DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Type DPR
Publication 2010-03-15
Ultimo aggiornamento 2026-02-25
State In force
Source Normattiva
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1.Alle commissioni e ai comitati consultivi e di coordinamento disciplinati dal codice e, comunque, operanti presso il Ministero della difesa, si applicano gli articoli 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ((68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)).

((CAPO IV-BIS RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI DEL MINISTERO DELLA DIFESA))

Art. 88-bis

(Ripartizione delle funzioni e dei compiti del Ministero della difesa)

CAPO V AREA TECNICO OPERATIVA SEZIONE I CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Art. 89

Attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa

Art. 90

Attribuzioni in campo internazionale del Capo di stato maggiore della difesa

Art. 91

Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Capo di stato maggiore della difesa

1.Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e d'intesa con il ((Direttore nazionale degli armamenti)) per quanto di competenza, fissa gli obiettivi, gli indirizzi e le priorita' degli studi e delle sperimentazioni tecnico-scientifiche di interesse delle Forze armate e fornisce indicazioni per lo sviluppo e la utilizzazione dei risultati, mantenendo con i Ministeri e con gli organi interessati rapporti volti a prevedere le esigenze della difesa del Paese nello specifico campo scientifico e tecnologico.

Art. 92

Stato maggiore della difesa

1.Lo Stato maggiore della difesa e' retto da un Sottocapo di stato maggiore nominato con decreto del Ministro della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, scelto tra gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo ((...)).

2.Lo Stato maggiore, ordinato di massima in reparti e uffici, e' competente per la pianificazione, coordinamento e controllo nei vari settori di attivita'; ai reparti e uffici, il cui organico e' stabilito su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate, sono preposti rispettivamente ufficiali generali o ammiragli e colonnelli o capitani di vascello delle Forze armate.

Art. 93

Enti interforze dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa

2.La sede, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.

Art. 94

Ordinamento del Comando operativo di vertice interforze

1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91)).

2.Gli organici del Comando sono stabiliti su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, che definisce anche la sua ulteriore articolazione.

SEZIONE II CAPI DI STATO MAGGIORE DI FORZA ARMATA

Art. 95

Attribuzioni in campo nazionale dei Capi di stato maggiore di Forza armata

Art. 96

Attribuzioni in campo tecnico-scientifico dei Capi di stato maggiore di Forza armata

Art. 97

Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano

Note all'art. 97: - Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 23 aprile l959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1959, n. 98, e' il seguente: «Art. 4. - Il Comandante generale della guardia di finanza e' scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per la difesa. Il Comandante generale presiede a tutte le attivita' concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei carabinieri, col Capo della polizia e con tutti gli altri organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attivita' della Guardia di finanza. Il Comandante generale e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed e' sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante generale. Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione piu' anziano della Guardia di finanza.».

Art. 98

Attribuzioni del Capo di stato maggiore della Marina militare

Note agli artt. 98 e 99: - Per l'art. 4 della legge 23 aprile l959, n. 189, si vedano le note all'art. 97.

Art. 99

Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare

2.Le attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono esercitate mediante appositi comandi; parimenti le attribuzioni di cui alla lettera d) sono esercitate mediante appositi organismi dedicati alla formazione del personale e all'accertamento delle cause degli incidenti di volo a fini di prevenzione.

Note agli artt. 98 e 99: - Per l'art. 4 della legge 23 aprile l959, n. 189, si vedano le note all'art. 97.

Art. 100

Rapporti con gli organi tecnico-amministrativi

1.In relazione alle attribuzioni di cui agli articoli 95, 96, 97, 98 e 99, i Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, ciascuno per la rispettiva Forza armata, interessano i competenti organi del Ministero della difesa per il soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche e di quelle relative al personale militare.

Art. 101

Stati maggiori di Forza armata

2.Con decreto del Ministro della difesa si procede alla nomina del Capo di Stato maggiore del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di corpo d'armata, ovvero, se non vi e' disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, con grado di generale di divisione.

3.Gli Stati maggiori, ordinati di massima in reparti e uffici, retti rispettivamente da ufficiali generali o ammiragli e colonnelli o capitani di vascello della relativa Forza armata, sono competenti per la pianificazione, il coordinamento e il controllo dei vari settori di attivita'.

4.Sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore di Forza armata i Capi dei corpi e dei servizi che svolgono attivita' tecnico-logistica e tecnico-operativa, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento e sulla base delle direttive di coordinamento interforze, emanate dal Capo di stato maggiore della difesa.

Art. 102

Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate

1.Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, di cui all'articolo 28 del codice e' presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.

2.Il Capo di stato maggiore della difesa si avvale del Comitato per l'esame di ogni questione, di sua competenza, di carattere tecnico, militare o amministrativo.

3.Il Ministro puo' chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Comitato di ogni altra questione di interesse politico-militare e della difesa.

