di esse e' stabilito ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, in relazione alle materie o agli oggetti trattati. Detto regime sara' indicato dal Presidente all'inizio di ogni seduta.

3.I componenti ordinari del Consiglio e coloro i quali sono stati invitati a partecipare alla seduta devono indicare al Consiglio stesso l'eventuale classifica di segretezza degli atti, documenti e notizie da essi forniti.

Note all'art. 3: - La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187.

Art. 4

Vice Presidenza

1.Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 3 del codice, e' Vice presidente del Consiglio e presiede lo stesso Consiglio in sostituzione del Presidente della Repubblica assente o impedito o per delega temporanea e revocabile, sempre che non si sia dato luogo alla supplenza prevista dall'articolo 86 della Costituzione.

2.Se nel corso di una seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, alla quale non e' presente il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente debba allontanarsene momentaneamente e ritenga che la seduta stessa debba proseguire, la presidenza e' assunta da un ministro da lui incaricato. La stessa facolta' e' data al Presidente del Consiglio dei Ministri nel corso di una seduta non presieduta dal Presidente della Repubblica.

Art. 5

Sede delle riunioni e dell'ufficio di segreteria del Consiglio

1.Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della Presidenza della Repubblica o, quando presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.L'ufficio di segreteria del Consiglio ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il segretario dispone di un ufficio anche presso la Presidenza della Repubblica.

Art. 6

Convocazione alle sedute di soggetti estranei ai sensi dell'articolo 4 del codice

1.La facolta' di convocare Ministri che non sono componenti ordinari del Consiglio e' esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o su richiesta di questo.

2.La facolta' di convocare i militari e' esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro della difesa, o su richiesta di questi ultimi.

3.Le altre personalita' previste dall'articolo 4, comma 2 del codice sono convocate dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e, se si tratta di autorita' o funzionari che dipendono da un Ministro componente ordinario del Consiglio, con il consenso di quest'ultimo.

Art. 7

Organi referenti

1.Il Consiglio esamina i problemi generali e tecnici attinenti alla difesa nazionale su relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e, secondo le rispettive competenze, su relazione del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, degli altri Ministri componenti ordinari o invitati alla seduta, i quali ne sono stati incaricati, ovvero, d'ordine del Ministro della difesa, su rapporto del Capo di stato maggiore della difesa o anche su rapporto del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, del Capo di stato maggiore della Marina militare, del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare ((, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti)).

2.Con il consenso del Presidente, se cio' e' richiesto da specifiche esigenze, i componenti ordinari del Consiglio e i Ministri invitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, possono farsi assistere nel corso della seduta da propri collaboratori, civili o militari, nel numero massimo di due.

3.Il Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' incaricare, quando invitati, i presidenti degli organi e degli istituti indicati nell'articolo 5 del codice, nonche' le altre personalita' indicate nell'articolo 4, comma 2, del codice, di riferire al Consiglio su particolari materie od oggetti di loro competenza.

Art. 8

Comitati ristretti e commissioni di studio

1.Il Consiglio puo' deliberare la costituzione al suo interno di comitati, determinandone i compiti e le attribuzioni, con funzioni referenti nei confronti del plenum. I comitati sono presieduti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da altro ministro da lui designato, salvo che il Presidente della Repubblica ritenga di presiederli personalmente di propria iniziativa o su richiesta, in relazione alla trattazione di oggetti particolarmente rilevanti, del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche d'iniziativa dei Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

2.Il Consiglio puo' altresi' deliberare l'istituzione di commissioni composte di esperti per la effettuazione di ricerche e studi su singole questioni. Tali commissioni sono presiedute e coordinate da un componente ordinario del Consiglio, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del presente titolo.

3.Il Presidente della Repubblica e' informato previamente della convocazione delle sedute dei comitati di cui al comma 1 e dei relativi ordini del giorno, nonche', successivamente, dell'attivita' svolta dai comitati stessi e dalle commissioni di cui al comma 2.

4.I comitati ristretti di cui al comma 1 sono assistiti dal segretario del Consiglio. Le commissioni di cui al comma 2 sono assistite dall'ufficio di segreteria del Consiglio.

Art. 9

Convocazione del Presidente del Consiglio di Stato

1.Il Presidente della Repubblica puo', d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, convocare alle sedute del Consiglio il Presidente del Consiglio di Stato. Questi puo' altresi' essere incaricato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, di presiedere una delle commissioni previste dal comma 2 dell'articolo 8 del presente titolo, in relazione alla effettuazione di ricerche e studi e, in genere, alla trattazione di affari aventi particolare rilevanza giuridico - amministrativa.

Art. 10

Processo verbale delle sedute e sua classificazione

1.Il segretario redige il processo verbale di ciascuna seduta. Il processo verbale, ai fini e per gli effetti della tutela del segreto, e' classificato «riservato», salvo diversa classificazione disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che puo' riguardare anche singole parti del documento.

2.La declassificazione del verbale, o di parte di esso, e' di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della legge 3 agosto 2007, n. 124, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

3.La comunicazione del verbale o di parte di esso ad autorita' civili e militari che non sono componenti ordinari del Consiglio puo' essere disposta soltanto dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4.La pubblicazione del verbale o di parte di esso puo' essere disposta dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

5.Il processo verbale della seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, firmato dal segretario, e' approvato e sottoscritto dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, se quest'ultimo ha partecipato alla seduta. Se la seduta non e' stata presieduta dal Presidente della Repubblica, il processo verbale, firmato dal segretario, e' approvato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

6.Il segretario invia copia del processo verbale di ciascuna seduta a coloro che vi hanno partecipato.

