DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
5.Nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione puo' essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione accertato in un ammontare superiore a quello presunto riveniente dall'esercizio immediatamente precedente per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 4. Tale utilizzazione puo' avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
6.L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi del comma 1, e' applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 30, comma 8, in aggiunta alle quote vincolate e non disponibili comprese nel risultato contabile di amministrazione.
Art. 40
Scritture contabili
1.Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio rilevano per ciascun capitolo, sia in conto competenza, sia in conto residui, la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte degli stanziamenti, nonche' delle somme riscosse e pagate e delle somme rimaste da riscuotere e da pagare.
3.Il Circolo, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, puo' avviare un sistema di contabilita' analitica fondato su rilevazioni per centri di costo, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
4.Le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate con il coordinamento e il supporto metodologico degli uffici del Ministero della difesa competenti in materia di contabilita' economico-analitica.
5.La valutazione economica di cui al comma 3, costituisce strumento per orientare le decisioni secondo criteri di convenienza economica, assicurando che le risorse siano impegnate in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento di fini istituzionali del Circolo, anche attraverso l'analisi degli scostamenti tra obiettivi fissati in sede di programmazione e risultati conseguiti.
6.La contabilita' analitica e' finalizzata all'esecuzione del controllo di gestione, che e' svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e, per ciascun servizio, i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
7.Le scritture patrimoniali consentono la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
8.L'inventario dei beni immobili evidenzia, per ciascun bene, la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui e' destinato e l'organo cui e' affidato, il titolo di provenienza, il titolo di appartenenza, le risultanze catastali, la rendita imponibile, le servitu', il costo d'acquisto e gli eventuali redditi.
9.L'inventario dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la quantita' ed il numero, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il valore e il titolo di appartenenza.
Note all'art. 40: - Per il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si vedano le note all'art. 20.
Art. 41
Servizio di cassa
1.Il servizio di cassa e' affidato, in base ad apposita convenzione, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero alla Societa' poste italiane S.p.a.
2.Il servizio e' aggiudicato previo esperimento di gara ad evidenza pubblica nella quale sono indicati i criteri di aggiudicazione e le reciproche obbligazioni, ivi incluso il divieto di ogni forma di compensazione che possa determinare artificiose riduzioni di valori monetari.
3.Per eventuali danni causati al Circolo o a terzi, il cassiere risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio.
4.Gli istituti, di cui al comma 1, sono responsabili di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Circolo.
5.Il Circolo puo' avvalersi di conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente e' l'impresa di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale, con cadenza da stabilirsi nella convenzione di cui al comma 1.
6.Nel caso in cui l'organizzazione del Circolo e delle imprese di cui al comma 1, lo consentano, il servizio di cassa viene gestito con metodologie ad evidenze informatiche, attraverso un collegamento diretto tra l'ufficio amministrazione del Circolo e l'istituto, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.
7.Il servizio di cassa interno puo' essere istituito per il pagamento di piccole spese per le quali non sia opportuno ricorrere alle procedure ordinarie di cui ai commi precedenti, in ragione della loro esiguita' o indifferibilita'.
8.Il capo del servizio amministrativo, con proprio atto dispositivo, mette a disposizione dell'agente incaricato di assicurare il servizio di cassa interno un fondo non inferiore a euro 2.000,00, imputando la relativa uscita alle partite di giro, con contestuale e contrapposta annotazione fra le entrate della stessa voce dello stesso titolo che, in sede di rendicontazione periodica, trova la necessaria regolazione con l'imputazione delle spese ai pertinenti capitoli di bilancio.
Art. 42
Disposizioni generali per le attivita' negoziali
1.In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore, per l'assunzione degli impegni di spesa, l'attivita' negoziale e' svolta con l'osservanza delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici e nella normativa comunitaria.
2.Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito del programma di attivita' adottato, delibera, su proposta del direttore, un piano annuale dettagliato predisposto dal capo del servizio amministrativo relativo alle opere, alle forniture e ai servizi.
3.Nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e del programma di attivita', di cui al comma 2, la determinazione a contrattare, la scelta della forma di negoziazione, delle modalita' essenziali del contratto e dei capitolati d'onere, sono di competenza del capo del servizio amministrativo, ferme restando le disposizioni contenute nel comma 1.
4.In sede di autorizzazione di spesa viene individuato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento contrattuale, che e' il capo del servizio amministrativo, ovvero altro incaricato dell'ufficio amministrazione.
