LEGGE 24 agosto 2011, n. 154

Type Legge
Publication 2011-08-24
Ultimo aggiornamento 2011-09-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2011

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados il 15 ottobre 2008.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 243 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Palma

Accordo - Art. 1

Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA GLI STATI DEL CARIFORUM, DA UNA PARTE, E LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA ANTIGUA E BARBUDA, IL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS, LE BARBADOS, IL BELIZE, IL COMMONWEALTH DI DOMINICA, LA REPUBBLICA DOMINICANA, GRENADA, LA REPUBBLICA DELLA GUYANA, LA REPUBBLICA DI HAITI, LA GIAMAICA, SAINT CHRISTOPHER E NEVIS, SAINT LUCIA, SAINT VINCENT E GRENADINE, LA REPUBBLICA DI SURINAME, LA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO, di seguito denominati "gli Stati del CARIFORUM", da una parte, e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, di seguito denominati gli "Stati membri dell'Unione europea", e la COMUNITA' EUROPEA, dall'altra, VISTO il trattato modificato di Chaguaramas che istituisce la Comunita' caraibica e il mercato e l'economia unici della CARICOM, il trattato di Basseterre che istituisce l'Organizzazione degli Stati dei Caraibi orientali e l'accordo che istituisce una zona di libero scambio tra la Comunita' caraibica e la Repubblica dominicana, da un lato, e il trattato che istituisce la Comunita' europea, dall'altra, VISTO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e modificato il 25 giugno 2005, di seguito denominato l'"accordo di Cotonou", RIAFFERMANDO il proprio impegno nei confronti del rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto, elementi essenziali dell'accordo di Cotonou, e nei confronti del buon governo, elemento fondamentale dell'accordo di Cotonou, CONSIDERANDO la necessita' di promuovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati del CARIFORUM al fine di contribuire alla pace e alla sicurezza e favorire un contesto politico stabile e democratico, CONSIDERANDO l'importanza che essi attribuiscono agli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e agli obiettivi di sviluppo del millennio stabiliti dalle Nazioni Unite, CONSIDERANDO la necessita' di promuovere il progresso socioeconomico dei loro cittadini in forme compatibili con lo sviluppo sostenibile rispettando i diritti fondamentali dei lavoratori coerentemente con gli impegni da essi assunti in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro e tutelando l'ambiente conformemente alla dichiarazione di Johannesburg del 2002, RIAFFERMANDO il loro impegno a cooperare per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Cotonou, tra cui l'eliminazione della poverta', lo sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nell'economia mondiale, DESIDEROSI di agevolare la realizzazione della visione dello sviluppo della CARICOM, CONSIDERANDO il loro impegno nei confronti dei principi e delle norme che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), CONSIDERANDO il diverso livello di sviluppo socioeconomico degli Stati del CARIFORUM, da un lato, e della Comunita' europea e dei suoi Stati membri, dall'altro, CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti, in particolare degli stretti legami storici, politici ed economici che li uniscono, CONSIDERANDO che essi intendono rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature, fondate sul partenariato e sulla reciprocita' di diritti e di obblighi e sostenute da un dialogo regolare con l'obiettivo di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche, DESIDEROSI di rafforzare il quadro dei loro rapporti economici e commerciali mediante un accordo di partenariato economico che possa fungere da strumento di sviluppo per gli Stati del CARIFORUM, DESIDEROSI di rafforzare i loro rapporti economici, in particolare i flussi commerciali e di investimento, partendo dalle attuali condizioni di accesso preferenziale al mercato applicate dalla Comunita' europea agli Stati del CARIFORUM e migliorandole, RIAFFERMANDO il loro impegno a sostegno del processo di integrazione regionale degli Stati del CARIFORUM, in particolare a favore dell'integrazione economica regionale quale strumento fondamentale per facilitare la loro integrazione nell'economia mondiale e aiutarli a sostenere le sfide della globalizzazione e a realizzare una crescita economica e un progresso sociale compatibili con lo sviluppo sostenibile cui essi aspirano, CONSAPEVOLI del fatto che occorre sviluppare le capacita' e intervenire sui vincoli che ostacolano la crescita dell'offerta negli Stati del CARIFORUM per poter sfruttare pienamente le maggiori opportunita' commerciali e ottimizzare i benefici delle riforme del commercio, e RIAFFERMANDO il ruolo essenziale che l'assistenza allo sviluppo, compresa quella commerciale, puo' svolgere a sostegno dell'attuazione e di un proficuo utilizzo del presente accordo da parte degli Stati del CARIFORUM, RICORDANDO che l'Unione europea (UE) e' impegnata a intensificare gli aiuti allo sviluppo, compresi quelli al commercio, e a destinare una quota considerevole degli impegni della Comunita' europea e degli Stati membri dell'UE ai paesi ACP, DETERMINATI a far si' che la cooperazione allo sviluppo della Comunita' europea a favore della cooperazione e integrazione economica regionale, di cui all'accordo di Cotonou, venga attuata in modo da ottimizzare i previsti vantaggi del presente accordo, IMPEGNATI a cooperare, in coerenza con la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, il consenso europeo per lo sviluppo e il partenariato UE-Caraibi per la crescita, la stabilita' e lo sviluppo, in modo da agevolare il contributo degli Stati membri dell'UE e la partecipazione di altri donatori a sostegno degli sforzi degli Stati del CARIFORUM finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo, CONVINTI che l'accordo di partenariato economico creera' un nuovo contesto piu' favorevole alle loro relazioni nei settori del commercio e degli investimenti e aprira' nuove occasioni dinamiche di crescita e di sviluppo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Obiettivi Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi: a) contribuire alla riduzione e in prospettiva all'eliminazione della poverta' mediante l'istituzione di un partenariato commerciale coerente con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, con gli obiettivi di sviluppo del millennio e con l'accordo di Cotonou; b) promuovere l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo cosi' da istituire e attuare un quadro di regolamentazione efficace, prevedibile e trasparente in materia di scambi commerciali e investimenti tra le parti e nella regione del CARIFORUM; c) promuovere la graduale integrazione degli Stati del CARIFORUM nell'economia mondiale, conformemente alle loro scelte politiche e alle loro priorita' di sviluppo; d) migliorare la capacita' degli Stati del CARIFORUM in materia di politica commerciale e di questioni connesse agli scambi; e) favorire le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore privato e rafforzare la capacita' di offerta, la competitivita' e la crescita economica nella regione del CARIFORUM; f) rafforzare le relazioni esistenti tra le parti su basi di solidarieta' e di interesse reciproco. A tal fine l'accordo, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e nel rispetto degli obblighi derivanti dall'OMC, intensifica le relazioni economiche e commerciali, sostiene una nuova dinamica commerciale tra le parti mediante una progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi reciproci, e rafforza, amplia e approfondisce la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio e agli investimenti.

Accordo - Art. 2

ARTICOLO 2 Principi 1. Il presente accordo si basa sui principi fondamentali, nonche' sugli elementi essenziali e sull'elemento fondamentale di cui rispettivamente agli articoli 2 e 9 dell'accordo di Cotonou. Si fonda sulle disposizioni dell'accordo di Cotonou e sui precedenti accordi di partenariato ACP-CE in materia di cooperazione e integrazione regionale e di cooperazione economica e commerciale. 2. Le parti convengono di applicare in modo complementare e sinergico l'accordo di Cotonou e il presente accordo.

Accordo - Art. 3

ARTICOLO 3 Sviluppo sostenibile 1. Le parti ribadiscono che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile deve essere perseguito e integrato a ogni livello del loro partenariato economico, in attuazione degli impegni fondamentali di cui agli articoli 1, 2 e 9 dell'accordo di Cotonou, in particolare dell'impegno generale di riduzione e in prospettiva di eliminazione della poverta' in forme coerenti con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile. 2. In relazione al presente accordo di partenariato economico le parti intendono il suddetto obiettivo come un impegno a che: a) l'applicazione del presente accordo tenga pienamente conto degli interessi umani, culturali, economici, sociali, sanitari e ambientali dei rispettivi popoli e delle future generazioni; b) i metodi decisionali poggino sui principi fondamentali dell'appropriazione (ownership), della partecipazione e del dialogo. 3. Le parti convengono pertanto di collaborare alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile incentrato sull'essere umano, principale beneficiario dello sviluppo.