7.Per ciascuna seduta il segretario provvede alla predisposizione di uno schema di comunicato, che e' approvato dal Consiglio o per suo mandato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Note all'art. 10: - Per la legge 3 agosto 2007, n. 124, si vedano le note all'art. 3.

Art. 11

Nomina, revoca, dimissioni del segretario del Consiglio

1.Il Consiglio nomina e revoca il suo segretario su proposta del Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

2.Il decreto del Presidente della Repubblica, con cui si da' attuazione alla delibera di nomina o di revoca del segretario, e' controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3.Le dimissioni del segretario sono accolte o respinte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4.Se il segretario non puo' assistere a una seduta del Consiglio e' sostituito da un funzionario civile o militare dello Stato scelto dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 12

Posizione e trattamento giuridico ed economico del segretario

1.Per la durata del suo mandato, il segretario del Consiglio, se dipendente dello Stato, e' collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'amministrazione di appartenenza; se militare, puo' essere trattenuto o richiamato in servizio; se dipendente da enti pubblici, anche economici, e' posto in posizione di comando dall'ente di appartenenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.Se estraneo all'Amministrazione pubblica, il trattamento giuridico ed economico del segretario e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 13

Ufficio di segreteria del Consiglio

1.Il segretario del Consiglio si avvale per l'espletamento dei suoi compiti dell'ufficio di segreteria previsto dall'articolo 7 del codice, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla cui ulteriore disciplina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, che ne stabilisce le norme di funzionamento e il numero dei componenti.

2.L'ufficio di segreteria e' posto alle dipendenze dirette del segretario, il quale esercita le sue funzioni secondo le direttive e le istruzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3.All'ufficio di segreteria, costituito da personale comandato, militare e civile, proveniente dalle amministrazioni dello Stato, e' preposto un direttore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, sentito il segretario del Consiglio.

4.Il personale militare e civile di cui al comma 3 e' comandato su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal comma 10.

8.I servizi provvedono agli adempimenti dell'Ufficio indicati al comma 6, lettere b), c), d) ed e), secondo l'attribuzione disposta dal segretario del Consiglio.

9.La segreteria organizzativa provvede agli adempimenti dell'Ufficio indicati al comma 6, lettere a), f) e g).

TITOLO II AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA CAPO I UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL MINISTRO E ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 14

Uffici di diretta collaborazione

1.Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualita' e all'impatto della regolamentazione.

3.Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa ((, della Direzione nazionale degli armamenti)) e degli enti e organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attivita' istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attivita' degli uffici di diretta collaborazione, dai quali e' informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarieta' dell'attivita' di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli uffici di cui ai commi 7 e 8, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonche' per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.

4.Il Ministro, allo scopo di essere coadiuvato nei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione, puo' nominare un portavoce, che risponde a lui direttamente; se il portavoce nominato e' estraneo alla pubblica amministrazione deve essere iscritto all'albo dei giornalisti.

5.Il Ministro puo' nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonche' fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro.

((

5-bis.Il Ministro puo' nominare un Direttore per la politica di difesa con funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare ed industriale. In particolare, il supporto si esplica ai fini dell'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e politica industriale e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nelle sue funzioni, il Direttore per la politica di difesa si raccorda con lo Stato maggiore della difesa, con la Direzione nazionale degli armamenti e con gli altri elementi di organizzazione dell'Amministrazione della difesa con competenza nelle materie di interesse. Il Direttore per la politica di difesa e' scelto tra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore, o tra i dirigenti civili del ruolo dei dirigenti del Ministero, o appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra esperti in possesso di una preparazione altamente qualificata nel settore. Il Direttore per la politica di difesa, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale, d'intesa con il Capo di Gabinetto, di un'apposita struttura nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto e risponde direttamente al Ministro.

))

6.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7.

7.La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro.

8.Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione; per lo svolgimento delle funzioni ad essi delegate dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico.

Art. 15

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1.La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro e' diretta dal Capo della segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro nello svolgimento delle attivita' istituzionali e adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa, altresi', parte della segreteria del Ministro il segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.

2.L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 3; cura, altresi', l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati; supporta il Ministro nello svolgimento dell'attivita' politico-parlamentare; predispone le risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti il Ministero, non riferiti ad atti normativi, verificando il seguito dato agli stessi; in materia di politica militare svolge attivita' di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive e delle decisioni del Ministro, anche con riguardo agli effetti finanziari, alla rilevazione delle problematiche da affrontare, alla verifica degli effetti delle determinazioni assunte, nonche' alla promozione di iniziative scientifiche e culturali di settore, in raccordo con i competenti uffici dell'amministrazione della difesa; cura le attivita' di rappresentanza e quelle di cerimoniale del Ministro; ((...)) predispone il materiale per gli interventi del Ministro. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sono nominati un Vice capo di Gabinetto civile, scelto nell'ambito dei dirigenti del ruolo dei dirigenti del Ministero e incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e due o piu' Vice capi di Gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie, scelti tra i generali e ammiragli in servizio permanente. L'Ufficio di Gabinetto e' articolato in distinte aree organizzative, che possono essere affidate alla direzione o al coordinamento dei Vice capi di Gabinetto. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano, altresi', gli ufficiali aiutanti di campo, di bandiera e di volo del Ministro che rispondono direttamente a quest'ultimo.

