LEGGE 8 giugno 2010, n. 97

Type Legge
Publication 2010-06-08
Ultimo aggiornamento 2010-06-25
State In force
Source Normattiva
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Articolo 56 1. Una societa' comunitaria stabilita nel territorio della Bosnia-Erzegovina o una societa' della Bosnia-Erzegovina stabilita nella Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio di stabilimento, nel territorio rispettivamente della Bosnia-Erzegovina e della Comunita', cittadini rispettivamente degli Stati membri o della Bosnia-Erzegovina, purche' si tratti di quadri intermedi di cui al paragrafo 2 impiegati esclusivamente da societa', consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in seguito denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" di cui alla lettera c) del presente paragrafo e nelle categorie sottoindicate, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento: a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, tra cui coloro che: i) dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attivita' di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive; iii) hanno facolta' di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale; b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze puo' riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative ad un tipo di lavoro o di attivita' che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; c) per "persona trasferita all'interno della societa'" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte nel territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attivita' economiche simili nel territorio dell'altra Parte. 3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina di cittadini rispettivamente della Bosnia-Erzegovina o della Comunita' sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, quali definiti al paragrafo 2, lettera a), all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una societa' della Bosnia-Erzegovina oppure una consociata o una filiale di una societa' comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Bosnia-Erzegovina, a condizione che: a) detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio di stabilimento e b) la sede principale della societa' si trovi al di fuori rispettivamente della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della societa' rispettivamente nello Stato membro o in Bosnia-Erzegovina.

Accordo - art. 57

Articolo 57 1. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o della Bosnia-Erzegovina stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati. 2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono impiegate dal prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 56, paragrafo 2, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettivita' o di prestare essi stessi servizi. 3. Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

Accordo - art. 58

Articolo 58 1. Le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o societa' della Comunita' e della Bosnia-Erzegovina stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente piu' restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, puo' chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

Accordo - art. 59

Articolo 59 Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina, si applicano le disposizioni seguenti: 1) nel settore dei trasporti terrestri, il protocollo 3 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Bosnia-Erzegovina e la Comunita' intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa della Bosnia-Erzegovina in materia di trasporti con quella della Comunita'. 2) Nel settore dei trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi internazionali, nonche' a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente. Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, elemento chiave del trasporto marittimo internazionale. 3) Nell'applicare i principi del paragrafo 2, le Parti: a) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi; b) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali; c) ciascuna Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. 4) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono disciplinate dall'ECAA. 5) Prima della conclusione dell'ECAA, le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione piu' restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo. 6) La Bosnia-Erzegovina adegua la sua legislazione, comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci. 7) A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

Accordo - art. 60

Articolo 60 Le Parti si impegnano ad autorizzare, conformemente alle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina.

Accordo - art. 61

Articolo 61 1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in societa' costituite in base alle leggi del paese ospitante e a investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. 2. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, nonche' a prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle norme e delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini di Stati membri. Entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini di Stati membri per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai suoi cittadini. A decorrere dal quinto anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore ad un anno. 4. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Bosnia-Erzegovina e di rendere piu' restrittivi i regimi esistenti. 5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina causano, o minacciano di causare, serie difficolta' al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina, la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi. 6. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo. 7. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Accordo - art. 62

Articolo 62 1. Durante i primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti adottano misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. 2. Entro la fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalita' per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

Accordo - art. 63

Articolo 63 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanita'. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita', svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potesta' pubbliche.

Accordo - art. 64

Articolo 64 Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di residenza, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione del presente accordo. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 63.

Accordo - art. 65

Articolo 65 Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle societa' controllate da ed esclusivamente di proprieta' congiunta di societa' o cittadini della Bosnia-Erzegovina e societa' o cittadini della Comunita'.

Accordo - art. 66

Articolo 66 1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali gia' concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale. 2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Bosnia-Erzegovina di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non e' identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.

Accordo - art. 67

Articolo 67 1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'adozione di misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione. 2. Qualora uno o piu' Stati membri o la Bosnia-Erzegovina abbia o rischi di avere gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Bosnia-Erzegovina, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, puo' adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o la Bosnia-Erzegovina, a seconda dei casi, informa immediatamente l'altra Parte. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Accordo - art. 68

Articolo 68 Le disposizioni del presente titolo vengono progressivamente adeguate tenendo conto, in particolare, dei requisiti posti dall'articolo V del GATS.