4.Il Presidente del Comitato puo' invitare alle adunanze, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonche' personalita' di particolare competenza nel campo scientifico, industriale, economico, giuridico e militare.

5.Il funzionamento del Comitato e' assicurato dal personale addetto allo Stato maggiore della difesa.

CAPO VI AREA TECNICO AMMINISTRATIVA ((Sezione I Direttore nazionale degli armamenti))

Art. 103

(( (Attribuzioni in campo nazionale del Direttore nazionale degli armamenti). ))

((

))

Art. 104

(( (Attribuzioni in campo internazionale del Direttore nazionale degli armamenti). ))

((

))

Art. 105

(( (Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Direttore nazionale degli armamenti). ))

((

))

((Sezione I-bis Direzione nazionale degli armamenti ))

Art. 105-bis

(( (Ordinamento della Direzione nazionale degli armamenti). ))

((

2.Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i), dipendono uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo.

3.Alle direzioni, ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, e' demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Direttore nazionale degli armamenti e il Vice direttore nazionale degli armamenti di cui si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonche' nell'attivita' di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento delle aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, per la parte di competenza, con particolare riferimento al procurement degli armamenti. Alle medesime direzioni, reparti e uffici e' assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate, nonche' personale civile.

4.I direttori del I e II Reparto, se militari, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa; se civili, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra gli ufficiali con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate.

5.Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati alla Direzione nazionale degli armamenti, ivi inclusi quelli di cui al comma 2, sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113.

))

((Sezione I-ter Segretario generale della difesa ))

Art. 105-ter

(( (Attribuzioni del Segretario generale della difesa). ))

((

))

SEZIONE II SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Art. 106

(( (Ordinamento del Segretariato generale della difesa). ))

((

2.Ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, e' demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e il Vice segretario generale di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonche' nell'attivita' di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa, per la parte di competenza. Ai medesimi reparti e uffici e' assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate, nonche' personale civile.

3.I direttori del I e II Reparto, se militari, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa; se civili, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra gli ufficiali con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate.

4.Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati al Segretariato generale della difesa sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113.

))

Art. 107

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.C.M. 20 GIUGNO 2024, N. 99)).

Art. 108

(( (Incompatibilita' con le cariche di direttore centrale e di direttore generale). ))

((

1.Le cariche di direttore centrale e di direttore generale, sono incompatibili con l'esplicazione delle funzioni di capo di uno dei Corpi tecnico-logistici delle Forze armate.

2.Se il capo di uno dei Corpi tecnico-logistici delle Forze armate e' titolare di una delle cariche di cui al comma 1, fatta salva la partecipazione alle commissioni di avanzamento, ove prevista dal codice, le funzioni di capo del Corpo sono assegnate ad altro ufficiale generale o ammiraglio dello stesso Corpo impiegato in ente della Forza armata di appartenenza.

))

Art. 109

((L'Ufficio amministrazioni speciali))

1.((L'Ufficio amministrazioni speciali e)) alle dipendenze ((del)) Vice segretario generale.

SEZIONE III UFFICI CENTRALI

Art. 110

Disposizioni comuni agli uffici centrali

1.Gli uffici centrali di cui agli articoli 111, 112 e 112-bis dipendono direttamente dal Ministro e di essi ((si avvalgono il Direttore nazionale degli armamenti e il Segretario generale)) per l'esercizio delle funzioni ((di cui agli articoli 103, 104, 105 e 105-ter)).

2.Gli uffici centrali di cui al comma 1 si articolano in uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli operanti in seno al nucleo ispettivo di cui all'articolo 112, comma 2, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113.

Art. 111

Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari

2.COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 18 SETTEMBRE 2023, N. 164.

Art. 112

Ufficio centrale per le ispezioni amministrative

((

2.Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale si avvale di un nucleo ispettivo di livello dirigenziale.

))

Art. 112-bis

(( (Ufficio centrale del demanio e del patrimonio). ))

((

))

SEZIONE IV DIREZIONI GENERALI

Art. 113

Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali

1.Le Direzioni generali del Ministero della difesa sono organizzate secondo criteri di omogeneita' funzionale, e le relative strutture ordinative e competenze sono disciplinate con decreti del Ministro della difesa.

3.I dirigenti generali delle Direzioni generali interessate da eventuali atti di riorganizzazione di cui all'articolo 10, comma 3 del codice adottano i conseguenti provvedimenti organizzativi.

4.Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale fissato dal comma 4-bis, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che ne determinano la modifica e, comunque, ogni due anni, con uno o piu' decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne e' fissata la ripartizione e ne sono determinate le specifiche funzioni nell'ambito del Segretariato generale, ((della Direzione nazionale degli armamenti,)) degli uffici centrali e delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali. 4-bis). Il numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale, nel rispetto dell'articolo 2, commi 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come attuato per il Ministero della difesa con il Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, nonche' dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' rideterminato in riduzione in duecentotrenta unita'.

