LEGGE 8 giugno 2010, n. 97
Articolo 79 Protezione dei dati personali All'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina adegua la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla privacy vigenti a livello europeo e internazionale. La Bosnia-Erzegovina istituisce organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace dell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le Parti collaborano per conseguire questo obiettivo.
Accordo - art. 80
Articolo 80 Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati. La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, deve comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta: a) lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche; b) la redazione di testi legislativi; c) una maggiore efficienza delle istituzioni; d) la formazione del personale; e) la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi; f) la gestione delle frontiere. La cooperazione si concentra in particolare: a) nel settore dell'asilo, sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e del protocollo di New York relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967, cosi' da garantire il rispetto del principio di "non respingimento" e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati; b) nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.
Accordo - art. 81
Articolo 81 Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione 1. Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, la Bosnia-Erzegovina e gli Stati membri riammettono i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori; le Parti decidono inoltre di concludere e di applicare integralmente un accordo di riammissione comprendente, fra l'altro, l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi. Gli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identita' e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie. Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini, anche di paesi terzi, e degli apolidi vengono stabilite nel quadro dell'accordo sulla riammissione. 2. La Bosnia-Erzegovina e' disposta a concludere accordi di riammissione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo. 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani.
Accordo - art. 82
Articolo 82 Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo 1. Le Parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo. 2. La cooperazione nel settore puo' comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire l'efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
Accordo - art. 83
Articolo 83 Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite 1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro gli stupefacenti, a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania, nonche' a garantire un controllo piu' efficace dei precursori. 2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di controllo degli stupefacenti.
Accordo - art. 84
Articolo 84 Lotta alla criminalita' organizzata e alle altre attivita' illecite e azioni di prevenzione Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o meno, quali: a) il traffico e la tratta di esseri umani; b) le attivita' economiche illecite, in particolare la falsificazione monetaria, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi; c) la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti; d) la frode fiscale; e) la produzione e il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope; f) il contrabbando; g) il traffico illecito di armi; h) la falsificazione di documenti; i) il traffico illecito di automobili; j) la cibercriminalita'. Nella lotta contro la criminalita' organizzata vengono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.
Accordo - art. 85
Articolo 85 Lotta al terrorismo Le Parti convengono di cooperare, conformemente alle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento: a) attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni ONU pertinenti , convenzioni e strumenti internazionali; b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale; c) attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalita' di lotta al terrorismo, nonche' nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
Accordo - art. 86
Articolo 86 1. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Bosnia-Erzegovina. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile della Bosnia-Erzegovina. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso. 3. Le politiche di cooperazione devono essere integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Bosnia-Erzegovina e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilita' regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' stabilire priorita' tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste, in linea con il partenariato europeo.
Accordo - art. 87
Articolo 87 Politica economica e commerciale La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e l'elaborazione/applicazione della politica economica nelle economie di mercato. Su richiesta delle autorita' della Bosnia-Erzegovina, la Comunita' puo' fornire assistenza per aiutare la Bosnia-Erzegovina ad instaurare un'economia di mercato funzionante e ad avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell'unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilita'. La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attivita' commerciale. Essa comprende anche lo scambio informale di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'unione economica e monetaria europea.
Accordo - art. 88
Articolo 88 Cooperazione nel settore statistico La cooperazione tra le Parti si concentra in particolare sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico. Essa mira a sviluppare sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire i dati confrontabili, attendibili, obiettivi e accurati necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma della Bosnia-Erzegovina. Essa consente inoltre allo Stato e agli uffici statistici delle entita' di rispondere in modo piu' adeguato alle esigenze dei loro clienti nazionali e internazionali (pubblica amministrazione e settore privato). Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea, e avvicinarsi all'acquis comunitario.
Accordo - art. 89
Articolo 89 Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari La cooperazione tra la Bosnia-Erzegovina e la Comunita' si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e altri servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e altri servizi finanziari in Bosnia-Erzegovina.
