DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Type DPR
Publication 2010-03-15
Ultimo aggiornamento 2026-02-25
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Art. 884

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SEZIONE IV I PROCEDIMENTI ELETTORALI

Art. 885

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Art. 886

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Art. 887

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Art. 888

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Art. 889

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Art. 890

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Art. 891

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

Art. 892

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SEZIONE V L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA A LIVELLO DI BASE

Art. 893

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Art. 894

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SEZIONE VI L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA A LIVELLO INTERMEDIO

Art. 895

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Art. 896

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SEZIONE VII L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA A LIVELLO CENTRALE

Art. 897

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Art. 898

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

SEZIONE VIII ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE

Art. 899

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Art. 900

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Art. 901

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Art. 902

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Art. 903

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Art. 904

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Art. 905

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Art. 906

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Art. 907

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Art. 908

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Art. 909

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Art. 910

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Art. 911

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Art. 912

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Art. 913

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Art. 914

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Art. 915

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Art. 916

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Art. 917

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Art. 918

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Art. 919

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Art. 920

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Art. 921

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Art. 922

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Art. 923

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Art. 924

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Art. 925

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Art. 926

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Art. 927

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

Art. 928

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

SEZIONE IX DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 929

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

Art. 930

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

Art. 931

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

Art. 932

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

Art. 933

((IL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 934

((IL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 935

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

Art. 936

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

SEZIONE X ((Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati))

Art. 937

Requisiti per la iscrizione in apposito albo delle associazioni fra militari in congedo e dei pensionati

1.Le associazioni di cui all'articolo 941, che contemplano nei propri atti costitutivi l'acquisizione della qualita' di socio in base al requisito dell'essere militari delle categorie del congedo o pensionati, e che prevedono tra i propri fini sociali la tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati, sono iscritte, a loro richiesta, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1482 del codice, in apposito albo, tenuto dal Ministero della difesa.

Art. 938

Attivita' di informazione, studio e formulazione di pareri

1.Le associazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo 937, sono tenute al corrente dal Ministero della difesa sugli studi riguardanti materie che formano oggetto di norme legislative e regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - del personale in congedo e in pensione.

2.Le predette associazioni possono presentare richieste e formulare pareri e proposte al Ministro della difesa sulle materie indicate al comma 1.

Art. 939

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))

Art. 940

Riunione annuale indetta dal Ministro della difesa

1.Il Ministro della difesa riunisce una volta all'anno i rappresentanti delle associazioni di cui all'articolo 937 per la trattazione dei problemi di specifico interesse dei militari delle categorie in congedo e in pensione.

Art. 941

Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati

(( Capo I-bis Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) ))

Art. 941-bis

(( (Diritto di associazione sindacale).))

1.((Il diritto di libera organizzazione sindacale di cui agli articoli da 1476 a 1482-bis del codice e' esercitato dal personale militare che si trova in una delle posizioni di stato giuridico di cui all'articolo 874 del codice, ad eccezione: a) dei militari che ricoprono le cariche di vertice previste all'articolo 1476, comma 5, del codice; b) degli allievi di cui al medesimo articolo 1476, comma 5, limitatamente alla durata del periodo di formazione di base svolto senza rivestire alcuno dei gradi previsti dall'ordinamento della Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza; c) del personale in congedo indicato all'articolo 1476, comma 1, del codice, collocato in una delle categorie diverse da quella di cui all'articolo 880, comma 1, lettera a), del codice, ovvero, di cui all'articolo 9-octies, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.))

Art. 941-ter

(( (Principio di democraticita'). ))

1.((Gli iscritti hanno pari diritti e doveri nei confronti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, di seguito denominate «APCSM», concorrono paritariamente al loro governo e partecipano in egual modo alle elezioni delle relative cariche con la possibilita' di assumere ognuna di esse.))

Art. 941-quater

(( (Albo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari).))

1.((L'iscrizione delle APCSM agli albi di cui all'articolo 1477, comma 1, del codice, ovvero ad entrambi gli albi per quelle che annoverano personale di una o piu' Forze armate e della Guardia di finanza, costituisce condizione necessaria per l'esercizio delle attivita' sindacali e per la raccolta dei contributi sindacali ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1477.))

2.((Gli albi di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti internet istituzionali dei rispettivi Ministeri, indicati all'articolo 1477, comma 1, del codice e riportano per ciascuna APCSM: a) denominazione; b) sede legale; c) codice fiscale; d) generalita' del rappresentante legale; e) recapito presso cui ricevere le comunicazioni; f) data di iscrizione e di eventuale cancellazione; g) esito degli accertamenti di cui all'articolo 1477 del codice; h) le Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare a cui appartengono i relativi iscritti secondo i rispettivi statuti.))

3.((La richiesta di iscrizione all'albo, riportante l'indicazione del recapito di posta elettronica certificata cui effettuare le comunicazioni relative al procedimento di iscrizione, e' sottoscritta dal militare promotore cui e' rimessa la rappresentanza dell'APCSM ed e' trasmessa al Ministero competente, unitamente allo statuto e all'atto costitutivo, tramite posta elettronica certificata. Il deposito si intende effettuato alla data di invio della comunicazione tramite posta elettronica certificata. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i Ministeri competenti pubblicano sui rispettivi siti internet gli indirizzi di posta elettronica certificata ai quali trasmettere la richiesta di iscrizione all'albo.))

4.((Ai fini dell'iscrizione agli albi di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dall'articolo 1477, comma 2, del codice, le APCSM depositano presso il competente ufficio del Ministero di riferimento, con le modalita' di cui al comma 3, lo statuto e l'atto costitutivo avente data certa, riportante le generalita' dei militari promotori e la Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza di ciascuno di essi nonche' il nominativo del militare promotore cui e' rimessa la rappresentanza dell'APCSM. Per le APCSM interforze il deposito e' effettuato presso il Ministero della difesa e, se l'APCSM e' riferita anche al personale della Guardia di finanza, anche presso il Ministero dell'economia e delle finanze.))

5.((Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta di iscrizione all'albo, i Ministeri competenti, anche avvalendosi delle amministrazioni militari di riferimento dell'APCSM, procedono all'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge.))

6.((All'esito del procedimento di cui al comma 5, il Ministero competente provvede: a) in caso di esito positivo dell'accertamento, all'iscrizione dell'APCSM all'albo di cui al comma 1, dandone immediata comunicazione formale alla medesima associazione, nonche' alla Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e a NoiPA, in relazione alla raccolta dei contributi sindacali di cui all'articolo 1480-quater del codice. L'esercizio delle attivita' sindacali e la raccolta dei contributi sindacali sono consentiti a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; b) al rigetto della richiesta di iscrizione con provvedimento motivato, qualora permanga il contrasto delle previsioni statutarie con le disposizioni vigenti.))

