DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Type DPR
Publication 2010-03-15
Ultimo aggiornamento 2026-02-25
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 469: - Il testo dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1996, n. 199, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 ottobre 1996, n. 556 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1996, n. 251), e' il seguente: «Art. 9 (Gestioni fuori bilancio). - 1. (omissis). 2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559 , con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuita' degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attivita' di protezione sociale, sono disciplinati le modalita' esecutive delle stesse attivita' e relativa regolamentazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonche' il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate».

Art. 470

Organi centrali di indirizzo generale

2.((Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice)) e, ove previsto, le organizzazioni sindacali ((del personale civile della difesa)) maggiormente rappresentative sono sentite ((secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter del codice)) in materia di indirizzo generale della pianificazione degli interventi di protezione sociale possibilmente volti anche a favorire l'integrazione interforze. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 471

Organi di vigilanza e di controllo

1.Gli Alti comandi periferici esercitano, attraverso gli uffici preposti, azione di vigilanza, coordinamento e controllo sul funzionamento degli organismi di protezione sociale istituiti nell'ambito della propria giurisdizione territoriale e sulle relative attivita' assicurando la corretta attuazione degli indirizzi generali stabiliti dall'autorita' centrale.

2.I suddetti alti comandi periferici autorizzano l'esercizio delle attivita' secondo le modalita' di gestione di cui agli articoli 473 e 474.

3.Il comandante dell'ente o del distaccamento, presso cui l'organismo di protezione sociale e' costituito, esercita diretta vigilanza sul funzionamento e sulla gestione dell'organismo stesso, mediante disposizioni di indirizzo e coordinamento delle relative attivita' volte al raggiungimento delle finalita' proprie dell'organismo.

Art. 472

Organi amministrativi

1.Il capo servizio amministrativo dell'ente o distaccamento, nel cui ambito sono costituiti uno o piu' organismi di protezione sociale, e' preposto alla direzione della loro gestione amministrativa.

Note all'art. 472: - Per il testo dell'articolo 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 si vedano le note all'articolo 27. - Il testo dell'articolo 219 del citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e' il seguente: «Art. 219 - 1. Le entrate dello Stato sono costituite di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che lo Stato ha il diritto di riscuotere in virtu' di leggi, decreti regolamenti, o altri titoli. 2.Tutte, le entrate dello Stato debbono essere inscritte nel bilancio di previsione. Per quelle, tuttavia, che non siano in esso previste rimane impregiudicato il diritto dello Stato a riscuoterle e fermo il dovere, da parte delle competenti amministrazioni e dei funzionari ed agenti incaricati, di curarne l'accertamento e la riscossione».

Art. 473

Affidamento in concessione a organizzazioni costituite fra il personale dipendente oppure a enti o a terzi

1.L'affidamento in concessione dell'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale, ai sensi dell'articolo 547, comma 2, del codice, e' deliberato dal comandante dell'ente o del distaccamento presso cui l'organismo e' costituito, accertata la sussistenza dei presupposti, l'opportunita' e la convenienza economica, ((sentiti, secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter del codice, le articolazioni periferiche di livello areale non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice)) o le organizzazioni sindacali ((del personale civile)) corrispondenti, previa autorizzazione dell'Alto comando periferico da cui dipende ai sensi dell'articolo 471.

2.Il provvedimento di affidamento fissa il contenuto del rapporto, i termini di durata, le modalita' di dettaglio per l'espletamento del servizio, e regola i profili organizzativi e patrimoniali, in relazione alla configurazione e alle esigenze dei singoli organismi e degli enti nel cui ambito sono costituiti.

4.Il capo servizio amministrativo dell'ente o del distaccamento stipula l'atto negoziale relativo alla concessione.

Art. 474

Gestione diretta

1.La gestione diretta degli interventi di protezione sociale nei casi previsti dall'articolo 465, comma 4, e' attuata mediante organi interni dell'Amministrazione.

2.Essa si attua anche con l'eventuale ricorso a contratti di appalti di servizi.

3.Per le spese, si osservano le disposizioni contenute nel presente titolo.

4.Per le entrate, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Note all'art. 474: - Per il testo dell' articolo 219 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si vedano le note all'articolo 472.

Art. 475

Rendicontazione

1.Le spese per il funzionamento degli organismi di protezione sociale sono rendicontate dal capo servizio amministrativo dell'ente o del distaccamento secondo le disposizioni del presente titolo.

2.In caso di gestione diretta le contribuzioni sono rendicontate dal cassiere dell'ente o del distaccamento secondo le disposizioni di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il relativo conto giudiziale e' presentato tramite la direzione di amministrazione competente per territorio.

Note all'art. 475: - Per il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si vedano le note all'articolo 27.

SEZIONE II SERVIZIO DI MENSA

Art. 476

Disposizioni generali sul servizio di mensa

1.Presso l'amministrazione centrale del Ministero della difesa e presso comandi, corpi, reparti, unita', distaccamenti, stabilimenti e arsenali militari e loro sezioni, sono organizzate a cura dell'Amministrazione, in relazione alle esigenze di servizio, mense di servizio di cui puo' usufruire tutto il personale avente diritto secondo il codice.

2.Nei casi particolari nei quali non e' possibile organizzare mense, ai sensi e nei modi fissati al comma 1, e' consentito confezionare e consumare i pasti in sedi diverse.

3.Si considerano mense di servizio le strutture operanti nell'ambito degli enti e dei reparti delle Forze armate per fornire il vitto gratuito nei casi previsti dal codice.

4.Il comandante dell'ente, se ravvisa l'esistenza di obiettive ragioni d'ordine organizzativo, strutturale od operativo, autorizza, motivando il provvedimento, il personale di ogni ordine e grado ad accedere in ciascun locale della mensa di servizio.

Art. 477

Unificazione delle mense

1.La gestione amministrativa e contabile delle mense presso gli organismi ove convive personale militare e civile, e' unificata.

2.Il comandante dell'ente, in relazione a ben definite esigenze di servizio e infrastrutturali, puo' disporre con specifico provvedimento motivato gestioni in tutto o in parte separate.

Art. 478

Organizzazione e funzionamento

1.Al funzionamento della mensa di servizio, gestita ai sensi delle norme amministrative e contabili del titolo I, sovraintende il comandante dell'ente, che esercita l'alta vigilanza sulla gestione amministrativa ed esplica le correlate attribuzioni.

3.Per le mense costituite presso piccoli nuclei di personale, ovvero presso unita' ove, in relazione alla dislocazione, al numero dei partecipanti o al tipo di servizio svolto dal personale in forza, non e' possibile costituire organi collegiali, e' prevista solo la figura dei gestore, che esplica la sua attivita' sotto il controllo del servizio amministrativo dell'ente. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 479

Commissione amministrativa

1.Per la gestione della mensa e' costituita una commissione amministrativa che dura in carica tre anni, composta di personale militare e civile in forza all'ente o reparto.

2.Per ciascun componente effettivo e' designato un supplente per la sostituzione in caso di assenza o impedimento.

3.La commissione amministrativa si compone di tre membri se i conviventi alla mensa non sono superiori a cento unita'.

4.Se i conviventi alla mensa sono superiori a cento unita', il numero dei membri e' aumentato di due per ogni cinquecento conviventi in piu', sino a un massimo di nove membri.

5.La commissione amministrativa elegge nel suo seno il presidente.

7.Gli atti della commissione devono risultare da apposito registro delle delibere, tenuto da uno dei membri della commissione a cio' delegato.

8.I membri rispondono delle deliberazioni adottate se non hanno fatto risultare il loro motivato dissenso. Le riunioni della commissione sono valide se a esse sono presenti almeno i due terzi dei membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

9.La ripartizione tra personale militare e civile dei componenti della commissione amministrativa e' fissata sulla base del rapporto di proporzionalita' esistente tra i totali dei conviventi delle rispettive categorie aventi diritto al vitto gratuito in base all'orario di servizio. Analogo criterio di proporzionalita' si segue per la componente militare in relazione alle singole categorie di conviventi.

10.I componenti della commissione amministrativa sono nominati dal comandante.

11.Se la commissione amministrativa non puo' essere costituita o non puo' operare, il comandante adempie in via provvisoria, direttamente o per il tramite di un suo delegato, alle funzioni proprie della commissione, nelle more della sua costituzione o del suo funzionamento che deve avvenire al piu' presto e, comunque, entro il termine massimo di sessanta giorni.

Art. 480

Gestore

1.All'espletamento dell'attivita' amministrativa e' preposto l'ufficio amministrazione competente, che si avvale di un gestore, di professionalita' adeguata, con incarico esclusivo, quanto meno per le convivenze superiori a cento unita'. Il gestore rende esecutive le disposizioni del servizio amministrativo e le delibere della commissione amministrativa.

2.Esso e' nominato dal comandante, sentito il parere del capo del servizio amministrativo e della commissione amministrativa, e resta in carica per un periodo massimo di tre anni.

4.Il gestore ha in consegna il denaro, le merci, i locali, le attrezzature e i materiali dell'Amministrazione; egli e' tenuto ad adottare tutte le cautele atte a evitare perdite, avarie; cali ingiustificati e danni di qualsiasi genere; in particolare e' tenuto a richiedere, senza frapporre al riguardo alcun indugio, ai competenti organi, i provvedimenti necessari e urgenti per la conservazione del denaro e delle cose che ha in consegna.

Art. 481

Reclami

1.Presso la commissione amministrativa e' tenuto un registro dei reclami cui hanno accesso tutti i conviventi alla mensa.

2.All'atto della trasmissione dei documenti di cui all'articolo 492, comma 2, e' allegato l'estratto del registro, corredato dalle eventuali osservazioni della commissione amministrativa.

Art. 482

Personale adibito ai lavori

1.Il personale adibito ai lavori di mensa e cucina e ai servizi collaterali compie le operazioni per la confezione e la distribuzione del vitto.

2.Esso e' costituito da dipendenti militari e civili di adeguata specializzazione, nel numero strettamente necessario in relazione anche alla situazione degli organici e strutturale.