Accordo - art. 90
Articolo 90 Cooperazione in materia di audit e controllo finanziario La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di controllo interno delle finanze pubbliche e di audit esterno. Le Parti collaborano, in particolare, all'elaborazione e all'adozione della normativa pertinente al fine di creare in Bosnia-Erzegovina un sistema di controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC), compresa l'istituzione di unita' di audit interno funzionalmente indipendenti, e sistemi indipendenti di audit esterno, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e conformemente alle migliori prassi dell'Unione europea. La cooperazione si concentra altresi' sullo sviluppo delle capacita' e sulla formazione presso le istituzioni onde sviluppare in Bosnia-Erzegovina un sistema di controllo interno delle finanze pubbliche e istituti di audit esterno (istituzioni superiori di controllo), compresi la creazione e il potenziamento di unita' di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per i sistemi di 'audit interno.
Accordo - art. 91
Articolo 91 Promozione e tutela degli investimenti La cooperazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per il rilancio economico e industriale della Bosnia-Erzegovina.
Accordo - art. 92
Articolo 92 Cooperazione industriale La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria in generale e dei singoli settori in Bosnia-Erzegovina, nonche' la cooperazione industriale fra operatori economici, con l'obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni atte a garantire la protezione dell'ambiente. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorita' stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonche' l'attivita' delle imprese. La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario riguardante la politica industriale.
Accordo - art. 93
Articolo 93 Piccole e medie imprese Le Parti collaborano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, tenendo debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di PMI e dei dieci orientamenti sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese
Accordo - art. 94
Articolo 94 Turismo La cooperazione tra le Parti in campo turistico mira principalmente a intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.), a sviluppare la cooperazione fra aziende turistiche, esperti, governi e organi pubblici competenti in materia di turismo e a trasferire il know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario pertinente. La cooperazione puo' essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.
Accordo - art. 95
Articolo 95 Agricoltura e settore agroindustriale La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nei settori agricolo, veterinario e fitosanitario. La cooperazione punta principalmente a ristrutturare e modernizzare i settori agricolo e agroindustriale della Bosnia-Erzegovina, aiutandoli in particolare a soddisfare i requisiti veterinari e fitosanitari della Comunita', e ad avvicinare progressivamente la legislazione e le prassi nazionali alle norme e agli standard comunitari.
Accordo - art. 96
Articolo 96 Pesca Le Parti valutano la possibilita' di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.
Accordo - art. 97
Articolo 97 Dogane Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che verranno adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale della Bosnia-Erzegovina a quello comunitario, il che contribuira' a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale della Bosnia-Erzegovina all'acquis. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane. Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in materia doganale figurano nel protocollo 5.
Accordo - art. 98
Articolo 98 Fiscalita' Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale della Bosnia-Erzegovina per assicurare una riscossione efficace delle imposte e potenziare la lotta contro le frodi fiscali. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Quest'ultima dovrebbe essere messa in atto conformemente ai principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio il 1º dicembre 1997. La cooperazione punta altresi' a migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione, promuovendo lo scambio di informazioni con gli Stati membri onde agevolare l'attuazione delle misure di lotta contro la frode o l'evasione fiscale. La Bosnia-Erzegovina completa infine la rete degli accordi bilaterali con gli Stati membri, in linea con l'ultimo aggiornamento del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e sulla base del modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella misura in cui lo Stato membro richiedente vi aderisce.
Accordo - art. 99
Articolo 99 Cooperazione nel settore sociale Le Parti collaborano per agevolare la definizione della politica occupazionale della Bosnia-Erzegovina nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale della Bosnia-Erzegovina alle nuove esigenze economiche e sociali, onde garantire un pari accesso e un sostegno effettivo a tutte le persone vulnerabili, e puo' comprendere la revisione della legislazione della Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunita' tra uomini e donne, per i disabili e per tutte le persone vulnerabili, comprese quelle appartenenti a minoranze, nonche' il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunita'. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo settore.