7.((Il Ministero competente, ovvero il Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze nel caso di associazioni interforze riferite anche al personale della Guardia di finanza, anche avvalendosi delle amministrazioni militari cui e' riferita l'APCSM, ove ne sussista la rilevata necessita' e comunque almeno ogni tre anni, effettua i controlli previsti dall'articolo 1477, commi 2 e 4, del codice relativi al rispetto delle prescrizioni e alla permanenza dei requisiti previsti dal libro quarto, titolo IX, capo III, del codice, dandone comunicazione all'APCSM interessata. I controlli di cui al presente comma si concludono con l'emanazione di un provvedimento finale attraverso il quale il Ministero, tenuto conto delle eventuali osservazioni formulate, comunica all'APCSM, alternativamente, l'esito positivo del controllo o l'accertamento di violazioni di legge ovvero della perdita dei requisiti prescritti, con conseguente: a) intimazione all'associazione a far cessare la violazione rilevata ovvero a ripristinare i requisiti prescritti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento; b) cancellazione dall'albo di cui al comma 1, in caso di gravi o reiterate violazioni di legge, ovvero di mancata ottemperanza all'intimazione di cui alla lettera a).))

8.((Il provvedimento di cancellazione dall'albo di un'APCSM rappresentativa adottato ai sensi del comma 7, lettera b), e' tempestivamente comunicato dal Ministero competente anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica al fine di consentire la tempestiva ripartizione delle prerogative sindacali fra le altre associazioni rappresentative.))

9.((Le comunicazioni di cui all'articolo 1477, comma 4, del codice avvengono con le modalita' di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8.))

Art. 941-quinquies

(( (Limitazioni). ))

1.((Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1476-quater, comma 1, lettera d), del codice le categorie del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare sono quelle previste dall'articolo 627 del codice, ad esclusione degli allievi di cui al comma 8 del medesimo articolo 627.))

2.((La Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento verifica, con cadenza almeno annuale, il rispetto del limite indicato dall'articolo 1476-quater, comma 1, lettera d), del codice, informando, in caso di violazione, il Ministero competente per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 1477, comma 5, del codice. Per le associazioni a carattere interforze la verifica e' effettuata dallo Stato maggiore della difesa, sulla base dei dati comunicati da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare cui la medesima APCSM si riferisce e le procedure di cui all'articolo 1477, comma 5, del codice sono svolte dal Ministero della difesa, di concerto, nel caso di associazioni interforze riferite anche al personale della Guardia di finanza, con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, l'amministrazione interessata comunica, per ciascuna associazione di riferimento, il numero complessivo, nonche' quello distinto per le singole categorie di cui al comma 1, delle deleghe valide rilasciate dai propri iscritti alla data indicata dallo Stato maggiore della difesa, evidenziando il rispetto del limite di cui all'articolo 1476-quater, comma 1, lettera d), del codice, con riguardo al numero di iscritti complessivo.))

3.((Alle associazioni e' fatto divieto di: a) utilizzare denominazioni, stemmi, emblemi e ogni altro segno distintivo delle Forze armate o delle Forze di polizia a ordinamento militare di cui all'articolo 300 del codice e all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1476-quater, comma 1, lettera h), del codice; b) stabilire le proprie sedi o eleggere i propri domicili sociali presso le unita' o strutture ministeriali di cui all'articolo 1476-quater, comma 1, lettera f), del codice, ivi incluse quelle in uso o nella disponibilita' delle Forze armate o delle Forze di polizia a ordinamento militare ovvero di associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice.))

4.((Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1476-quater, comma 1, lettera g), del codice, nelle relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, attivate a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma, sono ricompresi: a) l'utilizzo di beni e infrastrutture, ivi incluse quelle informatiche e telematiche; b) l'affidamento di servizi destinati agli iscritti o a finalita' associative; c) ogni altra prestazione erogata ai propri iscritti.))

Art. 941-sexies

(( (Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). ))

1.((Le APCSM possono avvalersi di professionisti non militari iscritti ai relativi albi professionali, previa stipula di contratto di collaborazione o affidamento del servizio, per l'assistenza fiscale e la consulenza nei confronti dei propri iscritti.))

2.((Le facolta' previste dall'articolo 1476-ter, comma 4, lettera a), del codice sono esercitate dai titolari di cariche nazionali delle APCSM nei confronti dei Ministeri competenti e delle strutture individuate dalle Forze armate e dalle Forze di polizia a ordinamento militare di riferimento.))

3.((Il Ministro competente e gli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare possono ricevere le APCSM delegando a tal fine un proprio rappresentante.))

Art. 941-septies

(( (Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). ))

1.((Le APCSM individuano nei propri statuti, per ciascun livello organizzativo, gli organi o gli incarichi statutari preposti alle interlocuzioni con le competenti articolazioni periferiche delle amministrazioni militari di riferimento e comunicano tempestivamente alle stesse i nominativi dei referenti delle articolazioni periferiche.))

2.((Ciascuna amministrazione militare individua, nell'ambito della rispettiva autonomia ordinamentale, le unita' organizzative, di livello areale e comunque non inferiore a quello regionale o paritetico, competenti alle relazioni con le articolazioni periferiche delle APCSM rappresentative.))

Art. 941-octies

(( (Finanziamento e trasparenza dei bilanci). ))

1.((Il bilancio preventivo delle APCSM predisposto ai sensi dell'articolo 1480-quater, comma 5, del codice e' reso conoscibile agli iscritti entro il 15 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'articolo 1480-ter, comma 1, del codice ed e' approvato entro il 31 gennaio successivo, secondo le modalita' previste dai rispettivi statuti.))

2.((Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1476-bis, comma 2, lettera d), del codice il rendiconto della gestione dell'anno precedente di cui all'articolo 1480-quater, comma 5, del codice riporta in forma separata l'indicazione dei proventi derivanti dall'attivita' di assistenza fiscale e consulenza rese in favore dei propri iscritti. Il rendiconto e' reso conoscibile agli iscritti entro il 15 maggio di ciascun anno secondo le modalita' individuate dall'articolo 1480-ter, comma 1, del codice ed e' approvato entro il 31 maggio successivo secondo le modalita' previste dai rispettivi statuti.))

3.((I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sui siti internet delle APCSM, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 1480-quater, comma 5, del codice.))

Art. 941-novies

(( (Revoca della delega). ))

1.((Ai fini dell'esercizio del diritto di revoca della delega di cui all'articolo 1480-quater, comma 3, del codice, le APCSM comunicano ai propri iscritti e alle amministrazioni militari di riferimento, entro il 30 giugno di ogni anno, le variazioni dell'ammontare del contributo associativo. Tali variazioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla comunicazione previa formale rinnovazione della delega da parte degli iscritti entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.))

2.((Le deleghe non rinnovate nei termini di cui al comma 1 cessano di avere validita' al 31 dicembre dell'anno in cui e' comunicata la variazione dell'ammontare del contributo.))

Art. 941-decies

(( (Cariche statutarie nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). ))

1.((Per cariche statutarie nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari si intendono quelle alle quali gli statuti dell'APCSM attribuiscono formalmente funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello nazionale o periferico areale, non inferiore a quello regionale.))