Accordo - art. 69

Articolo 69 Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di adottare le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

Accordo - art. 70

Articolo 70 1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione della Bosnia-Erzegovina a quella della Comunita' e della sua effettiva applicazione. La Bosnia-Erzegovina si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. La Bosnia-Erzegovina garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura. 2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma dell'accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 8 dello stesso. 3. In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno e sugli altri aspetti connessi al commercio. Successivamente, la Bosnia-Erzegovina si concentra sulle altre parti dell'acquis. Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e la Bosnia-Erzegovina. 4. La Bosnia-Erzegovina definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalita' per il controllo del ravvicinamento legislativo e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi.

Accordo - art. 71

Articolo 71 Concorrenza ed altre disposizioni di carattere economico 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina: a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina o in una sua parte sostanziale; c) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunita', in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie. 3. Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un'autorita' pubblica indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali. 4. La Bosnia-Erzegovina istituisce un'autorita' pubblica indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione del paragrafo 1, lettera c), entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorita' puo' autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti a norma del paragrafo 2, nonche' ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente. 5. Ciascuna Parte garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando, tra l'altro, all'altra Parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e l'impostazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico. 6. La Bosnia-Erzegovina compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorita' di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. 7. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera c), le Parti accettano che, durante i primi sei anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dalla Bosnia-Erzegovina sia valutato tenendo conto del fatto che la Bosnia-Erzegovina deve essere assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE. b) Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorita' di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilita' delle regioni della Bosnia-Erzegovina e le corrispondenti intensita' massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalita' regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia. 8. Il protocollo 4 definisce le norme speciali sugli aiuti di Stato applicabili alla ristrutturazione dell'industria siderurgica. 9. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV: a) il paragrafo 1, lettera c), non si applica; b) le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE e degli strumenti comunitari specifici adottati su tale base. 10. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

Accordo - art. 72

Articolo 72 Imprese pubbliche Entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato CE, con particolare riguardo all'articolo 86. I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilita' di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunita' in Bosnia-Erzegovina.

Accordo - art. 73

Articolo 73 Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale 1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 2. Dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali. 3. La Bosnia-Erzegovina adotta tutte le misure necessarie atte a garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunita', compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti. 4. La Bosnia-Erzegovina s'impegna ad aderire, entro il termine indicato al paragrafo precedente, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Le Parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita ai principi dell'accordo su aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di obbligare la Bosnia-Erzegovina ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore. 5. Qualora nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Accordo - art. 74

Articolo 74 Appalti pubblici 1. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', con particolare attenzione alle norme dell'OMC. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' della Bosnia-Erzegovina, stabilite o meno nella Comunita', possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunita' in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' comunitarie. Le precedenti disposizioni si applicano altresi' ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilita' non appena il governo della Bosnia-Erzegovina avra' adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunita' verifica periodicamente se la Bosnia-Erzegovina abbia effettivamente introdotto tale normativa. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie stabilite in Bosnia-Erzegovina a norma del capitolo II del titolo V possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Bosnia-Erzegovina beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' della Bosnia-Erzegovina. 4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie non stabilite in Bosnia-Erzegovina potranno accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Bosnia-Erzegovina beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' della Bosnia-Erzegovina. Nel periodo di transizione quinquennale la Bosnia-Erzegovina riduce progressivamente le preferenze esistenti di modo che, all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio preferenziale non superi il 15% nel primo e secondo anno, il 10% nel terzo e quarto anno e il 5% nel quinto anno. 5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la Bosnia-Erzegovina di garantire a tutte le societa' comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. La Bosnia-Erzegovina riferisce ogni anno al consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici. 6. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la prestazione di servizi tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 47 a 69.

