DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
1.L'ispettrice nazionale, le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e vice-ispettrici, portano un distintivo del grado conforme a un modello stabilito dalla presidenza nazionale.
2.Tutte le infermiere volontarie portano un distintivo costituito da una medaglia d'argento con il nastrino bianco filettato di rosso e il nome dell'infermiera volontaria inciso sul verso della medaglia insieme con il diploma.
3.Le infermiere di grado superiore appongono al nastro della medaglia o sul nastrino una speciale fascetta con la dizione: «infermiera di grado superiore».
4.Le infermiere volontarie che hanno prestato regolare servizio per i periodi stabiliti nel regolamento durante venticinque anni di inscrizione hanno diritto al conferimento della croce di anzianita' della Croce rossa italiana.
SEZIONE V OBBLIGHI DI SERVIZIO
Art. 1012
Presentazione in servizio
1.L'infermiera volontaria deve presentarsi ad assumere servizio nel tempo, nel luogo e con le modalita' che il provvedimento di chiamata stabilisce.
2.In caso di malattia o di forza maggiore l'infermiera volontaria puo' chiedere all'ispettrice competente ai sensi dell'articolo 1016 una proroga all'inizio del servizio, ed eventualmente anche la dispensa dalla chiamata, allegando alla domanda i documenti che valgano a dimostrare la realta' dell'impedimento, di cui e' giudice l'ispettore.
3.Questa deve informare immediatamente della proroga o dispensa concessa l'Ispettrice nazionale, per il tramite dell'ispettrice del centro mobilitazione.
4.In caso di malattia l'infermiera ha diritto di chiederne l'accertamento mediante visita di un ufficiale medico.
Art. 1013
Servizio presso unita' sanitarie
Art. 1014
Servizio fuori delle unita' sanitarie
1.Le infermiere volontarie chiamate eventualmente a prestare servizio fuori delle unita' sanitarie sono a disposizione dei medici che dirigono il servizio, per coadiuvarli a loro richiesta nell'organizzazione e nella esecuzione di ogni opera di prevenzione e di assistenza.
Art. 1015
Servizi ausiliari
1.Le infermiere volontarie, che per ragioni di salute o altri giusti motivi non possono attendere all'assistenza diretta degli infermi o dei bisognosi di cure, sono adibite dai dirigenti i servizi della Croce rossa italiana, col consenso delle immediate gerarchie infermieristiche, in altre attivita' che indirettamente concorrono a migliorare le condizioni morali o materiali dei bisognosi di cure.
Art. 1016
Dipendenze delle infermiere volontarie
1.Le infermiere volontarie non in servizio, ovvero in servizio in sede, dipendono dall'ispettrice nel cui ambito di competenza territoriale hanno la propria residenza.
2.Quelle in servizio mobilitato fuori sede dipendono dall'ispettrice di centro di mobilitazione nel cui ambito di competenza territoriale funzioni l'unita' alla quale sono addette.
3.Quelle in servizio mobilitato in zone o in unita' non comprese nella competenza territoriale degli enti locali dell'associazione dipendono dalle rispettive capo-gruppo e dall'ufficio direttivo centrale dell'Ispettorato nazionale.
Art. 1017
Autorizzazione a non prestare servizio
1.L'autorizzazione a non prestare servizio e' concessa caso per caso all'infermiera volontaria impedita dalla ispettrice competente ai sensi dell'articolo 1016.
2.L'ispettrice, informata dalla capo-gruppo, concede l'autorizzazione, previo accertamento dell'impedimento.
3.L'infermiera deve riprendere servizio, o immediatamente, se l'autorizzazione non e' concessa, ovvero al termine dell'autorizzazione.
4.Se si tratta d'impedimento per malattia, l'infermiera puo' chiederne l'accertamento mediante visita di un ufficiale medico.
SEZIONE VI DOCUMENTAZIONE PERSONALE
Art. 1018
Tenuta dei ruoli
1.Il ruolo attivo e il ruolo di riserva delle infermiere volontarie, di cui agli articoli 1734 e 1738 del codice e 991 sono tenuti aggiornati dall'ufficio direttivo centrale e dalle ispettrici locali conformemente ai modelli prescritti dal suddetto ufficio.