2.((Fermi restando i divieti di cui all'articolo 1476-quater del codice, le APCSM possono attribuire in via fiduciaria incarichi di garanzia statutaria e di controllo della gestione patrimoniale anche a soggetti non appartenenti alle amministrazioni militari di riferimento, secondo procedure stabilite nel rispettivo statuto e con esclusiva rilevanza interna all'associazione medesima.))

3.((Il divieto previsto dall'articolo 1477-ter, comma 2, lettera d), del codice si applica agli ufficiali preposti al comando o alla direzione di unita', enti o servizi organicamente costituiti, che rivestono l'incarico di comandante di corpo o altri incarichi in relazione ai quali, secondo le disposizioni di ciascuna amministrazione militare, e' attribuita la potesta' disciplinare del comandante di corpo.))

4.((Gli organi statutari nazionali delle APCSM comunicano tempestivamente i nominativi dei propri iscritti eletti alle cariche di cui all'articolo 1477-ter, comma 1, del codice all'amministrazione militare di riferimento, che ne cura l'annotazione nella relativa documentazione personale.))

5.((La sussistenza o la sopravvenienza delle cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 1477-ter, comma 2, del codice e' tempestivamente comunicata dalle amministrazioni militari di riferimento alle APCSM, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.))

6.((Le APCSM provvedono all'attribuzione delle relative cariche direttive entro novanta giorni dall'iscrizione all'albo di cui all'articolo 1477 del codice, decorsi i quali decadono le cariche direttive attribuite a qualsiasi titolo prima dell'iscrizione all'albo.))

Art. 941-undecies

(( (Locali). ))

1.((Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 1478, comma 5, del codice, ciascuna amministrazione militare: a) individua, compatibilmente con le proprie disponibilita' logistiche, idonei locali a livello centrale e periferico, non inferiore a regionale, da adibire a ufficio comune per le APCSM rappresentative che ne facciano richiesta; b) pubblica sui rispettivi siti internet istituzionali l'elenco dei locali di cui alla lettera a) comprensivo delle giornate e delle fasce orarie di disponibilita'.))

2.((Ciascuna APCSM rappresentativa puo' formulare all'amministrazione militare di riferimento apposita istanza per l'utilizzo in via non esclusiva di uno o piu' locali di cui all'elenco del comma 1. L'istanza indica le generalita' dei militari iscritti designati quali referenti dell'Amministrazione militare per l'utilizzo dei medesimi locali.))

3.((Le amministrazioni rendono disponibili alle APCSM rappresentative i locali muniti degli arredi essenziali, previa stipula di apposito atto. Le strumentazioni e il materiale di consumo necessari per lo svolgimento delle attivita' sindacali sono a carico delle associazioni utilizzatrici. I locali sono utilizzati per l'esercizio delle funzioni sindacali secondo modalita' concordate tra le medesime associazioni.))

4.((Per l'autorizzazione all'accesso presso i locali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dalle amministrazioni concedenti.))

5.((Le amministrazioni concedenti hanno facolta' di sospendere temporaneamente l'utilizzo dei locali di cui al presente articolo per eccezionali e motivate esigenze di servizio o logistiche.))

Art. 941-duodecies

(( (Modalita' di gestione delle prerogative sindacali). ))

1.((Ai fini dell'articolo 1480, comma 14, del codice, per turno di servizio giornaliero si intende l'orario di servizio effettivamente programmato per il giorno in cui il dirigente dell'APCSM fruisce del permesso sindacale.))

2.((Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1480, comma 5, del codice: a) ciascuna APCSM rappresentativa individua le procedure per la contabilizzazione delle ore di permesso sindacale fruite dai rispettivi iscritti titolari di cariche. Le medesime associazioni possono chiedere, non piu' di una volta al mese, alle amministrazioni militari di riferimento la verifica della disponibilita' residua delle ore di permesso alle stesse attribuite; b) ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare individua nel proprio ambito l'articolazione preposta alla contabilizzazione delle ore di permesso sindacale fruite dal rispettivo personale e il relativo responsabile, dandone informazione sui rispettivi siti istituzionali.))

3.((Ciascuna APCSM individua fra i propri iscritti un militare responsabile della certificazione dell'avvenuta fruizione dei permessi da parte dei rispettivi titolari di cariche, comunicandone il nominativo alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. La certificazione dell'avvenuta fruizione del permesso e' effettuata dall'articolazione nazionale o periferica, di livello non inferiore a quello regionale, dell'APCSM, rispettivamente per permessi fruiti da militari titolari di cariche nazionali ovvero periferiche. La mancata fruizione del permesso sindacale gia' autorizzato e' tempestivamente comunicata dall'APCSM nelle medesime forme.))

4.((Il comandante che autorizza la fruizione del permesso sindacale informa contestualmente l'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, individuata ai sensi del comma 2, lettera b). L'eventuale rinuncia al permesso gia' autorizzato e' comunicata tempestivamente nelle medesime forme.))

5.((Ai sensi dell'articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della banca dati «GEDAP»: a) entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento: 1) gli elenchi nominativi del personale collocato in distacco e in aspettativa sindacale non retribuita, suddivisi per associazione rappresentativa; 2) il numero complessivo e i nominativi dei militari che hanno beneficiato dei permessi sindacali, retribuiti e non, suddivisi per associazione rappresentativa; b) entro due giorni dal rilascio dell'autorizzazione, la concessione dei permessi sindacali in favore del personale dipendente.))

6.((Ai fini degli adempimenti di cui al comma 5, lettera a), numero 2), entro il 31 gennaio di ogni anno, le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare predispongono per ciascuna APCSM i prospetti riepilogativi dei permessi sindacali fruiti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, che sono controfirmati dal rispettivo responsabile della certificazione di cui al comma 3, ovvero, in caso di diniego della controfirma, ne riportano le motivazioni. I prospetti cosi' predisposti sono trasmessi da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare alle APCSM rappresentative di riferimento. In caso di APCSM interforze tali prospetti sono trasmessi da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare alla competente articolazione dello Stato maggiore della difesa, che, previa aggregazione dei dati ricevuti dalle Forze armate e dalle Forze di polizia a ordinamento militare in un unico prospetto per ciascuna APCSM, li inoltra alle associazioni rappresentative. Entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi prospetti riepilogativi, le APCSM verificano le ore e la titolarita' dei rispettivi permessi fruiti per ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. Entro i successivi cinque giorni e comunque dal 1° aprile i dati risultanti dalla banca dati GEDAP sono definitivi.))

7.((Nel caso in cui, anche all'esito delle verifiche di cui al comma 6, risultino ore di permesso erroneamente utilizzate in misura superiore a quella spettante nell'anno, le stesse sono compensate dalla Forza armata o dalla Forza di polizia a ordinamento militare con le ore spettanti nell'anno immediatamente successivo, fino a capienza del monte ore attribuito all'APCSM ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del codice. Per l'eventuale eccedenza le Forze armate o le Forze di polizia a ordinamento militare procedono al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti con oneri a carico dell'APCSM.))

