LEGGE 4 giugno 2010, n. 91

Type Legge
Publication 2010-06-04
Ultimo aggiornamento 2010-06-22
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO III Norme in materia di concorrenza e di aiuti di Stato di cui all'articolo 14 dell'accordo di base Articolo 1 Monopoli di Stato Ciascuna parte associata adegua gradualmente i monopoli di Stato di carattere commerciale, di modo che al termine del secondo periodo considerato nel protocollo del presente accordo, il quale contiene le misure transitorie applicabili alla parte associata interessata, non esista alcun tipo di discriminazione tra i cittadini delle Parti contraenti per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di vendita. Il Comitato misto e' informato delle misure adottate a tal fine.

Allegato III - art. 2

Articolo 2 Ravvicinamento delle disposizioni legislative in materia di aiuti di Stato e di concorrenza 1. Le Parti contraenti riconoscono l'importanza che riveste il ravvicinamento delle disposizioni legislative esistenti in materia di aiuti di Stato e di concorrenza delle parti associate con quelle della Comunita' europea. Ciascuna parte associata si adopera per assicurare che la propria legislazione, attuale e futura, in materia di aiuti di Stato e di concorrenza sia resa gradualmente compatibile con l' acquis comunitario. 2. Tale processo di ravvicinamento comincia all'entrata in vigore del presente accordo ed e' gradualmente esteso a tutti gli elementi delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contemplati nel presente allegato, al piu' tardi al termine del secondo periodo definito nel protocollo del presente accordo contenente le misure transitorie applicabili alla parte associata interessata. La parte associata definisce altresi', di concerto con la Commissione europea, le modalita' relative al controllo dell'attuazione del ravvicinamento della legislazione e all'adozione di misure di esecuzione delle disposizioni di legge.

Allegato III - art. 3

Articolo 3 Norme di concorrenza e altre disposizioni di carattere economico 1. Le pratiche seguenti sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono influire sugli scambi tra due o piu' Parti contraenti: i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; ii) l'abuso, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nei territori di tutte le Parti contraenti o in gran parte di essi; iii) qualsiasi aiuto di Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 2. Qualsiasi pratica contraria al presente articolo e' valutata sulla base dei criteri che derivano dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza applicabili nella Comunita' europea, in particolare quelle degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie. 3. Ciascuna parte associata provvede a che un organismo pubblico funzionalmente indipendente sia dotato dei poteri necessari per l'applicazione integrale del paragrafo 1, punti i) e ii) per quanto riguarda le imprese private e pubbliche e le imprese alle quali sono stati accordati diritti speciali. 4. Ciascuna parte associata designa o istituisce un'autorita' funzionalmente indipendente, dotata dei poteri necessari per la piena applicazione del paragrafo 1, punto iii). Tale autorita' ha, tra l'altro, il potere di autorizzare regimi di aiuti di Stato e aiuti individuali conformemente al paragrafo 2, e di esigere il recupero degli aiuti di Stato illegittimamente concessi. 5. Ciascuna Parte contraente garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato, tra l'altro fornendo alle altre Parti contraenti una relazione annuale, o equivalente documento periodico, secondo la metodologia e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una Parte contraente, un'altra Parte contraente fornisce informazioni su alcuni particolari casi individuali di aiuto pubblico. 6. Ciascuna parte associata redige un inventario completo dei regimi di aiuti esistenti prima dell'istituzione dell'autorita' di cui al paragrafo 4 e rende tali regimi conformi ai criteri citati al paragrafo 2. 7. (a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le Parti contraenti decidono che, per i periodi considerati nel protocollo del presente accordo che contiene le misure transitorie applicabili ad una parte associata, ciascun aiuto pubblico concesso dalla suddetta parte associata e' valutato tenendo conto del fatto che detta parte associata e' considerata alla stregua delle regioni della Comunita' descritte all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunita' europea. (b) Entro il termine del primo periodo riferito nel protocollo del presente accordo contenente le misure transitorie applicabili a una parte associata, questa parte presenta alla Commissione europea i dati riguardanti il PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'organismo di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilita' delle regioni della parte associata interessata, cosi come le intensita' massime degli aiuti corrispondenti, per elaborare la carta degli aiuti regionali sulla base degli orientamenti comunitari in materia. 8. Se una delle Parti contraenti ritiene che una pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, puo' adottare misure idonee previa consultazione del Comitato misto o dopo trenta giorni lavorativi dal deferimento per tale parere. 9. Le Parti contraenti scambiano informazioni tenendo conto delle restrizioni imposte dalle esigenze di segreto professionale e commerciale.

