DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207
Entrata in vigore del provvedimento 08/06/2011, ad esclusione degli articoli 73 e 74 che entrano in vigore il 25/12/2010.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda allo Stato la potesta' regolamentare per definire la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni amministrazione o soggetto equiparato;
Visto l'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina regolamentare del sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi;
Visto l'articolo 201 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina degli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in data 22 giugno 2007;
Acquisito il parere dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11 luglio 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;
Visti i rilievi della Corte dei conti espressi in data 26 maggio 2008;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso in data 24 dicembre 2008;
Acquisito il parere dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 18 dicembre 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 marzo 2009;
Vista la nuova deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Acquisito il parere dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11 febbraio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio 2010;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 26, rispetto al contenuto della relazione geologica, la disposizione regolamentare, sotto il profilo strettamente tecnico, sia maggiormente rispondente all'ambito di competenza della geologia, secondo quanto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel parere del 22 giugno 2007 e riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel parere reso in data 24 febbraio 2010;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 64, comma 6, l'inserimento della pendenza di giudizio tra le cause ostative al rilascio dell'autorizzazione all'attivita' di attestazione contrasti con il principio della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva statuito dall'ordinamento e che le cause ostative riferite allo stato di fallimento o altra procedura concorsuale e alla regolarita' contributiva, previdenziale e assistenziale, siano appropriatamente riferibili alle persone giuridiche e non anche alle persone fisiche;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 72, la disposizione regolamentare sia necessaria a precisare, sulla base della previsione all'articolo 40, comma 4, lettera f-bis), del codice, il ruolo di vigilanza svolto sul sistema di qualificazione delle imprese, oltre che dall'Autorita', anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui e' attribuita l'attivita' di rilascio dell'attestazione di qualificazione del contraente generale;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 85, comma 1, la previsione della possibilita' per l'appaltatore di conseguire la qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria anche sulla base dei lavori di tali categorie affidati in subappalto, nel limite del 10% dell'importo degli stessi, favorisca l'apertura del mercato e l'ampliamento della dinamica concorrenziale nel settore dei contratti pubblici di lavori, e non contrasti con le disposizioni legislative vigenti in materia di qualificazione e con la disciplina in materia di subappalto;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 94, in materia di consorzi stabili, la disposizione prevista dalla previgente disciplina regolamentare, che consentiva, per un periodo di cinque anni dalla costituzione, la somma dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ai fini della partecipazione del consorzio alle gare, sia assorbita dall'articolo 36, comma 7, primo periodo, del codice, di piu' ampia portata, e che non comporti disallineamenti con le disposizioni regolamentari in materia di servizi e forniture, per i quali l'articolo 277, comma 3, del regolamento prevede criteri semplificati in attuazione all'articolo 35 del codice;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 103, relativamente alla traduzione in lingua italiana dei documenti riferita alla qualificazione delle imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, atteso che nel testo regolamentare non e' presente una parte comune per tutti i tipi di qualificazione, non sia opportuno prevedere, una norma di carattere generale valevole per tutti i tipi di qualificazione, in luogo di specifiche disposizioni inserite nei singoli articoli di riferimento;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 216, comma 7, in materia di affidamento del collaudo, l'inserimento di un'ulteriore disposizione che preveda l'incompatibilita' per i soggetti che hanno partecipato alla verifica del progetto, non sia necessario, atteso che detta causa di incompatibilita' e' gia' contemplata alla lettera e) del medesimo comma, che contiene espresso riferimento agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 234, commi 1 e 2, la previsione circa il riferimento alla relazione riservata sulle richieste dell'appaltatore non contrasti con la disposizione di cui all'articolo 229, che disciplina i contenuti del certificato di collaudo, in quanto la relazione riservata e' un documento distinto dalla relazione di collaudo contenuta nel certificato di collaudo, che viene trasmesso a corredo di esso solo in caso di iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 236, in materia di collaudo per lavori di particolare complessita', non sia corretto prevedere all'articolo 2, comma 2, del regolamento la generalizzata applicazione del titolo X, parte II, che, ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del codice, e' applicabile per le infrastrutture strategiche limitatamente alle disposizioni individuate dai singoli bandi di gara, atteso che la disciplina del collaudo per le infrastrutture strategiche e' dettata dal combinato disposto degli articoli 178, comma 2, e 180, comma 1, del codice;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 238, in materia di compenso ai collaudatori, la disposizione che prevede la remunerazione sulla base delle tariffe professionali dei collaudatori interni alla stazione appaltante, nel caso di commissioni di collaudo miste, sia necessaria ad evitare situazioni di disparita' di trattamento tra i componenti della stessa commissione di collaudo che svolgono la medesima attivita' ed assumono le medesime responsabilita';