Accordo - Art. 4

ARTICOLO 4 Integrazione regionale 1. Le parti riconoscono che l'integrazione regionale costituisce un elemento integrante del loro partenariato e uno strumento efficace per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo. 2. Le parti riconoscono e ribadiscono l'importanza dell'integrazione regionale tra gli Stati del CARIFORUM quale strumento in grado di promuovere maggiori opportunita' economiche per questi paesi, una maggiore stabilita' politica e la loro effettiva integrazione nell'economia mondiale. 3. Le parti riconoscono gli sforzi degli Stati del CARIFORUM volti a promuovere l'integrazione regionale e subregionale tra loro mediante il trattato modificato di Chaguaramas che istituisce la Comunita' caraibica e il mercato e l'economia unici della CARICOM, il trattato di Basseterre che istituisce l'Organizzazione degli Stati dei Caraibi orientali e l'accordo che istituisce una zona di libero scambio tra la Comunita' caraibica e la Repubblica dominicana. 4. Fatti salvi gli impegni assunti con il presente accordo, le parti riconoscono altresi' che il ritmo e i contenuti dell'integrazione regionale devono essere decisi esclusivamente dagli Stati del CARIFORUM nell'esercizio della loro sovranita', tenuto conto anche delle loro ambizioni politiche attuali e future. 5. Le parti, nel convenire che il loro partenariato si fonda sull'integrazione regionale e ha come obiettivo il suo approfondimento, si impegnano a cooperare al suo ulteriore rafforzamento, tenuto conto dei livelli di sviluppo, delle esigenze, della realta' geografica e delle strategie di sviluppo sostenibile di entrambe le parti, nonche' delle priorita' che gli Stati del CARIFORUM si sono date e degli obblighi contemplati dai vigenti accordi di integrazione regionale di cui al paragrafo 3. 6. Le parti si impegnano a cooperare in modo da agevolare l'attuazione del presente accordo e sostenere l'integrazione regionale del CARIFORUM.

Accordo - Art. 5

ARTICOLO 5 Monitoraggio Le parti si impegnano a sottoporre a una verifica permanente il funzionamento dell'accordo mediante i rispettivi processi partecipativi e le rispettive istituzioni, nonche' mediante quelli istituiti a norma del presente accordo, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'accordo, una sua adeguata attuazione e la massimizzazione dei vantaggi che il partenariato comporta per uomini, donne, giovani e bambini. Le parti si impegnano inoltre a consultarsi tempestivamente su qualsiasi problema dovesse insorgere.

Accordo - Art. 6

ARTICOLO 6 Cooperazione nelle sedi internazionali Le parti si adoperano per cooperare in tutte le sedi internazionali nelle quali vengano discussi temi attinenti al presente partenariato.

Accordo - Art. 7

ARTICOLO 7 Cooperazione allo sviluppo 1. Le parti riconoscono che la cooperazione allo sviluppo costituisce un elemento determinante del loro partenariato e un fattore essenziale per la realizzazione degli obiettivi del presente accordo stabiliti all'articolo 1. Tale cooperazione puo' assumere forme finanziarie e non finanziarie. 2. La cooperazione allo sviluppo a favore della cooperazione e integrazione economica regionale, prevista dall'accordo di Cotonou, e' attuata in modo da ottimizzare i vantaggi previsti del presente accordo. I settori di cooperazione e assistenza tecnica sono, se del caso, indicati nei singoli capi del presente accordo. La cooperazione e' realizzata secondo le modalita' previste dal presente , e' oggetto di una costante verifica e viene, se necessario, rivista secondo quanto previsto dall'articolo 246 del presente accordo. 3. I finanziamenti della Comunita' europea a favore della cooperazione allo sviluppo tra il CARIFORUM e la Comunita' europea, destinati a sostenere l'attuazione del presente accordo, sono effettuati nel rispetto delle norme e delle pertinenti procedure previste dall'accordo di Cotonou, in particolare delle procedure di programmazione del Fondo europeo di sviluppo (FES), e attraverso gli appropriati strumenti finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea. In tale contesto il sostegno all'attuazione del presente accordo costituisce una delle priorita'. 4. La Comunita' europea e gli Stati del CARIFORUM firmatari, in funzione dei rispettivi ruoli e delle rispettive responsabilita', prendono tutte le misure necessarie a garantire che le risorse destinate ad agevolare le attivita' di cooperazione allo sviluppo di cui al presente accordo vengano mobilitate, erogate e utilizzate efficacemente. 5. Mediante le rispettive politiche e i rispettivi strumenti per lo sviluppo, gli Stati membri dell'Unione europea assumono collettivamente l'impegno di sostenere le attivita' di cooperazione allo sviluppo a favore della cooperazione e integrazione economica regionale e dell'attuazione del presente accordo negli Stati del CARIFORUM e a livello regionale, nel rispetto dei principi di complementarita' e di efficacia degli aiuti. 6. Le parti cooperano al fine di agevolare la partecipazione di altri donatori disposti a sostenere le attivita' di cooperazione di cui al paragrafo 5 e gli sforzi degli Stati del CARIFORUM volti al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

Accordo - Art. 8

ARTICOLO 8 Priorita' di cooperazione 1. La cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 7 si concentra principalmente nei settori di seguito elencati e ulteriormente precisati nei singoli capi del presente accordo: i) la prestazione di assistenza tecnica per lo sviluppo di capacita' umane, giuridiche e istituzionali negli Stati del CARIFORUM in modo che questi ultimi possano piu' facilmente adempiere agli impegni stabiliti dal presente accordo; ii) la prestazione di assistenza per lo sviluppo di capacita' e di strutture istituzionali nel settore della riforma fiscale in modo da rafforzare l'amministrazione tributaria e aumentare il gettito fiscale nella prospettiva di superare la dipendenza dalle tariffe e da altri dazi e oneri, passando ad altre forme di imposizione indiretta; iii) la messa a punto di misure di sostegno volte a promuovere lo sviluppo del settore privato e delle imprese, in particolare dei piccoli operatori economici, e a promuovere la competitivita' internazionale delle aziende del CARIFORUM e la diversificazione delle loro economie; iv) la diversificazione delle esportazioni di beni e servizi del CARIFORUM mediante nuovi investimenti e lo sviluppo di nuovi settori; v) il potenziamento delle capacita' tecnologiche e di ricerca degli Stati del CARIFORUM, cosi' da agevolare l'elaborazione e il rispetto di misure sanitarie e fitosanitarie, norme tecniche e norme del lavoro e di tutela dell'ambiente riconosciute a livello internazionale; vi) lo sviluppo di sistemi di innovazione nell'ambito del CARIFORUM, compreso lo sviluppo di capacita' tecnologiche; vii) il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture necessarie al commercio negli Stati del CARIFORUM. 2. Le priorita' della cooperazione allo sviluppo, cosi' come delineate per linee generali al paragrafo 1 e ulteriormente precisate nei singoli capi del presente accordo, sono realizzate secondo le modalita' previste dall'articolo 7. 3. Le parti concordano sui vantaggi derivanti da un fondo di sviluppo regionale, in cui siano rappresentati gli interessi di tutti gli Stati del CARIFORUM, quale strumento per mobilitare e far affluire le risorse per lo sviluppo erogate dal FES e da altri potenziali donatori nel quadro dell'accordo di partenariato economico. A tale proposito gli Stati del CARIFORUM si adoperano per l'istituzione di tale fondo entro due anni dalla firma del presente accordo.

Accordo - Art. 9

ARTICOLO 9 Ambito di applicazione Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le merci originarie della parte CE e di ogni Stato del CARIFORUM(1). --------- (1) Salvo quanto altrimenti espressamente disposto, i termini "merci" e "prodotto" hanno lo stesso significato

Accordo - Art. 10

ARTICOLO 10 Norme di origine Ai fini del presente capo, per "originario" si intende conforme alle norme di origine di cui al protocollo I. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo le parti riesaminano le disposizioni del protocollo I al fine di semplificare ulteriormente i concetti e i metodi impiegati per la determinazione dell'origine in base alle esigenze di sviluppo degli Stati del CARIFORUM. Nel corso di tale riesame le parti prendono in considerazione l'evoluzione delle tecnologie, dei processi di produzione e di tutti gli altri fattori che possono rendere necessaria una modifica delle disposizioni del protocollo I. Le eventuali modifiche sono introdotte mediante decisione del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE.

Accordo - Art. 11

ARTICOLO 11 Dazio doganale Nei dazi doganali rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato all'importazione o all'esportazione di merci, comprese tutte le forme di sovrattassa, ad eccezione: a) delle imposte interne o degli altri oneri interni istituiti a norma dell'articolo 27; b) delle misure antidumping, compensative o di salvaguardia applicate a norma del capo 2 del presente titolo; c) dei diritti o degli altri oneri istituiti a norma dell'articolo 13.

Accordo - Art. 12

ARTICOLO 12 Classificazione delle merci Alle merci oggetto del presente accordo si applica la classificazione di cui al sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci ("SA"), secondo le norme di classificazione ad esse applicabili. Il comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi previsto dall'articolo 36 tratta le questioni inerenti alla classificazione delle merci che insorgono nel corso dell'applicazione del presente accordo.

Accordo - Art. 13

ARTICOLO 13 Diritti e altri oneri I diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 11 sono limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non devono costituire ne' una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali ne' una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali. Essi non devono superare il valore reale del servizio prestato. Non vengono imposti diritti e oneri per i servizi consolari.

Accordo - Art. 14

ARTICOLO 14 Abolizione dei dazi doganali sulle esportazioni originarie 1. I dazi doganali sulle esportazioni non si applicano alle merci originarie degli Stati del CARIFORUM e importate nella parte CE e viceversa. 2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati del CARIFORUM firmatari compresi nell'allegato I aboliscono i dazi doganali sulle esportazioni di cui in detto allegato entro tre anni dalla firma del presente accordo.

Accordo - Art. 15

ARTICOLO 15 Dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari degli Stati del CARIFORUM Fatta eccezione per i prodotti indicati nell'allegato II e alle condizioni ivi definite, i prodotti originari degli Stati del CARIFORUM sono ammessi all'importazione nella parte CE in esenzione da dazi doganali.