Allegato IV

ALLEGATO IV Rinvio alla Corte di giustizia delle Comunita' europee 1. Principi generali di cui all'articolo 16 dell'accordo 1. Per quanto possibile e opportuno, si applicano le procedure per adire la Corte di giustizia delle Comunita' europee (di seguito denominata "la Corte di giustizia") in via pregiudiziale. A seguito della pronuncia in via pregiudiziale, gli organi giurisdizionali della Parte contraente applicano i criteri interpretativi stabiliti dalla Corte di giustizia. 2. Nell'ambito di applicazione del presente accordo, le Parti contraenti godono degli stessi diritti di presentare le proprie osservazioni alla Corte di giustizia che spettano agli Stati membri della Comunita' europea. 2. Misura e modalita' di utilizzo della procedura prevista all'articolo 16, paragrafo 2 dell'accordo 1. Quando, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, seconda frase, una Parte contraente stabilisce con una propria decisione in quale misura e con quali modalita' sia adita la Corte di giustizia, questa decisione deve specificare che: a) quando una questione concernente la validita' o l'interpretazione di un atto di cui all'articolo 16, paragrafo 2, viene sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale di una Parte contraente avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione e' tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia in via pregiudiziale, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale questione; oppure b) quando una questione concernente la validita' o l'interpretazione di un atto di cui all'articolo 16, paragrafo 2 viene sollevata dinanzi a qualunque organo giurisdizionale di una Parte contraente, tale giurisdizione puo', qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale questione, domandare alla Corte di giustizia delle Comunita' europee di pronunciarsi sulla questione. 2. Le modalita' di applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, sono conformi ai principi che ispirano le norme che disciplinano il funzionamento della Corte di giustizia, tra le quali figurano i pertinenti articoli del trattato CE, lo statuto e il regolamento di procedura della Corte di giustizia nonche' la giurisprudenza della stessa. Qualora una Parte contraente stabilisca con una sua decisione le modalita' di applicazione relative a questa disposizione, la Parte contraente tiene inoltre in considerazione le indicazioni formulate dalla Corte di giustizia nella Nota informativa riguardante la proposizione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali. 3. Procedimenti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo Alle controversie di cui la Corte di giustizia conosce ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3 si applica lo stesso trattamento previsto per le controversie presentate alla Corte conformemente all'articolo 239 del trattato CE. 4. Uso delle lingue e procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia Nei procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia nell'ambito di applicazione dell'accordo, le Parti contraenti hanno il diritto di avvalersi di qualsiasi lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea o di un'altra Parte contraente. Quando si utilizza una lingua che non e' lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea in un documento ufficiale, va fornita contemporaneamente una traduzione francese. Qualora una Parte contraente intenda usare in un procedimento orale una lingua che non e' una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea, detta Parte contraente provvede a fornire una interpretazione simultanea in francese.

Protocollo I - art. 1

ALLEGATO V PROTOCOLLO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E GLI STATI MEMBRI CE, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI ALBANIA, DALL'ALTRA Articolo 1 Periodi transitori 1) Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Repubblica di Albania, di seguito "Albania", avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea. 2) Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando l'Albania avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea.

Protocollo I - art. 2

Articolo 2 Condizioni relative al periodo di transizione l) Entro la fine del primo periodo transitorio, l'Albania i) diventa membro a pieno titolo delle Autorita' aeronautiche comuni e si adopera al fine di attuare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea menzionata nell'allegato I; ii) applica il documento 30 dell'ECAC e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I; iii) applica il regolamento (CEE) n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalita' applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento (CEE) n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56/CE (relativa alle inchieste sugli incidenti), il regolamento (CE) n. 2027/97 (relativo alla responsabilita' dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42/CE (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento (CE) n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79/CE (sull'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88/CE (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I; iv) separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorita' di regolamentazione nazionale, istituisce un organismo nazionale di vigilanza dei servizi di traffico aereo, intraprende la riorganizzazione del suo spazio aereo in uno o piu' blocchi funzionali, e applica una gestione flessibile del suo spazio aereo; v) ratifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal); vi) ha fatto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo di base o nell'allegato III del presente accordo. 2) Entro la fine del secondo periodo transitorio, l'Albania applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.