Accordo - art. 100
Articolo 100 Istruzione e formazione Le Parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Bosnia-Erzegovina, nonche' delle politiche e iniziative a favore dei giovani, compresa l'istruzione non formale. Il conseguimento degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna nell'ambito del relativo processo intergovernativo costituisce una priorita' per i sistemi di istruzione superiore. Le Parti collaborano inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Bosnia-Erzegovina, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione. La Bosnia-Erzegovina deve puntare in via prioritaria al rispetto degli impegni assunti nell'ambito delle convenzioni internazionali pertinenti. I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiranno al miglioramento delle strutture e delle attivita' nel settore dell'istruzione e della formazione in Bosnia-Erzegovina. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo settore.
Accordo - art. 101
Articolo 101 Cooperazione culturale Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra singoli cittadini, comunita' e popoli. Le Parti si impegnano altresi' a collaborare per promuovere la diversita' culturale, in particolare nell'ambito della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali.
Accordo - art. 102
Articolo 102 Cooperazione nel settore audiovisivo Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo. La cooperazione potrebbe vertere, tra l'altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e dei professionisti dell'informazione, nonche' su un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professionalita' dei mass media pubblici e privati e a stabilire piu' stretti legami con i media europei. La Bosnia-Erzegovina allinea con le politiche della Comunita' le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l'acquis comunitario pertinente. La Bosnia-Erzegovina rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.
Accordo - art. 103
Articolo 103 Societa' dell'informazione La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario sulla societa' dell'informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione della Bosnia-Erzegovina con quelle della Comunita'. Le Parti cooperano per sviluppare ulteriormente la societa' dell'informazione in Bosnia-Erzegovina, con l'obiettivo globale di preparare la societa' all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilita' di reti e servizi.
Accordo - art. 104
Articolo 104 Reti e servizi di comunicazione elettronici La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo campo. Le Parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire alla Bosnia-Erzegovina di recepire l'acquis comunitario in questi settori dopo un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo - art. 105
Articolo 105 Informazione e comunicazione La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina prendono le misure necessarie per favorire lo scambio di informazioni tra di esse. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti professionali della Bosnia-Erzegovina informazioni piu' specialistiche.
Accordo - art. 106
Articolo 106 Trasporti La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore dei trasporti. La cooperazione potrebbe puntare principalmente a ristrutturare e modernizzare i modi di trasporto della Bosnia-Erzegovina, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci e agevolare l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti, sviluppare infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali nell'Europa sudorientale in linea con il memorandum d'intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale, aggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunita', creare in Bosnia-Erzegovina un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.
Accordo - art. 107
Articolo 107 Energia La cooperazione si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di energia compresi, se del caso, gli aspetti relativi alla sicurezza nucleare, si basa sul trattato che istituisce la Comunita' dell'energia e viene sviluppata in vista di un'integrazione graduale della Bosnia-Erzegovina nei mercati energetici europei.
Accordo - art. 108
Articolo 108 Ambiente Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione ai fini dello sviluppo sostenibile. Le Parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative ai fini di una pianificazione strategica delle questioni ambientali onde assicurare il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sull'allineamento della legislazione della Bosnia-Erzegovina con l'acquis comunitario. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, compresi i rifiuti e i prodotti chimici, sull'istituzione di un sistema di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e sull'esecuzione di valutazioni di impatto ambientale e di valutazioni strategiche ambientali. Si riserva un'attenzione particolare alla ratifica e all'attuazione del protocollo di Kyoto.
Accordo - art. 109
Articolo 109 Cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.
Accordo - art. 110
Articolo 110 Sviluppo regionale e locale Le Parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. La cooperazione tiene debitamente conto delle priorita' dell'acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.
Accordo - art. 111
Articolo 111 Riforma della pubblica amministrazione La cooperazione mira a favorire l'ulteriore sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Bosnia-Erzegovina, avvalendosi delle riforme gia' attuate nel settore. Essa verte in particolare sul consolidamento delle istituzioni in linea con i requisiti del partenariato europeo, in particolare l'elaborazione e l'attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, la gestione delle risorse umane e lo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, la formazione permanente, la promozione dell'etica nella pubblica amministrazione e il rafforzamento del processo di elaborazione delle politiche. Le riforme terranno debitamente conto degli obiettivi di sostenibilita' fiscale, compresi gli aspetti connessi alla struttura delle finanze pubbliche. La cooperazione si esplica a tutti i livelli della pubblica amministrazione della Bosnia-Erzegovina.
