LEGGE 24 agosto 2011, n. 154
ARTICOLO 70 Trattamento della nazione piu' favorita 1. Per quanto concerne le misure che incidono sulla presenza commerciale disciplinata dal presente capo: a) la parte CE accorda alle presenze commerciali e agli investitori degli Stati del CARIFORUM firmatari un trattamento non meno favorevole del trattamento piu' favorevole applicabile alle presenze commerciali e agli investitori simili di un qualsiasi paese terzo con il quale essa concluda un accordo di integrazione economica successivamente alla firma del presente accordo; b) gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano alle presenze commerciali e agli investitori della parte CE un trattamento non meno favorevole del trattamento piu' favorevole applicabile alle presenze commerciali e agli investitori simili di una qualsiasi grande economia commerciale con la quale essi concludano un accordo di integrazione economica successivamente alla firma del presente accordo. 2. Qualora una parte o uno Stato del CARIFORUM firmatario concluda un accordo di integrazione economica regionale che istituisca un mercato interno o imponga alle parti del suddetto accordo un ravvicinamento significativo delle legislazioni in vista dell'eliminazione degli ostacoli non discriminatori alle presenze commerciali e agli scambi di servizi, non rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1(1) il trattamento che tale parte o Stato del CARIFORUM firmatario accorda alle presenze commerciali e agli investitori di paesi terzi nei settori interessati dal mercato interno o dal ravvicinamento significativo delle legislazioni. 3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso: a) in base a misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche, licenze o a misure prudenziali a norma dell' VII del GATS o al suo allegato sui servizi finanziari; b) in base a un accordo o un'intesa internazionali riguardanti in tutto o in parte l'imposizione fiscale; oppure c) in base a misure rientranti nella clausola di esonero dal trattamento della nazione piu' favorita (NPF), elencate conformemente a quanto prescrive l' II, paragrafo 2, del GATS. 4. Ai fini della presente disposizione, per "grande economia commerciale" si intende un paese sviluppato oppure un paese che l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di integrazione economica di cui al paragrafo 1 rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1%, oppure un gruppo di paesi, agenti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di integrazione economica, che nel suo insieme rappresentava, l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di integrazione economica di cui al paragrafo 1, una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5%(2). 5. Le parti avviano consultazioni qualora uno Stato del CARIFORUM firmatario diventi parte di un accordo di integrazione economica con un soggetto terzo di cui al paragrafo 1, lettera b), e tale accordo preveda per tale soggetto terzo un trattamento piu' favorevole di quello concesso a norma del presente accordo dallo Stato del CARIFORUM firmatario alla parte CE. Le parti possono decidere se lo Stato del CARIFORUM firmatario abbia il diritto di negare alla parte CE il trattamento piu' favorevole previsto dall'accordo di integrazione economica. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE puo' adottare le misure necessarie all'adeguamento delle disposizioni del presente accordo. ---------- (1) Al momento della firma del presente accordo si considerano pienamente rientranti in questa eccezione lo Spazio economico europeo, gli accordi di preadesione all'Unione europea, il mercato e l'economia unici della CARICOM, l'accordo di libero scambio tra la CARICOM e la Repubblica dominicana. (2) Ai fini di questo calcolo si fa ricorso ai dati ufficiali dell'OMC sui principali esportatori nel commercio internazionale di merci (escludendo gli scambi intracomunitari).
Accordo - Art. 71
ARTICOLO 71 Altri accordi Nessuna disposizione del presente titolo va interpretata come limitativa dei diritti degli investitori delle parti di usufruire del trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato del CARIFORUM firmatario.
Accordo - Art. 72
ARTICOLO 72 Comportamento degli investitori La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari collaborano e, ciascuno nel proprio territorio, prendono le misure eventualmente necessarie, anche per mezzo di disposizioni legislative nazionali, affinche': a) siano vietate e penalmente perseguibili l'offerta, la promessa o la dazione, diretta o tramite intermediari, da parte degli investitori di un indebito vantaggio pecuniario o di altra natura a un funzionario pubblico o a un componente della sua famiglia o a suoi collaboratori o ad altre persone a lui vicine, a beneficio dei suddetti soggetti o di un terzo, aventi come scopo quello di indurre il funzionario o il terzo a compiere o ad astenersi dal compiere atti connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio o di ottenere favori in relazione a una proposta di investimento oppure a licenze, permessi, appalti o altri diritti connessi a un investimento; b) gli investitori agiscano nel rispetto delle norme fondamentali del lavoro enunciate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1998 sui principi e diritti fondamentali nel lavoro, sottoscritta dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari(1); c) gli investitori non gestiscano ne' conducano gli investimenti in modo da eludere gli obblighi internazionali in materia di ambiente o lavoro derivanti da accordi di cui la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari sono parti; d) gli investitori istituiscano e mantengano - laddove opportuno - meccanismi di collegamento con le comunita' locali, soprattutto nel caso di progetti i quali comportino ampie attivita' basate sulle risorse naturali, purche' tali meccanismi non vanifichino o compromettano i vantaggi derivanti all'altra parte dalle condizioni e modalita' di un impegno specifico. ---------- (1) Queste norme fondamentali del lavoro sono ulteriormente elaborate, conformemente alla dichiarazione, nelle convenzioni dell'OIL riguardanti la liberta' di associazione, l'abolizione del lavoro forzato, l'abolizione del lavoro minorile e l'eliminazione della discriminazione sul luogo di lavoro.
Accordo - Art. 73
ARTICOLO 73 Mantenimento delle norme La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano a non favorire gli investimenti diretti esteri rendendo meno severe la legislazione e le norme nazionali in materia di ambiente, lavoro, salute e sicurezza sul lavoro o meno rigide le norme fondamentali del lavoro o le leggi finalizzate alla tutela e alla promozione della diversita' culturale.
Accordo - Art. 74
ARTICOLO 74 Riesame In vista della progressiva liberalizzazione degli investimenti, le parti riesaminano, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente con cadenza periodica, il quadro giuridico per gli investimenti, il contesto degli investimenti e il flusso degli investimenti reciproci coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.
Accordo - Art. 75
ARTICOLO 75 Settori interessati e definizioni 1. Il presente capo si applica alle misure, adottate dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari, aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di tutti i servizi tranne: a) i servizi audiovisivi; b) il cabotaggio marittimo nazionale(1); c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e no, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili che ne comportano il ritiro dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS); iv) altri servizi ausiliari che agevolano l'attivita' dei vettori aerei, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale. 2. Ai fini del presente capo si intende per: a) "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di un servizio: i) fornita a partire dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte (modalita 1); ii) fornita nel territorio di una parte a favore di un utente dell'altra parte (modalita 2); b) "servizi": qualunque servizio prestato in qualsivoglia settore, eccezion fatta per i servizi prestati nell'esercizio di poteri pubblici; c) "servizio prestato nell'esercizio di poteri pubblici": un servizio che non viene prestato su base commerciale, ne' in concorrenza con uno o piu' prestatori di servizi; d) "prestatore di servizi": qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda prestare o presti un servizio; e) "prestatore di servizi di una parte": una persona fisica o giuridica della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario che intende prestare o presta un servizio; f) "prestazione di un servizio": la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio. ---------- (1) Il cabotaggio marittimo nazionale comprende i servizi di trasporto all'interno di uno Stato del CARIFORUM firmatario o di uno Stato membro dell'Unione europea riguardanti il trasporto di passeggeri o di merci in partenza da e in arrivo presso quello Stato del CARIFORUM o quello Stato membro dell'Unione europea.
Accordo - Art. 76
ARTICOLO 76 Accesso al mercato 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto dagli impegni specifici di cui all'allegato IV. 2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo quanto diversamente specificato nell'allegato IV: a) limitazioni al numero di prestatori di servizi, siano esse sotto forma di contingenti numerici, monopoli, riconoscimento di prestatori esclusivi o l'imposizione di una verifica della necessita' economica; b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o delle attivita' patrimoniali, sotto forma di contingenti numerici o mediante l'imposizione di una verifica della necessita' economica; c) limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi o alla produzione totale di servizi, espresse in termini di unita' numeriche definite sotto forma di contingenti o mediante l'imposizione di una verifica della necessita' economica.