Ritenuto che, in relazione all'articolo 241, la disposizione riferita al contenuto della scheda tecnica, nell'ambito della progettazione dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per i beni e le attivita' culturali, sia conforme all'articolo 202 del codice e sia necessaria, a fini di maggiore chiarezza, per definire nel dettaglio il contenuto dell'elaborato, in modo da evitare la sovrapposizione della stessa con la scheda di catalogazione del bene, depotenziandone il ruolo;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 247, in materia di verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per i beni e le attivita' culturali, non sussiste incompatibilita' tra l'attivita' di redazione della scheda tecnica e l'attivita' di verifica, atteso che la redazione della scheda tecnica non comporta alcuna scelta metodologica relativa al futuro intervento sul bene che possa giustificare l'incompatibilita' tra le due attivita';
Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 1, la disposizione che impone al bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di stabilire una misura percentuale massima di ribasso consentito, a seconda del tipo di intervento, sia necessaria a garantire la qualita' delle prestazioni, minata da eccessivi ribassi;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 4, la disposizione che configura il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, sia necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una valutazione dell'offerta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all'aspetto tecnico dell'offerta e che la disposizione trova copertura normativa di rango primario nell'articolo 81, comma 1, del codice, attuativa degli articoli 55 e 53 rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici;
Sentito il Ministero degli affari esteri;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2010;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri per le politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attivita' culturali, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
INDICE
PARTE
I - DISPOSIZIONI COMUNI TITOLO I - POTESTA' REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI
PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI ((PARTE ABROGATA DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Articolo 1
Articolo 2 - Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi Articolo 3 - Definizioni TITOLO II - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA Articolo 4 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore Articolo 5 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore Articolo 6 - Documento unico di regolarita' contributiva TITOLO III - ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 7 - Sito informatico presso l'Osservatorio Articolo 8 - Casellario informatico PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE CAPO I - Organi del procedimento Articolo 9 - Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici Articolo 10 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento CAPO II - Programmazione dei lavori Articolo 11 - Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori Articolo 12 - Accantonamento per transazioni e accordi bonari Articolo 13 - Programma triennale ed elenchi annuali TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO CAPO I - Progettazione Sezione I - Disposizioni generali Articolo 14 - Studio di fattibilita' Articolo 15 - Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche Articolo 16 - Quadri economici Sezione II - Progetto preliminare Articolo 17 - Documenti componenti il progetto preliminare Articolo 18 - Relazione illustrativa del progetto preliminare Articolo 19 - Relazione tecnica Articolo 20 - Studio di prefattibilita' ambientale Articolo 21 - Elaborati grafici del progetto preliminare Articolo 22 - Calcolo sommario della spesa e quadro economico Articolo 23 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare Sezione III - Progetto definitivo Articolo 24 - Documenti componenti il progetto definitivo Articolo 25 - Relazione generale del progetto definitivo Articolo 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo Articolo 27 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita' ambientale Articolo 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo Articolo 29 - Calcoli delle strutture e degli impianti Articolo 30 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo Articolo 31 - Piano particellare di esproprio Articolo 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo Sezione IV - Progetto esecutivo Articolo 33 - Documenti componenti il progetto esecutivo Articolo 34 - Relazione generale del progetto esecutivo Articolo 35 - Relazioni specialistiche Articolo 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo Articolo 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti Articolo 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti Articolo 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera Articolo 40 - Cronoprogramma Articolo 41 - Elenco dei prezzi unitari Articolo 42 - Computo metrico estimativo e quadro economico Articolo 43 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto CAPO II - Verifica del progetto Articolo 44 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto Articolo 45 - Finalita' della verifica Articolo 46 - Accreditamento Articolo 47 - Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante Articolo 48 - Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante Articolo 49 - Disposizioni generali riguardanti l'attivita' di verifica Articolo 50 - Requisiti per la partecipazione alle gare Articolo 51 - Procedure di affidamento Articolo 52 - Criteri generali della verifica Articolo 53 - Verifica della documentazione Articolo 54 - Estensione del controllo e momenti della verifica Articolo 55 - Validazione Articolo 56 - Responsabilita' Articolo 57 - Garanzie Articolo 58 - Conferenza dei servizi Articolo 59 - Acquisizione dei pareri e conclusione delle attivita' di verifica TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI CAPO I - Disposizioni generali Articolo 60 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori Articolo 61 - Categorie e classifiche Articolo 62 - Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia Articolo 63 - Sistema di qualita' aziendale CAPO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione Articolo 64 - Requisiti generali e di indipendenza delle SOA Articolo 65 - Controlli sulle SOA Articolo 66 - Partecipazioni azionarie Articolo 67 - Requisiti tecnici delle SOA Articolo 68 - Rilascio della autorizzazione Articolo 69 - Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate Articolo 70 - Attivita' di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe Articolo 71 - Vigilanza dell'Autorita' Articolo 72 - (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) Articolo 73 - Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione Articolo 74 - Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione Articolo 75 - Attivita' delle SOA CAPO III - Requisiti per la