DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207
7.Qualora le SOA nella attivita' di attestazione, di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, rilevano l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all'articolo 8, provvedono a darne comunicazione ai soggetti interessati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e all'Autorita' per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del codice. Ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo
8.8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non e' utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non e' altresi' utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso. ((16))
Art. 84
(Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero)
1.Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.
2.La certificazione e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche' la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione e' rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autorita', sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e' soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorita' consolari italiane all'estero.
3.Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
4.La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, e' corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo i modelli semplificati sopra citati.
5.Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga piu' di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo' fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri. ((16))
Art. 85
Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale (art. 24, d.P.R. n. 34/2000)
2.La SOA, nella attivita' di attestazione, e' tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo l'allegato B, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all'allegato A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonche' nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione e' richiesta dalla SOA al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA e' tenuta a segnalare all'Autorita' eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera f).
3.In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.
4.Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 176, comma 7, del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall'articolo 40 del codice e dal presente capo, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 83, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all'Osservatorio con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 7. ((16))
Art. 86
Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi (art. 25, d.P.R. n. 34/2000)
1.L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), delle categorie di qualificazione, individuate dalla tabella di cui all'allegato A, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonche' con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo l'allegato B. Qualora il responsabile del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 51.545.
2.Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente regolamento, le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA secondo le corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d'appalto o documento di analoga natura.
3.Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo e' valutato nella misura del cento per cento.
4.Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.), costituito dal costo a metro quadro, cosi' come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del venticinque per cento.
6.Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di cui al comma 5, lettere a) e d), nonche' dalle fatture o da diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali subappalti.
7.Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 l'impresa deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresi' presentare la documentazione prevista al comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione e' rilasciata direttamente dal direttore lavori.
8.Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile e' attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall'articolo 85, comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorzio ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al precedente periodo. ((16))
Art. 87
Direzione tecnica (art. 26, d.P.R. n. 34/2000)
1.La direzione tecnica e' l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica puo' essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da piu' soggetti.
2.I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori e' ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
3.I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicita' di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
4.La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 79, comma 14, e' collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione puo' essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneita'.
6.In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione. ((16))
Art. 88
Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
2.Per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 50 del codice, l'impresa ausiliata, presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria assume l'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validita' della attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento.
3.Per le finalita' di cui al comma 2, l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata hanno l'obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e di comunicare alla SOA e all'Autorita' entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.
4.Entro il successivo termine di quindici giorni, la SOA provvede a comunicare all'Autorita' le informazioni di cui al comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell'attestazione dell'impresa ausiliata.
6.L'impresa ausiliata e' sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le disposizioni del presente titolo III.
7.Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall'Autorita' che richiama espressamente l'avvalimento ai sensi dell'articolo 50 del codice. ((16))
Art. 89
Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA
1.L'Autorita' provvede ad individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente titolo, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 78 e ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 79.
2.Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse. ((16))
Art. 90
Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150. 000 euro (art. 28, d.P.R. n. 34/2000)
2.Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, di lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorita' eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
3.I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza e' accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. ((16))
Art. 91
Decadenza dell'attestazione di qualificazione
1.Qualora la SOA o l'Autorita' dispongano la decadenza dell'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 50 del codice, l'Autorita', direttamente o previa segnalazione da parte della SOA, provvede a darne pubblicita' nel casellario informatico di cui all'articolo 8.
2.Durante l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 8, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 135, comma 1-bis, del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8. ((16))
Art. 92
Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti (art. 95, d.P.R. n. 554/1999)
1.Il concorrente singolo puo' partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
2.Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facolta' di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilita' con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. (12)
3.Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
4.Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f-bis), del codice, si applicano i commi 1, 2 e 3 rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale.
5.Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
7.In riferimento all'articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilita' nella misura del trenta per cento fissata dall'articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito. Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o piu' categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 90.
8.Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualita' aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori. ((16))
Art. 93
Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati (art. 96, d.P.R. n. 554/1999)
1.I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una societa' anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2.La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita' dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.
3.Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della societa' nel registro delle imprese.
4.Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della societa' nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento. 5 La societa' costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non puo' conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la societa' puo' essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale. 6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla societa' sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa. 7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla societa' sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma 8. ((16))
Art. 94
Consorzi stabili (art. 97, d.P.R. n. 554/1999)
1.I consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c), e 36 del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio' costituisca subappalto, ferma la responsabilita' solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
2.I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
3.Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile.
4.In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente. ((16))
Art. 95
Requisiti del concessionario (art. 98, d.P.R. n. 554/1999)
2.In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario puo' incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), puo' essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
3.Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
4.Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).