5.Il funzionario di cui al comma 4 e' altresi' responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi concernenti la procedura contrattuale, ai sensi dell'articolo 22 della citata legge n. 241 del 1990.
6.Il nominativo del responsabile, di cui al comma 4, e' reso noto in sede di bando di gara, ovvero con la lettera di invito.
Note all'art. 42: - Il testo degli articoli 4, 5, 6, e 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente: «Art. 4 (Unita' organizzativa responsabile del procedimento). - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.». «Art. 5 (Responsabile del procedimento). - 1. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unita' organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4. 3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.». «Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento). - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.». «Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso). - 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso; c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza. 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.».
Art. 43
Disposizioni particolari per le attivita' negoziali
1.Per gli acquisti di beni e servizi il Circolo puo' utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP) S.p.a., secondo quanto previsto dalla normativa di settore.
2.Sono fatte salve le procedure ad economia di cui all'articolo 45, in conformita' alla vigente normativa primaria.
3.L'accertamento sulla congruita' dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici e' effettuato dal capo del servizio amministrativo, utilizzando i criteri di' valutazione previsti dal codice dei contratti pubblici.
4.Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, puo' essere nominata un'apposita commissione dal direttore, formata da personale appartenente al Ministero della difesa, dotato di specifica professionalita', in un numero dispari di massimo cinque componenti e per la parte maggiore scelti tra i soci, esperti nei settori cui si riferiscono le forniture, che accerti la congruita' dei prezzi praticati adottando la procedura ed i criteri di cui al codice dei contratti pubblici.
5.Alla scelta del contraente provvede il capo del servizio amministrativo, che puo' avvalersi, per le forniture particolarmente complesse, di un'apposita commissione nominata dal direttore, costituita da funzionari o tecnici appartenenti al Ministero della difesa, in un numero dispari di massimo cinque componenti e per la parte maggiore scelti tra i soci, esperti nei settori cui si riferiscono le forniture.
6.All'aggiudicazione definitiva della gara provvede il capo del servizio amministrativo.
7.Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica, pubblica amministrativa o privata, entro i trenta giorni successivi all'aggiudicazione.
8.Alla stipulazione dei contratti provvede il capo del servizio amministrativo.
9.L'approvazione dei contratti e' di competenza del direttore.
10.I contratti e i verbali di aggiudicazione definitiva nelle aste e nelle licitazioni private sono redatti dal capo della gestione finanziaria di cui all'articolo 26, comma 5, designato quale ufficiale rogante, nel caso di contratti in forma pubblico-amministrativa, ovvero dall'ufficiale stipulante, nel caso di contratto in forma privata.
11.L'ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, a verificare l'identita', la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, nonche' a tenere un registro-repertorio in ordine cronologico, rilasciando copie autentiche degli atti ricevuti.
Art. 44
Verifica delle prestazioni per acquisizione di beni e per la fornitura di servizi
1.Il collaudo relativo alle sole procedure di acquisizione di beni e' effettuato, in forma individuale o collegiale, dal personale dell'Amministrazione incaricato, in servizio presso il Circolo e in possesso della competenza necessaria. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono nominati dal direttore.
2.Il direttore, nel caso di acquisizione di beni o di esecuzione di lavori di particolare complessita', puo' avvalersi di organi tecnici del Ministero della difesa.
3.Per le forniture di beni di importo inferiore a euro 10.000,00, con esclusione dell'IVA, l'atto di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione della fornitura, rilasciato da un funzionario tecnico all'uopo incaricato e vistato dal responsabile del procedimento.
4.Per le forniture di beni aventi importo superiore a euro 10.000,00, con esclusione dell'IVA, il collaudo e' eseguito da un funzionario tecnico nominato dal direttore. Le operazioni di collaudo sono riportate nel processo verbale sottoscritto dal collaudatore e vistato dal responsabile del procedimento.
5.Per le forniture di beni aventi importo superiore a euro 50.000,00, con esclusione dell'IVA, il collaudo e' eseguito da una commissione nominata dal direttore e composta da tre membri. Le operazioni di collaudo effettuate dalla commissione sono riportate nel verbale che viene sottoscritto da ciascun membro e vistato dal responsabile del procedimento.
6.La verifica effettuata sulle prestazioni relative a contratti per fornitura dei servizi e' attestata nel certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal responsabile del procedimento.
7.Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, il responsabile del procedimento puo' incaricare un funzionario dell'ufficio amministrazione per l'effettuazione delle verifiche sulla regolarita' dell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.