qualificazione Articolo 76 - Domanda di qualificazione Articolo 77 - Verifica triennale Articolo 78 - Requisiti d'ordine generale Articolo 79 - Requisiti di ordine speciale Articolo 80 - Incremento convenzionale premiante Articolo 81 - Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili Articolo 82 - Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti Articolo 83 - Determinazione del periodo di attivita' documentabile e dei relativi importi e certificati Articolo 84 - Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero Articolo 85 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale Articolo 86 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi Articolo 87 - Direzione tecnica Articolo 88 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento Articolo 89 - Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA Articolo 90 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro Articolo 91 - Decadenza dell'attestazione di qualificazione CAPO IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori Articolo 92 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti Articolo 93 - Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati Articolo 94 - Consorzi stabili Articolo 95 - Requisiti del concessionario Articolo 96 - Requisiti del proponente e attivita' di asseverazione TITOLO IV - MODALITA' TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI Articolo 97 - Domanda di qualificazione a contraente generale Articolo 98 - Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione Articolo 99 - Procedimento per il rinnovo dell'attestazione Articolo 100 - Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di societa' commerciale o cooperativa stabilita nella Repubblica italiana Articolo 101 - Documentazione nel caso di consorzio stabile Articolo 102 - Documentazione nel caso di consorzio di cooperative Articolo 103 - Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia Articolo 104 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE CAPO I - Appalti e concessioni Sezione prima: Disposizioni generali Articolo 105 - Lavori di manutenzione Articolo 106 - Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici Articolo 107 - Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali Articolo 108 - Condizione per la partecipazione alle gare Articolo 109 - Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente Sezione seconda: Appalto di lavori Articolo 110 - Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi Articolo 111 - Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili Articolo 112 - Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta Articolo 113 - Dialogo competitivo Articolo 114 - Premi nel dialogo competitivo Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori Articolo 115 - Schema di contratto di concessione Articolo 116 - Contenuti dell'offerta CAPO II - Criteri di selezione delle offerte Articolo 117 - Sedute di gara Articolo 118 - Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori Articolo 119 - Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari Articolo 120 - Offerta economicamente piu' vantaggiosa - Commissione giudicatrice Articolo 121 - Offerte anomale Articolo 122 - Accordi quadro e aste elettroniche TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE CAPO I - Garanzie Articolo 123 - Cauzione definitiva Articolo 124 - Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi Articolo 125 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita' civile verso terzi Articolo 126 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale Articolo 127 - Requisiti dei fideiussori Articolo 128 - Garanzie di raggruppamenti temporanei CAPO II - Sistema di garanzia globale di esecuzione Articolo 129 - Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione Articolo 130 - Modalita' di presentazione della garanzia globale di esecuzione Articolo 131 - Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione Articolo 132 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'articolo 113 del codice Articolo 133 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione Articolo 134 - Rapporti tra le parti - Requisiti del garante e del subentrante Articolo 135 - Limiti di garanzia Articolo 136 - Finanziamenti a rivalsa limitata TITOLO VII - IL CONTRATTO Articolo 137 - Documenti facenti parte integrante del contratto Articolo 138 - Contenuto dei capitolati e dei contratti Articolo 139 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario Articolo 140 - Anticipazione Articolo 141 - Pagamenti in acconto Articolo 142 - Ritardato pagamento Articolo 143 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo Articolo 144 - Interessi per ritardato pagamento Articolo 145 - Penali e premio di accelerazione Articolo 146 - Inadempimento dell'esecutore TITOLO VIII - ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO I - Direzione dei lavori Articolo 147 - Ufficio della direzione dei lavori Articolo 148 - Direttore dei lavori Articolo 149 - Direttori operativi Articolo 150 - Ispettori di cantiere Articolo 151 - Sicurezza nei cantieri CAPO II - Esecuzione dei lavori Sezione prima - Disposizioni preliminari Articolo 152 - Disposizioni e ordini di servizio Sezione seconda - Consegna dei lavori Articolo 153 - Giorno e termine per la consegna Articolo 154 - Processo verbale di consegna Articolo 155 - Differenze riscontrate all'atto della consegna Articolo 156 - Consegna di materiali da un esecutore ad un altro Articolo 157 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori Sezione terza - Esecuzione in senso stretto Articolo 158 - Sospensione e ripresa dei lavori Articolo 159 - Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori Articolo 160 - Sospensione illegittima Articolo 161 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato Articolo 162 - Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore Articolo 163 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto Articolo 164 - Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore Articolo 165 - Sinistri alle persone e danni Articolo 166 - Danni cagionati da forza maggiore Articolo 167 - Accettazione, qualita' ed impiego dei materiali Articolo 168 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare Articolo 169 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo Sezione quarta - Subappalto Articolo 170 - Subappalto e cottimo Sezione quinta - Adeguamento dei prezzi Articolo 171 - Modalita' per il calcolo e il pagamento della compensazione Articolo 172 - Modalita' per l'applicazione del prezzo chiuso CAPO III - Lavori in economia Articolo 173 - Cottimo fiduciario Articolo 174 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia Articolo 175 - Lavori d'urgenza Articolo 176 - Provvedimenti in casi di somma urgenza Articolo 