Accordo - Art. 77
ARTICOLO 77 Trattamento nazionale 1. Nei settori per i quali l'allegato IV contiene impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le qualifiche in esso precisate, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in termini di misure che incidono sulla prestazione transfrontaliera di servizi, ai loro servizi e prestatori di servizi simili. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ai loro servizi e prestatori di servizi simili. 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari rispetto al trattamento riconosciuto ai servizi o ai prestatori di servizi simili dell'altra parte. 4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non implicano l'obbligo per la parte CE o per gli Stati del CARIFORUM firmatari di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi di cui trattasi.
Accordo - Art. 78
ARTICOLO 78 Elenchi degli impegni Gli elenchi degli impegni di cui all'allegato IV contengono i settori liberalizzati dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari a norma del presente capo, nonche' le limitazioni all'accesso al mercato e al trattamento nazionale applicabili in questi settori, a seguito della formulazione di riserve, ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte.
Accordo - Art. 79
ARTICOLO 79 Trattamento della nazione piu' favorita 1. Per quanto attiene alle misure che incidono sulla prestazione transfrontaliera di servizi disciplinata dal presente capo: a) la parte CE accorda ai servizi e ai prestatori di servizi degli Stati del CARIFORUM firmatari un trattamento non meno favorevole del trattamento piu' favorevole applicabile ai servizi e ai prestatori di servizi simili di un qualsiasi paese terzo con il quale essa concluda un accordo di integrazione economica successivamente alla firma del presente accordo; b) gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano ai servizi e ai prestatori di servizi della parte CE un trattamento non meno favorevole del trattamento piu' favorevole applicabile ai servizi e ai prestatori di servizi simili di una qualsiasi grande economia commerciale con la quale essi concludano un accordo di integrazione economica successivamente alla firma del presente accordo. 2. Qualora una parte o uno Stato del CARIFORUM firmatario concluda un accordo di integrazione economica regionale che istituisca un mercato interno o imponga alle parti del suddetto accordo un ravvicinamento significativo delle legislazioni in vista dell'eliminazione degli ostacoli non discriminatori agli scambi di servizi, non rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1(1) il trattamento che tale parte o Stato del CARIFORUM firmatario accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di paesi terzi nei settori interessati dal mercato interno o dal ravvicinamento significativo delle legislazioni. 3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso: a) in base a misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche, licenze o a misure prudenziali conformi all' VII del GATS o al suo allegato sui servizi finanziari; b) in base a un accordo o un'intesa internazionali riguardanti in tutto o in parte l'imposizione fiscale; oppure c) in base a misure rientranti nella clausola di esonero dal trattamento della nazione piu' favorita (NPF), elencate conformemente a quanto prescrive l'articolo II, paragrafo 2, del GATS. 4. Ai fini della presente disposizione, per "grande economia commerciale" si intende un paese sviluppato oppure un paese che l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di integrazione economica di cui al paragrafo 1 rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1%, oppure un gruppo di paesi, agenti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di integrazione economica, che nel suo insieme rappresentava, l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di integrazione economica di cui al paragrafo 1, una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5%(2). 5. Le parti avviano consultazioni qualora uno Stato del CARIFORUM firmatario diventi parte di un accordo di integrazione economica con un soggetto terzo di cui al paragrafo 1, lettera b), e tale accordo preveda per tale soggetto terzo un trattamento piu' favorevole di quello concesso a norma del presente accordo dallo Stato del CARIFORUM firmatario alla parte CE. Le parti possono decidere se lo Stato del CARIFORUM firmatario abbia il diritto di negare alla parte CE il trattamento piu' favorevole previsto dall'accordo di integrazione economica. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE puo' adottare le misure necessarie all'adeguamento delle disposizioni del presente accordo. ---------- (1) Al momento della firma del presente accordo si considerano pienamente rientranti in questa eccezione lo Spazio economico europeo, gli accordi di preadesione all'Unione europea, il mercato e l'economia unici della CARICOM, l'accordo di libero scambio tra la CARICOM e la Repubblica dominicana. (2) Ai fini di questo calcolo si fa ricorso ai dati ufficiali dell'OMC sui principali esportatori nel commercio internazionale di merci (escludendo gli scambi intracomunitari).
Accordo - Art. 80
ARTICOLO 80 Settori interessati e definizioni 1. Il presente capo si applica alle misure adottate a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di servizi alle imprese, prestatori di servizi contrattuali, professionisti indipendenti e visitatori di breve durata per motivi professionali. 2. Ai fini del presente capo si intende per: a) "personale chiave": le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che non sia un'organizzazione senza fine di lucro, responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di una presenza commerciale. Il "personale chiave" comprende i "visitatori per motivi professionali" responsabili della creazione di una presenza commerciale e il "personale trasferito all'interno di una societa'". Per "visitatori per motivi professionali" si intendono persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di una presenza commerciale. Essi non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate rispettivamente nella parte CE o nello Stato del CARIFORUM firmatario ospitanti. Per "personale trasferito all'interno di una societa'" si intendono persone fisiche della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che sono alle dipendenze di una persona giuridica o socie della medesima da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso una presenza commerciale nel territorio dell'altra parte. La persona fisica interessata deve appartenere a una delle seguenti categorie. 1) dirigenti: persone che svolgono funzioni superiori all'interno di una persona giuridica, prevalentemente con compiti di gestione della presenza commerciale sotto la supervisione generale o la direzione, in particolare, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o di soggetti ad essi equiparabili, compresi coloro che: i) dirigono la presenza commerciale oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attivita' di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; iii) hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altri interventi relativi al personale; 2) personale specializzato: dipendenti di una persona giuridica in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche o alla gestione della presenza commerciale. Nella valutazione di tali conoscenze si terra' conto non solo delle conoscenze relative specificamente alla presenza commerciale, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attivita' che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; b) "laureati in tirocinio": persone fisiche della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che sono alle dipendenze di una persona giuridica della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso una presenza commerciale o la societa' madre della persona giuridica in questione nel territorio dell'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa(1); c) "venditori di servizi alle imprese": persone fisiche della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che rappresentano un prestatore di servizi della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato e che chiedono l'ingresso temporaneo nel territorio dell'altra parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale prestatore di servizi. Essi non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate rispettivamente nella parte CE o nello Stato del CARIFORUM firmatario ospitanti; d) "prestatori di servizi contrattuali": persone fisiche della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che sono alle dipendenze di una persona giuridica della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato la quale non dispone di presenza commerciale nel territorio dell'altra parte e ha concluso un contratto in buona fede (non tramite agenzia secondo la definizione del codice CPC 872) con un consumatore finale di quest'ultima parte per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi; e) "professionisti indipendenti": persone fisiche della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che prestano un servizio e sono stabilite in qualita' di lavoratori autonomi nel territorio della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato, non dispongono di presenza commerciale nel territorio dell'altra parte e hanno concluso un contratto in buona fede (non tramite agenzia secondo la definizione CPC 872) con un consumatore finale di quest'ultima parte per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi(2); f) "qualifiche": diplomi, certificati e altri titoli, rilasciati da un'autorita' designata in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, i quali certificano il completamento di una formazione per l'esercizio di una professione. --------- (1) Alla presenza commerciale ospitante puo' essere imposta la presentazione, per approvazione preventiva, di un programma di formazione della durata del soggiorno che dimostri la finalita' formativa del soggiorno. Per quanto concerne Spagna, Francia, Germania, Austria e Ungheria, la formazione deve essere collegata al titolo di studio universitario di cui l'interessato e' titolare. (2) Il contratto per la prestazione di servizi di cui alle lettere d) ed e) deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della parte o degli Stati del CARIFORUM firmatari in cui il contratto viene eseguito.