Art. 114

Direzione generale per il personale militare

((

2.La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.

))

Art. 115

Direzione generale per il personale civile

((

2.La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.

))

Art. 116

Direzione generale della previdenza militare e della leva

((

2.La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.

))

Art. 116-bis

(( (Direzione generale dei lavori). ))

((

2.La Direzione generale e' diretta da un ufficiale generale dell'Arma del genio o del Corpo degli ingegneri dell'Esercito o del Corpo del genio della Marina - specialita' «infrastrutture» - o del Corpo del genio aeronautico dell'Aeronautica laureato in ingegneria civile o lauree equipollenti, ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.

))

Art. 117

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2010, N. 270)) ((4))

Art. 118

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2010, N. 270)) ((4))

Art. 119

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2010, N. 270)) ((4))

Art. 120

Direzione generale dei lavori e del demanio

2.La Direzione generale e' diretta da un ufficiale del genio dell'Esercito italiano o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale del Corpo ingegneri dell'Esercito italiano o del genio navale della Marina militare - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente delle Forze armate, ed e' articolata in ventitre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare. ((7))

Art. 121

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2010, N. 270)) ((4))

Art. 122

Direzione generale di commissariato e di servizi generali

((

2.La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, ivi inclusi quelli di cui al comma 3, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.

))

3.Dalla Direzione generale dipendono ((...)) uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo.

4.La Direzione generale del commissariato e dei servizi generali provvede, altresi', all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle spese generali per gli enti e i Corpi militari, alle spese per la propaganda per le Forze armate, alle spese di rappresentanza, per riviste e per cerimonie, nonche' alle spese connesse al funzionamento delle biblioteche, con l'osservanza delle norme di contabilita' di Stato.

SEZIONE V REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEGLI ARMAMENTI

Art. 123

Componenti della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese

1.Il Presidente della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese, di cui all'articolo 44 del codice, nella presente sezione denominata «commissione», e' nominato con decreto del Ministro della difesa, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato.

2.I componenti della commissione, nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione del titolare di ciascuno dei Ministeri rappresentati, durano in carica per un periodo massimo di tre anni e non possono essere riconfermati; per ogni componente effettivo e' nominato un supplente.

3.Svolge funzioni di segretario il capo dell'Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali di armamento dipendente dal ((...)) Direttore nazionale degli armamenti.

Art. 124

Ufficio registro nazionale

1.La commissione si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, dell'ufficio registro nazionale di cui all'articolo 123, comma 3.

2.L'ufficio provvede alla conservazione e all'aggiornamento del registro nazionale delle imprese e alla comunicazione dei relativi dati alle amministrazioni interessate di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, ed e' responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 44 del codice.

Note all'art. 124: - Il testo dell'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990, n. 163, e' il seguente: «Art. 3. (Registro nazionale delle imprese). - 1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, e' istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel, settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione puo' essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. 2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento. 3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110 . 4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalita' che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purche' in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: a) per le imprese individuali e per le societa' di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purche' cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria; b) per le societa' di capitali, purche' legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attivita' concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purche' cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria. 5. Possono essere altresi' iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o piu' imprese iscritte al registro nazionale purche' nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreche' il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b). 6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano. 7. Gli iscritti al registro nazionale devono Comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa. 8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite. 9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilita' stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , nonche' dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646 . 10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110 , nonche' della presente legge. 11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento. 12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'articolo 22, assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo. 13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10 e 11 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministeri di cui al comma 1. 14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione l'impresa potra' ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale. 15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attivita' nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validita', ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni.».

Art. 125

Riunioni della commissione

1.La commissione si riunisce, su convocazione del Presidente o secondo un calendario prestabilito, almeno una volta ogni sessanta giorni e in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno.

2.Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza di almeno cinque componenti.

3.Le deliberazioni sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi.

Art. 126

Verbale delle riunioni

1.Di ogni riunione della commissione e' redatto verbale a cura del segretario.

2.I verbali delle riunioni, sottoscritti dal presidente e dal segretario, sono raccolti cronologicamente, rubricati e conservati a cura dell'ufficio di cui all'articolo 124.

3.Copia autenticata dal segretario dei verbali recanti le delibere riguardanti le iscrizioni cancellazioni e sospensioni del registro e' trasmessa ai ministeri rappresentati in seno alla commissione; i verbali recanti le altre delibere di competenza della commissione sono trasmessi in copia, su loro richiesta, ai predetti ministeri.

Art. 127

Iscrizione nel registro nazionale

1.Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44 del codice, devono essere presentate al Ministero della difesa - ((Direzione nazionale degli armamenti)) - Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento.