Art. 941-terdecies

(( (Distacchi sindacali e aspettative sindacali non retribuite). ))

1.((Il militare collocato in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'articolo 1480, commi 6, 7 e 9, del codice decade dall'incarico e transita: a) nella forza potenziale di cui all'articolo 455, comma 1, lettera c), se appartenente alle Forze armate o all'Arma dei carabinieri; b) nella forza assente secondo le disposizioni del rispettivo ordinamento, se appartenente al Corpo della Guardia di finanza.))

2.((Il militare che riprende servizio al termine del periodo di distacco o aspettativa sindacale non retribuita e' impiegato di preferenza nell'incarico di provenienza, ove disponibile, ovvero in altro incarico equipollente nell'ambito del comune, della provincia o della regione amministrativa sede del reparto di provenienza.))

Art. 941-quaterdecies

(( (Diritto di assemblea). ))

1.((Alle riunioni convocate dalle APCSM nell'esercizio del diritto di assemblea puo' partecipare anche il personale militare non iscritto.))

2.((Per lo svolgimento delle riunioni l'amministrazione mette a disposizione locali che, compatibilmente con la situazione logistica e infrastrutturale dei reparti interessati, sono idonei a garantire la vivibilita' e la riservatezza dei partecipanti, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e delle istallazioni militari. Le modalita' di utilizzo dei locali sono concordate con congruo anticipo con i comandanti di corpo da cui dipendono i reparti in cui insistono i locali stessi. Eventuale documentazione audiovisiva dell'attivita' svolta durante le assemblee all'interno dei locali concessi dall'amministrazione deve essere acquisita nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali con modalita' tali da non compromettere la riservatezza, segretezza e sicurezza dei luoghi militari o dell'attivita' istituzionale. Senza il consenso degli interessati ai sensi degli articoli 7 e 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, previa informativa di cui all'articolo 13 del regolamento medesimo non e' consentito comunicare all'esterno dati personali dei partecipanti.))

3.((Entro il giorno antecedente alla riunione, i militari che intendano partecipare avvalendosi delle dieci ore annue di permesso presentano specifica richiesta al proprio comandante, individuato nell'autorita' deputata alla concessione della licenza. Il permesso e' concesso purche' siano salvaguardate le prioritarie esigenze dello svolgimento dei servizi istituzionali. I permessi sono riferiti esclusivamente alla durata effettiva dell'assemblea. Ulteriori periodi di assenza sono giustificati con diversi istituti previsti dall'ordinamento. Ciascuna amministrazione militare adotta misure tecniche e organizzative affinche' i dati relativi alla causale inerente al permesso siano trattati unicamente dal personale gerarchicamente sovraordinato competente, nonche' da quello deputato alla gestione del rapporto di lavoro.))

Art. 941-quindecies

(( (Relazioni sindacali informative e consultive). ))

1.((L'informazione preventiva e' assicurata da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare inviando alle associazioni rappresentative la documentazione inerente ai criteri e alle conseguenti iniziative di carattere generale nelle materie di cui all'articolo 1476-ter, comma 2, del codice.))

2.((La consultazione si attua attraverso la richiesta di parere alle associazioni rappresentative. Fatti salvi i casi di necessita' e urgenza o di prioritaria esigenza dell'amministrazione, le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare di riferimento acquisiscono il parere anche senza particolari formalita'. La consultazione ha ad oggetto le circolari e le direttive afferenti alle seguenti materie: a) attivita' assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari; b) qualita' e salubrita' dei servizi erogati dalle sale convegno e dalle mense; c) permessi brevi per esigenze personali e criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo; d) criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia, limitatamente alle Forze di polizia a ordinamento militare; e) criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo. ))

3.((Le medesime procedure di cui ai commi 1 e 2 si attuano a cura: a) dello Stato maggiore della difesa, di concerto con le articolazioni centrali del Ministero della difesa, per le circolari e direttive emanate da queste ultime, nonche' per le disposizioni applicative degli accordi sindacali di cui all'articolo 7, comma 3-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, limitatamente alla parte che disciplina gli aspetti comuni alle Forze armate; b) delle unita' organizzative individuate ai sensi dell'articolo 1477-bis del codice, per questioni di esclusivo interesse locale.))

Art. 941-sedecies

(( (Rappresentativita'). ))

1.((La misurazione della rappresentativita' si effettua nel primo anno di ogni triennio negoziale, rapportando il numero delle deleghe sindacali con la forza effettiva, calcolata sulla base del numero di militari individuato ai sensi degli articoli 875, 878 e 880, comma 1, lettera a), del codice, nonche' degli articoli 9-bis, comma 1, lettera b), e 9-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ad esclusione del personale per cui sussiste il divieto di iscrizione, ai sensi dell'articolo 1476, comma 5, del codice. Il computo delle deleghe e la rilevazione della forza effettiva sono effettuati con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentativita'. A tal fine: a) dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre deve essere sottratto quello delle revoche pervenute alle amministrazioni militari entro il 31 ottobre precedente e quello delle deleghe per cui e' cessata la relativa validita' ai sensi dell'articolo 941-novies, comma 2; b) sono utili per il computo del dato associativo al 31 dicembre le nuove deleghe rilasciate entro il medesimo termine, la cui validita' decorre dal 1° gennaio successivo.))

2.((Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dell'imponibile fiscale delle voci stipendio e indennita' integrativa speciale, ovvero della paga del personale in ferma prefissata, ovvero del trattamento di quiescenza e dell'indennita' del personale in ausiliaria.))

3.((Ai fini dell'accertamento delle deleghe di cui al comma 1, entro il 1° marzo dell'anno di rilevazione le amministrazioni centrali delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare forniscono alle segreterie nazionali delle rispettive associazioni i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Per le associazioni interforze tali adempimenti sono effettuati dallo Stato Maggiore della difesa. E' data facolta' alle associazioni di richiedere appositi incontri con le amministrazioni centrali di riferimento, per l'esame della documentazione presentata e l'eventuale rettifica. Le amministrazioni centrali inviano, entro il 15 aprile dell'anno di rilevazione, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.))

4.((La riduzione del contributo sindacale al di sotto del limite di cui al comma 2 determina, dall'anno in cui tale riduzione ha effetto ai sensi dell'articolo 941-novies, la perdita da parte dell'APCSM dei requisiti per essere riconosciuta rappresentativa a livello nazionale. Le amministrazioni centrali comunicano tempestivamente l'intervenuta riduzione del contributo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per l'adozione dei provvedimenti di modifica dei decreti emanati ai sensi degli articoli 1478, comma 5, e 1480, comma 5, del codice.))

Art. 941-septies-decies

(( (Diritto di visita alle strutture e ai reparti). ))

1.

((Le visite di cui all'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e), del codice non sono consentite presso strutture e reparti afferenti a Forze armate ovvero a Forze di polizia a ordinamento militare estranee a quella cui l'APCSM e' riferita. Nel caso di enti interforze, la visita e' consentita solo se l'APCSM e' rappresentativa del personale in forza ai predetti enti.)) 2. ((L'attivita' di visita di cui al comma 1 non puo' interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali, ne' comporta l'esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 1480-bis del codice. E' comunque precluso l'accesso alle aree sensibili come da disposizioni di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare e a quelle destinate a funzioni operative.))