Accordo - Art. 81
ARTICOLO 81 Personale chiave e laureati in tirocinio 1. Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 del presente titolo e fatte salve le riserve di cui all'allegato IV, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari consentono agli investitori dell'altra parte di assumere alle dipendenze di loro presenze commerciali persone fisiche dell'altra parte, purche' tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 80. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una societa', novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali e dodici mesi per i laureati in tirocinio. 2. Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 del presente titolo, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, salvo quanto diversamente specificato nell'allegato IV, misure che limitano - sotto forma di contingenti numerici o mediante l'imposizione di una verifica della necessita' economica - il numero totale di persone fisiche che un investitore puo' assumere come personale chiave e laureati in tirocinio in un determinato settore e misure che costituiscono limitazioni discriminatorie.
Accordo - Art. 82
ARTICOLO 82 Venditori di servizi alle imprese Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 o 3 del presente titolo e fatte salve le riserve di cui all'allegato IV, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari consentono l'ingresso e il soggiorno temporanei dei venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
Accordo - Art. 83
ARTICOLO 83 Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti. 2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, nei sottosettori elencati di seguito la parte CE autorizza i prestatori di servizi contrattuali degli Stati del CARIFORUM a prestare servizi nel territorio dei propri Stati membri mediante la presenza di persone fisiche, alle condizioni indicate di seguito e nell'allegato IV: 1) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ovvero diritto non comunitario) 2) servizi di contabilita' e tenuta dei libri contabili 3) servizi di consulenza fiscale 4) servizi di architettura 5) servizi urbanistici e di architettura del paesaggio 6) servizi di ingegneria 7) servizi integrati di ingegneria 8) servizi medici e dentistici 9) servizi veterinari 10) servizi ostetrici 11) servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico 12) servizi informatici e servizi correlati 13) servizi di ricerca e sviluppo 14) servizi pubblicitari 15) ricerche di mercato e sondaggi di opinione 16) servizi di consulenza gestionale 17) servizi connessi alla consulenza gestionale 18) servizi tecnici di prova e analisi 19) servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica 20) manutenzione e riparazione di attrezzature, comprese quelle da trasporto, in particolare nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione 21) servizi di capocuoco 22) servizi di modelle 23) servizi di traduzione e interpretariato 24) servizi di ricognizione sul campo 25) servizi di istruzione superiore (solo servizi finanziati con fondi privati) 26) servizi ambientali 27) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici 28) servizi delle guide turistiche 29) servizi di intrattenimento esclusi quelli audiovisivi. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i prestatori di servizi contrattuali della parte CE a prestare servizi nel loro territorio mediante la presenza di persone fisiche, alle condizioni indicate di seguito e nell'allegato IV. Gli impegni assunti dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari sono soggetti alle seguenti condizioni. a) Le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualita' di dipendenti di una persona giuridica che si e' aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi. b) Le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono avere gia' offerto tali servizi, in qualita' di dipendenti della persona giuridica che li presta, almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte. Inoltre alla data di presentazione di tale domanda le persone fisiche in questione devono possedere un'esperienza professionale almeno triennale(1) nel settore di attivita' oggetto del contratto. c) Fatta eccezione per i servizi di modelle, i servizi di capocuoco e i servizi di intrattenimento esclusi quelli audiovisivi, le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere: i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente(2) e ii) le qualifiche professionali eventualmente previste per l'esercizio di un'attivita' a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o delle condizioni della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario applicabili nel luogo della prestazione del servizio. d) Durante il soggiorno nel territorio dell'altra parte le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi, compensi diversi da quelli loro erogati dal prestatore di servizi contrattuali. e) L'ingresso e il soggiorno temporanei delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore. f) L'accesso concesso a norma del presente riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio e' prestato. g) Il numero delle persone previste dal contratto di servizi non deve superare quello necessario all'esecuzione del contratto, determinato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della parte in cui il servizio viene prestato. h) Altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessita' economica, sono specificate nell'allegato IV. 3. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, nei sottosettori elencati di seguito la parte CE autorizza i professionisti indipendenti degli Stati del CARIFORUM firmatari a prestare servizi nel territorio dei suoi Stati membri alle condizioni indicate di seguito e nell'allegato IV: 1) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ovvero diritto non comunitario) 2) servizi di architettura 3) servizi urbanistici e di architettura del paesaggio 4) servizi di ingegneria 5) servizi integrati di ingegneria 6) servizi informatici e servizi correlati 7) servizi di ricerca e sviluppo 8) ricerche di mercato e sondaggi di opinione 9) servizi di consulenza gestionale 10) servizi connessi alla consulenza gestionale 11) servizi di traduzione e interpretariato. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i professionisti indipendenti della CE a prestare servizi nel loro territorio alle condizioni indicate di seguito e nell'allegato IV. Gli impegni assunti dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari sono soggetti alle seguenti condizioni. a) Le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualita' di lavoratori autonomi stabiliti nell'altra parte e devono essersi aggiudicate un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi. b) Alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte le persone fisiche interessate devono possedere un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attivita' oggetto del contratto. c) Le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere: i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente(3) e ii) le qualifiche professionali eventualmente previste per l'esercizio di un'attivita' a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o delle condizioni della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario applicabili nel luogo della prestazione del servizio. d) L'ingresso e il soggiorno temporanei delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore. e) L'accesso concesso a norma del presente riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio e' prestato. f) Altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessita' economica, sono specificate nell'allegato IV. --------- (1) Conseguita dopo il raggiungimento della maggiore eta'. (2) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio. (3) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario prescritto nel suo territorio.
Accordo - Art. 84
ARTICOLO 84 Visitatori di breve durata per motivi professionali 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per agevolare, nel rispetto della rispettiva legislazione, l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel loro territorio di visitatori di breve durata per motivi professionali provenienti dalla parte CE o dagli Stati del CARIFORUM firmatari, secondo il caso, chiamati a svolgere le seguenti attivita': a) ricerca e progettazione: ricercatori tecnici, scientifici e statistici per conto di una societa' stabilita nel territorio dell'altra parte; b) ricerche di mercato: personale che svolge analisi o ricerche, anche di mercato, per conto di una societa' stabilita nel territorio dell'altra parte; c) seminari di formazione: personale di una societa' della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che entra nel territorio dell'altra parte per ricevere una formazione sulle tecniche e sulle pratiche di lavoro utilizzate da societa' o da organizzazioni di quella parte, purche' la formazione ricevuta si limiti unicamente all'osservazione, ad attivita' di familiarizzazione e di apprendimento in classe; d) fiere ed esposizioni: personale che partecipa a una fiera per la promozione della societa' per cui lavora o dei suoi prodotti o servizi; e) vendite: agenti e rappresentanti di commercio, che acquisiscono ordinativi o trattano contratti di fornitura merci per conto di una societa' ubicata nel territorio dell'altra parte, ma non consegnano fisicamente le merci; f) acquisti: incaricati degli acquisti per conto di una societa' oppure personale con mansioni gestionali e ispettive che partecipano a una transazione commerciale effettuata nel territorio dell'altra parte; g) personale turistico (rappresentanti di alberghi, agenti e organizzatori di viaggi, guide turistiche od operatori turistici) che assiste o partecipa a convegni o saloni turistici, purche' non procedano alla vendita delle loro merci o dei loro servizi al pubblico, non forniscano direttamente le loro merci o i loro servizi, non ricevano per se' compensi da una fonte situata nella parte CE o nello Stato del CARIFORUM firmatario in cui soggiornano temporaneamente, e non forniscano servizi nel quadro di un contratto concluso tra un consumatore della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario e una persona giuridica che non dispone di presenza commerciale nella parte CE o nello Stato del CARIFORUM in cui i visitatori di breve durata per motivi professionali soggiornano temporaneamente. 2. In questo caso l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel loro territorio hanno, ove consentiti, una durata massima di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
Accordo - Art. 85
ARTICOLO 85 Mutuo riconoscimento 1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari facciano obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista - nel territorio in cui il servizio viene prestato - nel settore di attivita' interessato. 2. Le Parti incoraggiano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a elaborare congiuntamente raccomandazioni sul mutuo riconoscimento e a presentarle al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, onde consentire agli investitori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari in materia di autorizzazione, concessione di licenze, attivita' e certificazione degli investitori e dei prestatori di servizi, in particolare nel settore dei servizi professionali. 3. Le parti incoraggiano, in particolare, gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori ad avviare negoziati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo per l'elaborazione congiunta e la presentazione di tali raccomandazioni sul mutuo riconoscimento, tra l'altro nei seguenti settori: servizi di contabilita', architettura, ingegneria e turismo. 4. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, non appena ricevuta una raccomandazione di cui al paragrafo precedente, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilita' con il presente accordo. 5. Qualora una raccomandazione di cui al paragrafo 2 - secondo la procedura di cui al medesimo paragrafo - sia stata giudicata compatibile con il presente accordo e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari risulti sufficiente, le parti negoziano, tramite le autorita' competenti, un accordo di mutuo riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione. 6. Gli accordi di questo tipo devono essere conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, in particolare all' VII del GATS. 7. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo riesamina con cadenza biennale i progressi compiuti in materia di mutuo riconoscimento.