Art. 128

Documenti a corredo delle domande

Note all'art. 128: - Il testo dell'art. 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1931, n. 146, e' il seguente: «Art. 28. - Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attivita' commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonche' per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato e' necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento a euro tremila». - Il testo dell'art. 18 della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990, n. 163, e' il seguente: «Art. 18. (Lista dei materiali). - 1. Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono tenute a depositare presso la commissione di cui all'articolo 4 la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresi' comunicati, con gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista.».

Art. 129

Termini di iscrizione

1.Il procedimento per l'iscrizione nel registro deve concludersi nel termine di sessanta giorni.

2.Il termine e' sospeso per il tempo intercorrente tra la richiesta dell'amministrazione, in caso di domanda incompleta o non sufficientemente documentata, e l'adempimento da parte dell'istante.

Art. 130

Rinnovo delle iscrizioni

1.Sei mesi prima della scadenza del triennio di validita' di iscrizione, le imprese o i consorzi di imprese che intendono rinnovarla devono presentare nuovamente la documentazione prevista dagli articoli 127 della presente sezione.

CAPO VII AREA TECNICO INDUSTRIALE SEZIONE I AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

Art. 131

Principi generali

1.Il presente capo disciplina lo statuto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, d'ora in avanti «Agenzia», nel rispetto delle esigenze connesse al ruolo e ai compiti assegnati all'agenzia e della necessita' di assicurare il piu' efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali disponibili.

3.Con il decreto di cui al comma 2 possono essere definite le modalita' per l'alienazione delle unita' produttive e industriali, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.

Note all'art. 131: - Il testo dell'art. 2423 del codice civile e' il seguente: «Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro.».

Art. 132

Natura giuridica e sede dell'Agenzia

Note all'art. 132: - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, e' il seguente: «Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. 3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento; b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2: d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia; d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere; e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l); g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente; h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro; i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».

Art. 133

Scopi e attivita'

1.L'Agenzia assicura, secondo criteri di imprenditorialita', efficienza ed economicita', la gestione coordinata e unitaria delle attivita' delle unita' produttive e industriali della Difesa, indicate con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, d'ora in avanti, rispettivamente «unita'» e «Ministro», il primo dei quali da adottare ai sensi dell'articolo 48 del codice.

2.Ai fini di cui al comma 1, con determinazione dell'Amministrazione della difesa sono individuati il patrimonio delle unita' da attribuire alla gestione dell'agenzia e i beni da trasferire alla stessa.

3.Per la definizione e per il perseguimento degli specifici obiettivi dell'agenzia, nonche' per la verifica, da parte del Ministro, dei risultati raggiunti, il Direttore generale dell'Agenzia stipula ogni tre anni con il Ministro stesso una convenzione ai sensi e con i contenuti previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; in ragione di specifiche esigenze, la convenzione puo' essere modificata su proposta di entrambe le parti.

4.Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Agenzia, nel rispetto, in quanto applicabili, dei principi che regolano la concorrenza e il mercato, puo' stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici e privati per la fornitura o l'acquisizione di beni e servizi, nonche' partecipare a consorzi anche internazionali e a societa' previa autorizzazione del Ministro.

Note all'art. 133: - Per l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 132.

Art. 134

Vigilanza

1.L'Agenzia e' posta sotto la vigilanza del Ministro, che puo' esercitarla anche avvalendosi del ((Direttore nazionale degli armamenti)).

3.I regolamenti di cui all'articolo 136, comma 1 lettera e), numeri 3) e 4), in assenza di rilievi, diventano esecutivi trascorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione; con riferimento al regolamento di contabilita', entro i predetti quarantacinque giorni il Ministro acquisisce il parere del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 135

Organi dell'Agenzia

1.Sono organi dell'Agenzia il Direttore generale, d'ora in avanti «Direttore», il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti.

2.L'incarico di Direttore e' conferito secondo la procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalenti di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persona di qualificata e comprovata esperienza manageriale nel campo dell'attivita' d'impresa di carattere industriale.

3.Il comitato direttivo e' composto da non piu' di quattro membri, scelti, per un periodo di tre anni, dal direttore fra i capi delle unita' che operano nei settori maggiormente rilevanti per l'attivita' dell'agenzia.

4.Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e uno supplente, nominati con decreto del Ministro tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; le indennita' dei componenti il collegio sono determinate dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Note all'art. 135: - Per l'art.19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 16.

Art. 136

Direttore dell'Agenzia

2.In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il direttore e' sostituito dal dirigente da lui designato tra i membri del comitato direttivo.

3.Il trattamento giuridico e il trattamento economico onnicomprensivo del direttore sono determinati con contratto individuale di durata di tre o di sei anni, con facolta' di rinnovo, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salva l'eventuale revoca che il Ministro puo' disporre per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi della gestione con riferimento a quanto previsto nella convenzione di cui all'articolo 133, comma 3.

Note all'art. 136: - Per l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 132. - Per l'art.19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 16.