Accordo - art. 112
Articolo 112 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 5, 113 e 115, la Bosnia-Erzegovina puo' beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L'erogazione dell'aiuto comunitario e' subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformita' con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, delle specifiche priorita' del partenariato europeo. Si tiene conto anche delle valutazioni contenute nelle relazioni annuali sui progressi della Bosnia-Erzegovina. L'assistenza comunitaria e' inoltre subordinata ai requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione, specie per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali. L'aiuto concesso alla Bosnia-Erzegovina e' modulato in funzione del fabbisogno constatato e delle priorita' concordate, riflette la capacita' di assorbimento e, se del caso, di rimborso ed attua i provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l'economia.
Accordo - art. 113
Articolo 113 Puo' essere fornita assistenza finanziaria sotto forma di sovvenzioni a norma del pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale basato su programmi d'azione annuali, definiti dalla Comunita' in seguito a consultazioni con la Bosnia-Erzegovina. L'assistenza finanziaria puo' riguardare qualsiasi settore della cooperazione, in particolare la giustizia e gli affari interni, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico.
Accordo - art. 114
Articolo 114 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali. A tal fine, le Parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.
Accordo - art. 115
Articolo 115 E' istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Accordo - art. 116
Articolo 116 1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno. 4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un rappresentante della Bosnia-Erzegovina, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.
Accordo - art. 117
Articolo 117 Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno dell'ambito d'applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare inoltre opportune raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.
Accordo - art. 118
Articolo 118 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina. 2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalita' di funzionamento del comitato. 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' delegare determinati poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all'articolo 117.
Accordo - art. 119
Articolo 119 Il comitato di stabilizzazione e di associazione puo' creare sottocomitati. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo. E' creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.
Accordo - art. 120
Articolo 120 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonche' le modalita' del loro funzionamento.
Accordo - art. 121
Articolo 121 E' istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, nel cui ambito vengono organizzati incontri e scambi di opinioni fra membri dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' composto da membri del Parlamento europeo e da membri dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
Accordo - art. 122
Articolo 122 Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta'.
Accordo - art. 123
Articolo 123 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Accordo - art. 124
Articolo 124 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: a) il regime applicato dalla Bosnia-Erzegovina nei confronti della Comunita' non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro societa' o filiali; b) il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Bosnia-Erzegovina non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, societa' o filiali della Bosnia-Erzegovina. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Accordo - art. 125
Articolo 125 1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni. 3. Ciascuna delle Parti puo' deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l'articolo 126 e, eventualmente, il protocollo 6. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione vincolante. 4. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se l'altra Parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di tale organismo, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma degli articoli 119 e 120. 5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non pregiudicano l'applicazione degli articoli 30, 38, 39, 40 e 44 e del protocollo 2.
Accordo - art. 126
Articolo 126 1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, una delle Parti presenta all'altra Parte e al consiglio di stabilizzazione e di associazione una richiesta formale affinche' la questione sia risolta. Se una Parte ritiene che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia deve motivare questo parere e indicare, a seconda dei casi, che la Parte puo' prendere misure a norma dell'articolo 125, paragrafo 4. 2. Le Parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione e di altri organi, come previsto al paragrafo 3, onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile. 3. Le Parti forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione. Fintanto che la controversia non e' risolta, se ne discute a ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo 6. Una controversia e' considerata risolta quando il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta una decisione vincolante a norma dell'articolo 125, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste piu'. Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 119 o 120, per decisione comune delle Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni devono rimanere riservate. 4. Per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo 6, una qualsiasi delle Parti puo' chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall'avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1.
Accordo - art. 127
Articolo 127 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godono di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o piu' Stati membri, da un lato, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altro.
