LEGGE 4 giugno 2010, n. 91

Type Legge
Publication 2010-06-04
Ultimo aggiornamento 2010-06-22
State In force
Source Normattiva
articles 3
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Articolo 3 Condizioni relative al periodo di transizione 1) Entro la fine del primo periodo transitorio, l'UNMIK i) fatto salvo il suo status speciale di diritto internazionale, da' attuazione ai codici JAR promulgati dalle autorita' aeronautiche comuni e si adopera per applicare tutta la legislazione in materia di sicurezza aerea citata all'allegato I; ii) applica il documento 30 dell'ECAC e provvede ad attuare tutta la legislazione in materia di protezione della navigazione aerea menzionata nell'allegato I; iii) applica il regolamento (CEE) n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalita' applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati), il regolamento (CEE) n. 2409/92 (sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci), la direttiva 94/56/CE (relativa alle inchieste sugli incidenti), il regolamento (CE) n. 2027/97 (relativo alla responsabilita' dei vettori aerei in caso di incidente), la direttiva 2003/42/CE (relativa alla segnalazione di taluni eventi), il regolamento (CE) n. 261/2004 (relativo ai casi di negato imbarco), la direttiva 2000/79/CE (sull'organizzazione dell'orario di lavoro nell'aviazione civile) e la direttiva 2003/88/CE (relativa all'orario di lavoro) come disposto nell'allegato I; iv) separa il prestatore dei servizi di gestione del traffico aereo dall'autorita' di regolamentazione, istituisce o designa un organismo di vigilanza dei servizi di traffico aereo; v) applica effettivamente la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal); vi) ha fatto sufficienti progressi nell'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza previsti, secondo il caso, in un accordo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo di base o nell'allegato III. 2) Entro la fine del secondo periodo transitorio, l'UNMLK applica il presente accordo, compresa tutta la legislazione menzionata nell'allegato I.

Protocollo IX - art. 4

Articolo 4 Disposizioni transitorie 1) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base, a) nel corso del primo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'UNMIK sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato nel Kosovo e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE; ii) i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo dell'UNMIK o di residenti del Kosovo e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalle autorita' dell'UNMIK non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE ne' dei loro cittadini. b) Nel corso del secondo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'UNMIK sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i; ii) i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati nel Kosovo e nelle altre parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE; iii) i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dall'UNMIK sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato nel Kosovo. 2) Ai fini del presente articolo, si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda. 3) Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete all'UNMIK e alla Comunita' di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dall'UNMIK o da residenti nel Kosovo.

Protocollo IX - art. 5

Articolo 5 Convenzioni e accordi internazionali Quando la legislazione citata all'allegato I prevede l'obbligo di diventare parte a convenzioni o accordi internazionali, si tiene conto dello status speciale dell'UNMIK ai sensi del diritto internazionale.

Protocollo IX - art. 6

Articolo 6 Sicurezza aerea 1) All'inizio del primo periodo transitorio l'UNMIK partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 2) Al termine del secondo periodo transitorio il Comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione dell'UNMIK all'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 3) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'IJNMIK di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Protocollo IX - art. 7

Articolo 7 Protezione della navigazione aerea 1) All'inizio del secondo periodo transitorio la parte riservata della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea prevista nell'allegato I e' messa a disposizione dell'autorita' competente dell'UNMIK. 2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'UNMIK di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico. Parte di provvedimento in formato grafico

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