2.I ruoli dell'ufficio direttivo comprendono le infermiere volontarie raggruppate a seconda degli ispettorati locali nel cui ambito di competenza territoriale le singole infermiere hanno la propria residenza.
3.I ruoli di ciascun ispettorato locale comprendono le infermiere volontarie che hanno la propria residenza nell'ambito di competenza territoriale dell'Ispettorato medesimo.
4.Nel ruolo attivo sono iscritte con una menzione speciale le infermiere volontarie che, a termini dell'articolo 1738 del codice, si sono dichiarate pronte a prendere servizio entro ventiquattro ore dalla chiamata.
5.Avvenuta la nomina di una infermiera volontaria, l'ufficio direttivo centrale procede alla inscrizione di essa nei propri ruoli, e ne da' notizia all'ispettrice di centro di mobilitazione competente, che a sua volta procede anch'essa all'inscrizione nei propri ruoli e provvede per le ulteriori comunicazioni che fossero necessarie per il disposto dell'articolo 993.
6.Successivamente l'Ispettorato locale procede agli eventuali trasferimenti dell'infermiera volontaria da un ruolo all'altro, e comunica immediatamente ciascuna variazione all'ufficio direttivo centrale.
Art. 1019
Radiazione e cancellazione
1.Nel caso di cui agli articoli 1739, 1747 e 1748 del codice, l'ufficio direttivo centrale opera la radiazione o la cancellazione dell'infermiera dai propri ruoli e dispone la stessa operazione per i ruoli dell'ispettrice di centro di mobilitazione e del comitato competente.
Art. 1020
Destinazioni di servizio e cambiamenti di residenza
1.Gli ispettorati locali annotano le destinazioni di servizio che ciascuna delle infermiere proprie dipendenti ha avuto sia in unita' dell'associazione, sia in unita' delle Forze armate, sia eventualmente presso altri enti.
2.L'ufficio direttivo centrale e gli ispettorati locali devono comunicarsi fra loro, a seconda dei casi previsti dall'articolo 1016, tutte le variazioni al riguardo, in modo da seguire e registrare nei documenti matricolari, contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 1021, l'attivita' di servizio di ciascuna infermiera.
3.E' fatto obbligo alle infermiere di comunicare all'ispettorato dal quale dipendono i cambiamenti di residenza civile, per i conseguenti trasferimenti di ruolo a norma del presente articolo.
Art. 1021
Fascicolo personale
1.Se, per cambiamento di residenza ordinaria, un'infermiera volontaria passa dai ruoli di un ispettorato ai ruoli di un altro, il primo rimette al secondo, previa autorizzazione dell'Ufficio direttivo centrale, il fascicolo costituito dagli esemplari che esso possiede dello stato di servizio e delle note caratteristiche.
2.In questo caso pero' la prima ispettrice conserva presso di se' una copia dello stato di servizio, esattamente compilato fino al giorno del trasferimento.
Art. 1022
Matricola e tessera di riconoscimento
1.L'infermiera volontaria all'atto della nomina e' iscritta nei ruoli con un numero di matricola e riceve dall'ispettrice del centro di mobilitazione una tessera di riconoscimento fornita dalla Presidenza nazionale della Croce rossa italiana.
2.La tessera, munita della fotografia dell'infermiera in uniforme, enuncia il nome della titolare, il numero di matricola e la data di nascita.
TITOLO IV ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA
Art. 1023
Corrispondenza dei gradi gerarchici
LIBRO SESTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TITOLO I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLA DIFESA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1024
Definizioni
Art. 1025
Ambito di applicazione
1.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del codice il presente titolo si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della difesa, sia che conseguano obbligatoriamente a una iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2.I procedimenti di competenza degli organi centrali, di vertice e periferici del Ministero della difesa si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nel presente titolo, capo II, sezioni II e III, che contengono le indicazioni dell'unita' organizzativa competente ad adottare il provvedimento finale.
Art. 1026
Unita' organizzative
1.Le unita' organizzative responsabili dei procedimenti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge, sono quelle individuate dal codice e dal presente regolamento che definiscono l'organizzazione e le attribuzioni nell'ambito dell'Amministrazione.