Accordo - Art. 16

ARTICOLO 16 Dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari della parte CE 1. All'importazione negli Stati del CARIFORUM, i prodotti originari della parte CE non sono soggetti a dazi doganali superiori a quelli indicati nell'allegato III. 2. All'importazione negli Stati del CARIFORUM, i prodotti originari della parte CE sono esenti dai dazi doganali intesi ai sensi dell'articolo 11 che non siano quelli elencati nell'allegato III. 3. Per un periodo di dieci anni dalla firma del presente accordo, gli Stati del CARIFORUM possono continuare ad applicare a qualsiasi prodotto importato originario della parte CE i dazi doganali intesi ai sensi dell'articolo 11 che non siano quelli elencati nell'allegato III, purche' detti dazi fossero applicabili a tali prodotti alla data della firma del presente accordo e purche' gli stessi dazi siano applicati ai prodotti simili importati da ogni altro paese. 4. Nei primi sette anni successivi alla firma del presente accordo gli Stati del CARIFORUM firmatari non sono tenuti ad avviare l'eliminazione progressiva dei dazi doganali che non siano quelli elencati nell'allegato III e richiamati al paragrafo 2. Tale processo e' accompagnato dal sostegno alle necessarie riforme fiscali secondo quanto previsto dall'articolo 22. 5. A fini di trasparenza, tali dazi sono notificati al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo entro sei mesi dalla data della firma del presente accordo. Anche la loro abolizione e' tempestivamente notificata al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. 6. In caso di gravi difficolta' riguardanti le importazioni di un dato prodotto, il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo' di comune accordo riesaminare ed eventualmente modificare il calendario delle riduzioni e dell'abolizione dei dazi doganali. Tali modifiche non determinano per il prodotto in esame una proroga - oltre il periodo transitorio massimo stabilito nell'allegato III per la riduzione o l'eliminazione dei dazi su quel prodotto - dei periodi fissati nel calendario del quale e' stato chiesto il riesame. Se il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo non prende alcuna decisione entro trenta giorni dalla richiesta di riesame del calendario, gli Stati del CARIFORUM possono sospendere provvisoriamente il calendario per un periodo non superiore a un anno.

Accordo - Art. 17

ARTICOLO 17 Modifica degli impegni tariffari Tenuto conto delle particolari esigenze di sviluppo di Antigua e Barbuda, del Belize, del Commonwealth di Dominica, di Grenada, della Repubblica della Guyana, della Repubblica di Haiti, di Saint Christopher e Nevis, di Saint Lucia e di Saint Vincent e Grenadine, le parti possono - in sede di comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo - decidere di modificare il livello dei dazi doganali di cui all'allegato III applicabili ai prodotti originari della parte CE all'atto dell'importazione negli Stati del CARIFORUM. Le parti garantiscono che queste eventuali modifiche non determinino un'incompatibilita' del presente accordo con quanto prescritto dall' XXIV del GATT 1994. Se del caso, le parti possono anche decidere di adeguare contemporaneamente gli impegni sui dazi doganali contenuti nell'allegato III relativamente ad altri prodotti d'importazione originari della parte CE.

Accordo - Art. 18

ARTICOLO 18 Circolazione delle merci Le parti riconoscono che l'obiettivo e' un'unica riscossione dei dazi doganali sulle merci originarie importate nella parte CE o negli Stati del CARIFORUM firmatari. In attesa dell'istituzione dei meccanismi necessari al raggiungimento di questo obiettivo, gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano al massimo in questa direzione. La parte CE fornisce l'assistenza tecnica necessaria al raggiungimento dell'obiettivo.

Accordo - Art. 19

ARTICOLO 19 Trattamento piu' favorevole derivante da accordi di libero scambio 1. In relazione alle materie disciplinate dal presente capo, la parte CE accorda agli Stati del CARIFORUM qualsiasi trattamento piu' favorevole applicabile in virtu' del fatto che successivamente alla firma del presente accordo essa sia divenuta parte di un accordo di libero scambio con paesi terzi. 2. In relazione alle materie disciplinate dal presente capo, gli Stati del CARIFORUM o un qualsiasi Stato del CARIFORUM firmatario accordano alla parte CE qualsiasi trattamento piu' favorevole applicabile in virtu' del fatto che successivamente alla firma del presente accordo gli Stati del CARIFORUM o un qualsiasi Stato del CARIFORUM firmatario siano divenuti parte di un accordo di libero scambio con una grande economia commerciale. 3. Le disposizioni del presente capo non implicano l'obbligo per la parte CE o uno Stato del CARIFORUM firmatario di estendere reciprocamente qualsiasi trattamento preferenziale applicabile in virtu' del fatto che la parte CE o lo Stato del CARIFORUM firmatario fossero parti di un accordo di libero scambio con paesi terzi alla data della firma del presente accordo. 4. Ai fini del presente, per "grande economia commerciale" si intende un paese sviluppato oppure un paese o un territorio che l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui al paragrafo 2 rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1%, oppure un gruppo di paesi, agenti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di libero scambio, che nel suo insieme rappresentava l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui al paragrafo 2 una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5%(1). 5. Qualora uno Stato del CARIFORUM firmatario diventi parte di un accordo di libero scambio con un paese terzo di cui al paragrafo 2, le parti avviano consultazioni nel caso in cui tale accordo preveda per tale paese terzo un trattamento piu' favorevole di quello concesso a norma del presente accordo dallo Stato del CARIFORUM firmatario alla parte CE. Le parti possono decidere se lo Stato del CARIFORUM firmatario interessato abbia il diritto di negare alla parte CE il trattamento piu' favorevole previsto dall'accordo di libero scambio. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE puo' adottare le misure necessarie all'adeguamento delle disposizioni del presente accordo. --------- (1) Ai fini di questo calcolo si fa ricorso ai dati ufficiali dell'OMC sui principali esportatori nel commercio internazionale di merci (escludendo gli scambi intracomunitari).

Accordo - Art. 20

ARTICOLO 20 Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa 1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa e' indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale riconosciuto a norma del presente titolo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarita' e le frodi nel settore doganale e in campi connessi. 2. La parte o lo Stato del CARIFORUM firmatario che, in base a dati oggettivi, constati la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi, puo' - conformemente a quanto disposto dal presente articolo - procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati. 3. Ai fini del presente articolo, per mancata prestazione di cooperazione amministrativa si intende tra l'altro: a) una reiterata inosservanza degli obblighi di verificare il carattere originario dei prodotti interessati; b) un reiterato rifiuto o un ritardo ingiustificato nel procedere al controllo a posteriori della prova dell'origine e/o nel comunicarne i risultati; c) un reiterato rifiuto o un ritardo ingiustificato nell'ottenere l'autorizzazione a effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticita' di documenti o l'esattezza di informazioni importanti per la concessione del trattamento preferenziale in questione. Ai fini del presente articolo, una constatazione di irregolarita' o frode puo' aversi, tra l'altro, quando si osservi un rapido aumento delle importazioni di una merce al di sopra del normale livello di produzione e della capacita' di esportazione dell'altra parte - aumento che non trovi spiegazione soddisfacente e sia collegato a dati oggettivi relativi a irregolarita' o frodi. 4. L'applicazione di una sospensione temporanea e' subordinata alle seguenti condizioni: a) la parte o lo Stato del CARIFORUM firmatario che abbia constatato, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi notifica senza indugio quanto constatato e i dati oggettivi al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e avvia consultazioni in seno a detto comitato in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le parti; b) qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata o lo Stato del CARIFORUM firmatario di cui trattasi puo' procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati. La sospensione temporanea e' notificata senza indugio al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo; c) le sospensioni temporanee previste dal presente sono limitate a quanto necessario ai fini della tutela degli interessi finanziari della parte interessata o dello Stato del CARIFORUM firmatario di cui trattasi. La loro durata e' limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo subito dopo l'adozione. Sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, in particolare nella prospettiva di una loro revoca non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione. 5. Parallelamente alla notifica al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo prevista dal paragrafo 4, lettera a), la parte interessata o lo Stato del CARIFORUM firmatario interessato pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori il quale dovrebbe precisare che per il prodotto in esame si sono constatate, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi.

Accordo - Art. 20 bis

ARTICOLO 20 bis A sostegno degli sforzi delle parti per pervenire a una soluzione accettabile delle questioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, la parte o lo Stato del CARIFORUM firmatario che sia stato oggetto di una constatazione notificata al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo' chiedere anche l'intervento di un mediatore, secondo quanto previsto dall'articolo 205, paragrafi da 2 a 5. Il parere del mediatore e' notificato entro i tre mesi di cui all'articolo 20, paragrafo 4, lettera b).

Accordo - Art. 21

ARTICOLO 21 Trattamento degli errori amministrativi Qualora le autorita' competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo I, un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la parte che subisce dette conseguenze puo' chiedere al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo di vagliare la possibilita' di prendere tutte le misure del caso per risolvere la situazione.

