LEGGE 24 agosto 2011, n. 154

Type Legge
Publication 2011-08-24
Ultimo aggiornamento 2011-09-24
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 45 Obiettivi Gli obiettivi del presente capo sono: a) agevolare gli scambi di merci tra le parti, salvaguardando e accrescendo nel contempo la capacita' delle parti di proteggere la salute, la sicurezza, i consumatori e l'ambiente; b) migliorare la capacita' delle parti di individuare, prevenire ed eliminare gli inutili ostacoli agli scambi reciproci dovuti a regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita' applicate da una delle parti; c) accrescere la capacita' delle parti di garantire il rispetto delle norme internazionali e delle loro reciproche norme e regolamentazioni tecniche.

Accordo - Art. 46

ARTICOLO 46 Ambito di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle regolamentazioni tecniche, alle norme e alle procedure di valutazione della conformita' definite nell'accordo TBT dell'OMC se e in quanto queste ultime incidano sugli scambi commerciali tra le parti. 2. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui all'accordo TBT dell'OMC.

Accordo - Art. 47

ARTICOLO 47 Collaborazione e integrazione regionali Le parti concordano sull'importanza della collaborazione tra le autorita' nazionali e regionali competenti in materia di normazione, accreditamento e altri ostacoli tecnici agli scambi per agevolare gli scambi intraregionali e quelli tra le parti e facilitare il processo complessivo di integrazione regionale del CARIFORUM, e si impegnano a cooperare a tal fine.

Accordo - Art. 48

ARTICOLO 48 Trasparenza Le parti confermano l'impegno a dare attuazione alle disposizioni in materia di trasparenza contenute nell'accordo TBT dell'OMC. Esse si adoperano inoltre per informarsi reciprocamente e sollecitamente in merito alle proposte volte a modificare o introdurre regolamentazioni tecniche e norme di specifica rilevanza per gli scambi tra le parti.

Accordo - Art. 49

ARTICOLO 49 Scambio di informazioni e consultazioni 1. Le parti convengono di designare, all'atto dell'applicazione provvisoria del presente accordo, punti di contatto per gli scambi di informazioni previsti dal presente capo. Le parti convengono di scambiarsi le informazioni quanto piu' possibile attraverso i punti di contatto regionali. 2. Le parti convengono di potenziare la comunicazione e lo scambio di informazioni sulle materie che rientrano nel presente capo, in particolare sulle modalita' per agevolare il rispetto delle reciproche regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita' e per eliminare gli ostacoli inutili ai loro reciproci scambi di merci. 3. Le parti, laddove insorga un problema specifico inerente alle regolamentazioni tecniche, norme o procedure di valutazione della conformita' tale da incidere sui loro scambi reciproci, si informano e si consultano quanto prima con l'obiettivo di pervenire a una soluzione concordata. 4. Le parti convengono di informarsi, per iscritto e non appena possibile dopo l'assunzione della decisione, in merito alle misure adottate o da adottare per vietare l'importazione di una merce nel caso in cui essa presenti rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente. 5. Le parti convengono di individuare i prodotti sui quali scambiarsi informazioni per una collaborazione volta a far si' che tali prodotti soddisfino le regolamentazioni tecniche e le norme per l'accesso reciproco ai mercati delle due parti. Le informazioni possono comprendere l'individuazione dei bisogni in termini di capacita' e proposte per soddisfare questi bisogni.

Accordo - Art. 50

ARTICOLO 50 Cooperazione negli organismi internazionali Le parti convengono di cooperare negli organismi internazionali di normazione, anche agevolando la partecipazione di rappresentanti degli Stati del CARIFORUM alle riunioni e ai lavori di questi organismi.

Accordo - Art. 51

ARTICOLO 51 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare nel settore delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformita' per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) l'istituzione degli opportuni dispositivi per la condivisione delle competenze, compresa un'adeguata formazione volta ad assicurare un'idonea e duratura competenza tecnica degli organismi di normazione, metrologia, accreditamento, vigilanza del mercato e valutazione della conformita' interessati, soprattutto nella regione del CARIFORUM; b) lo sviluppo all'interno del CARIFORUM di centri di competenza per la valutazione delle merci in vista del loro accesso al mercato della CE; c) lo sviluppo della capacita' delle imprese, in particolare quelle del CARIFORUM, di soddisfare i requisiti regolamentari e di mercato; d) lo sviluppo e l'adozione di regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita' armonizzate, fondate sulle pertinenti norme internazionali.

Accordo - Art. 52

ARTICOLO 52 Obblighi multilaterali Le parti dichiarano l'impegno a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito l'"accordo SPS dell'OMC"). Le parti riaffermano inoltre i propri diritti e obblighi stabiliti dalla convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC), dal CODEX Alimentarius e dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

Accordo - Art. 53

ARTICOLO 53 Obiettivi Gli obiettivi del presente capo sono: a) agevolare gli scambi commerciali tra le parti, mantenendo e accrescendo allo stesso tempo la capacita' delle parti di tutelare la salute pubblica, degli animali e delle piante; b) migliorare la capacita' delle parti di individuare, prevenire e ridurre al minimo le perturbazioni o gli ostacoli involontari ai loro reciproci scambi che derivano dalle misure necessarie alla tutela della salute pubblica, degli animali e delle piante nel loro territorio; c) assistere gli Stati del CARIFORUM nell'istituzione di misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito "SPS") intraregionali armonizzate anche al fine di agevolare il riconoscimento dell'equivalenza di tali misure con quelle in vigore nella parte CE; d) coadiuvare gli Stati del CARIFORUM nell'assicurare il rispetto delle misure SPS della parte CE.

Accordo - Art. 54

ARTICOLO 54 Ambito di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle misure SPS definite nell'accordo SPS dell'OMC se e in quanto esse incidano sugli scambi tra le parti. 2. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui all'accordo SPS dell'OMC.

