LEGGE 24 agosto 2011, n. 154

Type Legge
Publication 2011-08-24
Ultimo aggiornamento 2011-09-24
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 196 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare sulle tematiche sociali e del lavoro ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) lo scambio di informazioni sulla rispettiva legislazione sociale e del lavoro, nonche' sulle politiche, sulla regolamentazione e sulle altre misure correlate; b) l'elaborazione di legislazione sociale e del lavoro a livello nazionale e il rafforzamento delle disposizioni legislative vigenti, come pure dei meccanismi di dialogo sociale, quali le misure volte alla promozione dell'agenda per il lavoro dignitoso messa a punto dall'OIL; c) i programmi educativi e di sensibilizzazione, comprendenti la formazione professionale e politiche per l'adeguamento del mercato del lavoro, come pure la sensibilizzazione circa le responsabilita' in tema di salute e sicurezza, i diritti dei lavoratori e le responsabilita' dei datori di lavoro; e d) l'effettiva applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari del lavoro nazionali, comprese iniziative di formazione e potenziamento delle capacita' degli ispettori del lavoro, e promozione della responsabilita' sociale delle imprese mediante l'informazione del pubblico e la rendicontazione (reporting).

Accordo - Art. 197

ARTICOLO 197 Obiettivo generale 1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari, nel riconoscere: a) il loro comune interesse per la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, b) l'importanza di disporre di sistemi efficaci di protezione dei dati quale strumento per tutelare gli interessi dei consumatori, promuovere la fiducia degli investitori e facilitare i flussi transfrontalieri di dati personali, c) che la raccolta e il trattamento dei dati personali devono essere effettuati in modo equo e trasparente, nel rispetto della persona interessata, concordano nel predisporre un adeguato quadro giuridico e regolamentare e un'adeguata capacita' amministrativa di attuazione, comprendente autorita' di vigilanza indipendenti, al fine di garantire un idoneo livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in linea con gli elevati standard internazionali vigenti(1). 2. Gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano affinche' le disposizioni di cui al paragrafo 1 vengano attuate quanto prima e comunque non oltre sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo. ---------- (1) Questi standard sono compresi nei seguenti strumenti internazionali: i) orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali, modificati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1990; ii) raccomandazione del Consiglio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico, del 23 settembre 1980, sugli orientamenti per la tutela della vita privata e i flussi transfrontalieri di dati personali.

Accordo - Art. 198

ARTICOLO 198 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: a) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata"); b) "trattamento di dati personali": qualsiasi operazione o insieme di operazioni applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione, l'interconnessione, il congelamento, la cancellazione o la distruzione, e il trasferimento dei dati personali oltre i confini nazionali; c) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorita' o qualsiasi altro organismo che determini le finalita' e gli strumenti del trattamento dei dati personali.

Accordo - Art. 199

ARTICOLO 199 Principi e norme generali Le parti convengono che il quadro giuridico e regolamentare e la capacita' amministrativa da predisporre si fondano, come minimo, sui principi sostanziali e sui meccanismi di garanzia seguenti: a) Principi sostanziali i) principio di limitazione a una determinata finalita': i dati devono essere trattati per una finalita' specifica e successivamente impiegati o ulteriormente comunicati solo se e in quanto cio' non sia incompatibile con la finalita' del trasferimento. Le uniche deroghe a tale norma sono quelle previste per legge e necessarie in una societa' democratica a salvaguardia di importanti interessi pubblici; ii) principio della qualita' e della proporzionalita' dei dati: i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati. I dati devono essere adeguati, pertinenti e non andare al di la' delle finalita' per le quali sono trasferiti o ulteriormente trattati; iii) principio di trasparenza: le persone fisiche devono ricevere informazioni riguardanti la finalita' del trattamento e l'identita' del responsabile del trattamento nel paese terzo, nonche' qualunque altra informazione necessaria ad assicurare una procedura equa. Le uniche deroghe consentite sono quelle previste per legge e necessarie in una societa' democratica a salvaguardia di importanti interessi pubblici; iv) principio di sicurezza: il responsabile del trattamento dei dati deve adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative commisurate ai rischi che il trattamento comporta. Chiunque agisca sotto l'autorita' del responsabile del trattamento, compreso l'incaricato del trattamento, non deve effettuare operazioni di trattamento dei dati se non su disposizione del responsabile del trattamento stesso; v) diritti di accesso, rettifica e opposizione: la persona interessata ha il diritto di ottenere una copia di tutti i dati trattati che la riguardano, come pure il diritto di far rettificare i dati che risultino inesatti. In determinate situazioni la persona interessata deve anche potersi opporre al trattamento di dati che la riguardano. Le uniche deroghe ai suddetti diritti sono quelle previste per legge e necessarie in una societa' democratica a salvaguardia di importanti interessi pubblici; vi) restrizioni ai trasferimenti successivi: in linea di principio ulteriori trasferimenti dei dati personali da parte del destinatario del primo trasferimento devono essere consentiti soltanto quando anche il secondo destinatario (ossia il destinatario del trasferimento successivo) e' soggetto a norme che garantiscano un livello adeguato di tutela; vii) dati sensibili: per quanto concerne particolari categorie di dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche oppure l'appartenenza a sindacati, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale, e i dati relativi a reati, condanne penali o misure di sicurezza, il loro trattamento non e' ammesso salvo nel caso in cui l'ordinamento nazionale preveda ulteriori garanzie. b) Meccanismi di garanzia Vengono istituiti meccanismi idonei atti ad assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi: i) un buon livello di rispetto delle norme, compreso un grado elevato di consapevolezza - rispettivamente tra i responsabili del trattamento e le persone interessate - degli obblighi che incombono ai primi e dei diritti e dei mezzi per esercitarli riconosciuti ai secondi; l'esistenza di sanzioni efficaci e dissuasive; sistemi di verifica diretta da parte di autorita', revisori o addetti indipendenti alla protezione dei dati; ii) aiuto e sostegno alle persone interessate per l'esercizio dei loro diritti. Ogni persona deve essere in grado di far rispettare i propri diritti in modo rapido ed efficace, a un costo non proibitivo, anche attraverso idonei meccanismi istituzionali che consentano l'espletamento di un'indagine indipendente in caso di denuncia; iii) adeguati strumenti di tutela della parte lesa in caso di violazione delle norme, prevedendo - se del caso - il pagamento di un risarcimento e l'imposizione di sanzioni in conformita' alle norme nazionali applicabili.