Accordo - art. 75

Articolo 75 Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita' 1. La Bosnia-Erzegovina adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformita' della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e con le procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'. 2. A tale scopo, le Parti si adoperano per: a) promuovere l'uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonche' delle norme e delle procedure europee di valutazione della conformita'; b) fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualita': standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'; c) incoraggiare la partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformita', metrologia e funzioni analoghe (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET)(1); d) se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformita' e l'accettazione dei prodotti industriali una volta che la Bosnia-Erzegovina abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunita' e disponga delle competenze necessarie. ---------- (1) Comitato europeo per la standardizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica; Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per l’Accreditamento, Cooperazione europea per la Metrologia Legale, Organizzazione europea per la cooperazione tra le organizzazioni metrologiche.

Accordo - art. 76

Articolo 76 Tutela dei consumatori Le Parti collaborano per allineare le norme della Bosnia-Erzegovina in materia di tutela dei consumatori con quelle della Comunita'. Un'efficace tutela dei consumatori e' indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo. A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono: a) una politica attiva di protezione dei consumatori conforme alla normativa comunitaria, lo sviluppo dell'informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti; b) l'armonizzazione della legislazione della Bosnia-Erzegovina in materia di protezione dei consumatori con quella vigente nella Comunita'; c) un'efficace protezione giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati; d) un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l'accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia.

Accordo - art. 77

Articolo 77 Condizioni di lavoro e pari opportunita' La Bosnia-Erzegovina adegua progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunita'.

Accordo - art. 78

Articolo 78 Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto Nella loro cooperazione in materia di giustizia e affari interni, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, le autorita' incaricate dell'applicazione della legge e l'apparato giudiziario. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza, l'efficienza e la capacita' istituzionale del sistema giudiziario, a migliorare l'accesso alla giustizia, a dotare di strutture adeguate la polizia, le dogane e gli altri organi incaricati di applicare la legge, ad impartire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalita' organizzata.

Accordo - art. 79

Articolo 79 Protezione dei dati personali All'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina adegua la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla privacy vigenti a livello europeo e internazionale. La Bosnia-Erzegovina istituisce organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace dell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le Parti collaborano per conseguire questo obiettivo.

Accordo - art. 80

Articolo 80 Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati. La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, deve comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta: a) lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche; b) la redazione di testi legislativi; c) una maggiore efficienza delle istituzioni; d) la formazione del personale; e) la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi; f) la gestione delle frontiere. La cooperazione si concentra in particolare: a) nel settore dell'asilo, sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e del protocollo di New York relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967, cosi' da garantire il rispetto del principio di "non respingimento" e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati; b) nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.

Accordo - art. 81

Articolo 81 Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione 1. Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, la Bosnia-Erzegovina e gli Stati membri riammettono i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori; le Parti decidono inoltre di concludere e di applicare integralmente un accordo di riammissione comprendente, fra l'altro, l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi. Gli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identita' e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie. Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini, anche di paesi terzi, e degli apolidi vengono stabilite nel quadro dell'accordo sulla riammissione. 2. La Bosnia-Erzegovina e' disposta a concludere accordi di riammissione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo. 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani.

Accordo - art. 82

Articolo 82 Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo 1. Le Parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo. 2. La cooperazione nel settore puo' comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire l'efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

Accordo - art. 83

Articolo 83 Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite 1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro gli stupefacenti, a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania, nonche' a garantire un controllo piu' efficace dei precursori. 2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di controllo degli stupefacenti.

Accordo - art. 84

Articolo 84 Lotta alla criminalita' organizzata e alle altre attivita' illecite e azioni di prevenzione Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o meno, quali: a) il traffico e la tratta di esseri umani; b) le attivita' economiche illecite, in particolare la falsificazione monetaria, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi; c) la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti; d) la frode fiscale; e) la produzione e il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope; f) il contrabbando; g) il traffico illecito di armi; h) la falsificazione di documenti; i) il traffico illecito di automobili; j) la cibercriminalita'. Nella lotta contro la criminalita' organizzata vengono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.

Accordo - art. 85

Articolo 85 Lotta al terrorismo Le Parti convengono di cooperare, conformemente alle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento: a) attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni ONU pertinenti , convenzioni e strumenti internazionali; b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale; c) attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalita' di lotta al terrorismo, nonche' nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.