Accordo - Art. 55

ARTICOLO 55 Autorita' competenti 1. Le parti convengono di designare, all'atto dell'applicazione provvisoria del presente accordo, autorita' competenti con il compito di attuare le misure di cui al presente capo. Esse si informano tempestivamente in merito a ogni modifica significativa della struttura, della natura, dell'organizzazione e delle attribuzioni delle rispettive autorita' competenti. 2. Le parti convengono di scambiarsi, nella massima misura possibile attraverso un organismo regionale che rappresenti le autorita' competenti, le informazioni relative all'attuazione delle misure di cui al presente capo.

Accordo - Art. 56

ARTICOLO 56 Collaborazione e integrazione regionali 1. Le parti concordano sull'importanza della collaborazione tra le autorita' nazionali e regionali che si occupano delle questioni sanitarie e fitosanitarie, ivi comprese le autorita' competenti, per agevolare gli scambi commerciali intraregionali e tra le parti e facilitare il processo complessivo di integrazione regionale del CARIFORUM. 2. A tale proposito le parti concordano sull'importanza di istituire misure SPS armonizzate sia nella parte CE sia tra gli Stati del CARIFORUM e si impegnano a cooperare in tal senso. Le parti convengono inoltre di consultarsi al fine di pervenire a intese bilaterali sul riconoscimento dell'equivalenza di specifiche misure SPS. 3. Le parti, in assenza di misure SPS armonizzate o del riconoscimento dell'equivalenza, convengono di consultarsi su come facilitare gli scambi commerciali e ridurre gli obblighi amministrativi inutili.

Accordo - Art. 57

ARTICOLO 57 Trasparenza Le parti confermano l'impegno a dare attuazione alle disposizioni in materia di trasparenza contenute nell'allegato B dell'accordo SPS dell'OMC. Esse si adoperano inoltre per informarsi reciprocamente e sollecitamente in merito alle proposte volte a modificare o introdurre regolamentazioni o misure SPS di specifica rilevanza per gli scambi commerciali tra le parti.

Accordo - Art. 58

ARTICOLO 58 Scambio di informazioni e consultazioni 1. Le parti convengono di potenziare la comunicazione e lo scambio di informazioni sulle materie rientranti nel presente capo che possono incidere sui loro scambi commerciali reciproci. 2. Le autorita' competenti delle parti, laddove in materia di SPS insorga un problema specifico potenzialmente in grado di incidere sugli scambi commerciali reciproci, si informano e si consultano quanto prima con l'obiettivo di pervenire a una soluzione concordata.

Accordo - Art. 59

ARTICOLO 59 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) il rafforzamento dell'integrazione regionale e il miglioramento del monitoraggio, dell'attuazione e dell'applicazione di misure SPS coerenti con l'articolo 56, comprese attivita' di informazione e formazione per il personale con compiti di regolamentazione. Per il conseguimento di questi obiettivi puo' essere accordato un sostegno a partnership tra il settore pubblico e quello privato; b) l'istituzione di opportuni meccanismi per la condivisione delle competenze, in modo da affrontare questioni riguardanti la salute pubblica, degli animali e delle piante, nonche' attivita' di informazione e formazione per il personale con compiti di regolamentazione; c) lo sviluppo della capacita' delle imprese, in particolare di quelle del CARIFORUM, di soddisfare i requisiti regolamentari e di mercato; d) la cooperazione negli organismi internazionali di cui all'articolo 52, compresa l'agevolazione della partecipazione dei rappresentanti degli Stati del CARIFORUM alle riunioni di questi organismi.

Accordo - Art. 60

ARTICOLO 60 Obiettivo, ambito di applicazione e settori interessati 1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari, nel riaffermare gli impegni assunti in forza dell'accordo OMC e al fine di agevolare l'integrazione regionale e lo sviluppo sostenibile degli Stati del CARIFORUM firmatari e la loro graduale e armoniosa integrazione nell'economia mondiale, fissano le disposizioni necessarie per la progressiva liberalizzazione reciproca e asimmetrica degli investimenti e degli scambi dei servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico. 2. Nessuna disposizione del presente titolo implica la privatizzazione di imprese pubbliche od obblighi in materia di appalti pubblici. 3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari. 4. In conformita' alle disposizioni del presente titolo, le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari conservano il diritto di legiferare e di emanare disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi politici. 5. Il presente titolo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari, ne' alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che le parti o gli Stati del CARIFORUM firmatari applichino misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrita' dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purche' tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a una delle parti dalle condizioni e modalita' di un impegno specifico.

Accordo - Art. 61

ARTICOLO 61 Definizioni Ai fini del presente titolo si intende per: a) "misura": qualsiasi misura adottata dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsivoglia altra forma; b) "misure adottate o mantenute in vigore dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari": le misure prese da: i) governi e autorita' centrali, regionali o locali; ii) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati dai governi o dalle autorita' centrali, regionali o locali; c) "persona fisica della parte CE" o "persona fisica degli Stati del CARIFORUM firmatari": un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea o degli Stati del CARIFORUM firmatari secondo i rispettivi ordinamenti; d) "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprieta' di privati o dello Stato, ivi comprese societa' per azioni, trust, societa' di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; e) "persona giuridica di una parte": una persona giuridica della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario, costituita rispettivamente a norma delle leggi di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del CARIFORUM firmatario, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea o nel territorio di uno Stato del CARIFORUM firmatario. La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea o nel territorio di uno Stato del CARIFORUM firmatario viene considerata una persona giuridica rispettivamente della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario solo se svolge un'attivita' commerciale sostanziale(1) nel territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea o nel territorio di uno Stato del CARIFORUM firmatario; Nonostante il paragrafo che precede, beneficiano delle disposizioni del presente accordo anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori della parte CE o degli Stati del CARIFORUM e controllate da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del CARIFORUM firmatario, a condizione che le loro navi siano registrate in detto Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato del CARIFORUM firmatario in conformita' alla rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del CARIFORUM firmatario; f) "accordo di integrazione economica": un accordo che liberalizza in misura sostanziale gli scambi di servizi e gli investimenti in conformita' alle norme dell'OMC. --------- (1) La parte CE, conformemente alla notifica del trattato CE all'OMC (doc. WT/REG39/1), ritiene la nozione di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri, sancita dall' 48 del trattato CE, equivalente alla nozione di "attivita' commerciale sostanziale" di cui all' V, paragrafo 6, del GATS, e al presente accordo.