3.Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' sanitaria, il personale e' sottoposto a visita medico-sanitaria preventiva e alle prescritte vaccinazioni, in conformita' alle norme vigenti, nonche' a continuo periodico accertamento delle condizioni sanitarie. E' altresi' soggetto a continuo periodico controllo il servizio mensa e cucina al fine di verificare la permanenza delle condizioni igienicosanitarie accertate dall'autorita' sanitaria militare in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio mensa da parte delle autorita' logistiche centrali.

4.Per il servizio mensa affidato a privati risale agli stessi la responsabilita' dell'accertamento della idoneita' sanitaria del personale dipendente, nonche' delle operazioni relative alla fornitura del servizio nel rispetto delle norme vigenti, ferme restando le altre competenze all'Amministrazione della difesa di cui al comma 3.

Art. 483

Vigilanza

1.La vigilanza sul rispetto delle norme di legge per le mense, ove demandata allo stesso Ministero della difesa, e' effettuata da personale tecnico e sanitario dell'Amministrazione della difesa, nominato dal Ministro della difesa, su proposta delle autorita' logistiche centrali.

Art. 484

Programma quindicinale dei pasti

1.Il programma quindicinale dei pasti e' deciso dalla commissione amministrativa e portato a conoscenza dei commensali con l'affissione nella tabella dei comunicati mensa.

2.Nel decidere la composizione dei pasti la commissione tiene conto delle consuetudini alimentari locali e di particolari esigenze dietetiche dei commensali, assicurando comunque la scelta individuale delle pietanze, nei limiti del valore fissato del pasto e del menu' quotidiano.

Art. 485

Partecipanti

2.Partecipano altresi' alle mense di servizio il personale militare e i dipendenti civili che si trovano in servizio con diritto al trattamento di missione presso unita' ove tali mense sono costituite, quando per obblighi di servizio sono impossibilitati ad allontanarsi dalle medesime unita' per consumare i pasti e sono tenuti a convivere alle mense a seguito di provvedimento dell'autorita' che ha ordinato la missione, fruendo di vitto gratuito.

3.Previa autorizzazione delle autorita' logistiche centrali, su proposta del comandante dell'ente, che informa la commissione amministrativa e il gestore, possono essere ammessi alla mensa di servizio per esigenze di operativita' e funzionalita' dell'ente stesso soggetti diversi da quelli cui compete il vitto gratuito, previo pagamento al gestore della mensa del controvalore in contanti del pasto, con le maggiorazioni previste dalla sezione I del presente capo. Le quote che in proposito sono riscosse vanno conteggiate nel relativo registro tenuto dal gestore della mensa.

4.Il trattamento alimentare a carico dell'Amministrazione della difesa, sia per i pasti dei giorni feriali, sia per quelli dei giorni festivi, compete anche al personale che sia accasermato nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione o comunque sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti.

5.Uguale trattamento compete nei casi e nei limiti stabiliti al comma 4, se il personale e' ospitato in altro alloggiamento ancorche' esterno.

Art. 486

Mezzi

Art. 487

Trattamento alimentare per i partecipanti alle mense di servizio

2.Per il personale che consuma nella giornata un solo pasto, i controvalori spettanti riferiti alla razione viveri ordinaria e al miglioramento vitto sono corrisposti per la meta', mentre il controvalore delle eventuali integrazioni vitto e il trattamento tavola sono sempre corrisposti per intero.

3.E' fatto divieto di corrispondere in contanti, in tutto o in parte, al personale il trattamento tavola alle mense.

Art. 488

Approvvigionamento dei generi alimentari

1.In ottemperanza alle direttive del servizio amministrativo dell'ente, il gestore della mensa provvede ad approvvigionare e custodire i generi alimentari necessari per la confezione dei pasti, secondo il programma definito dalla commissione amministrativa.

2.Il gestore della mensa provvede a ritirare dall'ufficio cassa del servizio amministrativo delle unita', se non sono previste modalita' diverse di funzionamento, anticipazioni di massima decadali per gli acquisti di generi alimentari in contanti in relazione all'entita' della spesa e al numero dei conviventi, sulla base di un prospetto dimostrativo dal quale risulti la prevedibile media giornaliera dei partecipanti alla mensa.

3.Gli acquisti dal commercio sono effettuati previa ricerca di mercato da effettuare con cadenza annuale e da indirizzare ad almeno tre ditte per settore merceologico e in relazione ai generi di piu' largo e frequente consumo. Le offerte ricevute formano oggetto di valutazione tecnico-economica secondo canoni di corretta amministrazione.

4.Alla fine di ciascun mese tutti i documenti contabili sono presentati al servizio amministrativo dell'unita'.

5.Dopo i prescritti riscontri, effettuati dagli organi amministrativi, sono versati al gestore della mensa i fondi necessari per i relativi pagamenti residui. Dalla somma spettante sono detratte le eventuali anticipazioni corrisposte al gestore della mensa nel corso del mese.

Art. 489

Convivenza ad altre mense

1.Nei casi in cui presso gli enti e reparti delle Forze armate non e' costituita la mensa di servizio, il trattamento alimentare a favore del personale militare e civile che per obblighi di servizio sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti puo' essere assicurato, oltre che nei modi previsti dall'articolo 546 del codice, anche da mense di servizio di altri reparti viciniori, previa autorizzazione delle autorita' logistiche centrali.

Art. 490

Documenti contabili

2.I documenti di cui al comma 1 sono tenuti dal gestore della mensa in conformita' ai modelli e relative istruzioni contenuti nelle regolamentazioni interne e vistati dal presidente della commissione amministrativa.

3.Nei registri devono essere dimostrate chiaramente le consistenze, all'inizio del mese, del denaro e delle merci, nonche' gli aumenti, le diminuzioni e le rimanenze al termine del mese.

4.Le rettificazioni alle contabilita' gia' chiuse devono essere fatte in modo da non alterarne le risultanze finali; esse sono apportate alle contabilita' in corso.

Art. 491

Chiusura della gestione

1.La gestione mensile, ove possibile, e' chiusa a pareggio. In caso contrario i debiti e crediti devono essere limitati all'indispensabile.

2.Eventuali quantitativi di generi in rimanenza alla mensa devono essere riportati al mese successivo.

3.La gestione comunque, alla fine di ogni trimestre finanziario, deve essere chiusa a pareggio.

4.I registri devono essere chiusi mensilmente. Essi sono firmati dal gestore della mensa e vistati dal presidente della commissione amministrativa.

Art. 492

Dimostrazione delle spese e resa dei conti

1.Le spese necessarie per il funzionamento della mensa sono dimostrate giornalmente a cura del gestore della mensa nella parte seconda del registro della mensa e vistate dal presidente della commissione amministrativa.

3.Il servizio amministrativo dell'ente, accertata la regolarita' della documentazione, provvede alle successive operazioni di inserimento a bilancio della contabilita' riferita al totale delle spese sostenute, previa chiusura a pareggio delle anticipazioni concesse, provvedendo nel contempo a riscuotere in conto proventi, per il successivo versamento alla tesoreria dello Stato, le eventuali quote di integrazione a carico dei conviventi a pagamento.

SEZIONE III ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

Art. 493

Spese generali e di funzionamento degli organismi

Art. 494

Attivita' sportiva

1.Le spese inerenti all'attivita' sportiva militare, comprese quelle per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e impianti, sono a carico dell'Amministrazione.

2.Le spese per l'attivita' sportiva effettuata dal personale militare impegnato in competizioni di livello internazionale, nazionale e regionale possono essere sostenute anche con il concorso di risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da istituzioni internazionali e nazionali nonche' di contributi anche da parte di privati. L'Amministrazione favorisce la partecipazione di privati alla gestione dei programmi inerenti all'attivita' sportiva militare, anche tramite organismi senza scopo di lucro, in grado di assicurare il piu' proficuo utilizzo delle risorse conferite.

3.Le singole Forze armate predispongono le norme relative al conferimento di premi, inerenti alle attivita' sportive, costituiti da oggetti o da denaro, sulla base delle rispettive disponibilita' ed esigenze tecnico-operative.

Art. 495

Vestiario ed equipaggiamento

1.La somministrazione, il rinnovo e la manutenzione degli effetti di vestiario e di equipaggiamento personale dei militari di truppa sono effettuati a cura e spese dell'Amministrazione.

2.Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e' assegnata, gratuitamente, una dotazione individuale di vestiario e di equipaggiamento. I relativi rinnovi sono a carico dell'Amministrazione. Il personale puo' ritirare, secondo criteri, limiti e modalita' stabiliti dalla competente Direzione generale, sulla base delle valutazioni e delle proposte formulate dalle autorita' logistiche centrali, anche oggetti di vestiario non compresi nella dotazione spettante, nei limiti del valore della dotazione stessa. Le autorita' logistiche centrali stabiliscono gli oggetti di vestiario per i quali sia conveniente od opportuno procedere al definitivo ritiro ai militari che li avevano in uso.

3.L'Amministrazione distribuisce gratuitamente ai militari di cui al comma 1, i generi occorrenti per l'igiene personale, secondo le spettanze determinate annualmente con decreto ministeriale.

4.Le dotazioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, formulata sulla base delle scelte operate dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

5.Nell'ambito delle dotazioni determinate ai sensi del comma 4, le quantita' e la durata degli oggetti di vestiario ed equipaggiamento da somministrare a cura e spese dell'Amministrazione sono determinate con provvedimento del Capo di stato maggiore della difesa, emanato sulla base delle proposte formulate dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

6.Per i capi di vestiario ed equipaggiamento da somministrare ai militari destinati a servizi speciali si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, formulata sulla base delle scelte operate dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, tenuto conto delle valutazioni e proposte delle rispettive competenti autorita' logistiche centrali, per le dotazioni di pertinenza della propria Forza armata.