2.Le sezioni II e III del capo II del presente titolo riguardano rispettivamente i procedimenti di competenza delle unita' organizzative degli organi centrali, di vertice e periferici di cui all'articolo 1024, comma 1.
Note all'art. 1026: - Per il testo dell'art. 4, comma 1, della legge n. 241 del 1990, si vedano le note all'articolo 42.
Art. 1027
Il responsabile del procedimento
1.Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa competente alla trattazione del procedimento, come individuata nel presente titolo, capo II, sezioni II e III.
2.Nel caso in cui siano delegate competenze funzionali, responsabile del procedimento e' il dirigente delegato.
3.In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del responsabile del procedimento sono esercitate dal dipendente civile o militare immediatamente sottordinato.
4.Il dirigente preposto all'unita' organizzativa puo' affidare la responsabilita' di un singolo procedimento ad altro dipendente civile o militare addetto all'unita'; in caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il dirigente preposto all'unita' organizzativa riassume, senza soluzione di continuita', la responsabilita' del procedimento.
5.Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli articoli 6, 11 e 14-bis della legge, e del presente titolo; svolge, inoltre, tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonche' quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Note all'art. 1027: - Il testo degli articoli 6, 11 e 14-bis della legge n. 241 del 1990 e' il seguente: «Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento). - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.». «Art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento). - 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. 5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.». «Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilita', prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. 2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso. 3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita', anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. 3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e' sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo. 5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.». - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112.
Art. 1028
Comunicazione dell'inizio del procedimento
1.Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da leggi o regolamenti, nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2.I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge, ove gia' non rese note ai sensi dell'articolo 1033, comma 3. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge, mediante l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, nel Giornale ufficiale della Difesa, ovvero mediante l'impiego delle procedure di trasmissione telematica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3.L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possono essere fatti valere solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale, entro dieci giorni, e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.
4.Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 1032 e 1033 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
Note all'art. 1028: - Il testo dell'art. 8 della legge n. 241 del 1990 e' il seguente: «Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.». - Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note all'art. 1027.
Art. 1029
Partecipazione al procedimento, visione degli atti, intervento
1.Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge, presso ciascuna unita' organizzativa responsabile sono rese note, mediante affissioni in appositi albi o altre forme di pubblicita' idonee, le modalita' per prendere visione degli atti relativi al procedimento, salvo quanto previsto dalla sezione IV del capo II del presente titolo. La visione degli atti avviene presso l'ufficio che ha formato il documento o che lo detiene in forma stabile.
2.Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti, entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre che questo non sia gia' concluso. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti dovranno essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento effettuata ai sensi dell'articolo 1028.
3.La presentazione di memorie e documenti oltre i termini di cui al comma 2 non puo' determinare, comunque, lo spostamento del termine finale del procedimento.
4.Qualora le vigenti disposizioni legislative o regolamentari prevedano un atto di intervento o un adempimento degli interessati nel corso del procedimento, senza stabilire la relativa scadenza temporale, la decorrenza del termine di conclusione del procedimento e' sospesa per il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione dell'atto d'intervento o per l'adempimento previsto.
5.L'atto di intervento contiene tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale e' riferito l'intervento stesso, i motivi, le generalita' e il domicilio dell'interveniente.
Note all'art. 1029: - Il testo dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990 e' il seguente: «Art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento). - 1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.».
Art. 1030
Altre forme di partecipazione al procedimento e deroghe
1.La partecipazione al procedimento, oltre che mediante la comunicazione personale di cui all'articolo 1028, puo' essere realizzata anche con altre forme, quali la convocazione in ufficio degli interessati per chiarimenti o risposte a specifiche istanze o richieste, nonche' l'invio, per conoscenza, di documenti che possano essere di loro interesse, sempre che il responsabile della competente unita' organizzativa lo ritenga necessario e rispondente a criteri di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa.
CAPO II DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TERMINI
Art. 1031
Termini conclusivi dei procedimenti
1.Nelle sezioni II e III del presente capo sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge, i termini entro i quali, all'esito del prescritto iter procedimentale, sono adottati i provvedimenti conclusivi di competenza del Ministro, dei Sottosegretari di Stato, per le materie a essi delegate, degli organi centrali, degli organi di vertice delle Forze armate e degli organi periferici.
