LEGGE 8 giugno 2010, n. 97

Type Legge
Publication 2010-06-08
Ultimo aggiornamento 2010-06-25
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

P r o m u l g a la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 134 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 6.940 annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Accordo - art. 1

Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in seguito denominati "gli Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in seguito denominata "la Comunita'", da una parte, e LA BOSNIA-ERZEGOVINA, dall'altra, insieme denominate "le Parti", CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocita' e sul mutuo interesse, che consentano alla Bosnia-Erzegovina di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti gia' instaurati con la Comunita'; CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonche' nell'ambito del Patto di stabilita'; CONSIDERANDO la disponibilita' dell'Unione europea ad integrare il piu' possibile la Bosnia-Erzegovina nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea (in seguito denominato "il trattato UE") e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993 e dei requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, in particolare per quanto riguarda la cooperazione regionale; CONSIDERANDO il partenariato europeo con la Bosnia-Erzegovina, che individua le priorita' di intervento al fine di sostenere le iniziative volte a favorire il ravvicinamento del paese all'Unione europea; CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Bosnia-Erzegovina e nella regione, attraverso l'evoluzione della societa' civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare giustizia e affari interni, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale; CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonche' l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, in particolare quelli dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in seguito denominato "l'Atto finale di Helsinki"), dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' per il rispetto degli obblighi previsti dagli accordi di pace di Dayton/Parigi e del Patto di stabilita' per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilita' regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione; CONSIDERANDO l'impegno delle Parti ad applicare i principi del libero mercato, la disponibilita' della Comunita' a contribuire alle riforme economiche in Bosnia-Erzegovina e l'impegno delle Parti a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC, che saranno applicati in modo trasparente e non discriminatorio; CONSIDERANDO il desiderio delle Parti di potenziare il dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea; CONSIDERANDO l'impegno delle Parti in materia di lotta alla criminalita' organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della conferenza europea del 20 ottobre 2001; PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione (in seguito denominato "il presente accordo") creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento in Bosnia-Erzegovina; TENENDO PRESENTE l'impegno della Bosnia-Erzegovina a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunita' nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente; TENENDO PRESENTE la volonta' della Comunita' di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica; CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea(in seguito denominato "il trattato CE") vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunita', finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Bosnia-Erzegovina di essere vincolati come parte della Comunita' europea, a norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato UE e al trattato CE. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, a norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati; RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria e' stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonche' a rafforzare la cooperazione regionale; RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell'Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell'Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell'attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti; RICORDANDO l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006 come mezzo per attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra. 2. Gli obiettivi di tale associazione sono: a) aiutare la Bosnia-Erzegovina a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto; b) contribuire alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Bosnia-Erzegovina e nella regione; c) fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le Parti, d) sostenere gli sforzi della Bosnia-Erzegovina volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria; e) aiutare la Bosnia-Erzegovina a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante; f) promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina; g) promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

Accordo - art. 2

Articolo 2 La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale, tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), e dello Stato di diritto, nonche' dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Accordo - art. 3

Articolo 3 La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (in seguito denominate "ADM") e dei relativi vettori costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita all'adempimento degli obblighi internazionali, in particolare la piena cooperazione con l'ICTY.

Accordo - art. 5

Articolo 5 La pace e la stabilita' a livello internazionale e regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze sono elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e di associazione. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rimangono soggette ai requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione e si basano sui meriti individuali della Bosnia-Erzegovina.

Accordo - art. 6

Articolo 6 La Bosnia-Erzegovina s'impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonche' lo sviluppo di progetti di interesse comune, in particolare quelli riguardanti la lotta contro criminalita' organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani, armi leggere e di piccolo calibro e droghe illecite. Tale impegno e' essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina e contribuisce pertanto alla stabilita' regionale.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.

Accordo - art. 8

Articolo 8 L'associazione e' realizzata progressivamente e viene completata entro un periodo transitorio non superiore a sei anni. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 115, controlla periodicamente, di norma una volta all'anno, l'applicazione del presente accordo e l'adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte della Bosnia-Erzegovina. Tale verifica e' eseguita alla luce del disposto del preambolo e conformemente ai principi generali del presente accordo. Si tiene debitamente conto delle priorita' stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e si assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo. Basandosi su questa verifica il consiglio di stabilizzazione e di associazione formula raccomandazioni e adotta eventualmente decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficolta' particolari, queste sono esaminate conformemente ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo. Il processo di associazione viene completato progressivamente. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede ad una revisione completa dell'applicazione dell'accordo stesso. In base a tale revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina e adotta eventualmente decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione. La revisione non riguarda la libera circolazione delle merci, per la quale il titolo IV fissa un calendario specifico.