7.Nell'ambito delle dotazioni determinate ai sensi del comma 4, al personale richiamato per istruzione o per mobilitazione sono distribuite dotazioni ridotte, da stabilirsi, previa valutazione in base alla stagione nella quale avviene il richiamo e alla presunta durata dello stesso. Al militare inviato in congedo sono lasciati i capi di corredo individuali, a eccezione di quelli che la competente Direzione generale, tenuto conto delle valutazioni e delle proposte formulate dalle autorita' logistiche centrali, determini di ritirare.

8.Presso gli organismi possono essere istituiti depositi affidati agli incaricati di cui all'articolo 451, comma 3, lettera h), per assicurare il servizio vestiario ed equipaggiamento, rimanendo il materiale a carico degli inventari del consegnatario per debito di vigilanza.

9.Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento dati in uso ai militari sono annotati in un documento personale e scaricati dagli inventari. I militari sono responsabili del buon uso e della conservazione degli stessi. Se un oggetto e' andato perduto per colpa del militare, si rinnova previo addebito all'interessato del prezzo determinato all'atto del rinnovo; se un oggetto e' riconosciuto non piu' impiegabile, prima del periodo di durata minima prescritta, si effettua il rinnovo previo addebito delle quote corrispondenti al periodo di minor uso se, a seguito di procedimento semplificato di accertamento, l'interessato e' risultato responsabile dell'anticipato deterioramento.

10.La competente Direzione generale, sulla base delle valutazioni e delle proposte formulate dalle autorita' logistiche centrali, stabilisce annualmente i capi di corredo che il personale militare puo' prelevare a pagamento dai magazzini, fissando i prezzi di cessione in apposite tariffe calcolate in base ai prezzi di costo. Le somme introitate dalla cessione a pagamento del vestiario costituiscono proventi riassegnabili.

11.Sono a carico dell'Amministrazione le spese per la prima somministrazione, la manutenzione e le rinnovazioni delle divise e degli indumenti da lavoro del personale civile, che sono dati in uso secondo le modalita' di cui al comma 9.

12.L'Amministrazione, se deve soddisfare speciali esigenze, puo' provvedere, con propri laboratori o tramite imprenditori privati, alla confezione di oggetti costituenti le serie individuali di vestiario e di equipaggiamento. A tal fine la competente autorita' logistica centrale determina gli oggetti da confezionare, le modalita' di confezione nonche' le materie prime e gli accessori da impiegare per ogni oggetto, fissando le tariffe per la confezione sulla base dell'analisi dei costi. L'ente, in relazione alla propria forza effettiva, puo' destinare appositi locali da dare in concessione, a titolo oneroso, ad assuntori privati, iscritti all'albo dell'artigianato, per l'esercizio delle attivita' di sartoria, calzoleria, lavanderia e stireria; gli oneri per gli impianti e per l'esercizio delle attivita' sono a carico degli assuntori e il corrispettivo dei servizi resi e' da questi posto direttamente a carico degli utenti. Gli assuntori provvedono a versare in tesoreria, con imputazione al pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, gli oneri per la concessione dei locali, per gli impianti e per l'esercizio delle attivita'. Copia della relativa quietanza deve essere trasmessa al servizio amministrativo dell'ente.

Art. 496

Servizi diversi

Art. 497

Spese di natura riservata

1.Le somme assegnate per sopperire alle spese di natura riservata sono corrisposte con mandati diretti. Il decreto ministeriale, di cui all'articolo 553 del codice, costituisce la documentazione dei titoli di spesa.

2.Gli organi di cui all'articolo 553 del codice assegnano agli organismi dipendenti le somme ritenute necessarie da impiegare nell'interesse del servizio, vincolate alle finalita' istituzionali da assolvere, sotto la personale responsabilita' di chi ha ordinato la spesa ovvero di chi l'ha eseguita in difformita' dall'ordine ricevuto.

3.Le singole erogazioni sono annotate in apposito registro, da esibire solo su ordine dell'autorita' che ha disposto l'assegnazione, secondo le disposizioni amministrative al riguardo emanate.

CAPO VI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DEI FONDI

Art. 498

Previsione del fabbisogno

1.Sulla base degli obiettivi della programmazione annuale e pluriennale, definiti dai competenti organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze, gli organismi, individuati in relazione ai rispettivi ordinamenti, formulano, nei tempi e nei modi stabiliti distintamente per capitoli di bilancio e per programmi da realizzare, la previsione del fabbisogno di fondi necessari e la trasmettono al competente organo programmatore di livello intermedio, individuato dai rispettivi ordinamenti. La previsione del fabbisogno e' corredata di ogni utile elemento di valutazione in ordine alle variazioni della forza e agli obiettivi e relativi programmi addestrativi, operativi e funzionali, assegnati dai comandi di vertice di Forza armata o interforze.

2.L'organo programmatore di livello intermedio definisce, sui singoli capitoli di bilancio, l'entita' dei fondi necessari correlati agli obiettivi e ai programmi concretamente perseguibili; comunica l'entita' dei fondi all'organo programmatore di vertice di Forza armata o interforze.

4.Per l'Arma dei carabinieri, gli enti formulano al Comando generale, quale organo programmatore, in aderenza alle disposizioni impartite al riguardo dallo stesso Comando, distinte previsioni di spesa in relazione alle risorse finanziarie allocate negli stati di previsione dei Ministeri della difesa, dell'interno e degli altri Ministeri dai quali taluni reparti dell'Arma dei carabinieri dipendono funzionalmente.

Art. 499

Autorizzazioni all'impegno e assegnazione dei fondi

1.A seguito dell'approvazione della legge di bilancio dello Stato e del documento programmatico definitivo, gli organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze, apportate le eventuali varianti agli elementi programmatici di dettaglio, emettono i conseguenti ordini di finanziamento.

2.I centri di responsabilita' amministrativa, verificata la rispondenza degli ordini di finanziamento ai programmi contenuti nel documento programmatico definitivo, assegnano i relativi fondi per i conseguenti impegni di spesa.

3.I centri di responsabilita' amministrativa rispondono dell'efficiente e dell'efficace gestione dei fondi assegnati, i cui risultati sono valutati dall'organismo indipendente di valutazione della performance.

Art. 500

Variazioni alla previsione dell'esercizio in corso

1.Nel corso di ciascun anno, nei tempi e nei modi stabiliti dal competente organo programmatore di vertice di Forza armata o interforze, gli organismi di cui all'articolo 498, comma 1, sulla scorta delle risultanze effettive di gestione e delle maggiori o minori esigenze determinatesi in relazione agli obiettivi e programmi gia' realizzati e a quelli concretamente realizzabili nell'anno, comunicano le eventuali variazioni alla competente direzione di amministrazione e al competente organo programmatore di livello intermedio ai fini dell'attivazione, da parte degli organi programmatori di vertice della Forza armata o interforze, della procedura di variazione dei fondi all'interno del Ministero della difesa, richiedendo assegnazioni suppletive o proponendo diminuzioni di quelle precedentemente ottenute.

2.Per soddisfare esigenze urgenti e impreviste connesse con l'efficienza e l'operativita' degli organismi dipendenti, gli organi programmatori di vertice di Forza armata o interforze, accertata l'impossibilita' di provvedere con contratti accentrati gia' eseguibili, possono emettere specifici ordini di finanziamento a favore degli organismi medesimi, indicando il termine entro il quale gli approvvigionamenti o le forniture devono essere soddisfatti. I centri di responsabilita' amministrativa assicurano la tempestiva assegnazione dei fondi necessari per l'espletamento dell'azione amministrativa in relazione ai termini previsti, fornendo ogni utile indicazione in ordine ai procedimenti atti a soddisfare le esigenze, in attesa del perfezionamento dell'assegnazione stessa.

Art. 501

Richiesta e rifornimento dei fondi

1.Gli organismi di cui all'articolo 498, comma 1, inoltrano, nei limiti delle somme assegnate, entro il ventesimo giorno di ogni mese alla competente direzione di amministrazione le richieste, opportunamente motivate, dei fondi necessari per il mese successivo.

2.Per i fondi occorrenti per ciascun trimestre agli organismi amministrativamente dipendenti, le Direzioni di amministrazione chiedono ai competenti centri di responsabilita', trenta giorni prima dell'inizio del trimestre cui si riferiscono, le aperture di credito sui vari capitoli di bilancio. Se nel corso del trimestre e' accertata l'insufficienza di un'apertura di credito, puo' essere inoltrata una richiesta suppletiva, senza superare nel complesso i limiti delle assegnazioni.

3.L'importo delle aperture di credito e' versato trimestralmente sulla contabilita' speciale a favore della competente direzione di amministrazione. Le aperture di credito contengono la clausola di commutabilita' in quietanza di entrata a favore della contabilita' speciale.

5.Gli enti provvedono a rifornire di fondi i propri distaccamenti con versamento in tutto o in parte in contanti o con accreditamento sui rispettivi conti correnti postali o bancari, se non provvede direttamente la stessa direzione di amministrazione.

Art. 502

Concessione di prestiti

1.Gli organismi possono chiedere prestiti ad altro organismo se, per momentanee deficienze di cassa, non sono in grado di provvedere a pagamenti urgenti e indilazionabili.

2.Ciascuno degli organismi interessati all'operazione di cui al comma 1, da' immediata notizia alla propria direzione di amministrazione.

3.La somma avuta in prestito e' restituita all'atto della ricezione della prima somministrazione di fondi.

Art. 503

Custodia e verifica dei fondi

2.Nella cassa di riserva oltre ai fondi, ai titoli e ai valori di cui al comma 1, lettera a), sono conservati i registri dei movimenti di introduzione e di prelievo dei fondi e quello dei valori custoditi in cassa.

3.L'ammontare dei fondi custoditi nella cassa corrente e' commisurato alle necessita' delle operazioni giornaliere previste. Ogni giorno, al termine del servizio, l'ammontare dei fondi custoditi nella cassa corrente non puo' superare il limite di euro 10.000,00; i fondi esuberanti sono introitati nella cassa di riserva.

4.Presso gli organismi titolari di conto corrente postale o di conto corrente bancario, la responsabilita' della gestione dei fondi depositati su detti conti e' attribuita agli agenti che hanno la responsabilita' della cassa di riserva. La traenza puo' essere delegata a due di essi con firma congiunta.