Accordo - Art. 62

ARTICOLO 62 Futura liberalizzazione Nel perseguimento degli obiettivi del presente titolo le parti partecipano a ulteriori negoziati sugli investimenti e sugli scambi di servizi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, con l'obiettivo di promuovere gli impegni generali assunti a norma del presente titolo.

Accordo - Art. 63

ARTICOLO 63 Applicazione al Commonwealth delle Bahamas e alla Repubblica di Haiti Al fine di includere nell'allegato IV gli impegni del Commonwealth delle Bahamas e della Repubblica di Haiti che devono essere compatibili con le pertinenti prescrizioni dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (di seguito il "GATS"), le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari modificano tale allegato con decisione del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo entro sei mesi dalla firma del presente accordo. In attesa dell'adozione di tale decisione, il trattamento preferenziale concesso dalla parte CE a norma del presente titolo non si applica al Commonwealth delle Bahamas e alla Repubblica di Haiti.

Accordo - Art. 64

ARTICOLO 64 Integrazione regionale del CARIFORUM 1. Le parti riconoscono che l'integrazione economica tra gli Stati del CARIFORUM contribuira', mediante la progressiva eliminazione degli ostacoli ancora esistenti e lo sviluppo di un adeguato quadro di regolamentazione per gli scambi di servizi e gli investimenti, all'approfondimento del processo di integrazione regionale e alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. 2. Le parti riconoscono inoltre che i principi enunciati nel capo 5 del presente titolo, volti a sostenere la progressiva liberalizzazione degli investimenti e degli scambi di servizi tra le parti, costituiscono un quadro utile per tale ulteriore liberalizzazione tra gli Stati del CARIFORUM nel quadro della loro integrazione regionale.

Accordo - Art. 65

ARTICOLO 65 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: a) "presenza commerciale": qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale implicante: i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica(1), oppure ii) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari ai fini dello svolgimento di un'attivita' economica; b) "investitore": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolga un'attivita' economica per mezzo di una presenza commerciale; c) "investitore di una parte": una persona fisica o giuridica della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario che svolge un'attivita' economica per mezzo di una presenza commerciale; d) "attivita' economica": attivita' diverse da quelle svolte nell'esercizio di poteri pubblici, intendendosi con queste ultime quelle che non sono svolte su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici; e) "controllata" di una persona giuridica: una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica(2); f) "succursale" di una persona giuridica: sede di attivita' priva di personalita' giuridica che presenta un carattere di stabilita', quale la sede secondaria di una societa' madre, dispone di una propria gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sara' un rapporto giuridico con la societa' madre la cui sede sociale e' all'estero, non devono trattare direttamente con detta societa' madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attivita' che ne costituisce la sede secondaria. --------- (1) I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona giuridica vanno intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica nella prospettiva di stabilire o mantenere legami economici durevoli. Nel caso di una persona giuridica avente lo status di societa' per azioni, sussiste un legame economico durevole quando il pacchetto azionario detenuto consente all'azionista, in virtu' delle leggi nazionali applicabili alle societa' per azioni o di altre disposizioni, l'effettiva partecipazione alla gestione o al controllo della societa'. Per prestiti a lungo termine aventi il carattere di partecipazione si intendono i prestiti aventi durata superiore a cinque anni, destinati a stabilire o a mantenere legami economici durevoli. Gli esempi principali che si possono citare in proposito sono i prestiti concessi da una societa' alle sue controllate oppure alle societa' da essa partecipate, nonche' i prestiti che diano luogo a una partecipazione agli utili. (2) Una persona giuridica e' controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato.

Accordo - Art. 66

ARTICOLO 66 Settori interessati Il presente capo si applica alle misure adottate dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari, aventi incidenza sulla presenza commerciale(1) in tutti i settori di attivita' economica tranne: a) l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione di materie nucleari; b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico; c) i servizi audiovisivi; d) il cabotaggio marittimo nazionale(2); e) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e no, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili che ne comportano il ritiro dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo, iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS); iv) altri servizi ausiliari che agevolano l'attivita' dei vettori aerei, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale. --------- (1) Non sono considerate misure che incidono sulla presenza commerciale le misure in materia di espropriazione e risoluzione delle controversie tra investitori e lo Stato, quali quelle contemplate da trattati bilaterali di investimento. (2) Il cabotaggio marittimo nazionale comprende i servizi di trasporto all'interno di uno Stato del CARIFORUM firmatario o di uno Stato membro dell'Unione europea riguardanti il trasporto di passeggeri o di merci in partenza da e in arrivo in quello Stato del CARIFORUM firmatario o quello Stato membro dell'Unione europea.

Accordo - Art. 67

ARTICOLO 67 Accesso al mercato 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la presenza commerciale, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano alle presenze commerciali e agli investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto dagli impegni specifici di cui all'allegato IV. 2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo quanto diversamente specificato nell'allegato IV: a) limitazioni al numero delle presenze commerciali, siano esse sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o altre prescrizioni, quali la verifica della necessita' economica; b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica; c) limitazioni al numero complessivo di operazioni o alla produzione totale espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessita' economica(1); d) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni stranieri o di valore totale degli investimenti stranieri, singoli o complessivi; e) misure che limitano o impongono la presenza commerciale in forme specifiche (controllata, succursale, ufficio di rappresentanza)(2) o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attivita' economica da parte di un investitore dell'altra parte. --------- (1) Il paragrafo 2, lettere a), b) e c), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo. (2) Ciascuna parte o ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario puo' imporre agli investitori l'assunzione di una specifica forma giuridica all'atto della costituzione di una persona giuridica in base al proprio ordinamento. La parte interessata che mantenga in vigore o adotti questo obbligo non e' tenuta a precisarlo nel proprio elenco di impegni, nella misura in cui tale obbligo venga applicato in modo non discriminatorio.