Accordo - Art. 22

ARTICOLO 22 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione per il rafforzamento dell'amministrazione tributaria e l'aumento del gettito fiscale. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) l'assistenza tecnica nel campo della riforma fiscale nella prospettiva di superare la dipendenza dalle tariffe e da altri dazi e oneri, passando ad altre forme di imposizione indiretta; b) lo sviluppo di capacita' e di strutture istituzionali in relazione alle misure di cui alla lettera a).

Accordo - Art. 23

ARTICOLO 23 Misure antidumping e compensative 1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari adottino, singolarmente o collettivamente, misure antidumping o compensative nel rispetto dei pertinenti accordi dell'OMC. Ai fini del presente articolo l'origine e' determinata secondo le norme di origine non preferenziali delle parti o degli Stati del CARIFORUM firmatari. 2. La parte CE, prima di istituire dazi antidumping o compensativi su prodotti d'importazione originari degli Stati del CARIFORUM, esamina le possibilita' di soluzioni costruttive previste dai pertinenti accordi OMC. 3. Qualora una misura antidumping o compensativa sia stata istituita da un'autorita' regionale o subregionale per conto di due o piu' Stati del CARIFORUM firmatari, l'istanza di tutela giurisdizionale e' unica anche in sede di appello. 4. Uno Stato del CARIFORUM firmatario non applica una misura antidumping o compensativa su un prodotto che rientri nell'ambito di applicazione di una misura regionale o subregionale istituita sullo stesso prodotto. Analogamente gli Stati del CARIFORUM garantiscono che una misura regionale o subregionale istituita su un prodotto non si applichi in quegli Stati del CARIFORUM firmatari che applicano una misura di analoga natura sullo stesso prodotto. 5. Prima di avviare qualsiasi inchiesta, la parte CE notifica agli Stati del CARIFORUM firmatari di esportazione di aver ricevuto una denuncia adeguatamente documentata. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le inchieste avviate successivamente all'entrata in vigore del presente accordo. 7. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano a quanto disciplinato dal presente articolo.

Accordo - Art. 24

ARTICOLO 24 Misure di salvaguardia multilaterali 1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE adottino misure conformi all' XIX dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, all'accordo sulle misure di salvaguardia e all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura allegato all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. Ai fini del presente articolo l'origine e' determinata secondo le norme di origine non preferenziali delle parti o degli Stati del CARIFORUM firmatari. 2. Nonostante il paragrafo 1, la parte CE, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo complessivi del presente accordo e delle ridotte dimensioni delle economie degli Stati del CARIFORUM, esclude le importazioni originarie degli Stati del CARIFORUM dalle misure adottate a norma dell' XIX del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Al piu' tardi centoventi giorni prima della scadenza di tale periodo, il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE procede all'esame del funzionamento delle disposizioni di cui sopra alla luce delle esigenze di sviluppo degli Stati del CARIFORUM, al fine di stabilire se prorogarne l'applicazione per un ulteriore periodo. 4. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano a quanto disciplinato dal paragrafo 1.

Accordo - Art. 25

ARTICOLO 25 Clausola di salvaguardia 1. Nonostante quanto disposto dall'articolo 24, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, una parte puo' applicare, alle condizioni e nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo, misure di salvaguardia di durata limitata che deroghino, a seconda dei casi, all'articolo 15 o 16. 2. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 possono essere adottate ove un prodotto originario di una delle parti venga importato nel territorio dell'altra parte in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: a) un grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della parte importatrice, oppure b) perturbazioni di un settore economico, in particolare ove queste perturbazioni determinino problemi sociali rilevanti o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica della parte importatrice, oppure c) perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli simili o direttamente concorrenti1 o dei meccanismi che regolano tali mercati. 3. Le misure di salvaguardia di cui al presente non vanno al di la' di quanto necessario per prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti al paragrafo 2 o per porvi rimedio. Le misure di salvaguardia della parte importatrice possono consistere solo in una o piu' tra le misure elencate di seguito: a) sospensione dell'ulteriore riduzione - prevista dal presente accordo - dell'aliquota del dazio all'importazione applicato al prodotto interessato; b) aumento del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato ad altri membri dell'OMC; c) introduzione di contingenti tariffari per il prodotto interessato. 4. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi da 1 a 3, ove un prodotto originario di uno o piu' Stati del CARIFORUM firmatari venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2, lettere a), b) e c), in una o piu' regioni ultraperiferiche della parte CE, la parte CE puo' adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente alla regione o alle regioni interessate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9. 5. a) Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi da 1 a 3, ove un prodotto originario della parte CE venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2, lettere a), b) e c), in uno Stato del CARIFORUM firmatario, detto Stato del CARIFORUM firmatario puo' adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente al proprio territorio secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9. b) Uno Stato del CARIFORUM firmatario puo' adottare misure di salvaguardia qualora un prodotto originario della parte CE sia importato nel suo territorio in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare perturbazioni a un'industria nascente che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti. La disposizione e' applicabile soltanto per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le misure devono essere adottate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9. 6. a) Le misure di salvaguardia di cui al presente sono mantenute in vigore unicamente per il tempo necessario a prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti ai paragrafi 2, 4 e 5 o a porvi rimedio. b) Le misure di salvaguardia di cui al presente non sono applicate per un periodo superiore a due anni. Dette misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione. Gli Stati del CARIFORUM o uno Stato del CARIFORUM firmatario che applichino una misura di salvaguardia oppure la parte CE che applichi una misura limitatamente al territorio di una o piu' delle sue regioni ultraperiferiche possono comunque applicare tali misure per un periodo non superiore a quattro anni, prorogabile per altri quattro anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione. c) Le misure di salvaguardia di cui al presente di durata superiore a un anno contengono elementi che ne prevedono esplicitamente la progressiva abolizione entro la fine del periodo stabilito. d) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non possono essere applicate alle importazioni di un prodotto gia' assoggettate a misure di questo tipo prima che sia trascorso almeno un anno dalla loro scadenza. 7. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi da 1 a 6, si applicano le seguenti disposizioni: a) la parte che ritenga sussistere una delle situazioni descritte ai paragrafi 2, 4 e/o 5 sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo; b) il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo' formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alle situazioni che si siano manifestate. Se il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo non formula raccomandazioni per porre rimedio alle situazioni che si sono manifestate oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni dalla data in cui la questione e' stata sottoposta al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, la parte importatrice e' autorizzata ad adottare le misure idonee a risolvere la situazione secondo quanto disposto dal presente articolo; c) prima dell'adozione delle misure previste dal presente oppure non appena possibile ove si applichi il paragrafo 8, la parte interessata o lo Stato del CARIFORUM firmatario di cui trattasi forniscono al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo tutte le informazioni necessarie a un esame approfondito della situazione perche' si possa pervenire a una soluzione accettabile per le parti interessate; d) nella scelta delle misure di salvaguardia a norma del presente, si devono privilegiare quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo; e) le misure di salvaguardia adottate a norma del presente vengono immediatamente notificate al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano. 8. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la parte importatrice interessata, che si tratti della parte CE, degli Stati del CARIFORUM ovvero di uno Stato del CARIFORUM firmatario, puo' adottare a titolo provvisorio le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e/o 5 senza rispettare quanto prescritto dal paragrafo 7. Questi interventi possono essere adottati per un periodo massimo di centottanta giorni nel caso di misure prese dalla parte CE e di duecento giorni nel caso di misure prese dagli Stati del CARIFORUM o da uno Stato del CARIFORUM firmatario o di misure prese dalla parte CE la cui applicazione sia limitata al territorio di una o piu' delle sue regioni ultraperiferiche. La durata della misura provvisoria e' calcolata come parte del periodo iniziale e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 6. Nell'adozione delle misure provvisorie si tiene conto dell'interesse di tutte le parti coinvolte. La parte importatrice interessata informa l'altra parte interessata e sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. 9. Se una parte importatrice assoggetta le importazioni di un prodotto a una procedura amministrativa finalizzata a fornire rapidamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali che possono dar origine ai problemi descritti nel presente articolo, essa ne informa senza indugio il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. 10. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie previste dall'OMC non si applicano alle misure di salvaguardia adottate a norma del presente. ---------- (1) Ai fini del presente , per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.

Accordo - Art. 26

ARTICOLO 26 Divieto delle restrizioni quantitative A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non sono mantenuti in vigore divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione di merci originarie, fatta eccezione per i dazi e le tasse doganali, i diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 13, siano detti divieti o restrizioni applicati mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure. Non vengono introdotte nuove misure di questo tipo. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto disposto dagli articoli 23 e 24.