Accordo - Art. 200

ARTICOLO 200 Coerenza con gli impegni internazionali 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si informano reciprocamente attraverso il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo in merito agli impegni o alle intese internazionali da essi eventualmente sottoscritti con paesi terzi o in merito agli eventuali obblighi ad essi incombenti, eventualmente rilevanti ai fini dell'attuazione del presente capo. L'informazione reciproca riguarda, in particolare, eventuali intese sul trattamento dei dati personali, concernenti ad esempio la raccolta, la conservazione, l'accesso a dati personali da parte di terzi o il loro trasferimento a terzi. 2. A questo proposito, su istanza della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari avviano consultazioni per affrontare eventuali questioni che dovessero emergere.

Accordo - Art. 201

ARTICOLO 201 Cooperazione 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione per agevolare l'elaborazione di quadri legislativi, giurisdizionali e istituzionali appropriati e il conseguimento di un adeguato livello di protezione dei dati personali, coerentemente con gli obiettivi e i principi di cui al presente capo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) scambio di informazioni e competenze; b) assistenza nell'elaborazione di disposizioni legislative, orientamenti e manuali; c) erogazione di formazione a favore di personale chiave; d) assistenza nella definizione e nel funzionamento dei relativi quadri istituzionali; e) assistenza nell'elaborazione e nell'attuazione di iniziative, rivolte agli operatori economici e ai consumatori, per il rispetto delle norme e finalizzate a stimolare la fiducia degli investitori e dei cittadini.

Accordo - Art. 202

ARTICOLO 202 Finalita' L'obiettivo della presente parte e' prevenire e risolvere le controversie tra le parti onde pervenire a soluzioni concordate.

Accordo - Art. 203

ARTICOLO 203 Ambito di applicazione 1. La presente parte si applica alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo. 2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, nei casi di controversie relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo contemplata dall'accordo di Cotonou si applica la procedura di cui all'articolo 98 dell'accordo di Cotonou.

Accordo - Art. 204

ARTICOLO 204 Consultazioni 1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 203 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata. 2. Una parte chiede per iscritto all'altra parte, con copia al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni dell'accordo alle quali, a suo parere, la misura non sarebbe conforme. 3. Le consultazioni, che si tengono entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, si considerano concluse entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a meno che le parti non decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate. 4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. 5. Qualora le consultazioni non si tengano entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o 4 oppure si siano concluse senza una soluzione concordata, la parte attrice puo' richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 206. 6. In materia di interpretazione e applicazione del titolo IV, capi 4 e 5, le parti non possono avviare un contenzioso a norma della presente parte, salvo nel caso in cui ci sia avvalsi delle procedure di cui rispettivamente all'articolo 189, paragrafi, 3, 4 e 5 e all'articolo 195, paragrafi 3, 4 e 5 e la questione non sia stata soddisfacentemente risolta entro nove mesi dall'avvio delle consultazioni. Le consultazioni disciplinate dalle suddette disposizioni sostituiscono quelle altrimenti previste dal presente.

Accordo - Art. 205

ARTICOLO 205 Mediazione 1. Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le parti possono chiedere, di comune accordo, l'intervento di un mediatore. Salvo diverso accordo tra le parti, il mandato di mediazione riguarda la questione oggetto della richiesta di consultazioni. 2. A meno che le parti non trovino l'accordo sulla scelta di un mediatore entro quindici giorni dalla data in cui e' stato concordato il ricorso a una mediazione, il presidente del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo o un suo delegato designa un mediatore, estratto a sorte tra le persone figuranti nell'elenco di cui all'articolo 221, che non sia cittadino ne' dell'una ne' dell'altra parte. La selezione viene effettuata entro venticinque giorni dalla data in cui e' stato concordato il ricorso a una mediazione, alla presenza di un rappresentante di ciascuna parte. Il mediatore convoca una riunione delle parti entro trenta giorni dalla sua selezione. Il mediatore riceve le conclusioni delle parti almeno quindici giorni prima della riunione e notifica un parere entro quarantacinque giorni dalla sua selezione. 3. Il parere del mediatore, che puo' comprendere una raccomandazione su come risolvere la controversia conformemente a quanto disposto dal presente accordo, non e' vincolante. 4. Le parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 2. Anche il mediatore puo' decidere di modificare i termini su istanza di una delle parti o d'ufficio, tenuto conto delle particolari difficolta' incontrate dalla parte interessata o della complessita' del caso. 5. Gli atti relativi alla mediazione, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso del procedimento, rimangono riservate.

Accordo - Art. 206

ARTICOLO 206 Avvio della procedura di arbitrato 1. Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'articolo 204 oppure alla mediazione di cui all'articolo 205, la parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. 2. La richiesta di costituzione del collegio arbitrale e' comunicata per iscritto alla parte convenuta e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. La parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano le specifiche misure contestate e spiega come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni del presente accordo.

Accordo - Art. 207

ARTICOLO 207 Costituzione del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale e' composto di tre arbitri. 2. Entro dieci giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale presentata al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio. 3. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo o a un suo delegato di sorteggiare i tre membri tra i nominativi inseriti nell'elenco compilato a norma dell'articolo 221 scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno tra i nominativi selezionati dalle parti per fungere da presidente. Qualora le parti concordino sulla designazione di uno o piu' membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura. 4. In caso di controversia riguardante l'interpretazione e l'applicazione del titolo IV, capi 4 e 5, il collegio arbitrale comprende almeno due membri in possesso di competenze specifiche nelle materie disciplinate da tale capo, i cui nominativi vengono estratti tra quelli delle quindici persone che figurano nell'elenco compilato dal comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, secondo quanto previsto dall'articolo 221. 5. Il presidente del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo o un suo delegato sceglie gli arbitri alla presenza di un rappresentante di ciascuna delle parti, entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3, presentata da una delle due parti. 6. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui vengono scelti i tre arbitri.