3.L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici del Ministero, garantendo la qualita' del linguaggio normativo, la fattibilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa, nonche' l'analisi dell'impatto della regolamentazione. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare; segue l'andamento dei lavori parlamentari e assicura il raccordo permanente con l'attivita' normativa delle Camere e con le altre attivita' parlamentari a questa connesse; cura, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea, i rapporti con gli organi costituzionali, nonche' le autorita' indipendenti. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale, nonche' agli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro, ferme restando le attuali competenze in materia di contenzioso degli uffici del Ministero. Predispone le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico riguardanti il Ministero riferiti ad atti normativi e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attivita' di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dell'organizzazione centrale del Ministero. Il Capo dell'Ufficio opera in raccordo con il Consigliere giuridico del Ministro, se nominato.

((

3-bis.L'Ufficio comunicazione Difesa cura, sulla base delle direttive del Ministro, le attivita' concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori della pubblica informazione e comunicazione; definisce, emana e coordina la comunicazione strategica della Difesa verificandone gli effetti in base agli obiettivi prefissati; con il supporto degli altri organi dell'Amministrazione della difesa, svolge attivita' di analisi dei media e dei social-media valutandone eventuali rischi per il Sistema di difesa nazionale promuovendo il processo delle lezioni identificate e delle lezioni apprese; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attivita' di pubblica informazione e comunicazione dell'Amministrazione della difesa. Gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti dipendono funzionalmente dall'Ufficio comunicazione Difesa.

3-ter.L'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica, sulla base delle direttive del Ministro, svolge attivita' di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive relative alla ricerca scientifica nei campi della sicurezza strategica e dell'innovazione tecnologica e per le attivita' di analisi predittiva nei campi della competizione militare e della resilienza del Sistema di Difesa nazionale. Coadiuva il Ministro nella stesura e aggiornamento dei contributi del Dicastero alla strategia di sicurezza nazionale, raccordandosi con i competenti organi dell'Amministrazione della difesa in materia di analisi dei rischi connessi alla sicurezza nazionale. L'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica si raccorda con l'Ufficio generale innovazione Difesa costituito presso lo Stato maggiore della Difesa e con il Centro alti studi difesa, ai quali fornisce le direttive e le priorita' del Ministro.

))

4.L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero, le attivita' di supporto al Ministro per i rapporti internazionali e comunitari.

5.Le segreterie dei Sottosegretari di Stato, dirette dal Capo-segreteria, si occupano della corrispondenza del Sottosegretario, curano i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati e assistono il Sottosegretario nello svolgimento di ogni altro compito a questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale. Nell'ambito delle segreterie operano, alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato, anche il Segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo e, se nominato, il consigliere per gli affari delegati.

Art. 16

Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1.Il Capo di Gabinetto e' ufficiale in servizio permanente, nominato dal Ministro tra gli ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate.

2.Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i dirigenti del ruolo dei dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, dal Ministro, tra gli ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente delle Forze armate.

((

2-bis.Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa e' nominato fra i dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dal Ministro fra i generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.

2-ter.Il Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica e' nominato fra i dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dal Ministro fra i generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.

))

3.Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro in ragione della comprovata esperienza professionale nella carriera diplomatica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

4.Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro, nonche' i capi delle segreterie, i segretari particolari e i consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro. I capi delle segreterie, i segretari particolari e i consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Ministro, su designazione dei Sottosegretari interessati.

5.Il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al termine del mandato governativo, restano in carica per l'ulteriore periodo di tre mesi, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata o di conferma. Per il restante personale, fatte comunque salve le possibilita' di revoca anticipata o di conferma, la durata degli incarichi e' disciplinata dall'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto applicabile.

6.Gli incarichi di responsabilita' degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attivita' professionale e con altri incarichi di direzione di uffici. Dello svolgimento di altri incarichi o di attivita' professionali a carattere non continuativo e' informato il Ministro che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte.

Art. 17

Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione

1.Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), c) e d), e' stabilito complessivamente in ((136)) unita'. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attivita' e per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2.Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione cessa al termine del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, e' individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a nove, con funzioni di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione , oltre all'incarico di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (7)

3.Gli incarichi di cui al comma 2 concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, se di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro, su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 14; nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1, sono assegnati tredici colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.

4.Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Consigliere diplomatico, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' la posizione del Portavoce ((, del Consigliere giuridico e del Direttore per la politica di difesa)) si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1; i predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

((

4-bis.La posizione del Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa fornisce, ai sensi dell'articolo 693, comma 1, lettera d), elementi di informazione che concorrono alla redazione dei modelli dei documenti caratteristici dei responsabili degli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti.

4-ter. La posizione del Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3.))

Art. 18

((Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato ))

((

1.A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 17, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, compreso il segretario particolare, il consigliere per gli affari delegati, se nominato, e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.

))

Art. 19

Trattamento economico

1.Ai responsabili degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2.Il trattamento economico complessivo del Capo di Gabinetto e' articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

3.Al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, ((al Direttore per la politica di difesa,)) a tre Vice capo di Gabinetto, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

4.Al Capo della segreteria e al Segretario particolare del Ministro, nonche' ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, o, in alternativa, ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

5.Al Portavoce del Ministro, ove nominato, estraneo alla pubblica amministrazione, e' corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a quello fondamentale e accessorio previsto dal Contratto collettivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo, mentre, se appartenente alla pubblica amministrazione, e' attribuita l'indennita' prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150; tali trattamenti non possono essere superiori a quelli riconosciuti al personale di cui al comma 3.