Accordo - Art. 68

ARTICOLO 68 Trattamento nazionale 1. Nei settori per i quali l'allegato IV contiene impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le qualifiche in esso precisate, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano alle presenze commerciali e agli investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in termini di misure che incidono sulla presenza commerciale, alle loro presenze commerciali e ai loro investitori simili. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando alle presenze commerciali dell'altra parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato alle loro presenze commerciali e ai loro investitori simili. 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio delle presenze commerciali e degli investitori della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari rispetto al trattamento riconosciuto alle presenze commerciali e agli investitori simili dell'altra parte. 4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente non implicano l'obbligo per la parte CE o per gli Stati del CARIFORUM firmatari di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero delle presenze commerciali e degli investitori di cui trattasi.

Accordo - Art. 69

ARTICOLO 69 Elenchi degli impegni Gli elenchi degli impegni di cui all'allegato IV contengono i settori liberalizzati dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari a norma del presente capo, nonche' le limitazioni all'accesso al mercato e al trattamento nazionale applicabili in questi settori, a seguito della formulazione di riserve, alle presenze commerciali e agli investitori dell'altra parte.

Accordo - Art. 70

ARTICOLO 70 Trattamento della nazione piu' favorita 1. Per quanto concerne le misure che incidono sulla presenza commerciale disciplinata dal presente capo: a) la parte CE accorda alle presenze commerciali e agli investitori degli Stati del CARIFORUM firmatari un trattamento non meno favorevole del trattamento piu' favorevole applicabile alle presenze commerciali e agli investitori simili di un qualsiasi paese terzo con il quale essa concluda un accordo di integrazione economica successivamente alla firma del presente accordo; b) gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano alle presenze commerciali e agli investitori della parte CE un trattamento non meno favorevole del trattamento piu' favorevole applicabile alle presenze commerciali e agli investitori simili di una qualsiasi grande economia commerciale con la quale essi concludano un accordo di integrazione economica successivamente alla firma del presente accordo. 2. Qualora una parte o uno Stato del CARIFORUM firmatario concluda un accordo di integrazione economica regionale che istituisca un mercato interno o imponga alle parti del suddetto accordo un ravvicinamento significativo delle legislazioni in vista dell'eliminazione degli ostacoli non discriminatori alle presenze commerciali e agli scambi di servizi, non rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1(1) il trattamento che tale parte o Stato del CARIFORUM firmatario accorda alle presenze commerciali e agli investitori di paesi terzi nei settori interessati dal mercato interno o dal ravvicinamento significativo delle legislazioni. 3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso: a) in base a misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche, licenze o a misure prudenziali a norma dell' VII del GATS o al suo allegato sui servizi finanziari; b) in base a un accordo o un'intesa internazionali riguardanti in tutto o in parte l'imposizione fiscale; oppure c) in base a misure rientranti nella clausola di esonero dal trattamento della nazione piu' favorita (NPF), elencate conformemente a quanto prescrive l' II, paragrafo 2, del GATS. 4. Ai fini della presente disposizione, per "grande economia commerciale" si intende un paese sviluppato oppure un paese che l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di integrazione economica di cui al paragrafo 1 rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1%, oppure un gruppo di paesi, agenti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di integrazione economica, che nel suo insieme rappresentava, l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di integrazione economica di cui al paragrafo 1, una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5%(2). 5. Le parti avviano consultazioni qualora uno Stato del CARIFORUM firmatario diventi parte di un accordo di integrazione economica con un soggetto terzo di cui al paragrafo 1, lettera b), e tale accordo preveda per tale soggetto terzo un trattamento piu' favorevole di quello concesso a norma del presente accordo dallo Stato del CARIFORUM firmatario alla parte CE. Le parti possono decidere se lo Stato del CARIFORUM firmatario abbia il diritto di negare alla parte CE il trattamento piu' favorevole previsto dall'accordo di integrazione economica. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE puo' adottare le misure necessarie all'adeguamento delle disposizioni del presente accordo. ---------- (1) Al momento della firma del presente accordo si considerano pienamente rientranti in questa eccezione lo Spazio economico europeo, gli accordi di preadesione all'Unione europea, il mercato e l'economia unici della CARICOM, l'accordo di libero scambio tra la CARICOM e la Repubblica dominicana. (2) Ai fini di questo calcolo si fa ricorso ai dati ufficiali dell'OMC sui principali esportatori nel commercio internazionale di merci (escludendo gli scambi intracomunitari).

Accordo - Art. 71

ARTICOLO 71 Altri accordi Nessuna disposizione del presente titolo va interpretata come limitativa dei diritti degli investitori delle parti di usufruire del trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato del CARIFORUM firmatario.