Note all'art. 1031: - Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e' il seguente: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. (omissis). - 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.».
Art. 1032
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
1.Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'unita' organizzativa competente adotta l'atto propulsivo e, per gli atti vincolati, dalla data in cui abbia avuto conoscenza del fatto o della situazione da cui sorge l'obbligo di provvedere o abbia accertato la sussistenza dei presupposti di legge per la loro emanazione.
2.Qualora l'atto propulsivo promani da un organo o da un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale del procedimento, per la parte di competenza della Difesa, decorre dalla data di ricevimento dell'atto medesimo.
Art. 1033
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte
1.Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data del ricevimento, da parte della competente unita' organizzativa, della domanda o dell'istanza.
2.La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, ovvero indicati in atti dell'Amministrazione portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti legislativi o regolamentari richiesti per l'adozione del provvedimento. Le domande inviate per fax o per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005. La domanda o l'istanza possono essere corredate dalla documentazione o dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'articolo 18, comma 2, della legge.
3.All'atto della presentazione della domanda o dell'istanza e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge. Tali indicazioni, ove non contenute nella citata ricevuta, sono fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge e all'articolo 1028. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso. Per le domande inviate per via telematica, si applica il disposto di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
4.Qualora la domanda o istanza sia ritenuta irregolare o incompleta, l'unita' organizzativa responsabile deve darne comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarita' o della incompletezza. In questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5.Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere ai controlli, alle acquisizioni e agli accertamenti d'ufficio previsti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 18 della legge.
Note all'art. 1033: - Il testo dell'art. 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005, e' il seguente: «Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato; b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3; c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalita' previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; resta salva la facolta' della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui e' necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale. 3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non e' piu' consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalita' di cui al comma 1, lettera c). 4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».». - Il testo degli articoli 7 e 18 della legge n. 241 del 1990 e' il seguente: «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.». «Art. 18 (Autocertificazione). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. [Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27]. 2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente puo' richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare.». - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 241 del 1990, si vedano le note all'art. 1028. - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2005, n. 97, e' il seguente: «Art. 3 (Trasmissione del documento informatico). - 1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: «1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.».». - Il testo dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, e' il seguente: «Art. 71 (Modalita' dei controlli). - 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalita' di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.».
Art. 1034
Termine finale del procedimento e fasi di competenza di altre amministrazioni
1.I termini per la conclusione dei procedimenti costituiscono termini massimi e si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2.Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge, siano di competenza di amministrazioni diverse da quella della Difesa, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine, il responsabile del procedimento per le fasi di competenza dell'Amministrazione promuove, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, ove non vi abbiano provveduto le altre amministrazioni, una conferenza di servizi con le medesime, al fine di verificare, d'intesa, la congruita' dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi di loro competenza.
3.Ove dalla verifica risulti la non congruita' del termine finale, il Ministro della difesa provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia legislativamente fissato.
4.La scadenza del termine non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere, eccetto che sia espressamente prevista la decadenza del relativo potere.
Note all'art. 1034: - Il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241 del 1990 e' il seguente: «Art. 16 (Attivita' consultiva). - 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sara' reso, che comunque non puo' superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti. 6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.». «Art. 17 (Valutazioni tecniche). - 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.».
Art. 1035
Tempi per l'acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche
1.Qualora debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il relativo parere non sia emesso entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'articolo 16, commi 1 e 4, della legge, l'unita' organizzativa competente all'adozione del provvedimento finale ha facolta' di autorizzare la prosecuzione del procedimento indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora tale facolta' non sia esercitata, il responsabile del procedimento partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo', comunque, essere superiore a ulteriori novanta giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l'Amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
2.Nell'ipotesi di cui al comma 3, dell'articolo 16 della legge, l'unita' organizzativa procedente, decorso inutilmente anche l'ulteriore periodo di cui al comma 1, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilita' di proseguire i propri lavori, informandone gli interessati.