Protocollo I - art. 3

Articolo 3 Disposizioni transitorie 1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base, a) nel corso del primo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'Albania sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Albania e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE; ii) i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo dell'Albania o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dall'Albania non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE ne' dei loro cittadini. b) Nel corso del secondo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'Albania sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i; ii) i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Albania e nelle altre Parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE; iii) i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'Albania sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Albania. 2) Ai fini del presente articolo, si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda. 3) Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete all'Albania e alla Comunita' di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dall'Albania o da suoi cittadini.

Protocollo I - art. 4

Articolo 4 Sicurezza aerea 1) All'inizio del primo periodo transitorio, l'Albania partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 2) Al termine del secondo periodo transitorio, il Comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione dell'Albania all'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 3) Fino alla fine del secondo periodo transitorio, la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'Albania di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo I - art. 5

Articolo 5 Protezione della navigazione aerea 1) All'inizio del secondo periodo transitorio, la parte riservata della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea prevista nell'allegato I e' messa a disposizione dell'autorita' competente dell'Albania. 2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio, la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'Albania di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo II - art. 1

PROTOCOLLO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E GLI STATI MEMBRI CE, DA UNA PARTE E LA BOSNIA-ERZEGOVINA, DALL'ALTRA Articolo 1 Periodi transitori 1) Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Bosnia-Erzegovina avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea. 2) Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando la Bosnia-Erzegovina avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea.

Protocollo II - art. 2

Articolo 2 Condizioni relative al periodo di transizione 1) Entro la fine del primo periodo transitorio, la Bosnia e Erzegovina, i) diventa membro a pieno titolo delle Autorita' aeronautiche comuni e si adopera al fine di attuare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea menzionata nell'allegato I; ii) applica il documento 30 dell'ECAC e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I; iii) applica il regolamento (CEE) n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalita' applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento (CEE) n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56/CE (relativa alle inchieste sugli incidenti), la direttiva 96/67/CE (relativa ai servizi di assistenza a terra), il regolamento (CE) n. 2027/97 (relativo alla responsabilita' dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42/CE (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento (CE) n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79/CE (sull'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88/CE (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I; iv) ratifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal); v) ha fatto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo di base o nell'allegato III del presente accordo. 2) Entro la fine del secondo periodo transitorio, la Bosnia-Erzegovina, i) separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorita' di regolamentazione nazionale, istituisce un organismo nazionale di vigilanza dei servizi di traffico aereo, intraprende la riorganizzazione del suo spazio aereo in uno o piu' blocchi funzionali, e applica una gestione flessibile del suo spazio aereo; ii) applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.

Protocollo II - art. 3

Articolo 3 Disposizioni transitorie 1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 dell'accordo di base, a) nel corso del primo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Bosnia-Erzegovina e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE; ii) i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo della Bosnia-Erzegovina o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE ne' dei loro cittadini. b) Nel corso del secondo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i; ii) i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Bosnia-Erzegovina e nelle altre Parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE; iii) i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Bosnia-Erzegovina. 2) Ai fini del presente articolo si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda. 3) Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Bosnia-Erzegovina e alla Comunita' di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Bosnia-Erzegovina o da suoi cittadini.

Protocollo II - art. 4

Articolo 4 Sicurezza aerea 1) All'inizio del primo periodo transitorio la Bosnia-Erzegovina partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 2) Al termine del secondo periodo transitorio il Comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione della Bosnia-Erzegovina all'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 3) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo II - art. 5

Articolo 5 Protezione della navigazione aerea 1) All'inizio del secondo periodo transitorio la parte riservata della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea prevista nell'allegato I e' messa a disposizione dell'autorita' competente della Bosnia-Erzegovina. 2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo III - art. 1

PROTOCOLLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E GLI STATI MEMBRI CE, DA UNA PARTE E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA Articolo 1 Periodo transitorio 1) Il periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Repubblica di Bulgaria, di seguito "Bulgaria", avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2 del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea e al piu' tardi con l'adesione della Bulgaria all'Unione europea. 2) I riferimenti al "secondo periodo transitorio" fatti nel presente accordo o nei suoi allegati vanno intesi, nei confronti della Bulgaria, come periodo transitorio di cui al paragrafo 1.

Protocollo III - art. 2

Articolo 2 Condizioni relative al periodo di transizione Entro la fine del periodo transitorio la Bulgaria applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I, in conformita' dell'articolo 3 dell'accordo di base.

