DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
5.Le ispezioni ordinarie dirette sono effettuate da ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nonche' da funzionari civili, designati dal Direttore centrale dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative. Per l'Arma dei carabinieri le ispezioni ordinarie dirette sono effettuate da ufficiali del comparto amministrativo e da funzionari civili, designati dal Direttore centrale dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative; le ispezioni ordinarie decentrate, sono svolte dalle direzioni di amministrazione presso gli organismi amministrativamente dipendenti ed eseguite dal medesimo personale. Per lo svolgimento delle attivita' ispettive, puo' essere impiegato anche personale militare appositamente richiamato in servizio dalla posizione di ausiliaria o di aspettativa per riduzione dei quadri.
Art. 539
Oggetto delle ispezioni amministrative e contabili
1.Le ispezioni amministrative e contabili sono effettuate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sono volte ad accertare la legittimita', la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa.
Note all'art. 539: - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
Art. 540
Relazione sull'ispezione
1.L'ispettore redige una relazione sull'ispezione effettuata e la invia, per i successivi adempimenti, all'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative che provvede a farla pervenire allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa ((, alla Direzione nazionale degli armamenti)), agli Stati maggiori di Forza armata o al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli organismi dipendenti, munita di eventuali osservazioni e proposte.
2.Se nel corso dell'ispezione emergono fatti dannosi che comportano responsabilita' amministrativo-contabile, l'ispettore ne da' immediata comunicazione ai competenti organi dell'amministrazione centrale, nonche' agli Stati maggiori, al Segretariato generale della difesa ((, alla Direzione nazionale degli armamenti)), al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli organismi dipendenti, per gli eventuali adempimenti ai sensi del capo III, allegando circostanziata relazione sui fatti rilevati. La comunicazione e' effettuata dall'ispettore anche se ritiene necessario acquisire ulteriori elementi per accertare la responsabilita' degli agenti, fatta salva l'osservanza del disposto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
3.Il Ministero della difesa, per particolari esigenze, puo' chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'esecuzione, in aggiunta ai propri compiti istituzionali, di verifiche conoscitive generali e finalizzate di fenomeni gestionali.
CAPO XIV CONTABILITA' ANALITICA
Art. 541
Sistema di contabilita' analitica
1.La valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti dagli organismi e dagli enti di cui all'articolo 446, comma 2, e' effettuata, in applicazione della normativa vigente, mediante un sistema di contabilita' economica in armonia con il disposto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che collega, in maniera analitica, i costi delle risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti.
2.Procedure operative della contabilita' analitica possono essere disciplinate nelle istruzioni di cui al comma 4 dell'articolo 446.
Note all'art. 541: - Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, e' il seguente: «Art. 10 (Sistema di contabilita' economica delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attivita' di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati. 2. Le componenti del sistema pubblico di contabilita' economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati. 3. Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione. 4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilita' dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione. 5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicita' del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94 . Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, puo' apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3».
TITOLO II NORME DI COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CON LE ESIGENZE DI DIFESA NAZIONALE
Art. 542
Oggetto della disciplina
1.Le norme contenute nel presente titolo coordinano le disposizioni recate dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 con le specifiche esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale, in attuazione dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 39 del 1993 e dell'articolo 528, comma 2, del codice.
Note all'art. 542: - Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42, e' il seguente: «Art. 16. - 1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con l'Autorita', uno o piu' regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , al fine di coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, contestualmente ai regolamenti ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e dei relativi provvedimenti di attuazione concernenti il funzionamento del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della stessa legge. 3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma 1 hanno facolta' di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorita' di cui all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorita' medesima. In tali casi le amministrazioni richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della meta'. 4. Le comunicazioni all'Autorita' concernenti la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 sono coperte dal segreto d'ufficio o dal segreto di Stato, secondo l'indicazione dell'amministrazione interessata. 5. Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi gli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. 6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento di dati personali. 7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei sistemi informativi automatizzati resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresi' individuate particolari modalita' di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia».
Art. 543
Definizioni ai fini dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale
Art. 544
Tutela delle attivita' di pianificazione e rispetto delle peculiarita' della Difesa
1.Il presente titolo si applica ai sistemi informativi automatizzati aventi carattere prettamente operativo concernenti o connessi con l'esplicazione dei compiti specifici della difesa dello Stato, ai sistemi gestionali aventi implicazioni di carattere operativo e ai sistemi dell'Arma dei carabinieri ricadenti sotto la responsabilita' della Difesa.
2.I sistemi informativi automatizzati a carattere esclusivamente gestionale, relativi sia all'area tecnico-operativa che a quella tecnico-amministrativa, diversi da quelli di cui al comma 1, rimangono disciplinati dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39 del 1993.
Note all'art. 544: - Per il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, si vedano le note all'articolo 542.
Art. 545
Finalita' dei sistemi informativi automatizzati della Difesa
Note all'art. 545: - Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' il seguente: «Art. 1 - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo. 2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde alle seguenti finalita': a) miglioramento dei servizi; b) trasparenza dell'azione amministrativa; c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche; d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa. 3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde ai seguenti criteri: a) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi; b) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie; c) collegamento con il sistema statistico nazionale. 4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti dall'art. 7».
Art. 546
Criteri di integrazione e interconnessione
1.I sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della difesa del tipo esclusivamente gestionale non rientranti nell'ambito del presente titolo, al fine di realizzare l'integrazione e l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre amministrazioni pubbliche, sono progettati, sviluppati e gestiti in base a standard e criteri definiti da DigitPA, salvo specifici motivi da valutarsi d'intesa fra il dirigente generale responsabile e DigitPA medesima.
2.Per i sistemi informativi di cui al comma 1, gia' esistenti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, sono individuate, ove necessario, d'intesa con DigitPA, le opportune modalita' d'integrazione e interconnessione.
Art. 547
Caratterizzazione delle norme e dei criteri
1.Fatte salve le competenze spettanti a DigitPA riguardo all'emanazione di norme tecniche e criteri in tema di progettazione, realizzazione, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati, tenuto conto delle peculiarita' dei sistemi informativi con implicazioni di carattere operativo di cui all'articolo 544, comma 1, finalizzati al mantenimento e all'impiego dello strumento militare, spetta all'Amministrazione della difesa definire gli obiettivi strategici nel settore, fissati dal Ministro della difesa, in accordo anche con le intese raggiunte nell'ambito dell'Alleanza atlantica.
2.I programmi relativi ai sistemi di cui all'articolo 544, comma 1, sono oggetto di autonoma programmazione e non ricadono nella pianificazione triennale, di cui agli articoli 3, comma 1, e 22, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2009.
3.Il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali per quel che concerne i sistemi informativi automatizzati a carattere gestionale di cui all'articolo 544, comma 2, sono approvati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2009.