Accordo - art. 9

Articolo 9 L'accordo e' pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed e' attuato a norma di tali disposizioni, in particolare dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e dell'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

Accordo - art. 10

Articolo 10 1. Nell'ambito del presente accordo e' intensificato il dialogo politico tra le Parti, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina e contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione tra le Parti. 2. Il dialogo politico deve promuovere in particolare: a) la piena integrazione della Bosnia-Erzegovina nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione europea; b) una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle Parti sulle questioni internazionali, compresa la PESC, soprattutto quelle che potrebbero avere sostanziali ripercussioni per le Parti, anche attraverso scambi di informazioni pertinenti; c) la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato; d) una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilita' in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla PESC dell'Unione europea. 3. Le Parti ritengono che la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurera' nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante: a) l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonche' per la loro piena attuazione; b) la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle AMD, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. Il dialogo politico su questi aspetti puo' svolgersi a livello regionale.

Accordo - art. 11

Articolo 11 1. Il dialogo politico avviene principalmente nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli. 2. Su richiesta delle Parti, inoltre, il dialogo politico puo' svolgersi: a) all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Bosnia-Erzegovina, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e la Commissione delle Comunita' europee (in seguito denominata "la Commissione europea"), dall'altra; b) utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d'Europa e altri consessi internazionali; c) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003.

Accordo - art. 12

Articolo 12 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 121.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Il dialogo politico puo' svolgersi a livello multilaterale, nonche' a livello regionale con altri paesi della regione, anche nell'ambito del forum UE-Balcani occidentali.

Accordo - art. 14

Articolo 14 Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilita' a livello internazionale e regionale, nonche' dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Bosnia-Erzegovina promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunita' sostiene altresi' progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza. Ogniqualvolta la Bosnia-Erzegovina preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 15, 16 e 17, informa e consulta al riguardo la Comunita' e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X. La Bosnia-Erzegovina attua integralmente gli accordi bilaterali di libero scambio esistenti, negoziati a norma del memorandum d'intesa sull'agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001 dalla Bosnia-Erzegovina, e l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006.

Accordo - art. 15

Articolo 15 Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione Dopo la firma del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina avvia negoziati con i paesi che hanno gia' firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati. Gli elementi principali di tali convenzioni sono: a) il dialogo politico, b) l'instaurazione di zone di libero scambio conformemente alle pertinenti disposizioni dell'OMC; c) concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonche' altre politiche relative alla circolazione delle persone, ad un livello equivalente a quello del presente accordo; d) disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni. All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali. Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilita' della Bosnia-Erzegovina a concludere dette convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea. La Bosnia-Erzegovina avvia negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che questi hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.

Accordo - art. 16

Articolo 16 Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione La Bosnia-Erzegovina avvia la cooperazione regionale con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, in particolare in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

Accordo - art. 17

Articolo 17 Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel processo di stabilizzazione e di associazione 1. La Bosnia-Erzegovina deve promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi altro paese candidato all'adesione all'UE che non rientri nel processo di stabilizzazione e di associazione in qualunque settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione e' allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Bosnia-Erzegovina e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra quest'ultimo, la Comunita' e i suoi Stati membri. 2. Entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Bosnia-Erzegovina deve concludere con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con la Comunita', su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994 e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di essi in misura equivalente al presente accordo, a norma dell'articolo V del GATS.

Accordo - art. 18

Articolo 18 1. Nel corso di un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Essi tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito. 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata. 3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione: a) degli oneri equivalenti ad una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2 del GATT 1994; b) dei dazi antidumping o compensativi; c) dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati. 4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e': a) la tariffa doganale comune della Comunita', istituita ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio(1), effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo; b) la tariffa doganale applicata della Bosnia-Erzegovina per il 2005(2). ---------- (1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato. (2) Gazzetta ufficiale della Bosnia-Erzegovina n. 58/04 del 22.12.2004. 5. I dazi ridotti applicati dalla Bosnia-Erzegovina, calcolati nel modo indicato nel presente accordo, sono arrotondati al decimale piu' vicino secondo i principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 5 dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale direttamente inferiore e tutte le cifre con piu' di 5 (compreso) dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale direttamente superiore. 6. Qualora, successivamente alla firma del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante: a) dai negoziati tariffari in sede di OMC o b) dall'adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC o c) da riduzioni successive dopo l'adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione. 7. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina si comunicano i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.