Accordo - Art. 72

ARTICOLO 72 Comportamento degli investitori La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari collaborano e, ciascuno nel proprio territorio, prendono le misure eventualmente necessarie, anche per mezzo di disposizioni legislative nazionali, affinche': a) siano vietate e penalmente perseguibili l'offerta, la promessa o la dazione, diretta o tramite intermediari, da parte degli investitori di un indebito vantaggio pecuniario o di altra natura a un funzionario pubblico o a un componente della sua famiglia o a suoi collaboratori o ad altre persone a lui vicine, a beneficio dei suddetti soggetti o di un terzo, aventi come scopo quello di indurre il funzionario o il terzo a compiere o ad astenersi dal compiere atti connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio o di ottenere favori in relazione a una proposta di investimento oppure a licenze, permessi, appalti o altri diritti connessi a un investimento; b) gli investitori agiscano nel rispetto delle norme fondamentali del lavoro enunciate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1998 sui principi e diritti fondamentali nel lavoro, sottoscritta dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari(1); c) gli investitori non gestiscano ne' conducano gli investimenti in modo da eludere gli obblighi internazionali in materia di ambiente o lavoro derivanti da accordi di cui la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari sono parti; d) gli investitori istituiscano e mantengano - laddove opportuno - meccanismi di collegamento con le comunita' locali, soprattutto nel caso di progetti i quali comportino ampie attivita' basate sulle risorse naturali, purche' tali meccanismi non vanifichino o compromettano i vantaggi derivanti all'altra parte dalle condizioni e modalita' di un impegno specifico. ---------- (1) Queste norme fondamentali del lavoro sono ulteriormente elaborate, conformemente alla dichiarazione, nelle convenzioni dell'OIL riguardanti la liberta' di associazione, l'abolizione del lavoro forzato, l'abolizione del lavoro minorile e l'eliminazione della discriminazione sul luogo di lavoro.

Accordo - Art. 73

ARTICOLO 73 Mantenimento delle norme La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano a non favorire gli investimenti diretti esteri rendendo meno severe la legislazione e le norme nazionali in materia di ambiente, lavoro, salute e sicurezza sul lavoro o meno rigide le norme fondamentali del lavoro o le leggi finalizzate alla tutela e alla promozione della diversita' culturale.

Accordo - Art. 74

ARTICOLO 74 Riesame In vista della progressiva liberalizzazione degli investimenti, le parti riesaminano, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente con cadenza periodica, il quadro giuridico per gli investimenti, il contesto degli investimenti e il flusso degli investimenti reciproci coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.

Accordo - Art. 75

ARTICOLO 75 Settori interessati e definizioni 1. Il presente capo si applica alle misure, adottate dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari, aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di tutti i servizi tranne: a) i servizi audiovisivi; b) il cabotaggio marittimo nazionale(1); c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e no, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili che ne comportano il ritiro dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS); iv) altri servizi ausiliari che agevolano l'attivita' dei vettori aerei, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale. 2. Ai fini del presente capo si intende per: a) "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di un servizio: i) fornita a partire dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte (modalita 1); ii) fornita nel territorio di una parte a favore di un utente dell'altra parte (modalita 2); b) "servizi": qualunque servizio prestato in qualsivoglia settore, eccezion fatta per i servizi prestati nell'esercizio di poteri pubblici; c) "servizio prestato nell'esercizio di poteri pubblici": un servizio che non viene prestato su base commerciale, ne' in concorrenza con uno o piu' prestatori di servizi; d) "prestatore di servizi": qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda prestare o presti un servizio; e) "prestatore di servizi di una parte": una persona fisica o giuridica della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario che intende prestare o presta un servizio; f) "prestazione di un servizio": la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio. ---------- (1) Il cabotaggio marittimo nazionale comprende i servizi di trasporto all'interno di uno Stato del CARIFORUM firmatario o di uno Stato membro dell'Unione europea riguardanti il trasporto di passeggeri o di merci in partenza da e in arrivo presso quello Stato del CARIFORUM o quello Stato membro dell'Unione europea.

Accordo - Art. 76

ARTICOLO 76 Accesso al mercato 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto dagli impegni specifici di cui all'allegato IV. 2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo quanto diversamente specificato nell'allegato IV: a) limitazioni al numero di prestatori di servizi, siano esse sotto forma di contingenti numerici, monopoli, riconoscimento di prestatori esclusivi o l'imposizione di una verifica della necessita' economica; b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o delle attivita' patrimoniali, sotto forma di contingenti numerici o mediante l'imposizione di una verifica della necessita' economica; c) limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi o alla produzione totale di servizi, espresse in termini di unita' numeriche definite sotto forma di contingenti o mediante l'imposizione di una verifica della necessita' economica.

Accordo - Art. 77

ARTICOLO 77 Trattamento nazionale 1. Nei settori per i quali l'allegato IV contiene impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le qualifiche in esso precisate, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in termini di misure che incidono sulla prestazione transfrontaliera di servizi, ai loro servizi e prestatori di servizi simili. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ai loro servizi e prestatori di servizi simili. 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari rispetto al trattamento riconosciuto ai servizi o ai prestatori di servizi simili dell'altra parte. 4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non implicano l'obbligo per la parte CE o per gli Stati del CARIFORUM firmatari di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi di cui trattasi.

Accordo - Art. 78

ARTICOLO 78 Elenchi degli impegni Gli elenchi degli impegni di cui all'allegato IV contengono i settori liberalizzati dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari a norma del presente capo, nonche' le limitazioni all'accesso al mercato e al trattamento nazionale applicabili in questi settori, a seguito della formulazione di riserve, ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte.