4.L'Arma dei carabinieri, per la programmazione relativa ai progetti di automazione della propria area gestionale, da realizzare con gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero della difesa, redige una propria pianificazione nella quale sono definiti obiettivi e priorita'. Per le interconnessioni possibili e' assicurata l'intesa con l'Amministrazione della difesa. La programmazione da realizzare con gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno segue le procedure del relativo regolamento del Ministero dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 39 del 1993. I singoli progetti, in fase di iter tecnico amministrativo, sono sottoposti al vaglio di DigitPA per un parere di merito sulla congruita' tecnico-economica, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2009.
Note all'art. 547: - Il testo degli articoli 3, comma 1 e 3, e 22, comma 1, del citato decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177, e' il seguente: «Art. 3 (Funzioni). - 1. Al fine di conseguire le finalita' di cui all'articolo 2, DigitPA opera, nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 22, comma 1, sulla base di un Piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attivita', aggiornato annualmente, nel quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie necessarie al fine. Il Piano triennale e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. (omissis). 3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruita' tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere dell'Ente e' reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e' trasmessa da DigitPA a detta Autorita'.»: «Art. 22 (Trasferimento delle funzioni). - 1. La funzione di coordinamento, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni, e' trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.». - Per il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, si vedano le note all'articolo 542.
Art. 548
Formazione del personale
1.Il dirigente generale responsabile, d'intesa con DigitPA, definisce indirizzi e direttive in merito al piano per la formazione del personale militare e civile, tenuto conto sia delle tecnologie e delle architetture informatiche emergenti sia delle particolari esigenze dell'Amministrazione della difesa.
2.La formazione professionale del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa e' prevalentemente assicurata dagli istituti di formazione esistenti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.
Art. 549
Monitoraggio dei programmi relativi ai sistemi informativi automatizzati
1.L'attivita' di monitoraggio dei programmi relativi ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della difesa, compresi quelli non ricadenti nell'ambito di applicazione del presente titolo, nonche' l'attivita' di verifica dei risultati conseguiti con le tecnologie informatiche e' effettuata dal dirigente generale responsabile tramite gli organi dell'Amministrazione della difesa competenti per legge, fatto salvo il potere sostitutivo di DigitPA previsto all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993.
Note all'art. 549: - Per il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, si vedano le note all'articolo 542. - Il testo dell'articolo 13, comma 2, del citato d. lgs. n. 39 del 1993 e' il seguente: «Art. 13 - 1. (omissis). 2. L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 e' oggetto di periodico monitoraggio, secondo criteri e modalita' stabiliti dall'Autorita'. Il monitoraggio e' avviato immediatamente a seguito della stipulazione dei contratti di cui al comma 1, ovvero entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto se i contratti siano gia' stati stipulati. Al monitoraggio provvede l'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, l'Autorita'. In entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio puo' essere affidata a societa' specializzata inclusa in un elenco predisposto dall'Autorita' e che non risulti collegata, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , con le imprese parti dei contratti. In caso d'inerzia dell'amministrazione, l'Autorita' si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del monitoraggio sono a carico dell'Autorita', salve le ipotesi in cui l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione direttamente o tramite societa' specializzata.».
Art. 550
Capitolati e contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
1.Le clausole generali dei contratti che l'Amministrazione della difesa stipula in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta di DigitPA o del Ministro della difesa.
2.Per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'Amministrazione della difesa comunica a DigitPA, tramite il dirigente generale responsabile, le linee essenziali dei progetti e le informazioni che consentano comunque di esprimere il parere di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2009.
Note all'art. 550: - Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, e' il seguente: «Art. 17 (Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza). - 1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attivita' della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonche' dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalita', o ad attivita' degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformita' a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicita' delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo. 2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza». 3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione di sicurezza. 4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza. 5. L'operatore economico invitato puo' richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni e' tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione. 6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza. 7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita', sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento. 8.». - Per il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177, si vedano le note all'articolo 547.
Art. 551
Selettivita' e armonizzazione delle procedure
1.L'Amministrazione della difesa fornisce le informazioni richieste da DigitPA a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 1993 per il tramite del dirigente generale responsabile.
2.Se la richiesta e' formulata direttamente alle imprese contraenti con l'Amministrazione della difesa, le informazioni sono fornite per il tramite del dirigente generale responsabile.
3.Ai soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione incaricati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 di compiti di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.
Note all'art. 551: - Per il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, si vedano le note all'articolo 542. - Il testo degli articoli 2, comma 2, e 15, del citato d. lgs. n. 39 del 1993 e' il seguente: «2. Ove sussistano particolari necessita' di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art. 9.». «Art. 15 - 1. Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire all'Autorita' ogni informazione richiesta. Ove l'Autorita' ravvisi atti o comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformita' alle regole della concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 2. Ove risultino gravi inadempienze delle imprese nei confronti delle amministrazioni, l'Autorita' invita le amministrazioni competenti ad assumere i conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'esclusione delle imprese inadempienti dalla partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti di fornitura con le amministrazioni». - Il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 (Interventi in materia di riforma del processo penale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 3 agosto 1987 n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 401 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231), e' il seguente: «Art. 9 (Segreto d'ufficio). - 1. Anche i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale per tutto cio' che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attivita' di cui sono incaricati. Tali soggetti devono possedere i requisiti richiesti ai dipendenti della pubblica amministrazione. 2. All'atto del conferimento dell'incarico prestano giuramento ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale. Nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 373 del codice penale».
TITOLO III INCHIESTE SU EVENTI DI PARTICOLARE GRAVITA' O RISONANZA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 552
Nozione di inchiesta sommaria e formale
Art. 553
Nozione di evento di particolare gravita' o risonanza
Art. 554
Sinistri marittimi e aeronautici
2.Nel caso di incidenti di volo avvenuti nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO, a carattere interforze, il Capo di stato maggiore della difesa, avvalendosi della consulenza tecnica dell'Ispettorato per la sicurezza del volo, tramite il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nomina la commissione di investigazione, per l'accertamento delle cause ai fini di prevenzione, secondo i criteri e le modalita' previste dalle specifiche disposizioni tecniche emanate dal predetto Ispettorato. Il Capo di stato maggiore della difesa puo' designare il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri competenti a disporre tale nomina.
CAPO II INCHIESTA SOMMARIA
Art. 555
Adempimenti iniziali dei comandanti
Art. 556
Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta sommaria
2.Il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera c), e' adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa ((, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti)), in relazione alle aree di rispettiva competenza.
3.Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), il Capo di stato maggiore della difesa puo' delegare uno dei Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o il Comandante del Comando operativo di vertice interforze a disporre l'inchiesta sommaria. Questi ultimi, sulla base delle risultanze delle indagini, propongono al Capo di stato maggiore della difesa l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.
Art. 557
Avvio dell'inchiesta sommaria
1.L'autorita' competente a ordinare l'inchiesta sommaria nomina, entro quindici giorni dal ricevimento della notizia dell'evento, un ufficiale inquirente per l'esecuzione dell'inchiesta.
2.Nel caso in cui gli eventi avvengono nell'ambito delle operazioni, missioni, o esercitazioni per le quali il Capo di stato maggiore della difesa esercita, anche a mezzo di delega, le funzioni di comando e controllo, possono essere nominati, avuto riguardo alle Forze armate coinvolte, piu' ufficiali inquirenti, di pari grado, che procedono congiuntamente agli atti e alla predisposizione del rapporto riassuntivo.