Accordo - art. 19

Articolo 19 Definizione 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo OMC in materia di agricoltura. 2. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

Accordo - art. 20

Articolo 20 Concessioni della Comunita' riguardanti i prodotti industriali 1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Bosnia-Erzegovina. 2. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Bosnia-Erzegovina.

Accordo - art. 21

Articolo 21 Concessioni della Bosnia-Erzegovina riguardanti i prodotti industriali 1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunita' diversi da quelli elencati nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunita'. 3. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunita' elencati nell'allegato I a), I b) e I c) sono progressivamente ridotti e aboliti secondo i calendari di cui a detto allegato. 4. Le restrizioni quantitative alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Accordo - art. 22

Articolo 22 Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Accordo - art. 23

Articolo 23 Riduzione accelerata dei dazi doganali La Bosnia-Erzegovina si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunita' piu' rapidamente di quanto previsto all'articolo 21 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

Accordo - art. 24

Articolo 24 Definizione 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina. 2. Per "prodotti agricoli e della pesca" s'intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo OMC in materia di agricoltura. 3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605 e alle sottovoci 0511 91, 1902 20 10 e 2301 20 00.

Accordo - art. 25

Articolo 25 Prodotti agricoli trasformati Il protocollo 1 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

Accordo - art. 26

Articolo 26 Abolizione delle restrizioni quantitative applicabili ai prodotti dell'agricoltura e della pesca 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Bosnia-Erzegovina. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunita'.

Accordo - art. 27

Articolo 27 Prodotti agricoli 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Bosnia-Erzegovina, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata. Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti di "baby beef" definiti all'allegato II e originari della Bosnia-Erzegovina al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1.500 tonnellate, espresse in peso carcasse. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunita' dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Bosnia-Erzegovina, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 12.000 tonnellate (peso netto). 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina: a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati nell'allegato III a); b) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati nell'allegato III b), III c) e III d) secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto. c) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati nell'allegato III e) entro il limite del contingente tariffario indicato per i prodotti interessati. 5. Il protocollo 7 determina il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose in esso riportati.

Accordo - art. 28

Articolo 28 Pesce e prodotti della pesca 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutti i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Comunita' a norma dell'allegato V.

Accordo - art. 29

Articolo 29 Clausola di revisione Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilita' specifica di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunita' e delle politiche della Bosnia-Erzegovina nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia della Bosnia-Erzegovina, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC e dell'eventuale adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilita' di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere ad una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

Accordo - art. 30

Articolo 30 Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l'articolo 39, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni per i mercati o i dispositivi normativi interni della controparte, entrambe le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie.

Accordo - art. 31

Articolo 31 Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande spiritose 1. La Bosnia-Erzegovina assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunita' registrate nella Comunita' a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari(1), secondo le modalita' di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche della Bosnia-Erzegovina per i prodotti dell'agricoltura e della pesca sono ammissibili alla registrazione nella Comunita' alle condizioni specificate nello stesso regolamento. ---------- (1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1). 2. La Bosnia-Erzegovina vieta l'uso nel suo territorio delle denominazioni protette nella Comunita' per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. Questa disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della merce e' indicata, l'indicazione geografica in questione e' utilizzata in una traduzione o la denominazione e' accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe. 3. La Bosnia-Erzegovina rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2. 4. I marchi commerciali registrati in Bosnia-Erzegovina o acquisiti con l'uso, il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2, cesseranno di essere utilizzati entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Questa disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Bosnia-Erzegovina o acquisiti con l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purche' non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualita', alle specifiche e all'origine geografica delle merci. 5. A decorrere dal 31 dicembre 2013, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non varranno come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci in Bosnia-Erzegovina. 6. La Bosnia-Erzegovina garantisce la protezione di cui ai paragrafi 1-5 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.

Accordo - art. 32

Articolo 32 Ambito d'applicazione Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo 1.

Accordo - art. 33

Articolo 33 Concessioni piu' favorevoli Le disposizioni del presente titolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure piu' favorevoli.

Accordo - art. 34

Articolo 34 Standstill 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina, ne' si aumentano quelli gia' applicati. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina, ne' sono rese piu' restrittive quelle esistenti. 3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli articoli 25, 26, 27 e 28, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche della Bosnia-Erzegovina e della Comunita' in materia di agricoltura e di pesca e l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purche' rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati da III a V e al protocollo 1.