Accordo - Art. 208

ARTICOLO 208 Relazione interinale del collegio arbitrale Di norma il collegio arbitrale notifica alle parti una relazione interinale contenente una sezione descrittiva, le risultanze e le conclusioni entro centoventi giorni dalla sua costituzione. Le parti possono presentare al collegio arbitrale osservazioni scritte su profili specifici della relazione interinale entro quindici giorni dalla data della sua notifica.

Accordo - Art. 209

ARTICOLO 209 Lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo entro centocinquanta giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne da' notifica per iscritto alle parti e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro centottanta giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. 2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il proprio lodo entro settantacinque giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro novanta giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale puo' pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso. 3. Ciascuna parte puo' richiedere al collegio arbitrale di formulare una raccomandazione su come la parte convenuta possa rendersi adempiente. In caso di controversia riguardante l'interpretazione e l'applicazione del titolo IV, capi 4 o 5, il collegio arbitrale formula anche una raccomandazione su come garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni di tali capi.

Accordo - Art. 210

ARTICOLO 210 Esecuzione del lodo del collegio arbitrale Le parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione al lodo arbitrale.

Accordo - Art. 211

ARTICOLO 211 Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione 1. Entro trenta giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo il periodo di tempo ad essa necessario ("periodo di tempo ragionevole") per l'esecuzione. 2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale, entro venti giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle parti e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. 3 Nel determinare la durata del periodo di tempo ragionevole, il collegio arbitrale tiene conto dei tempi normalmente necessari alla parte convenuta per adottare misure legislative o amministrative corrispondenti a quelle che secondo la parte stessa sono necessarie per l'esecuzione del lodo. Il collegio arbitrale prende in considerazione anche i vincoli dimostrabili in termini di capacita' che possono condizionare l'adozione delle misure necessarie da parte della parte convenuta. 4. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, lo stesso collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 207. Il termine per la notifica della decisione e' di quarantacinque giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2. 5. Il periodo di tempo ragionevole puo' essere prorogato previo accordo delle parti.

Accordo - Art. 212

ARTICOLO 212 Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale 1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica all'altra parte e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo le misure da essa prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale. 2. Qualora le parti non concordino sulla compatibilita' tra le misure notificate a norma del paragrafo 1 e le disposizioni del presente accordo, la parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta indica quale sia la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilita' con le disposizioni del presente accordo. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, lo stesso collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 207. Il termine per la notifica della decisione e' di centocinque giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2.

Accordo - Art. 213

ARTICOLO 213 Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. Se prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la parte convenuta non notifica alcuna misura presa per eseguire il lodo del collegio arbitrale oppure se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 212, paragrafo 1, non e' compatibile con gli obblighi della parte a norma del presente accordo, la parte convenuta presenta, previa eventuale richiesta della parte attrice, un'offerta di indennizzo. Nessuna disposizione del presente accordo impone alla parte convenuta di offrire un indennizzo in denaro. 2. Se non si perviene a un accordo sull'indennizzo entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla pronuncia a norma dell'articolo 212 con la quale il collegio arbitrale ha stabilito la non compatibilita' con il presente accordo di una misura presa per dare esecuzione al lodo, la parte attrice e' autorizzata ad adottare le misure opportune previa notifica all'altra parte. Nell'adottare tali misure la parte attrice cerca di scegliere le misure che meno incidono sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e tiene conto del loro effetto sull'economia della parte convenuta e sui singoli Stati del CARIFORUM. Inoltre, ove sia la parte CE ad essersi vista riconosciuto il diritto di adottare tali misure, essa sceglie quelle intese specificamente a ottenere che si rendano adempienti lo Stato o gli Stati del CARIFORUM le cui misure sono risultate in contrasto con il presente accordo. Gli altri Stati del CARIFORUM agevolano l'adozione di misure volte ad assicurare l'esecuzione del lodo arbitrale da parte dello Stato o degli Stati del CARIFORUM inadempienti. Qualora si tratti di una controversia riguardante il titolo IV, capi 4 e 5, le misure opportune non comprendono la sospensione delle concessioni commerciali contemplate dal presente accordo. La parte attrice puo' adottare le misure opportune entro dieci giorni dalla data della notifica. 3. La parte CE da' prova di moderazione nel richiedere l'indennizzo o nell'adottare le misure opportune a norma del paragrafo 1 o 2. 4. L'indennizzo o le misure opportune sono temporanee e si applicano solo fino a quando la misura giudicata in contrasto con le disposizioni del presente accordo non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a quanto previsto dalle disposizioni stesse o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

Accordo - Art. 214

ARTICOLO 214 Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure opportune 1. La parte convenuta notifica all'altra parte e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo tutte le misure da essa prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale come pure la sua richiesta affinche' la parte attrice ponga fine all'applicazione delle misure opportune. 2. Se entro trenta giorni dalla notifica le parti non giungono a un accordo sulla compatibilita' della misura notificata con il presente accordo, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata all'altra parte e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle parti e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Il collegio arbitrale, qualora stabilisca la non conformita' di una misura di esecuzione con le disposizioni del presente accordo, decide se la parte attrice possa continuare ad applicare le misure opportune. Se il collegio arbitrale decide che una misura di esecuzione e' conforme al presente accordo, le misure opportune sono revocate. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 207. Il termine per la notifica della decisione e' di sessanta giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2.

Accordo - Art. 215

ARTICOLO 215 Soluzione concordata Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata che ponga fine a una controversia cui si applicano le disposizioni della presente parte. Esse notificano tale soluzione al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. Il procedimento e' chiuso all'atto dell'adozione della soluzione concordata.

Accordo - Art. 216

ARTICOLO 216 Regolamento di procedura 1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al capo 2 della presente parte sono disciplinate dal regolamento di procedura che il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE adotta entro tre mesi dall'applicazione provvisoria del presente accordo. 2. Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento di procedura, salvo che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su istanza delle parti.