3.L'autorita' di cui al comma 1, da' tempestiva notizia dell'avvio dell'inchiesta sommaria allo Stato maggiore della difesa ((, al Segretariato generale della difesa o alla Direzione nazionale degli armamenti)), a seconda che l'evento si sia verificato nell'area tecnico-operativa o nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, nonche', in base a quanto prescritto dai rispettivi ordinamenti di Forza armata, allo Stato maggiore, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' agli organismi intermedi dai quali dipendono i comandi, gli enti, le unita' o gli uffici interessati dall'evento.
Art. 558
Potere sostitutivo nell'ordinare l'inchiesta sommaria
1.Il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, il Segretario generale della difesa ((e il Direttore nazionale degli armamenti)) per l'area tecnico-amministrativa e per l'area tecnico-industriale ((di rispettiva competenza)), i Capi di stato maggiore nell'ambito della propria Forza armata e il Comandante generale per l'Arma dei carabinieri, dispongono l'inchiesta sommaria quando le altre autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 556, comma 1, non provvedono al riguardo, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 557, comma 1.
Art. 559
Esecuzione dell'inchiesta sommaria
1.L'ufficiale inquirente, nominato ai sensi dell'articolo 557, commi 1 e 2, non puo' appartenere al comando, ente, unita' o ufficio interessati dall'evento, ed e' di grado superiore o, se pari grado, piu' anziano del comandante di corpo, ovvero del titolare del comando, ente, unita' o ufficio ove si e' verificato l'evento.
Art. 560
Invio degli atti dell'inchiesta sommaria
1.Gli atti dell'inchiesta sommaria sono inviati, al piu' presto e comunque entro novanta giorni dalla data in cui e' stata disposta, all'autorita' che ne ha ordinato l'esecuzione e da questa trasmessi, nei successivi trenta giorni, con motivato parere e con l'indicazione degli eventuali provvedimenti adottati, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa ((, alla Direzione nazionale degli armamenti)), agli Stati maggiori di Forza armata, ovvero al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione all'area di appartenenza del Comando, ente, unita' o ufficio presso i quali si e' verificato l'evento.
2.Lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale ((, la Direzione nazionale degli armamenti)), gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ricevuti gli atti dell'inchiesta sommaria, procedono al loro esame da concludersi, con decisione motivata dell'autorita' di vertice dei predetti organismi, entro centocinquanta giorni dalla data in cui essa e' stata disposta. Tale autorita' di vertice puo' ordinare, se ritenuto necessario, l'esecuzione di ulteriori indagini, i cui risultati sono valutati entro i successivi trenta giorni.
3.Una sintetica scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta sommaria e' inviata, senza ritardo, a cura dei citati Stati maggiori ((, del Segretariato generale della difesa o della Direzione nazionale degli armamenti,)) o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresi', degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore della difesa.
CAPO III INCHIESTA FORMALE
Art. 561
Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta formale
1.Sulla base delle risultanze dell'inchiesta sommaria, il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa ((, il Direttore nazionale degli armamenti)), i Capi di stato maggiore di Forza armata e, per l'Arma dei carabinieri, il Comandante generale, se lo ritengono necessario ai fini dell'accertamento delle cause dell'evento, dispongono con provvedimento motivato la nomina della commissione d'inchiesta formale.
2.L'inchiesta formale e' sempre disposta nel caso di evento grave che abbia comportato la perdita di vite umane o lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone, ovvero perdite o grave danneggiamento di beni di rilevante valore o di particolare importanza, salvo il caso in cui appaia evidente, dall'esito dell'inchiesta sommaria, che l'evento si e' verificato in conseguenza di caso fortuito o di forza maggiore, ovvero che l'autorita' competente a ordinare l'inchiesta formale abbia verificato che l'inchiesta sommaria svolta ha compiutamente esaurito ogni possibile accertamento.
3.L'inchiesta formale puo' essere disposta anche in mancanza di una precedente inchiesta sommaria, se le autorita' di cui al comma 1, valutano opportuno, in relazione alla natura e alla gravita' dei fatti da accertare, avvalersi della commissione di inchiesta formale. Tale facolta' puo' essere esercitata esclusivamente dal Capo di stato maggiore della difesa quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo.
4.L'autorita' che dispone l'inchiesta fissa il termine, non superiore a centoventi giorni, per la conclusione dei lavori della commissione. Il termine di conclusione dell'inchiesta formale e' di centottanta giorni, a decorrere dalla data in cui e' disposta.
Art. 562
Sinistri derivanti da collisioni con navi mercantili
1.Quando il sinistro deriva da collisioni con navi della marina mercantile, nazionale o straniera, o comunque e' in relazione con la manovra di una delle predette navi, la valutazione sulla necessita' di disporre l'inchiesta formale, e l'eventuale svolgimento dell'inchiesta, sono di competenza delle autorita' di cui al libro IV, titolo I, del codice della navigazione e al libro IV, titolo I, del regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e sono effettuate in base alle disposizioni e alle procedure dettate dalla medesima normativa.
2.Alle autorita' di cui al comma 1, sono trasmessi, dietro richiesta, gli atti relativi all'inchiesta sommaria eseguita ai sensi del capo II del presente titolo.
Note all'art. 562: - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94.
Art. 563
Commissione d'inchiesta formale
2.Per gli incidenti occorsi presso enti interforze, ovvero nell'ambito di operazioni o esercitazioni a carattere interforze, nella scelta dei membri della commissione, di cui al comma 1, lettera b), e' assicurato che almeno uno di questi appartenga alla Forza armata del comandante o titolare del comando, ente o unita' in cui e' avvenuto l'evento e che essi non provengano tutti dalla medesima Forza armata. La scelta tra la composizione della commissione con due, ovvero quattro membri e' operata tenuto conto della necessita' di assicurare la presenza di almeno un membro appartenente a ciascuna Forza armata il cui personale o i cui mezzi sono coinvolti o interessati dall'evento.
3.La commissione inquirente ha facolta' di avvalersi, qualora ritenuto utile ai fini dell'inchiesta, di personale appartenente all'Amministrazione della difesa, ovvero di consulenti tecnici esterni. Eventuali oneri sono a carico dell'Amministrazione della difesa, secondo quanto previsto dalle disposizioni amministrative vigenti.
Art. 564
Invio degli atti dell'inchiesta formale
1.Nei termini di cui all'articolo 561, comma 4, la commissione rimette all'autorita' che ha ordinato l'inchiesta gli atti conclusivi dell'inchiesta formale, la quale adotta, con decisione motivata, i provvedimenti ritenuti necessari.
2.Una dettagliata scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta formale e' inviata, senza ritardo, a cura degli Stati maggiori ((, del Segretariato generale della difesa o della Direzione nazionale degli armamenti,)) o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresi', degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore della difesa.