Accordo - Art. 27

ARTICOLO 27 Trattamento nazionale in relazione alle imposizioni e alle normative interne 1. Alle importazioni originarie non si applicano, ne' direttamente ne' indirettamente, imposte interne o altri oneri interni superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti nazionali simili. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari non applicano neppure altre forme di imposte interne o di altri oneri interni per proteggere prodotti nazionali simili. 2. Sotto il profilo delle disposizioni legislative e regolamentari e delle condizioni che incidono sulla vendita interna, sulla messa in vendita, sull'acquisto, sul trasporto, sulla distribuzione o sull'uso, le importazioni originarie beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti nazionali simili. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri di trasporto interno differenziati determinati esclusivamente dalla gestione economica del mezzo di trasporto e non dalla nazionalita' del prodotto. 3. Nessuna parte o Stato del CARIFORUM firmatario adotta o mantiene in vigore eventuali regolamenti quantitativi interni riguardanti la miscela, la trasformazione o l'uso dei prodotti in quantita' o proporzioni specificate, che impongano, direttamente o indirettamente, il ricorso a fonti nazionali per quantita' o proporzioni specificate dei prodotti oggetto dei suddetti regolamenti. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari non applicano neppure altre forme di regolamenti quantitativi interni per proteggere prodotti nazionali simili. 4. Le disposizioni del presente articolo non ostano al versamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali: tra queste figurano i pagamenti ai produttori nazionali derivanti dagli introiti di imposte interne o oneri interni applicati in conformita' al presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle leggi, ai regolamenti, alle procedure o alle prassi che disciplinano gli appalti pubblici, i quali restano soggetti esclusivamente alle disposizioni del titolo IV, capo 3. 6. Le disposizioni del presente lasciano impregiudicato quanto disposto dall'articolo 23.

Accordo - Art. 28

ARTICOLO 28 Sovvenzioni alle esportazioni agricole 1. Nessuna parte o Stato del CARIFORUM firmatario puo' introdurre nuovi programmi di sovvenzioni all'esportazione ne' aumentare le sovvenzioni esistenti sui prodotti agricoli destinati al territorio dell'altra parte(1). 2. Per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 3 per i quali gli Stati del CARIFORUM si siano impegnati ad abolire i dazi doganali, la parte CE si impegna alla progressiva eliminazione di tutte le sovvenzioni esistenti concesse all'esportazione di quei prodotti nel territorio degli Stati del CARIFORUM. Le modalita' di questa progressiva eliminazione sono decise dal comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. 3. Il presente articolo si applica ai prodotti di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura. 4. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione da parte degli Stati del CARIFORUM dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo OMC sull'agricoltura e dell'articolo 27 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. ---------- (1) Ai fini del paragrafo 1, le modifiche delle sovvenzioni previste da programmi esistenti non sono considerate un nuovo programma di sovvenzioni ne' un aumento delle medesime laddove esse siano determinate da variazioni delle condizioni di mercato.

Accordo - Art. 29

ARTICOLO 29 Obiettivi 1. Le parti riconoscono l'importanza che le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali rivestono nell'evoluzione del contesto commerciale globale e nello sviluppo degli scambi all'interno del CARIFORUM e tra le parti. 2. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore cosi' da garantire che la legislazione e le procedure pertinenti e la capacita' amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di raggiungere gli obiettivi di un controllo efficace e della facilitazione degli scambi e contribuiscano alla promozione dello sviluppo e dell'integrazione regionale degli Stati del CARIFORUM. 3. Le parti riconoscono che nel dare attuazione al presente capo non devono essere in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di ordine pubblico, compresi quelli connessi alla sicurezza e alla prevenzione delle frodi.

Accordo - Art. 30

ARTICOLO 30 Cooperazione doganale e amministrativa 1. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente titolo e dare efficace attuazione agli obiettivi di cui all'articolo 29, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari: a) si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali; b) adottano iniziative congiunte in settori concordati; c) definiscono, per quanto possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane, quali l'OMC e l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD); d) promuovono il coordinamento tra agenzie collegate. 2. Le parti si forniscono reciproca assistenza amministrativa in materia doganale, conformemente alle disposizioni del protocollo II.

Accordo - Art. 31

ARTICOLO 31 Legislazione e procedure doganali 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono che la loro legislazione, le loro disposizioni e procedure in materia doganale e di scambi si ispirino agli strumenti e alle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e del commercio, tra cui gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali, il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) approvato dall'OMD, il set di dati OMD e la convenzione sul sistema armonizzato (SA). 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono che la loro legislazione, le loro disposizioni e procedure in materia doganale e di scambi si fondino: a) sulla necessita' di proteggere e facilitare gli scambi attraverso l'applicazione e il rispetto delle prescrizioni legislative e sulla necessita' di facilitare ulteriormente gli scambi degli operatori commerciali che dimostrino un elevato livello di conformita'; b) sulla necessita' di garantire che gli obblighi imposti agli operatori economici siano ragionevoli, non discriminatori, tutelino dalle frodi e non determinino l'applicazione di sanzioni eccessive per lievi violazioni della regolamentazione doganale o degli obblighi procedurali; c) sulla necessita' di adottare un unico documento amministrativo o un suo equivalente elettronico rispettivamente nella parte CE e nel CARIFORUM. Gli Stati del CARIFORUM sono chiamati a proseguire gli sforzi in questa direzione al fine di introdurlo entro breve termine dopo l'entrata in vigore del presente accordo. La situazione e' oggetto di un riesame congiunto dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo; d) sulla necessita' di applicare tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, procedure semplificate all'importazione e all'esportazione, controlli a posteriori e procedure obiettive per gli operatori autorizzati. Le procedure dovrebbero essere trasparenti, efficienti e semplificate, onde ridurre i costi e migliorare la prevedibilita' a vantaggio degli operatori economici; e) sulla necessita' di non discriminazione per quanto attiene alle prescrizioni e alle procedure applicabili all'importazione, all'esportazione e alle merci in transito, anche se e' ammesso che le spedizioni possano essere trattate in modo diverso in base a criteri oggettivi di valutazione del rischio; f) sulla necessita' di trasparenza. A tal fine le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari concordano di istituire un sistema di pronunce vincolanti in materia doganale, in particolare sulla classificazione tariffaria e sulle norme di origine, nel rispetto delle norme previste dalla loro rispettiva legislazione; g) sulla necessita' di sviluppare progressivamente sistemi, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio elettronico di dati tra gli operatori, le amministrazioni doganali e le agenzie collegate; h) sulla necessita' di agevolare le operazioni di transito; i) su norme trasparenti e non discriminatorie per quanto concerne il rilascio della licenza agli agenti doganali e sull'esenzione dal ricorso obbligatorio ad agenti doganali indipendenti; j) sulla necessita' di evitare il ricorso obbligatorio a ispezioni preimbarco o formalita' equivalenti, senza che cio' pregiudichi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo OMC sulle ispezioni preimbarco. Le parti esaminano la questione in sede di comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e possono successivamente decidere di rinunciare ad avvalersi delle ispezioni preimbarco obbligatorie o di formalita' equivalenti. 3. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, la correttezza e la responsabilita' delle operazioni, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari: a) intraprendono ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione; b) semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalita' per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci; c) instaurano procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili che consentano di presentare ricorso contro le misure amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorita' doganali che incidano sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci. Gli eventuali oneri sono proporzionati al costo delle procedure di ricorso; d) assicurano il mantenimento dei piu' elevati standard di integrita' mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti.

Accordo - Art. 32

ARTICOLO 32 Rapporti con gli operatori economici La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari concordano: a) di adoperarsi affinche' tutta la legislazione, tutte le procedure, tutti i diritti e gli oneri, e ove possibile le spiegazioni pertinenti, siano resi noti al pubblico, possibilmente attraverso mezzi elettronici; b) sulla necessita' di un dialogo costante e tempestivo con gli operatori economici in merito alle proposte legislative concernenti le procedure doganali e commerciali; c) che in occasione dell'introduzione o modifica di norme legislative e procedure le informazioni vengano, ove possibile, messe preventivamente a disposizione degli operatori economici. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari rendono note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali e i punti di contatto per chiedere informazioni, cosi' da agevolare il rispetto da parte degli operatori economici degli obblighi doganali e la rapida circolazione delle merci; d) di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti e di promuovere una leale concorrenza tra gli operatori commerciali mediante il ricorso a procedure non arbitrarie e accessibili a tutti, quali i memorandum d'intesa, utilizzando opportunamente quelli dettati dall'OMD; e) che questa cooperazione debba essere anche finalizzata alla lotta alle pratiche illecite e alla tutela della sicurezza dei cittadini, oltre che alla riscossione di entrate fiscali; f) di garantire che le loro rispettive dogane, nonche' le procedure e gli obblighi correlati siano conformi alle migliori pratiche e abbiano gli effetti meno restrittivi possibile sugli scambi.

Accordo - Art. 33

ARTICOLO 33 Valutazione in dogana 1. Le norme per la valutazione in dogana applicate agli scambi tra le parti si basano sull'accordo relativo all'attuazione dell' VII del GATT (1994). 2. Le parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.

Accordo - Art. 34

ARTICOLO 34 Integrazione regionale 1. Le parti promuovono quanto piu' possibile l'integrazione regionale nel campo delle dogane e collaborano all'elaborazione a livello regionale di legislazione, procedure e condizioni doganali conformi alle pertinenti norme internazionali. 2. Il comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi previsto dall'articolo 36 effettua un monitoraggio costante dell'attuazione del presente .

Accordo - Art. 35

ARTICOLO 35 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di dogane e di misure per la facilitazione degli scambi al fine del conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, soprattutto per quanto riguarda: a) l'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, pronunce preventive (advance ruling) vincolanti, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli a posteriori e metodi di verifica contabile delle societa'; b) l'introduzione di procedure e pratiche che si ispirino, per quanto possibile, agli strumenti e alle norme internazionali applicabili in materia di dogane e di commercio, tra cui la disciplina dell'OMC e gli strumenti e le norme dell'OMD, compresi tra l'altro la convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali e il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade approvato dall'OMD; c) l'automazione delle procedure doganali e di altre procedure commerciali.