177 - Perizia suppletiva per maggiori spese TITOLO IX - CONTABILITA' DEI LAVORI CAPO I - Scopo e forma della contabilita' Articolo 178 - Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti Articolo 179 - Lavori in economia contemplati nel contratto Articolo 180 - Accertamento e registrazione dei lavori Articolo 181 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili Articolo 182 - Giornale dei lavori Articolo 183 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste Articolo 184 - Annotazione dei lavori a corpo Articolo 185 - Modalita' della misurazione dei lavori Articolo 186 - Lavori e somministrazioni su fatture Articolo 187 - Liste settimanali delle somministrazioni Articolo 188 - Forma del registro di contabilita' Articolo 189 - Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilita' Articolo 190 - Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilita' Articolo 191 - Forma e contenuto delle riserve Articolo 192 - Titoli speciali di spesa Articolo 193 - Sommario del registro Articolo 194 - Stato di avanzamento lavori Articolo 195 - Certificato per pagamento di rate Articolo 196 - Disposizioni in materia di documento unico di regolarita' contributiva in sede di esecuzione dei lavori Articolo 197 - Contabilizzazione separata di lavori Articolo 198 - Lavori annuali estesi a piu' esercizi Articolo 199 - Certificato di ultimazione dei lavori Articolo 200 - Conto finale dei lavori Articolo 201 - Reclami dell'esecutore sul conto finale Articolo 202 - Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale CAPO II - Contabilita' dei lavori in economia Articolo 203 - Annotazione dei lavori ad economia Articolo 204 - Conti dei fornitori Articolo 205 - Pagamenti Articolo 206 - Giustificazione di minute spese Articolo 207 - Rendiconto mensile delle spese Articolo 208 - Rendiconto finale delle spese Articolo 209 - Riassunto di rendiconti parziali Articolo 210 - Contabilita' semplificata CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilita' Articolo 211 - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura Articolo 212 - Iscrizione di annotazioni di misurazione Articolo 213 - Operazioni in contraddittorio con l'esecutore Articolo 214 - Firma dei soggetti incaricati TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI CAPO I - Disposizioni preliminari Articolo 215 - Oggetto del collaudo Articolo 216 - Nomina del collaudatore Articolo 217 - Documenti da fornirsi al collaudatore Articolo 218 - Avviso ai creditori Articolo 219 - Estensione delle verifiche di collaudo Articolo 220 - Commissioni collaudatrici CAPO II - Visita e procedimento di collaudo Articolo 221 - Visite in corso d'opera Articolo 222 - Visita definitiva e relativi avvisi Articolo 223 - Processo verbale di visita Articolo 224 - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo Articolo 225 - Valutazioni dell'organo di collaudo Articolo 226 - Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione Articolo 227 - Difetti e mancanze nell'esecuzione Articolo 228 - Eccedenza su quanto e' stato autorizzato ed approvato Articolo 229 - Certificato di collaudo Articolo 230 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata Articolo 231 - Obblighi per determinati risultati Articolo 232 - Lavori non collaudabili Articolo 233 - Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo Articolo 234 - Ulteriori provvedimenti amministrativi Articolo 235 - Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo Articolo 236 - Collaudo dei lavori di particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza economica Articolo 237 - Certificato di regolare esecuzione Articolo 238 - Compenso spettante ai collaudatori TITOLO XI - LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE CAPO I - Beni del patrimonio culturale Articolo 239 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale Articolo 240 - Scavo archeologico, restauro e manutenzione CAPO II - Progettazione Articolo 241 - Attivita' di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale Articolo 242 - Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale Articolo 243 - Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale Articolo 244 - Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale Articolo 245 - Progettazione dello scavo archeologico Articolo 246 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale Articolo 247 - Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale Articolo 248 - Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale CAPO III - Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale Articolo 249 - Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale Articolo 250 - Consuntivo scientifico Articolo 251 - Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 252 - Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria Articolo 253 - Limiti alla partecipazione alle gare Articolo 254 - Requisiti delle societa' di ingegneria Articolo 255 - Requisiti delle societa' di professionisti Articolo 256 - Requisiti dei consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria Articolo 257 - Penali Articolo 258 - Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione Articolo 259 - Concorso di idee Articolo 260 - Concorso di progettazione TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI Articolo 261 - Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria Articolo 262 - Corrispettivo Articolo 263 - Requisiti di partecipazione Articolo 264 - Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito Articolo 265 - Numero massimo di candidati da invitare Articolo 266 - Modalita' di svolgimento della gara Articolo 267 - Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro TITOLO III - GARANZIE Articolo 268 - Disposizioni applicabili Articolo 269 - Polizza assicurativa del progettista Articolo 270 - Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione PARTE IV - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI TITOLO I - PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO Articolo 271 - Programmazione dell'attivita' contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi Articolo 272 - Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture Articolo 273 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento Articolo 274 - Responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza TITOLO II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE CAPO I - Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione Articolo 275 - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento Articolo 276 - Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati Articolo 277 - Consorzi stabili per servizi e forniture Articolo 278 - Finanza di progetto nei servizi Articolo 279 - Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture Articolo 280 - Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture Articolo 281 - Criteri di applicabilita' delle misure di gestione ambientale CAPO II - Criteri di selezione delle offerte Articolo 282 - Commissione giudicatrice Articolo 283 - Selezione delle offerte Articolo 284 - Offerte anomale Articolo 285 - Servizi sostitutivi di mensa Articolo 286 - Servizi di pulizia CAPO III - Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche Articolo 287 - Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione Articolo 288 - Asta elettronica Articolo 289 - Sistema informatico di negoziazione Articolo 290 - Gestore del sistema informatico Articolo 291 - Modalita' e partecipazione all'asta elettronica Articolo 292 - Modalita' di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta Articolo 293 - Individuazione delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione Articolo 294 - Condizioni e modalita' di esercizio del diritto di accesso Articolo 295 - Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici Articolo 296 - Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici TITOLO III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA' DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI CAPO I - Esecuzione del contratto Sezione I - Disposizioni Generali Articolo 297 - Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture Articolo 298 - Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori Sezione II - Direttore dell'esecuzione Articolo 299 - Gestione dell'esecuzione del contratto Articolo 300 - Direttore dell'esecuzione del contratto Articolo 301 - Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto Sezione III - Esecuzione del contratto e contabilita' Articolo 302 - Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto Articolo 303 - Avvio dell'esecuzione del contratto Articolo 304 - Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto Articolo 305 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto Articolo 306 - Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza Articolo 307 - Contabilita' e pagamenti Articolo 308 - Sospensione dell'esecuzione del contratto Articolo 309 - Certificato di ultimazione delle prestazioni CAPO II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto Articolo 310 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore Articolo 311 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante TITOLO IV - VERIFICA DI CONFORMITA' Articolo 312 - Oggetto delle attivita' di verifica di conformita' Articolo 313 - Termini delle attivita' di verifica di conformita' Articolo 314 - Incarico di verifica della conformita' Articolo 315 - Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformita' Articolo 316 - Estensione della verifica di conformita' Articolo 317 - Verifica di conformita' in corso di esecuzione Articolo 318 - Verifica di conformita' definitiva e relativi avvisi Articolo 319 - Processo verbale Articolo 320 - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformita' Articolo 321 - Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformita' Articolo 322 - Certificato di verifica di conformita' Articolo 323 - Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di verifica di conformita' Articolo 324 - Provvedimenti successivi alla verifica di conformita' Articolo 325 - Attestazione di regolare esecuzione TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA CAPO I - Acquisizioni sotto soglia Articolo 326 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia Articolo 327 - Requisiti Articolo 328 - Mercato elettronico CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in economia Articolo 329 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia Articolo 330 - Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia Articolo 331 - Pubblicita' e comunicazioni Articolo 332 - Affidamenti in economia Articolo 333 - Svolgimento della procedura di amministrazione diretta Articolo 334 - Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario Articolo 335 - Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici Articolo 336 - Congruita' dei prezzi Articolo 337 - Termini di pagamento Articolo 338 - Procedure contabili PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI TITOLO I - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA CAPO I - Disciplina regolamentare applicabile Articolo 339 - Norme applicabili CAPO II - Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione Articolo 340 - Requisiti di qualificazione TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA Articolo 341 - Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria TITOLO III - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI Articolo 342 - Organi del procedimento e programmazione PARTE VI - CONTRATTI ESEGUITI ALL'ESTERO TITOLO I - Contratti nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (13) Articolo 343 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo Articolo 344 - Programmazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione Articolo 345 - Progettazione di lavori relativi agli interventi di cooperazione Articolo 346 - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione Articolo 347 - Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione Articolo 348 - Direzione dei lavori relativi agli interventi di cooperazione Articolo 349 - Collaudo e verifica di conformita' di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione Articolo 350 - Adeguamento dei prezzi per i contratti relativi agli interventi di cooperazione TITOLO II - Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri Articolo 351 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri Articolo 352 - Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri Articolo 353 - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri Articolo 354 - Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri Articolo 355 - Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri Articolo 356 - Adeguamento dei prezzi per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri PARTE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI Articolo 357 - Norme transitorie Articolo 358 - Disposizioni abrogate Articolo 359 - Entrata in vigore ALLEGATI Allegato A - Categorie di opere generali e specializzate Allegato B - Certificato di esecuzione dei lavori Allegato B.1 - Certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 357, commi 14 e 15, del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Allegato C - Corrispettivi e oneri per le attivita' di qualificazione Allegato D - Incremento convenzionale premiante Allegato E - Domanda di qualificazione a contraente generale Allegato F - Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili di cantiere o dei responsabili di progetto, acquisita in qualita' di responsabile di cantiere e di progetto Allegato G - Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per l'offerta economicamente piu' vantaggiosa Allegato H - Schema di garanzia globale di esecuzione Allegato I - Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione Allegato L - Criteri per l'attribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte Allegato M - Contratti relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: metodi di calcolo per l'offerta economicamente piu' vantaggiosa Allegato N - Curriculum vitae Allegato O - Scheda referenze professionali Allegato P - Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente piu' vantaggiosa Art. 1 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE CAPO I - Organi del procedimento