Accordo - Art. 217

ARTICOLO 217 Informazioni e consulenza tecnica Su istanza di una parte o d'ufficio, il collegio arbitrale puo' acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia, essa ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche il diritto ad acquisire il parere di esperti. Le parti interessate sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento di procedura. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate a entrambe le parti affinche' possano formulare osservazioni.

Accordo - Art. 218

ARTICOLO 218 Lingua delle conclusioni 1. Le conclusioni scritte e orali delle parti vengono formulate in una delle lingue ufficiali delle parti. 2. Le parti si adoperano per concordare l'uso di una lingua di lavoro comune per ogni procedimento cui si applicano le disposizioni della presente parte. Se le parti non riescono ad accordarsi sull'uso di una lingua di lavoro comune, ciascuna delle parti provvede, sostenendone i relativi costi, alla traduzione delle sue conclusioni scritte e all'interpretazione in sede di udienza nella lingua scelta dalla parte convenuta, a meno che quest'ultima lingua non sia una lingua ufficiale della parte convenuta(1). ---------- (1) Ai fini del presente le lingue ufficiali degli Stati del CARIFORUM sono le lingue francese, inglese, olandese e spagnola, mentre le lingue ufficiali della parte CE sono quelle indicate all'articolo 249.

Accordo - Art. 219

ARTICOLO 219 Norme di interpretazione I collegi arbitrali interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni del presente accordo.

Accordo - Art. 220

ARTICOLO 220 Lodi del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimita'. Qualora risulti pero' impossibile adottare una decisione all'unanimita', si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non e' comunque pubblicato. 2. Il lodo espone le conclusioni di fatto, l'applicabilita' delle pertinenti disposizioni del presente accordo e le motivazioni in fatto e in diritto. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo rende pubblici i lodi del collegio arbitrale, salvo sua diversa decisione.

Accordo - Art. 221

ARTICOLO 221 Elenco degli arbitri 1. Entro tre mesi dall'applicazione provvisoria del presente accordo il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo compila un elenco di quindici persone disposti a esercitare la funzione di arbitro e in possesso dei requisiti per farlo. Ciascuna delle Parti indica cinque arbitri. Le due parti indicano anche di comune accordo cinque persone che non siano cittadini ne' dell'una ne' dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo assicura che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. 2. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienza specifiche in materia di diritto e commercio internazionale, essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo ne' essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al regolamento di procedura. 3. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo' compilare un ulteriore elenco di quindici persone in possesso di competenze settoriali in materie specifiche disciplinate dal presente accordo. Ai fini della procedura di selezione di cui all'articolo 207, il presidente del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo' avvalersi di questo elenco settoriale previo accordo di entrambe le parti. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo compila un ulteriore elenco di quindici persone in possesso di competenze nelle materie specifiche disciplinate dal titolo IV, capi 4 e 5.

Accordo - Art. 222

ARTICOLO 222 Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC 1. I collegi arbitrali istituiti a norma del presente accordo non si pronunciano su controversie riguardanti i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti o degli Stati del CARIFORUM firmatari derivanti dall'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. 2. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie. La parte o lo Stato del CARIFORUM firmatario che per una misura specifica abbia avviato un procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 206, paragrafo 1, della presente parte o a norma dell'accordo OMC, non puo' tuttavia avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fintanto che il primo procedimento non si sia concluso. Ai fini del presente paragrafo, il procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considera avviato quando una parte o uno Stato del CARIFORUM firmatario abbia chiesto la costituzione di un collegio (panel) ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie. 3. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte o a uno Stato del CARIFORUM firmatario proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. Nessuna disposizione dell'Accordo OMC osta a che le parti sospendano i benefici previsti dal presente accordo.

Accordo - Art. 223

ARTICOLO 223 Termini 1. Tutti i termini fissati nella presente parte, compresi quelli per la notifica dei lodi arbitrali da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono. 2. I termini citati nella presente parte possono essere prorogati previo accordo fra le parti.

Accordo - Art. 224

ARTICOLO 224 Clausola relativa alle eccezioni generali 1. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti quando sussistano simili condizioni, ovvero una restrizione dissimulata agli scambi di beni e servizi o allo stabilimento, nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE, gli Stati del CARIFORUM o uno Stato del CARIFORUM firmatario adottino o applichino provvedimenti: a) necessari per tutelare la morale pubblica e la pubblica sicurezza(1) o mantenere l'ordine pubblico; b) necessari per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante; c) necessari a garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi compresi quelli relativi: i) alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un'inadempienza contrattuale; ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonche' alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche; iii) alla sicurezza; iv) all'applicazione della normativa doganale, oppure v) alla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale; d) connessi all'importazione o all'esportazione di oro o argento; e) necessari alla tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; f) connessi alla salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili, qualora detti provvedimenti siano accompagnati da restrizioni della produzione o del consumo nazionali di beni, della prestazione o della fruizione nazionale di servizi e da restrizioni applicate nei confronti degli investitori nazionali; g) connessi ai prodotti del lavoro carcerario, oppure h) incompatibili con gli articoli 68 e 77, purche' il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attivita' economiche, di investitori o di prestatori di servizi della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario(2). 2. Le disposizioni del titolo II e dell'allegato IV non si applicano ai regimi di sicurezza sociale della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari ne' alle attivita' svolte nel territorio di ciascuna parte e che partecipano, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri. ---------- (1) Le parti convengono che i provvedimenti necessari alla lotta al lavoro minorile si intendono compresi nelle misure necessarie a tutelare la morale pubblica o nelle misure per la protezione della salute ai sensi del titolo IV, capo 5. (2) I provvedimenti finalizzati a garantire l'imposizione o riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono i provvedimenti, adottati dalla parte CE o da uno Stato del CARIFORUM firmatario a norma del suo sistema fiscale, i quali: i) si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti, alla luce del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili provenienti dal territorio della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario o ubicati nello stesso; oppure ii) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario; oppure iii) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi compresi i provvedimenti per garantire l'osservanza degli obblighi; oppure iv) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra parte o a partire da tale territorio, in modo da garantire l'imposizione o la riscossione di imposte su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario; oppure v) operano una distinzione tra investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, alla luce della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario. I termini o i concetti di natura fiscale contenuti alla lettera h) del presente e in questa nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, di cui alla legislazione interna della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario che adotta il provvedimento.