TITOLO IV ATTIVITA' NEGOZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ATTIVITA' NEGOZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA
Art. 565
Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti
2.Nel caso di assenza o di impedimento o nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 sono titolari della potesta' di approvazione, la stipulazione dei contratti e' devoluta all'ufficiale o al funzionario con funzioni vicarie ovvero nominato a tale scopo.
4.I centri di responsabilita', in quanto titolari della facolta' di impegno di somme a bilancio a titolo originario, possono emettere aperture di credito, anche in contabilita' speciale, per la gestione negoziale delle spese di funzionamento amministrate dagli organismi provvisti di autonomia amministrativa.
6.L'autorita' che ha approvato il contratto, nei casi di urgenza che non consentano di differire l'esecuzione dei contratti passivi senza pregiudizio per la funzionalita' dei servizi, nelle more del perfezionamento del contratto, puo' autorizzare l'esecuzione anticipata di prestazioni dedotte nel contratto stesso ai medesimi prezzi di aggiudicazione e nei limiti di un dodicesimo per ciascun mese e, se si tratta di provviste non ripartibili in dodicesimi, in misura proporzionale alle esigenze. In ogni caso, l'esecuzione anticipata non puo' eccedere un quinto dell'intera provvista oggetto del contratto. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto, il contraente ha diritto al pagamento delle forniture ovvero dei lavori eseguiti nei predetti limiti.
7.I contratti attivi sono eseguibili dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti, a eccezione di quelli relativi ai materiali che per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita debbano essere immediatamente consegnati all'acquirente. Per tali contratti gli organi centrali competenti conferiscono all'autorita' che presiede il seggio la facolta' di approvare e rendere eseguibile il contratto.
Art. 566
Acquisti all'estero
1.Per l'acquisizione sui mercati esteri di materiali, di impianti, di macchinari e di apparecchiature a elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale da effettuarsi presso imprese, Governi e altri organismi pubblici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1986, n. 770. Alla stipulazione dei relativi contratti possono provvedere anche gli addetti militari, navali e aeronautici, ovvero, ove istituiti, gli assistenti amministrativi presso gli uffici degli addetti, in seguito ad apposita autorizzazione del competente centro di responsabilita' che costituisce anche atto per l'impegno di spesa.
2.I pagamenti relativi ai contratti possono essere effettuati, sulla base dei titoli giustificativi dei crediti documentati, direttamente dai centri di responsabilita' ovvero, previa rimessa dei fondi occorrenti, dai soggetti indicati nel comma 1.
3.La presentazione dei rendiconti delle spese da pagare all'estero e' effettuata entro sei mesi dalla data di acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei documenti giustificativi.
Note all'art. 566: - Il testo dell'articolo 9 della legge 11 novembre 1986, n. 770 (Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1986, n. 273, e' il seguente: «Art. 9 - 1. Salvo quanto stabilito dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, per l'acquisizione sui mercati esteri di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia, da effettuarsi presso imprese, governi ed altri organismi pubblici, con l'intermediazione degli addetti commerciali e, per l'Amministrazione della difesa, dagli assistenti amministrativi degli addetti militari, navali ed aeronautici, si applicano le norme del diritto esterno e le corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale. 2. Alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1 provvedono i soggetti ivi indicati, sulla base di apposita autorizzazione ministeriale, che costituisce anche atto di impegno, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della presente legge e negli articoli 6, secondo comma, e 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni. 3. I pagamenti relativi ai contratti di cui al presente articolo possono essere effettuati, sulla base dei titoli giustificativi dei crediti documentati, direttamente dall'amministrazione centrale ovvero, previa rimessa dei fondi occorrenti, dai soggetti indicati nel comma 1, i quali, per tali adempimenti, sono assoggettati alla norma prevista per i funzionari delegati. 4. Il termine di cui al sesto comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, e' fissato in sei mesi decorrenti dalla data di acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei documenti giustificativi. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle situazioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge».
Art. 567
Contratti a quantita' indeterminata
1.La fornitura dei materiali per il sostegno tecnico-logistico degli organismi della difesa, se vi sono obiettivi elementi che impediscono l'immediata ed esatta quantificazione delle prestazioni e degli oneri, e' effettuata mediante contratti a quantita' indeterminata, fermo restando il tetto massimo dell'importo fissato dal bando o avviso di gara, o, in mancanza di questi, dall'atto negoziale.
Art. 568
Transazioni
1.Le transazioni sono approvate e impegnate, nell'ambito della rispettiva competenza per materia, dagli organi di grado dirigenziale di cui all'articolo 565, comma 3, e dai comandanti dei contingenti o delle unita' assimilabili operanti all'estero, ovvero dai direttori delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, anche se non dirigenti. Per importi superiori a euro 100.000,00 sono competenti i centri di responsabilita'. Si procede previa richiesta del parere dell'Avvocatura dello Stato per importi superiori a euro 30.000,00, ovvero per importi superiori a euro 100.000,00 per i contratti contemplati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 239 del medesimo decreto legislativo.
CAPO II PERMUTE
Art. 569
((Condizioni delle permute))
Art. 570
Modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni
1.La scelta del contraente, la stipula delle convenzioni e dei contratti, l'approvazione, l'esecuzione delle prestazioni, il collaudo, la liquidazione e il pagamento e ogni altro connesso adempimento, sono effettuati con le modalita' che disciplinano l'attivita' negoziale dell'Amministrazione della difesa e nel rispetto delle competenze stabilite dal relativo ordinamento, con l'adozione anche delle previste forme di pubblicita'.
Art. 571
Valore delle prestazioni a carico dei contraenti
1.Nel contratto di permuta deve essere indicato analiticamente il valore economico dei singoli materiali e delle singole prestazioni che le parti contraenti si impegnano a trasferire reciprocamente, nonche' il valore economico complessivo del contratto.
2.Ai fini della valutazione delle prestazioni rese dall'Amministrazione della difesa nell'ambito di convenzioni e contratti aventi a oggetto la permuta sono utilizzate, ove disponibili, le tabelle di onerosita' e la rilevazione, dei costi orari del personale predisposti dall'Amministrazione stessa.
3.Per quanto non contemplato nelle suddette tabelle e per la valutazione delle prestazioni rese da privati, l'Amministrazione della difesa effettua le verifiche di congruita' dei prezzi secondo le procedure utilizzate per la propria attivita' negoziale.
Art. 572
Prezzo in luogo di prestazione in natura
1.In alternativa all'esecuzione della prestazione specifica posta a carico dell'Amministrazione della difesa, se sopravvenute esigenze istituzionali lo richiedono, l'Amministrazione stessa ha facolta' di adempiere al contratto mediante pagamento della prestazione posta a carico della controparte, secondo l'importo dichiarato nella convenzione o nel contratto.
Art. 573
Autorita' competenti in ordine all'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare
1.Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il Capo di stato maggiore della difesa, di iniziativa o su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta. Al solo fine di consentire le prestazioni, quando necessario puo' essere concesso l'utilizzo strettamente strumentale e temporaneo di porzioni di aree, superfici, immobili e infrastrutture in uso al Ministero della difesa.