3.Qualora, per espressa disposizione legislativa o regolamentare, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduto dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge, il responsabile del procedimento chiede le citate valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del citato articolo 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta.
4.Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge, si applica la disposizione di cui al comma 2.
Nota agli articoli 1035 e 1036: - Per il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241 del 1990, si vedano le note all'art. 1034.
Art. 1036
Tempi per l'acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche
1.Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni; in tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della legge. L'Amministrazione procede prescindendo dal parere ove questo non sia reso nei termini suddetti.
2.L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
Nota agli articoli 1035 e 1036: - Per il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241 del 1990, si vedano le note all'art. 1034.
Art. 1037
Tempi occorrenti per i controlli preventivi o per l'adesione dei soggetti interessati
1.Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Amministrazione abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. Il responsabile del procedimento sollecitamente comunica agli interessati l'avvenuto invio del provvedimento all'organo di controllo indicando i termini, ove previsti, entro cui il controllo deve essere esercitato.
2.E' parimenti escluso dal termine finale del procedimento il periodo di tempo occorrente per l'adesione al provvedimento, ove previsto, degli aventi titolo, concludendosi il procedimento sempre con l'atto finale, purche' perfetto, anche se privo dei requisiti di efficacia.
SEZIONE II PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DELL'AREA CENTRALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA E DEI VERTICI DELLE FORZE ARMATE
Art. 1038
Procedimenti di competenza del Gabinetto del Ministro, dello Stato maggiore della difesa ((, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti))
Art. 1039
Procedimenti di competenza degli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
2.I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera l), decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara; per i procedimenti di licitazione privata, nel caso di non pubblicazione del bando, il dies a quo coincide con la data della richiesta dell'offerta.
4.I termini dei procedimenti di cui al comma 3, lettera b), decorrono dalla data di ricezione del decreto ministeriale, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, relativo ai provvedimenti di stato giuridico e avanzamento necessari alla compilazione dell'atto stipendiale definitivo.
Art. 1040
Procedimenti di competenza del Comando generale dell'Arma dei carabinieri
2.I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera d), decorrono dalla data di ricezione del decreto ministeriale, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, relativo ai provvedimenti di stato giuridico e avanzamento necessari alla compilazione dell'atto stipendiale definitivo.
Art. 1041
Procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare
2.I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), decorrono dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3.I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera b), numero 1) decorrono dalla data di approvazione della graduatoria di concorso.
4.I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera b), numero 2) decorrono dalla data di ricezione della commissione ordinaria di avanzamento competente dei verbali di idoneita'.
5.I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera u) decorrono, quando non espressamente indicato, dalla data di ricezione della domanda o della proposta di conferimento.
6.I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera z), decorrono dalla data di ricezione del decreto ministeriale, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, relativo ai provvedimenti di stato giuridico e avanzamento necessari alla compilazione dell'atto stipendiale definitivo.
Art. 1042
Procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale civile
2.I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a) decorrono dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 1043
((Procedimenti di competenza della Direzione generale della previdenza militare e della leva))
Art. 1044
Procedimenti di competenza di altre direzioni generali ((, delle articolazioni del Segretariato generale, delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti e degli Uffici centrali)).
2.I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara; per i procedimenti di licitazione privata, nel caso di non pubblicazione del bando, il dies a quo coincide con la data della richiesta dell'offerta.
4.Il termine indicato per i procedimenti di cui al comma 3, lettere a) e b) decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello durante il quale l'interessato presenta la relativa domanda all'ente che lo amministra.
Art. 1045
Procedimenti di competenza dell'Ufficio amministrazioni speciali
SEZIONE III PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DELL'AREA PERIFERICA DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Art. 1046
Procedimenti di competenza
2.I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera f), numero 1) decorrono dalla nomina della commissione d'inchiesta.
Art. 1047
Unita' organizzative competenti
1.Le unita' organizzative competenti per i procedimenti di cui all'articolo 1046 sono individuate con determinazione di ciascun Capo di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle strutture dell'area periferica di rispettiva competenza.
2.Il Capo di stato maggiore della difesa individua con propria determinazione le unita' organizzative competenti per i procedimenti di cui all'articolo 1046 nell'ambito delle strutture interforze dell'area periferica.