Art. 941-octiesdecies

(( (Informazione e pubblicita'). ))

1.((Per lo svolgimento e la pubblicizzazione dell'attivita' di pertinenza le APCSM possono avvalersi di un sito internet dedicato in esclusiva all'APCSM stessa, privo di inserzioni pubblicitarie, ovvero sponsorizzazioni. Le attivita' di informazione e pubblicita' delle associazioni non possono interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali o comportare oneri per l'amministrazione.))

TITOLO X BANDE MUSICALI CAPO I RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Art. 942

Reclutamento

1.Il reclutamento del personale delle bande musicali ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami indetti dalla Direzione generale per il personale militare, con le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

3.Con decreti del Direttore della Direzione generale per il personale militare sono approvate le graduatorie finali e nominati i vincitori dei concorsi.

Art. 943

Titoli, prove e procedure d'esame

1.Il candidato e' valutato in base alle prove d'esame e ai titoli presentati, secondo quanto indicato nei bandi di concorso.

4.I bandi di concorso fissano anche le modalita' di accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio nelle Forze armate da parte dei rispettivi centri di selezione e reclutamento il cui giudizio e' definitivo.

5.Nell'attribuzione dei punteggi massimi si deve tener conto della specifica professionalita' richiesta per la partecipazione al concorso.

7.In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati non appartenenti alla rispettiva Forza armata, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Note all'art. 943: - Il testo del comma 5, dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2 , e' il seguente: «5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso.». - Il testo dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n. 185, e' il seguente: «Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso; 2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore eta'.».

Art. 944

Reclutamento del Maestro direttore

Art. 945

Reclutamento del Maestro vice direttore

Art. 946

Reclutamento degli orchestrali

2.Per gli orchestrali della rispettiva banda che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di eta'.

3.Il limite massimo di eta' e' elevato di 5 anni per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio.

4.Per gli allievi dei centri di addestramento musicale di cui all'articolo 1509 del codice si prescinde dai limiti di eta'.

Art. 947

Reclutamento dell'archivista

2.Il limite massimo di eta' e' elevato di 5 anni per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio.

CAPO II COMMISSIONI PER I CONCORSI

Art. 948

Commissione per il concorso a Maestro direttore

2.Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.

Art. 949

Commissione per il concorso a Maestro vice direttore

2.Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.

Art. 950

Commissioni per i concorsi a orchestrale e ad archivista

2.Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.

CAPO III NOMINA E FORMAZIONE

Art. 951

Nomina del Maestro direttore

1.La nomina dell'ufficiale Maestro direttore di banda ha luogo con il grado di maggiore in servizio permanente della rispettiva Forza armata.

2.Il concorrente, gia' ufficiale di grado superiore a quello di maggiore Maestro direttore di banda in servizio permanente, o qualifica equivalente, di Forza armata o Corpo di polizia, il quale risulti vincitore del concorso di cui all'articolo 944, consegue la nomina con il grado e l'anzianita' posseduti.

Art. 952

Nomina del Maestro vice direttore

1.La nomina dell'ufficiale Maestro vice direttore di banda ha luogo con il grado di tenente in servizio permanente della rispettiva Forza armata.

2.Il concorrente, gia' ufficiale di grado superiore a quello di tenente Maestro vice direttore di banda in servizio permanente, o qualifica equivalente, di Forza armata o Corpo di polizia, il quale risulti vincitore del concorso di cui all'articolo 945, consegue la nomina con il grado e l'anzianita' posseduti. In tale caso il grado gia' posseduto non puo' essere superiore a quello massimo di tenente colonnello.

Art. 953

Nomina degli orchestrali e dell'archivista

1.Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso a orchestrale sono nominati ((primi marescialli o corrispondenti)), marescialli capi o marescialli ordinari del ruolo ((dei musicisti della rispettiva Forza armata)), se devono essere inseriti rispettivamente nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda, come previsto dall'articolo 1515 del codice.

2.L'aspirante dichiarato vincitore del concorso ad archivista e' nominato maresciallo ordinario del ruolo ((dei musicisti della rispettiva Forza armata)) e inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della banda.

3.La nomina a orchestrale o ad archivista decorre dal giorno di incorporamento, fissato con determinazione del rispettivo Capo di stato maggiore o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

5.Nei confronti degli orchestrali e dell'archivista della banda si applicano le disposizioni sullo stato del personale dei rispettivi ruoli marescialli e ispettori.

6.Gli orchestrali e l'archivista cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il personale del rispettivo ruolo marescialli e ispettori.

Art. 954

Formazione

1.Il Maestro direttore e il Maestro vice direttore all'atto della nomina seguono un corso di formazione, se non sono, al momento del concorso, ufficiali della rispettiva Forza arma.

2.Gli orchestrali e l'archivista all'atto della nomina seguono un corso di formazione, se non sono, al momento del concorso, marescialli della rispettiva Forza armata.

4.Il luogo, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO AD ALTRI RUOLI PER SOPRAVVENUTA INIDONEITA' TECNICA

Art. 955

Impiego del personale non idoneo

2.L'orchestrale e l'archivista che perdono l'idoneita' tecnica, ai sensi dell'articolo 1516, comma 6, del codice, in alternativa al collocamento nella riserva, possono transitare a domanda nei rispettivi ruoli marescialli e ispettori, ed essere iscritti in ruolo mantenendo il grado e l'anzianita', dopo i parigrado in possesso della stessa anzianita' assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo o del grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibile un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso al grado iniziale del ruolo di transito, ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.

3.Il personale di cui ai commi 1 e 2 e' impiegato secondo le esigenze dell'Amministrazione, individuate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Lo stesso personale, se non supera il corso di cui all'articolo 954, e' collocato nella riserva.

5.I transiti di cui ai commi da 1 a 4 sono definiti con decreto del Direttore della Direzione generale per il personale militare.

Note all'art. 955: - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981 n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio), e' il seguente: «Art. 1 (Utilizzazione del personale invalido). - Il personale delle forze di polizia indicate nell'art. 16 della L. 10 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidita', che non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, e' utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta.».

Art. 956

Commissioni per l'accertamento dell'inidoneita' tecnica

1.Le commissioni di cui all'articolo 1516, commi 1 e 3, del codice, hanno la stessa composizione di quelle previste al capo II del presente titolo e sono nominate con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.

TITOLO XI GRUPPI SPORTIVI

Art. 957

Reclutamento degli atleti

3.Gli aspiranti di cui al comma 2 devono aver conseguito, nella disciplina prescelta, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle federazioni sportive nazionali, la cui valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 961, sulla base dei parametri fissati nel bando di concorso.

5.Per il personale di cui al comma 2, con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' di cui all'articolo 579, nonche' i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.