Accordo - Art. 225

ARTICOLO 225 Eccezioni in materia di sicurezza 1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso che: a) imponga alla parte CE o a uno Stato del CARIFORUM firmatario di fornire informazioni la cui divulgazione detta parte o Stato ritenga contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) impedisca alla parte CE o a uno Stato del CARIFORUM firmatario di intraprendere qualsiasi azione da essi ritenuta necessaria ai fini della tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza: i) nell'ambito dei materiali fissili e da fusione o dei materiali da essi derivati; ii) nell'ambito delle attivita' economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare; iii) nell'ambito della produzione o del commercio di armi, munizioni e materiale bellico; iv) nell'ambito di appalti pubblici indispensabili per scopi di sicurezza nazionale o di difesa nazionale; oppure v) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure c) impedisca alla parte CE o a uno Stato del CARIFORUM firmatario di intraprendere qualsiasi azione per far fronte agli impegni da essi assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. 2. Il Comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e' informato nella piu' ampia misura possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.

Accordo - Art. 226

ARTICOLO 226 Fiscalita' 1. Nessuna disposizione del presente accordo ne' di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo osta a che la parte CE o uno Stato del CARIFORUM firmatario, nell'applicare le pertinenti disposizioni della propria legislazione fiscale, distingua tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali. 2. Nessuna disposizione del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo osta all'adozione o all'applicazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali di accordi tendenti a evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario derivanti da qualsivoglia convenzione fiscale. In caso di contrasto tra il presente accordo e una siffatta convenzione, quest'ultima prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili. PARTE V DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Accordo - Art. 227

ARTICOLO 227 Consiglio congiunto CARIFORUM-CE 1. E' istituito un consiglio congiunto CARIFORUM-CE incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE si riunisce periodicamente a livello ministeriale, a intervalli non superiori a due anni, ed anche in seduta straordinaria, con l'accordo di entrambe le parti, ogniqualvolta le circostanze lo richiedano. 2. Fatte salve le funzioni del Consiglio dei ministri cosi' come definite dall'articolo 15 dell'accordo di Cotonou, il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE ha la responsabilita' generale del funzionamento e dell'attuazione del presente accordo e controlla la realizzazione dei suoi obiettivi. Esamina anche le questioni di rilievo inerenti al presente accordo, nonche' le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse e che incidono sugli scambi tra le parti. 3. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE esamina altresi' le proposte e le raccomandazioni delle parti relative al riesame del presente accordo.

Accordo - Art. 228

ARTICOLO 228 Composizione e regolamento interno 1. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e' composto di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea da un lato e di rappresentanti dei governi degli Stati del CARIFORUM firmatari dall'altra. 2. Gli Stati del CARIFORUM incaricano uno dei loro rappresentanti di agire per loro conto in tutte le materie disciplinate dal presente accordo nelle quali hanno deciso di agire collettivamente. 3. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e' presieduto a rotazione da un rappresentante della parte CE e da un rappresentante del CARIFORUM secondo quanto stabilito dal regolamento interno. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE presenta periodicamente al Consiglio dei Ministri istituito a norma dell'articolo 15 dell'accordo di Cotonou relazioni sul funzionamento del presente accordo. 5. I membri del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel regolamento interno.

Accordo - Art. 229

ARTICOLO 229 Poteri e procedure decisionali 1. Per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE ha il potere di prendere decisioni in tutte le materie disciplinate dall'accordo medesimo. 2. Le decisioni sono vincolanti per le parti e per gli Stati del CARIFORUM firmatari, che prendono tutte le misure necessarie per dare ad esse attuazione conformemente alle rispettive norme interne. 3. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE puo' anche formulare le opportune raccomandazioni. 4. Nelle materie nelle quali gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di agire collettivamente, le decisioni e le raccomandazioni sono adottate dal Consiglio congiunto CARIFORUM-CE di comune accordo tra le parti. Nelle materie nelle quali gli Stati del CARIFORUM firmatari non hanno convenuto di agire collettivamente, l'adozione delle decisioni richiede l'accordo dello Stato o degli Stati del CARIFORUM firmatari interessati.

Accordo - Art. 230

ARTICOLO 230 Comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e' assistito dal comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, composto di rappresentanti di entrambe le parti, di norma alti funzionari. Gli Stati del CARIFORUM incaricano uno dei loro rappresentanti di agire per loro conto in tutte le materie disciplinate dal presente accordo nelle quali hanno deciso di agire collettivamente. Ciascuna parte o ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario puo' sottoporre all'attenzione del comitato qualsiasi questione connessa all'applicazione dell'accordo o al raggiungimento dei suoi obiettivi. 2. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE stabilisce il regolamento interno del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, che e' presieduto a rotazione, per un periodo di un anno, da un rappresentante di ciascuna delle parti. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo presenta ogni anno una relazione al Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. 3. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo svolge in particolare le seguente funzioni: a) in materia di scambi: i) ha la competenza ed esercita la vigilanza per quanto attiene all'attuazione e all'adeguata applicazione delle disposizioni del presente accordo; discute e raccomanda le priorita' di cooperazione in questo ambito; ii) sovrintende all'ulteriore elaborazione delle disposizioni del presente accordo e valuta i risultati della sua applicazione; iii) interviene, conformemente a quanto previsto dalla parte III, per prevenire e risolvere le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo; iv) assiste il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE nell'esercizio delle sue funzioni; v) segue l'evoluzione dell'integrazione regionale e delle relazioni economiche e commerciali tra le parti; vi) effettua il monitoraggio e la valutazione dell'incidenza che l'attuazione del presente accordo ha sullo sviluppo sostenibile delle parti; vii) discute e interviene per facilitare gli scambi, gli investimenti e le opportunita' imprenditoriali tra le parti; viii) discute qualsiasi materia attinente al presente accordo e qualsiasi questione che possa condizionare il raggiungimento dei suoi obiettivi; b) in materia di sviluppo: i) assiste il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE nell'esercizio delle sue funzioni per quanto attiene alle questioni di cooperazione allo sviluppo contemplate dal presente accordo; ii) segue l'attuazione delle disposizioni del presente accordo relative alla cooperazione e coordina tale attivita' con donatori terzi; iii) formula raccomandazioni sulla cooperazione commerciale tra le parti; iv) riesamina periodicamente le priorita' di cooperazione contemplate dal presente accordo e se del caso formula raccomandazioni relative a nuove priorita' da includere; v) esamina e discute gli aspetti della cooperazione inerenti all'integrazione regionale e all'attuazione del presente accordo. 4. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo': a) istituire e dirigere comitati o organismi speciali chiamati a trattare questioni di sua competenza, e determinarne la composizione, i compiti e il regolamento interno; b) riunirsi in qualsiasi momento previo accordo fra le parti; c) esaminare qualsiasi questione rientrante nel presente accordo e adottare gli interventi del caso nell'esercizio delle sue funzioni; d) adottare decisioni o formulare raccomandazioni nei casi previsti dal presente accordo oppure nei casi in cui il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE gli abbia delegato le competenze di esecuzione. In tali casi il comitato adotta le decisioni o formula le raccomandazioni nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 229, paragrafo 4. 5. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente nella parte CE e in uno Stato del CARIFORUM, per un esame globale dell'attuazione del presente accordo. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono preventivamente concordati tra le parti. Il comitato organizza sessioni di lavoro specifiche per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