Art. 137

Comitato direttivo

1.Il comitato direttivo coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni a esso conferite; formula, altresi', proposte in ordine ai programmi di sviluppo dell'Agenzia e individua misure e iniziative, da sottoporre al direttore, dirette a favorire l'economicita' della gestione, con particolare riferimento all'attivazione e alla regolamentazione di servizi e gestioni in comune.

2.Alle riunioni del comitato direttivo partecipano rappresentanti degli Ispettorati logistici delle Forze armate e i direttori generali del Ministero della difesa, di volta in volta interessati.

Art. 138

Collegio dei revisori dei conti

1.Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sull'attivita' dell'Agenzia a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e del regolamento interno di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 136, comma 1, lettera e), numero 4), del presente capo.

Note all'art. 138: - Il testo dell'art. 2397 del codice civile e' il seguente: «Art. 2397 (Composizione del collegio). - Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.».

Art. 139

Assetto organizzativo dell'Agenzia

1.L'Agenzia si articola in una struttura direzionale centrale e nelle unita', come eventualmente rideterminate ai sensi dell'articolo 134, comma 2, lettera a), e dell'articolo 136, comma 1 lettera e), numero 3), del presente capo.

2.La struttura direzionale centrale, posta alle dipendenze del Direttore, assicura il supporto tecnico e amministrativo al Direttore per lo svolgimento delle sue attribuzioni; al suo interno e' istituito un ufficio per lo svolgimento del controllo di gestione sull'attivita' dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, la cui struttura e la cui attivita' sono disciplinate secondo le specifiche modalita' previste dal regolamento interno di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 136, comma 1, lettera e), numero 4), del presente capo.

3.Le unita' hanno il compito di eseguire i lavori e i servizi indicati per ciascuna nei programmi annuali e triennali di attivita' dell'agenzia.

Note all'art. 139: - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999, n. 193, e' il seguente: «Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1 (omissis). - 2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29": a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico supporta l'attivita' di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e' pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attivita' di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8; b) il controllo di gestione e l'attivita' di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unita' organizzativa interessata; c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma e' svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui e' demandato il controllo di gestione medesimo; d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato; e) e' fatto divieto di affidare verifiche di regolarita' amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.».

Art. 140

Capi unita'

Art. 141

Bilanci e risorse finanziarie dell'Agenzia

1.L'esercizio finanziario dell'agenzia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2.Per ogni unita' produttiva e' tenuta un'analitica contabilita' industriale nell'ambito della quale trovano specifica considerazione gli oneri relativi al trattamento economico del personale civile e militare, i mezzi occorrenti per la produzione, le spese generali e l'ammortamento del capitale investito successivamente all'istituzione dell'agenzia; per il personale militare l'onere addebitato all'agenzia deve essere riferito alla sola attivita' necessaria all'interno dell'unita' produttiva e non puo' superare il costo unitario di una unita' di personale civile equivalente utilizzata presso imprese operanti nello stesso settore o presso altri enti del Ministero della difesa.

3.Il bilancio preventivo, lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto sono redatti a norma del regolamento di cui dell'articolo 136, comma 1 lettera e), numero 4), del presente capo e secondo i principi dell'articolo 131, comma 2, lettera c) del presente capo.

4.Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio sono destinati a una apposita riserva, utilizzabile in sede di eventuale trasformazione in societa' per azioni delle unita'.

6.Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' iscritta un'apposita unita' previsionale di base la cui dotazione e' determinata in relazione al contenuto dei programmi annuali e triennali dell'agenzia e della convenzione di cui all'articolo 133, comma 3, del presente capo, nelle more dell'approvazione dei programmi stessi, tenendo conto dei costi per il funzionamento e la gestione dell'agenzia.

Note all'art. 141: - Per l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 132.

Art. 142

Controlli

1.La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Note all'art. 142: - Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1994, n. 10, e' il seguente: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1-3 (omissis). - 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico.».

Art. 143

Personale dell'Agenzia

1.L'organico definitivo dell'Agenzia e' determinato con decreto del Ministro, su proposta del direttore, in coerenza con le previsioni contenute nei piani di ristrutturazione delle unita'.

2.Alla copertura dell'organico si provvede, a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'agenzia puo' avvalersi, sulla base di una previa verifica delle specifiche esigenze, di personale militare in posizione di comando.

3.L'Agenzia puo' assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si puo' far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalita' in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali.((15))

4.L'inquadramento definitivo del personale avviene nell'ambito dell'organico determinato ai sensi del comma 1.

5.Il personale di cui al comma 1 che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo e' restituito al Ministero della difesa, anche per l'eventuale applicazione delle procedure previste dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il servizio prestato dal predetto personale presso l'agenzia e' equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato presso il Ministero della difesa.

6.Al personale inquadrato in via definitiva nell'agenzia continua a essere mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento sino alla stipula del contratto integrativo collettivo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale contratto non si applica al personale delle unita' trasformate in societa' per azioni, a decorrere dal momento della trasformazione.