5.Qualora, ai sensi dell'articolo 153 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto. ((16))
Art. 96
Requisiti del proponente e attivita' di asseverazione (art. 99, d.P.R. n. 554/1999)
1.Possono presentare le proposte di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del codice, oltre ai soggetti elencati negli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), del codice, i soggetti che svolgono in via professionale attivita' finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilita' e dei servizi alla collettivita', che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
2.Possono presentare proposte anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalita' stabiliti nel comma 1.
3.Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il proponente, al momento dell'indizione delle procedure di gara di cui all'articolo 153 del codice, deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 95.
4.L'asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente ai sensi dell'articolo 153 del codice consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacita' del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione.
TITOLO IV - MODALITA' TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 97
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 98
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 99
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 100
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 101
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 102
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 103
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 104
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 105
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 106
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 107
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 108
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 109
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 110
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 111
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 112
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 113
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 114
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 115
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 116
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 117
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 118
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 119
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 120
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 121
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 122
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 123
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 124
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 125
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 126
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 127
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 128
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 129
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 130
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 131
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 132
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 133
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 134
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 135
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 136
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
TITOLO VII - IL CONTRATTO ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 137
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 138
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 139
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 140
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 141
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 142
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 143
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 144
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 145
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 146
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
TITOLO VIII - ESECUZIONE DEI LAVORI ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 147
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 148
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 149
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 150
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 151
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 152
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 153
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 154
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 155
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 156
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 157
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 158
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 159
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 160
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 161
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 162
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 163
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 164
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 165
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 166
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 167
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 168
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 169
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 170
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 171
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 172
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 173
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 174
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 175
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 176
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 177
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
TITOLO IX - CONTABILITA' DEI LAVORI CAPO I - Scopo e forma della contabilita'
Art. 178
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 179
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 180
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 181
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 182
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 183
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 184
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 185
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 186
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 187
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 188
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 189
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 190
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 191
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 192
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 193
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 194
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 195
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 196
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 197
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 198
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 199
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 200
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 201
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 202
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 203
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 204
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 205
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 206
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 207
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 208
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 209
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
Art. 210
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))
CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilita' ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 211
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 212
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 213
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 214
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI CAPO I - Disposizioni preliminari
Art. 215
Oggetto del collaudo (art. 187, d.P.R. n. 554/1999)
1.Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonche' le eventuali perizie di variante, in conformita' del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresi' lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita' finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita', ma anche per qualita' dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresi' tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2.Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall'organo di collaudo possono non comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante.
3.Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia' intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita' e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.
Art. 216
Nomina del collaudatore (art. 188, d.P.R. n. 554/1999)
1.Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del codice. (9)
2.Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di piu' professionalita' diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo puo' essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.
3.Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; e', inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonche', ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
4.Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.
5.L'incarico di collaudo puo' essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
6.Il collaudo di lavori di manutenzione puo' essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite a ciascuna professione iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza.
8.Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo e' affidato anche il collaudo statico, purche' essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo e' esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
10.Il soggetto esterno che e' stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non puo' essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto e' stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa e' articolata su basi locali, il divieto e' limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti. ((16))
Art. 217
Documenti da fornirsi al collaudatore (art. 190, d.P.R. n. 554/1999)
2.E' facolta' dell'organo di collaudo chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.
3.In caso di incarico di collaudo in corso d'opera, il responsabile del procedimento trasmette sollecitamente all'organo di collaudo la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), integrandola successivamente con gli altri atti.
4.Ferma la responsabilita' dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme. ((16))
Art. 218
Avviso ai creditori (art. 189, d.P.R. n. 554/1999)
1.All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento da' avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento e' stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
2.Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
3.Il responsabile del procedimento invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni. ((16))
Art. 219
Estensione delle verifiche di collaudo (art. 192, d.P.R. n. 554/1999)
1.L'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui all'articolo 141, comma 1, del codice e delle relative cause con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilita' dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza. (9)
2.La verifica della buona esecuzione di un lavoro e' effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.
3.La stazione appaltante puo' richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto. ((16))
Art. 220
Commissioni collaudatrici (art. 206, d.P.R. n. 554/1999)
1.Quando il collaudo e' affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente.
2.I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.
3.Se vi e' dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo. ((16))
Art. 221
Visite in corso d'opera (art. 194, comma 3, d.P.R. n. 554/1999)
1.Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare e' necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.
2.E' necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.
3.Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, e' redatto apposito verbale con le modalita' indicate nell'articolo 223.
4.I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che cio' comporti diminuzione delle responsabilita' dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza. ((16))
Art. 222
Visita definitiva e relativi avvisi (art. 191, d.P.R. n. 554/1999)
1.Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne da' tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilita' dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinche' intervengano alle visite di collaudo.
2.Eguale avviso e' dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
3.Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa e' posta a carico dell'esecutore.
4.Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.