Art. 9
Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici (art. 7, d.P.R. n. 554/1999)
1.Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilita' e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilita' o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a programmazione ai sensi dell'articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento e' nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.
2.Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinche' il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualita' richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformita' di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
4.Il responsabile del procedimento e' un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, e' un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento puo' svolgere per uno o piu' interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento puo' altresi' svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice.
5.In caso di particolare necessita' per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. ((16))
Art. 10
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 8, d.P.R. n. 554/1999)
2.Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
4.Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.
5.Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attivita' di supporto secondo le procedure e con le modalita' previste dall'articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza.
6.Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonche' a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del codice.
CAPO II - Programmazione dei lavori ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO CAPO I - Progettazione Sezione I - Disposizioni generali
Art. 14
Studio di fattibilita'
Art. 15
Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche (artt. 15 e 16, d.P.R. n. 554/1999)
1.La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualita' e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione e' informata a principi di sostenibilita' ambientale nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilita', miglioramento del rendimento energetico, durabilita' dei materiali e dei componenti, sostituibilita' degli elementi, compatibilita' tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilita' delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
2.Il progetto e' redatto, salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuita'.
3.Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformita' di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice, valuta motivatamente la necessita' di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualita'.
4.Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'esecutore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita' di realizzazione dell'opera o del lavoro.
7.Nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare e' integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura del responsabile del procedimento; questi propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento a soggetti esterni delle attivita' di supporto relative alla predisposizione di tali documenti in caso di carenza in organico di personale tecnico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice. I documenti preparatori sono redatti ai fini di una maggiore corrispondenza della progettazione del concorso all'identificazione e quantificazione dei bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice secondo quando previsto dall'articolo 128, comma 1, del codice. I documenti preparatori sono costituiti da approfondimenti degli studi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e del documento preliminare di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e definiscono il contenuto del concorso.
8.I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificita' e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilita' con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.
10.I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilita', l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
11.I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonche' la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.
12.Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonche' dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
13.La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) ed m), e' svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'"analisi del valore" per l'ottimizzazione del costo globale dell'intervento. In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
14.Qualora siano possibili piu' soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorita' tra le soluzioni progettuali possibili.
15.I progetti sono predisposti in conformita' delle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione nonche' nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 68 del codice. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche ove esistenti. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata. ((16))
Art. 16
Quadri economici (art. 17, d.P.R. n. 554/1999)
1.I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: a.1) lavori a misura, a corpo, in economia; a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; b) somme a disposizione della stazione appaltante per: 1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 2- rilievi, accertamenti e indagini; 3- allacciamenti ai pubblici servizi; 4- imprevisti; 5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; 6- accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice; 7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita', l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 8- spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; 9- eventuali spese per commissioni giudicatrici; 10- spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche; 11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 12- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.