Accordo - art. 35

Articolo 35 Divieto di discriminazione fiscale 1. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse gia' esistano. 2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

Accordo - art. 36

Articolo 36 Dazi doganali di carattere fiscale Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Accordo - art. 37

Articolo 37 Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo. 2. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o piu' Stati membri e la Bosnia-Erzegovina o derivanti dagli accordi bilaterali specificati nel titolo III, conclusi dalla Bosnia-Erzegovina per promuovere il commercio regionale. 3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Bosnia-Erzegovina sanciti nel presente accordo.

Accordo - art. 38

Articolo 38 Dumping e sovvenzioni 1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 39. 2. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, essa puo' adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 o dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Accordo - art. 39

Articolo 39 Clausola di salvaguardia generale 1. Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: a) grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice oppure b) gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice, la Parte importatrice puo' adottare opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo. 3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni provenienti dall'altra Parte non devono superare quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, causati dall'applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate consistono nella sospensione dell'aumento o nella riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino ad un massimo corrispondente al dazio di base indicato all'articolo 18, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 6 per lo stesso prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro la fine del periodo stabilito e non possono essere applicate per piu' di due anni. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono adottare misure per un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia gia' stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno quattro anni dallo scadere delle misure in questione. 4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b) del presente articolo, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Bosnia-Erzegovina, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le due Parti in questione. 5. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, si applicano le seguenti disposizioni: a) i problemi causati dalla situazione di cui al presente articolo sono sottoposti immediatamente all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione e' stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure opportune per risolvere il problema conformemente al presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo; b) qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Parte interessata puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione informandone immediatamente l'altra Parte. Le misure di salvaguardia sono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano. 6. Qualora la Comunita' o la Bosnia-Erzegovina assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo ad una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra Parte.

Accordo - art. 40

Articolo 40 Clausola di penuria 1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi: a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice o b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo. 2. Nello scegliere le misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistono condizioni identiche, ne' una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono piu' le condizioni che ne giustificano il mantenimento. 3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Bosnia-Erzegovina, fornisce quanto prima al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono mettersi d'accordo, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficolta'. Qualora non si raggiunga un accordo entro 30 giorni da quando la questione e' stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice puo' applicare misure, ai sensi del presente articolo, alle esportazioni del prodotto in questione. 4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Comunita' o la Bosnia-Erzegovina, a seconda dei casi, puo' applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte. 5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo sono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

Accordo - art. 41

Articolo 41 Monopoli di Stato La Bosnia-Erzegovina adegua tutti i monopoli nazionali a carattere commerciale di modo che, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri e della Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.

Accordo - art. 42

Articolo 42 Norme di origine Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo 2 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Accordo - art. 43

Articolo 43 Restrizioni autorizzate Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Accordo - art. 44

Articolo 44 Mancata cooperazione amministrativa 1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa e' indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarita' e le frodi nel settore doganale. 2. Quando una Parte constata, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi a norma del presente titolo, puo' sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo. 3. Ai fini del presente articolo, per "mancata cooperazione amministrativa" s'intende, fra l'altro: a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati; b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione; c) il reiterato rifiuto di ottenere l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticita' di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti. Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarita' o frodi si puo' verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacita' di produzione e di esportazione dell'altra Parte, legato ad informazioni oggettive relative alle irregolarita' o alle frodi. 4. L'applicazione di una sospensione temporanea e' subordinata alle seguenti condizioni: a) la Parte che ha constatato, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti; b) qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata puo' sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea e' comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione; c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate al minimo necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte in questione. La loro durata e' limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee sono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione. 5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a) del presente articolo, la Parte interessata pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si indica che per il prodotto interessato si sono constatate, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi.

Accordo - art. 45

Articolo 45 Responsabilita' finanziaria Qualora le autorita' competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione e, in particolare, nell'applicare le disposizioni del protocollo 2, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze puo' chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilita' di adottare tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

Accordo - art. 46

Articolo 46 L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle Isole Canarie.

Accordo - art. 47

Articolo 47 1. Nel rispetto delle condizioni e delle modalita' applicabili in ciascuno Stato membro: a) il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Bosnia-Erzegovina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro; b) il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 48, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore. 2. Nel rispetto delle condizioni e delle modalita' applicabili nel suo territorio, la Bosnia-Erzegovina concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in Bosnia-Erzegovina.