5.I responsabili di cassa propongono al comandante dell'organismo le misure ritenute necessarie per la sicurezza delle casse.

6.I fondi e i valori depositati nelle casse sono oggetto di verifiche periodiche effettuate dagli organi responsabili, con le modalita' stabilite dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4. Se nel corso delle verifiche risultano delle irregolarita' che comportino responsabilita', colui che effettua il riscontro procede ai sensi delle disposizioni del capo III. Le eventuali eccedenze di cassa, accertate nel corso delle verifiche, sono assunte in carico nelle scritture contabili per essere versate in tesoreria, se non e' possibile individuare le cause e disporre la liquidazione.

7.Se l'organismo non si avvale del servizio trasporto valori fornito dalle banche o dalle ditte specializzate, il capo del servizio amministrativo propone al comandante le necessarie cautele per la sicurezza del prelievo e del trasporto dei fondi.

Art. 504

Riscossioni e pagamenti

1.Le operazioni di riscossione e di pagamento sono giustificate da documenti scritti costituiti da ordini di riscossione e di pagamento contenenti, rispettivamente: l'esatta indicazione del creditore o del debitore, la causale, l'importo dell'operazione e il conto o il capitolo al quale questa deve essere imputata, nonche' ogni altro elemento inerente all'operazione stessa. Gli ordini di riscossione e di pagamento, corredati dei documenti che danno luogo alle operazioni di cassa, prima di essere trasmessi al cassiere per l'esecuzione, sono sottoscritti dal contabile che ha provveduto alla liquidazione del debito o all'accertamento del credito, vistati per accertata regolarita' contabile dal capo della gestione finanziaria e approvati dal capo del servizio amministrativo.

2.Per le operazioni di pagamento, eseguite dai contingenti all'estero o dalle unita' assimilabili, ovvero dalle direzioni o dai centri di intendenza dei contingenti stessi, se non e' possibile ottenere, a fronte delle spese sostenute, idonea documentazione giustificativa da porre a corredo degli ordini di pagamento, agli ordini stessi sono allegati, a giustificazione del pagamento, una nota spese sottoscritta dal fornitore, oppure un verbale redatto dal responsabile dell'attivita' e vistato dal comandante del contingente o unita' assimilabile, ovvero dal direttore della direzione o del centro di intendenza. Dal verbale devono risultare i dati che sarebbe stato necessario indicare nella fattura o nella nota spese e i motivi che non hanno consentito l'acquisizione di tali documenti.

3.Gli ordini di pagamento, per le spese in bilancio, indicano il capitolo di imputazione della spesa. Quando interessano piu' capitoli, indicano l'ammontare delle spese per ogni singolo capitolo cui le spese stesse vanno imputate.

Art. 505

Atti del cassiere

1.Le riscossioni e i pagamenti sono effettuati dal cassiere e trascritti sull'apposito registro, in ordine cronologico e distintamente per i pagamenti in contanti e con il conto corrente postale o bancario; sullo stesso registro sono riportate, distintamente, le disponibilita' della cassa di riserva e di quella corrente.

2.Il cassiere, per ogni riscossione e pagamento che effettua, accerta l'esattezza formale dei dati dei relativi ordini, rilascia o si fa rilasciare apposita quietanza e appone sul titolo la data dell'operazione eseguita e la propria firma. Non sono valide le quietanze con riserva o condizione.

3.Per i pagamenti da eseguirsi da parte dei cassieri dei contingenti all'estero o delle unita' assimilabili o delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, nei casi eccezionali in cui il creditore non sia riconoscibile, perche' sprovvisto di documenti ufficiali, ovvero non e' in grado di rilasciare quietanza, e' possibile, purche' vi sia la certezza che il creditore abbia effettivamente titolo al credito, redigere un verbale, sottoscritto dal responsabile dell'attivita' e dal cassiere, che attesti l'avvenuto pagamento ed evidenzi le ragioni che hanno imposto la particolare procedura. Il verbale, vistato dal capo del servizio amministrativo, e' approvato dal direttore della direzione o del centro di intendenza, ove costituiti, ovvero dal comandante del contingente o dell'unita' assimilabile.

5.Su richiesta del creditore, i pagamenti sono effettuati con assegni circolari o di conto corrente bancario non trasferibili. L'annotazione nell'ordine di pagamento degli estremi del titolo di credito emesso e della lettera assicurata spedita, costituisce certificazione provvisoria dell'operazione in attesa della quietanza del creditore, per gli assegni circolari inviati all'organismo per la diretta consegna all'interessato, ovvero in attesa degli estratti conto degli istituti di credito, per gli assegni di conto corrente bancario inoltrati anche direttamente al domicilio del creditore. Le spese di spedizione degli assegni circolari o del conto corrente bancario sono poste a carico dei creditori e detratte dal loro credito.

6.Se ((non)) e' possibile pagare tutti i creditori compresi in uno stesso ordine di pagamento, l'ammontare delle somme erogate e' considerato denaro e il titolo parzialmente quietanzato, pur costituendo parte integrante delle disponibilita' della cassa corrente, non va computato nel limite di cui all'articolo 503, comma 3.

7.Il capo della gestione finanziaria esegue il riscontro delle operazioni della giornata sulla scorta del rapporto giornaliero di cassa che riepiloga e racchiude gli ordini di pagamento e di riscossione eseguiti e i relativi documenti giustificativi.

Art. 506

Pignoramenti, sequestri, opposizioni

1.Ogni atto diretto a sospendere, nei casi ammessi dalla legge, il pagamento di somme dovute dall'amministrazione a terzi e' notificato all'amministrazione centrale ovvero all'ente o ufficio cui spetta ordinare il pagamento. Non sono validi gli impedimenti costituiti da semplici inibitorie o diffide.

2.Per i pagamenti disposti con ordinativi sulle contabilita' speciali emessi ai sensi dell'articolo 501, comma 4, il capo del servizio amministrativo segnala tempestivamente alla direzione di amministrazione l'avvenuta notifica dell'atto di cui al comma 1. Se l'ordinativo e' gia' stato emesso, la notifica non ha effetto, salva la facolta' del creditore di ripetere la notificazione alla competente tesoreria provinciale o a eventuale agente incaricato di eseguire il pagamento.

3.Se sono notificate cessioni o delegazioni di credito verso lo Stato, o revoche, rinunzie o modificazioni di vincoli, pignoramenti, sequestri od opposizioni, il capo del servizio amministrativo dell'organismo dispone la sospensione del pagamento e informa la direzione di amministrazione competente.

CAPO VII CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 507

Disposizioni generali sulla contabilizzazione delle entrate e delle spese

1.Il capo della gestione finanziaria dispone la registrazione, in ordine cronologico, delle operazioni sull'apposito registro-giornale nonche' sulle eventuali scritture sussidiarie di sviluppo, imputando le operazioni, a seconda della natura, ai pertinenti capitoli di bilancio, al fondo scorta, al conto transitorio o al conto proventi.

2.Nel caso di errata imputazione delle operazioni, si procede alla rettifica con provvedimenti contabili formali di revoca, da registrare sulle scritture contabili, sottoscritti dagli stessi agenti che hanno ordinato le scritture iniziali.

Art. 508

((Fondo scorta in contabilita' speciale))

2.All'inizio dell'anno, con decreto ministeriale, si provvede a ripartire fra gli enti lo stanziamento; le somme cosi' ripartite sono accreditate sulla contabilita' speciale delle direzioni di amministrazione, per la successiva somministrazione agli enti stessi. Con decreto sono disposte le variazioni eventualmente necessarie durante l'anno.

3.Le Direzioni di amministrazione, contestualmente alla ricezione della nuova assegnazione, se non hanno gia' provveduto, restituiscono le dotazioni del fondo scorta dell'anno precedente attribuite agli enti amministrativamente dipendenti. Tale operazione da' luogo a effettivo movimento di fondi solo nel caso di variazione dell'ammontare complessivo delle assegnazioni per ciascuna direzione di amministrazione. Se, nel corso dell'anno, sono disposte variazioni nella dotazione di fondo scorta, gli enti interessati restituiscono o ricevono la differenza dalla Direzione di amministrazione.

4.Gli enti possono assegnare ai distaccamenti amministrativamente dipendenti parte della propria dotazione di fondo scorta per consentire di provvedere direttamente alle esigenze di cui al comma 1.

5.Gli organismi assicurano il tempestivo recupero delle somme comunque anticipate con il fondo scorta.

Art. 508-bis

((Fondo scorta in contabilita' ordinaria))

1.((Per le esigenze delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e dell'Area interforze, inclusa quella tecnico-amministrativa, in attuazione dell'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nello stato di previsione del Ministero della difesa sono istituiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della difesa, uno o piu' fondi di bilancio denominati fondi scorta, il cui stanziamento iniziale e' determinato annualmente con la legge di bilancio.))

2.((All'inizio dell'anno finanziario, i Centri di responsabilita' amministrativa, sentiti i corrispondenti Organi programmatori, ripartiscono con decreto dirigenziale la dotazione del fondo scorta tra gli Organismi, individuati secondo gli ordinamenti di Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, o interforze - di seguito "Organismi destinatari".))

3.((Gli Organismi destinatari, in ragione delle esigenze sopravvenute, entro il 30 settembre di ogni anno formulano eventuali proposte di variazione della propria dotazione, da inviare al competente Centro di responsabilita' amministrativa, per il tramite della rispettiva Direzione di amministrazione.))

4.((Le variazioni da apportare alle dotazioni di fondo scorta iniziali, comprese quelle di cui al comma 3, al fine di adeguare le disponibilita' degli Organismi destinatari alle effettive esigenze finanziarie, sono disposte con decreto dirigenziale dai Centri di responsabilita' amministrativa, sentiti i corrispondenti Organi programmatori.))

5.((Le dotazioni dei fondi scorta sono alimentate dai Centri di responsabilita' amministrativa mediante ordinativi primari di spesa emessi in favore degli Organismi destinatari, che rilasciano apposita dichiarazione di ricevuta.))