8.Il certificato di collaudo dei beni e di regolare esecuzione dei servizi e' rilasciato entro trenta giorni dall'acquisizione dei beni e dei servizi.
Art. 45
Procedure in economia
1.L'acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso alla procedura in economia puo' essere effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e successive modificazioni, mediante amministrazione diretta, ovvero cottimo fiduciario.
2.Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in economia sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, entro trenta giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione della commessa.
3.L'acquisto dei beni e dei servizi occorrenti per il normale funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' istituzionali del Circolo puo' essere effettuato mediante le procedure in economia, entro il limite di importo di euro 20.000,00, con esclusione dell'IVA, salvo che disposizioni di legge non dispongano diversamente.
4.Nessuna acquisizione di beni o servizi puo' essere artificiosamente frazionata.
5.Le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla procedura in economia vanno indicate nel provvedimento che autorizza il ricorso stesso a detta procedura e il relativo impegno di spesa.
6.Per lo svolgimento della procedura secondo la modalita' del cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento richiede, previa indagine di mercato, almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
7.E' consentita l'aggiudicazione nel caso di un unico preventivo soltanto qualora cio' sia ritenuto opportuno sulla base di adeguate motivazioni e sempre a fronte di una pluralita' di inviti, purche' tale clausola sia espressamente menzionata nella lettera d'invito.
9.La scelta del contraente avviene al prezzo piu' basso, previo accertamento della congruita' dei prezzi, ai sensi dell'articolo 43, commi 3 e 4.
10.Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il responsabile dispone l'ordinazione delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione da parte del rappresentante legale dell'impresa.
11.L'ordinazione e' immediatamente esecutiva.
Note all'art. 45: - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248.
Art. 46
Altre disposizioni relative al Circolo ufficiali delle Forze armate
1.Per quanto non disciplinato dal presente capo, l'attivita' amministrativa e contabile si svolge comunque nel rispetto dei principi generali di contabilita' pubblica, nonche' delle disposizioni in materia fiscale e civilistica.
2.Con decreto del Ministro della difesa e' definita la modulistica relativa agli articoli 31, 32 , 38 e 39.
CAPO III ENTI VIGILATI SEZIONE I UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA
Art. 47
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 MARZO 2013, N. 50))
Art. 48
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 MARZO 2013, N. 50))
Art. 49
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 MARZO 2013, N. 50))
Art. 50
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 MARZO 2013, N. 50))
Art. 51
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 MARZO 2013, N. 50))
Art. 52
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 MARZO 2013, N. 50))
Art. 53
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 MARZO 2013, N. 50))
SEZIONE II OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI
Art. 54
Natura e finalita' dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori
1.L'Opera nazionale per i figli degli aviatori, ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa, e' riordinata secondo le disposizioni della presente sezione.
2.L'organizzazione e il funzionamento dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono disciplinati con lo statuto di cui all'articolo 56, deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa.
3.Ai fini di cui al comma 1, sono equiparati agli orfani degli aviatori i figli del personale militare dell' Aeronautica militare dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.
Art. 55
Organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori
1.Sono organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori.
((
))
3.Il presidente nazionale e' scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell' articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all'articolo 56. E' coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianita' di grado fra quelli ((di cui al comma 2, lettera c),)) che assume le funzioni di vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario generale di cui all'articolo 58 comma 3.
4.Il collegio dei revisori e' costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo.
5.Fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 4, i componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
6.I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso e' dovuto agli stessi.
Art. 56
Statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori
1.L'organizzazione e il funzionamento dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono disciplinati con statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto applicabili, nonche' alla presente sezione.
Note all'art. 56: - La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1975, n. 87. - Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, si vedano le note all'art. 50. - Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 14. - Il testo dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1969, n. 111, e' il seguente: «Art. 65. - Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidita' di gestione. La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti. Le percentuali possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica. I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30 giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro i 60 giorni successivi a quello di presentazione. L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo comma dalle procedure previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nell'articolo 17 del codice civile e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione. Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime. L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma. E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme.».