Accordo - Art. 86
ARTICOLO 86 Trasparenza Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 235, paragrafo 3, le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari rispondono tempestivamente a tutte le richieste di informazioni specifiche dell'altra parte relative a loro disposizioni di applicazione generale o ad accordi internazionali che riguardano il presente accordo o che incidono sul medesimo. Le parti provvedono inoltre a istituire uno o piu' centri di informazione in grado di fornire risposte specifiche alle richieste degli investitori e dei prestatori di servizi dell'altra parte su tutte queste questioni. I centri di informazione, elencati nell'allegato V, non sono necessariamente depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.
Accordo - Art. 87
ARTICOLO 87 Procedure 1. Qualora sia necessaria un'autorizzazione per la prestazione di un servizio o per l'istituzione della presenza commerciale per cui sia stato assunto un impegno specifico, le autorita' competenti delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari provvedono, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, a informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta del richiedente, le autorita' competenti delle parti o degli Stati del CARIFORUM firmatari, secondo il caso, forniscono senza indugio le informazioni concernenti lo stato della pratica. 2. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari mantengono o istituiscono procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative che su richiesta dell'investitore o del prestatore di servizi interessato provvedono al tempestivo riesame delle decisioni amministrative concernenti la presenza commerciale, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto ad assumere le decisioni amministrative in questione, le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.
Accordo - Art. 88
ARTICOLO 88 Intesa sui servizi informatici 1. Se e in quanto gli scambi dei servizi informatici siano liberalizzati a norma del presente titolo, capi 2, 3 e 4, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si conformano all'intesa definita ai paragrafi 2, 3 e 4. 2. Il codice CPC 84, codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base relative alla prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati: i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione), l'elaborazione e la memorizzazione dei dati, nonche' i servizi correlati quali i servizi di consulenza e formazione del personale dei clienti. Grazie all'evoluzione tecnologica e' aumentata l'offerta di questi servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di queste funzioni di base o la loro totalita'. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici. 3. I servizi informatici e i servizi correlati, indipendentemente dal fatto che la loro erogazione avvenga tramite una rete come ad esempio Internet, comprendono ogni servizio in materia di: a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici; oppure b) programmi informatici (in se') definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer, oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici; oppure c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di basi dati; oppure d) manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer, oppure e) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove. 4. I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e no. Esiste tuttavia una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il web-hosting o l'hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello bancario) fornito per via elettronica. In questi casi il servizio essenziale o di contenuti non e' compreso nel codice CPC 84.
Accordo - Art. 89
ARTICOLO 89 Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi di corriere liberalizzati a norma del presente titolo, capi 2, 3 e 4. 2. Ai fini della presente sezione e del presente titolo, capi 2, 3 e 4, si intende per: a) "servizio universale": l'offerta di servizi postali di qualita' determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari, a prezzi accessibili a tutti gli utenti; b) "licenza individuale": l'autorizzazione concessa da un'autorita' di regolamentazione a un singolo fornitore, prescritta per iniziare a prestare un determinato servizio.
Accordo - Art. 90
ARTICOLO 90 Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi di corriere Conformemente a quanto disposto dal titolo IV, capo 1, la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari mantengono in vigore o introducono misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, sono in grado, da soli o congiuntamente, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi di corriere.
Accordo - Art. 91
ARTICOLO 91 Servizio universale La parte CE o qualsiasi Stato del CARIFORUM firmatario ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano piu' gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari.
Accordo - Art. 92
ARTICOLO 92 Licenze individuali 1. Una licenza individuale puo' essere prescritta solo per i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale. 2. Ove sia prevista una licenza individuale, vengono resi noti al pubblico: a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; b) i termini e le condizioni applicabili alle licenze individuali. 3. Previa richiesta, i motivi del diniego del rilascio di una licenza individuale vengono comunicati al richiedente e viene istituita una procedura di ricorso dinanzi a un organismo indipendente a livello della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari. Tale procedura e' trasparente, non discriminatoria e si basa su criteri oggettivi.
Accordo - Art. 93
ARTICOLO 93 Indipendenza degli organismi di regolamentazione Gli organismi di regolamentazione sono giuridicamente distinti dai fornitori di servizi di corriere, ai quali non devono rispondere del loro operato. Le decisioni e le procedure adottate dagli organismi di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
Accordo - Art. 94
ARTICOLO 94 Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) "servizi di telecomunicazione": tutti i servizi relativi alla trasmissione e ricezione di segnali elettromagnetici, escluse le attivita' economiche di fornitura dei contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazione; b) "autorita' di regolamentazione" del settore delle telecomunicazioni: l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle telecomunicazioni indicati nel presente capo; c) "infrastrutture di telecomunicazione essenziali": le infrastrutture di una rete e di un servizio pubblici di telecomunicazione che: i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori, e ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della fornitura del servizio; d) "fornitore principale" del settore delle telecomunicazioni: un fornitore in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi di telecomunicazione interessato per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione sul mercato; e) "interconnessione": il collegamento a fornitori che forniscono reti o servizi pubblici di telecomunicazione per consentire agli utilizzatori di un fornitore di comunicare con gli utilizzatori di un altro fornitore e di accedere ai servizi forniti da un altro fornitore; f) "servizio universale": insieme di servizi di qualita' determinata, che deve essere messo a disposizione di tutti gli utilizzatori nel territorio della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari indipendentemente dal luogo geografico in cui essi si trovano e a prezzi accessibili. L'ambito di applicazione e l'attuazione del servizio universale sono decisi dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari. 2. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile ai seguenti servizi di telecomunicazione, diversi dalla radiotelediffusione, liberalizzati a norma del presente titolo, capi 2, 3 e 4: servizi di telefonia vocale, servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito, servizi di telex, servizi telegrafici, servizi di fax, servizi relativi ai circuiti privati affittati e i servizi e sistemi di comunicazione mobile e personale.
Accordo - Art. 95
ARICOLO 95 Autorita' di regolamentazione 1. Le autorita' di regolamentazione nel settore dei servizi di telecomunicazione sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di telecomunicazione. 2. Esse dispongono di poteri sufficienti per la regolamentazione del settore. Le funzioni affidate a un'autorita' di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a piu' organismi. 3. Le decisioni e le procedure adottate dalle autorita' di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato. 4. Un fornitore interessato dalla decisione di un'autorita' di regolamentazione ha diritto di ricorrere avverso detta decisione dinanzi ad un organo competente a conoscere dei ricorsi, indipendente dalle parti coinvolte. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono comunque sempre motivate per iscritto e sono altresi' impugnabili dinanzi a un'autorita' giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi sono portate a esecuzione.
Accordo - Art. 96
ARTICOLO 96 Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione 1. La prestazione dei servizi e', per quanto possibile, autorizzata a seguito di semplice notifica. 2. Puo' essere prescritta una licenza per far fronte a problemi di attribuzione di frequenze e numeri. I termini e le condizioni applicabili a queste licenze sono resi noti al pubblico. 3. Ove sia prevista una licenza: a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla richiesta di licenza sono resi noti al pubblico; b) i motivi del diniego del rilascio della licenza vengono comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta; c) il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio della licenza, deve avere diritto di ricorrere dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi; d) i diritti di licenza imposti dalla parte CE o dagli Stati del CARIFORUM firmatari per il rilascio di una licenza non superano i costi amministrativi normalmente sostenuti nella gestione, nel controllo e nell'applicazione delle licenze di cui trattasi.