2.All'individuazione dei materiali e delle prestazioni che possono costituire oggetto di permuta relativamente alle esigenze dell'area tecnico-amministrativa, provvede il Capo di stato maggiore della difesa su proposta del Segretario generale della difesa ((o del Direttore nazionale degli armamenti, in relazione agli aspetti di rispettiva competenza)).
Art. 574
Rinvio alle norme in materia di pubblici appalti
1.Agli atti negoziali disciplinati dal presente capo e alle relative reciproche obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti dettate per gli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
LIBRO QUARTO PERSONALE MILITARE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 575
Giuramento
1.I militari prestano giuramento con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni».
2.Il giuramento si presta in forma solenne, alla presenza della bandiera e del comandante del corpo.((Esso e' rinnovato ad ogni cambiamento di categoria del militare.))
Art. 576
Doveri dei militari prigionieri
1.Il militare prigioniero deve rifiutarsi di comunicare notizie di qualsiasi genere, salvo le proprie generalita' ed eventualmente quelle di altri militari fisicamente incapaci di comunicare, strettamente limitate al cognome, nome, grado, data di nascita e matricola.
2.I militari che rivestono il grado conservano la loro autorita' e le conseguenti responsabilita' anche dopo la cattura. Il piu' elevato in grado o piu' anziano di essi ha l'obbligo, salvo in caso di impedimento, di assumere il comando nell'ambito del campo o del gruppo dei prigionieri.
TITOLO II RECLUTAMENTO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 577
Modalita' di svolgimento dei concorsi
1.L'Amministrazione della difesa, negli appositi bandi recanti le modalita' di svolgimento dei concorsi, per il reclutamento del personale militare, ha facolta' di rinviare a specifiche disposizioni della disciplina dettata per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
CAPO II ACCERTAMENTI PSICO-FISICI SEZIONE I ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' AL SERVIZIO MILITARE
Art. 578
Ambito di applicazione
1.Il presente capo si applica agli iscritti, arruolati e militari di leva e al personale maschile e femminile che partecipa ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.
Art. 579
Idoneita' al servizio militare
1.Sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell'efficienza psico-fisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica e al ruolo di appartenenza.
2.Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso.
3.Non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni e infermita' previste dall'articolo 582. Il giudizio di inidoneita' permanente e' emesso immediatamente per le imperfezioni gravi e le infermita' croniche ovvero al termine del periodo massimo di inidoneita' temporanea concedibile per quelle che, ritenute presumibilmente sanabili, permangono oltre tale periodo e altresi' per le infermita' suscettibili di aggravamento o di successioni morbose a causa dei disagi connessi con l'espletamento del servizio.
Art. 580
Accertamento dell'idoneita' al servizio militare
1.L'accertamento dell'idoneita' al servizio militare e' effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali, esclusivamente a cura dei competenti organi sanitari militari.
2.Lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento.
3.L'accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate e' effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria.
((
4.Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 579, comma 3, e i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.
))
Art. 581
Aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni e infermita'
1.L'elenco delle imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 582, e' aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita' e la Commissione nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 582
Imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare
2.I disturbi e le infermita' di cui al comma 1, lettera r), numeri da 1) a 9), devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare.
SEZIONE II ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' AI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA
Art. 583
Ambito di applicazione
2.Non sono idonei ai servizi di navigazione aerea i militari affetti dalle imperfezioni e infermita' di cui alla presente sezione.
3.L'elenco delle imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 586, e' aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita' e la Commissione nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 584
Modalita' di applicazione
3.L'organo sanitario puo' disporre specifiche prescrizioni o limitazioni all'impiego del pilota in relazione alle particolari condizioni psico-fisiche e al quadro clinico dell'interessato.
4.Ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 583 possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso.
((
5.Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento e la valutazione, ai fini dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea, delle imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 586, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare.
))
Art. 585
Personale femminile
Art. 586
Imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea
SEZIONE III ((REQUISITI FISICI))
Art. 587
(( (Parametri fisici).))
((
2.Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, e' considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite indicati al comma 1.
))
TITOLO III FORMAZIONE CAPO I CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO AI RUOLI DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 588
Definizioni
Note all'art. 588: - Il testo dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266, e' il seguente: «Art. 5 (Crediti formativi universitari). - 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento. 2. La quantita' media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno e' convenzionalmente fissata in 60 crediti. 3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresi', per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale. 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d). 5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa universita' ovvero nello stesso o altro corso di altra universita', compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo. 6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attivita' lavorative. 7. Le universita' possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilita' professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'universita' abbia concorso.».
Art. 589
Ambito di applicazione
1.La presente sezione disciplina i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali presso gli istituti di formazione delle Forze armate.
Art. 590
Qualita' di allievo
1.I vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali frequentano i corsi di formazione in qualita' di allievi. La frequenza dei corsi ha luogo previo accertamento, da parte delle strutture del Servizio sanitario militare, del possesso dell'idoneita' al servizio militare e allo specifico impiego nel ruolo di appartenenza del frequentatore.
2.La qualita' di allievo e' assunta, previa sottoscrizione della ferma prevista dal codice, all'atto dell'incorporazione presso l'istituto di formazione quale vincitore di concorso, ovvero all'atto della presentazione presso l'istituto per il personale gia' in servizio.
3.La qualita' di allievo cessa con la nomina a ufficiale, ad aspirante o a maresciallo, sergente o grado corrispondente, nonche' nei casi di espulsione o dimissioni dai corsi disciplinati dagli articoli 599 e 600.
4.Agli allievi si applicano, per quanto non diversamente disposto dal regolamento, le disposizioni di stato giuridico riguardanti i volontari in ferma prefissata di un anno previste dal codice.
Art. 591
Doveri dei frequentatori dei corsi
1.Fatta salva l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di disciplina militare, i frequentatori dei corsi sono tenuti a rispettare le norme interne dell'istituto e ad astenersi da attivita' o comportamenti, anche interpersonali, che possono comunque pregiudicare il conseguimento degli obiettivi formativi.
2.I frequentatori sono tenuti ad alloggiare e pernottare presso gli istituti di formazione; i soggetti coniugati o con figli minori, dimoranti nel comune o in una localita' limitrofa ove ha sede l'istituto di formazione, possono chiedere di essere esonerati dall'obbligo di pernottamento; l'autorizzazione puo' essere concessa, sospesa o revocata dal comandante di corpo, in relazione alle attivita' addestrative programmate, al rendimento negli studi e al profilo disciplinare del richiedente.
3.In casi eccezionali o di provata necessita' il comandante di corpo puo' concedere analoga autorizzazione in forma temporanea anche a soggetti versanti in situazione familiare diversa da quella di cui al comma 2.
4.Ai frequentatori non si applicano le disposizioni sull'orario di servizio.
Art. 592
Modalita' di concessione delle licenze
1.Ai frequentatori e' concessa la licenza ordinaria durante i periodi di interruzione delle attivita' didattiche, teorico-pratiche e addestrative, di durata pari alle interruzioni medesime.