Art. 57
Entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori
Art. 58
Bilanci di previsione, conti consuntivi e attivita' di gestione dell' Opera nazionale per i figli degli aviatori
l. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche' la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita' adottato, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con delibera del consiglio di amministrazione. 2. I bilanci di previsione e il conto consuntivo, approvati dal consiglio di amministrazione, sono trasmessi al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Alle attivita' di gestione e' preposto il segretario generale, scelto tra gli ufficiali in congedo dell' Aeronautica militare e nominato dal presidente nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, per la durata di tre anni rinnovabile per un ulteriore triennio. Egli dirige e coordina l'attivita' amministrativa e finanziaria dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, in qualita' di segretario dell'organo collegiale. Nessun compenso e' dovuto allo stesso. 4. Per le attivita' di carattere assistenziale, amministrativo e contabile, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori si avvale, su base convenzionale e a invarianza della spesa, anche del supporto di strutture organizzative dell' Aeronautica militare.
Note all'art. 58: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si vedano le note all'art. 53.
SEZIONE III UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Art. 59
Natura e finalita' dell'Unione italiana tiro a segno
1.L'Unione italiana tiro a segno e' ente di diritto pubblico, avente finalita' di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonche' di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.
2.L'Unione italiana tiro a segno e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all'articolo 61. Essa e' altresi' federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza e' posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
Note all'art. 59: - Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1999, n. 176.
Art. 60
Organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno
2.L'assemblea nazionale delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attivita' dell'ente. E' composta dai rappresentanti delle sezioni di tiro a segno nazionale, con diritto di voto, nonche' da altri membri indicati nello statuto di cui all'articolo 62, senza diritto di voto.
3.Il presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, e' nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ha la rappresentanza legale dell'ente, del cui funzionamento e' responsabile nei confronti del Ministero della difesa, del Comitato olimpico nazionale italiano e dell'assemblea nazionale, in base ai compiti stabiliti nello statuto di cui all'articolo 62. E' coadiuvato da un vicepresidente nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa.
4.Il consiglio direttivo ha poteri di direzione, programmazione, amministrazione e controllo operativo delle attivita' svolte dall'ente, quali stabiliti nel citato statuto. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, eletti dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno tra i tesserati e nominati dal Ministro della difesa. Dei consiglieri, otto sono eletti dai presidenti delle sezioni tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre dai rappresentanti degli atleti, garantendo l'elezione di un'atleta.
5.Il consiglio di presidenza, costituito nell'ambito del consiglio direttivo secondo la composizione e con le modalita' stabilite nello statuto di cui all'articolo 62, e' convocato dal presidente nazionale per la trattazione di argomenti che formano oggetto di delega da parte del consiglio direttivo e ogni qualvolta motivi di necessita' o urgenza lo richiedono. Le decisioni assunte per ragioni di necessita' o urgenza, su materie non rientranti nella delega, sono oggetto di ratifica da parte del consiglio direttivo.
6.Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da tre membri effettivi e un supplente, rispettivamente designati, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo, uno effettivo e uno supplente dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno e uno dal Comitato olimpico nazionale italiano. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa.
7.I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato. Essi decadono altresi' se subentrati nel corso del quadriennio.
Art. 61
Sezioni del tiro a segno nazionale
2.Le sezioni tiro a segno nazionale sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attivita' di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, nonche' sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di munizioni, e relative agibilita', nonche' compiti di pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi. L'attivita' svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, e' disciplinata dalle norme di diritto privato.
3.In ogni comune puo' essere costituita una sola sezione tiro a segno nazionale. Possono essere costituite, previa autorizzazione dell'Unione italiana tiro a segno, una o piu' delegazioni per sezione tiro a segno nazionale, prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali e sportive delegate dalla sezione tiro a segno nazionale di appartenenza.
4.Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni tiro a segno nazionale alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino dell'ente ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continuano a essere utilizzate dalle stesse sezioni secondo le modalita' vigenti alla medesima data. Le sezioni tiro a segno nazionale possono provvedere, anche direttamente, all'ammodernamento degli impianti di tiro utilizzati.
Note all'art. 61: - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1940, n. 149. - La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105. - Il testo dell'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195, e' il seguente: «Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma. 2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e' oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. 3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l' allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. 4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa»; b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,»; c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». 5. All' articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa». 6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall' articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».
Art. 62
Statuto dell'Unione italiana tiro a segno
1.L'organizzazione e il funzionamento dell'Unione italiana tiro a segno sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' nella presente sezione. Lo statuto e' deliberato dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo; esso e' ratificato, a fini sportivi, dal Comitato olimpico nazionale italiano ed e' approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 62: - Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, si vedano le note all'art. 50. - Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 14.
Art. 63
Entrate dell'Unione italiana tiro a segno
Art. 64
Amministrazione e contabilita'
1.La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche' la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita' adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
2.Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e le integra in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'Unione italiana tiro a segno.