Accordo - Art. 79

ARTICOLO 79 Trattamento della nazione piu' favorita 1. Per quanto attiene alle misure che incidono sulla prestazione transfrontaliera di servizi disciplinata dal presente capo: a) la parte CE accorda ai servizi e ai prestatori di servizi degli Stati del CARIFORUM firmatari un trattamento non meno favorevole del trattamento piu' favorevole applicabile ai servizi e ai prestatori di servizi simili di un qualsiasi paese terzo con il quale essa concluda un accordo di integrazione economica successivamente alla firma del presente accordo; b) gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano ai servizi e ai prestatori di servizi della parte CE un trattamento non meno favorevole del trattamento piu' favorevole applicabile ai servizi e ai prestatori di servizi simili di una qualsiasi grande economia commerciale con la quale essi concludano un accordo di integrazione economica successivamente alla firma del presente accordo. 2. Qualora una parte o uno Stato del CARIFORUM firmatario concluda un accordo di integrazione economica regionale che istituisca un mercato interno o imponga alle parti del suddetto accordo un ravvicinamento significativo delle legislazioni in vista dell'eliminazione degli ostacoli non discriminatori agli scambi di servizi, non rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1(1) il trattamento che tale parte o Stato del CARIFORUM firmatario accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di paesi terzi nei settori interessati dal mercato interno o dal ravvicinamento significativo delle legislazioni. 3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso: a) in base a misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche, licenze o a misure prudenziali conformi all' VII del GATS o al suo allegato sui servizi finanziari; b) in base a un accordo o un'intesa internazionali riguardanti in tutto o in parte l'imposizione fiscale; oppure c) in base a misure rientranti nella clausola di esonero dal trattamento della nazione piu' favorita (NPF), elencate conformemente a quanto prescrive l'articolo II, paragrafo 2, del GATS. 4. Ai fini della presente disposizione, per "grande economia commerciale" si intende un paese sviluppato oppure un paese che l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di integrazione economica di cui al paragrafo 1 rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1%, oppure un gruppo di paesi, agenti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di integrazione economica, che nel suo insieme rappresentava, l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di integrazione economica di cui al paragrafo 1, una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5%(2). 5. Le parti avviano consultazioni qualora uno Stato del CARIFORUM firmatario diventi parte di un accordo di integrazione economica con un soggetto terzo di cui al paragrafo 1, lettera b), e tale accordo preveda per tale soggetto terzo un trattamento piu' favorevole di quello concesso a norma del presente accordo dallo Stato del CARIFORUM firmatario alla parte CE. Le parti possono decidere se lo Stato del CARIFORUM firmatario abbia il diritto di negare alla parte CE il trattamento piu' favorevole previsto dall'accordo di integrazione economica. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE puo' adottare le misure necessarie all'adeguamento delle disposizioni del presente accordo. ---------- (1) Al momento della firma del presente accordo si considerano pienamente rientranti in questa eccezione lo Spazio economico europeo, gli accordi di preadesione all'Unione europea, il mercato e l'economia unici della CARICOM, l'accordo di libero scambio tra la CARICOM e la Repubblica dominicana. (2) Ai fini di questo calcolo si fa ricorso ai dati ufficiali dell'OMC sui principali esportatori nel commercio internazionale di merci (escludendo gli scambi intracomunitari).

Accordo - Art. 80

ARTICOLO 80 Settori interessati e definizioni 1. Il presente capo si applica alle misure adottate a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di servizi alle imprese, prestatori di servizi contrattuali, professionisti indipendenti e visitatori di breve durata per motivi professionali. 2. Ai fini del presente capo si intende per: a) "personale chiave": le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che non sia un'organizzazione senza fine di lucro, responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di una presenza commerciale. Il "personale chiave" comprende i "visitatori per motivi professionali" responsabili della creazione di una presenza commerciale e il "personale trasferito all'interno di una societa'". Per "visitatori per motivi professionali" si intendono persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di una presenza commerciale. Essi non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate rispettivamente nella parte CE o nello Stato del CARIFORUM firmatario ospitanti. Per "personale trasferito all'interno di una societa'" si intendono persone fisiche della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che sono alle dipendenze di una persona giuridica o socie della medesima da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso una presenza commerciale nel territorio dell'altra parte. La persona fisica interessata deve appartenere a una delle seguenti categorie. 1) dirigenti: persone che svolgono funzioni superiori all'interno di una persona giuridica, prevalentemente con compiti di gestione della presenza commerciale sotto la supervisione generale o la direzione, in particolare, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o di soggetti ad essi equiparabili, compresi coloro che: i) dirigono la presenza commerciale oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attivita' di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; iii) hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altri interventi relativi al personale; 2) personale specializzato: dipendenti di una persona giuridica in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche o alla gestione della presenza commerciale. Nella valutazione di tali conoscenze si terra' conto non solo delle conoscenze relative specificamente alla presenza commerciale, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attivita' che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; b) "laureati in tirocinio": persone fisiche della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che sono alle dipendenze di una persona giuridica della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso una presenza commerciale o la societa' madre della persona giuridica in questione nel territorio dell'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa(1); c) "venditori di servizi alle imprese": persone fisiche della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che rappresentano un prestatore di servizi della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato e che chiedono l'ingresso temporaneo nel territorio dell'altra parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale prestatore di servizi. Essi non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate rispettivamente nella parte CE o nello Stato del CARIFORUM firmatario ospitanti; d) "prestatori di servizi contrattuali": persone fisiche della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che sono alle dipendenze di una persona giuridica della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato la quale non dispone di presenza commerciale nel territorio dell'altra parte e ha concluso un contratto in buona fede (non tramite agenzia secondo la definizione del codice CPC 872) con un consumatore finale di quest'ultima parte per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi; e) "professionisti indipendenti": persone fisiche della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che prestano un servizio e sono stabilite in qualita' di lavoratori autonomi nel territorio della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato, non dispongono di presenza commerciale nel territorio dell'altra parte e hanno concluso un contratto in buona fede (non tramite agenzia secondo la definizione CPC 872) con un consumatore finale di quest'ultima parte per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi(2); f) "qualifiche": diplomi, certificati e altri titoli, rilasciati da un'autorita' designata in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, i quali certificano il completamento di una formazione per l'esercizio di una professione. --------- (1) Alla presenza commerciale ospitante puo' essere imposta la presentazione, per approvazione preventiva, di un programma di formazione della durata del soggiorno che dimostri la finalita' formativa del soggiorno. Per quanto concerne Spagna, Francia, Germania, Austria e Ungheria, la formazione deve essere collegata al titolo di studio universitario di cui l'interessato e' titolare. (2) Il contratto per la prestazione di servizi di cui alle lettere d) ed e) deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della parte o degli Stati del CARIFORUM firmatari in cui il contratto viene eseguito.