2.Al di fuori dei periodi di interruzione di cui al comma 1, il comandante dell'istituto di formazione puo' concedere le licenze straordinarie previste dalla normativa vigente per i volontari in ferma prefissata di un anno o per il personale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 593
Sospensione precauzionale
1.Se ai frequentatori e' applicata la sospensione precauzionale di cui agli articoli 915, 916 e 917 del codice e la stessa ha una durata superiore a un terzo della durata del corso, si applicano le disposizioni dell'articolo 598.
2.Nei casi di cui al comma 1, al termine del periodo di ferma, il frequentatore e' collocato in congedo ai sensi dell'articolo 956 del codice, salvo il disposto dell'articolo 950 del codice per il personale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 594
Cicli formativi e piani di studio
1.Il ciclo formativo e la durata dei corsi di formazione sono determinati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata, in base a quanto stabilito dal codice, in materia di reclutamento e formazione.
2.La formazione, in funzione degli obiettivi fissati da ciascuna Forza armata e alle esigenze di impiego del personale, e' disciplinata dai piani di studio approvati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata.
3.La formazione e' basata sull'insegnamento di discipline teorico-pratiche e professionali anche a carattere universitario.
Art. 595
Valutazioni
2.Le valutazioni sono effettuate dagli insegnanti e dagli istruttori delle singole discipline e attivita' e da commissioni di esame nominate dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata.
3.I criteri di valutazione in attitudine militare e professionale sono determinati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata, in relazione alle esigenze delle singole Forze armate.
4.La valutazione in attitudine militare e professionale e' effettuata, secondo quanto stabilito dal comma 3, da una commissione composta dal comandante dell'istituto di formazione o altra autorita' da questi delegata, che la presiede, e da almeno due membri, nominati dal comandante stesso tra gli ufficiali o sottufficiali di inquadramento o insegnanti e istruttori dei valutandi.
Art. 596
Idoneita'
1.E' giudicato idoneo in attitudine militare e professionale il frequentatore che ha riportato una valutazione non inferiore a diciotto trentesimi.
2.Nei corsi di formazione i cui piani di studio prevedono la valutazione anche in discipline universitarie, il giudizio di idoneita', ai fini del superamento del corso o dell'anno di corso per l'ammissione alla frequenza dell'anno accademico successivo, e' altresi' determinato dal conseguimento del numero minimo di crediti formativi universitari espressamene indicati nei piani di studio, fatto comunque salvo il rispetto delle propedeuticita'; ai fini del raggiungimento del numero minimo di crediti formativi non possono essere fatti valere eventuali studi gia' compiuti o esperienze formative pregresse.
3.Nei corsi di formazione i cui piani di studio prevedono la valutazione nelle discipline tecnico-professionali e nelle istruzioni pratiche, e' giudicato idoneo, ai fini del superamento del corso o dell'anno di corso per l'ammissione alla frequenza dell'anno accademico successivo, il frequentatore che ha superato in prima o seconda sessione, secondo le modalita' di cui all'articolo 595, gli esami relativi alle discipline tecnico-professionali e ha conseguito, anche in un eventuale esame di recupero, una valutazione media non inferiore alla sufficienza nelle istruzioni pratiche.
4.Nei corsi di formazione i cui piani di studio prevedono la valutazione in attivita' ginnico sportive e' giudicato idoneo, ai fini del superamento del corso o dell'anno di corso per l'ammissione alla frequenza dell'anno accademico successivo, il frequentatore che ha conseguito una valutazione media non inferiore alla sufficienza.
5.Al frequentatore giudicato non idoneo si applicano gli articoli 598 e 599, riguardanti il rinvio al corso successivo e l'espulsione dai corsi.
Art. 597
Esami
4.Il comandante dell'istituto di formazione puo' prevedere una sessione straordinaria di esami riservata ai frequentatori che per motivi di servizio non hanno potuto sostenere una o entrambe le sessioni di esami previste dal piano di studio.
5.Nei corsi di formazione che prevedono la frequenza e la valutazione di discipline universitarie presso l'ateneo di riferimento i frequentatori sono tenuti a sostenere gli esami con le modalita' stabilite dai piani di studio di cui all'articolo 594, comma 2, tenendo conto delle disposizioni di cui ai regolamenti di ateneo.
Art. 598
Rinvio al corso successivo
1.Sono respinti e ammessi a ripetere il corso o l'anno di corso con rinvio al corso successivo, salvo quanto disposto dall'articolo 615, i frequentatori che non hanno conseguito l'idoneita' di cui all'articolo 596, purche' idonei in attitudine militare e professionale.((I corsi di cui agli articoli 608, comma 2, e 611, comma 1, non possono essere ripetuti, salvi i casi di forza maggiore documentati e quelli di cui al comma 3.))
2.I frequentatori di cui al comma 1 seguono la programmazione didattico-addestrativa del corso o dell'anno di corso che sono stati ammessi a ripetere e sono nuovamente valutati in tutte le aree indicate dal piano di studio, tranne nelle discipline universitarie precedentemente superate; ai fini della graduatoria, per le nuove valutazioni, valgono i punteggi ottenuti nell'anno che si e' stati ammessi a ripetere.
4.Il provvedimento di rinvio e' adottato dal direttore della Direzione generale per il personale militare, su proposta del comandante dell'istituto di formazione.
5.I frequentatori in licenza straordinaria di convalescenza o in licenza speciale di maternita' possono chiedere, con domanda corredata di idonea documentazione sanitaria, di essere autorizzati, sotto la propria responsabilita', alla prosecuzione dell'iter formativo con esenzione dalle attivita' fisiche. L'autorizzazione puo' essere concessa dal comandante dell'istituto di formazione. I frequentatori autorizzati non possono comunque essere impiegati in attivita' incompatibili con il proprio stato.
6.Il personale di cui al comma 5, che ha riacquistato l'idoneita' al servizio militare entro la fine dell'anno di corso, e' ammesso a sostenere gli esami nelle discipline tecnico-professionali e nelle istruzioni pratiche e a effettuare le prove ginnico sportive eventualmente non svolte.
Art. 599
Espulsione dai corsi
2.Il provvedimento di espulsione dai corsi e' adottato dal direttore della Direzione generale per il personale militare, su proposta del comandante dell'istituto di formazione.
3.L'espulsione determina il proscioglimento dalle ferme contratte per la frequenza dei corsi e, per gli allievi marescialli, salvo quanto disposto alla sezione VI del presente capo, costituisce causa di proscioglimento dalla ferma ai sensi dell'articolo 763 del codice.
5.I frequentatori del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare, divenuti non idonei al volo a seguito della perdita dei requisiti psicofisici previsti per il personale navigante, o per insufficiente attitudine al volo, possono essere trasferiti, a domanda, nei corsi regolari per ufficiali di altri ruoli, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 732, comma 3, del codice .
Art. 600
Dimissioni dai corsi
1.I frequentatori possono, a domanda, essere dimessi in qualsiasi momento durante lo svolgimento dei corsi.
2.Il provvedimento di dimissione dai corsi e' adottato dal direttore della Direzione generale per il personale militare, su proposta del comandante dell'istituto di formazione.