6.Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai dirigenti generali con funzioni di coordinamento di altri dirigenti generali, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali.

7.Per il personale appartenente alle Forze armate, i trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 sono determinati, fermi restando i limiti ivi indicati, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8.Ai dirigenti di cui all'articolo 17, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.

9.Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti di cui all'articolo 17, comma 3, assegnati agli uffici di diretta collaborazione e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti ai sensi del comma 8.

10.Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'atto del conferimento dell'incarico. Al trattamento economico del personale di cui al presente comma si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio preordinati allo scopo nello stato di previsione del Ministero della difesa.

11.Al personale non dirigenziale di cui agli articoli 17, comma 1 e 18, comma 1, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva, per il personale civile, dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva, per la qualita' della prestazione individuale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Ministeri.

12.Il personale beneficiario della indennita' di cui al comma 11 e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il personale appartenente alle Forze armate, l'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 20

Modalita' della gestione

1.Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro ((e l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 21)) costituiscono, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilita'.

3.Il Capo di Gabinetto ((puo' delegare gli adempimenti relativi alla gestione di cui al comma 1)) a uno o piu' dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.

4.Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione di cui al presente capo provvedono gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, la competente Direzione generale del personale civile del Ministero, mediante l'assegnazione delle necessarie unita' di personale civile e militare.

Art. 21

((Organismo indipendente di valutazione della performance ))

((

1.L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato Organismo, svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicati dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche' quelli di cui agli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, lettera a), e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999 e successive modificazioni. L'organismo svolge le sopra indicate attribuzioni anche nei riguardi di enti e organismi vigilati dal Ministero della difesa non dotati di struttura di misurazione della performance.

2.Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita' ministeriali di interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all'uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita' l'Organismo riferisce secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

3.L'Organismo e' costituito da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, ovvero da un organo monocratico. I componenti dell'Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati dal Ministro della difesa per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalita' e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

4.Il Presidente dell'organo collegiale, ovvero l'unico componente dell'Organismo, e' un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, ovvero un dirigente civile del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione della difesa, incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero un estraneo all'amministrazione, esperto in materia di pianificazione e programmazione strategica.

5.In caso di Organismo collegiale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialita' di giudizio, l'incarico di componente il collegio e' conferito a personale estraneo all'amministrazione, con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance ovvero a personale di pari estrazione professionale appartenente all'amministrazione.

6.E' istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attivita' istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L'ufficio si articola in due reparti, dei quali l'uno sovrintende alle attivita' connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e l'altro a quelle connesse con il controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'organizzazione interna dell'Ufficio e dei reparti e' definita con determinazione del Presidente dell'organo collegiale, ovvero dell'unico componente dell' Organismo.

7.Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 6 e' nominato con decreto del Ministro, su designazione del Presidente dell'organo collegiale, ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra i generali di brigata o colonnelli o gradi corrispondenti delle Forze armate o i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero appartenenti al contingente di cui al comma 8, in possesso di specifiche professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance.

8.All'ufficio di cui al comma 6 e' assegnato un contingente di personale non superiore a quattordici unita', nel quale sono compresi due dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa e due ufficiali in servizio permanente, con il grado di generale di brigata o colonnello o gradi corrispondenti delle Forze armate. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del Presidente dell'organo collegiale ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

9.Ai componenti dell'Organismo, nonche' al personale dell'ufficio di supporto di cui al comma 8 si applicano i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.

10.Al Presidente dell'organo collegiale ovvero all'unico componente dell'Organismo, di cui al comma 4, spetta il medesimo trattamento economico previsto per gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3.

11.Ai componenti dell'Organismo collegiale, di cui al comma 3, spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 10.

12.Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate facenti parte del contingente di cui al comma 8, compreso il responsabile dell'ufficio di supporto, e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 9.

13.Ai dirigenti civili facenti parte del contingente di cui al comma 8, per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 8.

14.Al restante personale non dirigenziale militare e civile appartenente al contingente di cui al comma 8, in funzione delle aree funzionali di appartenenza o dei gradi rivestiti, e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 11.

))

CAPO II CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE SEZIONE I ORGANIZZAZIONE

Art. 22

Disposizioni generali

2.Il Circolo e' un organismo dotato di autonomia amministrativa e contabile, inserito in struttura ordinativa nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 19 del codice. L'organismo e la struttura ordinativa sono preposti, rispettivamente, alla gestione ordinaria e a quella erariale.

3.Il Circolo e' posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Ne e' Presidente onorario il Ministro della difesa, che esercita l'alta vigilanza.

5.Il Circolo svolge la propria attivita' istituzionale in Roma, con sede principale nel «comprensorio Barberini», presso la Palazzina Savorgnan di Brazza' e le Antiche scuderie. Il Circolo puo' destinare a proprie sedi ulteriori strutture concesse in uso, ovvero acquisite a qualsiasi titolo.

Note all'art. 22: - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100.

Art. 23

Iscritti al Circolo

3.Gli iscritti di diritto, tenuti al pagamento obbligatorio della quota mensile, sono gli ufficiali in servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 19 del codice.