Accordo - Art. 81

ARTICOLO 81 Personale chiave e laureati in tirocinio 1. Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 del presente titolo e fatte salve le riserve di cui all'allegato IV, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari consentono agli investitori dell'altra parte di assumere alle dipendenze di loro presenze commerciali persone fisiche dell'altra parte, purche' tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 80. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una societa', novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali e dodici mesi per i laureati in tirocinio. 2. Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 del presente titolo, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, salvo quanto diversamente specificato nell'allegato IV, misure che limitano - sotto forma di contingenti numerici o mediante l'imposizione di una verifica della necessita' economica - il numero totale di persone fisiche che un investitore puo' assumere come personale chiave e laureati in tirocinio in un determinato settore e misure che costituiscono limitazioni discriminatorie.

Accordo - Art. 82

ARTICOLO 82 Venditori di servizi alle imprese Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 o 3 del presente titolo e fatte salve le riserve di cui all'allegato IV, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari consentono l'ingresso e il soggiorno temporanei dei venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

Accordo - Art. 83

ARTICOLO 83 Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti. 2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, nei sottosettori elencati di seguito la parte CE autorizza i prestatori di servizi contrattuali degli Stati del CARIFORUM a prestare servizi nel territorio dei propri Stati membri mediante la presenza di persone fisiche, alle condizioni indicate di seguito e nell'allegato IV: 1) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ovvero diritto non comunitario) 2) servizi di contabilita' e tenuta dei libri contabili 3) servizi di consulenza fiscale 4) servizi di architettura 5) servizi urbanistici e di architettura del paesaggio 6) servizi di ingegneria 7) servizi integrati di ingegneria 8) servizi medici e dentistici 9) servizi veterinari 10) servizi ostetrici 11) servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico 12) servizi informatici e servizi correlati 13) servizi di ricerca e sviluppo 14) servizi pubblicitari 15) ricerche di mercato e sondaggi di opinione 16) servizi di consulenza gestionale 17) servizi connessi alla consulenza gestionale 18) servizi tecnici di prova e analisi 19) servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica 20) manutenzione e riparazione di attrezzature, comprese quelle da trasporto, in particolare nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione 21) servizi di capocuoco 22) servizi di modelle 23) servizi di traduzione e interpretariato 24) servizi di ricognizione sul campo 25) servizi di istruzione superiore (solo servizi finanziati con fondi privati) 26) servizi ambientali 27) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici 28) servizi delle guide turistiche 29) servizi di intrattenimento esclusi quelli audiovisivi. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i prestatori di servizi contrattuali della parte CE a prestare servizi nel loro territorio mediante la presenza di persone fisiche, alle condizioni indicate di seguito e nell'allegato IV. Gli impegni assunti dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari sono soggetti alle seguenti condizioni. a) Le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualita' di dipendenti di una persona giuridica che si e' aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi. b) Le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono avere gia' offerto tali servizi, in qualita' di dipendenti della persona giuridica che li presta, almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte. Inoltre alla data di presentazione di tale domanda le persone fisiche in questione devono possedere un'esperienza professionale almeno triennale(1) nel settore di attivita' oggetto del contratto. c) Fatta eccezione per i servizi di modelle, i servizi di capocuoco e i servizi di intrattenimento esclusi quelli audiovisivi, le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere: i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente(2) e ii) le qualifiche professionali eventualmente previste per l'esercizio di un'attivita' a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o delle condizioni della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario applicabili nel luogo della prestazione del servizio. d) Durante il soggiorno nel territorio dell'altra parte le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi, compensi diversi da quelli loro erogati dal prestatore di servizi contrattuali. e) L'ingresso e il soggiorno temporanei delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore. f) L'accesso concesso a norma del presente riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio e' prestato. g) Il numero delle persone previste dal contratto di servizi non deve superare quello necessario all'esecuzione del contratto, determinato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della parte in cui il servizio viene prestato. h) Altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessita' economica, sono specificate nell'allegato IV. 3. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, nei sottosettori elencati di seguito la parte CE autorizza i professionisti indipendenti degli Stati del CARIFORUM firmatari a prestare servizi nel territorio dei suoi Stati membri alle condizioni indicate di seguito e nell'allegato IV: 1) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ovvero diritto non comunitario) 2) servizi di architettura 3) servizi urbanistici e di architettura del paesaggio 4) servizi di ingegneria 5) servizi integrati di ingegneria 6) servizi informatici e servizi correlati 7) servizi di ricerca e sviluppo 8) ricerche di mercato e sondaggi di opinione 9) servizi di consulenza gestionale 10) servizi connessi alla consulenza gestionale 11) servizi di traduzione e interpretariato. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i professionisti indipendenti della CE a prestare servizi nel loro territorio alle condizioni indicate di seguito e nell'allegato IV. Gli impegni assunti dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari sono soggetti alle seguenti condizioni. a) Le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualita' di lavoratori autonomi stabiliti nell'altra parte e devono essersi aggiudicate un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi. b) Alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte le persone fisiche interessate devono possedere un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attivita' oggetto del contratto. c) Le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere: i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente(3) e ii) le qualifiche professionali eventualmente previste per l'esercizio di un'attivita' a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o delle condizioni della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario applicabili nel luogo della prestazione del servizio. d) L'ingresso e il soggiorno temporanei delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore. e) L'accesso concesso a norma del presente riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio e' prestato. f) Altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessita' economica, sono specificate nell'allegato IV. --------- (1) Conseguita dopo il raggiungimento della maggiore eta'. (2) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio. (3) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario prescritto nel suo territorio.