6.((Per la gestione delle risorse assegnate, e' autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati agli Organismi destinatari. Per le esigenze di liquidita' degli Organismi destinatari dislocati all'estero, al conto corrente postale o bancario di cui al primo periodo possono essere affiancati uno o piu' conti correnti bancari, anche in valuta diversa dall'euro, da alimentare con le medesime risorse.))

8.((Il reintegro delle dotazioni del fondo scorta dell'Organismo destinatario e' effettuato tempestivamente dal funzionario delegato a valere sulle pertinenti unita' elementari del bilancio, mediante ordinativi secondari di spesa.))

9.((In caso di riduzione delle dotazioni, gli Organismi destinatari interessati dalle riduzioni provvedono al versamento dell'importo della variazione a favore del bilancio dello Stato, imputando il versamento sulla pertinente unita' elementare di bilancio istituita nello Stato di previsione delle entrate. Qualora, a fronte della riduzione della dotazione disposta dal Centro di responsabilita' amministrativa competente, non sia intervenuta un'analoga variazione nello stanziamento del fondo scorta, i medesimi Centri di responsabilita' amministrativa, sentito l'Organo programmatore di riferimento, possono disporre, con decreto dirigenziale, che l'importo della riduzione sia versato a favore di altro organismo del Ministero.))

10.((Al fine di garantire la continuita' delle funzioni, in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, i Centri di responsabilita' amministrativa possono autorizzare gli Organismi destinatari a mantenere, in tutto o in parte, la dotazione di fondo scorta nella propria disponibilita'. A tale scopo, i predetti Organismi inviano al Centro di responsabilita' amministrativa, per il tramite della Direzione di amministrazione, una dichiarazione di esistenza della propria dotazione, evidenziando la giacenza di conto corrente e le partite da pareggiare.))

11.((In caso di momentanee deficienze di cassa, gli Organismi destinatari che debbono provvedere a pagamenti urgenti o indilazionabili possono chiedere, per il tramite della Direzione di amministrazione, trasferimenti temporanei di risorse da altri Organismi del Ministero della difesa, previa autorizzazione del competente Centro di responsabilita' amministrativa, sentito il corrispondente Organo programmatore.))

12.((Gli Organismi di cui al comma 11 provvedono alla regolazione dei trasferimenti in occasione della prima reintegrazione utile delle proprie dotazioni. Della restituzione delle somme ricevute danno comunicazione al competente Centro di responsabilita' amministrativa, per il tramite della Direzione di amministrazione, e all'Organo programmatore di riferimento.))

13.((Con le modalita' previste dall'articolo 446, comma 4, sono emanate le istruzioni di natura tecnico-applicativa per la disciplina delle procedure di gestione e d'impiego delle dotazioni di fondo scorta)).

Art. 509

Conto transitorio

2.Fatto salvo il rispetto degli eventuali termini previsti dalle norme vigenti, gli organismi provvedono, con tempestivita', alla eliminazione delle partite iscritte sul conto transitorio e non possono valersi di entrate o profitti di qualsiasi genere e provenienza per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione di fondi. Le somme riscosse e quelle ritenute nei pagamenti sono versate in tesoreria, se non sono dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte.

Art. 510

Proventi

1.Gli enti provvedono al versamento dei proventi in tesoreria non oltre il decimo giorno del mese successivo alla riscossione, anche per i distaccamenti amministrativamente dipendenti che non vi provvedano direttamente. Gli organismi annotano in apposito registro i proventi riscossi e versati in tesoreria, distinti per specie e oggetto.

2.Le quietanze che attestano il versamento dei proventi in tesoreria sono allegate in originale al titolo di pagamento, salvo il caso in cui particolari disposizioni prevedano che la quietanza di tesoreria sia prodotta a corredo di altra documentazione; in tale fattispecie agli ordini di pagamento e' allegata copia della quietanza, con l'indicazione del titolo cui e' stato allegato l'originale.

4.I proventi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Art. 511

Rendicontazione delle spese

1.Gli enti rendono alla Direzione di amministrazione il conto delle spese sostenute durante l'anno attraverso rendiconti trimestrali, dimostrando per ciascun capitolo di bilancio le anticipazioni ricevute e le spese sostenute nel corso di ogni trimestre.

2.I rendiconti relativi ai fondi ricevuti a mezzo della contabilita' speciale sono predisposti dal capo della gestione finanziaria, firmati dal capo del servizio amministrativo, corredati dei documenti giustificativi e trasmessi, nei termini massimi previsti dall'articolo 334 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, alla direzione di amministrazione che ha corrisposto le anticipazioni.

4.Alla fine dell'anno, nelle situazioni di cui al comma 3, lettera a), sono indicate analiticamente le singole partite accese corredate, se occorre, di note illustrative.

5.I documenti di cui al comma 3, lettere a) e b), sono trasmessi, a cura delle direzioni di amministrazione, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.

6.La Direzione di amministrazione, ricevuti i rendiconti di cui al comma 2, procede alla loro revisione, anche per conto dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e promuove le eventuali rettificazioni.

7.Le rettificazioni alla contabilita' sono effettuate senza alterare le risultanze finali dei rendiconti gia' presentati e con le modalita' di cui all'articolo 507, comma 2.

8.I distaccamenti ogni mese rendono conto delle anticipazioni ricevute e delle spese sostenute all'ente dal quale amministrativamente dipendono; inviano il rendiconto non oltre il dodicesimo giorno successivo al mese cui si riferisce, corredato dei documenti giustificativi e, se prescritto, delle situazioni e dei prospetti di cui al comma 3.

9.L'ente, ricevuti i rendiconti dei distaccamenti, procede al riconoscimento della loro regolarita' formale e contabile, promuove le eventuali rettificazioni e provvede a inserirli nella propria contabilita'.

10.Per gli assegni fissi, le indennita' e le spese di funzionamento conseguenti a servizi svolti dall'Arma dei carabinieri nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, gli enti rendono direttamente il conto alle amministrazioni stesse. Le somme ricevute per tali esigenze sono introitate nella cassa dell'ente e contabilizzate nel conto transitorio, unitamente alle relative spese. Ove necessario, le spese stesse possono essere sostenute con le disponibilita' del fondo scorta.

Note all'art. 511: - Il testo dell'articolo 334 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e' il seguente: «Art. 334 - 1. Gli enti militari rendono i conti delle somme ricevute dagli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata, ai sensi dell'art. 326, non piu' tardi del giorno 30 del mese successivo al trimestre. 2. Tale termine e' portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le legioni dei Reali carabinieri, per i depositi settoriali di guardia alla frontiera e per i depositi dei reggimenti e dei gruppi autonomi di artiglieria guardia alla frontiera, al giorno settantacinquesimo per gli Enti militari di stanza nella Libia e nelle Isole marine dell'Egeo ed al giorno novantesimo per gli Enti militari di stanza nell'Africa Orientale Italiana. 3. I rendiconti sono trasmessi ai predetti uffici di corpo d'armata, che dopo effettuati i riscontri prescritti, li rimettono all'amministrazione centrale. 4. Il termine per la presentazione dei rendiconti da parte delle direzioni di commissariato, relativi alle spese delle regie navi, non puo' oltrepassare il 40° giorno successivo al trimestre».

Art. 512

Rendiconto suppletivo

1.Le spese sostenute durante l'anno sono comprese nel rendiconto del trimestre in cui il pagamento e' effettuato.

2.Le somme pagate nel primo trimestre in conto della competenza dell'esercizio scaduto sono comprese nel rendiconto suppletivo.

3.Le spese sostenute dagli organismi in base ad assegnazioni concesse ma non finanziate nel corso dell'anno appartengono alla competenza dell'esercizio finanziario al quale si riferisce l'assegnazione e sono finanziate in conto residui da parte dei competenti centri di responsabilita', previa emissione dei relativi decreti d'impegno.

4.Le spese variabili, impreviste o indilazionabili, determinate da eventi o esigenze di carattere straordinario, non previste nelle normali assegnazioni e convalidate dai centri di responsabilita', appartengono all'esercizio finanziario cui si riferiscono l'atto di convalida e il pertinente decreto d'impegno. Al relativo finanziamento provvedono gli stessi centri di responsabilita' con aperture di credito in conto residui, da versare in contabilita' speciale mediante ordini di accreditamento. Le spese sono comprese in un distinto rendiconto del trimestre in cui il pagamento e' effettuato, in modo separato da quello di cui al comma 1.

Art. 513

((Fondi permanenti per spese economali))

1.((Per far fronte alle spese di modesta entita' necessarie al funzionamento delle unita', dei reparti, degli uffici, delle officine e degli altri elementi di organizzazione del Ministero della difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, dislocati anche all'estero, il responsabile dell'Organismo dotato di autonomia amministrativa autorizza il Capo del servizio amministrativo ad assegnare ai titolari delle predette articolazioni dipendenti un apposito fondo permanente ragguagliato alle necessita' mensili, da trarre dalle disponibilita' della dotazione di fondo scorta di cui agli articoli 508 e 508-bis.))

2.((Per sopperire alle esigenze di liquidita' delle unita' e dei reparti impiegati all'estero e' consentita l'apertura di uno o piu' conti correnti di appoggio, anche in valuta diversa dall'euro, da alimentare con le risorse di cui al comma 1.))

3.((Il fondo permanente e' utilizzato dal titolare delle predette articolazioni per la concessione di anticipi al personale, per il pagamento di tasse, oneri e contributi, per la corresponsione di tariffe e corrispettivi, ovvero, a seguito di negoziazione verbale, per l'approvvigionamento di beni e servizi a pronta consegna o a immediata esecuzione, volti al funzionamento delle articolazioni e al mantenimento in efficienza delle attrezzature, dei mezzi e delle infrastrutture, nonche' alla prevenzione degli infortuni.))

4.((Gli assegnatari dei fondi di cui al comma 1 sono responsabili della legittimita' delle spese effettuate e della regolarita' e completezza della relativa documentazione. Essi rendono il conto delle somme ricevute e delle spese sostenute all'organismo che ne ha disposto l'assegnazione entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese.))