6.Il personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti, volontari in servizio permanente e appuntati e carabinieri puo' essere inserito nei rispettivi centri sportivi se e' in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.

Art. 958

Reclutamento degli istruttori

4.L'idoneita' al servizio militare e' accertata con le modalita' di cui all'articolo 957, comma 5.

6.Il personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti, volontari in servizio permanente e appuntati e carabinieri puo' essere inserito nei rispettivi centri sportivi se e' in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.

Art. 959

Bandi di concorso

3.Ai risultati agonistici previsti dal comma 2 e a ogni altro risultato conseguito nelle prestazioni sportive deve corrispondere un punteggio massimo che tenga conto del livello della competizione e del risultato ottenuto.

4.Costituiscono comunque titolo di merito i titoli riportati nell'articolo 960.

Art. 960

Titoli di merito

4.I punteggi previsti alle lettere a), b) e g), del comma 3 non sono cumulabili.

Art. 961

Commissioni esaminatrici

3.Gli oneri per il funzionamento delle commissioni gravano sui fondi assegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 962

Trasferimento del personale non piu' idoneo

3.I criteri in base ai quali e' espresso giudizio di non idoneita' all'attivita' dei rispettivi centri sportivi sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza armata per la rispettiva Forza armata o del Comandante generale per l'Arma dei carabinieri.

5.Il periodo di servizio presso i rispettivi centri sportivi in qualita' di atleta o istruttore e' valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comando o delle attribuzioni eventualmente previste per l'avanzamento.

Art. 963

Trattamento giuridico ed economico

1.Gli atleti e gli istruttori di cui al presente titolo sono destinatari delle disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per il personale della stessa categoria o ruolo.

LIBRO QUINTO PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE TITOLO I PERSONALE CIVILE CAPO I RIPARTIZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE

Art. 964

Determinazione della dotazione organica

1.In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni ((, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dell'articolo 2, commi 1, lettera a), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 7, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,)) la dotazione organica complessiva dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1 - dirigenti ((, e' rideterminata in riduzione in centodiciassette unita', comprensive di ventisei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui tredici presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, due nell'area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due nell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa)). (4)

((

2.In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e nel rispetto del Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, adottato in applicazione dell'articolo 2, commi 1, lettera b), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la dotazione organica complessiva del personale civile di livello non dirigenziale del Ministero e' rideterminata in riduzione in 27.813 unita' in modo da assicurare la riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

))

Art. 965

Ripartizione delle dotazioni organiche dei dirigenti

2.Il numero di cui al comma 1, lettera a), tiene conto della riduzione di una unita' dirigenziale generale civile, operata in attuazione dell'articolo 1, commi 404, lettera a) e 897 ((, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di due unita' in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di ulteriori due unita' in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' dell'incremento di due unita' in attuazione dell'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74)).

((

3.Il totale di 106 unita' di cui al comma 1, lettera b), tiene conto delle riduzioni, di 4 unita' dirigenziali civili di seconda fascia operata in esecuzione dell'articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, di 30 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di 16 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, di 15 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, di 25 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e di ulteriori 2 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e comprende 26 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, dei quali 13 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 2 nell'area della giustizia militare, 9 negli uffici di diretta collaborazione e 2 nell'organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della difesa.

))

Art. 966

Ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile di livello non dirigenziale

Art. 967

Ripartizione del personale civile nelle strutture centrali e periferiche del Ministero della difesa, nei profili professionali e nelle fasce retributive

1.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare ((entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore)) dei decreti ministeriali di cui all'articolo 113, comma 4 e al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, i contingenti di personale appartenenti alle qualifiche dirigenziali, alle aree prime, seconda e terza e ai livelli, come determinati dall'articolo 964, sono ripartiti nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione, nonche' nei profili professionali e nella fasce retributive.

CAPO II DOCENTI CIVILI

Art. 968

Criteri per la scelta del personale civile insegnante

2.A parita' di merito e titoli, la qualifica di ufficiale in congedo costituisce requisito preferenziale.

3.Il comandante della scuola o dell'ente interessato segnala il personale civile, al quale attribuire l'incarico di insegnamento, al rispettivo stato maggiore o comando generale, il quale a seguito dell'accertamento dei requisiti necessari per il conferimento dell'incarico, da' il preventivo benestare.

4.Ottenuto tale benestare, il citato comandante ((autorizza la stipula della convenzione, ai sensi dell'articolo 565)).

5.Le scuole, gli istituti ed enti delle Forze armate, nel superiore interesse degli studi, possono proporre, in via eccezionale, il conferimento di incarichi di insegnamento, in deroga all'ordine di precedenza di cui al comma 1.

Art. 969

Scuole, istituti ed enti nei quali possono essere affidati compiti di insegnamento a docenti civili

2.Per quanto concerne l'insegnamento nelle scuole militari vigono speciali disposizioni.

Art. 970

Disciplina dei compensi

1.I compensi annuali previsti dall'articolo 1531 del codice spettano ai docenti cui e' conferito un incarico di insegnamento per l'intero anno scolastico e che partecipano anche agli esami finali.

2.Gli assegni di cui al comma 1, vanno ridotti di 1/6 per ogni ora in meno delle sei ore settimanali previste per gli insegnanti e di 1/10 per ogni ora in meno delle dieci settimanali previste per gli assistenti.

3.Se non ricorrono le predette condizioni, i compensi sono corrisposti in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestato.

4.Agli incaricati esterni di insegnamento spetta il trattamento assistenziale e previdenziale previsto dalle vigenti norme a favore del personale docente, incaricato esterno presso istituti e scuole di istruzione, utilizzato a pieno orario.

Art. 971

Riduzioni della retribuzione

1.La retribuzione prevista dall'articolo 1531 del codice e' ridotta di un terzo per il secondo incarico conferito a un insegnante estraneo.

Art. 972

Rimborso spese

1.Se dovuti, sono corrisposti, secondo le norme legislative vigenti in materia, il rimborso delle spese di viaggio e la diaria di missione.

2.Ai docenti cui e' conferito un incarico di insegnamento per l'intero anno scolastico, sono corrisposti, inoltre, l'indennita' integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia se sussiste il relativo titolo e i ratei di tredicesima mensilita'.

Art. 973

Esercitazioni pratiche

1.Per le esercitazioni pratiche va corrisposto il compenso previsto per il tipo di insegnamento, ridotto del 50 per cento.

Art. 974

Norma finale

1.Null'altro compete, a qualsiasi titolo, agli incaricati di insegnamento presso gli istituti, le scuole e gli enti delle Forze armate, oltre il trattamento economico previsto dagli articoli dal 970 al 973, in quanto esso retribuisce forfettariamente tutta l'opera prestata.

2.Il trattamento economico spettante ai docenti e' corrisposto mensilmente.

3.Con decreti del ((Ministero)) della difesa sono approvate, di volta in volta, per i singoli corsi, le convenzioni a ((procedura negoziata)) stipulate con il personale insegnante.