7.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 2012, N. 40.

8.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 2012, N. 40.

SEZIONE II ENTI DIPENDENTI DAL ((DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI))

Art. 144

((Enti dipendenti dal Direttore nazionale degli armamenti))

1.Gli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b) del codice sono posti alle dirette dipendenze del ((Direttore nazionale degli armamenti)).

2.Ferma la definizione di specifici settori di intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni statali e a committenti privati, anche mediante la stipulazione di appositi contratti, nel rispetto dei principi che regolano la concorrenza e il mercato. I predetti enti, successivamente all'affidamento del settore di intervento, nonche' al compimento dell'eventuale connessa ristrutturazione, presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, per l'approvazione del ((Direttore nazionale degli armamenti)) che verifica i risultati di gestione. A tal fine il direttore di ciascun ente e' responsabile della tenuta di un'analitica contabilita' industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla capacita' di contrattare ai sensi del presente comma decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei commi 4 e 5.

3.Per le finalita' indicate al comma 2 il Ministro della difesa definisce, sentiti i Ministri dell'economia e finanze, della pubblica amministrazione e innovazione e dello sviluppo economico, contratti tipo o quadro ai sensi delle vigenti disposizioni di diritto civile.

4.Per le valutazioni di cui al comma 3 del presente articolo, i costi di attivita' dell'ente sono calcolati tenendo conto dei complessivi oneri riferiti al personale civile e militare impiegato, ai mezzi occorrenti per la produzione, alle spese generali e all'ammortamento del capitale investito durante o successivamente alla ristrutturazione dell'ente stesso.

5.Al fine di verificare la capacita' dell'ente a operare in termini di economicita', l'entita' delle utilita' derivanti dai beni e dai servizi prodotti e' valutata ai prezzi di mercato afferenti gli stessi o analoghi beni e servizi anche tenuto conto di quanto risultante da listini e mercuriali ufficiali.

TITOLO III FORZE ARMATE CAPO I BANDE MUSICALI

Art. 145

Modalita' di impiego

1.Se le bande devono recarsi fuori dalla propria sede, agli appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

2.Se la partecipazione e' richiesta dagli enti od organismi di cui all'articolo 95, comma 2, del codice, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti od organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento in tesoreria del corrispondente importo con imputazione allo speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

3.Le somme versate sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

4.Eventuali altre somme erogate dagli enti o comitati richiedenti sono direttamente versate ai rispettivi fondi assistenza, previdenza e premi per il personale delle Forze armate e le loro famiglie.

5.Per le manifestazioni a scopo di beneficenza le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione militare.

6.In particolari circostanze puo' essere autorizzato l'impiego della banda a organico ridotto, purche' rimanga inalterata la funzionalita' del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.

Art. 146

Organizzazione strumentale

1.L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dal comma 2.

CAPO II SPECIALITA', UNITA' E REPARTI DELL'ESERCITO

Art. 147

Arma di fanteria

Art. 148

Arma di cavalleria

Art. 149

Arma di artiglieria

Art. 150

Arma del genio

Art. 151

Arma delle trasmissioni

Art. 152

Unita' e reparti dell'Esercito italiano

((

))

3.L'articolazione e la denominazione ((ordinativa e tattica delle unita' di cui al presente articolo)) sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

CAPO III COMANDI DIPARTIMENTALI E NON DIPARTIMENTALI DELLA MARINA MILITARE

Art. 153

Comandi in capo di dipartimento marittimo

1.I Comandi in capo di Dipartimento marittimo esercitano, entro la propria giurisdizione, funzioni di comando e rispondono della efficienza bellica delle rispettive zone, nei limiti dei mezzi messi a loro disposizione.

2.Al Comando in capo di ciascun Dipartimento militare marittimo e' preposto un ammiraglio di squadra.

Art. 154

Attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per i servizi militari

Art. 155

Comandi servizi base

1.I Comandi servizi base hanno funzioni di comando e direzione su tutti i servizi della Marina militare esistenti nella localita' in cui hanno sede e che hanno attinenza con la sede stessa.

2.I Comandi servizi base sono retti da ufficiali del Corpo di stato maggiore della marina militare e hanno sede in La Spezia, Augusta, Taranto, Brindisi.

3.Il Comando servizi base di Brindisi e' anche Comando di marina.

Art. 156

Centri di addestramento e formazione e di selezione

((11))

1.Il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare ha sede in Taranto, e dipende dal Comando indicato con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. Per il servizio del reclutamento e per i movimenti del personale il Centro riceve istruzioni dall'Ufficio generale del personale. ((11))

2.Il Centro di selezione della Marina militare ha sede ad Ancona.