Protocollo III - art. 3

Articolo 3 Disposizioni transitorie 1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base, nel corso del periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bulgaria sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Bulgaria e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE; ii) i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Bulgaria e nelle altre Parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE; iii) i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bulgaria sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Bulgaria. 2) Ai fini del presente articolo si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda. 3) Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Bulgaria e alla Comunita' di rilasciare, a partire dall'inizio del periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Bulgaria o da suoi cittadini.

Protocollo III - art. 4

Articolo 4 Sicurezza aerea 1) Al termine del periodo transitorio il Comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste della partecipazione della Bulgaria nell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 2) Fino alla fine del periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Bulgaria di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo III - art. 5

Articolo 5 Protezione della navigazione aerea Fino alla fine del periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Bulgaria di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo IV - art. 1

PROTOCOLLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E GLI STATI MEMBRI CE, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI CROAZIA, DALL'ALTRA Articolo 1 Periodi transitori 1) Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Repubblica di Croazia, di seguito "Croazia", avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea. 2) Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando la Croazia avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea.

Protocollo IV - art. 2

Articolo 2 Condizioni relative al periodo di transizione 1) Entro la fine del primo periodo transitorio la Croazia i) diventa membro a pieno titolo delle Autorita' aeronautiche comuni e si adopera al fine di attuare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea menzionata nell'allegato I; ii) applica il documento 30 dell'ECAC e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I; iii) applica il regolamento (CEE) n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalita' applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento (CEE) n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56/CE (relativa alle inchieste sugli incidenti), la direttiva 96/67/CE (relativa ai servizi di assistenza a terra), il regolamento (CE) n. 2027/97 (relativo alla responsabilita' dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42/CE (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento (CE) n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79/CE (sull'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88/CE (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I; iv) separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorita' di regolamentazione nazionale, istituisce un organismo nazionale di vigilanza dei servizi di traffico aereo, intraprende la riorganizzazione del suo spazio aereo in uno o piu' blocchi funzionali, e applica una gestione flessibile del suo spazio aereo; v) ratifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal); vi) ha fatto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, o nell'allegato III del presente accordo. 2) Entro la fine del secondo periodo transitorio la Croazia applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.

Protocollo IV - art. 3

Articolo 3 Disposizioni transitorie 1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base, a) nel corso del primo e secondo periodo transitorio i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Croazia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Croazia e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE. b) Nel corso del secondo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Croazia sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a); ii) i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Croazia e nelle altre Parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE; iii) i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Croazia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Croazia. c) Fino alla fine del secondo periodo transitorio i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo della Croazia o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalla Croazia non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE ne' dei loro cittadini. 2) Ai fini del presente articolo si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda. 3) Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Croazia e alla Comunita' di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Croazia o da suoi cittadini.

Protocollo IV - art. 4

Articolo 4 Sicurezza aerea 1) All'inizio del primo periodo transitorio la Croazia partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 2) Al termine del secondo periodo transitorio il Comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste della partecipazione della Croazia nell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 3) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Croazia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo IV - art. 5

Articolo 5 Protezione della navigazione aerea 1) All'inizio del secondo periodo transitorio la parte riservata della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea prevista nell'allegato I e' messa a disposizione dell'autorita' competente della Croazia. 2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Croazia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo V - art. 1

PROTOCOLLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E GLI STATI MEMBRI CE, DA UNA PARTE, E L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA, DALL'ALTRA Articolo 1 Periodi transitori 1) Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea. 2) Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea.

Protocollo V - art. 2

Articolo 2 Condizioni relative al periodo di transizione 1) Entro la fine del primo periodo transitorio l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia i) diventa membro a pieno titolo delle Autorita' aeronautiche comuni e si adopera al fine di attuare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea menzionata nell'allegato I; ii) applica il documento 30 dell'ECAC e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I; iii) applica il regolamento (CEE) n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalita' applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento (CEE) n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56/CE (relativa alle inchieste sugli incidenti), la direttiva 96/67/CE (relativa ai servizi di assistenza a terra), la direttiva 2003/42/CE (relativa alla segnalazione di taluni eventi), la direttiva 2000/79/CE (sull'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88/CE (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I; iv) separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorita' di regolamentazione nazionale, istituisce un organismo nazionale di vigilanza dei servizi di traffico aereo, intraprende la riorganizzazione del suo spazio aereo in uno o piu' blocchi funzionali, e applica una gestione flessibile del suo spazio aereo; v) ratifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal); vi) ha fatto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contenute, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo di base o nell'allegato III del presente accordo. 2) Entro la fine del secondo periodo transitorio l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.