5.Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo. ((16))
Art. 223
Processo verbale di visita (art. 194, commi 1, 2, 4, 5, d.P.R. n. 554/1999)
2.Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondita' dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
3.I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonche' dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza e' invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.
4.Quando per lavori di notevole importanza e' fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze e' fatta espressa menzione nel verbale di visita. ((16))
Art. 224
Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo (art. 193, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, comma 2, d.m. n. 145/2000)
1.L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
2.Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
3.Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto dall'articolo 125, comma 5, del codice.
4.Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore. ((16))
Art. 225
Valutazioni dell'organo di collaudo (art. 195, d.P.R. n. 554/1999)
2.Ai fini di quanto prescritto dal codice e dal presente regolamento in materia di qualificazione, l'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalita' di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore.
3.Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia' intervenuta una risoluzione definitiva. ((16))
Art. 226
Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione (art. 196, d.P.R. n. 554/1999)
1.In caso di discordanza fra la contabilita' e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.
2.In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo. ((16))
Art. 227
Difetti e mancanze nell'esecuzione (art. 197, d.P.R. n. 554/1999)
1.Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 232.
2.Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non e' rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facolta' dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224, comma 3.
3.Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilita' dell'opera e la regolarita' del servizio cui l'intervento e' strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore. ((16))
Art. 228
Eccedenza su quanto e' stato autorizzato ed approvato (art. 198, d.P.R. n. 554/1999)
1.Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilita', previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.
2.L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilita' che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire. ((16))
Art. 229
Certificato di collaudo (art. 199, d.P.R. n. 554/1999)
3.Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvedera' a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporra' alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore e' tenuto alla garanzia per le difformita' e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. ((16))
Art. 230
Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata (art. 200, d.P.R. n. 554/1999)
2.A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonche' ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3.La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita' dell'esecutore. ((16))
Art. 231
Obblighi per determinati risultati (art. 201, d.P.R. n. 554/1999)
1.Il collaudo puo' avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non e' diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento. ((16))
Art. 232
Lavori non collaudabili (art. 202, d.P.R. n. 554/1999)
1.Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonche' una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225. ((16))
Art. 233
Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo (art. 203, d.P.R. n. 554/1999)
1.Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli puo' aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
2.Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
3.L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire. ((16))
Art. 234
Ulteriori provvedimenti amministrativi (artt. 204 e 209, d.P.R. n. 554/1999)
2.La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificita' dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita' del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 240, comma 12, del codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.
3.Finche' non e' intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facolta' di procedere ad un nuovo collaudo.
4.L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al responsabile del procedimento la relazione generale acclarante la totalita' delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo altresi' i rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario ove necessario.
5.Le relazioni riservate di cui all'articolo 200, comma 2, lettera f), all'articolo 202, comma 2, e al presente articolo, comma 1, lettera d), sono sottratte all'accesso. ((16))
Art. 235
Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo (art. 205, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, co. 1, d.m. n. 145/2000)
1.Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento.
2.Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3.Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilita' eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1. ((16))
Art. 236
Collaudo dei lavori di particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza economica (art. 207, d.P.R. n. 554/1999)
2.Per i lavori di cui al comma 1 il collaudo e' effettuato sulla base della certificazione di qualita' dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento. ((16))
Art. 237
Certificato di regolare esecuzione (art. 208, d.P.R. n. 554/1999)
1.Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si da' luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.
2.Il certificato di regolare esecuzione e' emesso dal direttore dei lavori ed e' confermato dal responsabile del procedimento.
3.Il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229.
4.Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235. ((16))
Art. 238
Compenso spettante ai collaudatori (art. 210, d.P.R. n. 554/1999)
1.Per gli incarichi affidati a soggetti (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) , ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione.
2.L'importo da prendere a base del compenso e' quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'esecutore.
3.Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra e' aumentato del venti per cento.
4.Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale puo' essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale puo' essere elevata fino al sessanta per cento.
5.Per la determinazione del compenso per la redazione del verbale di accertamento di cui all'articolo 138, comma 2, del codice, puo' essere utilizzato come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenuto adeguato, l'onorario a vacazione previsto dalle tariffe professionali di cui al comma 1.
6.Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento. ((16))
TITOLO XI - LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE CAPO I - Beni del patrimonio culturale
Art. 239
Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 211, d.P.R. n. 554/1999)
1.Le disposizioni del presente titolo si applicano ai beni del patrimonio culturale indicati nell'articolo 198 del codice.
2.Per quanto non disposto dal presente titolo, ai contratti relativi ai beni del patrimonio culturale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento in quanto compatibili con le specifiche disposizioni della parte II, titolo IV, capo II, del codice (contratti relativi ai beni culturali) e con le altre disposizioni richiamate dall'articolo 197 del codice. (16) ((19))
Art. 240
Scavo archeologico, restauro e manutenzione (art. 212, d.P.R. n. 554/1999)
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