Note all'art. 64: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si vedano le note all'art. 53.
SEZIONE IV LEGA NAVALE ITALIANA
Art. 65
Natura e finalita' della Lega navale italiana
1.La Lega navale italiana e' ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalita' di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. E' sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza.
Note all'art. 65: - Il testo dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1975, n. 87, e' il seguente: «Art. 1 (Campo di applicazione). - Lo stato giuridico e il trattamento economico d'attivita' e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformita' della presente legge. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli enti pubblici economici, gli enti locali e territoriali e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici, le universita' e gli istituti di istruzione, gli istituti di educazione, le opere universitarie, le scuole di ostetricia autonome, gli osservatori astronomici e vulcanologici, gli istituti geologici, le deputazioni di storia patria e in genere le accademie e gli istituti culturali di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, e successive modificazioni, salvo quelli compresi nella parte VII della tabella allegata alla presente legge, gli ordini e i collegi professionali, le camere di commercio e gli enti di patronato per l'assistenza dei lavoratori, la Cassa per il Mezzogiorno. La tabella allegata alla presente legge contiene l'elenco degli enti individuali e classificati, sulla base delle funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che dovessero intervenire per effetto di successive leggi di riforma.». - L'art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2000, n. 300, e' il seguente: «Art. 2 (Associazioni di promozione sociale). - 1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attivita' di utilita' sociale a favore di associati o di terzi, senza finalita' di lucro e nel pieno rispetto della liberta' e dignita' degli associati. 2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalita' la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. 3. Non costituiscono altresi' associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale.». - La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1986, n. 162.
Art. 66
Soci della Lega navale italiana
1.Possono far parte della Lega navale italiana, in qualita' di soci, i cittadini di specchiata onorabilita' e gli enti nazionali o regionali aventi sede nello Stato o all'estero che si impegnano a perseguire gli scopi dell'Ente, con la consapevolezza di essere essi stessi protagonisti di divulgazione della cultura marinara. Le categorie di soci sono definite e disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 70. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 9/7/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 67
Organizzazione centrale della Lega navale italiana
Art. 68
Strutture periferiche della Lega navale italiana
1.Costituiscono strutture periferiche della Lega navale italiana le sezioni e le delegazioni, organizzate secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato, e secondo le modalita' stabilite nello statuto di cui all'articolo 70.
2.Le sezioni e le delegazioni della Lega navale italiana hanno patrimonio proprio e godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilita' finanziarie.
Art. 69
Compiti e composizione degli organi centrali della Lega navale italiana
1.L'assemblea generale dei soci e' l'organo di vertice della Lega navale italiana. Essa delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attivita' dell'ente. E' composta dai rappresentanti delle strutture periferiche, aventi diritto di voto. Possono farvi parte altri membri indicati nello statuto di cui all'articolo 70, senza diritto di voto.
2.Il presidente nazionale e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare. Ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie gli atti a lui demandati dal citato statuto. E' coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, secondo le procedure della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Si avvale della presidenza nazionale, quale struttura di supporto alla propria attivita' di attuazione gestionale degli indirizzi deliberati dall'Assemblea, nonche' di un direttore generale nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta dello stesso presidente nazionale, ai quali sono attribuiti poteri coerenti con il principio di distinzione tra attivita' d'indirizzo e attivita' di gestione.
3.Il consiglio direttivo nazionale e' nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ha poteri di direzione, programmazione e controllo operativo delle attivita' svolte dall'ente e adotta le deliberazioni previste per gli enti pubblici, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da sei rappresentanti delle sezioni, eletti secondo le modalita' stabilite nello statuto, in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale. In caso di parita' di voti nelle deliberazioni, prevale quello del presidente.
4.Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esercita il controllo finanziario e contabile sulla gestione dell'organizzazione centrale della Lega navale italiana. E' costituito da tre membri effettivi e un supplente, designati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente, e gli altri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita'.
5.Il collegio dei probiviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, e' nominato dal consiglio direttivo nazionale e decide sulle controversie che sorgono tra soci o fra le strutture periferiche, nonche' in materia disciplinare nei confronti dei soci che commettono infrazioni alle norme di comportamento morale o sociale.
6.I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta, a eccezione dei membri del collegio dei probiviri che possono essere riconfermati senza limitazioni.