7.Coloro i quali sono stati allievi delle scuole militari delle Forze armate e sono iscritti alle relative associazioni possono essere associati al Circolo, previa domanda, da presentarsi per il tramite dell'associazione di appartenenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La quota a carico degli associati e' quella prevista per gli iscritti a titolo straordinario di cui al comma 5.

Art. 24

Ordinamento del Circolo

1.Il Circolo e' posto ordinativamente alle dipendenze del ((Capo di stato maggiore)) della difesa.

2.Il ((Capo di stato maggiore)) della difesa esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione delle risorse finanziarie da destinare al funzionamento del Circolo, nell'ambito della pianificazione generale dell'area tecnico-((operativa)), nonche' di controllo sull'ente, tenendone informato il Ministro della difesa.

3.Il ((Capo di stato maggiore)) della difesa puo' delegare le funzioni di cui al comma 2 ((al Sottocapo di stato maggiore della difesa, ovvero ad altra dipendente autorita' centrale dell'area tecnico-operativa)).

4.La struttura organizzativa del Circolo e' articolata in organi e uffici, deputati a compiti di gestione ordinaria o erariale.

5.Il ((Capo di stato maggiore)) della difesa, sentito il ((Segretario generale)) della difesa, puo' assegnare al Circolo un contingente di personale militare e civile tra le unita' in servizio e, comunque, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive vigenti per il relativo personale.

6.Il personale militare e civile destinato al Circolo, ai sensi del comma 2, e' amministrato dagli enti delle Forze armate, ovvero dagli uffici del Ministero della difesa per il personale civile, secondo i rispettivi ordinamenti.

8.I componenti degli organi svolgono i propri incarichi a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati, una sola volta, per un ulteriore triennio.

Art. 25

Organi del Circolo

1.Il presidente e' ufficiale generale, anche appartenente ad una delle categorie di personale in congedo e iscritto a domanda al Circolo. E' nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del ((Capo di stato maggiore)) della difesa. Rappresenta l'organismo nei rapporti con l'Amministrazione della difesa e verso l'esterno, secondo gli indirizzi e le decisioni del consiglio di amministrazione, al quale risponde del proprio operato. Si avvale di un vicepresidente, ai sensi del comma 5. ((Il presidente, anche avvalendosi del vicepresidente, assicura il coordinamento degli organi del Circolo e sovrintende, per conto del consiglio di amministrazione, che tiene costantemente informato, all'attivita' del Circolo.))

2.Il direttore e' tratto dagli ufficiali generali o colonnelli in servizio delle Forze armate, e nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del ((Capo di stato maggiore)) della difesa, da cui dipende, sentito il consiglio di amministrazione agli effetti della gestione ordinaria. Limitatamente all'ambito della gestione erariale e delle relative attivita', svolge le funzioni di cui all'articolo 449.

3.Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e, in caso di impedimento, puo' farsi rappresentare dal capo del servizio amministrativo.

6.Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni ((due mesi)) e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente o almeno tre consiglieri ne facciano richiesta. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Presidente o il Consigliere che lo sostituisce ai sensi del comma 1.

7.Agli effetti dell'articolo 24 e dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il consiglio di amministrazione relaziona il ((Capo di stato maggiore)) della difesa, per il tramite del Presidente, in ordine a eventuali situazioni problematiche insorte nei rapporti funzionali con il direttore, rispetto ai compiti di gestione ordinaria.

9.Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parita', prevale il voto del Presidente. ((Esse sono portate a conoscenza del Capo di stato maggiore della difesa e del Gabinetto del Ministro della difesa.))

((

9-bis.Ai fini del comma 8, i consiglieri possono accedere, anche individualmente e d'intesa con il direttore, agli atti riguardanti la gestione ordinaria.

))

10.Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni previste dal presente capo limitatamente alla gestione ordinaria, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera m) e all'articolo 27, comma 2. Esso e' composto da quattro ufficiali superiori, dei quali tre scelti tra i soci di diritto e uno tra i soci iscritti a domanda delle categorie degli ufficiali in congedo, nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del ((Capo di stato maggiore)) della difesa, sentito il ((Segretario generale)) della difesa, nonche' da un funzionario designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Uno degli ufficiali svolge le funzioni di presidente.

12.Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, i revisori dei conti possono procedere, in qualsiasi momento e anche individualmente, ad atti ispettivi e di controllo, a prendere visione di atti e documenti amministrativi o contabili. Essi sono tenuti a riferirne al Collegio.

13.I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione la cui convocazione viene loro notificata.

((13-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell'articolo 21 esercita nei confronti del Circolo, il controllo strategico, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.))

Art. 26

Servizio amministrativo, Ufficio attivita' istituzionali, Ufficio segreteria e personale

1.Il servizio amministrativo del Circolo e' diretto dal Capo del servizio amministrativo con riguardo sia alla gestione erariale sia a quella ordinaria di cui all'articolo 27, comma 1 e 2.

3.Il Capo del servizio amministrativo e' nominato dal ((Capo di stato maggiore)) della difesa tra gli ufficiali superiori del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, ovvero del ruolo tecnico-logistico, specialita' di amministrazione, dell'Arma dei carabinieri, su designazione dello stato maggiore di forza armata competente o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

5.Per l'espletamento dei compiti amministrativi e contabili, relativi alla gestione erariale e a quella ordinaria, il capo servizio amministrativo si avvale del capo della gestione finanziaria e del capo della gestione patrimoniale, che sono posti alle sue dirette dipendenze, nonche' del cassiere che dipende dal capo della gestione finanziaria. Tali organi esercitano le funzioni di cui all'articolo 451, comma 3, lettere a), b) e c).