Accordo - art. 86

Articolo 86 1. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Bosnia-Erzegovina. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile della Bosnia-Erzegovina. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso. 3. Le politiche di cooperazione devono essere integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Bosnia-Erzegovina e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilita' regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' stabilire priorita' tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste, in linea con il partenariato europeo.

Accordo - art. 87

Articolo 87 Politica economica e commerciale La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e l'elaborazione/applicazione della politica economica nelle economie di mercato. Su richiesta delle autorita' della Bosnia-Erzegovina, la Comunita' puo' fornire assistenza per aiutare la Bosnia-Erzegovina ad instaurare un'economia di mercato funzionante e ad avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell'unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilita'. La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attivita' commerciale. Essa comprende anche lo scambio informale di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'unione economica e monetaria europea.

Accordo - art. 88

Articolo 88 Cooperazione nel settore statistico La cooperazione tra le Parti si concentra in particolare sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico. Essa mira a sviluppare sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire i dati confrontabili, attendibili, obiettivi e accurati necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma della Bosnia-Erzegovina. Essa consente inoltre allo Stato e agli uffici statistici delle entita' di rispondere in modo piu' adeguato alle esigenze dei loro clienti nazionali e internazionali (pubblica amministrazione e settore privato). Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea, e avvicinarsi all'acquis comunitario.

Accordo - art. 89

Articolo 89 Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari La cooperazione tra la Bosnia-Erzegovina e la Comunita' si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e altri servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e altri servizi finanziari in Bosnia-Erzegovina.

Accordo - art. 90

Articolo 90 Cooperazione in materia di audit e controllo finanziario La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di controllo interno delle finanze pubbliche e di audit esterno. Le Parti collaborano, in particolare, all'elaborazione e all'adozione della normativa pertinente al fine di creare in Bosnia-Erzegovina un sistema di controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC), compresa l'istituzione di unita' di audit interno funzionalmente indipendenti, e sistemi indipendenti di audit esterno, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e conformemente alle migliori prassi dell'Unione europea. La cooperazione si concentra altresi' sullo sviluppo delle capacita' e sulla formazione presso le istituzioni onde sviluppare in Bosnia-Erzegovina un sistema di controllo interno delle finanze pubbliche e istituti di audit esterno (istituzioni superiori di controllo), compresi la creazione e il potenziamento di unita' di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per i sistemi di 'audit interno.

Accordo - art. 91

Articolo 91 Promozione e tutela degli investimenti La cooperazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per il rilancio economico e industriale della Bosnia-Erzegovina.

Accordo - art. 92

Articolo 92 Cooperazione industriale La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria in generale e dei singoli settori in Bosnia-Erzegovina, nonche' la cooperazione industriale fra operatori economici, con l'obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni atte a garantire la protezione dell'ambiente. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorita' stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonche' l'attivita' delle imprese. La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario riguardante la politica industriale.

Accordo - art. 93

Articolo 93 Piccole e medie imprese Le Parti collaborano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, tenendo debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di PMI e dei dieci orientamenti sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese

Accordo - art. 94

Articolo 94 Turismo La cooperazione tra le Parti in campo turistico mira principalmente a intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.), a sviluppare la cooperazione fra aziende turistiche, esperti, governi e organi pubblici competenti in materia di turismo e a trasferire il know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario pertinente. La cooperazione puo' essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.

Accordo - art. 95

Articolo 95 Agricoltura e settore agroindustriale La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nei settori agricolo, veterinario e fitosanitario. La cooperazione punta principalmente a ristrutturare e modernizzare i settori agricolo e agroindustriale della Bosnia-Erzegovina, aiutandoli in particolare a soddisfare i requisiti veterinari e fitosanitari della Comunita', e ad avvicinare progressivamente la legislazione e le prassi nazionali alle norme e agli standard comunitari.

Accordo - art. 96

Articolo 96 Pesca Le Parti valutano la possibilita' di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.

Accordo - art. 97

Articolo 97 Dogane Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che verranno adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale della Bosnia-Erzegovina a quello comunitario, il che contribuira' a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale della Bosnia-Erzegovina all'acquis. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane. Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in materia doganale figurano nel protocollo 5.