Accordo - Art. 36

ARTICOLO 36 Comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi 1. Le parti concordano di istituire un comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi composto di rappresentanti delle parti. La data e l'ordine del giorno delle riunioni del comitato vengono preventivamente concordati tra le parti, che esercitano la presidenza secondo una rotazione annuale. Il comitato riferisce al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. 2. Il comitato e' incaricato di: a) sorvegliare l'attuazione e l'amministrazione delle disposizioni del presente capo; b) svolgere i compiti e le funzioni di cui al protocollo I; c) agire quale sede di consultazione tra le parti in relazione agli obblighi previsti dal protocollo II; d) rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le parti in materia di tariffe, legislazione e procedure doganali, assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, norme di origine e cooperazione amministrativa; e) discutere temi connessi alle attivita' di assistenza tecnica.

Accordo - Art. 37

ARTICOLO 37 Obiettivi 1. Le parti convengono che l'obiettivo fondamentale del presente accordo e' rappresentato dallo sviluppo sostenibile e dall'eliminazione della poverta' negli Stati del CARIFORUM, come pure dalla graduale e armoniosa integrazione delle loro economie nell'economia mondiale. Nei settori dell'agricoltura e della pesca il presente accordo dovrebbe contribuire a rendere piu' competitivi la produzione, la trasformazione e gli scambi tra le parti dei prodotti agricoli e della pesca tradizionali e no, nel rispetto del principio di una gestione sostenibile delle risorse naturali. 2. Le parti riconoscono l'importanza socioeconomica delle attivita' connesse alla pesca e all'utilizzo delle risorse biologiche marine degli Stati del CARIFORUM, nonche' l'esigenza di ottimizzarne i benefici in rapporto a fattori quali la sicurezza alimentare, l'occupazione, la lotta alla poverta', le entrate in valuta estera e la stabilita' sociale delle comunita' dei pescatori. 3. Le parti riconoscono la complessita', la biodiversita' e la fragilita' degli ecosistemi marini e delle risorse ittiche degli Stati del CARIFORUM e la necessita' che lo sfruttamento tenga conto di questi fattori con una conservazione e una gestione efficaci delle risorse della pesca e degli ecosistemi collegati, che si fondino su valide informazioni scientifiche e sul principio di precauzione, cosi' come definiti nel codice di condotta della FAO per una pesca responsabile. 4. Le parti riconoscono che la garanzia della sicurezza alimentare e il miglioramento delle condizioni economiche delle comunita' rurali e di pescatori sono elementi essenziali ai fini dell'eliminazione della poverta' e della realizzazione dello sviluppo sostenibile. Riconoscono pertanto l'esigenza di evitare gravi perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli, alimentari e ittici negli Stati del CARIFORUM. 5. Le parti convengono di prendere in piena considerazione la diversita' delle caratteristiche e delle esigenze socioeconomiche e ambientali degli Stati del CARIFORUM e delle loro strategie di sviluppo.

Accordo - Art. 38

ARTICOLO 38 Integrazione regionale Le parti riconoscono che l'integrazione dei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca tra tutti gli Stati del CARIFORUM contribuira', mediante la progressiva eliminazione degli ostacoli ancora esistenti e lo sviluppo di un adeguato quadro di regolamentazione, all'approfondimento del processo di integrazione regionale e alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente capo.

Accordo - Art. 39

ARTICOLO 39 Politiche di sostegno Gli Stati del CARIFORUM si impegnano ad adottare e attuare politiche e riforme istituzionali che rendano possibile e agevolino il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente capo.

Accordo - Art. 40

ARTICOLO 40 Sicurezza alimentare 1. Le parti, riconoscendo che l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali tra loro secondo quanto disposto dal presente accordo puo' comportare notevoli difficolta' per i produttori dei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca e per i consumatori degli Stati del CARIFORUM, convengono di consultarsi su questi temi. 2. Qualora il rispetto delle disposizioni del presente accordo determini problemi di disponibilita' dei prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali alla sicurezza alimentare di uno Stato del CARIFORUM firmatario o problemi di accesso a tali prodotti e qualora detta situazione provochi o rischi di provocare gravi difficolta' a tale Stato, lo Stato del CARIFORUM firmatario puo' adottare le misure del caso secondo le procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 7, lettere da b) a d), e all'articolo 25, paragrafi 8 e 9.

Accordo - Art. 41

ARTICOLO 41 Scambio di informazioni e consultazioni 1. Le parti convengono di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori pratiche e di consultarsi in merito a tutti i temi connessi al perseguimento degli obiettivi di cui al presente capo e importanti per gli scambi commerciali tra le parti. 2. Le parti concordano sulla particolare utilita' del dialogo per quanto riguarda: a) lo scambio di informazioni sulla produzione, sui consumi e sugli scambi di prodotti agricoli e sull'evoluzione dei rispettivi mercati dei prodotti agricoli e della pesca; b) la promozione degli investimenti nei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca nel CARIFORUM, anche a livello di attivita' su piccola scala; c) lo scambio di informazioni sulle politiche e sulle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca; d) la discussione dei cambiamenti politici e istituzionali necessari a sostenere la trasformazione dei settori agricolo e della pesca, nonche' l'elaborazione e l'attuazione di politiche regionali in materia di agricoltura, produzione alimentare, sviluppo rurale e pesca, nella prospettiva dell'integrazione regionale; e) lo scambio di opinioni sulle nuove tecnologie e sulle politiche e misure riguardanti la qualita'.

Accordo - Art. 42

ARTICOLO 42 Prodotti agricoli tradizionali 1. Le parti si impegnano a consultarsi preventivamente sugli sviluppi della politica commerciale che potrebbero incidere sulla concorrenzialita' di prodotti agricoli tradizionali, quali le banane, il rum, il riso e lo zucchero, sul mercato della parte CE. 2. La parte CE si adopera per mantenere il piu' a lungo possibile a favore di questi prodotti originari degli Stati del CARIFORUM un significativo accesso preferenziale nell'ambito del sistema multilaterale degli scambi e per fare in modo che ogni riduzione inevitabile della preferenza avvenga gradualmente lungo un arco di tempo il piu' lungo possibile.

Accordo - Art. 43

ARTICOLO 43 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza dei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca per le economie degli Stati del CARIFORUM e della cooperazione per promuovere la trasformazione di questi settori con l'obiettivo di accrescerne la competitivita', svilupparne la capacita' di accesso a mercati di qualita', tenendo conto anche del contributo che questi settori possono offrire allo sviluppo sostenibile degli Stati del CARIFORUM. Riconoscono che occorre facilitare l'adeguamento dei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca e dell'economia rurale alle trasformazioni indotte progressivamente dal presente accordo, prestando nel contempo particolare attenzione alle attivita' su piccola scala. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) il miglioramento della competitivita' della produzione agricola e della pesca potenzialmente redditizia, intendendo con cio' anche la trasformazione a valle, nei settori di esportazione tradizionali e no - e cio' attraverso l'innovazione, la formazione, la promozione di contatti e altre attivita' di sostegno; b) lo sviluppo di capacita' di marketing all'esportazione, comprese ricerche di mercato, per quanto concerne sia gli scambi tra Stati del CARIFORUM sia gli scambi tra le parti, nonche' l'individuazione delle alternative per migliorare le infrastrutture di commercializzazione e i trasporti e delle opzioni finanziarie e di cooperazione a disposizione dei produttori e degli operatori commerciali; c) l'adozione e il rispetto di norme di qualita' in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari, comprese norme riguardanti le pratiche agricole socio- ed ecocompatibili, e gli alimenti biologici e non geneticamente modificati; d) la promozione degli investimenti privati e di partnership pubblico-privato nei settori di produzione potenzialmente redditizi; e) il miglioramento della capacita' degli operatori del CARIFORUM di rispettare le norme tecniche, sanitarie e di qualita' di livello nazionale, regionale e internazionale relative ai pesci e ai prodotti ittici; f) lo sviluppo o il potenziamento a livello regionale delle capacita' scientifiche e tecniche, umane e istituzionali per il commercio sostenibile dei prodotti della pesca, compresi quelli dell'acquacoltura; g) il processo di dialogo di cui all'articolo 41.

Accordo - Art. 44

ARTICOLO 44 Obblighi multilaterali Le parti dichiarano l'impegno a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (di seguito l'"accordo TBT dell'OMC").

Accordo - Art. 45

ARTICOLO 45 Obiettivi Gli obiettivi del presente capo sono: a) agevolare gli scambi di merci tra le parti, salvaguardando e accrescendo nel contempo la capacita' delle parti di proteggere la salute, la sicurezza, i consumatori e l'ambiente; b) migliorare la capacita' delle parti di individuare, prevenire ed eliminare gli inutili ostacoli agli scambi reciproci dovuti a regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita' applicate da una delle parti; c) accrescere la capacita' delle parti di garantire il rispetto delle norme internazionali e delle loro reciproche norme e regolamentazioni tecniche.