7.Lo statuto di cui all'articolo 70 definisce altresi' le funzioni del direttore generale, i compiti della presidenza nazionale e il numero e natura degli incarichi, secondo i criteri di razionalizzazione degli assetti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8.Ai costi del personale che opera alle dipendenze della Lega navale italiana si provvede con le entrate di cui all'articolo 71. Nessun onere e' posto a carico di altri enti pubblici o di amministrazioni dello Stato.
Note all'art. 69: - Per l'art. 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400, si vedano le note all'art. 49. - Per la legge 24 gennaio 1978, n. 14, si vedano le note all'art. 49. - Il testo del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, e' il seguente: «634 Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti organi; e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa; f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b); g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi; h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.». - Il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, e' il seguente: «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed economicita', operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: - alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; - all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita' dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell' articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilita' di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilita' nonche' degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. 5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. 6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.».
Art. 70
Statuto e relativo regolamento di esecuzione della Lega navale italiana
1.L'organizzazione e il funzionamento della Lega navale italiana sono disciplinati con statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' alla presente sezione. Lo statuto e' deliberato dall'assemblea generale dei soci, su proposta del consiglio direttivo nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3.Il consiglio direttivo nazionale, su proposta della presidenza nazionale, delibera le norme regolamentari di esecuzione dello statuto.
Note all'art. 70: - Per la legge 20 marzo 1975, n. 70, si vedano le note all'art. 56. - Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, si vedano le note all'art. 50. - Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 14.
Art. 71
Entrate della Lega navale italiana
2.Le entrate di cui al comma 1 costituiscono le disponibilita' finanziarie di esercizio dell'organizzazione centrale della Lega navale italiana per il conseguimento degli scopi statutari, in base al bilancio di previsione.
Art. 72
Amministrazione e contabilita' della Lega navale italiana
1.La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche' la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita' adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
2.Il regolamento di cui al comma 1 e' redatto sulla base dei principi e dei criteri contabili recati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e li integra e completa in ragione delle esigenze organizzative e funzionali della Lega navale italiana.
Note all'art. 72: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si vedano le note all'art. 53.
SEZIONE V CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
Art. 73
Scopi e definizioni
1.La presente sezione concerne il riordino strutturale delle casse militari di cui al comma 2, attraverso l'accorpamento delle casse militari e la razionalizzazione dei relativi organi deputati alle attivita' di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonche' di incrementare l'efficienza e migliorare la qualita' dei servizi resi agli iscritti.
Art. 74
Cassa di previdenza delle Forze armate
1.Le casse militari sono riordinate per accorpamento nella Cassa di previdenza delle Forze armate, nella presente sezione denominata «cassa», quale organo con personalita' giuridica di diritto pubblico istituito nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa. La cassa e' sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, che puo' esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa, ovvero, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione competenti per materia.
2.La cassa gestisce i fondi previdenziali in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal codice e dalla presente sezione e secondo criteri ispirati a principi di uniformita' gestionale, fatti salvi il vigente regime previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonche' la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo stesso. Resta ferma la disciplina recata dal codice in materia di iscrizione, contribuzione ed erogazione delle prestazioni.
Art. 75
Organi della Cassa di previdenza
2.I membri degli organi e i relativi supplenti, incluso l'esperto di settore di cui all'articolo 76, comma 2, lettera b), prestano attivita' a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.
Art. 76
Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza
1.Il consiglio di amministrazione e' costituito da tredici membri titolari, nominati con decreto del Ministro della difesa, e ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale.
3.Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno sette membri, comunque a composizione maggioritaria di titolari. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. ((18))
Art. 77
Presidente della Cassa di previdenza
1.Il presidente e' scelto tra i membri effettivi del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 76, comma 2, lettere a) e b), e nominato su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalita' previste dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2.Per la nomina a presidente di un rappresentante di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), e' designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.
3.Il presidente e' il rappresentante legale della cassa, del cui funzionamento risponde al consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa. Segue l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, avvalendosi del coordinato supporto delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 79. Presiede e convoca il consiglio di amministrazione.
4.E' coadiuvato o, in caso d'impedimento, sostituito da un vice presidente, nominato con decreto del Ministro della difesa tra i consiglieri di cui all'articolo 76, comma 2, lettere a) e b), su proposta dello stesso presidente. Se militare, il vice presidente e' di grado non inferiore a generale di brigata o corrispondente, nonche' di Forza armata diversa, se il presidente e' parimenti un ufficiale designato ai sensi del comma 2.