2.COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. ((16))
Art. 17
Documenti componenti il progetto preliminare (art. 18, d.P.R. n. 554/1999)
4.Qualora il progetto preliminare e' posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresi' predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati i criteri di valutazione dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara. ((16))
Art. 18
Relazione illustrativa del progetto preliminare (art. 19, d.P.R. n. 554/1999)
2.La relazione da' chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto. ((16))
Art. 19
Relazione tecnica (art. 20, d.P.R. n. 554/1999)
Art. 20
Studio di prefattibilita' ambientale (art. 21, d.P.R. n. 554/1999)
2.Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilita' ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilita' ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti. ((16))
Art. 21
Elaborati grafici del progetto preliminare (art. 22, d.P.R. n. 554/1999)
3.Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare puo' specificare gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, secondo quanto previsto nei successivi articoli. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 128, comma 7, del codice. ((16))
Art. 22
Calcolo sommario della spesa e quadro economico (art. 23, d.P.R. n. 554/1999)
1.Il calcolo sommario della spesa e' effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantita' caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.
2.Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all'articolo 16, comprende, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base alla stima sommaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), e le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.
4.Nel caso di appalti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, o di concessione, nella parte del quadro economico relativa ai lavori va indicato l'importo delle spese di progettazione valutate conformemente al disposto di cui all'articolo 262, comma 2. ((16))
Art. 23
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare (art. 24, d.P.R. n. 554/1999)
2.Ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, o di una concessione di lavori pubblici, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, redatto in conformita' di quanto disposto dall'articolo 43, comma 3, costituisce allegato allo schema di contratto di cui al comma 2 dello stesso articolo. ((16))
Art. 24
Documenti componenti il progetto definitivo (art. 25, d.P.R. n. 554/1999)
1.Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformita' urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonche' i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
3.Quando il progetto definitivo e' posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice ferma restando la necessita' della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 30, il progetto e' corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto redatti con le modalita' indicate all'articolo 43 nonche' del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell'allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Lo schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell'offerta, la sede di redazione del progetto esecutivo, nonche' i tempi della progettazione esecutiva e le modalita' di controllo, da parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 112, comma 3, del codice. ((16))
Art. 25
Relazione generale del progetto definitivo (art. 26, d.P.R. n. 554/1999)
1.La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalita' dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
Art. 26
Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo (artt. 27 e 28, d.P.R. n. 554/1999)
2.Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva. ((16))
Art. 27
Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita' ambientale (art. 29, d.P.R. n. 554/1999)
1.Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, e' redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed e' predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonche' dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.
2.Lo studio di fattibilita' ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualita' ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attivita' e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale. ((16))
Art. 28
Elaborati grafici del progetto definitivo (art. 30, d.P.R. n. 554/1999)
1.Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
3.Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri lavori ed opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.
4.Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
6.Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, commi 9 e 11.
7.I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su indicazione del responsabile del procedimento. ((16))
Art. 29
Calcoli delle strutture e degli impianti (art. 31, d.P.R. n. 554/1999)
1.I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilita' con l'aspetto architettonico ed impiantistico e piu' in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. I calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con l'aspetto architettonico e con le altre categorie di opere.
2.I calcoli degli impianti devono permettere, altresi', la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche.
3.I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con l'impiego di programmi informatizzati, la relazione di calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilita'. ((16))
Art. 30
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo (art. 32, d.P.R. n. 554/1999)
1.Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto. ((16))
Art. 31
Piano particellare di esproprio (art. 33, d.P.R. n. 554/1999)
1.Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi e' redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.
2.Sulle mappe catastali sono altresi' indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
3.Il piano e' corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire ed e' corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonche' delle superfici interessate.
4.Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennita' di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo.
5.Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare e' affidato ad un soggetto cui sono attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonche' al pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilita' a lui imputabili. ((16))
Art. 32
Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo (art. 34, d.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, d.m. ll.pp. n. 145/2000)
1.Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita' delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata. Quando il progetto definitivo e' posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, le quantita' totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantita' parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.
3.In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo puo' prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
5.L'elaborazione del computo metrico dell'intervento puo' essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione e' affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.
6.Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo 16.
Art. 33
Documenti componenti il progetto esecutivo (art. 35, d.P.R. n. 554/1999)
Art. 34
Relazione generale del progetto esecutivo (art. 36, d.P.R. n. 554/1999)
1.La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalita' di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2.La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita' di imprevisti. ((16))
Art. 35
Relazioni specialistiche (art. 37, d.P.R. n. 554/1999)
1.Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.
2.Per gli interventi di particolare complessita', per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.
3.Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva. ((16))
Art. 36
Elaborati grafici del progetto esecutivo (art. 38, d.P.R. n. 554/1999)
2.Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. ((16))
Art. 37
Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 39, d.P.R. n. 554/1999)
1.I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2.I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita' di variazioni in corso di esecuzione.
3.I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive qualora piu' gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalita' dell'impianto stesso, nonche' consentire di determinarne il prezzo.
4.La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti e' effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilita' tra progetto architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5.I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalita' di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilita'.