Protocollo V - art. 3

Articolo 3 Disposizioni transitorie 1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base, a) nel corso del primo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE. ii) I vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE ne' dei loro cittadini. b) Nel corso del secondo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i; ii) i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e nelle altre Parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE; iii) i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 2) Ai fini del presente articolo si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda. 3) Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alla Comunita' di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri della CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o da suoi cittadini.

Protocollo V - art. 4

Articolo 4 Applicazione di alcune disposizioni legislative da parte dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia In deroga all'articolo 2 del presente protocollo, all'entrata in vigore del presente accordo, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia i) applica nella pratica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal); ii) impone ai vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di conformarsi al regolamento (CE) n. 261/2004; iii) mette fine o rende conforme alla normativa comunitaria il contratto stipulato tra il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Macedonian Airlines (MAT) .

Protocollo V - art. 5

Articolo 5 Sicurezza aerea 1) All'inizio del primo periodo transitorio, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 2) Al termine del secondo periodo transitorio, il Comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia all'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 3) Fino alla fine del secondo periodo transitorio, la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo V - art. 6

Articolo 6 Protezione della navigazione aerea 1) All'inizio del secondo periodo transitorio la parte riservata della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea prevista nell'allegato I dell'accordo di base e' messa a disposizione dell'autorita' competente dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo VI - art. 1

PROTOCOLLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E GLI STATI MEMBRI CE DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SERBIA, DALL'ALTRA Articolo 1 Periodi transitori 1) Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo saranno state soddisfatte dalla Repubblica di Serbia, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea. 2) Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo saranno state soddisfatte dalla Repubblica di Serbia, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea.

Protocollo VI - art. 2

Articolo 2 Condizioni relative al periodo di transizione 1) Entro la fine del primo periodo transitorio, la Repubblica di Serbia, i) diventa membro a pieno titolo delle Autorita' aeronautiche comuni e si adopera al fine di attuare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea menzionata nell'allegato I; ii) applica il documento 30 dell'ECAC e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I; iii) applica il regolamento (CEE) n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalita' applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento (CEE) n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56/CE (relativa alle inchieste sugli incidenti), la direttiva 96/67/CE (relativa ai servizi di assistenza a terra), il regolamento (CE) n. 2027/97 (relativo alla responsabilita' dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42/CE (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento (CE) n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79/CE (sull'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88/CE (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I; iv) separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorita' di regolamentazione per la Repubblica di Serbia, istituisce un organismo di vigilanza dei servizi di traffico aereo per la Repubblica di Serbia, intraprende la riorganizzazione dello spazio aereo della Repubblica di Serbia in uno o piu' blocchi funzionali, e applica una gestione flessibile del suo spazio aereo; v) ratifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal); vi) ha fatto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza previsti, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo di base o nell'allegato III del presente accordo. 2) Entro la fine del secondo periodo transitorio, la Repubblica di Serbia applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.

Protocollo VI - art. 3

Articolo 3 Disposizioni transitorie 1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base, a) nel corso del primo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Serbia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato nella Repubblica di Serbia e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE; ii) i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo della Repubblica di Serbia o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalla Repubblica di Serbia non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE ne' dei loro cittadini. b) Nel corso del secondo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Serbia sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i; ii) i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati nella Repubblica di Serbia e nelle altre parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE; iii) i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Serbia sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato nella Repubblica di Serbia. 2) Ai fini del presente articolo, si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda. 3) Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Repubblica di Serbia e alla Comunita' di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri della CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Repubblica di Serbia o da suoi cittadini.

Protocollo VI - art. 4

Articolo 4 Sicurezza aerea 1) All'inizio del primo periodo transitorio la Repubblica di Serbia partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 2) Al termine del secondo periodo transitorio il Comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione della Repubblica di Serbia all'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 3) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Serbia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo VI - art. 5

Articolo 5 Protezione della navigazione aerea 1) All'inizio del secondo periodo transitorio la parte riservata della legislazione in materia di protezione della sicurezza aerea prevista nell'allegato I e' messa a disposizione dell'autorita' competente della Repubblica di Serbia. 2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Serbia di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo VII - art. 1

PROTOCOLLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E GLI STATI MEMBRI CE DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI MONTENEGRO, DALL'ALTRA Articolo 1 Periodi transitori 1) Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo saranno state soddisfatte dalla Repubblica di Montenegro, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea. 2) Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo saranno state soddisfatte dalla Repubblica di Montenegro, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea.