Accordo - Art. 84

ARTICOLO 84 Visitatori di breve durata per motivi professionali 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per agevolare, nel rispetto della rispettiva legislazione, l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel loro territorio di visitatori di breve durata per motivi professionali provenienti dalla parte CE o dagli Stati del CARIFORUM firmatari, secondo il caso, chiamati a svolgere le seguenti attivita': a) ricerca e progettazione: ricercatori tecnici, scientifici e statistici per conto di una societa' stabilita nel territorio dell'altra parte; b) ricerche di mercato: personale che svolge analisi o ricerche, anche di mercato, per conto di una societa' stabilita nel territorio dell'altra parte; c) seminari di formazione: personale di una societa' della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che entra nel territorio dell'altra parte per ricevere una formazione sulle tecniche e sulle pratiche di lavoro utilizzate da societa' o da organizzazioni di quella parte, purche' la formazione ricevuta si limiti unicamente all'osservazione, ad attivita' di familiarizzazione e di apprendimento in classe; d) fiere ed esposizioni: personale che partecipa a una fiera per la promozione della societa' per cui lavora o dei suoi prodotti o servizi; e) vendite: agenti e rappresentanti di commercio, che acquisiscono ordinativi o trattano contratti di fornitura merci per conto di una societa' ubicata nel territorio dell'altra parte, ma non consegnano fisicamente le merci; f) acquisti: incaricati degli acquisti per conto di una societa' oppure personale con mansioni gestionali e ispettive che partecipano a una transazione commerciale effettuata nel territorio dell'altra parte; g) personale turistico (rappresentanti di alberghi, agenti e organizzatori di viaggi, guide turistiche od operatori turistici) che assiste o partecipa a convegni o saloni turistici, purche' non procedano alla vendita delle loro merci o dei loro servizi al pubblico, non forniscano direttamente le loro merci o i loro servizi, non ricevano per se' compensi da una fonte situata nella parte CE o nello Stato del CARIFORUM firmatario in cui soggiornano temporaneamente, e non forniscano servizi nel quadro di un contratto concluso tra un consumatore della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario e una persona giuridica che non dispone di presenza commerciale nella parte CE o nello Stato del CARIFORUM in cui i visitatori di breve durata per motivi professionali soggiornano temporaneamente. 2. In questo caso l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel loro territorio hanno, ove consentiti, una durata massima di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

Accordo - Art. 85

ARTICOLO 85 Mutuo riconoscimento 1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari facciano obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista - nel territorio in cui il servizio viene prestato - nel settore di attivita' interessato. 2. Le Parti incoraggiano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a elaborare congiuntamente raccomandazioni sul mutuo riconoscimento e a presentarle al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, onde consentire agli investitori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari in materia di autorizzazione, concessione di licenze, attivita' e certificazione degli investitori e dei prestatori di servizi, in particolare nel settore dei servizi professionali. 3. Le parti incoraggiano, in particolare, gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori ad avviare negoziati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo per l'elaborazione congiunta e la presentazione di tali raccomandazioni sul mutuo riconoscimento, tra l'altro nei seguenti settori: servizi di contabilita', architettura, ingegneria e turismo. 4. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, non appena ricevuta una raccomandazione di cui al paragrafo precedente, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilita' con il presente accordo. 5. Qualora una raccomandazione di cui al paragrafo 2 - secondo la procedura di cui al medesimo paragrafo - sia stata giudicata compatibile con il presente accordo e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari risulti sufficiente, le parti negoziano, tramite le autorita' competenti, un accordo di mutuo riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione. 6. Gli accordi di questo tipo devono essere conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, in particolare all' VII del GATS. 7. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo riesamina con cadenza biennale i progressi compiuti in materia di mutuo riconoscimento.

Accordo - Art. 86

ARTICOLO 86 Trasparenza Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 235, paragrafo 3, le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari rispondono tempestivamente a tutte le richieste di informazioni specifiche dell'altra parte relative a loro disposizioni di applicazione generale o ad accordi internazionali che riguardano il presente accordo o che incidono sul medesimo. Le parti provvedono inoltre a istituire uno o piu' centri di informazione in grado di fornire risposte specifiche alle richieste degli investitori e dei prestatori di servizi dell'altra parte su tutte queste questioni. I centri di informazione, elencati nell'allegato V, non sono necessariamente depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.

Accordo - Art. 87

ARTICOLO 87 Procedure 1. Qualora sia necessaria un'autorizzazione per la prestazione di un servizio o per l'istituzione della presenza commerciale per cui sia stato assunto un impegno specifico, le autorita' competenti delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari provvedono, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, a informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta del richiedente, le autorita' competenti delle parti o degli Stati del CARIFORUM firmatari, secondo il caso, forniscono senza indugio le informazioni concernenti lo stato della pratica. 2. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari mantengono o istituiscono procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative che su richiesta dell'investitore o del prestatore di servizi interessato provvedono al tempestivo riesame delle decisioni amministrative concernenti la presenza commerciale, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto ad assumere le decisioni amministrative in questione, le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

Accordo - Art. 88

ARTICOLO 88 Intesa sui servizi informatici 1. Se e in quanto gli scambi dei servizi informatici siano liberalizzati a norma del presente titolo, capi 2, 3 e 4, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si conformano all'intesa definita ai paragrafi 2, 3 e 4. 2. Il codice CPC 84, codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base relative alla prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati: i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione), l'elaborazione e la memorizzazione dei dati, nonche' i servizi correlati quali i servizi di consulenza e formazione del personale dei clienti. Grazie all'evoluzione tecnologica e' aumentata l'offerta di questi servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di queste funzioni di base o la loro totalita'. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici. 3. I servizi informatici e i servizi correlati, indipendentemente dal fatto che la loro erogazione avvenga tramite una rete come ad esempio Internet, comprendono ogni servizio in materia di: a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici; oppure b) programmi informatici (in se') definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer, oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici; oppure c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di basi dati; oppure d) manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer, oppure e) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove. 4. I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e no. Esiste tuttavia una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il web-hosting o l'hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello bancario) fornito per via elettronica. In questi casi il servizio essenziale o di contenuti non e' compreso nel codice CPC 84.

Accordo - Art. 89

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