3.Le dimissioni determinano il proscioglimento dalle ferme contratte.
4.Gli aspiranti sono trasferiti nella categoria degli ufficiali ausiliari in ferma prefissata dal ruolo speciale dell'arma o corpo di provenienza con l'obbligo di assolvere la ferma prevista dall'articolo 939 del codice.
5.Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 599, comma 4.
Art. 601
Graduatorie di merito
1.A ogni frequentatore e' assegnato un punteggio di merito espresso in trentesimi, con approssimazione al millesimo, ai fini della formazione della graduatoria di merito, determinata secondo l'ordine dei punteggi attribuiti.
3.Le graduatorie intermedie sono formate secondo l'ordine del punteggio di merito assegnato a ciascun frequentatore, risultante dalla somma, ridotta in trentesimi, del voto in attitudine militare e professionale e della media dei voti assegnati nelle restanti aree oggetto di valutazione di cui all'articolo 595, comma 1.
6.Nella formazione delle graduatorie di merito di cui al comma 2, a parita' di punteggio di merito, e' data precedenza all'allievo con il voto piu' alto in attitudine militare e professionale. In caso di ulteriore parita' e' data precedenza all'allievo meglio classificato nella graduatoria del precedente anno, ovvero, per la formazione della graduatoria del primo anno, in quella relativa al concorso di ammissione.
8.Per i frequentatori delle accademie sono formate distinte graduatorie di merito secondo il ruolo di appartenenza.((Per i frequentatori delle scuole sottufficiali della Marina militare sono formate distinte graduatorie di merito secondo le categorie e le specialita'.))
Art. 602
Periodi di prova o sperimentazione
1.I corsi di formazione possono prevedere un periodo di prova o di sperimentazione finalizzato alla valutazione dell'attitudine alla professione e alla vita militare.
2.Le modalita' di valutazione, il periodo di svolgimento e la durata dei periodi di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata.
3.I periodi di cui al comma 1 si intendono superati con il conseguimento di un giudizio di idoneita' espresso, secondo quanto stabilito dal comma 2, da una commissione composta dal comandante dell'istituto di formazione o altra autorita' da questi delegata, che la presiede, e da almeno due membri, nominati dal comandante stesso tra gli ufficiali o sottufficiali di inquadramento o insegnanti e istruttori dei valutandi.
SEZIONE II CORSI DELLE ACCADEMIE
Art. 603
Criteri e modalita' di svolgimento dei corsi
1.Gli allievi reclutati con i concorsi di cui all'articolo 652 del codice, svolgono i corsi di formazione previsti dai medesimi articoli secondo i criteri e le modalita' di cui alla sezione I.
Art. 604
Nomine
1.E' nominato ufficiale con il grado di sottotenente o corrispondente e ammesso all'eventuale frequenza dell'ulteriore periodo formativo il frequentatore che al termine del corso formativo e' risultato idoneo.
2.Per la Marina militare e l'Aeronautica militare e' nominato aspirante e ammesso al terzo anno di corso formativo l'allievo risultato idoneo al termine del secondo anno.
3.L'iscrizione degli ufficiali nei rispettivi ruoli ha luogo sulla base della graduatoria di fine corso di cui all'articolo 601.
Art. 605
Formazione iniziale degli allievi ufficiali dei corpi sanitari
1.La formazione degli allievi che aspirano alla nomina a ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale dei corpi sanitari delle Forze armate e' attribuita alle rispettive accademie militari.
Art. 606
Frequenza dei corsi per gli allievi ufficiali dei corpi sanitari
1.Il reclutamento degli allievi di cui all'articolo 605 e' effettuato secondo le modalita' previste per gli allievi ufficiali delle altre armi, corpi o ruoli, per l'ammissione ai corsi delle accademie militari.
2.Gli allievi ammessi alle accademie militari per i corpi sanitari frequentano i corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia, farmacia o medicina veterinaria, presso le universita' statali con le quali l'Amministrazione della difesa stipula apposite convenzioni e con le modalita' stabilite dalle stesse convenzioni.
3.Durante gli studi universitari gli allievi seguono corsi complementari di materie militari secondo programmi definiti dalle norme interne delle rispettive accademie militari e degli istituti militari di formazione superiore.
4.Agli allievi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni interne delle rispettive accademie militari e degli istituti militari di formazione superiore.
SEZIONE III CORSI DI FORMAZIONE PER UFFICIALI
Art. 607
Ufficiali in servizio permanente
SEZIONE IV CORSI PER ALLIEVI MARESCIALLI
Art. 608
Criteri e modalita' di svolgimento dei corsi
1.Gli allievi reclutati con i concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a) del codice frequentano i corsi di formazione previsti dall'articolo 760, comma 1 del codice, secondo i criteri e le modalita' di cui alla sezione I.
2.Gli allievi reclutati con i concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), del codice frequentano un corso di formazione volto all'acquisizione della preparazione professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni previste dagli articoli 839 e 848 del codice; tale corso e' regolato, salvo quanto diversamente disposto dalla presente sezione, dalle disposizioni di cui alla sezione I.
3.Gli allievi di cui al comma 2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, possono essere ammessi, in funzione degli obiettivi didattico-formativi di ciascuna Forza armata e dei profili d'impiego, alla frequenza di un apposito corso disciplinato secondo le modalita' di quelli frequentati dal personale di cui al comma 1.
4.Se si prevedono corsi di formazione differenziati per gli allievi in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, ai sensi del comma 3, questi precedono nella graduatoria di merito di fine corso gli allievi non in possesso di diploma.
Art. 609
Graduatorie di merito
Art. 610
Esami finali
1.Gli esami finali previsti dagli articoli 760, comma 1, e 771, comma 1, del codice, sono svolti secondo le modalita' stabilite con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata; gli allievi non idonei, se l'inidoneita' non determina l'espulsione, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, per sostenere di nuovo l'esame, per una sola volta, nella prima sessione utile.
2.Ai fini dell'immissione in ruolo la graduatoria di merito e' formata sulla base della graduatoria di fine corso di cui all'articolo ((601)).
SEZIONE V CORSI PER ALLIEVI SERGENTI O VICE BRIGADIERI
Art. 611
Svolgimento del corso
1.Salvo quanto previsto dagli articoli 773, comma 1, 775, comma 1, e 776, comma 1, del codice, la durata e l'articolazione del corso di formazione per allievi sergenti o vice brigadieri sono determinate dai Capi di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dall'Arma dei carabinieri.
2.Per lo svolgimento del corso di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto diversamente disposto dalla presente sezione, le disposizioni della sezione I del presente capo, escluse quelle relative alla frequenza di corsi universitari.
Art. 612
Esami finali
1.Al termine del corso gli allievi sostengono gli esami finali intesi ad accertare il possesso della preparazione professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni previste dagli articoli 840 e 849 del codice.
2.Gli esami finali sono svolti secondo le modalita' stabilite con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata.