5.((I fondi permanenti, reintegrati mensilmente sulla scorta del rendiconto, sono restituiti all'Organismo che ne ha disposto l'assegnazione al venir meno dell'esigenza e, in ogni caso, alla fine dell'esercizio finanziario.))

Art. 514

Funzionari delegati

1.Al pagamento delle spese puo' provvedersi mediante aperture di credito, secondo le vigenti disposizioni in materia, presso la competente tesoreria provinciale a favore del capo del servizio amministrativo dell'organismo incaricato delle spese relative, che assume le attribuzioni di funzionario delegato e provvede all'esecuzione delle spese e alla resa del conto.

2.Le somme prelevate in contanti dalla disponibilita' dell'accreditamento esistente sulla tesoreria provinciale sono versate in cassa e dimostrate nel conto transitorio; per i pagamenti effettuati con tali somme, si osservano le modalita' previste per tutti gli altri pagamenti.

CAPO VIII GESTIONE DEI MATERIALI

Art. 515

Disposizioni generali sulla gestione dei materiali

3.In relazione agli ordinamenti e alle esigenze di Forza armata possono sussistere, nell'ambito di un medesimo organismo, distinte gestioni logistiche, o solo amministrative, dei materiali in considerazione della particolare natura tecnica e merceologica e della diversa utilizzazione ai fini militari.

Art. 516

Magazzini

3.La contabilita' dei consegnatari principali comprende quella dei consegnatari secondari, i quali sono comunque tenuti alla resa del conto giudiziale.

4.I magazzini di cui al comma 1, lettera b), sono istituiti con il provvedimento di costituzione dell'organismo da cui dipendono.

5.I magazzini possono dipendere dagli organismi presso cui sono costituiti o possono essere dotati di autonomia amministrativa in relazione agli ordinamenti di Forza armata o interforze.

Art. 517

Responsabilita' del consegnatario

1.I consegnatari e gli altri agenti di cui all'articolo 516 sono responsabili dei materiali effettivamente custoditi fino a che non sia stato perfezionato il provvedimento di scarico, al quale sono allegati i documenti prescritti nel regolamento.

2.I consegnatari dei magazzini di cui all'articolo 516, comma 1, lettera b), non sono direttamente responsabili dell'uso non consentito e del colpevole deterioramento dei materiali legittimamente dati in uso, con annotazione nei quaderni di carico, per i quali i consegnatari sono obbligati a esercitare l'azione di vigilanza attraverso i previsti controlli a campione. I titolari dei quaderni di carico rispondono, con le stesse modalita', per i materiali consegnati ai soggetti utenti. I rapporti tra il consegnatario titolare degli inventari, il responsabile del materiale distribuito, titolare del quaderno di carico e l'utente sono regolati dagli articoli 192 e 193 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in quanto gli ultimi sono contabili secondari, sia pure di fatto, rispetto al consegnatario contabile principale.

3.Il consegnatario assume la carica previa ricognizione della consistenza e dello stato dei materiali. La ricognizione, d'intesa tra il consegnatario subentrante e il cedente, puo' essere effettuata per campione, ferma restando la responsabilita' del consegnatario subentrante su tutti i materiali oggetto della gestione.

4.Nel caso di temporanea assenza del consegnatario, la gestione dei materiali e' assunta provvisoriamente da un delegato da lui designato, previo assenso del capo del servizio amministrativo. La delega e' conferita con atto scritto. Il consegnatario e' responsabile della gestione, fatta eccezione per le irregolarita', debitamente comprovate, verificatesi durante la sua assenza. Il consegnatario, prima di rientrare nelle funzioni, accerta la regolarita' della gestione condotta durante la sua assenza.

Note all'art. 517: - Il testo degli articoli 192 e 193 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, citato nelle note all'articolo 453, e' il seguente: «Art. 192 - 1. Per le amministrazioni che hanno contabili principali e contabili secondari, le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilita' dei primi. 2. I contabili principali pero' non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di trascuranza. 3. I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale.». «Art. 193 - 1. Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nel caso in cui esistano consegnatari di materie dipendenti da altri consegnatari o enti tenuti a rendere conto giudiziale a norma del presente regolamento».

Art. 518

Variazioni della consistenza dei materiali

1.Le operazioni che comportano variazioni nella consistenza dei materiali sono effettuate in aumento o in diminuzione del carico del magazzino e sono riportate nelle scritture contabili secondo ordini di carico o di scarico emessi dal capo della gestione patrimoniale.

2.L'impiego dei materiali per accertamenti tecnici, di ricerca, di studi e di sperimentazione, eccettuato il caso in cui sia necessario ai fini di giustizia, e' autorizzato dalla competente autorita' logistica centrale.

3.I materiali acquistati dal commercio o quelli locati come scorte e per i quali e' stata chiesta l'utilizzazione, sono assunti in carico dopo il collaudo, l'accettazione e la consegna.

4.L'assunzione in carico di materiali composti, non e' effettuata per i singoli componenti se gli stessi, pur se tecnicamente separabili, sono tra loro in funzione inscindibile in relazione alla destinazione e utilizzazione.

5.La spedizione e la ricezione dei materiali risulta dal documento che accompagna i materiali spediti o ricevuti.

6.Le operazioni amministrative e contabili relative alle lavorazioni, incluse quelle oggetto di permuta, che comportino impiego di materiali per la trasformazione e per la riparazione e quelle relative ai materiali di consumo o destinati a impieghi speciali, risultano da appositi verbali e sono disciplinate, anche ai fini del carico contabile, dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4.

7.Le lavorazioni che comportino divisioni provvisorie non danno luogo a regolarizzazione amministrativa e contabile.

Art. 519

Scritture contabili

1.Gli agenti che hanno in consegna materiali per debito di custodia o di vigilanza documentano con scritture cronologiche e sistematiche, nelle quali sono indicate, a quantita' e a valore, le consistenze iniziali, gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei materiali stessi al termine dell'esercizio finanziario o della gestione. In tali scritture i materiali sono indicati con gli estremi di codificazione ((e secondo i criteri del sistema SEC)). Le scritture sono integrate dai dati relativi alla dislocazione dei materiali e da qualsiasi ulteriore dato utile ai fini logistici ((e della contabilita' economico-analitica)). Le operazioni che comportano variazioni nelle consistenze dei materiali sono registrate con la stessa data in cui sono effettuate.

2.Le scritture e i documenti contabili e di resa del conto, predisposti dai consegnatari, sono improntati alla massima informatizzazione.

5.I riscontri e la revisione delle contabilita', da parte delle direzioni di amministrazione, avvengono con le modalita' definite dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4. Nei termini e con le modalita' stabiliti dalle istruzioni, i consegnatari trasmettono alla competente autorita' logistica centrale, o ad altro organo da questa designato, la dimostrazione delle consistenze, delle variazioni e delle rimanenze dei materiali a essi affidati, nonche' tutti i prospetti, le situazioni e i conti prescritti ai fini del riscontro contabile o della rilevazione statistica.

Art. 520

Classificazione e codificazione dei materiali

2.Le istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4, fissano le classi d'uso dei materiali e, in particolare, degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, degli oggetti di casermaggio, dei mobili, degli arredi e degli altri materiali d'uso generale e i tempi minimi di utilizzabilita' presunta.

3.Le perdite, le deficienze, i deterioramenti e i cali di materiali verificatisi per cause di forza maggiore, per cause naturali o per altri motivi, sono ammessi allo scarico solo se non e' stata dichiarata alcuna responsabilita' e, se vi e' stata denuncia alla procura regionale presso la Corte dei conti, solo dopo che il relativo procedimento si e' concluso.

4.Nel caso di perdite e di avarie di materiali derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si osservano le particolari disposizioni relative alla composizione e ai compiti delle commissioni di accertamento e alle procedure per l'individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali responsabilita'.

5.Ai soli fini amministrativi, la diminuzione del carico contabile dei materiali, di cui ai commi 3 e 4, e' disposta dalle autorita' di cui all'articolo 453, comma 1, secondo la rispettiva competenza per valore.

6.Nel caso in cui sia urgente e improrogabile procedere, per motivi di igiene o di sicurezza o per ragioni di segretezza militare, alla distruzione o allo smaltimento di materiali, sia impiegabili, sia fuori servizio o fuori uso, la distruzione o lo smaltimento sono disposti dal comandante dell'organismo, previo accertamento sanitario o tecnico. Lo scarico contabile e' effettuato in base ad apposito verbale approvato dall'autorita' competente di cui al citato articolo 453, comma 1.

7.I materiali sono classificati secondo il sistema unico di codificazione e sono ripartiti in gruppi e classi, a eccezione dei materiali di cui al comma 1, lettera b), non destinati al rifornimento dei magazzini a contabilita' giudiziale.

((

))

9.I materiali che, all'atto dell'assunzione in carico, non risultino gia' codificati definitivamente sono descritti nei documenti contabili con l'indicazione del numero transitorio di codificazione, della denominazione, dell'unita' di misura e del prezzo unitario corrispondente a quello di acquisto, se trattasi di materiali acquistati dal commercio, a quello di costo o di stima negli altri casi. Il prezzo unitario di inventario e' quello convalidato al momento della codificazione ed e' periodicamente aggiornato dal competente organo centrale.

10.La codificazione transitoria dei singoli materiali e' adottata per il tempo strettamente indispensabile e i dati necessari per la codificazione definitiva sono prontamente segnalati al competente organo centrale. L'organo centrale impartisce nel piu' breve tempo possibile le disposizioni per la trasformazione dei dati di codificazione transitoria in codificazione definitiva.

11.Per particolari esigenze di gestione, logistiche o statistiche, possono essere adottati particolari codici ausiliari sia alfabetici, sia numerici, sia a barre, che si aggiungono al numero di codificazione dei materiali o lo integrano senza modificarne la struttura.