Accordo - art. 128
Articolo 128 Gli allegati da I a VII e i protocolli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono parte integrante del presente accordo. L'accordo quadro fra la Comunita' europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari(1), firmato il 22 novembre 2004, e il relativo allegato sono parte integrante del presente accordo. Si procede al riesame di cui all'articolo 8 dell'accordo quadro nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che e' autorizzato a modificare, all'occorrenza, l'accordo quadro. ---------- (1) GU L 192 del 22.7.2005, pag. 9.
Accordo - art. 129
Articolo 129 Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica. Ciascuna Parte puo' sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.
Accordo - art. 130
Articolo 130 Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Comunita' o i suoi Stati membri oppure la Comunita' e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altro.
Accordo - art. 131
Articolo 131 Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Bosnia-Erzegovina.
Accordo - art. 132
Articolo 132 Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositario del presente accordo.
Accordo - art. 133
Articolo 133 Il presente accordo e' redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, bosniaca, croata e serba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Accordo - art. 134
Articolo 134 Il presente accordo e' ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione vengono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
Accordo - art. 135
Articolo 135 Accordo interinale Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, in particolare quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina, per "data di entrata in vigore del presente accordo" s'intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 71 e 73 del presente accordo, dei protocolli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 e delle disposizioni pertinenti del protocollo 3, la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.
Allegati e Protocolli-Elenco
ELENCO DEGLI ALLEGATI E PROTOCOLLI ALLEGATI - Allegato I (articolo 21) - Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti industriali della Comunita' - Allegato II (articolo 27, paragrafo 2) - Definizione dei prodotti "baby beef" - Allegato III (articolo 27) - Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti agricoli di base originari della Comunita' - Allegato IV (articolo 28) - Dazi applicabili all'importazione nella Comunita' di merci originarie della Bosnia-Erzegovina - Allegato V (articolo 28) - Dazi applicabili all'importazione in Bosnia-Erzegovina di merci originarie della Comunita' - Allegato VI (articolo 50) - Stabilimento: Servizi finanziari - Allegato VII (articolo 73) - Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale PROTOCOLLI - Protocollo 1 (articolo 25) - Sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina - Protocollo 2 (articolo 42) - Relativo alla definizione della nozione di "Prodotti Originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina - Protocollo 3 (articolo 59) - In materia di trasporti terrestri - Protocollo 4 (articolo 71) - Sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica - Protocollo 5 (articolo 97) - Sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale - Protocollo 6 (articolo 126) - Composizione delle controversie - Protocollo 7 (articolo 27) - Riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati
Allegato I
ALLEGATO I CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA?ERZEGOVINA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITA' Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
ALLEGATO II DEFINIZIONE DEI PRODOTTI "BABY BEEF" (di cui all'articolo 27, paragrafo 2) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale e' determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura "ex" davanti al codice NC, il regime preferenziale e' determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III
ALLEGATO III CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA?ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITA' Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato IV
ALLEGATO IV DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA' DI MERCI ORIGINARIE DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA Le importazioni dalla Bosnia-Erzegovina nella Comunita' sono soggette alle seguenti concessioni: Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V
ALLEGATO V DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN BOSNIA-ERZEGOVINA DI MERCI ORIGINARIE DELLA COMUNITA' I dazi applicabili ai prodotti della pesca originari della Comunita' saranno smantellati secondo il seguente calendario: Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato VI
ALLEGATO VI STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI (di cui al titolo V, capitolo II) SERVIZI FINANZIARI: DEFINIZIONI Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attivita': A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni: 1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): i) ramo vita; ii) ramo danni; 2. riassicurazione e retrocessione; 3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia; 4. servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri; B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione): 1. raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili; 2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali; 3. leasing finanziario; 4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie; 5. garanzie e impegni; 6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato OTC (over the counter) o altrove, in: a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); b) cambi, c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni, d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, compresi "swaps" (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine, e) valori mobiliari, f) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti; 7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi connessi; servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking; 8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking; 9. gestione delle attivita' e passivita', ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria; 10. servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; 11. disponibilita' e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software, da parte di fornitori di altri servizi finanziari; 12. servizi finanziari accessori di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attivita' di cui ai punti da 1 a 11, comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali. Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attivita': a) attivita' svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi; b) attivita' svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici; c) attivita' che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.