Accordo - Art. 97
ARTICOLO 97 Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali Conformemente a quanto disposto dal titolo IV, capo 1, la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari mantengono in vigore o introducono misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, da soli o congiuntamente, rappresentano un fornitore principale. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare: a) in sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali; b) nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti; c) nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a detti fornitori ai fini della prestazione dei servizi.
Accordo - Art. 98
ARTICOLO 98 Interconnessione 1. Ogni fornitore autorizzato a fornire servizi di telecomunicazione ha il diritto di negoziare l'interconnessione ad altri fornitori di reti e di servizi pubblici di comunicazione. L'interconnessione dovrebbe, in linea di principio, essere definita di concerto tra le imprese interessate nell'ambito di una trattativa commerciale. 2. Le autorita' di regolamentazione garantiscono che i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un'altra impresa nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate. 3. L'interconnessione a un fornitore principale, garantita in corrispondenza di ogni punto della rete ove sia tecnicamente praticabile, e' fornita: a) secondo modalita', condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualita' non inferiore a quello che il fornitore principale medesimo assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di fornitori di servizi da esso non controllati o per le proprie societa' controllate o altre societa' controllate; b) tempestivamente, secondo modalita', condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe(1) trasparenti, ragionevoli, tenuto conto della fattibilita' economica, e sufficientemente disaggregate, cosi' da consentire al fornitore di non dovere alcun corrispettivo per componenti o infrastrutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie. 4. Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese note al pubblico. 5. I fornitori principali rendono noti al pubblico i propri accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento. 6. Il fornitore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore principale puo' rivolgersi, in qualsiasi momento o dopo un periodo di tempo ragionevole noto al pubblico, a un organismo nazionale indipendente, che puo' essere un organismo di regolamentazione di cui all'articolo 95, per la risoluzione delle controversie concernenti le modalita', le condizioni e le tariffe di interconnessione opportune. ---------- (1) Le tariffe sono orientate ai costi nella parte CE e basate sui costi negli Stati del CARIFORUM firmatari.
Accordo - Art. 99
ARTICOLO 99 Risorse limitate Tutte le procedure per l'attribuzione e l'impiego di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, sono espletate in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese note al pubblico, ma non e' obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.
Accordo - Art. 100
ARTICOLO 100 Servizio universale 1. La parte CE o qualsiasi Stato del CARIFORUM firmatario ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. 2. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere piu' gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari. 3. Tutti i fornitori dovrebbero avere il diritto di garantire il servizio universale. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio. Se necessario, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari valutano se la prestazione del servizio universale rappresenti un onere eccessivo a carico della o delle organizzazioni chiamate a fornire tale servizio. Qualora il calcolo di cui sopra lo giustifichi, tenuto conto anche degli eventuali vantaggi di mercato che un'organizzazione trae dall'offerta del servizio universale, le autorita' di regolamentazione nazionali stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del o dei fornitori interessati o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale. 4. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che: a) gli elenchi di tutti gli abbonati siano accessibili agli utenti in una forma - cartacea, elettronica o in entrambe le forme - approvata dall'autorita' di regolamentazione nazionale, e siano aggiornati regolarmente, almeno una volta l'anno; b) le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio della non discriminazione nel trattamento delle informazioni ad essi comunicate da altre organizzazioni.
Accordo - Art. 101
ARTICOLO 101 Riservatezza delle informazioni La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate tramite una rete pubblica di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, nonche' dei relativi dati sul traffico, senza con cio' determinare effetti restrittivi sugli scambi di servizi.
Accordo - Art. 102
ARTICOLO 102 Controversie tra fornitori 1. Qualora fra i fornitori delle reti o dei servizi di telecomunicazione insorga una controversia in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente capo, la competente autorita' di regolamentazione nazionale - su richiesta di una delle parti della controversia - emette nel piu' breve tempo possibile una decisione vincolante per risolvere la controversia. 2. Qualora la controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le competenti autorita' di regolamentazione nazionali coordinano i loro sforzi per risolvere la controversia.
Accordo - Art. 103
ARTICOLO 103 Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati a norma del presente titolo, capi 2, 3 e 4. 2. Ai fini del presente capo e dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo si intende per: a) "servizio finanziario": un qualsiasi servizio di natura finanziaria offerto da un prestatore di servizi finanziari della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari. I servizi finanziari comprendono le seguenti attivita': A. servizi assicurativi e connessi 1) assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione): i) ramo vita; ii) ramo danni; 2) riassicurazione e retrocessione; 3) intermediazione assicurativa (ad esempio attivita' di broker e agenzie); 4) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri; B. servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione): 1) raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili tra il pubblico; 2) prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali; 3) leasing finanziario; 4) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, ivi comprese carte di credito e di addebito, traveller's cheques e bonifici bancari; 5) garanzie e impegni; 6) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, di: i) strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali, certificati di deposito); ii) valuta estera; iii) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio; iv) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements); v) titoli trasferibili; vi) altri strumenti negoziabili e attivita' finanziarie, ivi compresi i lingotti; 7) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) nonche' prestazione di servizi collegati; 8) intermediazione sul mercato monetario; 9) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria; 10) servizi di liquidazione e compensazione relativi a attivita' finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; 11) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonche' elaborazione di dati finanziari e relativo software; 12) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attivita' elencate ai precedenti punti da 1 a 11, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali; b) "prestatore di servizi finanziari": qualsiasi persona fisica o giuridica della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che intenda prestare o presti servizi finanziari. Il termine "prestatore di servizi finanziari" non comprende pero' i soggetti pubblici; c) "soggetto pubblico": 1) un'amministrazione pubblica, una banca centrale o un'autorita' monetaria della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario, o un soggetto di proprieta' della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario o dai medesimi controllato, che svolga principalmente funzioni pubbliche o attivita' a fini pubblici, ad esclusione quindi di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; oppure 2) un soggetto privato che svolga funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorita' monetaria, nell'esercizio di tali funzioni; d) "nuovo servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalita' di erogazione del prodotto, che non e' fornito da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari, ma che e' fornito sul territorio dell'altra parte.
Accordo - Art. 104
ARTICOLO 104 Misure prudenziali 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, quali: a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; b) la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del proprio sistema finanziario. 2. Nessuna disposizione del presente accordo implica l'obbligo per la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
Accordo - Art. 105
ARTICOLO 105 Regolamentazione efficace e trasparente 1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per comunicare preventivamente a tutti gli interessati le disposizioni di applicazione generale che la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari intendono adottare, onde dare a tali soggetti la possibilita' di formulare osservazioni. La comunicazione e' effettuata mediante: a) pubblicazione ufficiale oppure b) altra forma scritta o elettronica. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari rendono noti agli interessati i requisiti necessari per presentare le domande di prestazione di servizi finanziari. La parte CE interessata o lo Stato del CARIFORUM firmatario di cui trattasi forniscono al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. La parte CE interessata o lo Stato del CARIFORUM firmatario di cui trattasi, qualora abbiano bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne danno senza indugio comunicazione all'interessato. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per agevolare l'attuazione e l'applicazione sul loro territorio delle norme concordate a livello internazionale per la regolamentazione e la sorveglianza del settore dei servizi finanziari.
Accordo - Art. 106
ARTICOLO 106 Nuovi servizi finanziari(1) La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario analogo a quelli di cui essi autorizzano la prestazione da parte di loro prestatori di servizi finanziari a norma della legislazione nazionale in circostanze analoghe. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e assoggettare tale prestazione ad autorizzazione. Ove sia prescritta l'autorizzazione, la decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione puo' essere negata solo per motivi prudenziali. ---------- (1) Il presente articolo si applica esclusivamente alle attivita' di servizi finanziari contemplate dall'articolo 103 e liberalizzate a norma del presente titolo.
Accordo - Art. 107
ARTICOLO 107 Trattamento dei dati 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, all'interno o al di fuori del loro territorio, ai fini del loro trattamento se esso e' necessario per il normale esercizio dell'attivita' di detti prestatori. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari adottano le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della liberta' individuale, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.