Accordo - Art. 231

ARTICOLO 231 Comitato parlamentare CARIFORUM-CE 1. E' istituito un comitato parlamentare CARIFORUM-CE, che riunisce membri del Parlamento europeo e delle assemblee legislative degli Stati del CARIFORUM, consentendo loro uno scambio di opinioni. Il comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni. Esso coopera con l'assemblea parlamentare paritetica di cui all'articolo 17 dell'accordo di Cotonou. 2. Il comitato parlamentare CARIFORUM-CE e' composto di membri del Parlamento europeo da un lato e da membri delle assemblee legislative degli Stati del CARIFORUM dall'altra. Rappresentanti delle parti possono partecipare alle riunioni del comitato parlamentare CARIFORUM-CE. 3. Il comitato parlamentare CARIFORUM-CE adotta il proprio regolamento interno e ne da' comunicazione al Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. 4. Il comitato parlamentare CARIFORUM-CE e' presieduto, a rotazione, da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante di un'assemblea legislativa di uno Stato del CARIFORUM secondo quanto stabilito dal regolamento interno. 5. Il comitato parlamentare CARIFORUM-CE puo' chiedere le pertinenti informazioni in merito all'attuazione del presente accordo al Consiglio congiunto CARIFORUM-CE, che fornisce le informazioni richieste. 6. Il comitato parlamentare CARIFORUM-CE e' informato delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. 7. Il comitato parlamentare CARIFORUM-CE puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo.

Accordo - Art. 232

ARTICOLO 232 Comitato consultivo CARIFORUM-CE 1. E' istituito un comitato consultivo CARIFORUM-CE incaricato di assistere il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti delle organizzazioni della societa' civile, compresi gli ambienti accademici e le parti economiche e sociali. Il dialogo e la cooperazione riguardano tutti gli aspetti socioeconomici e ambientali delle relazioni tra la parte CE e gli Stati del CARIFORUM che si manifesteranno nel corso dell'attuazione del presente accordo. 2. La partecipazione al comitato consultivo CARIFORUM-CE e' decisa dal Consiglio congiunto CARIFORUM-CE in modo da garantire un'ampia rappresentanza di tutte le parti interessate. 3. Il comitato consultivo CARIFORUM-CE svolge la sua attivita' consultiva su richiesta del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE oppure di propria iniziativa e rivolge raccomandazioni al Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. Rappresentanti delle parti partecipano alle riunioni del comitato consultivo CARIFORUM-CE. 4. Il comitato consultivo CARIFORUM-CE adotta il proprio regolamento interno di comune accordo con il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. 5. Il comitato consultivo CARIFORUM-CE puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo.

Accordo - Art. 233

ARTICOLO 233 Definizione delle parti e adempimento degli obblighi 1. Le parti contraenti del presente accordo sono: Antigua e Barbuda, il Commonwealth delle Bahamas, le Barbados, il Belize, il Commonwealth di Dominica, la Repubblica dominicana, Grenada, la Repubblica della Guyana, la Repubblica di Haiti, la Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, la Repubblica di Suriname, e la Repubblica di Trinidad e Tobago, di seguito denominati "gli Stati del CARIFORUM", da una parte, e la Comunita' europea o i suoi Stati membri oppure la Comunita' europea e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunita' europea, di seguito denominati "la parte CE", dall'altra. 2. Ai fini del presente accordo gli Stati del CARIFORUM convengono di agire collettivamente. 3. Ai fini del presente accordo per "parte" si intendono, a seconda dei casi, gli Stati del CARIFORUM che agiscono collettivamente o la parte CE. Per "parti" si intendono gli Stati del CARIFORUM che agiscono collettivamente e la parte CE. 4. Qualora per l'esercizio di diritti o il rispetto di obblighi derivanti dal presente accordo sia prevista o prescritta un'azione individuale, viene fatto riferimento agli "Stati del CARIFORUM firmatari". 5. Le parti o gli Stati del CARIFORUM firmatari, a seconda dei casi, adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e si impegnano ad attenersi agli obiettivi da esso previsti.