Allegato VII
ALLEGATO VII DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE (di cui all'articolo 73) 1. L'articolo 73, paragrafo 4 del presente accordo riguarda le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri: - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980); - accordo dell'Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Ginevra, 1999); - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989); - trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000); - convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971); - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961); - accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979); - accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985); - trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996); - trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996); - convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991); - convenzione sulla concessione di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo - Monaco, 1973, modificata, compresa la revisione del 2000); - trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994). 2. Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI), Stoccolma, 1967, modificata nel 1979); - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971); - convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974); - convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979); - accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979); - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979); - convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979); - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).
Protocollo 1-art. 1
SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI TRA LA COMUNITA' E LA BOSNIA-ERZEGOVINA Articolo 1 1. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di: a) ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo; b) modificare i dazi indicati negli allegati I e II; c) aumentare o abolire i contingenti tariffari. 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunita' e della Bosnia-Erzegovina per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.
Protocollo 1-art. 2
Articolo 2 I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione: a) quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina, oppure b) in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati. Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.
Protocollo 1-art. 3
Articolo 3 La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.
Protocollo 1-Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 1-Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 2-Indice
PROTOCOLLO 2 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO TRA LA COMUNITA' E LA BOSNIA-ERZEGOVINA INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 Definizioni TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" Articolo 2 Requisiti generali Articolo 3 Cumulo nella Comunita' Articolo 4 Cumulo in Bosnia-Erzegovina Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Articolo 8 Unita' da prendere in considerazione Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Articolo 10 Assortimenti Articolo 11 Elementi neutri TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 12 Principio di territorialita' Articolo 13 Trasporto diretto Articolo 14 Esposizioni TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE Articolo 16 Requisiti generali Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 Articolo 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Articolo 21 Contabilita' separata Articolo 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura Articolo 23 Esportatore autorizzato Articolo 24 Validita' della prova dell'origine Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine Articolo 28 Documenti giustificativi Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Articolo 30 Discordanze ed errori formali Articolo 31 Importi espressi in euro TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 32 Assistenza reciproca Articolo 33 Verifica delle prove dell'origine Articolo 34 Composizione delle controversie Articolo 35 Sanzioni Articolo 36 Zone franche TITOLO VII CEUTA E MELILLA Articolo 37 Attuazione del protocollo Articolo 38 Condizioni speciali TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 39 Modifiche del protocollo Elenco degli allegati Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario Allegato III: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1 Allegato IV: Testo della dichiarazione su fattura Allegato V: Prodotti esclusi dal cumulo di cui agli articoli 3 e 4 Dichiarazioni congiunte Dichiarazione congiunta relativa al Principato di Andorra Dichiarazione congiunta relativa alla Repubblica di San Marino
Protocollo 2- art. 1
Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 oppure, se il valore in dogana non e' noto o non puo' essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina; j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA"; k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.
Protocollo 2- art. 2
Articolo 2 Requisiti generali a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Bosnia-Erzegovina: a) i prodotti interamente ottenuti in Bosnia-Erzegovina ai sensi dell'articolo 5; b) i prodotti ottenuti in Bosnia-Erzegovina in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Bosnia-Erzegovina di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.
Protocollo 2- art. 3
Articolo 3 Cumulo nella Comunita' 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunita' i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bosnia-Erzegovina, della Comunita' o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea(1), o utilizzando i materiali originari della Turchia cui si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995(2), a condizione che nella Comunita' questi materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. --------- (1) Definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali. (2) La decisione n. 1/95 del consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica ai prodotti diversi dai prodotti agricoli, cosi' come definiti nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia, e diversi dai prodotti carbosiderurgici, cosi' come definiti nell'accordo tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. 2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunita' non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto e' considerato originario della Comunita' soltanto se il valore aggiunto e' superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto e' considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunita'. 3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunita' conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori. 4. Il cumulo di cui al presente articolo puo' essere applicato soltanto a condizione che: a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione; b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo; e c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Bosnia-Erzegovina, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo. Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C). La Comunita' fornisce alla Bosnia-Erzegovina, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1. I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.