Accordo - Art. 108
ARTICOLO 108 Eccezioni specifiche 1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari, ivi compresi loro soggetti pubblici, svolgano o forniscano in via esclusiva, sul loro territorio, attivita' o servizi che facciano parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di sicurezza sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attivita' che possono essere svolte da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato. 2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attivita' svolte da una banca centrale o da un'autorita' monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio. 3. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari, ivi compresi loro soggetti pubblici, svolgano o forniscano in via esclusiva, sul loro territorio, attivita' o servizi per conto o con la garanzia o utilizzando le risorse finanziarie della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato o di loro soggetti pubblici.
Accordo - Art. 109
ARTICOLO 109 Ambito di applicazione, definizioni e principi 1. La presente sezione stabilisce i principi della liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo. 2. Ai fini della presente sezione e dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo, si intende per: a) "trasporto marittimo internazionale": i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante piu' di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti percio' il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto; b) "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attivita' svolte dalle societa' che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse pero' le attivita' dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle societa' che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attivita' contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di: i) carico e scarico delle navi; ii) rizzaggio/derizzaggio del carico; iii) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco; c) "servizi di sdoganamento" (in alternativa "servizi di spedizionieri doganali"): l'espletamento per conto terzi delle formalita' doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attivita' principale del prestatore del servizio o di una sua consueta attivita' complementare; d) "servizi di stazionamento e deposito di container": lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni; e) "servizi di agenzia marittima": le attivita' che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o piu' linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi: i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dalla quotazione alla fatturazione, nonche' emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; ii) rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci; f) "servizi di spedizione merci": l'attivita' che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali. 3. Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le parti nel trasporto marittimo internazionale: a) la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari applicano effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie; b) la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano alle navi battenti bandiera dell'altra parte o di uno Stato del CARIFORUM firmatario o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle loro navi per quanto attiene tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. 4. Nell'applicare questi principi la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari: a) evitano di introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi bilaterali con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un periodo di tempo ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi bilaterali; b) dall'entrata in vigore del presente accordo aboliscono ed evitano di introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale. 5. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i prestatori di servizi marittimi internazionali dell'altra parte ad avere una presenza commerciale nel loro territorio applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai loro prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di un qualsiasi paese terzo. 6. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari mettono a disposizione dei fornitori del servizio di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte i seguenti servizi in ambito portuale secondo modalita' e condizioni ragionevoli e non discriminatorie: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, capitaneria di porto, ausili alla navigazione, servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, come le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricita', le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.
Accordo - Art. 110
ARTICOLO 110 Ambito di applicazione La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi turistici liberalizzati a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo.
Accordo - Art. 111
ARTICOLO 111 Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali Conformemente a quanto disposto dal titolo IV, capo 1, la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari mantengono in vigore o introducono misure appropriate volte a impedire che i fornitori, soprattutto nel quadro delle reti di distribuzione turistica(1), possano influire sostanzialmente sulle condizioni di partecipazione al mercato dei servizi turistici ponendo o mantenendo in essere pratiche anticoncorrenziali quali, tra l'altro, l'abuso di posizione dominante mediante l'imposizione di prezzi non equi, le clausole di esclusiva, il rifiuto di negoziare, le vendite vincolate, le restrizioni quantitative o l'integrazione verticale. --------- (1) Ai fini della presente sezione, per "reti di distribuzione turistica" si intendono gli operatori turistici e altri grossisti del turismo (in partenza e in arrivo), i sistemi telematici di prenotazione e i sistemi di distribuzione globale (anche non collegati a compagnie aeree o forniti via Internet), le agenzie di viaggio e altri distributori di servizi turistici.
Accordo - Art. 112
ARTICOLO 112 Accesso alla tecnologia La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per agevolare il trasferimento tecnologico, su basi commerciali, alle presenze commerciali negli Stati del CARIFORUM firmatari.
Accordo - Art. 113
ARTICOLO 113 Piccole e medie imprese La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese al settore dei servizi turistici.
Accordo - Art. 114
ARTICOLO 114 Mutuo riconoscimento Le parti cooperano al mutuo riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze o di altre disposizioni regolamentari a norma dell'articolo 85.
Accordo - Art. 115
ARTICOLO 115 Potenziamento dell'impatto del turismo sullo sviluppo sostenibile Le parti incoraggiano la partecipazione dei prestatori di servizi del CARIFORUM ai programmi di finanziamento internazionale, regionale, subregionale, bilaterale e privato a sostegno dello sviluppo sostenibile del turismo.
Accordo - Art. 116
ARTICOLO 116 Norme ambientali e di qualita' Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari promuovono il rispetto delle norme ambientali e di qualita' applicabili ai servizi del turismo secondo modalita' ragionevoli e oggettive senza creare inutili ostacoli agli scambi e si adoperano per agevolare la partecipazione degli Stati del CARIFORUM firmatari alle competenti organizzazioni internazionali che fissano le norme ambientali e di qualita' applicabili ai servizi del turismo.
Accordo - Art. 117
ARTICOLO 117 Cooperazione allo sviluppo e assistenza tecnica 1. Le parti cooperano alla promozione del settore del turismo negli Stati del CARIFORUM firmatari, tenuto conto delle asimmetrie inerenti al rispettivo grado di sviluppo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) l'adeguamento dei sistemi di contabilita' nazionale al fine di facilitare l'introduzione dei conti satellite del turismo (CST) a livello regionale e locale; b) il rafforzamento, a livello regionale e locale, delle capacita' di gestione ambientale nelle zone turistiche; c) lo sviluppo di strategie di marketing via Internet per le piccole e medie imprese del settore dei servizi turistici; d) meccanismi in grado di assicurare l'efficace partecipazione degli Stati del CARIFORUM firmatari agli organismi internazionali di normazione che si occupano della definizione di norme sul turismo sostenibile; programmi finalizzati a raggiungere e garantire l'equivalenza tra le norme in materia di turismo sostenibile di livello nazionale/regionale e quelle di livello internazionale; programmi volti a innalzare il livello di rispetto delle norme sul turismo sostenibile da parte dei fornitori regionali di servizi turistici; e) programmi di scambio e formazione nel settore turistico, compresa la formazione linguistica, per i fornitori di servizi turistici.
Accordo - Art. 118
ARTICOLO 118 Scambio di informazioni e consultazioni 1. Le parti convengono di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori pratiche e di consultarsi sulle questioni oggetto della presente sezione e pertinenti agli scambi commerciali tra le parti. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo mette a punto le modalita' per un dialogo costante sui temi di cui alla presente sezione. 2. Le parti invitano i privati e gli altri soggetti interessati a partecipare, se d'accordo e ove opportuno, a questo dialogo. 3. Le parti convengono inoltre che sarebbe utile un dialogo regolare sulla pubblicazione di consigli di viaggio.
Accordo - Art. 119
ARTICOLO 119 Obiettivo e principi 1. Le parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilita' di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, collaborando in particolare per quanto riguarda i problemi posti dalle disposizioni del presente titolo. 2. Le parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le piu' rigorose norme internazionali di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti in questa modalita' di commercio. 3. Le parti convengono che la consegna per via elettronica e' considerata prestazione di servizi ai sensi del capo 3 del presente titolo, non assoggettabile a dazi doganali.
Accordo - Art. 120
ARTICOLO 120 Aspetti normativi del commercio elettronico 1. Sulle questioni normative sollevate dal commercio elettronico le parti instaurano un dialogo che riguardera' tra l'altro i seguenti temi: a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione; b) la responsabilita' dei prestatori intermediari per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati; c) la disciplina delle comunicazioni elettroniche non sollecitate; d) la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico; e) qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico. 2. La cooperazione puo' avvenire attraverso lo scambio di informazioni sulla legislazione delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari relativa ai suddetti temi e sull'applicazione di tale legislazione.