Art. 613
Graduatorie di merito
SEZIONE VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I CORSI DI FORMAZIONE DEI SOTTUFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Art. 614
Promozioni
1.L'allievo maresciallo e' promosso carabiniere dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicato idoneo da una commissione costituita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da questi delegata.
2.L'allievo giudicato non idoneo alla promozione a carabiniere e' escluso dal corso e prosciolto dalla ferma contratta all'atto dell'arruolamento, ai sensi dell'articolo 769 del codice, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o da un'autorita' da questi delegata, su proposta del comandante dell'istituto di formazione.
3.L'allievo maresciallo non promosso carabiniere perche' rinviato a giudizio o ammesso a rito alternativo per delitto non colposo, il quale non e' stato sospeso dal servizio ai sensi dell'articolo 593, conserva lo status di allievo sino al cessare delle cause impeditive della promozione.
4.Se le cause impeditive della promozione perdurano oltre il termine del corso, il frequentatore rimane nella condizione di allievo maresciallo ed e' impiegabile unicamente presso un istituto di formazione, con incarichi compatibili con lo status di volontario in ferma prefissata previsto dall'articolo 590. Decorso il termine della ferma contratta, se permangono le cause impeditive della promozione a carabiniere, l'allievo maresciallo e' collocato in congedo ai sensi dell'articolo 956 del codice.
Art. 615
Dimissioni e rinvio
2.Sono altresi' espulsi dai corsi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 gli allievi che dimostrino in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado.
3.L'allievo proveniente dai civili, espulso dal corso biennale per marescialli, se non ha ancora maturato le condizioni per la nomina a carabiniere, e' prosciolto dalla ferma contratta e, se ha gia' conseguito la nomina, e' destinato al servizio d'istituto o puo' chiedere il proscioglimento dalla ferma.
4.Le disposizioni di cui all'articolo 599, comma 4, non si applicano agli allievi marescialli che hanno gia' conseguito la nomina a carabiniere o provengono da altri ruoli dell'Arma dei carabinieri nonche' agli allievi vice brigadieri.
CAPO II FORMAZIONE SUPERIORE DEGLI UFFICIALI SEZIONE I CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE INTERFORZE
Art. 616
Programma didattico
1.Il corso superiore di Stato maggiore interforze (corso ISSMI), ha lo scopo di far acquisire agli ufficiali la capacita' di contribuire alla concezione, pianificazione e conduzione di attivita' militari interforze e di Forza armata in ambito nazionale e internazionale e la capacita' necessaria per l'eventuale esercizio di funzioni dirigenziali.
2.Per le finalita' di cui al comma 1, lo Stato maggiore della difesa, sentiti gli Stati maggiori di Forza armata e per la parte d'interesse il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, definisce annualmente con apposite direttive gli obiettivi di formazione del corso e le attivita' culturali sussidiarie da svolgere.
3.Il programma didattico del corso, predisposto dal consiglio di istituto secondo le direttive di cui al comma 2, e' approvato dal Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
4.Per la parte relativa alle attivita' formative specifiche di ciascuna Forza armata il programma didattico e' approvato anche dal rispettivo Capo di stato maggiore o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 617
Modalita' di ammissione
1.Il Capo di stato maggiore della difesa, in sede di determinazione annuale del numero complessivo degli ufficiali da ammettere al corso ISSMI, ne stabilisce la ripartizione tra Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e, per quanto di interesse, il Segretario generale della difesa ((e il Direttore nazionale degli armamenti)).
2.L'ammissione al corso ISSMI avviene sulla base della valutazione dei titoli posseduti dagli ufficiali superiori che hanno completato l'iter formativo previsto per la Forza armata di appartenenza, superando la prova pratica a conclusione del corso di Stato maggiore per gli ufficiali dell'Esercito italiano ovvero superando altro corso equivalente o il corso di istituto per l'Arma dei carabinieri.
3.La valutazione dei titoli, tra i quali e' richiesta la conoscenza della lingua inglese, e' effettuata per ciascuna Forza armata da una commissione nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore e, per l'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale e si conclude con la redazione delle relative graduatorie.
4.L'ammissione al corso ISSMI degli ufficiali utilmente collocati nelle rispettive graduatorie e' sottoposta dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo di stato maggiore della difesa per l'approvazione.
Art. 618
Valutazione di profitto
1.Durante lo svolgimento del corso ISSMI i vice direttori e gli insegnanti valutano l'attitudine dimostrata e il profitto conseguito dagli ufficiali nelle materie oggetto di studio con giudizi sintetici di insufficiente, sufficiente, buono, molto buono, ottimo.
2.Al termine del corso ISSMI il consiglio d'istituto, sulla base delle valutazioni di cui al comma 1, attribuisce a ciascun ufficiale il giudizio sintetico complessivo sul grado di formazione raggiunto e stila la relativa graduatoria, nella quale a parita' di giudizio gli ufficiali sono collocati nella medesima posizione.
3.I giudizi complessivi e la relativa graduatoria, dopo l'approvazione del Capo di stato maggiore della difesa, sono comunicati agli interessati e pubblicati sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa.
4.Il corso ISSMI si intende non superato dagli ufficiali che conseguono il giudizio complessivo di insufficiente.
Art. 619
Diploma
1.Agli ufficiali che superano il corso ISSMI sono rilasciati il diploma di corso superiore di Stato maggiore interforze e il relativo distintivo ed e' conferito il titolo «Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze».
2.Sono equivalenti al diploma di cui al comma 1 gli attestati rilasciati agli ufficiali che superano corsi analoghi al corso ISSMI, svolti presso gli istituti esteri individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.
Art. 620
Esonero dal corso
1.Gli ufficiali che, per comprovata causa di malattia o per gravi e documentati motivi di carattere privato riconosciuti dallo Stato maggiore della difesa, non possono iniziare la frequenza entro un periodo di tempo pari a un sesto della durata del corso ovvero si assentano per un periodo complessivo superiore a un sesto della durata del corso sono esonerati dal corso e possono essere ammessi a un corso ISSMI successivo, secondo le modalita' di cui all'articolo 617.
Art. 621
Dimissione dal corso
1.La dimissione dal corso per motivi disciplinari ovvero per scarso rendimento negli studi e' disposta con provvedimento adottato dal Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata, ovvero il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze.
2.L'ufficiale dimesso non e' ammesso a frequentare altro corso ISSMI.
Art. 622
Rinuncia al corso
1.Per gli ufficiali ammessi al corso ISSMI la partecipazione e' obbligatoria, salvo la domanda di rinuncia da parte dell'interessato, soggetta all'approvazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata ovvero il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza.
2.L'ufficiale che rinuncia non e' ammesso a partecipare ad altro corso ISSMI.
SEZIONE II CORSI DI FORMAZIONE SUPERIORE PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO
Art. 623
Generalita'
1.Per la formazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano sono previsti il corso di Stato maggiore e il corso pluritematico, ((se attivato dal Capo di stato maggiore dell'Esercito,)) di durata complessiva non superiore a un anno accademico.
2.Il corso di Stato maggiore((. . .)) e' inteso a uniformare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacita' di operare nell'ambito degli Stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali ((del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice)).
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)