Accordo - Art. 234

ARTICOLO 234 Coordinatori e scambio di informazioni 1. Al fine di agevolare la comunicazione e garantire l'efficace attuazione dell'accordo, la parte CE, gli Stati del CARIFORUM collettivamente e ciascuno degli Stati del CARIFORUM firmatari designano un coordinatore all'atto dell'applicazione provvisoria dell'accordo medesimo. La designazione dei coordinatori non pregiudica la designazione delle autorita' competenti prevista da specifiche disposizioni del presente accordo. 2. Su istanza di una delle parti, il coordinatore dell'altra parte o di uno Stato del CARIFORUM firmatario indica l'ufficio o il funzionario responsabile di qualsiasi questione inerente all'attuazione del presente accordo e fornisce l'assistenza necessaria ad agevolare le comunicazioni con la parte richiedente. 3. Su istanza di una delle parti e nella misura in cui cio' sia giuridicamente possibile, ciascuna parte e gli Stati del CARIFORUM firmatari - attraverso i loro coordinatori - forniscono le informazioni e rispondono tempestivamente alle domande riguardanti una misura in vigore o proposta che potrebbe incidere sugli scambi tra le parti. Le parti convengono di scambiarsi quanto piu' possibile le informazioni attraverso il coordinatore del CARIFORUM.

Accordo - Art. 235

ARTICOLO 235 Trasparenza 1. Ciascuna parte e ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario provvede a pubblicare tempestivamente o a rendere noti al pubblico e a segnalare all'altra parte le sue disposizioni legislative e regolamentari, le sue procedure e decisioni amministrative di applicazione generale nonche' gli impegni internazionali riguardanti qualsiasi questione commerciale disciplinata dal presente accordo. 2. Senza pregiudizio delle specifiche disposizioni del presente accordo in materia di trasparenza, le informazioni di cui al presente si presumono fornite quando siano state rese disponibili mediante debita notifica all'OMC o siano state rese consultabili gratuitamente da tutti sul sito web ufficiale della parte o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessati. 3. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti o agli Stati del CARIFORUM firmatari di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nella misura in cui la divulgazione sia necessaria nel quadro di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della parte III del presente accordo. Qualora la divulgazione venga ritenuta necessaria da un collegio istituito a norma dell'articolo 207, detto collegio garantisce la massima tutela della riservatezza.

Accordo - Art. 236

ARTICOLO 236 Dialogo sui temi finanziari Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di promuovere il dialogo e la trasparenza e di condividere le migliori pratiche nel settore della politica e dell'amministrazione tributarie.

Accordo - Art. 237

ARTICOLO 237 Collaborazione nella lotta alle attivita' finanziarie illecite La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari sono impegnati a prevenire e combattere le attivita' illecite, la frode, la corruzione, il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e adottano le misure legislative e amministrative necessarie per conformarsi alle norme internazionali, comprese quelle stabilite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale e dai suoi protocolli e dalla convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di scambiarsi informazioni e di cooperare in questi settori.

Accordo - Art. 238

ARTICOLO 238 Preferenza regionale 1. Nessuna disposizione del presente accordo impone a una parte di riconoscere all'altra parte del presente accordo l'eventuale trattamento piu' favorevole applicato all'interno di ciascuna delle parti nel quadro del rispettivo processo di integrazione regionale. 2. Qualsiasi trattamento piu' favorevole e qualsiasi vantaggio eventualmente concesso a norma del presente accordo da uno Stato del CARIFORUM firmatario alla parte CE e' esteso a ogni Stato del CARIFORUM firmatario. 3. Nonostante quanto disposto dal paragrafo 2: i) qualsiasi trattamento piu' favorevole e qualsiasi vantaggio si applica immediatamente all'atto della firma del presente accordo relativamente a tutti i prodotti che beneficiano di un dazio nullo secondo quanto precisato nell'allegato III; ii) qualsiasi trattamento piu' favorevole e qualsiasi vantaggio si applica decorso un anno dalla firma del presente accordo tra gli Stati del CARIFORUM comprendenti i "paesi piu' sviluppati" della Comunita' caraibica (Commonwealth delle Bahamas, Barbados, Repubblica della Guyana, Giamaica, Repubblica di Suriname e Repubblica di Trinidad e Tobago) e la Repubblica dominicana, relativamente a tutti gli altri prodotti indicati nell'allegato III e secondo quanto disposto dall'allegato IV. iii) qualsiasi trattamento piu' favorevole e qualsiasi vantaggio si applica decorsi due anni dalla firma del presente accordo tra gli Stati del CARIFORUM comprendenti i "paesi meno sviluppati" della Comunita' caraibica (Antigua e Barbuda, Belize, Commonwealth di Dominica, Grenada, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine) e la Repubblica dominicana, relativamente a tutti gli altri prodotti indicati nell'allegato III e secondo quanto disposto dall'allegato IV. La Repubblica di Haiti non e' tenuta a riconoscere alcun trattamento piu' favorevole e alcun vantaggio di questo tipo alla Repubblica dominicana prima di cinque anni dalla firma del presente accordo.

Accordo - Art. 239

ARTICOLO 239 Regioni ultraperiferiche della Comunita' europea 1. Tenuto conto della vicinanza geografica tra le regioni ultraperiferiche della Comunita' europea e gli Stati del CARIFORUM e al fine di rafforzare i legami socioeconomici tra queste regioni e gli Stati del CARIFORUM, le parti si adoperano in particolare per facilitare la cooperazione in tutti i settori oggetto del presente accordo, agevolare gli scambi di beni e servizi, promuovere gli investimenti e favorire i collegamenti di trasporto e comunicazione tra le regioni ultraperiferiche e gli Stati del CARIFORUM. 2. Ogniqualvolta cio' sia possibile, gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono perseguiti anche incoraggiando la partecipazione congiunta degli Stati del CARIFORUM e delle regioni periferiche a programmi quadro e a programmi specifici della Comunita' europea riguardanti settori oggetto del presente accordo. 3. La parte CE si adopera per garantire il coordinamento tra i diversi strumenti finanziari delle politiche di coesione e di sviluppo della Comunita' europea al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati del CARIFORUM e le regioni ultraperiferiche della Comunita' europea nei settori oggetto del presente accordo. 4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE applichi le misure esistenti volte a far fronte alla situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunita' europea.