Accordo - Art. 121
ARTICOLO 121 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica per completare la liberalizzazione dei servizi e degli investimenti, sostenere gli sforzi degli Stati del CARIFORUM firmatari volti al rafforzamento della loro capacita' di prestazione di servizi, agevolare l'attuazione degli impegni previsti dal presente titolo e conseguire gli obiettivi del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche predisponendo un sostegno per l'assistenza tecnica, la formazione e il rafforzamento delle capacita', per quanto riguarda: a) il miglioramento della capacita' dei prestatori di servizi degli Stati del CARIFORUM firmatari di raccogliere informazioni sulle disposizioni regolamentari e sulle norme della parte CE a livello comunitario, nazionale e subnazionale e di conformarsi a tali disposizioni e norme; b) il miglioramento della capacita' di esportazione dei prestatori di servizi degli Stati del CARIFORUM firmatari, per quanto concerne in particolare la commercializzazione dei servizi turistici e culturali, le esigenze delle piccole e medie imprese, il franchising e la negoziazione di accordi di mutuo riconoscimento; c) la facilitazione del dialogo e dell'interazione tra i prestatori di servizi della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari; d) la soddisfazione dei bisogni di qualita' e norme in quei settori nei quali gli Stati del CARIFORUM firmatari hanno assunto impegni a norma del presente accordo, tenendo conto dei mercati nazionali e regionali e degli scambi commerciali tra le parti, anche al fine di garantire la partecipazione all'elaborazione e all'adozione di norme sul turismo sostenibile; e) l'elaborazione e l'attuazione di regimi normativi applicabili a livello regionale del CARIFORUM a settori di servizi specifici, e negli Stati del CARIFORUM firmatari a quei settori nei quali essi abbiano assunto impegni a norma del presente accordo; f) l'istituzione di meccanismi per la promozione degli investimenti e delle joint venture tra prestatori di servizi della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari, nonche' il rafforzamento delle capacita' delle agenzie di promozione degli investimenti negli Stati del CARIFORUM firmatari.
Accordo - Art. 122
ARTICOLO 122 Pagamenti correnti Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 124, gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE si impegnano a non imporre alcuna restrizione e a consentire che tutti i pagamenti relativi a operazioni correnti tra residenti della parte CE e degli Stati del CARIFORUM vengano effettuati in una valuta liberamente convertibile.
Accordo - Art. 123
ARTICOLO 123 Movimenti di capitali 1. Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale della bilancia dei pagamenti, gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE si impegnano a non imporre alcuna restrizione alla libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti effettuati a norma della legislazione del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' al titolo II, e alla liquidazione e al rimpatrio di detti capitali e di ogni utile che ne derivi. 2. Le parti si consultano onde agevolare la circolazione dei capitali tra loro cosi' da promuovere gli obiettivi del presente accordo.
Accordo - Art. 124
ARTICOLO 124 Misure di salvaguardia 1. Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali tra le parti causino o rischino di causare serie difficolta' al funzionamento della politica monetaria o di cambio di uno o piu' Stati del CARIFORUM o di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, la parte CE o lo Stato o gli Stati del CARIFORUM firmatari interessati possono applicare ai movimenti di capitali le misure di salvaguardia strettamente necessarie per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e' immediatamente informato in merito all'adozione delle misure di salvaguardia e, non appena possibile, in merito a un calendario per la loro soppressione.
Accordo - Art. 125
ARTICOLO 125 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: 1) "autorita' garante della concorrenza": la "Commissione europea" per la parte CE; e una o piu' delle seguenti autorita' garanti della concorrenza, a seconda dei casi, per gli Stati del CARIFORUM: la CARICOM Competition Commission e la Comision Nacional de Defensa de la Competencia della Repubblica dominicana; 2) "procedimento a tutela della concorrenza": un procedimento instaurato dalla competente autorita' garante della concorrenza di una parte nei confronti di una o piu' imprese per accertare eventuali condotte anticoncorrenziali e porvi rimedio; 3) "diritto della concorrenza": a) gli articoli 81, 82 e 86 del trattato che istituisce la Comunita' europea e i relativi regolamenti di attuazione o le relative modifiche, per la parte CE; b) il capo 8 del trattato modificato di Chaguaramas, del 5 luglio 2001, le norme nazionali in materia di concorrenza conformi al trattato modificato di Chaguaramas e le norme nazionali in materia di concorrenza delle Bahamas e della Repubblica dominicana, per gli Stati del CARIFORUM. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo l'approvazione di siffatte norme e' comunicata alla parte CE attraverso il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo.
Accordo - Art. 126
ARTICOLO 126 Principi Le parti riconoscono l'importanza di un sistema di libera concorrenza senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e in genere compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. Convengono pertanto che sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo le pratiche restrittive della concorrenza di seguito elencate, se e in quanto esse incidano sugli scambi tra le parti: a) gli accordi e le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire o di ridurre notevolmente la concorrenza nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio della parte CE o degli Stati del CARIFORUM; b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante sul mercato nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio della parte CE o degli Stati del CARIFORUM.
Accordo - Art. 127
ARTICOLO 127 Attuazione 1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo disporranno di leggi applicabili alle restrizioni della concorrenza di loro competenza e degli organismi di cui all'articolo 125, paragrafo 1. 2. Dall'entrata in vigore delle leggi di cui al paragrafo 1 e dall'istituzione degli organismi di cui al medesimo paragrafo, le parti applicano il disposto dell'articolo 128. Esse convengono altresi' di riesaminare il funzionamento del presente capo decorso un periodo di sei anni dall'applicazione dell'articolo 128 destinato al rafforzamento della fiducia tra le rispettive autorita' garanti della concorrenza.
Accordo - Art. 128
ARTICOLO 128 Scambio di informazioni e cooperazione in materia di tutela della concorrenza 1. Ciascuna autorita' garante della concorrenza puo' comunicare alle altre autorita' garanti della concorrenza la propria disponibilita' a cooperare in materia di attivita' a tutela della concorrenza. Cio' non impedisce alle parti o agli Stati del CARIFORUM firmatari di assumere decisioni autonome. 2. Le autorita' garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni non riservate per agevolare l'efficace applicazione del rispettivo diritto della concorrenza. Gli scambi di informazioni sono soggetti alle norme di riservatezza che si applicano in ciascuna delle parti e negli Stati del CARIFORUM firmatari. 3. Ogni autorita' garante della concorrenza puo' comunicare alle altre autorita' garanti della concorrenza le informazioni in suo possesso dalle quali risulti che nel territorio dell'altra parte sono poste in essere pratiche commerciali anticoncorrenziali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. L'autorita' garante della concorrenza di ciascuna parte decide quale sia la forma di scambio di informazioni in base alle proprie migliori pratiche. Inoltre ciascuna autorita' garante della concorrenza puo' - nei seguenti casi - informare le altre autorita' garanti della concorrenza in merito ai procedimenti da essa promossi a tutela della concorrenza: i) l'attivita' oggetto di accertamenti si svolge interamente o prevalentemente nella giurisdizione di competenza di una delle altre autorita' garanti della concorrenza; ii) il provvedimento di cui e' probabile l'adozione imporrebbe il divieto di una determinata condotta nel territorio dell'altra parte o degli Stati del CARIFORUM firmatari; iii) l'attivita' oggetto di accertamenti riguarda una condotta che si ritiene sia stata imposta, favorita o approvata dall'altra parte o dagli Stati del CARIFORUM firmatari.
Accordo - Art. 129
ARTICOLO 129 Imprese pubbliche e imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi, compresi i monopoli riconosciuti 1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte o uno Stato del CARIFORUM firmatario riconosca o mantenga monopoli pubblici o privati conformemente alla propria legislazione. 2. Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, non vengano adottate ne' mantenute in vigore misure atte a falsare gli scambi di beni o di servizi tra le parti in misura contraria agli interessi delle parti medesime, e che dette imprese siano soggette alle norme in materia di concorrenza se e in quanto l'applicazione di tali norme non ostacoli, de jure o de facto, lo svolgimento dei compiti specifici ad esse assegnati. 3. In deroga al paragrafo 2, le parti convengono che le imprese pubbliche degli Stati del CARIFORUM firmatari, ove soggette a norme settoriali specifiche previste dal quadro di regolamentazione ad esse applicabile, non siano vincolate ne' disciplinate dal presente . 4. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari procedono, fatti salvi gli obblighi che ad essi incombono in forza dell'accordo OMC, al progressivo riordino degli eventuali monopoli nazionali di natura o carattere commerciale, in modo da garantire che, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, sia esclusa qualsiasi discriminazione - relativamente alle condizioni di vendita e di acquisto - tra le merci e i servizi originari della parte CE e quelli originari degli Stati del CARIFORUM o tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e quelli degli Stati del CARIFORUM, salvo laddove tale discriminazione sia intrinseca all'esistenza del monopolio di cui trattasi. 5. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo viene informato in merito all'approvazione delle norme settoriali di cui al paragrafo 3 e alle misure adottate in attuazione del paragrafo 4.