Accordo - art. 98

Articolo 98 Fiscalita' Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale della Bosnia-Erzegovina per assicurare una riscossione efficace delle imposte e potenziare la lotta contro le frodi fiscali. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Quest'ultima dovrebbe essere messa in atto conformemente ai principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio il 1º dicembre 1997. La cooperazione punta altresi' a migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione, promuovendo lo scambio di informazioni con gli Stati membri onde agevolare l'attuazione delle misure di lotta contro la frode o l'evasione fiscale. La Bosnia-Erzegovina completa infine la rete degli accordi bilaterali con gli Stati membri, in linea con l'ultimo aggiornamento del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e sulla base del modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella misura in cui lo Stato membro richiedente vi aderisce.

Accordo - art. 99

Articolo 99 Cooperazione nel settore sociale Le Parti collaborano per agevolare la definizione della politica occupazionale della Bosnia-Erzegovina nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale della Bosnia-Erzegovina alle nuove esigenze economiche e sociali, onde garantire un pari accesso e un sostegno effettivo a tutte le persone vulnerabili, e puo' comprendere la revisione della legislazione della Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunita' tra uomini e donne, per i disabili e per tutte le persone vulnerabili, comprese quelle appartenenti a minoranze, nonche' il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunita'. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo settore.

Accordo - art. 100

Articolo 100 Istruzione e formazione Le Parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Bosnia-Erzegovina, nonche' delle politiche e iniziative a favore dei giovani, compresa l'istruzione non formale. Il conseguimento degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna nell'ambito del relativo processo intergovernativo costituisce una priorita' per i sistemi di istruzione superiore. Le Parti collaborano inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Bosnia-Erzegovina, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione. La Bosnia-Erzegovina deve puntare in via prioritaria al rispetto degli impegni assunti nell'ambito delle convenzioni internazionali pertinenti. I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiranno al miglioramento delle strutture e delle attivita' nel settore dell'istruzione e della formazione in Bosnia-Erzegovina. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo settore.

Accordo - art. 101

Articolo 101 Cooperazione culturale Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra singoli cittadini, comunita' e popoli. Le Parti si impegnano altresi' a collaborare per promuovere la diversita' culturale, in particolare nell'ambito della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali.

Accordo - art. 102

Articolo 102 Cooperazione nel settore audiovisivo Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo. La cooperazione potrebbe vertere, tra l'altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e dei professionisti dell'informazione, nonche' su un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professionalita' dei mass media pubblici e privati e a stabilire piu' stretti legami con i media europei. La Bosnia-Erzegovina allinea con le politiche della Comunita' le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l'acquis comunitario pertinente. La Bosnia-Erzegovina rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.

Accordo - art. 103

Articolo 103 Societa' dell'informazione La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario sulla societa' dell'informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione della Bosnia-Erzegovina con quelle della Comunita'. Le Parti cooperano per sviluppare ulteriormente la societa' dell'informazione in Bosnia-Erzegovina, con l'obiettivo globale di preparare la societa' all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilita' di reti e servizi.

Accordo - art. 104

Articolo 104 Reti e servizi di comunicazione elettronici La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo campo. Le Parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire alla Bosnia-Erzegovina di recepire l'acquis comunitario in questi settori dopo un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Accordo - art. 105

Articolo 105 Informazione e comunicazione La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina prendono le misure necessarie per favorire lo scambio di informazioni tra di esse. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti professionali della Bosnia-Erzegovina informazioni piu' specialistiche.

Accordo - art. 106

Articolo 106 Trasporti La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore dei trasporti. La cooperazione potrebbe puntare principalmente a ristrutturare e modernizzare i modi di trasporto della Bosnia-Erzegovina, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci e agevolare l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti, sviluppare infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali nell'Europa sudorientale in linea con il memorandum d'intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale, aggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunita', creare in Bosnia-Erzegovina un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.

Accordo - art. 107

Articolo 107 Energia La cooperazione si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di energia compresi, se del caso, gli aspetti relativi alla sicurezza nucleare, si basa sul trattato che istituisce la Comunita' dell'energia e viene sviluppata in vista di un'integrazione graduale della Bosnia-Erzegovina nei mercati energetici europei.