Art. 27

Risorse

2.Nell'ambito della gestione del Circolo, svolta con criterio unitario, le entrate di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h), danno luogo alla gestione ordinaria, assicurata attraverso un processo coordinato di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, disciplinato dal presente capo.

3.Le entrate di cui al comma 1, lettera i), confluiscono nella gestione erariale disciplinata dal titolo I del libro III e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'articolo 514.

4.Alle entrate di cui al comma 2 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 610, comma 2, del regio decreto 24 maggio 1924, n. 827, e l'eccezione al divieto di assegnazione di proventi di cui all'articolo 24, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I proventi derivanti dalle entrate possono, per la parte eccedente il soddisfacimento delle esigenze istituzionali, essere impiegati nell'acquisto di titoli del debito pubblico italiano a breve o medio termine oppure in altri investimenti mobiliari espressamente autorizzati dal ((Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale)), su proposta del Consiglio di amministrazione.

5.La disciplina della gestione ordinaria e' dettata dalla sezione II del presente capo.

6.Sono poste a carico della gestione ordinaria tutte le spese per l'acquisizione di beni e servizi, nonche' quelle generali di funzionamento, correlate al perseguimento delle finalita' istituzionali di cui all'articolo 22, comma 4.

7.Nel caso in cui le attivita' del Circolo siano richieste a titolo particolare e ad uso esclusivo da parte di autorita' di vertice del Ministero della difesa o da iscritti, questi sono tenuti a corrispondere il relativo controvalore, determinato sulla base delle spese sostenute dal Circolo per l'acquisizione dei beni e servizi erogati, maggiorate di una quota pari al dieci per cento dell'onere stesso, a compensazione delle spese generali di funzionamento.

Art. 28

Materiali

1.I beni immobili sono dati in consegna al direttore del Circolo, il quale e' personalmente responsabile dei beni affidatigli, nonche' di qualsiasi danno che possa derivare dalla sua azione od omissione e ne risponde secondo le norme di contabilita' generale dello Stato.

2.La consegna e' effettuata in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, alla presenza di un rappresentante ((dello Stato maggiore)) della difesa all'uopo incaricato.

3.L'uso di locali, impianti e attrezzature del Circolo, da parte delle ditte o societa' affidatarie di appalto di servizi, si intende in comodato d'uso per i soli scopi istituzionali del Circolo indicati nei relativi atti negoziali di affidamento.

4.Il Circolo provvede all'acquisizione, conservazione, manutenzione ed uso dei beni mobili necessari al proprio funzionamento.

5.Le modalita' di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni mobili e del materiale di facile consumo, nonche' la nomina dei consegnatari, sono disciplinate dal capo VIII del titolo I del libro III.

SEZIONE II GESTIONE ORDINARIA

Art. 29

Disposizioni generali per la gestione ordinaria

1.L'attivita' finanziaria, amministrativa e contabile del Circolo e' informata a criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza.

2.Il Circolo possiede, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, nei limiti delle proprie risorse economiche e finanziarie.

3.La gestione finanziaria, economica e patrimoniale si svolge nel rispetto del presente capo, nonche' in coerenza col programma di attivita'.

4.La gestione e' condotta con criteri di unitarieta'. Nell'ambito della stessa, trovano evidenza la gestione erariale e quella ordinaria, rispettivamente disciplinate dal titolo I del libro III e dal presente capo.

5.Il direttore del Circolo e' il comandante ai sensi dell'articolo 780, al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 25, commi 2, 3 e 4.

6.Il capo del servizio amministrativo coadiuva il direttore nella realizzazione dei fini istituzionali del Circolo ed esplica i compiti e le funzioni di cui all'articolo 26.

Art. 30

Principi informatori per la gestione ordinaria e la formazione del bilancio di previsione

1.L'esercizio finanziario ha la durata di un anno, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

2.La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione.

3.Tutte le entrate e tutte le uscite sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza possibilita' di compensazione.

4.Il bilancio di previsione e' formulato in termini di competenza e di cassa e l'unita' elementare e' rappresentata dal capitolo, la cui denominazione e' definita dal capo del servizio amministrativo, in sede di predisposizione del medesimo bilancio di previsione, in base all'oggetto della spesa.

5.Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente, definiti al momento della redazione del documento previsionale.

6.Per ogni capitolo, il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonche' l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui.

7.Si considerano incassate le somme versate al cassiere e pagate quelle erogate dallo stesso.

8.Nel bilancio di previsione e' iscritto come posta a se' stante, rispettivamente dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

9.Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio, previo accertamento della loro attendibilita', mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacita' operative del Circolo.

10.Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, il quale puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'.

11.Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio. Quelle svolte per conto del Ministero della difesa o di altri organismi pubblici o privati ed autorizzate sono evidenziate nel bilancio ai sensi dell'articolo 29, comma 4 e delle stesse deve essere data completa informazione in apposito allegato al bilancio stesso.

12.Il Circolo iscrive nel bilancio preventivo, quale entrata a titolo di assegnazione, lo stesso importo accertato per l'esercizio in corso qualora l'ammontare non sia stato ancora stabilito.