Protocollo VII - art. 2

Articolo 2 Condizioni relative al periodo di transizione 1) Entro la fine del primo periodo transitorio, la Repubblica di Montenegro, i) diventa membro a pieno titolo delle Autorita' aeronautiche comuni e si adopera al fine di attuare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea menzionata nell'allegato I; ii) applica il documento 30 dell'ECAC e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I; iii) applica il regolamento (CEE) n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalita' applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento (CEE) n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56/CE (relativa alle inchieste sugli incidenti), la direttiva 96/67/CE (relativa ai servizi di assistenza a terra), il regolamento (CE) n. 2027/97 (relativo alla responsabilita' dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42/CE (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento (CE) n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79/CE (sull'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88/CE (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I; iv) separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorita' di regolamentazione per la Repubblica di Montenegro, istituisce un organismo di vigilanza dei servizi di traffico aereo per la Repubblica di Montenegro, intraprende la riorganizzazione dello spazio aereo della Repubblica di Montenegro in uno o piu' blocchi funzionali, e applica una gestione flessibile del suo spazio aereo; v) ratifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal); vi) ha fatto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza previsti, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo di base o nell'allegato III del presente accordo. 2) Entro la fine del secondo periodo transitorio, la Repubblica di Montenegro applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.

Protocollo VII - art. 3

Articolo 3 Disposizioni transitorie 1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base, a) nel corso del primo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Montenegro sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato nella Repubblica di Montenegro e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE; ii) i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo della Repubblica di Montenegro o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalla Repubblica di Montenegro non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE ne' dei loro cittadini. b) Nel corso del secondo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Montenegro sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i; ii) i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati nella Repubblica di Montenegro e nelle altre parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE; iii) i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Montenegro sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato nella Repubblica di Montenegro. 2) Ai fini del presente articolo, si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda. 3) Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Repubblica di Montenegro e alla Comunita' di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri della CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Repubblica di Montenegro o da suoi cittadini.

Protocollo VII - art. 4

Articolo 4 Sicurezza aerea 1) All'inizio del primo periodo transitorio la Repubblica di Montenegro partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 2) Al termine del secondo periodo transitorio il Comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione della Repubblica di Montenegro all'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 3) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Montenegro di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo VII - art. 5

Articolo 5 Protezione della navigazione aerea 1) All'inizio del secondo periodo transitorio la parte riservata della legislazione in materia di protezione della sicurezza aerea prevista nell'allegato I e' messa a disposizione dell'autorita' competente della Repubblica di Montenegro. 2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Repubblica di Montenegro di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo VIII - art. 1

PROTOCOLLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E GLI STATI MEMBRI CE, DA UNA PARTE, E LA ROMANIA DALL'ALTRA Articolo 1 Periodo transitorio 1) Il periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Romania avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea. 2) I riferimenti al "secondo periodo transitorio" fatti nel presente accordo o nei suoi allegati vanno intesi, nei confronti della Romania, come periodo transitorio di cui al paragrafo 1.

Protocollo VIII - art. 2

Articolo 2 Condizioni relative al periodo di transizione Entro la fine del periodo transitorio la Romania applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.

Protocollo VIII - art. 3

Articolo 3 Disposizioni transitorie 1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base, durante il periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Romania sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Romania e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE. ii) i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Romania e nelle altre parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE; iii) i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Romania sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Romania. 2) Ai fini del presente articolo si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda. 3) Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Romania e alla Comunita' di rilasciare, a partire dall'inizio del periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Romania o da suoi cittadini.

Protocollo VIII - art. 4

Articolo 4 Sicurezza aerea 1) Al termine del periodo transitorio il Comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione della Romania all'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 2) Fino alla fine del periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Romania di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo VIII - art. 5

Articolo 5 Protezione della navigazione aerea Fino alla fine del periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Romania di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo IX - art. 1

PROTOCOLLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E GLI STATI MEMBRI CE, DA UNA PARTE, E LA MISSIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMMINISTRAZIONE AD INTERIM NEL KOSOVO, DALL'ALTRA Articolo 1 Competenze dell'UNMIK Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano le competenze della Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, di seguito "UNMIK", conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

Protocollo IX - art. 2

Articolo 2 Periodi transitori 1) Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando l'UNMIK avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea. 2) Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando l'UNMIK avra' soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunita' europea.

Protocollo IX - art. 3

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