Protocollo 2- art. 4
Articolo 4 Cumulo in Bosnia Erzegovina 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Bosnia-Erzegovina i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Comunita', della Bosnia-Erzegovina o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (1), o utilizzando i materiali originari della Turchia cui si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995(2), a condizione che in Bosnia-Erzegovina questi materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. --------- (1) Definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali. (2) La decisione n. 1/95 del consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica ai prodotti diversi dai prodotti agricoli, cosi' come definiti nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia, e diversi dai prodotti carbosiderurgici, cosi' come definiti nell'accordo tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. 2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Bosnia-Erzegovina non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto e' considerato originario della Bosnia-Erzegovina soltanto se il valore aggiunto e' superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto e' considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Bosnia-Erzegovina. 3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Bosnia-Erzegovina conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori. 4. Il cumulo di cui al presente articolo puo' essere applicato soltanto a condizione che: a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione; b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo; e c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Bosnia-Erzegovina, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo. Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C). La Bosnia-Erzegovina fornisce alla Comunita', per il tramite della Commissione delle Comunita' europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1. I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.
Protocollo 2- art. 5
Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti 1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina, con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j). 2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina: a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunita' o in Bosnia-Erzegovina, b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina, c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina, o ad una societa' la cui sede principale e' situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina e di cui, inoltre, per quanto riguarda le societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina; e e) il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75 %, di cittadini di uno Stato membro della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina.
Protocollo 2- art. 6
Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.
Protocollo 2- art. 7
Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; b) la scomposizione e composizione di confezioni; c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; e) semplici operazioni di pittura e lucidatura; f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio; j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento; l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza; n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; o) il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere a)-n); p) la macellazione degli animali. 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina su quel prodotto.
Protocollo 2- art. 8
Articolo 8 Unita' da prendere in considerazione 1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
Protocollo 2- art. 9
Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Protocollo 2- art. 10
Articolo 10 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Protocollo 2- art. 11
Articolo 11 Elementi neutri Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.
Protocollo 2- art. 12
Articolo 12 Principio di territorialita' 1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo. 2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunita' o dalla Bosnia-Erzegovina verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. 3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non e' condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina sui materiali esportati dalla Comunita' o dalla Bosnia-Erzegovina e successivamente reimportati, purche': a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, prima della loro esportazione; e b) si possa dimostrare alle autorita' doganali che: i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina in applicazione delle disposizioni del presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale e' addotto il carattere originario. 4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata. 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina, compreso il valore dei materiali aggiunti. 6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2. 7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.
Protocollo 2- art. 13
Articolo 13 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina direttamente o attraverso i territori degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; o b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: i) un'esatta descrizione dei prodotti; ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.
Protocollo 2- art. 14
Articolo 14 Esposizioni 1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dalla Bosnia-Erzegovina nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V. In essa devono figurare la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Protocollo 2- art. 15
Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunita', della Bosnia-Erzegovina o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni del presente accordo.
Protocollo 2- art. 16
Articolo 16 Requisiti generali 1. I prodotti originari della Comunita' importati in Bosnia-Erzegovina e i prodotti originari della Bosnia-Erzegovina importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; o b) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Protocollo 2- art. 17
Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', della Bosnia-Erzegovina o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 5. Le autorita' doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.
Protocollo 2- art. 18
Articolo 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonche' i motivi della sua richiesta. 3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY". 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.
Protocollo 2- art. 19
Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati cosi' rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE". 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da tale data.
Protocollo 2- art. 20
Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Protocollo 2- art. 21
Articolo 21 Contabilita' separata 1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficolta' pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorita' doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "separazione contabile". 2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati originari coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte. 3. Le autorita' doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate. 4. Il metodo e' registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto e' stato fabbricato. 5. Il beneficiario di questa agevolazione puo' emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorita' doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti. 6. Le autorita' doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
Protocollo 2- art. 22
Articolo 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), puo' essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 o b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi EUR 6.000. 2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita', della Bosnia-Erzegovina o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l'inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce
Protocollo 2- art. 23
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