Art. 31

Bilancio di previsione

1.Il bilancio di previsione, predisposto dal capo del servizio amministrativo, d'intesa con il direttore, e' deliberato dal Consiglio di amministrazione non oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce ed e' approvato dal ((Capo di stato maggiore)) della difesa, ai sensi dell'articolo 25, comma 4.

4.Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio e costituisce limite non superabile per gli impegni di spesa.

5.Il bilancio pluriennale e' redatto solo in termini di competenza, per un periodo non inferiore al triennio, in relazione al programma delle attivita'.

6.Il bilancio pluriennale, di cui al comma 3, lettera b), allegato al bilancio di previsione annuale del Circolo, non ha valore di autorizzazione di spesa.

7.Annualmente, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, sono apportate le eventuali rettifiche al bilancio pluriennale che non costituisce oggetto di approvazione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione successivi sono motivate in sede di approvazione annuale.

10.Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le uscite si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. L'oggetto dei capitoli e' definito dal capo del servizio amministrativo, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, secondo criteri di omogeneita' e chiarezza.

11.Ai soli fini comparativi, il bilancio di previsione riporta anche i dati previsionali assestati dell'anno precedente.

12.Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che l'ente effettua in qualita' di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione, ovvero per conto di terzi, che costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l'ente, nonche' le somme rese disponibili al cassiere per le spese di modesta entita'.

13.Il bilancio di previsione, di cui al comma 2, si conclude con un quadro generale riassuntivo, in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.

Art. 32

Risultato di amministrazione e fondo di riserva

1.Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

2.La tabella di cui al comma 1 fornisce adeguata dimostrazione del processo di stima e indica gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.

3.Del presunto avanzo di amministrazione si puo' disporre se e' dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato.

4.Del presunto disavanzo di amministrazione va tenuto obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento e il Consiglio di amministrazione nella relativa deliberazione illustra i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.

5.Nel caso di risultato di amministrazione peggiore rispetto a quello stimato nella tabella di cui al comma 1, accertato in sede di consuntivo, il direttore ne informa, con sollecitudine, il Consiglio di amministrazione, adottando i necessari provvedimenti volti ad eliminare tale scostamento.

6.Nel bilancio di previsione, di competenza e di cassa, e' iscritto, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, un fondo di riserva per le spese impreviste, nonche' per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare deve essere compreso tra l'uno e il tre per cento del totale delle uscite correnti.

7.I prelievi dal fondo di cui al comma 6, sono effettuati con apposito provvedimento del direttore, su proposta del capo del servizio amministrativo, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, fino al 30 novembre di ciascun anno. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.

Art. 33

Variazioni e storni al bilancio. Esercizio provvisorio

1.Le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, possono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione entro il mese di novembre. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte.

2.Le variazioni per nuove o maggiori spese sono consentite soltanto in presenza della necessaria copertura finanziaria.

3.Il direttore, su proposta del capo del servizio amministrativo, ((previa deliberazione del consiglio di amministrazione,)) con apposito provvedimento puo' disporre l'utilizzazione delle risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalita'.

4.Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra la gestione dei residui e quella di competenza, o viceversa.

5.Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.

6.Nel caso in cui l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio a cui lo stesso si riferisce, il Consiglio di amministrazione puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio, limitatamente, per ogni mese, a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

7.In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente predisposto, e' consentita la gestione provvisoria. In tal caso, si applica la disciplina di cui al comma 6, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.

Art. 34

Gestione delle entrate

1.La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

2.Il capo del servizio amministrativo cura che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano tempestivi e per l'intero importo.

3.L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il capo della gestione finanziaria, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza.

6.La riscossione consiste nell'introito in cassa delle somme dovute al Circolo ed e' disposta a mezzo di ordine di incasso, diretto all'istituto affidatario del servizio di cassa o a altri eventuali incaricati della riscossione di somme dovute all'ente, ai sensi dell'articolo 41.

8.L'istituto deve accettare, senza pregiudizio per i diritti del Circolo, la riscossione di ogni somma, versata a suo favore, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi l'istituto da' immediata comunicazione al Circolo dell'avvenuto incasso, richiedendone la regolarizzazione.

9.Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.

10.Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto al Circolo per la riscossione in conto residui.

11.Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi da iscrivere in un apposito registro e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

12.Le entrate aventi destinazione vincolata per legge, se non utilizzate nell'esercizio, confluiscono nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione ai fini dell'utilizzazione negli esercizi successivi.

13.Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse del Circolo.

14.Gli incaricati della riscossione versano all'istituto le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e dagli accordi convenzionali.

Art. 35

Gestione delle uscite

1.La gestione delle uscite si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

2.L'impegno di spesa consiste nell'autorizzazione a impiegare le risorse finanziarie disponibili con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, sono determinati la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione.

3.Costituiscono economie le minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti nel corso dell'esercizio, verificate alla conclusione della fase della liquidazione.

4.La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti e ai titoli comprovanti il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.

5.La liquidazione compete all'ufficio amministrazione ed e' disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuiti.

6.Il pagamento delle spese e' ordinato entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo, tratti sull'istituto incaricato del servizio di cassa.

8.L'istituto di cui all'articolo 41 effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro dieci giorni e comunque non oltre il termine del mese successivo a quello in cui i pagamenti sono stati effettuati dall'istituto, l'ente emette il relativo mandato di pagamento ai fini della regolarizzazione.