3.I Centri di addestramento e formazione e di selezione sono comandati da Ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare. ((11))

Art. 157

Enti e centri tecnici dell'area tecnico-operativa

1.Gli enti e i centri tecnici della Marina militare sono gli arsenali che hanno sede in La Spezia, in Augusta e in Taranto, compresa la sezione staccata di supporto diretto di Brindisi, e il Centro interforze munizionamento avanzato di Aulla.

2.I centri tecnici dell'area tecnico-operativa sono il Centro interforze studi per le applicazioni militari e il Centro di supporto e sperimentazione navale.

3.A ciascun ente dell'area tecnico-industriale e centro tecnico dell'area tecnico-operativa e' preposto un ufficiale con grado previsto nei relativi decreti di struttura con la carica di direttore alla diretta dipendenza dell'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 158

Direzioni di munizionamento

1.Le direzioni di munizionamento, situate nelle sedi di Ca' Moncelo, Cava di Sorciaro e Taranto, esercitano le funzioni di carattere tecnico e logistico relative al munizionamento alle dipendenze dell'Alto comando periferico competente per giurisdizione.

Art. 159

Basi navali

1.Le basi navali principali hanno sede in La Spezia, Augusta e Taranto. Brindisi e' sede di base navale secondaria, mentre Cagliari e Ancona sono sede di base navale di appoggio operativo.

Art. 160

Servizi di sanita' militare marittima

1.Le Direzioni di sanita' militare marittima hanno sede presso i Comandi in capo di Dipartimento militare marittimo di La Spezia e Taranto.

2.Taranto e' altresi' sede del Centro ospedaliero militare nel cui ambito opera il Dipartimento militare di medicina legale.

3.La Spezia e' sede di Dipartimento militare di medicina legale.

4.Le Direzioni di sanita' militare marittima, il Centro ospedaliero militare e i Dipartimenti militari di medicina legale della Marina militare dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare e sono retti da ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 161

Servizi di commissariato militare marittimo

1.Le Direzioni di commissariato militare marittimo hanno sede in La Spezia, Roma, Augusta, Taranto e Ancona.

2.Cagliari e' sede di sezione di commissariato militare marittimo.

3.Le Direzioni e sezioni di commissariato militare marittimo dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, e sono rette da ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 162

Servizi del genio militare per la Marina militare

1.Le Direzioni del Genio militare per la Marina militare hanno sede in La Spezia, Roma, Augusta e Taranto.

2.Cagliari e Ancona sono sedi di sezione del Genio militare per la Marina militare.

3.Gli uffici del Genio militare per la Marina militare, attualmente individuati nelle sedi di Livorno, La Maddalena, Napoli, Messina, Brindisi e Venezia, possono essere istituiti con determinazione ministeriale.

4.Le Direzioni, sezioni e uffici del Genio militare sono retti da ufficiali dell'Arma del Genio o dei Corpi tecnici dotati dei titoli culturali e professionali richiesti dall'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Note all'art. 162: - Il testo dell'art. 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100, e' il seguente: «Art. 90 (Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici). - 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonche' alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; e) dalle societa' di professionisti; f) dalle societa' di ingegneria; f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili; h) da consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente e' incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8. 2. Si intendono per: a) societa' di professionisti le societa' costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle societa' agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attivita' in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti; b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attivita' professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti. 3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le societa' di cui al comma 2 del presente articolo. 4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego. 5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e' a carico dei soggetti stessi. 6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficolta' di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessita' di predisporre progetti integrali, cosi' come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralita' di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento. 7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalita' per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarita' contributiva del soggetto affidatario. 8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita' di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.».

Art. 163

Distaccamenti e Centro sportivo remiero

1.I distaccamenti della Marina militare hanno sede in Roma, Messina e Napoli, e sono comandati da ufficiali del Corpo di stato maggiore della Marina militare.

2.Il Centro sportivo remiero della Marina militare ha sede in Sabaudia.

3.I distaccamenti e il Centro sportivo remiero della Marina militare dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

4.Con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare possono essere istituiti distaccamenti per il personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi presso gli istituti e le scuole, gli arsenali, gli ospedali, le direzioni di commissariato ed altri enti.

Art. 164

Zone dei fari

1.I Comandi delle zone dei fari hanno dipendenza funzionale di carattere tecnico e logistico dall'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari e, quali organi dipartimentali della Marina militare, dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. Essi sono normalmente abbinati con i locali uffici idrografici, e sono retti da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore.

2.I Comandi delle zone dei fari hanno sede in La Spezia, La Maddalena, Messina, Taranto e Venezia; la zona fari di Taranto ha una sezione staccata a Napoli.