TITOLO II PERSONALE RELIGIOSO

Art. 975

Corrispondenza dei gradi dei cappellani militari

TITOLO III PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE CAPO I PERSONALE DEL CORPO MILITARE SEZIONE I RECLUTAMENTO

Art. 976

Domande di arruolamento

2.Non occorre allegare alla domanda il certificato penale; esso e' richiesto dal centro di mobilitazione interessato alla competente autorita' giudiziaria.

3.I comandanti dei centri di mobilitazione, prima di dar corso alle pratiche per l'arruolamento, si assicurano della precisa posizione militare degli aspiranti, rivolgendosi per informazioni, alle competenti autorita' militari.

4.I centri di mobilitazione richiedono per tutti gli aspiranti all'arruolamento informazioni sulla loro condotta morale.

5.Tutte le informazioni di cui trattasi devono essere allegate, con il certificato penale, ai documenti annessi alla domanda.

6.I centri di mobilitazione e quelli delegati, ai quali pervengano domande di ammissione nel personale dell'Associazione, verificano se le domande stesse contengono tutte le indicazioni prescritte e se a esse sono uniti tutti i documenti richiesti.

Art. 977

Commissione centrale del personale

1.La commissione centrale del personale di cui all'articolo 1641 del codice e' composta di un presidente e di quattro membri effettivi (due ufficiali superiori della Croce rossa italiana, uno medico e uno commissario, due ufficiali superiori delle Forze armate).

2.Un ufficiale inferiore della Croce rossa italiana svolge le funzioni di segretario, senza diritto di voto.

3.Il presidente e i membri della commissione devono, di regola, avere residenza in Roma, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

4.Alla commissione e' aggiunto il capo dell'ufficio che amministra il personale, senza diritto di voto.

Art. 978

Nomina del personale di assistenza

1.Il personale di assistenza e' nominato, a norma dell'articolo 1639, comma 2 del codice, dai comandanti dei centri di mobilitazione, per delegazione del presidente nazionale.

2.Nella trattazione delle pratiche relative agli arruolamenti essi si attengono alle disposizioni del codice e del presente regolamento, della cui osservanza e' disciplinarmente responsabile l'ufficiale o il funzionario preposto, secondo quanto e' stabilito dallo statuto dell'Associazione.

Art. 979

Obblighi degli arruolandi

1.Coloro che hanno ricevuto il decreto ministeriale o il brevetto di nomina devono rilasciarne apposita ricevuta, da conservarsi presso la presidenza nazionale per gli ufficiali e presso i centri di mobilitazione per i sottufficiali e la truppa.

2.L'impegno assunto verso l'Associazione da tutti coloro che sono stati ammessi a far parte del personale direttivo e di assistenza decorre dalla data del decreto e del brevetto di nomina.

3.Gli arruolandi assumono l'obbligo di essere a disposizione della Croce rossa italiana fin dal momento in cui sottoscrivono la domanda di arruolamento. Essi rimangono comunque soggetti alle disposizioni del codice e del presente regolamento anche se non ritirano il decreto o il brevetto o non firmano il relativo modulo di ricevuta.

4.Quanto stabilito per i decreti e brevetti di nomina ha valore anche per i decreti e brevetti di promozione.

SEZIONE II DOCUMENTAZIONE PERSONALE

Art. 980

Variazioni per le chiamate in servizio

2.Nei predetti ruoli sono iscritti anche coloro che sono ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo delle Forze armate.

Art. 981

Comunicazioni matricolari

1.Comunicazioni identiche a quelle stabilite dagli articoli 1677 e 1678 del codice sono effettuate dai comandanti dei centri di mobilitazione della Croce rossa italiana al presidente nazionale dell'Associazione mediante elenchi dai quali devono risultare anche i numeri dei ruoli dei rispettivi enti militari.

Art. 982

Numeri di matricola

1.Il numero che ciascun ufficiale, sottufficiale o militare di truppa acquista all'atto della sua iscrizione nei ruoli resta immutato in occasione delle eventuali successive chiamate in servizio.

Art. 983

Comunicazioni al comitato centrale

1.I centri di mobilitazione rimettono, non oltre il 10 maggio di ogni anno, al comitato centrale l'elenco del personale arruolato, iscritto nel ruolo normale e nel ruolo speciale.

2.Allorquando eseguono promozioni o cancellazioni nel personale di assistenza, ne danno partecipazione al comitato centrale, per le opportune annotazioni.

SEZIONE III SPECIALI OBBLIGHI DISCIPLINARI

Art. 984

Cambio di residenza o domicilio

1.Tutti gli arruolati nel personale dell'Associazione sono obbligati, in caso di cambiamento di domicilio o di residenza, a darne avviso al comitato presso il quale sono stati arruolati e a quello nella cui competenza territoriale si stabiliscono.

Art. 985

Uniforme

1.Il personale della Croce rossa italiana veste una divisa di tipo militare, conforme al modello stabilito dal «Regolamento sull'uniforme del personale dell'Associazione». Sull'uniforme deve essere portato il distintivo del corpo, definito nel predetto regolamento, il cui uso e' obbligatorio, senza eccezione alcuna.

2.Il personale chiamato in servizio, porta le stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico di militare.

Art. 986

Corrispondenza dei gradi gerarchici

CAPO II PERSONALE DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE SEZIONE I ORDINAMENTO

Art. 987

Assimilazione di grado

1.Le infermiere volontarie della Croce rossa italiana quando prestano servizio presso formazioni o enti militari, sono assimilate al grado di ufficiale.

3.Le allieve infermiere non hanno assimilazione di grado militare, ma ai fini dei trattamenti, tra l'altro, di mensa, alloggio e condizioni di viaggio, sono equiparate agli allievi delle accademie militari.

4.L'ispettrice nazionale e' al di fuori di ogni equiparazione o assimilazione di grado.

Art. 988

Compiti dell'ispettrice nazionale

1.L'ispettrice nazionale ha la direzione del Corpo infermiere volontarie, e impartisce le istruzioni e direttive tecniche o di organizzazione alle quali deve conformarsi il servizio.

Art. 989

Compiti delle vice-ispettrici nazionali

1.Le vice-ispettrici nazionali esercitano le attribuzioni che sono loro assegnate dall'ispettrice nazionale, dalla quale dipendono.

Art. 990

Ispettrice di centro di mobilitazione

1.A ogni centro di mobilitazione della Croce rossa italiana e' addetta un'ispettrice di centro di mobilitazione.

Art. 991

Compiti delle ispettrici di centro di mobilitazione

1.Le ispettrici di centro di mobilitazione hanno il compito di coordinare e sorvegliare, nell'ambito della propria competenza, l'applicazione delle istruzioni e direttive emanate dall'ispettrice nazionale.

Art. 992

Ispettrici di comitato

1.A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana presso i quali sono istituiti i corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie e' addetta una ispettrice di comitato.

Art. 993

Compiti delle ispettrici di comitato

Art. 994

Direttive dei comitati regionali, provinciali e locali

1.Le ispettrici di centro di mobilitazione e di comitato, per cio' che non si riferisce all'attivita' infermieristica, devono seguire le direttive del comitato regionale o del comitato provinciale o locale.