Accordo - Art. 46

ARTICOLO 46 Ambito di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle regolamentazioni tecniche, alle norme e alle procedure di valutazione della conformita' definite nell'accordo TBT dell'OMC se e in quanto queste ultime incidano sugli scambi commerciali tra le parti. 2. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui all'accordo TBT dell'OMC.

Accordo - Art. 47

ARTICOLO 47 Collaborazione e integrazione regionali Le parti concordano sull'importanza della collaborazione tra le autorita' nazionali e regionali competenti in materia di normazione, accreditamento e altri ostacoli tecnici agli scambi per agevolare gli scambi intraregionali e quelli tra le parti e facilitare il processo complessivo di integrazione regionale del CARIFORUM, e si impegnano a cooperare a tal fine.

Accordo - Art. 48

ARTICOLO 48 Trasparenza Le parti confermano l'impegno a dare attuazione alle disposizioni in materia di trasparenza contenute nell'accordo TBT dell'OMC. Esse si adoperano inoltre per informarsi reciprocamente e sollecitamente in merito alle proposte volte a modificare o introdurre regolamentazioni tecniche e norme di specifica rilevanza per gli scambi tra le parti.

Accordo - Art. 49

ARTICOLO 49 Scambio di informazioni e consultazioni 1. Le parti convengono di designare, all'atto dell'applicazione provvisoria del presente accordo, punti di contatto per gli scambi di informazioni previsti dal presente capo. Le parti convengono di scambiarsi le informazioni quanto piu' possibile attraverso i punti di contatto regionali. 2. Le parti convengono di potenziare la comunicazione e lo scambio di informazioni sulle materie che rientrano nel presente capo, in particolare sulle modalita' per agevolare il rispetto delle reciproche regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita' e per eliminare gli ostacoli inutili ai loro reciproci scambi di merci. 3. Le parti, laddove insorga un problema specifico inerente alle regolamentazioni tecniche, norme o procedure di valutazione della conformita' tale da incidere sui loro scambi reciproci, si informano e si consultano quanto prima con l'obiettivo di pervenire a una soluzione concordata. 4. Le parti convengono di informarsi, per iscritto e non appena possibile dopo l'assunzione della decisione, in merito alle misure adottate o da adottare per vietare l'importazione di una merce nel caso in cui essa presenti rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente. 5. Le parti convengono di individuare i prodotti sui quali scambiarsi informazioni per una collaborazione volta a far si' che tali prodotti soddisfino le regolamentazioni tecniche e le norme per l'accesso reciproco ai mercati delle due parti. Le informazioni possono comprendere l'individuazione dei bisogni in termini di capacita' e proposte per soddisfare questi bisogni.

Accordo - Art. 50

ARTICOLO 50 Cooperazione negli organismi internazionali Le parti convengono di cooperare negli organismi internazionali di normazione, anche agevolando la partecipazione di rappresentanti degli Stati del CARIFORUM alle riunioni e ai lavori di questi organismi.

Accordo - Art. 51

ARTICOLO 51 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare nel settore delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformita' per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) l'istituzione degli opportuni dispositivi per la condivisione delle competenze, compresa un'adeguata formazione volta ad assicurare un'idonea e duratura competenza tecnica degli organismi di normazione, metrologia, accreditamento, vigilanza del mercato e valutazione della conformita' interessati, soprattutto nella regione del CARIFORUM; b) lo sviluppo all'interno del CARIFORUM di centri di competenza per la valutazione delle merci in vista del loro accesso al mercato della CE; c) lo sviluppo della capacita' delle imprese, in particolare quelle del CARIFORUM, di soddisfare i requisiti regolamentari e di mercato; d) lo sviluppo e l'adozione di regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita' armonizzate, fondate sulle pertinenti norme internazionali.

Accordo - Art. 52

ARTICOLO 52 Obblighi multilaterali Le parti dichiarano l'impegno a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito l'"accordo SPS dell'OMC"). Le parti riaffermano inoltre i propri diritti e obblighi stabiliti dalla convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC), dal CODEX Alimentarius e dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

Accordo - Art. 53

ARTICOLO 53 Obiettivi Gli obiettivi del presente capo sono: a) agevolare gli scambi commerciali tra le parti, mantenendo e accrescendo allo stesso tempo la capacita' delle parti di tutelare la salute pubblica, degli animali e delle piante; b) migliorare la capacita' delle parti di individuare, prevenire e ridurre al minimo le perturbazioni o gli ostacoli involontari ai loro reciproci scambi che derivano dalle misure necessarie alla tutela della salute pubblica, degli animali e delle piante nel loro territorio; c) assistere gli Stati del CARIFORUM nell'istituzione di misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito "SPS") intraregionali armonizzate anche al fine di agevolare il riconoscimento dell'equivalenza di tali misure con quelle in vigore nella parte CE; d) coadiuvare gli Stati del CARIFORUM nell'assicurare il rispetto delle misure SPS della parte CE.

Accordo - Art. 54

ARTICOLO 54 Ambito di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle misure SPS definite nell'accordo SPS dell'OMC se e in quanto esse incidano sugli scambi tra le parti. 2. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui all'accordo SPS dell'OMC.

Accordo - Art. 55

ARTICOLO 55 Autorita' competenti 1. Le parti convengono di designare, all'atto dell'applicazione provvisoria del presente accordo, autorita' competenti con il compito di attuare le misure di cui al presente capo. Esse si informano tempestivamente in merito a ogni modifica significativa della struttura, della natura, dell'organizzazione e delle attribuzioni delle rispettive autorita' competenti. 2. Le parti convengono di scambiarsi, nella massima misura possibile attraverso un organismo regionale che rappresenti le autorita' competenti, le informazioni relative all'attuazione delle misure di cui al presente capo.

Accordo - Art. 56

ARTICOLO 56 Collaborazione e integrazione regionali 1. Le parti concordano sull'importanza della collaborazione tra le autorita' nazionali e regionali che si occupano delle questioni sanitarie e fitosanitarie, ivi comprese le autorita' competenti, per agevolare gli scambi commerciali intraregionali e tra le parti e facilitare il processo complessivo di integrazione regionale del CARIFORUM. 2. A tale proposito le parti concordano sull'importanza di istituire misure SPS armonizzate sia nella parte CE sia tra gli Stati del CARIFORUM e si impegnano a cooperare in tal senso. Le parti convengono inoltre di consultarsi al fine di pervenire a intese bilaterali sul riconoscimento dell'equivalenza di specifiche misure SPS. 3. Le parti, in assenza di misure SPS armonizzate o del riconoscimento dell'equivalenza, convengono di consultarsi su come facilitare gli scambi commerciali e ridurre gli obblighi amministrativi inutili.

Accordo - Art. 57

ARTICOLO 57 Trasparenza Le parti confermano l'impegno a dare attuazione alle disposizioni in materia di trasparenza contenute nell'allegato B dell'accordo SPS dell'OMC. Esse si adoperano inoltre per informarsi reciprocamente e sollecitamente in merito alle proposte volte a modificare o introdurre regolamentazioni o misure SPS di specifica rilevanza per gli scambi commerciali tra le parti.

Accordo - Art. 58

ARTICOLO 58 Scambio di informazioni e consultazioni 1. Le parti convengono di potenziare la comunicazione e lo scambio di informazioni sulle materie rientranti nel presente capo che possono incidere sui loro scambi commerciali reciproci. 2. Le autorita' competenti delle parti, laddove in materia di SPS insorga un problema specifico potenzialmente in grado di incidere sugli scambi commerciali reciproci, si informano e si consultano quanto prima con l'obiettivo di pervenire a una soluzione concordata.

Accordo - Art. 59

ARTICOLO 59 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) il rafforzamento dell'integrazione regionale e il miglioramento del monitoraggio, dell'attuazione e dell'applicazione di misure SPS coerenti con l'articolo 56, comprese attivita' di informazione e formazione per il personale con compiti di regolamentazione. Per il conseguimento di questi obiettivi puo' essere accordato un sostegno a partnership tra il settore pubblico e quello privato; b) l'istituzione di opportuni meccanismi per la condivisione delle competenze, in modo da affrontare questioni riguardanti la salute pubblica, degli animali e delle piante, nonche' attivita' di informazione e formazione per il personale con compiti di regolamentazione; c) lo sviluppo della capacita' delle imprese, in particolare di quelle del CARIFORUM, di soddisfare i requisiti regolamentari e di mercato; d) la cooperazione negli organismi internazionali di cui all'articolo 52, compresa l'agevolazione della partecipazione dei rappresentanti degli Stati del CARIFORUM alle riunioni di questi organismi.

Accordo - Art. 60

ARTICOLO 60 Obiettivo, ambito di applicazione e settori interessati 1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari, nel riaffermare gli impegni assunti in forza dell'accordo OMC e al fine di agevolare l'integrazione regionale e lo sviluppo sostenibile degli Stati del CARIFORUM firmatari e la loro graduale e armoniosa integrazione nell'economia mondiale, fissano le disposizioni necessarie per la progressiva liberalizzazione reciproca e asimmetrica degli investimenti e degli scambi dei servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico. 2. Nessuna disposizione del presente titolo implica la privatizzazione di imprese pubbliche od obblighi in materia di appalti pubblici. 3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari. 4. In conformita' alle disposizioni del presente titolo, le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari conservano il diritto di legiferare e di emanare disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi politici. 5. Il presente titolo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari, ne' alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che le parti o gli Stati del CARIFORUM firmatari applichino misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrita' dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purche' tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a una delle parti dalle condizioni e modalita' di un impegno specifico.