9.I mandati di pagamento che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.

10.I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto al Circolo per il pagamento in conto residui.

11.Le uscite impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi in un apposito registro e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

12.Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dei buoni di carico, quando si tratta di magazzino, della copia degli atti d'impegno o dell'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, delle note di liquidazione e di ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa e' allegata al mandato di pagamento successivamente alla sua estinzione ed e' conservata agli atti per non meno di dieci anni.

13.Il Circolo puo' provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni.

15.Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, sono annotate sul mandato di pagamento recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro del cassiere.

16.Il Circolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, puo' avvalersi delle procedure di pagamento previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.

Note all'art. 35: - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1994, n. 136. - Il testo dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1995, n. 302, e' il seguente: «Art. 1. - 1 - 46 (omissis). 47. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa e' ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure. 48. L'utilizzo della carta di credito e' altresi' ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in Italia e all'estero. 49. E' altresi' consentito alle pubbliche amministrazioni di dotare gli automezzi di servizio di sistemi per il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali, con la conseguente facolta' per le stesse amministrazioni di stipulare i relativi contratti, nonche' di aprire, anche in deroga alle vigenti normative, conti correnti bancari destinati all'addebito di detti pedaggi. 50. Con regolamento da adottare dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per la graduale attuazione della modalita' di pagamento prevista dai commi 47, 48 e 49, e per l'imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonche' le procedure per la rendicontazione ed il controllo. 51. Il regolamento di cui al comma 50 si ispira ai seguenti criteri direttivi: a) l'utilizzo della carta di credito rientra nel potere discrezionale del dirigente generale, il quale puo' autorizzarne l'uso al restante personale sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni; b) i rapporti con gli istituti di credito, l'Ente poste italiane e gli altri enti emittenti le carte di credito, sono disciplinati con apposite convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro; c) le situazioni debitorie con i soggetti di cui alla lettere b) possono essere regolate, ove occorra, anche mediante procedure in regime di contabilita' speciale. 52. Le spese per l'acquisto delle carte di credito e quelle accessorie sono imputate ai capitoli per spese di ufficio, nei casi previsti dal comma 47, ed ai capitoli per missioni, nei casi previsti dal comma 48. 53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi della procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52 del presente articolo.». - Il decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701 (Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della L. 28 dicembre 1995, n. 549), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1997, n. 38.

Art. 36

Gestione dei residui

1.La gestione della competenza e' separata da quella dei residui.

2.I residui attivi e passivi sono riportati nelle scritture contabili distintamente per esercizio di provenienza.

3.I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.

4.Se il capitolo che ha dato origine al residuo e' stato eliminato nel nuovo bilancio, la gestione delle somme residue e' effettuata mediante apposito capitolo aggiunto da istituirsi con provvedimento da adottarsi con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio.

5.Sono mantenute tra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate, per le quali esista un titolo giuridico che costituisca l'ente quale creditore della correlativa entrata.

6.Non e' consentita l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3.

Art. 37

Conto consuntivo, riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti

3.Il conto consuntivo e' predisposto dal capo del servizio amministrativo, unitamente ad una relazione tecnico-contabile, ed e' rimesso dal direttore, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, al consiglio di amministrazione per la deliberazione, ai fini dell'inoltro per la successiva approvazione da parte del ((Capo di stato maggiore)) della Difesa, che ne informa il Ministro della difesa.

4.Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, il capo del servizio amministrativo compila la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

5.La situazione di cui al comma 4, indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o dovute, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

6.I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.

7.Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilita' dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata determinazione del direttore, sentito il capo del servizio amministrativo.

Art. 38

Rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale

1.Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e l'uscita distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartiti per competenza e per residui.

6.Sono vietate compensazioni tra componenti positive e componenti negative del conto economico.

7.I contributi correnti e le quote di pertinenza dei contributi in conto capitale provenienti da altre amministrazioni pubbliche e private o da terzi, non destinati ad investimenti, sono di competenza economica dell'esercizio quali proventi del valore della produzione.

8.Lo stato patrimoniale comprende le attivita' e le passivita' finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste di rettifica.

9.Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi.

10.Le immobilizzazioni si distinguono in immateriali, materiali e finanziarie. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono comprese le partecipazioni, i mutui, le anticipazioni e i crediti di durata superiore all'anno.

11.L'attivo circolante comprende le rimanenze, le disponibilita' liquide, i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici, nonche' altri crediti di durata inferiore all'anno.

12.Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al netto dei fondi di ammortamento o dei fondi di svalutazione. Le relative variazioni devono trovare riscontro nella relazione sulla gestione.

13.Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, i debiti, i ratei e i risconti passivi.

14.In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine rappresentanti le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso l'ente e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario.

15.Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e partite del passivo.

16.Allo stato patrimoniale e' allegato un elenco descrittivo degli eventuali beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 39

Allegati al conto consuntivo

1.Il conto consuntivo e' accompagnato da una relazione sull'andamento complessivo della gestione che evidenzia i costi sostenuti e i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi del programma di attivita' deliberato dal consiglio di amministrazione, nonche' notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio.

3.La situazione amministrativa tiene distinti i fondi non vincolati da quelli vincolati e i fondi destinati al finanziamento di eventuali spese in conto capitale. Tale ripartizione e' illustrata in calce al prospetto dimostrativo della situazione amministrativa.

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