3.I comandi di zona dei fari assicurano l'efficienza operativa del servizio di segnalamento nell'ambito della propria competenza territoriale, in base a quanto stabilito con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

5.La sorveglianza di segnalamenti fissi o galleggianti lontani dalla sede della reggenza puo' essere affidata alle autorita' marittime locali; la sorveglianza dei segnalamenti situati all'interno di installazioni della Marina militare puo' essere affidata a personale militare ivi in servizio. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 165

Comandi e ((servizi dipartimentali e non dipartimentali))

1.Sono comandi e servizi ((dipartimentali e)) non dipartimentali quelli indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare ((, che ne definisce le dipendenze)); per la parte tecnico-amministrativa e didattica, essi sono alla diretta dipendenza del Capo di stato maggiore della Marina militare o delle autorita' indicate con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

2.I comandanti in capo di dipartimento militare marittimo possono ispezionare, riferendone al Capo di stato maggiore della Marina militare, i servizi tecnico-amministrativi e didattici della Marina militare disimpegnati dagli enti non dipartimentali e quelli di leva e mobilitazione affidati alle Capitanerie di porto.

Art. 166

Ufficio allestimento e collaudo nuove navi

1.L'Ufficio allestimento e collaudo nuove navi, con sede in La Spezia, esercita le funzioni di carattere tecnico e logistico alle dipendenze dell'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari.

2.L'ufficio e' retto da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 167

Centro gestione scorte navali e direzioni magazzini

1.Il centro gestione scorte navali, con sede in La Spezia, esercita le funzioni di carattere logistico alle dipendenze dell'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari.

2.L'ufficio e' retto da un ufficiale superiore del Corpo di commissariato militare marittimo.

3.Le direzioni magazzini hanno sede a La Spezia, Augusta e Taranto. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

CAPO IV SERVIZIO DEI FARI E DEL SEGNALAMENTO MARITTIMO SEZIONE I ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 168

Area di competenza del Servizio dei fari

1.Il Servizio fari gestisce la segnaletica marittima fissa e galleggiante dislocata lungo le coste della penisola e delle isole e nei porti di interesse nazionale sostenendone le spese.

2.I porti di interesse nazionale sono i porti della 1ª categoria secondo la classificazione dell'articolo 238 del codice ovvero "i porti e le spiagge che interessano la sicurezza della navigazione generale e servono unicamente o principalmente a rifugio o alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato".

3.Il Servizio fari gestisce, altresi', la segnaletica marittima dei porti delle classi 1ª, 2ª e 3ª della 2ª categoria. Le relative spese di esercizio sono sostenute anche dalle province e dai comuni che le rimborsano al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le vigenti disposizioni.

4.Sono esclusi dalla gestione del servizio fari i segnalamenti dei porti della 4ª classe della 2ª categoria. La relativa segnaletica, soggetta anch'essa alla normativa nazionale e internazionale, deve essere comunque approvata dall'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari, nel presente capo denominato "Ispettorato". --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 169

Segnalamenti in servizio dei fari

1.Il servizio fari presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose e non, radiofari e racons. L'elenco dei segnalamenti in servizio e' pubblicato e tenuto a giorno dall'Istituto idrografico della Marina militare sulla base delle informazioni fornite dal servizio fari.

Art. 170

Personale del servizio dei fari

Art. 171

Organizzazione del servizio dei fari

1.Organo direttivo centrale del Servizio fari e' l'Ispettorato di cui all'articolo 113 del codice.

Art. 172

Ispettorato per il supporto logistico e dei fari

1.L'Ispettorato di cui all'articolo 113 del codice ha responsabilita' di studio, pianificazione, direzione e controllo del servizio fari nell'ambito delle funzioni di natura tecnica e logistica che la legge gli attribuisce. L'Ispettorato e' altresi' l'autorita' nazionale che si esprime sulla adeguatezza della segnaletica marittima alle esigenze della navigazione.

Art. 173

Istituzione e scioglimento delle reggenze

1.L'Ispettorato, sulla base di esigenze di natura operativa, tecnica e logistica, ha la facolta' di modificare la distribuzione e il numero delle reggenze; ha altresi' la facolta' di modificarne la struttura, il numero dei segnalamenti affidati, il personale assegnato e la sede.

3.Di ogni variazione di assetto l'Ispettorato informa lo Stato maggiore della Marina militare e la Direzione generale del personale civile del Ministero della difesa.

4.L'Ispettorato emana un ordine del giorno con la situazione delle reggenze corredato dagli elementi di cui al comma 2; a tale ordine del giorno si fara' riferimento per le successive modifiche.

Art. 174

Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo

1.L'Ufficio tecnico dei fari, retto da un capitano di vascello del Corpo di stato maggiore, opera alle dirette dipendenze dell'Ispettorato che lo impiega per svolgere funzioni tecniche e logistiche a beneficio dell'intera rete nazionale dei segnalamenti. Ha alle sue dipendenze personale militare e civile stabilito dalle tabelle organiche.

2.Lo Stato maggiore della Marina militare stabilisce con propria determinazione la configurazione amministrativa dell'ufficio tecnico dei fari.

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