7.Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
9.I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del responsabile del procedimento. ((16))
Art. 38
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 40, d.P.R. n. 554/1999)
1.Il piano di manutenzione e' il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attivita' di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita', le caratteristiche di qualita', l'efficienza ed il valore economico.
3.Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalita' per la migliore utilizzazione del bene, nonche' tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu' possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
5.Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita' tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonche' per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
8.In conformita' di quanto disposto all'articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall'esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validita' e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all'atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalita' per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti.
9.Il piano di manutenzione e' redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice. ((16))
Art. 39
Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera (art. 41, d.P.R. n. 554/1999)
1.Il piano di sicurezza e di coordinamento e' il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni piu' idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilita', e' specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed e' redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'articolo 16, comma 1, punto a.2).
2.I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attivita' delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
3.Il quadro di incidenza della manodopera e' il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantita' di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro. ((16))
Art. 40
Cronoprogramma (art. 42, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 554/1999)
1.Il progetto esecutivo e' corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma e' composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma e' redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna, nonche' ai fini di quanto previsto dall'articolo 171, comma 12.
2.Nei casi di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, il cronoprogramma e' presentato dal concorrente unitamente all'offerta.
3.Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. ((16))
Art. 41
Elenco dei prezzi unitari (art. 43, d.P.R. n. 554/1999)
1.Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 32, integrati, ove necessario, da ulteriori prezzi redatti con le medesime modalita'. ((16))
Art. 42
Computo metrico estimativo e quadro economico (art. 44, d.P.R. n. 554/1999)
1.Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 41.
2.Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita' delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 41. Le quantita' totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantita' parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.
Art. 43
Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto artt. 45 e 42, comma 4, d.P.R. n. 554/1999)
2.Allo schema di contratto e' allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.
4.Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), il capitolato contiene, altresi', l'obbligo per l'esecutore di redigere un documento (piano di qualita' di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita', strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita' di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformita'.
5.Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), il capitolato speciale d'appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori al fine di una corretta realizzazione dell'opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo).
6.Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo e' previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi' definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7.Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.
8.Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo, del codice, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni e' desunta dagli importi netti dei gruppi di categorie ritenute omogenee definiti con le modalita' di cui ai commi 6 e 7.
9.Per i lavori il cui corrispettivo e' in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantita'. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
10.Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonche' l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facolta' prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
11.Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'articolo 40. ((16))
CAPO II - Verifica del progetto (artt. 46, 47 48 e 49, d.P.R. n. 554/1999) ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 44
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 45
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 46
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 47
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 48
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 49
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 50
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 51
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 52
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 53
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 54
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 55
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 56
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 57
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 58
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 59
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI CAPO I - Disposizioni generali
Art. 60
Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori (art. 1, d.P.R. n. 34/2000)
1.Il presente capo nonche' il capo II e il capo III del presente titolo disciplinano il sistema unico di qualificazione di cui all' articolo 40 del codice.
2.La qualificazione e' obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro.
3.Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.
4.Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalita', procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonche' dal capo III del presente titolo. ((16))
Art. 61
Categorie e classifiche (art. 3, d.P.R. n. 34/2000)
1.Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonche' per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2.La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2.
3.Le categorie sono specificate nell'allegato A.
4.Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo: ---------------------------------- I - fino a euro 258.000 ---------------------------------- II - fino a euro 516.000 ---------------------------------- III - fino a euro 1.033.000 ---------------------------------- III-bis - fino a euro 1.500.000 ---------------------------------- IV - fino a euro 2.582.000 ---------------------------------- IV-bis - fino a euro 3.500.000 ---------------------------------- V - fino a euro 5.165.000 ---------------------------------- VI - fino a euro 10.329.000 ---------------------------------- VII - fino a euro 15.494.000 ---------------------------------- VIII - oltre euro 15.494.000 ----------------------------------
5.L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione e' convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.
6.Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito e' comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4, ed e' soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti. ((16))
Art. 62
Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
1.Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 47, comma 1, del codice, presentano la documentazione, richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la qualificazione alla singola gara ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformita' al testo originale in lingua madre. ((16))
Art. 63
Sistema di qualita' aziendale (art. 4, d.P.R. n. 34/2000)
1.Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualita' aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.
2.La certificazione del sistema di qualita' aziendale e' riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalita' delle categorie e classifiche.
3.Il possesso della certificazione di qualita' aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, e' attestato dalle SOA.
4.Gli organismi di cui al comma 3 hanno l'obbligo di comunicare all'Autorita', entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualita' ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione e' inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all'articolo 70, comma 7.
5.La regolarita' dei certificati di qualita' deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA). ((16))
Art. 64
Requisiti generali e di indipendenza delle SOA (art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, d.P.R. n. 34/2000)
1.Le Societa' Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle societa' per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione "organismi di attestazione"((...)).
2.Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle societa' di revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)