SEZIONE IV CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO
Art. 1048
Documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali
Note all'art. 1048: - Il testo del comma 4 dell'art. 24, della legge n. 241 del 1990 e' il seguente: «4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.». - Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006 e' il seguente: «Art. 9 (Non accoglimento della richiesta). - 1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non puo' essere accolta cosi' come proposta. 2. Il differimento dell'accesso e' disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. 3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.». - Il testo dell'art. 346, par. 1-B, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' il seguente: «Art. 346 - 1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti: a) Omissis; b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari. 2. Omissis».
Art. 1049
Documenti concernenti l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalita'
Note all'art. 1049: - Per il testo dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si vedano le note all'art. 1048. - Per il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006 si vedano le note all'art. 1048. - Il testo degli articoli 141, comma 1, lettera a), 142, 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (28 settembre 2000, n. 227), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227, e' il seguente: «Art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali). - 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per gravi motivi di ordine pubblico;». «Art. 142 (Rimozione e sospensione di amministratori locali). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita' montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. 1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte. 2. In attesa del decreto, il prefetto puo' sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessita'. 3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.». «Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita' dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialita' delle amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. 2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui e' titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni. 3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si da' conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi', indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalita' organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento. 4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti piu' gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresi', gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti. 5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, e' adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorita' competente. 6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonche' gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento. 7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui da' conto degli esiti dell'attivita' di accertamento. Le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto. 8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalita' organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 9. Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario. 10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialita' e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni e' fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento e' adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4. 11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilita' il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile. 12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione. 13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.». «Art. 146 (Norma finale). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti. 2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attivita' svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.».
Art. 1050
Documenti concernenti la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese
Note all'art. 1050: - Per il testo dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si vedano le note all'art. 1048. - Per il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006 si vedano le note all'art. 1048.
SEZIONE V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1051
Integrazioni e modificazioni e verifica periodica
1.I termini di cui alle sezioni II e III del presente capo sono stabiliti in base agli adempimenti procedimentali previsti alla data di entrata in vigore del regolamento; pertanto, qualora questi subiscano successive modificazioni, i competenti organi centrali propongono i nuovi termini da stabilire, previo coordinamento con il Segretario generale.
2.Analogamente si procede per i termini e le unita' organizzative responsabili di nuovi procedimenti, ove le disposizioni legislative e regolamentari che li introducono non dispongano in merito.
3.Ogni tre anni, ((il Segretario generale, d'intesa con il Direttore nazionale degli armamenti per la parte di competenza, verifica)) lo stato di attuazione della normativa emanata, proponendo al Ministro di apportare le modificazioni ritenute necessarie.
Art. 1052
Forme di pubblicita'
1.Le disposizioni del presente titolo sono rese pubbliche anche attraverso le forme normalmente utilizzate dall'Amministrazione; le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2.Gli uffici dell'Amministrazione tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e delle altre fasi procedimentali, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
TITOLO II IDENTIFICAZIONE DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI TRATTATI E DELLE RELATIVE OPERAZIONI EFFETTUATE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1053
Oggetto
1.Il presente titolo identifica, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato «decreto n. 196», i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte dell'Amministrazione della difesa nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Note all'art. 1053: - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si vedano le note all'articolo 684.
Art. 1054
Individuazione dei tipi di dati trattati e delle operazioni eseguibili
1.Nel capo II sono identificati i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui e' consentito il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 71, 85, 98 e 112 del decreto n. 196.
2.I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente titolo sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, in particolare nell'ipotesi in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3.Le operazioni eseguibili mediante comunicazione e trasferimento all'estero, individuate nel presente titolo, sono ammesse soltanto se indispensabili all'adempimento degli obblighi o allo svolgimento dei compiti di volta in volta indicati per il perseguimento delle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4.Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.