CAPO IX DIREZIONI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 521

Competenze

2.Le Direzioni di amministrazione vigilano sulla tempestiva e regolare resa dei conti, sulla regolarita' della tenuta dei documenti e dei registri contabili nonche', ove previsto dagli ordinamenti di Forza armata, sul funzionamento del servizio matricolare degli organismi. Il direttore di amministrazione puo' disporre verifiche amministrative o contabili, anche limitate a determinati settori, presso gli organismi amministrativamente dipendenti, con particolare riguardo a quelli in ritardo nella resa dei conti o per i quali la revisione delle contabilita' o altre circostanze rendano opportuna la verifica, informando, ove ritenuto opportuno, l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative sui relativi esiti.

3.Le Direzioni di amministrazione assolvono le funzioni di natura giuridico-amministrativa connesse all'attivita' di gestione. Sono rette da ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri la carica di direttore di amministrazione e' ricoperta da ufficiali del comparto amministrativo.

4.In relazione alle esigenze di Forza armata, i rispettivi ordinamenti possono prevedere uffici o sezioni staccate delle direzioni di amministrazione nonche' la carica di vice direttore, cui possono essere delegate determinate funzioni.

5.Le competenze relative agli organismi a carattere interforze sono assolte dalla Direzione di amministrazione interforze, di cui all'articolo 94, comma 2, del codice, che opera alle dipendenze del Segretariato generale della difesa.

Art. 522

Ordinativi di pagamento, scritture contabili e rendicontazione

1.Le Direzioni di amministrazione, nei termini e con le modalita' previsti dalle norme di contabilita' generale dello Stato, emettono ordinativi di pagamento individuali e collettivi, distintamente per competenza e per residui.

2.Le Direzioni di amministrazione tengono apposite scritture per le aperture di credito ricevute per la somministrazione di fondi agli organismi e per tutte le altre operazioni effettuate sulle contabilita' speciali e, acquisito dalle tesorerie provinciali il riassunto, in duplice esemplare, delle scritture della contabilita' speciale riferita al mese precedente, ne effettuano il riscontro e restituiscono alle stesse tesorerie uno degli esemplari con la dichiarazione di accertata regolarita'; rendono conto, nei termini fissati dalle norme vigenti per i funzionari delegati, delle aperture di credito ricevute mediante un unico rendiconto distinto per capitoli di bilancio, da trasmettere all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa con allegati i documenti giustificativi.

Art. 523

Chiusura a pareggio

1.Alla fine di ogni esercizio, le Direzioni di amministrazione segnalano le risultanze a debito e a credito sui singoli capitoli di bilancio alla direzione di amministrazione designata dall'organo centrale per ciascuna Forza armata. La Direzione di amministrazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri limita detta segnalazione ai capitoli che non sono di pertinenza dell'Arma stessa e riceve, a sua volta, dalla Direzione di amministrazione designata analoga segnalazione per i capitoli dell'Arma.

3.Per i capitoli a credito, la Direzione di amministrazione interforze riceve i finanziamenti sulla base dei decreti d'impegno emessi dai centri di responsabilita'; per quelli a debito procede al versamento in tesoreria delle corrispondenti somme. Le risultanze a credito e a debito sono segnalate dalla Direzione di amministrazione interforze alle competenti direzioni di amministrazione.

4.I crediti risultanti da spese sostenute ai sensi dell'articolo 512, comma 4, non sono compresi fra quelli della procedura a pareggio, ma rendicontati a parte da ogni direzione di amministrazione.

Art. 524

Coordinamento delle direzioni di amministrazione

1.Nell'espletamento delle funzioni di revisione della contabilita' del denaro e del materiale, le direzioni di amministrazione seguono le disposizioni impartite dal competente organo centrale e dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, anche in ordine alla tempestiva comunicazione dei dati e degli altri elementi richiesti.

2.L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa ha la facolta' di operare, a campione, occasionali verifiche dei rendiconti revisionati dalle direzioni di amministrazione per particolari categorie di spesa o di gestione.

3.La Direzione di amministrazione interforze promuove il necessario coordinamento con le varie direzioni di amministrazione per riassumere i dati di gestione relativi ai capitoli unificati, quotizzati per area di spesa, ai fini delle comunicazioni ai competenti centri di responsabilita' e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, che sono effettuate con le modalita' e nei termini indicati dagli organi centrali.

4.Le eventuali divergenze tra gli organismi e le direzioni di amministrazione in ordine ai rilievi mossi sulle contabilita' sono sottoposte alle determinazioni del competente organo centrale o dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, per le osservazioni nella materia di sua competenza.

CAPO X DIREZIONI DI COMMISSARIATO

Art. 525

Competenze

2.Le direzioni di commissariato o gli uffici equivalenti per funzioni sono diretti da ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri la funzione e' attribuita a ufficiali del comparto amministrativo. Il direttore esercita le funzioni di comandante e, se previsto dagli ordinamenti di Forza armata, anche quelle di capo del servizio amministrativo. Gli ordinamenti di Forza armata possono prevedere la carica di vice direttore al quale possono essere delegate determinate funzioni.

Art. 526

Organi esecutivi

1.Dai direttori di commissariato dipendono direttamente magazzini di commissariato ai quali sono affidati i compiti di custodia, gestione, distribuzione e di trasformazione dei materiali del servizio secondo quanto previsto nel capo VIII. Alla carica di direttore del magazzino, ove prevista dagli ordinamenti di Forza armata, e' preposto un ufficiale appartenente ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri i magazzini di commissariato dipendono dagli organismi individuati con provvedimento ordinativo; la carica di direttore di magazzino di commissariato, se prevista, e' ricoperta da ufficiali del comparto amministrativo.

2.In relazione alle esigenze di Forza armata possono essere mantenute o istituite, nell'ambito delle direzioni di commissariato, sartorie militari nonche' altri organi preposti all'assolvimento di specifiche funzioni esecutive.

Art. 527

Ispezioni tecnico-logistiche

2.Le ispezioni tecnico-logistiche sono disposte, di norma, almeno ogni due anni, dalla competente autorita' logistica centrale, che le effettua direttamente o le delega a ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato. Per gli organismi dell'area interforze provvede il competente organo centrale che puo' avvalersi di ufficiali dei predetti corpi. Per l'Arma dei carabinieri sono effettuate direttamente dal Comando generale o sono delegate a ufficiali del comparto amministrativo.

3.Al termine dell'ispezione, l'ufficiale ispettore designato compila una relazione nella quale riporta le osservazioni, le considerazioni, i suggerimenti e le proposte che ritiene opportuno formulare in ordine alle risultanze dell'ispezione compiuta. La sintesi delle osservazioni e' trascritta in apposito registro. La relazione e' inviata all'autorita' che ha disposto l'ispezione e costituisce elemento di base per il controllo interno.

CAPO XI ORGANISMI PARTICOLARI

Art. 528

Istituti di istruzione

1.Il competente organo centrale stabilisce se il personale militare che frequenti corsi presso scuole di formazione, di applicazione, di specializzazione e di perfezionamento delle Forze armate, debba essere assunto nella forza effettiva o nella forza aggregata delle stesse scuole.

2.L'ammissione agli istituti di istruzione delle Forze armate di personale militare appartenente a Forze armate di altri paesi e' disciplinata, anche in ragione di reciprocita', dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.

3.L'amministrazione e la contabilita' dei collegi non militari, gestiti dal Ministero della difesa, sono disciplinate dalle norme contenute nel regolamento, integrate da istruzioni ministeriali relative ai collegi stessi.

4.Le spese per i corsi di istruzione del personale militare e civile, operante nel settore sanitario e veterinario, finalizzati all'attuazione delle disposizioni in materia di formazione continua di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono a carico dell'Amministrazione. Ai corsi organizzati dall'Amministrazione possono essere ammessi anche frequentatori esterni, sulla base di apposite convenzioni, con oneri a carico dei partecipanti.

5.Presso gli istituti di istruzione delle Forze armate sono istituite le mense per gli allievi. Le modalita' di costituzione, di funzionamento e di gestione della mense sono definite dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4.

Note all'art. 528: - Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1999, n. 165.

Art. 529

Scuole militari

1.Le spese per il mantenimento, il corredo, l'equipaggiamento e l'istruzione degli allievi delle scuole militari sono a carico dell'Amministrazione.

2.Gli allievi delle scuole militari sono tenuti al pagamento della retta nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 787 del codice. Le somme riscosse per le rette costituiscono proventi riassegnabili.

3.Agli allievi che fruiscono di licenza straordinaria per motivi di salute sono rimborsate le aliquote della retta in ragione del numero dei giorni non trascorsi nella scuola. Il medesimo rimborso e' dovuto se i corsi sono sospesi durante l'anno o quando gli allievi, per qualsiasi motivo, lasciano definitivamente la scuola.

4.Le famiglie o gli enti che si siano assunti l'obbligo del pagamento della retta degli allievi, sono tenuti al rimborso delle somme anticipate dalla scuola per le spese generali di carattere straordinario ovvero per i danni causati dagli allievi individualmente o collettivamente.

5.La competente autorita' logistica centrale determina le norme per la destinazione degli oggetti di corredo degli allievi che abbiano ultimato i corsi o che vengano comunque dimessi dalla scuola.

6.L'armamento e l'equipaggiamento sono dati agli allievi in uso per il periodo di permanenza nella scuola.

8.Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' autorizzato ad aggiornare annualmente, con decorrenza dal 1? luglio, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione.

Art. 530

Accademie

1.Le spese relative al mantenimento e all'istruzione degli allievi delle accademie sono a carico dell'Amministrazione, nei limiti e con le modalita' fissate dalle norme vigenti. E' fatta salva, secondo i principi di cui all'articolo 1465 del codice, la facolta' per gli allievi di avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del codice civile, ai fini dell'organizzazione di cerimonie per rafforzare i vincoli di solidarieta' e lo spirito di corpo militare. Il comandante dell'accademia stabilisce l'apporto finanziario a carico di ciascun allievo.

2.L'allievo che, avvalendosi delle facolta' previste dalle norme vigenti, venga dimesso, a domanda, dall'istituto di formazione, e' soggetto all'addebito delle spese sostenute per i libri, le sinossi e i materiali didattici. L'addebito e' altresi' posto a carico: a ) dell'allievo che, per manifesta volonta', non sostenga gli esami previsti dal piano di studi; b) dell'ufficiale che all'atto della nomina rifiuti di prestare il giuramento.