Accordo - Art. 130
ARTICOLO 130 Cooperazione 1. Le parti convengono sull'importanza dell'assistenza tecnica e dello sviluppo di capacita' per agevolare l'attuazione degli impegni e conseguire gli obiettivi di cui al presente capo, in particolare per garantire l'efficacia e la correttezza delle politiche della concorrenza e dell'applicazione delle norme, soprattutto nel corso del periodo destinato al rafforzamento della fiducia di cui all'articolo 127. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) il funzionamento efficiente delle autorita' garanti della concorrenza del CARIFORUM; b) l'assistenza nell'elaborazione di orientamenti, manuali e, se necessario, di disposizioni legislative; c) la messa a disposizione di esperti indipendenti; d) l'erogazione di formazione a favore di personale chiave incaricato dell'attuazione e dell'applicazione della politica della concorrenza.
Accordo - Art. 131
ARTICOLO 131 Contesto 1. Le parti convengono che l'impulso all'innovazione e alla creativita' migliora la competitivita' e costituisce un elemento essenziale del loro partenariato economico per conseguire uno sviluppo sostenibile, promuovere gli scambi reciproci e garantire la graduale integrazione degli Stati del CARIFORUM nell'economia mondiale. 2. Le parti riconoscono inoltre che la tutela e il rispetto della proprieta' intellettuale hanno un ruolo centrale nella promozione della creativita', dell'innovazione e della competitivita' e sono decise a garantire livelli di tutela crescente in linea con il loro livello di sviluppo.
Accordo - Art. 132
ARTICOLO 132 Obiettivi Gli obiettivi del presente capo sono: a) promuovere il processo di innovazione, ivi compresa l'ecoinnovazione, delle imprese ubicate nelle parti; b) dare impulso alla competitivita' delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese delle parti; c) agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le parti; d) conseguire un opportuno ed efficace livello di tutela e rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale; e) contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica e al trasferimento e alla diffusione delle tecnologie e del know-how; f) incoraggiare, sviluppare e agevolare le attivita' di ricerca e sviluppo in cooperazione tra le parti nei settori scientifici e tecnologici, oltre che sviluppare relazioni durature tra gli ambienti scientifici delle parti; g) incoraggiare, sviluppare e agevolare le attivita' di produzione e sviluppo in cooperazione tra le parti nel settore delle industrie creative, oltre che sviluppare relazioni durature tra le comunita' creative delle parti; h) promuovere e rafforzare le attivita' di cooperazione regionale che interessano le regioni ultraperiferiche della Comunita' europea, cosi' da consentire a queste regioni e agli Stati del CARIFORUM di trarre reciproco vantaggio dalla loro prossimita' e vicinanza mediante lo sviluppo di uno spazio regionale innovativo e competitivo.
Accordo - Art. 133
ARTICOLO 133 Integrazione regionale Le parti riconoscono che, al fine di raggiungere appieno gli obiettivi della presente sezione, sono necessarie misure e politiche da adottare a livello regionale. Gli Stati del CARIFORUM convengono di accrescere gli interventi a livello regionale in modo che le imprese dispongano di un quadro politico e di regolamentazione atto a promuovere la competitivita' attraverso l'innovazione e la creativita'.
Accordo - Art. 134
ARTICOLO 134 Partecipazione a programmi quadro 1. E' agevolata e promossa la partecipazione delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari agli attuali e ai futuri programmi quadro, ai programmi specifici e alle altre attivita' dell'altra parte, se e in quanto cio' sia ammesso dalle norme interne di ciascuna parte che disciplinano l'accesso ai programmi e alle attivita' in questione. 2. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo' formulare raccomandazioni per agevolare la partecipazione delle istituzioni e delle imprese del CARIFORUM ai programmi di cui al paragrafo 1 e riesamina periodicamente tale partecipazione.
Accordo - Art. 135
ARTICOLO 135 Cooperazione in materia di competitivita' e innovazione 1. Le parti riconoscono che la promozione della creativita' e dell'innovazione e' essenziale ai fini dello sviluppo dell'imprenditorialita' e della competitivita' e del raggiungimento degli obiettivi generali del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7 e 134, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) promozione dell'innovazione, della diversificazione, della modernizzazione, dello sviluppo e della qualita' dei prodotti e dei processi nelle imprese; b) promozione della creativita' e del design, soprattutto a livello di micro, piccole e medie imprese, e scambi tra reti di centri di design ubicati nella parte CE e negli Stati del CARIFORUM; c) promozione del dialogo e degli scambi di esperienze e informazioni tra le reti degli operatori economici; d) assistenza tecnica, conferenze, seminari, visite di scambio, ricerca di opportunita' industriali e tecniche, partecipazione a tavole rotonde e a fiere generaliste e di settore; e) promozione dei contatti e della cooperazione industriale tra gli operatori economici, impulso agli investimenti congiunti, alle joint venture e alle reti mediante i programmi attuali e futuri, f) promozione di partenariati per attivita' di ricerca e sviluppo negli Stati del CARIFORUM cosi' da promuovere i loro sistemi di innovazione; g) intensificazione delle attivita' volte a promuovere i contatti, l'innovazione e il trasferimento tecnologico tra partner del CARIFORUM e della Comunita' europea.
Accordo - Art. 136
ARTICOLO 136 Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le parti promuovono la partecipazione dei loro organismi di ricerca e sviluppo tecnologico alle attivita' di cooperazione nel rispetto delle loro norme interne. Le attivita' di cooperazione possono assumere le seguenti forme: a) iniziative congiunte di sensibilizzazione riguardanti i programmi della Comunita' europea per il potenziamento delle capacita' scientifiche e tecnologiche, anche in merito alla dimensione internazionale del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (7PQ) e, se del caso, in merito ai possibili programmi che gli succederanno; b) reti comuni di ricerca in settori di interesse condiviso; c) scambi di ricercatori e di esperti al fine di promuovere la preparazione di progetti e la partecipazione al 7PQ e ad altri programmi di ricerca della Comunita' europea; d) riunioni comuni su temi scientifici per favorire gli scambi di informazioni e l'interazione e individuare ambiti di ricerca comune; e) la promozione di studi scientifici e tecnologici avanzati che contribuiscano allo sviluppo sostenibile a lungo termine di entrambe le parti; f) lo sviluppo di contatti tra i settori pubblico e privato; g) la valutazione delle iniziative comuni e la diffusione dei risultati; h) il dialogo politico, scambi di informazioni e di esperienze scientifiche e tecnologiche a livello regionale; i) lo scambio di informazioni a livello regionale su programmi scientifici e tecnologici regionali; j) la partecipazione alle comunita' della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia. 2. Un'attenzione particolare sara' rivolta al rafforzamento del potenziale umano quale base durevole dell'eccellenza scientifica e tecnologica e all'instaurazione di legami sostenibili tra gli ambienti scientifici e tecnologici delle parti a livello nazionale e regionale. 3. Sono se del caso associati alla cooperazione i centri di ricerca, gli istituti di istruzione superiore e altre parti interessate, comprese le micro, piccole e medie imprese, ubicate nelle parti. 4. Le parti promuovono la partecipazione dei propri rispettivi organismi ai programmi scientifici e tecnologici dell'altra parte per raggiungere un'eccellenza scientifica reciprocamente vantaggiosa nel rispetto delle rispettive disposizioni che disciplinano la partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi.
Accordo - Art. 137
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