5.Per gli atti di ordinaria amministrazione dei singoli fondi previdenziali, il presidente puo' avvalersi, altresi', di membri del consiglio di amministrazione, con funzioni di consiglieri delegati agli affari correnti, dedicati ai procedimenti d'interesse delle categorie di personale cui i consiglieri stessi appartengono per Forza armata o che di esse sono rappresentanti. I compiti di gestione sono svolti a norma dell'articolo 79.
Note all'art. 77: - Per l'art. 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400, si vedano le note all'art. 49.
Art. 78
Collegio dei revisori della Cassa di previdenza
1.Il collegio dei revisori e' costituito da sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro della difesa. Dei membri effettivi, quattro sono tratti dal personale in servizio, dotato di adeguata competenza, in rappresentanza di ciascuna Forza armata e proposti dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dall'Arma dei carabinieri, nonche' uno designato dalla Corte dei conti e due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I due membri supplenti sono scelti a rotazione tra il personale delle Forze armate. Le funzioni di presidente sono conferite con decreto del Ministro della difesa a un membro effettivo.
2.Il collegio si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno quattro membri. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
Art. 79
Amministrazione dei fondi previdenziali e atti di gestione
1.Le operazioni amministrativo-contabili, patrimoniali e finanziarie, incluso il servizio delle entrate e delle uscite, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi afferenti, distintamente, i fondi previdenziali gestiti dalla cassa, sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e successive modificazioni, in quanto applicabile.
2.Le attivita' di cui al comma 1, nonche' l'istruttoria del contenzioso relativo alla gestione dei fondi previdenziali, sono svolte da un ufficio di gestione della Cassa di previdenza delle Forze armate, di livello non superiore a rango dirigenziale non generale, a carico e nell'ambito delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa esistenti e definite dal capo VI del presente titolo, in un quadro di economie di gestione, sulla base delle direttive organizzative impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, ai sensi dell'articolo 89, d'intesa con il Segretario generale della difesa, sentiti gli organi di vertice delle Forze armate, in modo da razionalizzare con principi di efficienza e criteri unitari l'utilizzo delle risorse umane e strumentali, gia' adibite settorialmente a compiti di gestione esecutiva per il funzionamento delle singole casse militari.
3.Il personale del Ministero della difesa, preposto all'ufficio di cui al comma 2, e' responsabile degli atti di attuazione gestionale degli indirizzi e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, nonche' delle conformi direttive del presidente o dei consiglieri delegati.
Note all'art. 79: Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si vedano le note all'art. 53.
Art. 80
Istruzioni tecnico-applicative
1.Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate istruzioni tecnico-applicative per l'attuazione delle norme contenute nella presente sezione.
CAPO IV ORGANI CONSULTIVI E DI COORDINAMENTO
Art. 81
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.C.M. 18 SETTEMBRE 2023, N. 164))
Art. 82
(( (Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni). ))
((
1.Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, e' istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
))
Art. 83
Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza
1.Il Comitato consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza istituito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunita' ha il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa e il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.
2.Il Comitato e' composto da sette membri, dei quali almeno quattro donne, in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze. Quattro membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto e un membro e' scelto dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Il Ministro per le pari opportunita' designa i restanti due membri, uno dei quali e' indicato dalla Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna.
3.L'importo del gettone di presenza corrisposto ai componenti del Comitato consultivo e' determinato con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4.La durata del Comitato consultivo e del mandato dei suoi membri e' disciplinata dall'articolo 88.
5.Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto interministeriale 19 giugno 2000 di istituzione del Comitato consultivo.
Art. 84
Comitato consultivo sui progetti di contratto
1.Il Comitato consultivo sui progetti di contratto, istituito presso il Ministero della difesa, e' presieduto dal Segretario generale della difesa, ed e' composto dal Sottocapo di stato maggiore della difesa o da un capo reparto da lui delegato, ((dal Vice direttore nazionale degli armamenti,)) da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza in materia di analisi dei costi e contabilita' industriale.
2.Alle riunioni del Comitato sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specificita' degli argomenti in discussione, i rappresentanti degli Stati maggiori di Forza armata di volta in volta interessati e, in qualita' di relatori, i direttori generali competenti.
((
3.I componenti del Comitato indicati al comma 1, sono nominati con decreto del Ministro della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di Segretario generale della difesa il Comitato e' presieduto dal Vice segretario generale. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del Segretario generale della difesa.
))
4.Il parere del comitato e' richiesto sui progetti di contratto, di importo pari o superiore alla soglia per gli appalti dei lavori di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con legge o con decreto del Ministro della difesa ai sensi di quanto previsto nell'articolo 536 del codice.