Art. 995

Vice-ispettrice e capo-gruppo

1.A ognuno dei comitati centri di mobilitazione puo' essere addetta una vice-ispettrice.

2.A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana ai quali e' addetta una ispettrice a norma dell'articolo 992 possono essere addette una o piu' vice-ispettrici secondo le esigenze del servizio.

3.Le vice-ispettrici coadiuvano le ispettrici esercitando le mansioni che da queste sono loro affidate. Sostituiscono le ispettrici impedite di prestare servizio, con l'autorizzazione delle ispettrici stesse, o anche di propria iniziativa in caso di urgente necessita'.

4.A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana ai quali non sono addette ispettrici, e nella cui sfera di competenza territoriale hanno la propria residenza almeno dieci infermiere volontarie, e' addetta una capo-gruppo.

Art. 996

Organizzazione gerarchica

1.Ogni gruppo di infermiere in servizio presso un'unita' sanitaria ha una capo-gruppo. Ogni reparto in cui si divide un'unita' sanitaria ha una capo-sala.

2.L'ispettrice da cui dipendono i singoli gruppi nomina la capo-gruppo e la capo-sala tra le infermiere che hanno requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudine al comando, in relazione alle esigenze del servizio e per la durata del servizio stesso.

3.Qualora nel gruppo delle infermiere addette a una unita' sanitaria o tra le infermiere addette a un reparto vi sono infermiere di grado superiore, la capo-gruppo o la capo-sala sono scelte tra queste ultime, purche' iscritte nel ruolo attivo.

4.La capo-gruppo e la capo-sala, per la durata delle loro funzioni, hanno autorita' di superiore gerarchia sulle infermiere del gruppo e rispettivamente del reparto.

Art. 997

Compiti della capo-gruppo

1.Le capo-gruppo esercitano la sorveglianza tecnica e disciplinare sulle infermiere volontarie in servizio presso ciascuna unita' sanitaria.

Art. 998

Compiti della capo-sala

1.Le capo-sala coadiuvano la capo-gruppo esercitando la sorveglianza diretta sulle infermiere in servizio nei singoli reparti dell'unita' sanitaria.

Art. 999

Dipendenze delle capo-gruppo e delle capo-sala

1.Le capo-gruppo e le capo-sala dipendono, per quanto riguarda l'organizzazione del servizio e la disciplina, dalle gerarchie infermieristiche superiori; per quanto riguarda l'esecuzione tecnica del servizio, dal personale direttivo dell'unita' sanitaria.

SEZIONE II IMMISSIONE IN RUOLO

Art. 1000

Domanda di ammissione diretta in ruolo

1.La domanda di cui all'articolo 1737, comma 1, lettera b) del codice deve contenere la dichiarazione di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente capo e del libro V del codice, titolo III, capo II e l'impegno di osservarne le disposizioni.

Art. 1001

Istruzione delle domande per la partecipazione ai corsi di preparazione

2.L'ispettrice presso il centro di mobilitazione trasmette all'ispettrice nazionale la domanda completamente istruita e documentata, col proprio parere.

SEZIONE III FORMAZIONE

Art. 1002

Istituzione di corsi di studio

1.Ogni comitato della Croce rossa italiana, che ha predisposto i mezzi finanziari e tecnici a tale scopo necessari, puo' chiedere al presidente nazionale dell'Associazione di essere autorizzato a istituire corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie.

2.Il presidente nazionale concede l'autorizzazione sentita l'ispettrice nazionale, tenute presenti le garanzie offerte di serieta' e regolarita' degli studi.

3.L'ispettrice del comitato interessato per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione deve chiedere annualmente il nulla osta all'ispettrice nazionale prima di dare inizio a ciascun primo corso di studio, documentando la possibilita' di svolgerlo secondo i programmi stabiliti.

Art. 1003

Commissione di amministrazione dei corsi

1.Presso ogni comitato autorizzato ai corsi e' istituita una commissione di amministrazione dei corsi stessi, col mandato di curarne l'ordinamento e l'andamento.

2.La commissione e' presieduta dal presidente del comitato ovvero da un membro del consiglio direttivo del comitato che il presidente ha delegato.

4.La commissione di amministrazione dei corsi nomina gli insegnanti preferibilmente tra gli ufficiali medici della Croce rossa italiana e delle Forze armate, tenendo conto in particolare dei titoli accademici d'insegnamento e delle funzioni direttive esercitate in grandi ospedali.

5.Tra gli insegnanti la commissione nomina il direttore dei corsi che e' chiamato a farne parte.

Art. 1004

Corsi di preparazione

1.I corsi di istruzione di preparazione di cui all'articolo 1743 del codice sono svolti con metodi e intendimenti pratici.

2.La disciplina dei corsi e' affidata all'Ispettrice, che terra' nota delle presenze alle lezioni e alle esercitazioni e dei temi svolti.

Art. 1005

Corsi di specializzazione

1.Al termine del corso di specializzazione, di cui all'articolo 1745 del codice, l'infermiera che lo ha frequentato sostiene un esame. La commissione esaminatrice e' composta di un delegato tecnico del comitato centrale della Croce rossa italiana che presiede, del direttore, di un insegnante dei corsi, dell'insegnante che ha impartito l'insegnamento di specializzazione e dell'ispettrice. La votazione e' effettuata a cinquantesimi e ogni commissario puo' assegnare fino a dieci decimi. Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione di almeno 35/50.

2.L'infermiera che ha superato l'esame ottiene un certificato firmato dai componenti la commissione esaminatrice; e ha il diritto di apporre al nastro della propria medaglia distintivo, e al relativo nastrino, il segno corrispondente della sua specializzazione, stabilito dal presidente nazionale d'intesa con l'Ispettrice nazionale.

Art. 1006

Relazione annuale

1.Sull'opera del Corpo infermiere volontarie e sull'andamento dei corsi di studio l'Ispettrice nazionale riferisce annualmente con una relazione scritta al Presidente nazionale dell'Associazione.

SEZIONE IV DISCIPLINA

Art. 1007

Appellativi

1.In servizio le infermiere volontarie non conservano titoli accademici, che sono unicamente annotati nei ruoli. I soli appellativi che loro competono sono quelli dei propri gradi gerarchici. Le infermiere usano fra loro l'appellativo di «sorella».

Art. 1008

Saluto militare

1.Se sono in uniforme le infermiere volontarie sono tenute al saluto militare verso le proprie gerarchie.

2.A esse, quando sono in uniforme, e' dovuto il saluto militare da parte dei sottufficiali, graduati e militi della Croce rossa italiana .

Art. 1009

Obblighi disciplinari

Art. 1010

Uniforme

1.Le infermiere volontarie devono indossare in servizio l'uniforme stabilita da apposito regolamento, emanato dalla Presidenza nazionale dell'associazione - ufficio direttivo centrale del Corpo.

Art. 1011

Distintivi di grado e di servizio

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