Accordo - Art. 61

ARTICOLO 61 Definizioni Ai fini del presente titolo si intende per: a) "misura": qualsiasi misura adottata dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsivoglia altra forma; b) "misure adottate o mantenute in vigore dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari": le misure prese da: i) governi e autorita' centrali, regionali o locali; ii) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati dai governi o dalle autorita' centrali, regionali o locali; c) "persona fisica della parte CE" o "persona fisica degli Stati del CARIFORUM firmatari": un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea o degli Stati del CARIFORUM firmatari secondo i rispettivi ordinamenti; d) "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprieta' di privati o dello Stato, ivi comprese societa' per azioni, trust, societa' di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; e) "persona giuridica di una parte": una persona giuridica della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario, costituita rispettivamente a norma delle leggi di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del CARIFORUM firmatario, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea o nel territorio di uno Stato del CARIFORUM firmatario. La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea o nel territorio di uno Stato del CARIFORUM firmatario viene considerata una persona giuridica rispettivamente della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario solo se svolge un'attivita' commerciale sostanziale(1) nel territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea o nel territorio di uno Stato del CARIFORUM firmatario; Nonostante il paragrafo che precede, beneficiano delle disposizioni del presente accordo anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori della parte CE o degli Stati del CARIFORUM e controllate da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del CARIFORUM firmatario, a condizione che le loro navi siano registrate in detto Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato del CARIFORUM firmatario in conformita' alla rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del CARIFORUM firmatario; f) "accordo di integrazione economica": un accordo che liberalizza in misura sostanziale gli scambi di servizi e gli investimenti in conformita' alle norme dell'OMC. --------- (1) La parte CE, conformemente alla notifica del trattato CE all'OMC (doc. WT/REG39/1), ritiene la nozione di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri, sancita dall' 48 del trattato CE, equivalente alla nozione di "attivita' commerciale sostanziale" di cui all' V, paragrafo 6, del GATS, e al presente accordo.

Accordo - Art. 62

ARTICOLO 62 Futura liberalizzazione Nel perseguimento degli obiettivi del presente titolo le parti partecipano a ulteriori negoziati sugli investimenti e sugli scambi di servizi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, con l'obiettivo di promuovere gli impegni generali assunti a norma del presente titolo.

Accordo - Art. 63

ARTICOLO 63 Applicazione al Commonwealth delle Bahamas e alla Repubblica di Haiti Al fine di includere nell'allegato IV gli impegni del Commonwealth delle Bahamas e della Repubblica di Haiti che devono essere compatibili con le pertinenti prescrizioni dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (di seguito il "GATS"), le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari modificano tale allegato con decisione del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo entro sei mesi dalla firma del presente accordo. In attesa dell'adozione di tale decisione, il trattamento preferenziale concesso dalla parte CE a norma del presente titolo non si applica al Commonwealth delle Bahamas e alla Repubblica di Haiti.

Accordo - Art. 64

ARTICOLO 64 Integrazione regionale del CARIFORUM 1. Le parti riconoscono che l'integrazione economica tra gli Stati del CARIFORUM contribuira', mediante la progressiva eliminazione degli ostacoli ancora esistenti e lo sviluppo di un adeguato quadro di regolamentazione per gli scambi di servizi e gli investimenti, all'approfondimento del processo di integrazione regionale e alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. 2. Le parti riconoscono inoltre che i principi enunciati nel capo 5 del presente titolo, volti a sostenere la progressiva liberalizzazione degli investimenti e degli scambi di servizi tra le parti, costituiscono un quadro utile per tale ulteriore liberalizzazione tra gli Stati del CARIFORUM nel quadro della loro integrazione regionale.

Accordo - Art. 65

ARTICOLO 65 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: a) "presenza commerciale": qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale implicante: i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica(1), oppure ii) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari ai fini dello svolgimento di un'attivita' economica; b) "investitore": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolga un'attivita' economica per mezzo di una presenza commerciale; c) "investitore di una parte": una persona fisica o giuridica della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario che svolge un'attivita' economica per mezzo di una presenza commerciale; d) "attivita' economica": attivita' diverse da quelle svolte nell'esercizio di poteri pubblici, intendendosi con queste ultime quelle che non sono svolte su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici; e) "controllata" di una persona giuridica: una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica(2); f) "succursale" di una persona giuridica: sede di attivita' priva di personalita' giuridica che presenta un carattere di stabilita', quale la sede secondaria di una societa' madre, dispone di una propria gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sara' un rapporto giuridico con la societa' madre la cui sede sociale e' all'estero, non devono trattare direttamente con detta societa' madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attivita' che ne costituisce la sede secondaria. --------- (1) I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona giuridica vanno intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica nella prospettiva di stabilire o mantenere legami economici durevoli. Nel caso di una persona giuridica avente lo status di societa' per azioni, sussiste un legame economico durevole quando il pacchetto azionario detenuto consente all'azionista, in virtu' delle leggi nazionali applicabili alle societa' per azioni o di altre disposizioni, l'effettiva partecipazione alla gestione o al controllo della societa'. Per prestiti a lungo termine aventi il carattere di partecipazione si intendono i prestiti aventi durata superiore a cinque anni, destinati a stabilire o a mantenere legami economici durevoli. Gli esempi principali che si possono citare in proposito sono i prestiti concessi da una societa' alle sue controllate oppure alle societa' da essa partecipate, nonche' i prestiti che diano luogo a una partecipazione agli utili. (2) Una persona giuridica e' controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato.

Accordo - Art. 66

ARTICOLO 66 Settori interessati Il presente capo si applica alle misure adottate dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari, aventi incidenza sulla presenza commerciale(1) in tutti i settori di attivita' economica tranne: a) l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione di materie nucleari; b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico; c) i servizi audiovisivi; d) il cabotaggio marittimo nazionale(2); e) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e no, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili che ne comportano il ritiro dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo, iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS); iv) altri servizi ausiliari che agevolano l'attivita' dei vettori aerei, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale. --------- (1) Non sono considerate misure che incidono sulla presenza commerciale le misure in materia di espropriazione e risoluzione delle controversie tra investitori e lo Stato, quali quelle contemplate da trattati bilaterali di investimento. (2) Il cabotaggio marittimo nazionale comprende i servizi di trasporto all'interno di uno Stato del CARIFORUM firmatario o di uno Stato membro dell'Unione europea riguardanti il trasporto di passeggeri o di merci in partenza da e in arrivo in quello Stato del CARIFORUM firmatario o quello Stato membro dell'Unione europea.

Accordo - Art. 67

ARTICOLO 67 Accesso al mercato 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la presenza commerciale, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano alle presenze commerciali e agli investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto dagli impegni specifici di cui all'allegato IV. 2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo quanto diversamente specificato nell'allegato IV: a) limitazioni al numero delle presenze commerciali, siano esse sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o altre prescrizioni, quali la verifica della necessita' economica; b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica; c) limitazioni al numero complessivo di operazioni o alla produzione totale espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessita' economica(1); d) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni stranieri o di valore totale degli investimenti stranieri, singoli o complessivi; e) misure che limitano o impongono la presenza commerciale in forme specifiche (controllata, succursale, ufficio di rappresentanza)(2) o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attivita' economica da parte di un investitore dell'altra parte. --------- (1) Il paragrafo 2, lettere a), b) e c), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo. (2) Ciascuna parte o ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario puo' imporre agli investitori l'assunzione di una specifica forma giuridica all'atto della costituzione di una persona giuridica in base al proprio ordinamento. La parte interessata che mantenga in vigore o adotti questo obbligo non e' tenuta a precisarlo nel proprio elenco di impegni, nella misura in cui tale obbligo venga applicato in modo non discriminatorio.

Accordo - Art. 68

ARTICOLO 68 Trattamento nazionale 1. Nei settori per i quali l'allegato IV contiene impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le qualifiche in esso precisate, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano alle presenze commerciali e agli investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in termini di misure che incidono sulla presenza commerciale, alle loro presenze commerciali e ai loro investitori simili. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando alle presenze commerciali dell'altra parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato alle loro presenze commerciali e ai loro investitori simili. 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio delle presenze commerciali e degli investitori della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari rispetto al trattamento riconosciuto alle presenze commerciali e agli investitori simili dell'altra parte. 4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente non implicano l'obbligo per la parte CE o per gli Stati del CARIFORUM firmatari di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero delle presenze commerciali e degli investitori di cui trattasi.

Accordo - Art. 69

ARTICOLO 69 Elenchi degli impegni Gli elenchi degli impegni di cui all'allegato IV contengono i settori liberalizzati dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari a norma del presente capo, nonche' le limitazioni all'accesso al mercato e al trattamento nazionale applicabili in questi settori, a seguito della formulazione di riserve, alle presenze commerciali e agli investitori dell'altra parte.

Accordo - Art. 70

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