Note all'art. 1054: - Per il testo dell'articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note all'articolo 684. Il testo degli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 71, 85 e 98 del citato d. lgs. n. 196 del 2003 e' il seguente: «Art. 65 (Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di: a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonche' di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari; b) documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici. 2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti: a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarita'; b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarita'; c) l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi; d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attivita' di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici; e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici. 3. Ai fini del presente articolo, e' consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti. 4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e' consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili: a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari; b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo. 5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalita' di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non e' comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicita' dell'attivita' istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.». «Art. 66 (Materia tributaria e doganale). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivita' dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonche' in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle dogane. 2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivita' dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonche' al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.». «Art. 67 (Attivita' di controllo e ispettive). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di: a) verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti; b) accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4..». «Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni. 2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione: a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia; b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive; c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti; d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile; e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale; f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti; g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 3. Il trattamento puo' comprendere la diffusione nei soli casi in cui cio' e' indispensabile per la trasparenza delle attivita' indicate nel presente articolo, in conformita' alle leggi, e per finalita' di vigilanza e di controllo conseguenti alle attivita' medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.». «Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalita' giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonche' di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.». «Art. 71 (Attivita' sanzionatorie e di tutela). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita': a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi; b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della liberta' personale. 2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento e' consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, e' di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.». «Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale). - 1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attivita': a) attivita' amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonche' di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale; b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria; c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; d) attivita' certificatorie; e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione; f) le attivita' amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonche' alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107; g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale. 2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, di un terzo o della collettivita', per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76. 3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili e' assicurata ampia pubblicita', anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. 4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato e' lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalita' di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati e' consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attivita' di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilita' dei dati di volta in volta trattati.». «Art. 98 (Finalita' di rilevante interesse pubblico). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici: a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice; b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni; c) per scopi scientifici.».
CAPO II TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
Art. 1055
Reclutamento e formazione del personale militare e assunzione del personale civile
3.Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e delle norme di legge sull'assunzione del personale civile e delle categorie protette.
7.Le comunicazioni di dati sensibili anche mediante trasferimento dei dati all'estero avvengono esclusivamente con riguardo alla fase del controllo dei decreti di assunzione delle categorie protette, ovvero nell'ipotesi in cui l'interessato si trovi a prestare servizio presso un organismo internazionale e si renda necessario notificargli atti attraverso questo ultimo.
8.Si puo' procedere, altresi', a forme di estrazione e comunicazione dei dati in caso di ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall'interessato presso gli organi medico-legali di secondo grado dell'Amministrazione; in tale caso la comunicazione avviene a richiesta dell'interessato.
Note all'art. 1055: - Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054. - Il testo dell'art. 43 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e' il seguente: «Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi). - 1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea e' consentito quando: a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta; b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato; c) e' necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21; d) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere, il consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; e) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; f) e' effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia; g) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati; h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.».
Art. 1056
Documentazione del personale militare e civile
2.Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile.
4.Nessuno dei procedimenti, a eccezione di quelli presupposti al riconoscimento dei benefici previdenziali e assistenziali e limitatamente ai dati strettamente indispensabili, consente la comunicazione dei dati sensibili ad altri enti della pubblica amministrazione.
5.Con riguardo alla documentazione caratteristica, personale e matricolare, ne e' prevista la compilazione, l'aggiornamento e la custodia con la trasmissione dei giudizi e la visione integrale da parte dell'interessato.
6.La documentazione caratteristica non reca al proprio interno dati idonei a rivelare lo stato di salute del valutato, ove non strettamente indispensabile.
7.Nell'ambito della documentazione matricolare del personale militare, nei fascicoli personali del personale civile e nella cartella personale per il personale militare sono contenuti dati sanitari, nonche' dati riguardanti procedimenti o provvedimenti giudiziari e disciplinari; nei fascicoli personali per il personale civile, possono inoltre essere contenuti dati riguardanti le convinzioni politiche o sindacali in relazione all'applicazione di istituti previsti dalla disciplina di rango legislativo e regolamentare dei rapporti di lavoro.
Note all'art. 1056: - Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054.
Art. 1057
Gestione del rapporto di impiego o di servizio del personale militare e del rapporto di lavoro del personale civile
3.Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della normativa sull'assunzione e il rapporto di lavoro del personale civile.
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