5.I pareri del comitato riguardano i profili tecnici, amministrativi ed economici dei progetti di contratto sottoposti al suo esame e la congruita' e convenienza dei prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con le imprese appaltatrici.
6.La durata del Comitato e del mandato dei suoi componenti e' disciplinata dall'articolo 88.
Art. 85
Commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita di ricompense al valor militare
2.Il presidente e i membri effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa. Per il Corpo della Guardia di finanza, i membri effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita la proposta del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.
3.Nel numero dei membri effettivi previsti per ciascuna Forza armata e' compreso l'ufficiale generale o ammiraglio che ricopre la carica di presidente della commissione. All'occorrenza e' fatto cessare l'ufficiale generale o ammiraglio meno elevato in grado o, a parita' di grado, meno anziano in ruolo.
4.Nel caso di assenza o di legittimo impedimento, il presidente e' sostituito dal membro effettivo piu' anziano delle Forze armate. Verificandosi tale sostituzione, la commissione e' integrata dal membro supplente della medesima Forza armata cui appartiene il presidente.
5.I membri supplenti intervengono alle sedute della commissione nei casi di assenza o di legittimo impedimento dei rispettivi membri effettivi e hanno, come questi, voto deliberativo. Inoltre, i membri supplenti intervengono con potere di voto deliberativo qualora chiamati a sostituire i membri effettivi della commissione nei casi previsti dal comma 8.
6.Le funzioni di segretario della Commissione sono conferite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, a un ufficiale superiore in servizio permanente, di grado non inferiore a tenete colonnello e corrispondenti.
7.La Commissione, validamente costituita con l'intervento del presidente e dei membri effettivi, indicati in una delle cinque situazioni disciplinate dal comma 1, lettera b), delibera a maggioranza assoluta dei voti e con l'intervento di tutti i suoi componenti. I membri effettivi sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti in caso di assenza o di legittimo impedimento. Non e' ammessa l'astensione al voto del presidente e dei membri della commissione. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
8.Se le proposte di conferimento della ricompensa riguardano militari appartenenti a Forze armate diverse ovvero al Corpo della Guardia di finanza, che hanno partecipato insieme alla stessa impresa, il presidente ha facolta' di convocare di volta in volta la Commissione costituita con la rappresentanza di due membri delle Forze armate ovvero del Corpo cui i proposti appartengono e di un membro delle altre Forze armate. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
9.La Commissione e' convocata per ordine del presidente e l'avviso di convocazione e' comunicato, a cura della segreteria, ai soli membri effettivi di cui al comma 1, lettera b), interessati alle proposte di conferimento poste all'ordine del giorno, almeno ((dieci giorni)) prime del giorno di seduta, onde sia possibile provvedere tempestivamente all'eventuale sostituzione di quelli di essi che non possano intervenirvi, con i rispettivi membri supplenti.
10.La durata della Commissione e del mandato dei rispettivi componenti e' disciplinata dall'articolo 88.
Art. 86
Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata
1.La Commissione consultiva per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito delle Forze armate, di cui al libro IV, titolo VIII, capo V, sezione VII del codice, e' presieduta dal Capo di stato maggiore di ciascuna Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, quando esprime parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito, rispettivamente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, ovvero dell'Arma dei carabinieri.
3.Se e' da premiare un militare che non appartiene alla Forza armata per la quale e' proposta la ricompensa al valore o al merito, la commissione e' integrata da un ufficiale generale della Forza armata di appartenenza dell'interessato o della Guardia di finanza, in caso sia da premiare un militare appartenente a quest'ultimo corpo.
4.La Commissione e' integrata da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore dell'amministrazione di appartenenza, quando sia da premiare un dipendente civile dello Stato.
5.Se la concessione della ricompensa e' destinata a premiare attivita' o azioni interessanti l'aviazione civile, la stessa e' concessa dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Commissione di cui al comma 2, lettera c), integrata da due rappresentanti dell'Ente nazionale dell'aviazione civile. Il segretario della Commissione e' sempre un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare.
6.La durata delle Commissioni consultive e del mandato dei rispettivi componenti e' disciplinata dall'articolo 88.
Art. 87
(( (Altri organismi consultivi e di coordinamento). ))
((
2.La partecipazione agli organi di cui al comma 1 e' onorifica e puo' dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.
))
Art. 88
Durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento
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