Accordo - art. 48

Articolo 48 1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilita' dei lavoratori: a) si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della Bosnia-Erzegovina concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali; b) gli altri Stati membri esaminano la possibilita' di concludere accordi analoghi. 2. Dopo tre anni il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, secondo le norme e le procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'.

Accordo - art. 49

Articolo 49 1. Vengono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori aventi la nazionalita' della Bosnia-Erzegovina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento piu' favorevole, pone in essere le disposizioni seguenti: a) tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di invalidita' e di decesso e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari; b) le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidita' derivante da tali cause, ad eccezione delle indennita' non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori; c) ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati. 2. La Bosnia-Erzegovina concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti nel suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, punti b) e c).

Accordo - art. 50

Articolo 50 Definizione Ai fini del presente accordo: a) per "societa' comunitaria" o "societa' della Bosnia-Erzegovina" s'intende, rispettivamente, una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina. Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina che abbia solo la sede legale nel territorio della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina viene considerata una societa' comunitaria o della Bosnia-Erzegovina se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Bosnia-Erzegovina; b) per "consociata" di una societa' s'intende una societa' effettivamente controllata da un'altra societa'; c) per "filiale" di una societa' s'intende un'impresa commerciale senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione; d) per "stabilimento" s'intende: i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi, nonche' attivita', in particolare societa', che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attivita' economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi; ii) per quanto riguarda le societa' comunitarie e le societa' della Bosnia-Erzegovina, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Bosnia-Erzegovina o nella Comunita'; e) per "attivita'" s'intendono quelle economiche; f) le "attivita' economiche" comprendono in linea di massima le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale; g) per "cittadino della Comunita'" o "cittadino della Bosnia-Erzegovina" s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini comunitari o della Bosnia-Erzegovina stabiliti al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina e controllate da cittadini comunitari o della Bosnia-Erzegovina, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Bosnia-Erzegovina in base alle rispettive legislazioni; h) per "servizi finanziari" s'intendono le attivita' descritte nell'allegato VI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' ampliare o modificare l'ambito d'applicazione di tale allegato.

Accordo - art. 51

Articolo 51 1. La Bosnia-Erzegovina agevola l'avvio di attivita' nel suo territorio da parte di societa' e cittadini comunitari. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina concede: a) per lo stabilimento di societa' comunitarie nel territorio della Bosnia-Erzegovina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi; b) per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comunitarie stabilite in Bosnia-Erzegovina, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e i suoi Stati membri concedono: a) per lo stabilimento di societa' della Bosnia-Erzegovina nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi; b) per l'attivita' delle filiali e consociate della Bosnia-Erzegovina stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite nel loro territorio. 3. Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro societa', per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita' di societa' di un'altra Parte nel loro territorio. 4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalita' per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunita' e della Bosnia-Erzegovina che intendano avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi. 5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo: a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di societa' comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprieta' immobiliari in Bosnia-Erzegovina; b) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate di societa' comunitarie avranno inoltre il diritto di acquistare e godranno degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprieta' immobiliari, delle societa' della Bosnia-Erzegovina e godranno, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le societa' della Bosnia-Erzegovina, quando cio' e' necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui esse sono stabilite. Le disposizioni della presente lettera si applicano fatto salvo l'articolo 63; c) dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la possibilita' di estendere i diritti di cui alla lettera b) a filiali di societa' comunitarie.

Accordo - art. 52

Articolo 52 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 51, le Parti possono disciplinare, tranne per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, lo stabilimento e l'attivita' delle societa' e dei cittadini nel loro territorio, sempreche' cosi' facendo non discriminino le societa' e i cittadini delle altre Parti rispetto alle loro societa' e ai loro cittadini. 2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di adottare misure a titolo prudenziale, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle Parti a norma del presente accordo. 3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti ne' informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

Accordo - art. 53

Articolo 53 1. Fatto salve eventuali disposizioni contrarie dell'accordo multilaterale sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo(1) (in seguito denominato "ECAA"), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attivita' nei settori di cui al paragrafo 1. ---------- (1) Accordo multilaterale tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3).

Accordo - art. 54

Articolo 54 1. Le disposizioni degli articoli 51 e 52 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari per lo stabilimento e l'attivita' nel suo territorio di filiali di societa' dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di societa' stabilite nel suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali. 2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

Accordo - art. 55

Articolo 55 Nell'intento di rendere piu' agevole per i cittadini comunitari e della Bosnia-Erzegovina l'avvio e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate rispettivamente in Bosnia-Erzegovina e nella Comunita', il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso puo' adottare tutte le misure necessarie a tale scopo.

Accordo - art. 56

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