Accordo - art. 108

Articolo 108 Ambiente Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione ai fini dello sviluppo sostenibile. Le Parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative ai fini di una pianificazione strategica delle questioni ambientali onde assicurare il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sull'allineamento della legislazione della Bosnia-Erzegovina con l'acquis comunitario. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, compresi i rifiuti e i prodotti chimici, sull'istituzione di un sistema di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e sull'esecuzione di valutazioni di impatto ambientale e di valutazioni strategiche ambientali. Si riserva un'attenzione particolare alla ratifica e all'attuazione del protocollo di Kyoto.

Accordo - art. 109

Articolo 109 Cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.

Accordo - art. 110

Articolo 110 Sviluppo regionale e locale Le Parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. La cooperazione tiene debitamente conto delle priorita' dell'acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.

Accordo - art. 111

Articolo 111 Riforma della pubblica amministrazione La cooperazione mira a favorire l'ulteriore sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Bosnia-Erzegovina, avvalendosi delle riforme gia' attuate nel settore. Essa verte in particolare sul consolidamento delle istituzioni in linea con i requisiti del partenariato europeo, in particolare l'elaborazione e l'attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, la gestione delle risorse umane e lo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, la formazione permanente, la promozione dell'etica nella pubblica amministrazione e il rafforzamento del processo di elaborazione delle politiche. Le riforme terranno debitamente conto degli obiettivi di sostenibilita' fiscale, compresi gli aspetti connessi alla struttura delle finanze pubbliche. La cooperazione si esplica a tutti i livelli della pubblica amministrazione della Bosnia-Erzegovina.

Accordo - art. 112

Articolo 112 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 5, 113 e 115, la Bosnia-Erzegovina puo' beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L'erogazione dell'aiuto comunitario e' subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformita' con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, delle specifiche priorita' del partenariato europeo. Si tiene conto anche delle valutazioni contenute nelle relazioni annuali sui progressi della Bosnia-Erzegovina. L'assistenza comunitaria e' inoltre subordinata ai requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione, specie per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali. L'aiuto concesso alla Bosnia-Erzegovina e' modulato in funzione del fabbisogno constatato e delle priorita' concordate, riflette la capacita' di assorbimento e, se del caso, di rimborso ed attua i provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l'economia.

Accordo - art. 113

Articolo 113 Puo' essere fornita assistenza finanziaria sotto forma di sovvenzioni a norma del pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale basato su programmi d'azione annuali, definiti dalla Comunita' in seguito a consultazioni con la Bosnia-Erzegovina. L'assistenza finanziaria puo' riguardare qualsiasi settore della cooperazione, in particolare la giustizia e gli affari interni, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico.

Accordo - art. 114

Articolo 114 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali. A tal fine, le Parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

Accordo - art. 115

Articolo 115 E' istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Accordo - art. 116

Articolo 116 1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno. 4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un rappresentante della Bosnia-Erzegovina, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Accordo - art. 117

Articolo 117 Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno dell'ambito d'applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare inoltre opportune raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.

Accordo - art. 118

Articolo 118 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina. 2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalita' di funzionamento del comitato. 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' delegare determinati poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all'articolo 117.

Accordo - art. 119

Articolo 119 Il comitato di stabilizzazione e di associazione puo' creare sottocomitati. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo. E' creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.

Accordo - art. 120

Articolo 120 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonche' le modalita' del loro funzionamento.

Accordo - art. 121

Articolo 121 E' istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, nel cui ambito vengono organizzati incontri e scambi di opinioni fra membri dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' composto da membri del Parlamento europeo e da membri dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

Accordo - art. 122

Articolo 122 Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta'.

Accordo - art. 123

Articolo 123 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Accordo - art. 124

Articolo 124 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: a) il regime applicato dalla Bosnia-Erzegovina nei confronti della Comunita' non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro societa' o filiali; b) il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Bosnia-Erzegovina non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, societa' o filiali della Bosnia-Erzegovina. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Accordo - art. 125

Articolo 125 1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni. 3. Ciascuna delle Parti puo' deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l'articolo 126 e, eventualmente, il protocollo 6. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione vincolante. 4. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se l'altra Parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di tale organismo, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma degli articoli 119 e 120. 5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non pregiudicano l'applicazione degli articoli 30, 38, 39, 40 e 44 e del protocollo 2.

Accordo - art. 126

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