Accordo - Art. 240

ARTICOLO 240 Difficolta' della bilancia dei pagamenti 1. Qualsiasi Stato del CARIFORUM firmatario o la parte CE che conosca o rischi di conoscere gravi difficolta' a livello della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna puo' adottare o mantenere in vigore misure restrittive degli scambi di beni e servizi e dello stabilimento. 2. Gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1. 3. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente devono essere non discriminatorie, avere una durata limitata e non andare al di la' di quanto necessario per ovviare alle difficolta' a livello della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna. Tali misure devono inoltre essere conformi alle condizioni stabilite negli accordi OMC e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, laddove applicabili. 4. Gli Stati del CARIFORUM firmatari o la parte CE che mantengano in vigore o abbiano adottato misure restrittive o loro eventuali modifiche le notificano tempestivamente all'altra parte e presentano, non appena possibile, un calendario della loro soppressione. 5. Sono avviate tempestive consultazioni nell'ambito del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. Esse servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti degli Stati del CARIFORUM firmatari o della parte CE nonche' le restrizioni adottate o mantenute in vigore a norma del presente , tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali: a) la natura e la portata delle difficolta' a livello della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna; b) l'ambiente economico e commerciale esterno; c) eventuali misure correttive alternative a disposizione. Nelle consultazioni viene esaminata la conformita' delle misure restrittive ai paragrafi 3 e 4. Vengono accettati tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti e le conclusioni si basano sulla valutazione che il Fondo da' della situazione della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna dello Stato del CARIFORUM interessato o della parte CE.

Accordo - Art. 241

ARTICOLO 241 Rapporti con l'accordo di Cotonou 1. Fatta eccezione per le disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente accordo e quelle della parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, prevalgono le disposizioni del presente accordo. 2. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che la parte CE o uno Stato del CARIFORUM firmatario adotti le misure, comprese quelle di natura commerciale previste dal presente accordo, ritenute necessarie secondo quanto contemplato dall'articolo 11 ter, e dagli articoli 96 e 97 dell'accordo di Cotonou e nel rispetto delle procedure stabilite da tali articoli.

Accordo - Art. 242

ARTICOLO 242 Rapporti con l'accordo che istituisce l'OMC Le parti convengono che nessuna disposizione del presente accordo impone loro o agli Stati del CARIFORUM firmatari di agire in modo incompatibile con gli obblighi derivanti dall'OMC.

Accordo - Art. 243

ARTICOLO 243 Entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. 2. Le notifiche sono trasmesse al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo. 3. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, la Comunita' europea e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di applicare a titolo provvisorio, in tutto o in parte, l'accordo. Cio' puo' avvenire mediante l'applicazione provvisoria secondo l'ordinamento di un firmatario o mediante la ratifica dell'accordo. L'applicazione provvisoria e' notificata al depositario. L'accordo e' applicato a titolo provvisorio trascorsi dieci giorni dal ricevimento dell'ultima notifica di applicazione provvisoria, in ordine di tempo, inviata dalla Comunita' europea o da tutti gli Stati del CARIFORUM firmatari. L'applicazione provvisoria inizia quanto prima e comunque non oltre il 31 ottobre 2008. 4. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 3, la Comunita' europea e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono adottare iniziative per applicare l'accordo, per quanto possibile, prima della sua applicazione provvisoria.

Accordo - Art. 244

ARTICOLO 244 Durata 1. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. 2. Ciascuna parte o Stato del CARIFORUM firmatario puo' notificare per iscritto alle controparti la sua intenzione di denunciare il presente accordo. 3. La denuncia ha effetto trascorsi sei mesi dalla notifica.

Accordo - Art. 245

ARTICOLO 245 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea alle condizioni stabilite da quest'ultimo e, dall'altra, ai territori degli Stati del CARIFORUM firmatari. I riferimenti al termine "territorio" contenuti nel presente accordo vanno interpretati in questo senso.

Accordo - Art. 246

ARTICOLO 246 Clausola di revisione 1. Le parti convengono di considerare l'ampliamento del presente accordo al fine di estenderne e integrarne l'ambito di applicazione in conformita' alla rispettiva legislazione, mediante una modifica del medesimo o la conclusione di accordi relativi ad attivita' o settori specifici alla luce dell'esperienza acquisita in sede di attuazione. Le parti possono anche considerare una revisione del presente accordo per far rientrare nel suo ambito di applicazione i paesi e i territori d'oltremare associati alla Comunita' europea. 2. In relazione all'attuazione dell'accordo, ciascuna parte puo' formulare suggerimenti volti a mettere a punto la cooperazione commerciale in base all'esperienza acquisita in sede di attuazione. 3. Le parti convengono che il presente accordo puo' richiedere una revisione tenuto conto della scadenza dell'accordo di Cotonou.

Accordo - Art. 247

ARTICOLO 247 Adesione di nuovi Stati membri all'UE 1. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e' informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo all'Unione europea (UE). Nel corso dei negoziati tra l'UE e lo Stato candidato, la parte CE fornisce ogni informazione utile agli Stati del CARIFORUM che, a loro volta, indicano alla parte CE le loro preoccupazioni affinche' quest'ultima possa prenderle in piena considerazione. La parte CE notifica agli Stati del CARIFORUM ogni nuova adesione all'UE. 2. Ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea diviene parte contraente del presente accordo dalla data di adesione all'UE mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'UE non prevede una siffatta adesione automatica al presente accordo dello Stato membro dell'UE, quest'ultimo aderisce depositando un atto di adesione presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia autenticata agli Stati del CARIFORUM. 3. Le parti esaminano gli effetti prodotti sul presente accordo dall'adesione all'UE di nuovi Stati membri. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE puo' decidere le misure transitorie o di modifica eventualmente necessarie.

Accordo - Art. 248

ARTICOLO 248 Adesione 1. Qualsiasi Stato caraibico puo' aderire al presente accordo alle condizioni eventualmente concordate tra tale paese e la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari, previa approvazione secondo le procedure di legge applicabili della parte CE, degli Stati del CARIFORUM firmatari e del paese che aderisce. 2. Lo strumento di adesione e' depositato presso il depositario.

Accordo - Art. 249

ARTICOLO 249 Testi facenti fede Il presente accordo e' redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Accordo - Art. 250

ARTICOLO 250 Allegati Gli allegati, i protocolli e le note costituiscono parte integrante del presente accordo. L'appendice 1 dell'allegato III e' redatta unicamente in lingua inglese. Parte di provvedimento in formato grafico

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