Art. 531

Organizzazione penitenziaria militare

1.L'Amministrazione fornisce ai graduati e ai militari di truppa, tradotti nelle carceri militari in attesa di giudizio, gli oggetti di corredo stabiliti, per gli appartenenti a ciascuna Forza armata, dal regolamento per l'organizzazione penitenziaria militare, e distribuisce altresi' al personale militare arrestato e tradotto nelle carceri militari dopo la latitanza gli oggetti necessari per completare il vestiario.

2.Gli ufficiali e i sottufficiali, in attesa di giudizio nelle carceri militari, sono tenuti al pagamento del valore in denaro della razione viveri nell'importo stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. Tale importo e' trattenuto sugli assegni spettanti e versato in tesoreria quale provento riassegnabile. Nel caso di proscioglimento le trattenute sono rimborsate.

3.I condannati alla reclusione militare sono avviati alle carceri militari con gli oggetti di corredo forniti dai reparti di appartenenza. Al termine della reclusione, i militari sono trasferiti agli organismi di destinazione con i predetti oggetti di corredo.

4.Gli ufficiali, i marescialli e i sergenti maggiori condannati alla reclusione militare cessano, dal giorno successivo alla data della sentenza di condanna, di appartenere al proprio organismo e sono assunti in forza dalle carceri militari fino all'ultimo giorno di detenzione nel carcere militare.

5.Al personale appartenente alle Forze di polizia ((...)) detenuto nelle carceri militari, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' corrisposto lo stesso trattamento previsto per i militari delle Forze armate. Le spese di mantenimento del predetto personale sono rimborsate dalle amministrazioni da cui dipende, anche se tale personale detenuto sia stato espulso dai rispettivi corpi o comunque sia stato cancellato dai ruoli di appartenenza. A tal fine, il Ministero della difesa determina annualmente la misura dell'assegno giornaliero. L'amministrazione alla quale appartiene il personale delle Forze di polizia ((...)) rimborsa anche le spese di viaggio per il ritorno del personale ai corpi o ai comuni di residenza al termine della detenzione, le somme addebitate ai detenuti per danni, e non recuperate, le perdite di materiali, nonche' quelle dipendenti da altre cause. I detenuti conservano l'equipaggiamento individuale, a eccezione della divisa speciale, che e' sostituita da oggetti di corredo personali.

CAPO XII GESTIONE DEGLI ANIMALI

Art. 532

Allevamento e acquisto di animali

1.L'Amministrazione alleva o acquista animali per soddisfare le esigenze delle Forze armate.

2.L'allevamento e' effettuato in organismi che provvedono all'ammansimento e all'addestramento degli animali, in applicazione delle disposizioni del competente organo centrale e sotto il controllo del servizio veterinario militare.

3.L'acquisto degli animali da parte degli organismi e' effettuato in economia, da commissioni nominate dalla competente autorita' logistica centrale, composte da tre ufficiali uno dei quali appartenente al servizio veterinario.

5.Per gli acquisti all'estero valgono, in quanto applicabili, le norme del presente capo.

Art. 533

Profilassi, polizia e assistenza veterinaria

2.Nelle convenzioni con i veterinari civili e' stabilito l'importo della retribuzione mensile o della visita. Il veterinario civile convenzionato, nell'adempimento delle proprie mansioni tecniche, si attiene alle disposizioni degli organi del servizio veterinario militare.

3.Agli ufficiali veterinari o, in mancanza, ai veterinari civili convenzionati e' affidata la direzione sanitaria delle strutture veterinarie per la cura di animali, istituita presso gli organismi.

4.In casi di estrema urgenza, previo nulla osta dell'autorita' logistica centrale competente, e' consentito il ricorso a strutture veterinarie civili anche non convenzionate. In tal caso le prestazioni sono retribuite secondo le tariffe vigenti.

5.I materiali in dotazione e quelli destinati al consumo, ivi compresi i medicinali, necessari per il funzionamento delle strutture veterinarie di cui al comma 2, sono consegnati all'ufficiale veterinario competente, ovvero al veterinario civile convenzionato. I medicinali e il materiale per medicare gli animali, non forniti dalla farmacia militare, sono acquistati in economia. A tal fine al direttore sanitario delle strutture veterinarie puo' essere attribuito un adeguato fondo permanente.

Art. 534

Morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio degli animali

4.Il comandante dell'organismo, se la situazione patologica sia incurabile e comporti sofferenze per l'animale o se la custodia dell'animale determini una situazione di pericolo, puo', su proposta dell'ufficiale veterinario competente, autorizzare l'eutanasia dell'animale e procedere secondo quanto previsto al comma 1.

5.Gli animali idonei, ma in soprannumero rispetto alle esigenze della Forza armata, possono essere dichiarati fuori servizio e, previa autorizzazione della competente autorita' logistica centrale, alienati, secondo le norme di cui all'articolo 421, ovvero ceduti a pagamento, in seguito a specifica richiesta effettuata da Forze di polizia ((...)), da organizzazioni di pubblica utilita' e da organizzazioni civili convenzionate con il Ministero della difesa o con la Forza armata.

Art. 535

Attivita' ippica militare

1.Le spese attinenti all'attivita' ippica militare, comprese le spese per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e di cavalli, sono a carico dell'Amministrazione.

2.Le spese per l'attivita' ippica svolta dal personale delle Forze armate, impegnato in competizioni di livello internazionale, nazionale e regionale, possono essere sostenute con il concorso di risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da istituzioni internazionali e nazionali, o con contributi di natura privata. L'Amministrazione consente la partecipazione di privati alla gestione di programmi inerenti all'attivita' ippica militare. Promuove o costituisce organismi senza scopo di lucro, per assicurare il migliore impiego delle risorse conferite.

3.Le Forze armate, secondo i propri programmi, obiettivi, disponibilita' ed esigenze tecnico-operative, predispongono le norme relative alla assegnazione dei premi vinti dai militari.

Art. 536

Cavalli di proprieta' del personale militare

1.I cavalli di proprieta' del personale militare possono essere tenuti nelle scuderie dell'Amministrazione militare, con spese per il mantenimento e la stabulazione a carico dei proprietari. Tali cavalli, su richiesta del personale militare, possono essere riconosciuti di servizio, da parte dell'Amministrazione, se ritenuti utili per particolari esigenze di impiego, ovvero per l'attivita' agonistica, previo accertamento dell'idoneita' tecnica e sanitaria e del valore commerciale a cura di apposita commissione. Della commissione, nominata dal comandante dell'organismo, fa parte un ufficiale veterinario. I cavalli riconosciuti di servizio sono iscritti in appositi registri dell'organismo che provvede al loro mantenimento e stabulazione nei limiti e con le modalita' stabilite dall'autorita' logistica centrale.

Art. 537

Cessione di cavalli ai militari

1.L'Amministrazione puo' cedere, a pagamento, ai militari che si trovano in particolari condizioni di impiego, cavalli di sua proprieta', con le modalita' stabilite dalla competente autorita' logistica centrale. La cessione si perfeziona con il verbale di stima e consegna del quadrupede, sottoscritto dalla commissione di cui all'articolo 536 e dal militare acquirente.

2.I militari possono comunque acquistare un cavallo dall'Amministrazione, nel rispetto delle istruzioni di Forza armata, scegliendo tra i cavalli classificati in soprannumero rispetto alle esigenze istituzionali dalla competente autorita' logistica centrale.

3.Il versamento in tesoreria del prezzo dei cavalli ceduti a pagamento ai militari, e' effettuato dall'organismo al termine del periodo di garanzia e costituisce provento riassegnabile.

4.I militari che hanno acquistato cavalli dall'Amministrazione non possono venderli prima che siano trascorsi quattro anni dalla data dell'acquisto.

5.Trascorso tale periodo, i militari, prima di vendere un cavallo acquistato dall'Amministrazione, ne danno tempestiva comunicazione, per via gerarchica, alla competente autorita' logistica centrale. Entro trenta giorni dalla data della comunicazione, l'Amministrazione puo' acquistare il cavallo se il militare proprietario del quadrupede accetta il prezzo fissato da un' apposita commissione.

6.Ai militari che si trovino nelle particolari condizioni di impiego di cui al presente articolo e che intendano acquistare un cavallo dal commercio o dall'Amministrazione, possono essere concesse anticipazioni, nei limiti e con le modalita' fissate dall'autorita' logistica centrale, rimborsabili in quattro anni mediante ritenute sugli assegni. La concessione dell'anticipazione per l'acquisto di cavalli dal commercio e' subordinata all'accertamento dell'idoneita' tecnica e sanitaria e del valore commerciale dei cavalli in vendita.

CAPO XIII SERVIZIO DELLE ISPEZIONI

Art. 538

Attivita' ispettiva

1.L'azione di controllo sulla gestione amministrativa e contabile e' esercitata dall'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, sulla base delle direttive all'uopo impartite dal Ministro della difesa. L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative ha cura di coordinare l'attivita' ispettiva centrale e periferica con il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa ((, il Direttore nazionale degli armamenti)), i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri allo scopo di evitare di incidere sui programmi addestrativi delle unita' operative delle Forze armate.

2.L'attivita' ispettiva puo' essere ordinaria o straordinaria ed e' diretta o decentrata a seconda che sia svolta, rispettivamente, dall'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, ovvero ((dalla Direzione di amministrazione generale della difesa, dalle Direzioni di amministrazione delle Forze armate, dalla Direzione di amministrazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri,)) per gli organismi dipendenti.

3.Le ispezioni ordinarie, dirette o decentrate, sono effettuate, di massima, con cadenza annuale. Le ispezioni straordinarie, dirette o decentrate sono effettuate quando se ne ravvisa la necessita'. Durante le ispezioni sono presenti gli agenti responsabili della gestione.

4.Le ispezioni possono anche essere limitate a particolari settori della gestione.

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